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Decisione

9.2015.4

Istituzione della curatela, richiesta di un sostegno meno incisivo

15 settembre 2015Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con scritto 13 febbraio

2014 RE 1, per il tramite del Municipio di __________, ha chiesto all’Autorità

regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione)

l’istituzione di una curatela volontaria al fine di sostenerlo dal punto di vista

burocratico-amministrativo.

B. L’Autorità di

protezione ha preso quindi atto dei certificati del medico di famiglia di RE 1,

che in data 6 giugno e 7 ottobre 2014 ha attestato l’esigenza per l’interessato

di una misura di protezione, non essendo più in grado di gestire la sua

situazione economica.

C. Malgrado sia stato

convocato due volte per conoscere la persona designata dall’Autorità di

protezione quale curatrice, RE 1 non si è mai presentato agli incontri fissati

(il 20 ottobre e il 12 novembre 2014)

D. In assenza di

giustificazioni e costatata la sua assenza ai due incontri fissati, l’Autorità

di protezione, con decisione 12/15 dicembre 2014, ha istituito a favore di RE 1

una curatela di rappresentanza con amministrazione del reddito e del patrimonio

ai sensi degli art. 394 e 395 CC, nominando quale curatrice la signora CUR 1.

E. Contro la suddetta

decisione è insorto con reclamo 5/8 gennaio 2015 RE 1, sostenendo che la sua

situazione economica peggiora di mese in mese ma di rifiutare la nomina di un

curatore, poiché in passato sarebbe già stato posto a favore di una simile

misura e la persona incaricata non avrebbe fatto i suoi interessi.

F. In data 30 gennaio

2015 l’Autorità di protezione ha presentato la propria risposta, sostenendo la

necessità di istituire una misura di protezione a favore del reclamante. Essa

ha precisato che eventuali esperienze negative precedenti non sono motivo per

condurre all’annullamento della decisione impugnata.

RE 1 non ha presentato

alcuna replica, cosicché nemmeno l’Autorità di protezione ha presentato una

duplica.

Considerato

Considerandi

1.

Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni

e minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del

Tribunale di appello, nella composizione di un giudice unico [art. 450 CC in

relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge

sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e

dell’adulto (LPMA); art. 48 lett. f n. 7 LOG]. Riguardo alla procedura

applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre

riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in

particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di

competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio

di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8)

e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale

civile (CPC; v. art. 450f CC).

Interposto il 5 gennaio 2015 e ricevuto dallo

scrivente Tribunale l’8 gennaio 2015 contro una decisione emanata il 12

dicembre 2014, il reclamo è tempestivo.

2.

L’art. 390 CC elenca i presupposti per l’istituzione di una curatela.

In particolare, l’autorità di protezione degli adulti istituisce una curatela

se una persona maggiorenne non è in grado di provvedere ai propri interessi, o

lo è solo in parte, a causa di una disabilità mentale, di una turba psichica o

di un analogo stato di debolezza inerente alla sua persona (art. 390 cpv. 1 n.

1.

CC).

2.1

Cause

della curatela, ai sensi della norma menzionata, possono essere tre alternativi

stati di debolezza, ovvero una disabilità mentale, una turba psichica o un

analogo stato di debolezza; l’elenco è esaustivo (CommFam Protection de

l’adulte, Meier, art. 390 CC n.

25; Meier, Les nouvelles

curatelles; systématique, conditions et effets, in: Guillod/Bohnet, Le nouveau

droit de la protection de l’adulte, Neuchâtel 2012, n. 26-27, pag. 106-107).

Per quanto riguarda l’ampia nozione di “analogo stato

di debolezza”, la dottrina sottolinea come essa vada interpretata restrittivamente(CommFam

Protection de l’adulte, Meier,art.

390.

CC n. 17; Meier/Lukic,

Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte, Ginevra 2011, n. 386,

pag. 184; Meier, Les nouvelles curatelles;

systématique, conditions et effets, n. 36, pag. 110-111). Secondo gli esempi

citati dal Messaggio del Consiglio federale, tale nozione consente di proteggere,

ad esempio, le persone anziane affette da deficienze analoghe a quelle delle

persone afflitte da una disabilità mentale o da una turba psichica; compresi

sono anche i casi estremi d’inesperienza o di cattiva gestione, nonché rari

casi di disabilità fisiche, per esempio i casi di paralisi grave o quelli di

persone nel contempo cieche e sorde (Messaggio concernente la modifica del CC,

protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione del

28.

giugno 2006, FF 2006 pag. 6391 e segg.; cfr. in particolare pag. 6432; cfr.

