9.2015.25
Conversione di una misura di protezione. Istituzione di una curatela amministrativa durante il periodo di carcerazione
18 settembre 2015Italiano25 min
Source ti.ch
Incarto n.
9.2015.25
Lugano
18 settembre 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello
Franco
Lardelli
giudice
unico ai sensi dell’art. 48 lett. d n. 7 LOG
assistito
dalla
vicecancelliera
Baggi
Fiala
sedente
per statuire nella causa che oppone
RE
1
all’
Autorità
regionale di protezione __________,
per
quanto riguarda l’istituzione in suo favore di una curatela di rappresentanza;
giudicando
sul reclamo del 29 gennaio 2015 presentato da RE 1 contro la decisione emessa
il 12 dicembre 2014 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
Fatti
A. Con decisione del 6
ottobre 2005 la Commissione tutoria regionale di __________ (in seguito
Commissione tutoria) ha istituito a favore di RE 1 (1987) una tutela
volontaria, ai sensi dell’art. 372 vCC. La misura è in seguito
stata revocata con decisione del 21 agosto 2006.
B. Mediante decisione
del 6 agosto 2012 l’allora Autorità di vigilanza sulle tutele ha decretato
l’interdizione di RE 1, in applicazione dell’art. 369 vCC (inc.
453.2005). Dalla perizia allestita dal Servizio psico-sociale di __________, su
incarico dell’Autorità di vigilanza, l’interessato risultava essere affetto da
un disturbo della personalità antisociale e da una sindrome da dipendenza da
sostanze psicoattive (perizia del 22 maggio 2012). La decisione precisava che
“esaminati gli atti e ritenute le circostanze concrete, ovvero l’evidente
necessità dell’interessato di essere protetto ed assistito durevolmente, sia
dal profilo personale che gestionale (bisogno confermato dall’interessato
stesso in varie occasioni), l’interdizione” di RE 1 era “senz’altro la misura
più opportuna al fine di salvaguardare i suoi interessi personali e patrimoniali”.
C. Il 6 giugno 2013 (ris.
n. 207) l’Autorità regionale di protezione__________, (in seguito Autorità di
protezione), subentrata alla Commissione tutoria, ha istituito in favore di RE
1 una curatela generale, ai sensi dell’art. 398 CC nominando quali curatori CUR
2 e CUR 1 dell’Ufficio dell’aiuto e della protezione, settore curatele e tutele,
__________ (conversione della misura a seguito del nuovo diritto entrato in
vigore il 1° gennaio 2013).
Con decisione del 2 settembre 2013 (inc. CDP n.
9.2013.186) questa Camera ha accolto il reclamo del 5 luglio 2013 di RE 1 (che
contestava il mancato accesso all’incarto), annullando la decisione del 6
giugno 2013 e rinviando gli atti all’Autorità di protezione perché statuisse
nuovamente dopo aver sentito l’interessato e sottoposto per visione gli atti
alla sua patrocinatrice.
D. Nel frattempo,
mediante decisione del 29 agosto 2013 RE 1 è stato condannato dalla Corte delle
assisi criminali ad una pena detentiva di tre anni e sei mesi, da dedursi il
carcere preventivo sofferto (inc. 72.2013-72, 72.2011.121, 72.2012.78,
72.2013.91).
E. Durante l’udienza del
27 gennaio 2014 dinanzi all’Autorità di protezione, svolta presso il
penitenziario __________, è stato indicato che i presupposti per l’istituzione
di una curatela generale non erano dati a motivo dell’incarcerazione dell’interessato
e della durata della pena inflitta, ossia “la reclusione” destinata a “proseguire
per 2-3 anni”. Veniva indicato il sostegno amministrativo quale unica misura possibile.
RE 1 e la sua
patrocinatrice, si sono quindi dichiarati favorevoli all’istituzione di una
misura di curatela amministrativa (giusta gli art. 394 e 395 CC). In sede
d’udienza veniva inoltre indicato che “la richiesta di curatela amministrativa”
si rendeva “necessaria ritenute le difficoltà dell’interessato nel collaborare
con l’Ufficio del Patronato”.
