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Decisione

9.2015.25

Conversione di una misura di protezione. Istituzione di una curatela amministrativa durante il periodo di carcerazione

18 settembre 2015Italiano25 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con decisione del 6

ottobre 2005 la Commissione tutoria regionale di __________ (in seguito

Commissione tutoria) ha istituito a favore di RE 1 (1987) una tutela

volontaria, ai sensi dell’art. 372 vCC. La misura è in seguito

stata revocata con decisione del 21 agosto 2006.

B. Mediante decisione

del 6 agosto 2012 l’allora Autorità di vigilanza sulle tutele ha decretato

l’interdizione di RE 1, in applicazione dell’art. 369 vCC (inc.

453.2005). Dalla perizia allestita dal Servizio psico-sociale di __________, su

incarico dell’Autorità di vigilanza, l’interessato risultava essere affetto da

un disturbo della personalità antisociale e da una sindrome da dipendenza da

sostanze psicoattive (perizia del 22 maggio 2012). La decisione precisava che

“esaminati gli atti e ritenute le circostanze concrete, ovvero l’evidente

necessità dell’interessato di essere protetto ed assistito durevolmente, sia

dal profilo personale che gestionale (bisogno confermato dall’interessato

stesso in varie occasioni), l’interdizione” di RE 1 era “senz’altro la misura

più opportuna al fine di salvaguardare i suoi interessi personali e patrimoniali”.

C. Il 6 giugno 2013 (ris.

n. 207) l’Autorità regionale di protezione__________, (in seguito Autorità di

protezione), subentrata alla Commissione tutoria, ha istituito in favore di RE

1 una curatela generale, ai sensi dell’art. 398 CC nominando quali curatori CUR

2 e CUR 1 dell’Ufficio dell’aiuto e della protezione, settore curatele e tutele,

__________ (conversione della misura a seguito del nuovo diritto entrato in

vigore il 1° gennaio 2013).

Con decisione del 2 settembre 2013 (inc. CDP n.

9.2013.186) questa Camera ha accolto il reclamo del 5 luglio 2013 di RE 1 (che

contestava il mancato accesso all’incarto), annullando la decisione del 6

giugno 2013 e rinviando gli atti all’Autorità di protezione perché statuisse

nuovamente dopo aver sentito l’interessato e sottoposto per visione gli atti

alla sua patrocinatrice.

D. Nel frattempo,

mediante decisione del 29 agosto 2013 RE 1 è stato condannato dalla Corte delle

assisi criminali ad una pena detentiva di tre anni e sei mesi, da dedursi il

carcere preventivo sofferto (inc. 72.2013-72, 72.2011.121, 72.2012.78,

72.2013.91).

E. Durante l’udienza del

27 gennaio 2014 dinanzi all’Autorità di protezione, svolta presso il

penitenziario __________, è stato indicato che i presupposti per l’istituzione

di una curatela generale non erano dati a motivo dell’incarcerazione dell’interessato

e della durata della pena inflitta, ossia “la reclusione” destinata a “proseguire

per 2-3 anni”. Veniva indicato il sostegno amministrativo quale unica misura possibile.

RE 1 e la sua

patrocinatrice, si sono quindi dichiarati favorevoli all’istituzione di una

misura di curatela amministrativa (giusta gli art. 394 e 395 CC). In sede

d’udienza veniva inoltre indicato che “la richiesta di curatela amministrativa”

si rendeva “necessaria ritenute le difficoltà dell’interessato nel collaborare

con l’Ufficio del Patronato”.

Invitata in tal senso

dall’Autorità di protezione, con scritto mail del 12 febbraio 2014 la

patrocinatrice di RE 1 ha precisato - in relazione al verbale del 27 gennaio

2014 - che il suo assistito era stato condannato, con sentenza cresciuta in

giudicato, ad una pena detentiva di tre anni e sei mesi, dedotto il carcere

preventivo già scontato. La patrocinatrice ha chiesto inoltre di correggere il

verbale d’udienza nel senso che lei e il suo cliente non avevano “nulla da

obiettare sull’istituzione della misura così come indicata e sul fatto che il

mandato sarà assunto da un curatore ufficiale”, postulando però di eliminare

l’indicazione “circa il fatto” che non vi erano “obbiezioni sulla scelta del

curatore”.