anche BSK Erw. Schutz, Henkel,

art. 390 CC n. 13; Schmid, Erwachsenenschutz Kommentar, Zurigo/San Gallo 2010,

ad art. 390 CC n. 6; CommFam Protection de l’adulte, Meier, art. 390 CC n. 17). Come emerge chiaramente dal testo

legale italiano e tedesco, lo stato di debolezza deve risiedere nella persona

interessata (“inerente alla sua persona"; “in der Person liegenden

Schwächezustands”) e non essere ancorato a circostanze esterne, tra cui

rientrano origine sociale, disagio estremo, difficoltà lavorative, solitudine,

ecc. (Erwachsenenschutz Kommentar, Schmid,

ad art. 390 CC n. 8; CommFam Protection de l’adulte, Meier, art. 390 CC n. 16 ; Meier,

Les nouvelles curatelles; systématique, conditions et effets, n. 36, pag.

110-111). In effetti, obiettivo della misura è la protezione di persone in uno

stato di debolezza, non la lotta contro comportamenti socialmente o moralmente

inadeguati (BSK Erw. Schutz, Henkel,

art. 390 CC n. 3; COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique,

Zurigo/San Gallo 2012, n. 5.6, pag. 136; CommFam Protection de l’adulte, Meier, art. 390 CC n. 17a;Meier, Les

nouvelles curatelles; systématique, conditions et effets, n. 36, pag. 110-111).

L’istituzione di una misura è esclusa nei casi di semplice disagio finanziario,

nella caso in cui spetta all’assistenza sociale intervenire; se tuttavia

l'interessato omette di fare i passi necessari per ottenere prestazioni

assistenziali a causa di una deficienza caratteriale, l’adozione di una misura

protettiva può entrare in considerazione (Erwachsenenschutz Kommentar, Schmid, ad art. 390 CC n. 8; BSK Erw.

Schutz, Henkel, art. 390 CC n. 18;

Meier/Lukic, Introduction au

nouveau droit de la protection de l’adulte, n. 404, pag. 192-193).

L’esistenza di uno stato di debolezza non è ancora

sufficiente per giustificare l’adozione di una misura: occorre inoltre che

l’interessato non sia in grado di provvedere ai propri affari né di designare

rappresentanti che possano farlo (Messaggio, pag. 6432). Lo stato di debolezza

(causa della curatela) deve dunque avere come conseguenza un bisogno di

protezione e di assistenza dell’interessato (presupposto “sociale” della

curatela) (Erwachsenenschutz Kommentar, Schmid,

ad art. 390 CC n. 1; BSK Erw. Schutz, Henkel,

art. 390 CC n. 17; Meier/Lukic,

Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte, n. 405, pag. 193;

COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, n. 5.10 pag. 138).

L’incapacità è una nozione relativa, da interpretare in funzione del genere di

affari che l’interessato è chiamato a gestire; la loro importanza non è determinante

in sé per l’istituzione di una curatela, ma avrà un ruolo nella scelta del tipo

di curatela e nel determinare le sfere di compiti affidate al curatore (CommFam

Protection de l’adulte, Meier,art.

390.

CC n. 20).

In generale, le condizioni previste all’art. 390 CC

devono essere adempiute per l’istituzione di qualsiasi tipo di curatela;

secondo la dottrina, è ad ogni modo innegabile che il tipo di curatela che si intende

adottare influenzerà “a ritroso” l’esame delle condizioni, l’autorità potendosi

mostrare meno esigente nel verificare l’adempimento delle condizioni nel caso

in cui scelga un'amministrazione di sostegno (curatela d’accompagnamento),

rispetto ad esempio ad una curatela generale, cfr. Meier, Les nouvelles curatelles; systématique, conditions et

effets, n. 23, pag. 105; v. anche Meier/Lukic,

Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte, n. 403, pag. 192).

2.2

Conformemente

al principio della sussidiarietà, le misure ufficiali vanno ordinate soltanto

se l’assistenza alla persona bisognosa d’aiuto non può essere adeguatamente

garantita in altro modo (art. 389 cpv. 1 n. 1 CC; Messaggio, pag. 6432; COPMA,

Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, n. 5.11 pag. 138). Ogni

misura ufficiale deve inoltre essere necessaria e idonea (art. 389 cpv. 2 CC),

in ossequio del principio della proporzionalità (art. 5 cpv. 2 Cost.; COPMA,

Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, n. 5.11 pag. 138). Infine,

l’autorità deve prendere in considerazione l’onere che sopportano i congiunti e

i terzi, e la loro protezione, anche se tale aspetto non può giustificare, da

solo, l’istituzione di una curatela (390 cpv. 2 CC; Messaggio, pag. 6432 ;BSK

Erw. Schutz, Henkel, art. 390 CC

n. 27; CommFam Protection de l’adulte, Meier,

art. 390 CC n. 27; COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique,

n. 5.12 pag. 138).