Invitata in tal senso
dall’Autorità di protezione, con scritto mail del 12 febbraio 2014 la
patrocinatrice di RE 1 ha precisato - in relazione al verbale del 27 gennaio
2014 - che il suo assistito era stato condannato, con sentenza cresciuta in
giudicato, ad una pena detentiva di tre anni e sei mesi, dedotto il carcere
preventivo già scontato. La patrocinatrice ha chiesto inoltre di correggere il
verbale d’udienza nel senso che lei e il suo cliente non avevano “nulla da
obiettare sull’istituzione della misura così come indicata e sul fatto che il
mandato sarà assunto da un curatore ufficiale”, postulando però di eliminare
l’indicazione “circa il fatto” che non vi erano “obbiezioni sulla scelta del
curatore”.
F. Con scritto del 21
agosto 2014 la patrocinatrice di RE 1 ha comunicato che il suo assistito, non
avendo più avuto notizie da parte dell’Autorità di protezione, non era “più
interessato a procedere come discusso” in sede di udienza, “il cui verbale” a
quel momento non era, a suo dire, ancora “stato trasmesso alla scrivente per la
sua sottoscrizione”. RE 1 ha chiesto in sostanza all’Autorità di protezione di
prescindere dall’adozione di una misura in suo favore.
G. Con scritto del 12
settembre 2014 l’Autorità di protezione ha trasmesso a RE 1 copia del verbale
d’udienza del 27 gennaio 2014 (con le modifiche suggerite nello scritto del 12
febbraio 2014), invitandolo a prendere posizione circa la nomina del curatore (CUR
1, proposto dall’UAP) e postulando una conferma in merito alla misura di
protezione.
H. Il 21 ottobre 2014 RE
1 ha comunicato di voler rinunciare alla misura di protezione, visto il lungo
tempo trascorso, la mancanza di una decisione formale e di un verbale
sottoscritto dalle parti. Egli ha sostenuto che la misura era superflua, ritenuto
che aveva nel frattempo incaricato l’Ufficio del patronato di provvedere alla
cura delle questioni amministrative.
I. Con decisione del
12 dicembre 2014 l’Autorità di protezione ha confermato la necessità di una
misura si protezione per RE 1, istituendo una curatela di rappresentanza con
amministrazione del reddito e del patrimonio (art. 394 e 395 CC), conferendo al
curatore i compiti di:
- rappresentarlo
nel disbrigo degli affari amministrativi, in particolare anche nelle relazioni
con autorità, uffici, banche, Posta, assicurazioni (sociali), altri istituti e
privati;
- rappresentarlo
nel disbrigo degli affari amministrativi, in particolare amministrare con diligenza
il suo reddito e il suo patrimonio.
Quale curatore è stato nominato CUR 1.
L. Contro la predetta
decisione RE 1 è insorto con reclamo del 29 gennaio 2015, postulandone
l’annullamento. A mente del reclamante - che contesta l’utilità della misura di
protezione, ritenuto che è detenuto presso il carcere penale e seguito
dall’Ufficio dell’assistenza riabilitativa (Patronato), che si occupa del
disbrigo delle faccende amministrative - la misura ordinata non sarebbe necessaria
né proporzionale. (violazione del diritto di essere sentito). Contestualmente
al reclamo RE 1 chiede inoltre la concessione dell’assistenza giudiziaria e del
gratuito patrocinio.
M. Con osservazioni del 18
marzo 2015 l’Autorità di protezione ha dichiarato di confermare la propria
risoluzione, ribadendo che RE 1 già all’udienza del 27 gennaio 2014 e, tramite
la patrocinatrice, con scritto di posta elettronica del 12 febbraio 2014 aveva
concordato con l’istituzione della curatela. L’interessato stesso aveva
manifestato, in sede d’udienza, la necessità di un aiuto e la difficoltà a collaborare
con l’Ufficio del patronato penale. L’Autorità di protezione si chiede per
finire se nel caso in esame “abbia un senso” imporre una curatela ritenuta la
mancata collaborazione dell’interessato.
