9.2015.4
Istituzione della curatela, richiesta di un sostegno meno incisivo
15 settembre 2015Italiano15 min
Source ti.ch
Incarto n.
9.2015.4
Lugano
15 settembre 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello
Franco
Lardelli
giudice
unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito
dalla
vicecancelliera
Perucconi-Bernasconi
sedente
per statuire nella causa che oppone
RE
1
all’
Autorità
regionale di protezione __________,
per
quanto riguarda l’istituzione di una curatela di rappresentanza con gestione
amministrativa ai sensi degli art. 394 e 395 CC
giudicando
sul reclamo del 5 gennaio 2015 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il
12 dicembre 2014 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
Fatti
A. Con scritto 13 febbraio
2014 RE 1, per il tramite del Municipio di __________, ha chiesto all’Autorità
regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione)
l’istituzione di una curatela volontaria al fine di sostenerlo dal punto di vista
burocratico-amministrativo.
B. L’Autorità di
protezione ha preso quindi atto dei certificati del medico di famiglia di RE 1,
che in data 6 giugno e 7 ottobre 2014 ha attestato l’esigenza per l’interessato
di una misura di protezione, non essendo più in grado di gestire la sua
situazione economica.
C. Malgrado sia stato
convocato due volte per conoscere la persona designata dall’Autorità di
protezione quale curatrice, RE 1 non si è mai presentato agli incontri fissati
(il 20 ottobre e il 12 novembre 2014)
D. In assenza di
giustificazioni e costatata la sua assenza ai due incontri fissati, l’Autorità
di protezione, con decisione 12/15 dicembre 2014, ha istituito a favore di RE 1
una curatela di rappresentanza con amministrazione del reddito e del patrimonio
ai sensi degli art. 394 e 395 CC, nominando quale curatrice la signora CUR 1.
E. Contro la suddetta
decisione è insorto con reclamo 5/8 gennaio 2015 RE 1, sostenendo che la sua
situazione economica peggiora di mese in mese ma di rifiutare la nomina di un
curatore, poiché in passato sarebbe già stato posto a favore di una simile
misura e la persona incaricata non avrebbe fatto i suoi interessi.
F. In data 30 gennaio
2015 l’Autorità di protezione ha presentato la propria risposta, sostenendo la
necessità di istituire una misura di protezione a favore del reclamante. Essa
ha precisato che eventuali esperienze negative precedenti non sono motivo per
condurre all’annullamento della decisione impugnata.
RE 1 non ha presentato
alcuna replica, cosicché nemmeno l’Autorità di protezione ha presentato una
duplica.
Considerato
Considerandi
1.
Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni
e minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del
Tribunale di appello, nella composizione di un giudice unico [art. 450 CC in
relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge
sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e
dell’adulto (LPMA); art. 48 lett. f n. 7 LOG]. Riguardo alla procedura
applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre
riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in
particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di
competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio
di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8)
e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale
civile (CPC; v. art. 450f CC).
Interposto il 5 gennaio 2015 e ricevuto dallo
scrivente Tribunale l’8 gennaio 2015 contro una decisione emanata il 12
dicembre 2014, il reclamo è tempestivo.
2.
L’art. 390 CC elenca i presupposti per l’istituzione di una curatela.
In particolare, l’autorità di protezione degli adulti istituisce una curatela
se una persona maggiorenne non è in grado di provvedere ai propri interessi, o
lo è solo in parte, a causa di una disabilità mentale, di una turba psichica o
di un analogo stato di debolezza inerente alla sua persona (art. 390 cpv. 1 n.
1.
CC).
2.1
Cause
della curatela, ai sensi della norma menzionata, possono essere tre alternativi
stati di debolezza, ovvero una disabilità mentale, una turba psichica o un
analogo stato di debolezza; l’elenco è esaustivo (CommFam Protection de
l’adulte, Meier, art. 390 CC n.
25; Meier, Les nouvelles
curatelles; systématique, conditions et effets, in: Guillod/Bohnet, Le nouveau
droit de la protection de l’adulte, Neuchâtel 2012, n. 26-27, pag. 106-107).
Per quanto riguarda l’ampia nozione di “analogo stato
di debolezza”, la dottrina sottolinea come essa vada interpretata restrittivamente(CommFam
Protection de l’adulte, Meier,art.
390.