2.3

L’art. 446 CC definisce i principi procedurali

applicabili nell’ambito della protezione degli adulti. Ai sensi della norma,

l’autorità di protezione esamina d’ufficio i fatti (cpv. 1). Essa raccoglie le

informazioni occorrenti e assume le prove necessarie; può incaricare degli accertamenti

una persona o un servizio idonei e, se necessario, ordina che uno specialista

effettui una perizia (cpv. 2). L’autorità di protezione non è vincolata dalle

conclusioni delle persone che partecipano al procedimento (cpv. 3) e applica

d’ufficio il diritto (cpv. 4).

La norma sancisce il principio inquisitorio

illimitato, in virtù del quale l’autorità è perfettamente libera

nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove: secondo

consolidata giurisprudenza, in base a tale principio l’autorità può assumere e

ricercare delle prove – secondo il suo apprezzamento – anche con modalità

inabituali e procurarsi d’ufficio dei rapporti allestiti da terzi (v. DTF 128

III 413 consid. 3.2.1; v. anche STF del 13 gennaio 2014, inc.5A_843/2013,

consid. 4.1 e 4.2, e Messaggio, pag. 6465-6466).

3.

Ai sensi

dell'art. 394 CC, se la persona bisognosa di aiuto non può provvedere a

determinati affari e deve pertanto essere rappresentata, è istituita una

curatela di rappresentanza (cpv. 1); l'Autorità di protezione può limitare di

conseguenza l'esercizio dei diritti civili dell'interessato (cpv. 2); anche se

non sono posti limiti al suo esercizio dei diritti civili, l'interessato è

obbligato dagli atti del curatore (cpv. 3). In virtù dell'art. 395 cpv. 1 CC,

se istituisce una curatela di rappresentanza per l'amministrazione dei beni,

l'Autorità di protezione designa i beni che devono essere amministrati dal

curatore; può porre sotto amministrazione del curatore determinati elementi del

reddito o del patrimonio, l'intero reddito o l'intero patrimonio o l'insieme di

reddito e patrimonio.

4.

Nel caso in esame,

il reclamante sostiene di essersi recato presso il Municipio di __________

chiedendo l’aiuto di un contabile per un tempo sufficiente a regolare le

sue “pendenze dopo di che” avrebbe ripreso a gestire la sua “situazione

finanziaria personalmente”, ma non di un curatore, che al contrario non

accetta. Egli evidenzia di aver bisogno di “qualcuno che possa” aiutarlo

“a fare il punto della situazione” dandogli “dei consigli su come far

fronte” ai suoi “pagamenti arretrati e mai di una persona” che gli

“gestisse” amministrandogli “reddito e patrimonio”. RE 1 sostiene di

non aver fiducia nella figura di un curatore, poiché è già stato posto a

beneficio di una simile misura e si sarebbe rivelata fallimentare.

Di tutt’altro avviso è

invece l’Autorità di protezione, che nelle proprie osservazioni 30 gennaio 2015

ha sostenuto che sulla scorta dei principi che reggono l’istituzione di una

misura di protezione si è resa necessaria la misura avversata dal reclamante.

Non sarebbe infatti sufficiente la precedente esperienza negativa in cui sarebbe

incorso il reclamante a giustificare l’annullamento della decisione impugnata.

Dagli atti, ma pure dalle

ammissioni del reclamante medesimo, emerge una situazione economica difficile.

Secondo il suo medico curante, Dott. Med __________, l’istituzione di una

curatela si giustifica a seguito di una “situazione finanziaria difficile

divenuta oggettivamente impossibile da gestire da parte del signor RE 1, per

tutta una serie di ragioni, anche di tipo medico-psichiatrico” (cfr.

scritto 7 ottobre 2014). In un precedente scritto datato 6 giugno 2014, il medesimo

specialista sostiene che il paziente “da parecchi mesi, complice anche una

certa tendenza al gioco d’azzardo patologico, non è più in grado di

autogestirsi e chiede espressamente un aiuto (curatore?)”. Lo stesso giorno

il medico aveva anche trasmesso all’Autorità di protezione un certificato

medico che attestava l’esigenza di un “supporto mediante curatela”.