Con replica del 21 aprile
2015 RE 1 ha ribadito quanto indicato nel proprio reclamo, confermando che,
malgrado quanto affermato in sede d’udienza, attualmente collabora costruttivamente
con il Patronato penale.
Considerato
Considerandi
1.
Le decisioni delle
Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e minorenni sono
impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di
appello, nella composizione di un giudice unico [art. 450 CC in relazione agli
314.
cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 Legge sull’organizzazione e la
procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto (LPMA); art. 48
lett. f n. 7 LOG]. Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato
dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla
procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni
connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art.
99.
LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012
concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancor più sussidiaria,
alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).
2.
Con la decisione
impugnata l’Autorità di protezione ha istituito una curatela di rappresentanza
con amministrazione dei beni in favore di RE 1, designando quale curatore CUR 1.
L’Autorità, dopo aver ripercorso la fattispecie, ha ricordato che RE 1, in sede
d’udienza, aveva accettato l’istituzione di una misura in suo favore. Pur ammettendo
che vi fosse una collaborazione con l’Ufficio del patronato, l’Autorità ha
comunque ritenuto necessaria l’istituzione della misura in esame, “affinché
l’interessato sia sostenuto nella sua situazione attuale, anche nella prospettiva
di un rientro nella vita sociale, al termine dell’incarcerazione”.
3.
Con il proprio
reclamo RE 1 postula l’annullamento della misura istituita in suo favore, che
sarebbe, a suo dire, sproporzionata e inutile. A mente del reclamante, ritenuto
che è detenuto presso il carcere penale e seguito dal Patronato - che si occupa
del disbrigo di faccende amministrative - la misura ordinata sarebbe superflua.
RE 1 lamenta inoltre la violazione del diritto di essere sentito. Dall’udienza
del 27 gennaio 2014 sarebbe trascorso tanto tempo e le condizioni sarebbero
mutate. Egli sostiene peraltro che il verbale d’udienza sottoscritto dai
presenti non gli sarebbe mai stato trasmesso per la firma. A differenza di
quanto sostenuto in sede d’udienza, attualmente egli collabora in modo positivo
con il Patronato.
4.
Le condizioni per
l’istituzione di una misura di curatela sono indicate all’art. 390 CC.
Secondo il primo capoverso
del suddetto articolo l’Autorità di protezione istituisce una curatela se una
persona maggiorenne: non è in grado di provvedere ai propri interessi, o lo è
solo in parte, a causa di una disabilità mentale, di una turba psichica o di un
analogo stato di debolezza inerente alla sua persona (n. 1); a causa di
un’incapacità di discernimento temporanea o di assenza, non è in grado di agire
lei stessa e non ha designato un rappresentante per provvedere ad affari che
occorre sbrigare (n. 2).
4.1
La legge menziona tre
cause alternative, ovvero una disabilità mentale, una turba psichica o un
analogo stato di debolezza; l’elenco è esaustivo (CommFam, Protection de
l’adulte, Meier, art. ad art. 390
CC n. 25).
Per quanto riguarda
l’ampia nozione di "analogo stato di debolezza”, la
dottrina sottolinea come essa vada interpretata restrittivamente (CommFam,
Meier, ad art. 390 CC n. 17; Meier/Lukic, Introduction au nouveau
droit de la protection de l’adulte, Ginevra 2011, n. 386, pag. 184). Secondo
gli esempi citati dal Messaggio del Consiglio federale, tale nozione consente
di proteggere, ad esempio, le persone anziane affette da deficienze analoghe a
quelle delle persone afflitte da una disabilità mentale o da una turba
psichica; compresi sono anche i casi estremi d’inesperienza o di cattiva
gestione, nonché rari casi di disabilità fisiche, per esempio i casi di
paralisi grave o quelli di persone nel contempo cieche e sorde (Messaggio
concernente la modifica del CC, protezione degli adulti, diritto delle persone
e diritto della filiazione del 28 giugno 2006, FF 2006 pag. 6391 e segg.; vedi
in particolare pag. 6432; v. anche BSK Erw. Schutz, Henkel, ad art. 390 CC n. 13; Erwachsenenschutz
Kommentar, Zurigo/San Gallo 2010, Schmid,
ad art. 390 CC n. 6; CommFam, op. cit., ad art. 390 CC n. 17). Come emerge chiaramente
dal testo legale italiano e tedesco, lo stato di debolezza
deve risiedere nella persona interessata (“inerente alla sua persona";
“in der Person liegenden Schwächezustands”) e non essere ancorato a circostanze esterne, tra cui rientrano
origine sociale, disagio estremo, difficoltà lavorative, solitudine, ecc. (Schmid, op. cit., ad art.