F. Con scritto del 21

agosto 2014 la patrocinatrice di RE 1 ha comunicato che il suo assistito, non

avendo più avuto notizie da parte dell’Autorità di protezione, non era “più

interessato a procedere come discusso” in sede di udienza, “il cui verbale” a

quel momento non era, a suo dire, ancora “stato trasmesso alla scrivente per la

sua sottoscrizione”. RE 1 ha chiesto in sostanza all’Autorità di protezione di

prescindere dall’adozione di una misura in suo favore.

G. Con scritto del 12

settembre 2014 l’Autorità di protezione ha trasmesso a RE 1 copia del verbale

d’udienza del 27 gennaio 2014 (con le modifiche suggerite nello scritto del 12

febbraio 2014), invitandolo a prendere posizione circa la nomina del curatore (CUR

1, proposto dall’UAP) e postulando una conferma in merito alla misura di

protezione.

H. Il 21 ottobre 2014 RE

1 ha comunicato di voler rinunciare alla misura di protezione, visto il lungo

tempo trascorso, la mancanza di una decisione formale e di un verbale

sottoscritto dalle parti. Egli ha sostenuto che la misura era superflua, ritenuto

che aveva nel frattempo incaricato l’Ufficio del patronato di provvedere alla

cura delle questioni amministrative.

I. Con decisione del

12 dicembre 2014 l’Autorità di protezione ha confermato la necessità di una

misura si protezione per RE 1, istituendo una curatela di rappresentanza con

amministrazione del reddito e del patrimonio (art. 394 e 395 CC), conferendo al

curatore i compiti di:

- rappresentarlo

nel disbrigo degli affari amministrativi, in particolare anche nelle relazioni

con autorità, uffici, banche, Posta, assicurazioni (sociali), altri istituti e

privati;

- rappresentarlo

nel disbrigo degli affari amministrativi, in particolare amministrare con diligenza

il suo reddito e il suo patrimonio.

Quale curatore è stato nominato CUR 1.

L. Contro la predetta

decisione RE 1 è insorto con reclamo del 29 gennaio 2015, postulandone

l’annullamento. A mente del reclamante - che contesta l’utilità della misura di

protezione, ritenuto che è detenuto presso il carcere penale e seguito

dall’Ufficio dell’assistenza riabilitativa (Patronato), che si occupa del

disbrigo delle faccende amministrative - la misura ordinata non sarebbe necessaria

né proporzionale. (violazione del diritto di essere sentito). Contestualmente

al reclamo RE 1 chiede inoltre la concessione dell’assistenza giudiziaria e del

gratuito patrocinio.

M. Con osservazioni del 18

marzo 2015 l’Autorità di protezione ha dichiarato di confermare la propria

risoluzione, ribadendo che RE 1 già all’udienza del 27 gennaio 2014 e, tramite

la patrocinatrice, con scritto di posta elettronica del 12 febbraio 2014 aveva

concordato con l’istituzione della curatela. L’interessato stesso aveva

manifestato, in sede d’udienza, la necessità di un aiuto e la difficoltà a collaborare

con l’Ufficio del patronato penale. L’Autorità di protezione si chiede per

finire se nel caso in esame “abbia un senso” imporre una curatela ritenuta la

mancata collaborazione dell’interessato.

Con replica del 21 aprile

2015 RE 1 ha ribadito quanto indicato nel proprio reclamo, confermando che,

malgrado quanto affermato in sede d’udienza, attualmente collabora costruttivamente

con il Patronato penale.

Considerato

Considerandi

1.

Le decisioni delle

Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e minorenni sono

impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di

appello, nella composizione di un giudice unico [art. 450 CC in relazione agli

314.

cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 Legge sull’organizzazione e la

procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto (LPMA); art. 48

lett. f n. 7 LOG]. Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato

dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla

procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni

connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art.