Precedentemente a tali

segnalazioni, anche il Comune di domicilio di RE 1, con l’accordo di quest’ultimo,

aveva avvertito l’Autorità di protezione della situazione, precisando che egli

“era già sotto tutela molti anni orsono, in quanto orfano e con un grosso

capitale da gestire, ma purtroppo a suo dire, il tutore ne ha approfittato e il

pupillo ha perso tutto”.

Dagli estratti conto

bancari del reclamante emergono numerosi prelevamenti in un solo giorno (ad

esempio, nel mese di gennaio 2014 al 14 del mese sul conto si trovavano fr.

3.

, mentre erano stati prelevati fr. 1'800.- il 3 gennaio in tre prelevamenti,

fr. 400.- e 200 € il 4 gennaio in quattro prelevamenti, fr. 1'900.- il 6

gennaio in otto prelevamenti; al 13 del mese di febbraio il saldo era id fr.

19.

, mentre si registrano nove prelevamenti il 3 febbraio 2014 per un totale

di fr. 1'900.-; il giorno successivo tre prelevamenti per fr. 300.-, il 6

febbraio 2014 tre prelevamenti per un totale di fr. 300.-).

Ora, il reclamante mostra

di rendersi conto di necessitare di un sostegno, chiedendo l’aiuto da parte di

un “contabile”. Egli esprime invece disaccordo nella nomina di un

curatore, temendo che possano ripetersi esperienze precedenti negative. Ammette

quindi le sue difficoltà e non si mostra in grado di designare egli stesso un

rappresentante, come pure di controllarne l’operato.

D’altro canto, le motivazioni

addotte dal reclamante non giustificano l’annullamento della decisione da lui

impugnata. Egli stesso sostiene: “dal mese di ottobre 2014 sono costretto a

‘sopravvivere’ con circa fr. 700.- al mese. Come far fronte ai pagamenti dei

premi di Cassa malati, AVS, imposte, fatture varie, telefono, assicurazioni,

billag…? A malapena riesco a provvedere al mio sostentamento”, chiedendo di

venir affiancato da qualcuno che lo aiuti ma che non abbia il ruolo del

curatore. Figura che tuttavia, a mente di questo Giudice, non avrebbe un ruolo

sufficientemente incisivo da garantire al reclamante un’adeguata protezione. La

misura scelta dall’Autorità di protezione (una curatela di rappresentanza per

l'amministrazione in virtù degli art. 394 e 395 CC) appare idonea allo scopo e,

visto quanto indicato in precedenza e la debolezza di RE 1, rispettosa dei

principi di proporzionalità e sussidiarietà prescritti dalla legge. Una misura

più lieve, quale ad esempio l'amministrazione di sostegno ai sensi dell'art.

393.

CC non si rivelerebbe invece opportuna già solo per il fatto che sarebbe

limitata a singoli affari e non sarebbe soggetta a controllo da parte

dell’Autorità, visto che non soggiace all’obbligo di presentare inventario e

rendiconti.

Quanto all’eventuale

rinuncia a istituire una misura di protezione, l’art. 392 CC prevede che l’Autorità

di protezione può astenersi dall’istituire una curatela quando l’estensione dei

compiti che sarebbero affidati al curatore sarebbe talmente ridotta da far

apparire una curatela manifestamente sproporzionata. In tal caso l’Autorità di

protezione può: provvedere di moto proprio a quanto necessario, segnatamente

dando il consenso a un negozio giuridico (n. 1); conferire a un terzo

l’incarico di provvedere a singoli compiti (n. 2); oppure designare una persona

o un servizio idonei con diritto di controllo e informazione in determinati

ambiti (n. 3). La caratteristica

di sproporzione viene giudicata paragonando l’estensione dei compiti del curatore

con le conseguenze che provocherebbe la curatela (cfr. Steinauer/Fountoulakis,

Droit des persones physiques et de la protection de l'adulte, Berna 2014, n.

1147.

e 1147 a pag. 512). Nel caso

in esame, non appaiono dati i presupposti per rinunciare all’istituzione della

misura, che al contrario, come detto, risulta rispondere ai principi di

proporzionalità e sussidiarietà, vista la situazione personale e economica del

reclamante, che necessita di un aiuto importante per gestire e ripristinare le

sue finanze.

5.

Visto quanto precede

il reclamo va respinto e la decisione impugnata confermata, con l'invito a RE 1

a collaborare con la curatrice.

Tassa e spese di giustizia

seguono la soccombenza.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Il

reclamo è respinto.

2. Gli oneri del reclamo consistenti in:

a) tassa di

giustizia fr. 100.–

b) spese fr.

50.–

fr.

150.–

sono

posti a carico di RE 1.

3. Notificazione:

-

Comunicazione:

-

-

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95

a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg.

LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;

quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.

Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo

stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.