390.
CC n. 8). In effetti, obiettivo della misura è la protezione di persone in
uno stato di debolezza, non la lotta contro comportamenti socialmente o
moralmente inadeguati (BSK Erw. Schutz, Henkel, ad art. 390 CC n.
3; COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, Zurigo/San Gallo
2012, n. 5.6, pag. 136; CommFam, Meier, art. 390 CC n. 16 segg.; Meier,
Les nouvelles curatelles; systématique, conditions et effets, n. 36, pag.
110-111). L’istituzione di una misura è esclusa nei casi di semplice
disagio finanziario, nella misura in cui spetta all’assistenza sociale
intervenire; se tuttavia l'interessato omette di fare i passi necessari per
ottenere prestazioni assistenziali a causa di una deficienza caratteriale,
l’adozione di una misura protettiva può entrare in considerazione (Schmid, op. cit., ad art.
390.
CC n. 8; BSK Erw. Schutz, Henkel, ad art. 390 CC n. 18; Meier/Lukic, op.
cit., n. 404, pag. 192-193).
L’esistenza di uno stato
di debolezza non è ancora sufficiente per giustificare l’adozione di una
misura: occorre inoltre che l’interessato non sia in grado di
provvedere ai propri affari né di designare rappresentanti che possano farlo
(Messaggio, pag. 6432). Lo stato di debolezza (causa della curatela) deve dunque
avere come conseguenza un bisogno di protezione e di assistenza
dell’interessato (presupposto “sociale” della curatela) (Schmid, op. cit., ad art. 390 CC n. 1; BSK
Erw. Schutz, Henkel,
ad art. 390 CC n. 17; Meier/Lukic, op. cit., n. 405, pag. 193; COPMA, Droit de la protection de
l’adulte, Guide pratique, n. 5.10 pag. 138). L’incapacità è una nozione
relativa, da interpretare in funzione del genere di affari che l’interessato è
chiamato a gestire; la loro importanza non è determinante in sé per l’istituzione
di una curatela, ma avrà un ruolo nella scelta del tipo di curatela e nel
determinare le sfere di compiti affidate al curatore (CommFam, Meier, ad art. 390 CC n.
20).
4.2
In
generale, le condizioni previste all’art. 390 CC devono essere adempiute per
l’istituzione di qualsiasi tipo di curatela; secondo la dottrina, è ad ogni
modo innegabile che il tipo di curatela che si intende adottare influenzerà “a
ritroso” l’esame delle condizioni (l’autorità potendosi mostrare meno esigente
nel verificare l’adempimento delle condizioni nel caso in cui scelga una
curatela d’accompagnamento, rispetto ad esempio ad una curatela generale, cfr. Meier, Les nouvelles curatelles, op.
cit., n. 23, pag. 105; v. anche Meier/Lukic,
op. cit., n. 403, pag. 192; cfr. sentenza CDP dell’10 novembre 2014, inc.
9.2013
).