99.

LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012

concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancor più sussidiaria,

alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

2.

Con la decisione

impugnata l’Autorità di protezione ha istituito una curatela di rappresentanza

con amministrazione dei beni in favore di RE 1, designando quale curatore CUR 1.

L’Autorità, dopo aver ripercorso la fattispecie, ha ricordato che RE 1, in sede

d’udienza, aveva accettato l’istituzione di una misura in suo favore. Pur ammettendo

che vi fosse una collaborazione con l’Ufficio del patronato, l’Autorità ha

comunque ritenuto necessaria l’istituzione della misura in esame, “affinché

l’interessato sia sostenuto nella sua situazione attuale, anche nella prospettiva

di un rientro nella vita sociale, al termine dell’incarcerazione”.

3.

Con il proprio

reclamo RE 1 postula l’annullamento della misura istituita in suo favore, che

sarebbe, a suo dire, sproporzionata e inutile. A mente del reclamante, ritenuto

che è detenuto presso il carcere penale e seguito dal Patronato - che si occupa

del disbrigo di faccende amministrative - la misura ordinata sarebbe superflua.

RE 1 lamenta inoltre la violazione del diritto di essere sentito. Dall’udienza

del 27 gennaio 2014 sarebbe trascorso tanto tempo e le condizioni sarebbero

mutate. Egli sostiene peraltro che il verbale d’udienza sottoscritto dai

presenti non gli sarebbe mai stato trasmesso per la firma. A differenza di

quanto sostenuto in sede d’udienza, attualmente egli collabora in modo positivo

con il Patronato.

4.

Le condizioni per

l’istituzione di una misura di curatela sono indicate all’art. 390 CC.

Secondo il primo capoverso

del suddetto articolo l’Autorità di protezione istituisce una curatela se una

persona maggiorenne: non è in grado di provvedere ai propri interessi, o lo è

solo in parte, a causa di una disabilità mentale, di una turba psichica o di un

analogo stato di debolezza inerente alla sua persona (n. 1); a causa di

un’incapacità di discernimento temporanea o di assenza, non è in grado di agire

lei stessa e non ha designato un rappresentante per provvedere ad affari che

occorre sbrigare (n. 2).

4.1

La legge menziona tre

cause alternative, ovvero una disabilità mentale, una turba psichica o un

analogo stato di debolezza; l’elenco è esaustivo (CommFam, Protection de

l’adulte, Meier, art. ad art. 390

CC n. 25).

Per quanto riguarda

l’ampia nozione di "analogo stato di debolezza”, la

dottrina sottolinea come essa vada interpretata restrittivamente (CommFam,

Meier, ad art. 390 CC n. 17; Meier/Lukic, Introduction au nouveau

droit de la protection de l’adulte, Ginevra 2011, n. 386, pag. 184). Secondo

gli esempi citati dal Messaggio del Consiglio federale, tale nozione consente

di proteggere, ad esempio, le persone anziane affette da deficienze analoghe a

quelle delle persone afflitte da una disabilità mentale o da una turba

psichica; compresi sono anche i casi estremi d’inesperienza o di cattiva

gestione, nonché rari casi di disabilità fisiche, per esempio i casi di

paralisi grave o quelli di persone nel contempo cieche e sorde (Messaggio

concernente la modifica del CC, protezione degli adulti, diritto delle persone

e diritto della filiazione del 28 giugno 2006, FF 2006 pag. 6391 e segg.; vedi

in particolare pag. 6432; v. anche BSK Erw. Schutz, Henkel, ad art. 390 CC n. 13; Erwachsenenschutz

Kommentar, Zurigo/San Gallo 2010, Schmid,

ad art. 390 CC n. 6; CommFam, op. cit., ad art. 390 CC n. 17). Come emerge chiaramente

dal testo legale italiano e tedesco, lo stato di debolezza

deve risiedere nella persona interessata (“inerente alla sua persona";

“in der Person liegenden Schwächezustands”) e non essere ancorato a circostanze esterne, tra cui rientrano

origine sociale, disagio estremo, difficoltà lavorative, solitudine, ecc. (Schmid, op. cit., ad art.

