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Decisione

9.2015.32

Istituzione di una curatela, carenza di motivazione del reclamo. Il bisogno di assistenza non dipende dalla volontà dell'interessato, influenza negativa di terze persone

30 luglio 2015Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

di istituzione in suo favore di una misura di protezione;

che il fatto che ora ella

non voglia più la misura nulla muta, il bisogno di assistenza è palese ciò che

giustifica l’istituzione di una misura di protezione; la volontà

dell’interessata non è determinante;

che anzi proprio i suoi

Considerandi

continui cambiamenti di posizione non fanno che confermare la necessità di

assistenza della signora, conscia delle sue difficoltà quando si reca negli

uffici sociali ma decisamente e malamente influenzata da chi la circonda quando

è sola;

che di conseguenza il

reclamo, nella misura in cui ricevibile, deve essere respinto mentre, data la

situazione finanziaria della signora, verosimilmente indotta da terzi a

presentare reclamo, non si prelevano tasse e spese di giustizia.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Il

reclamo, nella misura in cui ricevibile, è respinto.

2. Non

si prelevano tasse e spese di giustizia.

3. Notificazione:

-

Comunicazione:

-

-

Il

giudice supplente La

segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95

a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg.

LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;

quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.

Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo

stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.