9.2015.32
Istituzione di una curatela, carenza di motivazione del reclamo. Il bisogno di assistenza non dipende dalla volontà dell'interessato, influenza negativa di terze persone
30 luglio 2015Italiano6 min
Source ti.ch
Incarto n.
9.2015.32
Lugano
30 luglio 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice supplente della Camera di protezione del
Tribunale d’appello
Alessia
Paglia
giudice
unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito
dalla
segretaria
Scheurich
sedente
per statuire nella causa che oppone
RE
1
all’
Autorità
regionale di protezione __________,
per
quanto riguarda l’istituzione di una
curatela di rappresentanza
giudicando
sul reclamo del 10 febbraio 2015 presentato da RE 1 contro la decisione emessa
il 30 gennaio 2015 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto e
che
RE 1 è nata il 1950 ed è domiciliata a __________;
che nel corso dell’agosto
2014 le autorità comunali di __________ hanno chiesto all’Autorità regionale di
protezione __________ (in seguito Autorità di protezione) di intervenire in
favore della signora RE 1 viste le sue difficoltà;
che il 28 gennaio 2015 la
signora RE 1 ha chiesto all’Autorità di protezione l’istituzione di una
curatela amministrativa essendosi resa conto della necessità di poter contare
su una persona terza che l’aiuti;
che con risoluzione no. 51
immediatamente esecutiva del 30 gennaio 2015 l’Autorità di protezione ha
istituito, in favore della signora RE 1, una curatela di rappresentanza con
gestione amministrativa ai sensi degli art. 394 e 395 CC; in veste di curatore
è stato nominato il signor CUR 1;
che contro la predetta
decisione si è aggravata, il 10 febbraio 2015, la signora RE 1;
che con osservazioni 25
febbraio 2015 l’Autorità di protezione ha chiesto la reiezione del reclamo;
che reclamante e autorità
si sono riconfermati nelle loro posizioni con replica 10 febbraio 2015
rispettivamente duplica 4 marzo 2015;
che le decisioni delle
Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e minorenni sono
impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di
appello, nella composizione di un giudice unico [art. 450 CC in relazione agli
art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione
e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto (LPMA); art.
48 lett. f n. 7 LOG];
che riguardo alla
procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC
occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in
particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di
competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del
Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut,
pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale
civile (CPC; v. art. 450f CC);
che l’art. 450 cpv. 2 CC
prevede che il reclamo deve essere motivato, e meglio che dallo stesso deve
essere possibile desumere perché l’interessato si oppone alla decisione resa;
che la reclamante nel suo
allegato si limita a rifiutare la misura di protezione a suo dire “stipulata
con inganno”, senza minimante confrontarsi con le motivazioni addotte
dall’Autorità di protezione a giustificazione dell’istituzione della curatela;
che stante così le cose
dubbi sorgono in merito alla ricevibilità del reclamo che non merita comunque
accoglimento;
che già in passato erano
state segnalate delle difficoltà della signora RE 1 per quel che era della
situazione amministrativa e della gestione finanziaria, parte delle sue entrate
erano detratte dalla figlia mentre a casa di lei risiedeva anche il figlio,
invalido e occupato presso l’OSC di __________, così che non le restavano soldi
nemmeno per mangiare (cfr. verbali dell’11 ottobre 2005 e del 18 novembre 2005 della
Commissione tutoria reginale __________);
che ancora nel 2012
l’Ufficio dei servizi sociali del Comune di __________ segnalava le difficoltà
in cui versava la signora RE 1 la quale, resasi conto della situazione, ha
aderito alla proposta di istituzione di una curatela amministrativa (cfr.
verbali del 7 agosto 2012 e del 23 ottobre 2012 della Commissione tutoria reginale
__________ nonché la decisione 424 del 25 ottobre 2012 della Commissione tutoria
regionale 1);
che la misura è poi stata
revocata dall’Autorità di protezione il 15 marzo 2013 siccome la signora RE 1
non ha minimante collaborato con il curatore designato impossibilitato a
svolgere il suo mandato;
che il 27 agosto 2014 il
Comune di __________ si è rivolto all’Autorità di protezione segnalando la
necessità di proteggere la signora RE 1 siccome persone a lei molto vicine ne
approfittano lasciandola priva di risorse, tanto da indurre la signora RE 1 a
continue richieste di prestito alla cancelleria comunale;
che da accertamenti fatti
risulta che la signora RE 1 viene sistematicamente depredata di ogni rendita
dalla figlia (verbale del 29 agosto 2014 dell’Autorità di protezione);
che la signora è
addirittura stata diffidata dal frequentare gli istituti sociali comunali
presso i quali si rendeva per richiedere denaro agli ospiti degenti (lettera diffida
del 28 gennaio 2015 del Comune di __________ alla signora RE 1);
che nel gennaio del 2015
la signora RE 1 ha ricevuto anche la disdetta dell’appartamento siccome era dal
giugno 2014 che non veniva pagato il canone di locazione (lettere del 12
gennaio 2015 del signor __________ alla signora RE 1);
che la stessa signora RE 1
ha, per finire, riconosciuto le sue difficoltà inoltrando il 28 gennaio 2015 una
richiesta scritta, con firma autenticata dal segretario comunale di __________,
Fatti
di istituzione in suo favore di una misura di protezione;
che il fatto che ora ella
non voglia più la misura nulla muta, il bisogno di assistenza è palese ciò che
giustifica l’istituzione di una misura di protezione; la volontà
dell’interessata non è determinante;
che anzi proprio i suoi
Considerandi
continui cambiamenti di posizione non fanno che confermare la necessità di
assistenza della signora, conscia delle sue difficoltà quando si reca negli
uffici sociali ma decisamente e malamente influenzata da chi la circonda quando
è sola;
che di conseguenza il
reclamo, nella misura in cui ricevibile, deve essere respinto mentre, data la
situazione finanziaria della signora, verosimilmente indotta da terzi a
presentare reclamo, non si prelevano tasse e spese di giustizia.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il
reclamo, nella misura in cui ricevibile, è respinto.
2. Non
si prelevano tasse e spese di giustizia.
3. Notificazione:
-
Comunicazione:
-
-
Il
giudice supplente La
segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95
a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg.
LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;
quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.
Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo
stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.