390.

CC n. 8). In effetti, obiettivo della misura è la protezione di persone in

uno stato di debolezza, non la lotta contro comportamenti socialmente o

moralmente inadeguati (BSK Erw. Schutz, Henkel, ad art. 390 CC n.

3; COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, Zurigo/San Gallo

2012, n. 5.6, pag. 136; CommFam, Meier, art. 390 CC n. 16 segg.; Meier,

Les nouvelles curatelles; systématique, conditions et effets, n. 36, pag.

110-111). L’istituzione di una misura è esclusa nei casi di semplice

disagio finanziario, nella misura in cui spetta all’assistenza sociale

intervenire; se tuttavia l'interessato omette di fare i passi necessari per

ottenere prestazioni assistenziali a causa di una deficienza caratteriale,

l’adozione di una misura protettiva può entrare in considerazione (Schmid, op. cit., ad art.

390.

CC n. 8; BSK Erw. Schutz, Henkel, ad art. 390 CC n. 18; Meier/Lukic, op.

cit., n. 404, pag. 192-193).

L’esistenza di uno stato

di debolezza non è ancora sufficiente per giustificare l’adozione di una

misura: occorre inoltre che l’interessato non sia in grado di

provvedere ai propri affari né di designare rappresentanti che possano farlo

(Messaggio, pag. 6432). Lo stato di debolezza (causa della curatela) deve dunque

avere come conseguenza un bisogno di protezione e di assistenza

dell’interessato (presupposto “sociale” della curatela) (Schmid, op. cit., ad art. 390 CC n. 1; BSK

Erw. Schutz, Henkel,

ad art. 390 CC n. 17; Meier/Lukic, op. cit., n. 405, pag. 193; COPMA, Droit de la protection de

l’adulte, Guide pratique, n. 5.10 pag. 138). L’incapacità è una nozione

relativa, da interpretare in funzione del genere di affari che l’interessato è

chiamato a gestire; la loro importanza non è determinante in sé per l’istituzione

di una curatela, ma avrà un ruolo nella scelta del tipo di curatela e nel

determinare le sfere di compiti affidate al curatore (CommFam, Meier, ad art. 390 CC n.

20).

4.2

In

generale, le condizioni previste all’art. 390 CC devono essere adempiute per

l’istituzione di qualsiasi tipo di curatela; secondo la dottrina, è ad ogni

modo innegabile che il tipo di curatela che si intende adottare influenzerà “a

ritroso” l’esame delle condizioni (l’autorità potendosi mostrare meno esigente

nel verificare l’adempimento delle condizioni nel caso in cui scelga una

curatela d’accompagnamento, rispetto ad esempio ad una curatela generale, cfr. Meier, Les nouvelles curatelles, op.

cit., n. 23, pag. 105; v. anche Meier/Lukic,

op. cit., n. 403, pag. 192; cfr. sentenza CDP dell’10 novembre 2014, inc.

9.2013

).

4.3

Conformemente

al principio della sussidiarietà, le misure ufficiali vanno ordinate soltanto

se l’assistenza alla persona bisognosa d’aiuto non può essere adeguatamente

garantita altrimenti (art. 389 cpv. 1 n. 1 CC; Messaggio, pag. 6432; COPMA,

Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, n. 5.11 pag. 138). Ogni

misura ufficiale deve inoltre essere necessaria e idonea (art. 389 cpv. 2 CC),

in ossequio del principio della proporzionalità (art. 5 cpv. 2 Cost.; COPMA,

Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, n. 5.11 pag. 138). Infine,

l’autorità deve prendere in considerazione l’onere che sopportano i congiunti e

i terzi, e la loro protezione, anche se tale aspetto non può giustificare, da

solo, l’istituzione di una curatela (390 cpv. 2 CC; Messaggio, pag. 6432 ; BSK

Erw. Schutz, Henkel, ad

art. 390 CC n. 27; CommFam, Meier, ad art. 390 CC n. 27; COPMA, op. cit.,

5.12

pag. 138).