4.3
Conformemente
al principio della sussidiarietà, le misure ufficiali vanno ordinate soltanto
se l’assistenza alla persona bisognosa d’aiuto non può essere adeguatamente
garantita altrimenti (art. 389 cpv. 1 n. 1 CC; Messaggio, pag. 6432; COPMA,
Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, n. 5.11 pag. 138). Ogni
misura ufficiale deve inoltre essere necessaria e idonea (art. 389 cpv. 2 CC),
in ossequio del principio della proporzionalità (art. 5 cpv. 2 Cost.; COPMA,
Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, n. 5.11 pag. 138). Infine,
l’autorità deve prendere in considerazione l’onere che sopportano i congiunti e
i terzi, e la loro protezione, anche se tale aspetto non può giustificare, da
solo, l’istituzione di una curatela (390 cpv. 2 CC; Messaggio, pag. 6432 ; BSK
Erw. Schutz, Henkel, ad
art. 390 CC n. 27; CommFam, Meier, ad art. 390 CC n. 27; COPMA, op. cit.,
5.12
pag. 138).
4.4
L’art.
446.
CC definisce i principi procedurali applicabili nell’ambito della protezione
degli adulti. Ai sensi della norma, l’autorità di protezione esamina d’ufficio
i fatti (cpv. 1). Essa raccoglie le informazioni occorrenti e assume le prove
necessarie; può incaricare degli accertamenti una persona o un servizio idonei
e, se necessario, ordina che uno specialista effettui una perizia (cpv. 2).
L’autorità di protezione non è vincolata dalle conclusioni delle persone che
partecipano al procedimento (cpv. 3) e applica d’ufficio il diritto (cpv. 4).
La norma
sancisce il principio inquisitorio illimitato, secondo il quale l’autorità è
perfettamente libera nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle
prove: secondo consolidata giurisprudenza, in base a tale principio l’autorità
può assumere e ricercare delle prove – secondo il suo apprezzamento – anche
secondo delle modalità inabituali e procurarsi d’ufficio dei rapporti allestiti
da terzi (v. DTF 128 III 413 consid. 3.2.1; v. anche STF del 13 gennaio 2014,
inc.5A_843/2013, consid. 4.1 e 4.2, e Messaggio, pag. 6465-6466).
5.
Nel caso in esame, contrariamente
a quanto fatto valere dal reclamante, l’istituzione di una misura di protezione
in suo favore è necessaria.
Va innanzitutto
sottolineato che il bisogno d’aiuto, quale condizione per l’istituzione di una
misura di protezione ai sensi dell’art. 388 CC, è stato riconosciuto, a più
riprese, dal reclamante stesso (cfr. istituzione di una tutela volontaria il 6
ottobre 2005; decisione d’interdizione dell’Autorità di vigilanza sulle tutele,
6.
agosto 2012, cresciuta in giudicato incontestata; verbale d’udienza del 27 gennaio
2014.
riguardo all’istituzione della curatela ora in esame; mail del 12
febbraio 2014 all’indirizzo dell’Autorità di protezione: “non abbiamo nulla da
obiettare sull’istituzione della misura così come indicata”).
Come risulta dagli atti,
nel 2005 in favore di RE 1 è stata istituita una tutela volontaria. Nel 2012
l’allora Autorità di vigilanza sulle tutele, a seguito delle risultanze della
perizia del 22 maggio 2012, ha decretato l’interdizione dell’interessato (art.
369.
vCC).
Con l’entrata in vigore
del nuovo diritto (1° gennaio 2013), il 6 giugno 2013 l’Autorità protezione, ha
convertito la misura, istituendo in favore di RE 1 una curatela generale, ai
sensi dell’art. 398 vCC.
Ritenuto che l’Autorità di
protezione, aveva ammesso che, a causa di un disguido, l’incarto non era stato
sottoposto per visione al legale di RE 1, prima della conversione della misura,
con decisione 2 settembre 2013 (inc. CDP n. 9.2013.186) questa Camera ha
annullato la decisione di istituzione della curatela generale, rinviando gli
atti all’Autorità di prime cure per nuovo giudizio rispettoso del diritto di
essere sentito.
Nel frattempo, RE 1 è
stato condannato dalla Corte delle Assisi criminali ad una pena detentiva di
tre anni e sei mesi, ed è stato posto in detenzione presso il penitenziario __________
(dove si trova ancora al momento del presente giudizio).