4.4

L’art.

446.

CC definisce i principi procedurali applicabili nell’ambito della protezione

degli adulti. Ai sensi della norma, l’autorità di protezione esamina d’ufficio

i fatti (cpv. 1). Essa raccoglie le informazioni occorrenti e assume le prove

necessarie; può incaricare degli accertamenti una persona o un servizio idonei

e, se necessario, ordina che uno specialista effettui una perizia (cpv. 2).

L’autorità di protezione non è vincolata dalle conclusioni delle persone che

partecipano al procedimento (cpv. 3) e applica d’ufficio il diritto (cpv. 4).

La norma

sancisce il principio inquisitorio illimitato, secondo il quale l’autorità è

perfettamente libera nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle

prove: secondo consolidata giurisprudenza, in base a tale principio l’autorità

può assumere e ricercare delle prove – secondo il suo apprezzamento – anche

secondo delle modalità inabituali e procurarsi d’ufficio dei rapporti allestiti

da terzi (v. DTF 128 III 413 consid. 3.2.1; v. anche STF del 13 gennaio 2014,

inc.5A_843/2013, consid. 4.1 e 4.2, e Messaggio, pag. 6465-6466).

5.

Nel caso in esame, contrariamente

a quanto fatto valere dal reclamante, l’istituzione di una misura di protezione

in suo favore è necessaria.

Va innanzitutto

sottolineato che il bisogno d’aiuto, quale condizione per l’istituzione di una

misura di protezione ai sensi dell’art. 388 CC, è stato riconosciuto, a più

riprese, dal reclamante stesso (cfr. istituzione di una tutela volontaria il 6

ottobre 2005; decisione d’interdizione dell’Autorità di vigilanza sulle tutele,

6.

agosto 2012, cresciuta in giudicato incontestata; verbale d’udienza del 27 gennaio

2014.

riguardo all’istituzione della curatela ora in esame; mail del 12

febbraio 2014 all’indirizzo dell’Autorità di protezione: “non abbiamo nulla da

obiettare sull’istituzione della misura così come indicata”).

Come risulta dagli atti,

nel 2005 in favore di RE 1 è stata istituita una tutela volontaria. Nel 2012

l’allora Autorità di vigilanza sulle tutele, a seguito delle risultanze della

perizia del 22 maggio 2012, ha decretato l’interdizione dell’interessato (art.

369.

vCC).

Con l’entrata in vigore

del nuovo diritto (1° gennaio 2013), il 6 giugno 2013 l’Autorità protezione, ha

convertito la misura, istituendo in favore di RE 1 una curatela generale, ai

sensi dell’art. 398 vCC.

Ritenuto che l’Autorità di

protezione, aveva ammesso che, a causa di un disguido, l’incarto non era stato

sottoposto per visione al legale di RE 1, prima della conversione della misura,

con decisione 2 settembre 2013 (inc. CDP n. 9.2013.186) questa Camera ha

annullato la decisione di istituzione della curatela generale, rinviando gli

atti all’Autorità di prime cure per nuovo giudizio rispettoso del diritto di

essere sentito.

Nel frattempo, RE 1 è

stato condannato dalla Corte delle Assisi criminali ad una pena detentiva di

tre anni e sei mesi, ed è stato posto in detenzione presso il penitenziario __________

(dove si trova ancora al momento del presente giudizio).

5.1

Dalla perizia fatta

allestire dall’Autorità di vigilanza nel 2012, risultava che l’interessato “è

affetto da un disturbo di personalità antisociale e da una sindrome da

dipendenza da sostanze psicoattive multiple prevalentemente cannabis”. I periti

del servizio psicosociale hanno indicato che “non è il quadro psicopatologico

attuale bensì l’anamnesi longitudinale a mostrare un disturbo comportamentale

grave, persistente e pervasivo verosimilmente di tipo antisociale”. La caratteristica

di questo disturbo è “rappresentata da un quadro di inosservanza e di violazione

delle norme e degli obblighi sociali, che si manifesta nella fanciullezza o

nella prima adolescenza, e continua nell’età adulta; gli individui con disturbo

antisociale di personalità non riescono a conformarsi alle norme sociali

secondo un comportamento legale”. Secondo i periti la prognosi di questo

disturbo sarebbe caratterizzata “da cronicità e incorreggibilità”.

A seguito delle risultanze

della perizia, vista l’evidente necessità dell’interessato di essere protetto

ed assistito durevolmente, sia dal profilo personale che gestionale,

l’interdizione era stata ritenuta dall’allora Autorità di vigilanza sulle

tutele, la misura più opportuna al fine di salvaguardarne gli interessi

personali e patrimoniali. Tale misura era cresciuta in giudicato incontestata.

Nel 2013, al momento della

conversione della misura, l’Autorità di protezione aveva istituito una curatela

generale. Tale risoluzione è poi stata annullata da questa Camera in quanto il

diritto di essere sentito dell’interessato non era stato rispettato.

Al momento dell’audizione

(27 gennaio 2014), quando già si trovava in carcere per scontare la pena

inflittagli dalla Corte delle Assisi criminali, RE 1 - dopo aver discusso con

il suo legale - si era “dichiarato favorevole all’istituzione di una misura di

curatela di carattere amministrativo”, e aveva richiesto che “un anno prima

della scarcerazione”, si procedesse “con una nuova valutazione della misura, se

del caso, per il tramite di un’apposita perizia psichiatrica”. Nel verbale

veniva inoltre indicato che “la richiesta di curatela amministrativa” si rendeva

“necessaria ritenute le difficoltà dell’interessato nel collaborare con

l’Ufficio del Patronato”.

Dagli atti risulta che il

verbale – con una procedura in vero alquanto inusuale - è stato trasmesso alla

patrocinatrice di RE 1 con scritto di posta elettronica dell’11 febbraio 2014,

con l’invito a presentare eventuali osservazioni entro 5 giorni.

Il giorno seguente

l’avvocato aveva ritornato il verbale d’udienza, chiedendo di eliminare

l’indicazione in merito al fatto che non vi erano obiezioni sulla scelta del

curatore. Nello scritto veniva nuovamente ribadito che non vi era “nulla da

obiettare sull’istituzione della misura così come indicata”. La patrocinatrice

concludeva indicando di restare in attesa del verbale corretto.

Con scritto del 12

settembre 2014 l’Autorità di protezione, dopo aver ottenuto il benestare dall’Ufficio

dell’aiuto e della protezione, aveva trasmesso il verbale d’udienza con le

modifiche proposte dall’avvocato, chiedendo una presa di posizione in merito alla

nomina di CUR 1 quale curatore.

5.2

Va innanzitutto rilevato

che l’Autorità di protezione ha istituito una curatela amministrativa in favore

di RE 1 in quanto al momento dell’udienza di discussione questi già si trovava in

detenzione presso il penitenziario __________ e “i presupposti per

l’istituzione di una curatela generale al momento” non erano dati (cfr. verbale

udienza ARP 27.01.2014). Va pure ricordato che inizialmente l’udienza di

discussione del 27 gennaio 2014 era stata fissata per discutere la conversione

dell’interdizione in “curatela generale”. Trovandosi RE 1 in carcere si è però

optato per una misura meno incisiva.

In simili circostanze, è

pertanto a dir poco azzardata l’affermazione del reclamante che mette in dubbio

l’esistenza di uno stato di debolezza o di un bisogno di protezione

giustificante una qualsiasi misura di protezione in suo favore (reclamo consid.