5.1
Dalla perizia fatta
allestire dall’Autorità di vigilanza nel 2012, risultava che l’interessato “è
affetto da un disturbo di personalità antisociale e da una sindrome da
dipendenza da sostanze psicoattive multiple prevalentemente cannabis”. I periti
del servizio psicosociale hanno indicato che “non è il quadro psicopatologico
attuale bensì l’anamnesi longitudinale a mostrare un disturbo comportamentale
grave, persistente e pervasivo verosimilmente di tipo antisociale”. La caratteristica
di questo disturbo è “rappresentata da un quadro di inosservanza e di violazione
delle norme e degli obblighi sociali, che si manifesta nella fanciullezza o
nella prima adolescenza, e continua nell’età adulta; gli individui con disturbo
antisociale di personalità non riescono a conformarsi alle norme sociali
secondo un comportamento legale”. Secondo i periti la prognosi di questo
disturbo sarebbe caratterizzata “da cronicità e incorreggibilità”.
A seguito delle risultanze
della perizia, vista l’evidente necessità dell’interessato di essere protetto
ed assistito durevolmente, sia dal profilo personale che gestionale,
l’interdizione era stata ritenuta dall’allora Autorità di vigilanza sulle
tutele, la misura più opportuna al fine di salvaguardarne gli interessi
personali e patrimoniali. Tale misura era cresciuta in giudicato incontestata.
Nel 2013, al momento della
conversione della misura, l’Autorità di protezione aveva istituito una curatela
generale. Tale risoluzione è poi stata annullata da questa Camera in quanto il
diritto di essere sentito dell’interessato non era stato rispettato.
Al momento dell’audizione
(27 gennaio 2014), quando già si trovava in carcere per scontare la pena
inflittagli dalla Corte delle Assisi criminali, RE 1 - dopo aver discusso con
il suo legale - si era “dichiarato favorevole all’istituzione di una misura di
curatela di carattere amministrativo”, e aveva richiesto che “un anno prima
della scarcerazione”, si procedesse “con una nuova valutazione della misura, se
del caso, per il tramite di un’apposita perizia psichiatrica”. Nel verbale
veniva inoltre indicato che “la richiesta di curatela amministrativa” si rendeva
“necessaria ritenute le difficoltà dell’interessato nel collaborare con
l’Ufficio del Patronato”.
Dagli atti risulta che il
verbale – con una procedura in vero alquanto inusuale - è stato trasmesso alla
patrocinatrice di RE 1 con scritto di posta elettronica dell’11 febbraio 2014,
con l’invito a presentare eventuali osservazioni entro 5 giorni.
Il giorno seguente
l’avvocato aveva ritornato il verbale d’udienza, chiedendo di eliminare
l’indicazione in merito al fatto che non vi erano obiezioni sulla scelta del
curatore. Nello scritto veniva nuovamente ribadito che non vi era “nulla da
obiettare sull’istituzione della misura così come indicata”. La patrocinatrice
concludeva indicando di restare in attesa del verbale corretto.
Con scritto del 12
settembre 2014 l’Autorità di protezione, dopo aver ottenuto il benestare dall’Ufficio
dell’aiuto e della protezione, aveva trasmesso il verbale d’udienza con le
modifiche proposte dall’avvocato, chiedendo una presa di posizione in merito alla
nomina di CUR 1 quale curatore.
5.2
Va innanzitutto rilevato
che l’Autorità di protezione ha istituito una curatela amministrativa in favore
di RE 1 in quanto al momento dell’udienza di discussione questi già si trovava in
detenzione presso il penitenziario __________ e “i presupposti per
l’istituzione di una curatela generale al momento” non erano dati (cfr. verbale
udienza ARP 27.01.2014). Va pure ricordato che inizialmente l’udienza di
discussione del 27 gennaio 2014 era stata fissata per discutere la conversione
dell’interdizione in “curatela generale”. Trovandosi RE 1 in carcere si è però
optato per una misura meno incisiva.
In simili circostanze, è
pertanto a dir poco azzardata l’affermazione del reclamante che mette in dubbio
l’esistenza di uno stato di debolezza o di un bisogno di protezione
giustificante una qualsiasi misura di protezione in suo favore (reclamo consid.
4, pag. 4). Il fatto che RE 1 necessiti di una misura di protezione, è palese e
indiscutibile. Al riguardo si rimanda ai contenuti della perizia agli atti. La
circostanza che il reclamante si trovi ora in carcere - per l’espiazione di una
pena detentiva importante - non fa che comprovare le conclusioni a cui sono
giunti i periti. Va inoltre ricordato che è il reclamante stesso ad aver
postulato una misura di protezione (curatela volontaria) già nel 2005. Egli non
si è neppure opposto alla decisione d’interdizione del 6 agosto 2012 e
all’incontro del 27 gennaio 2014 si è dichiarato favorevole all’istituzione di
una curatela amministrativa in suo favore. Tale assenso è poi stato confermato
dalla sua patrocinatrice con scritto del 12 febbraio 2014.
5.3
Ricevuta la decisione
d’istituzione della curatela amministrativa, con la quale di fatto è stato
rispettato il desiderio dell’interessato, il curatelato si è opposto, giustificando
che la misura sarebbe sproporzionata ed inutile. A mente del reclamante le
circostanze sarebbero mutate in quanto il Patronato si occuperebbe già del disbrigo
delle questioni amministrative.
Al riguardo va evidenziato
che in sede d’udienza egli aveva in vero lamentato la mancata collaborazione con
tale Ufficio.
Anche facendo astrazione
della volontà stessa dell’interessato e della sua ammissione di un bisogno d’aiuto,
la situazione di disagio in cui versava prima di essere incarcerato emerge in
modo chiaro dagli atti. Dopo la formulazione delle richieste d’aiuto,
l’Autorità di vigilanza sulle tutele, aveva infatti disposto l’interdizione di RE
1.
In concreto il bisogno di protezione, inteso come l’incapacità di assicurare
la salvaguardia dei suoi interessi autonomamente, suffragato dalla perizia agli
atti, è quindi evidente.
Considerato che RE 1 è detenuto
in un penitenziario, l’Autorità di protezione ha scelto quale misura una curatela
di rappresentanza a norma degli art. 394 e 305 CC. Misura che anche questa
Camera ritiene idonea allo scopo e rispettosa dei principi di proporzionalità e
sussidiarietà prescritti dalla legge.
Il fatto che attualmente
il reclamante venga assistito dall’Ufficio di Patronato – circostanza per altro
non documentata negli atti - nulla muta al giudizio di necessità e idoneità
della misura.
Quand’anche l’interessato,
ora in detenzione, fosse seguito dall’Ufficio di Patronato nel disbrigo degli
affari amministrativi e finanziari relativi al suo reddito e alla sua sostanza
(cfr. contenuto della risoluzione d’istituzione della curatela in esame), si
rileva che la figura del curatore è in ogni caso di rilievo nel caso in esame.
Il curatore, infatti, con il benestare dell’Autorità di protezione, dovrà in particolare
mettere in atto, per tempo, tutte le incombenze necessarie alla futura scarcerazione
di RE 1, che - vista la situazione personale del reclamante, che emerge dagli
atti - comporteranno verosimilmente l’adozione di misure più importanti. Si
rileva che già in sede d’udienza la patrocinatrice del reclamante richiedeva
“che un anno prima della scarcerazione”, si procedesse “con una nuova valutazione
della misura, se del caso, per il tramite di un’apposita perizia psichiatrica”.
Sarà pertanto compito del curatore e dell’Autorità di protezione – anche tramite
gli opportuni contatti con l’Ufficio di Patronato - vegliare sull’evolvere
della carcerazione e valutare a tempo debito, in ogni caso prima della scarcerazione
del reclamante, i passi da intraprendere e la misura di protezione più idonea
al caso in esame.
L’atteggiamento non
collaborativo del reclamante non è peraltro una ragione sufficiente per
annullare la misura ordinata. Una mancata volontà di farsi aiutare non basta infatti
da sola a rinunciare ad adottare qualsiasi misura e non è annoverata fra le
cause della fine della curatela elencate agli artt. 421 e segg. CC. L’Autorità
di protezione è anzi tenuta a garantire l’assistenza e la protezione della
persona che necessita di aiuto, trattandosi di un diritto dell’individuo (Meier/Lukik, Introduction au nouveau
droit de la protection de l’adulte, n. 376, pag. 180). In simili circostanze la
decisione impugnata va confermata.