4, pag. 4). Il fatto che RE 1 necessiti di una misura di protezione, è palese e

indiscutibile. Al riguardo si rimanda ai contenuti della perizia agli atti. La

circostanza che il reclamante si trovi ora in carcere - per l’espiazione di una

pena detentiva importante - non fa che comprovare le conclusioni a cui sono

giunti i periti. Va inoltre ricordato che è il reclamante stesso ad aver

postulato una misura di protezione (curatela volontaria) già nel 2005. Egli non

si è neppure opposto alla decisione d’interdizione del 6 agosto 2012 e

all’incontro del 27 gennaio 2014 si è dichiarato favorevole all’istituzione di

una curatela amministrativa in suo favore. Tale assenso è poi stato confermato

dalla sua patrocinatrice con scritto del 12 febbraio 2014.

5.3

Ricevuta la decisione

d’istituzione della curatela amministrativa, con la quale di fatto è stato

rispettato il desiderio dell’interessato, il curatelato si è opposto, giustificando

che la misura sarebbe sproporzionata ed inutile. A mente del reclamante le

circostanze sarebbero mutate in quanto il Patronato si occuperebbe già del disbrigo

delle questioni amministrative.

Al riguardo va evidenziato

che in sede d’udienza egli aveva in vero lamentato la mancata collaborazione con

tale Ufficio.

Anche facendo astrazione

della volontà stessa dell’interessato e della sua ammissione di un bisogno d’aiuto,

la situazione di disagio in cui versava prima di essere incarcerato emerge in

modo chiaro dagli atti. Dopo la formulazione delle richieste d’aiuto,

l’Autorità di vigilanza sulle tutele, aveva infatti disposto l’interdizione di RE

1.

In concreto il bisogno di protezione, inteso come l’incapacità di assicurare

la salvaguardia dei suoi interessi autonomamente, suffragato dalla perizia agli

atti, è quindi evidente.

Considerato che RE 1 è detenuto

in un penitenziario, l’Autorità di protezione ha scelto quale misura una curatela

di rappresentanza a norma degli art. 394 e 305 CC. Misura che anche questa

Camera ritiene idonea allo scopo e rispettosa dei principi di proporzionalità e

sussidiarietà prescritti dalla legge.

Il fatto che attualmente

il reclamante venga assistito dall’Ufficio di Patronato – circostanza per altro

non documentata negli atti - nulla muta al giudizio di necessità e idoneità

della misura.

Quand’anche l’interessato,

ora in detenzione, fosse seguito dall’Ufficio di Patronato nel disbrigo degli

affari amministrativi e finanziari relativi al suo reddito e alla sua sostanza

(cfr. contenuto della risoluzione d’istituzione della curatela in esame), si

rileva che la figura del curatore è in ogni caso di rilievo nel caso in esame.

Il curatore, infatti, con il benestare dell’Autorità di protezione, dovrà in particolare

mettere in atto, per tempo, tutte le incombenze necessarie alla futura scarcerazione

di RE 1, che - vista la situazione personale del reclamante, che emerge dagli

atti - comporteranno verosimilmente l’adozione di misure più importanti. Si

rileva che già in sede d’udienza la patrocinatrice del reclamante richiedeva

“che un anno prima della scarcerazione”, si procedesse “con una nuova valutazione

della misura, se del caso, per il tramite di un’apposita perizia psichiatrica”.

Sarà pertanto compito del curatore e dell’Autorità di protezione – anche tramite

gli opportuni contatti con l’Ufficio di Patronato - vegliare sull’evolvere

della carcerazione e valutare a tempo debito, in ogni caso prima della scarcerazione

del reclamante, i passi da intraprendere e la misura di protezione più idonea

al caso in esame.

L’atteggiamento non

collaborativo del reclamante non è peraltro una ragione sufficiente per

annullare la misura ordinata. Una mancata volontà di farsi aiutare non basta infatti

da sola a rinunciare ad adottare qualsiasi misura e non è annoverata fra le

cause della fine della curatela elencate agli artt. 421 e segg. CC. L’Autorità

di protezione è anzi tenuta a garantire l’assistenza e la protezione della

persona che necessita di aiuto, trattandosi di un diritto dell’individuo (Meier/Lukik, Introduction au nouveau

droit de la protection de l’adulte, n. 376, pag. 180). In simili circostanze la

decisione impugnata va confermata.