5.4
A mente di questo giudice,
risultano pertanto manifestamente adempiute le condizioni per l’istituzione di
una curatela ai sensi degli art. 394 e 395 CC. Va per finire evidenziato che il
reclamante non adduce nuovi elementi che comprovino un’evoluzione positiva
della sua situazione personale o una modifica dei presupposti che avevano
giustificato l’istituzione di una misura, del resto approvata a più riprese dall’interessato
stesso.
5.5
La curatela di
rappresentanza a norma degli art. 394 e 395 CC è peraltro l’unica misura idonea
e adeguata a proteggere l’interessato. Del resto, così come decisa
dall’Autorità di prima sede, essa prevede la rappresentanza nell’ambito della gestione
patrimoniale durante la sua carcerazione. Una misura alternativa meno incisiva
– che neppure RE 1 pretende - non sarebbe sufficiente a garantire al reclamante
la protezione di cui necessita. La decisione impugnata rispetta pertanto
pienamente i principi di sussidiarietà e di proporzionalità prescritti dalla
legge.
5.6
Le critiche del
reclamante circa la validità dell’udienza di audizione del 27 gennaio 2014 cadono
nel vuoto. Certo, già s’è detto che la procedura seguita per la stesura e la
ratifica del verbale appare alquanto inusuale. Il verbale è comunque stato
trasmesso alla patrocinatrice di RE 1 e modificato secondo il volere suo e del
reclamante (cfr. mail 11.02.2014 ore 10:17 dell’ARP all’avv. PR 1; mail
12.02.2014
ore 14:58 dell’avv. PR 1 all’ARP; lettera 12.09.2014 dell’ARP
all’avv. PR 1). Il fatto che i medesimi, benché sollecitati in tal senso
dall’Autorità di prime cure, non abbiano per finire provveduto alla
sottoscrizione, nulla muta circa la validità dell’audizione, che per altro essi
non contestano che sia avvenuta. Si sono infatti limitati a formulare a
posteriori delle precisazioni e delle richieste di modifica al contenuto del
verbale, accolte dall’Autorità di protezione (cfr. lettera 12.09.2014 dell’ARP
all’avv. PR 1). Si può di conseguenza ritenere che RE 1 è stato debitamente
sentito dall’Autorità di protezione prima della decisione.
6.
La risoluzione
impugnata resiste pertanto alla critica del reclamante e va di conseguenza
confermata, con l’invito a RE 1 a collaborare con il curatore. L’Autorità di
protezione è da parte sua invitata fin d’ora a provvedere a tutte le incombenze
in vista della scarcerazione di RE 1, segnatamente ad adottare la misura di
protezione più idonea per tutelare l’interessato dal momento in cui terminerà
l’espiazione della pena.
7.
Tassa e spese di
giustizia sarebbero da porre a carico del reclamante, che risulta interamente
soccombente. Tuttavia, date le circostanze, si rinuncia eccezionalmente al loro
prelievo.
Visto
l'esito del reclamo la domanda di assistenza giudiziaria deve essere respinta.
L’assistenza giudiziaria garantisce in effetti a chi
non dispone dei mezzi per assumersi gli oneri della procedura o le spese di
patrocinio la possibilità di tutelare i suoi diritti davanti alle autorità
giudiziarie e amministrative (art. 2 LAG); essa è esclusa se la procedura non
presenta possibilità di esito favorevole per l’istante (art. 3 cpv. 3 LAG). In
concreto il reclamo difettava sin dall’inizio della probabilità di esito
favorevole.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il
reclamo è respinto.
2. Non
si prelevano tasse e spese. Non si assegnano ripetibili.
3. La
domanda di ammissione al benefico dell’assistenza giudiziaria e del gratuito
patrocinio è respinta.
4. Notificazione:
-
Comunicazione:
-
-
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause
di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;
quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.
Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo
stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.