5.4

A mente di questo giudice,

risultano pertanto manifestamente adempiute le condizioni per l’istituzione di

una curatela ai sensi degli art. 394 e 395 CC. Va per finire evidenziato che il

reclamante non adduce nuovi elementi che comprovino un’evoluzione positiva

della sua situazione personale o una modifica dei presupposti che avevano

giustificato l’istituzione di una misura, del resto approvata a più riprese dall’interessato

stesso.

5.5

La curatela di

rappresentanza a norma degli art. 394 e 395 CC è peraltro l’unica misura idonea

e adeguata a proteggere l’interessato. Del resto, così come decisa

dall’Autorità di prima sede, essa prevede la rappresentanza nell’ambito della gestione

patrimoniale durante la sua carcerazione. Una misura alternativa meno incisiva

– che neppure RE 1 pretende - non sarebbe sufficiente a garantire al reclamante

la protezione di cui necessita. La decisione impugnata rispetta pertanto

pienamente i principi di sussidiarietà e di proporzionalità prescritti dalla

legge.

5.6

Le critiche del

reclamante circa la validità dell’udienza di audizione del 27 gennaio 2014 cadono

nel vuoto. Certo, già s’è detto che la procedura seguita per la stesura e la

ratifica del verbale appare alquanto inusuale. Il verbale è comunque stato

trasmesso alla patrocinatrice di RE 1 e modificato secondo il volere suo e del

reclamante (cfr. mail 11.02.2014 ore 10:17 dell’ARP all’avv. PR 1; mail

12.02.2014

ore 14:58 dell’avv. PR 1 all’ARP; lettera 12.09.2014 dell’ARP

all’avv. PR 1). Il fatto che i medesimi, benché sollecitati in tal senso

dall’Autorità di prime cure, non abbiano per finire provveduto alla

sottoscrizione, nulla muta circa la validità dell’audizione, che per altro essi

non contestano che sia avvenuta. Si sono infatti limitati a formulare a

posteriori delle precisazioni e delle richieste di modifica al contenuto del

verbale, accolte dall’Autorità di protezione (cfr. lettera 12.09.2014 dell’ARP

all’avv. PR 1). Si può di conseguenza ritenere che RE 1 è stato debitamente

sentito dall’Autorità di protezione prima della decisione.

6.

La risoluzione

impugnata resiste pertanto alla critica del reclamante e va di conseguenza

confermata, con l’invito a RE 1 a collaborare con il curatore. L’Autorità di

protezione è da parte sua invitata fin d’ora a provvedere a tutte le incombenze

in vista della scarcerazione di RE 1, segnatamente ad adottare la misura di

protezione più idonea per tutelare l’interessato dal momento in cui terminerà

l’espiazione della pena.

7.

Tassa e spese di

giustizia sarebbero da porre a carico del reclamante, che risulta interamente

soccombente. Tuttavia, date le circostanze, si rinuncia eccezionalmente al loro

prelievo.

Visto

l'esito del reclamo la domanda di assistenza giudiziaria deve essere respinta.

L’assistenza giudiziaria garantisce in effetti a chi

non dispone dei mezzi per assumersi gli oneri della procedura o le spese di

patrocinio la possibilità di tutelare i suoi diritti davanti alle autorità

giudiziarie e amministrative (art. 2 LAG); essa è esclusa se la procedura non

presenta possibilità di esito favorevole per l’istante (art. 3 cpv. 3 LAG). In

concreto il reclamo difettava sin dall’inizio della probabilità di esito

favorevole.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Il

reclamo è respinto.

2. Non

si prelevano tasse e spese. Non si assegnano ripetibili.

3. La

domanda di ammissione al benefico dell’assistenza giudiziaria e del gratuito

patrocinio è respinta.

4. Notificazione:

-

Comunicazione:

-

-

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause

di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;

quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.

Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo

stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.