CC n. 17; Meier/Lukic,
Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte, Ginevra 2011, n. 386,
pag. 184; Meier, Les nouvelles curatelles;
systématique, conditions et effets, n. 36, pag. 110-111). Secondo gli esempi
citati dal Messaggio del Consiglio federale, tale nozione consente di proteggere,
ad esempio, le persone anziane affette da deficienze analoghe a quelle delle
persone afflitte da una disabilità mentale o da una turba psichica; compresi
sono anche i casi estremi d’inesperienza o di cattiva gestione, nonché rari
casi di disabilità fisiche, per esempio i casi di paralisi grave o quelli di
persone nel contempo cieche e sorde (Messaggio concernente la modifica del CC,
protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione del
28.
giugno 2006, FF 2006 pag. 6391 e segg.; cfr. in particolare pag. 6432; cfr.
anche BSK Erw. Schutz, Henkel,
art. 390 CC n. 13; Schmid, Erwachsenenschutz Kommentar, Zurigo/San Gallo 2010,
ad art. 390 CC n. 6; CommFam Protection de l’adulte, Meier, art. 390 CC n. 17). Come emerge chiaramente dal testo
legale italiano e tedesco, lo stato di debolezza deve risiedere nella persona
interessata (“inerente alla sua persona"; “in der Person liegenden
Schwächezustands”) e non essere ancorato a circostanze esterne, tra cui
rientrano origine sociale, disagio estremo, difficoltà lavorative, solitudine,
ecc. (Erwachsenenschutz Kommentar, Schmid,
ad art. 390 CC n. 8; CommFam Protection de l’adulte, Meier, art. 390 CC n. 16 ; Meier,
Les nouvelles curatelles; systématique, conditions et effets, n. 36, pag.
110-111). In effetti, obiettivo della misura è la protezione di persone in uno
stato di debolezza, non la lotta contro comportamenti socialmente o moralmente
inadeguati (BSK Erw. Schutz, Henkel,
art. 390 CC n. 3; COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique,
Zurigo/San Gallo 2012, n. 5.6, pag. 136; CommFam Protection de l’adulte, Meier, art. 390 CC n. 17a;Meier, Les
nouvelles curatelles; systématique, conditions et effets, n. 36, pag. 110-111).
L’istituzione di una misura è esclusa nei casi di semplice disagio finanziario,
nella caso in cui spetta all’assistenza sociale intervenire; se tuttavia
l'interessato omette di fare i passi necessari per ottenere prestazioni
assistenziali a causa di una deficienza caratteriale, l’adozione di una misura
protettiva può entrare in considerazione (Erwachsenenschutz Kommentar, Schmid, ad art. 390 CC n. 8; BSK Erw.
Schutz, Henkel, art. 390 CC n. 18;
Meier/Lukic, Introduction au
nouveau droit de la protection de l’adulte, n. 404, pag. 192-193).
L’esistenza di uno stato di debolezza non è ancora
sufficiente per giustificare l’adozione di una misura: occorre inoltre che
l’interessato non sia in grado di provvedere ai propri affari né di designare
rappresentanti che possano farlo (Messaggio, pag. 6432). Lo stato di debolezza
(causa della curatela) deve dunque avere come conseguenza un bisogno di
protezione e di assistenza dell’interessato (presupposto “sociale” della
curatela) (Erwachsenenschutz Kommentar, Schmid,
ad art. 390 CC n. 1; BSK Erw. Schutz, Henkel,
art. 390 CC n. 17; Meier/Lukic,
Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte, n. 405, pag. 193;
COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, n. 5.10 pag. 138).
L’incapacità è una nozione relativa, da interpretare in funzione del genere di
affari che l’interessato è chiamato a gestire; la loro importanza non è determinante
in sé per l’istituzione di una curatela, ma avrà un ruolo nella scelta del tipo
di curatela e nel determinare le sfere di compiti affidate al curatore (CommFam
Protection de l’adulte, Meier,art.
390.
CC n. 20).
In generale, le condizioni previste all’art. 390 CC
devono essere adempiute per l’istituzione di qualsiasi tipo di curatela;
secondo la dottrina, è ad ogni modo innegabile che il tipo di curatela che si intende
adottare influenzerà “a ritroso” l’esame delle condizioni, l’autorità potendosi
mostrare meno esigente nel verificare l’adempimento delle condizioni nel caso
in cui scelga un'amministrazione di sostegno (curatela d’accompagnamento),
rispetto ad esempio ad una curatela generale, cfr. Meier, Les nouvelles curatelles; systématique, conditions et
effets, n. 23, pag. 105; v. anche Meier/Lukic,
Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte, n. 403, pag. 192).
2.2
Conformemente
al principio della sussidiarietà, le misure ufficiali vanno ordinate soltanto
se l’assistenza alla persona bisognosa d’aiuto non può essere adeguatamente
garantita in altro modo (art. 389 cpv. 1 n. 1 CC; Messaggio, pag. 6432; COPMA,
Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, n. 5.11 pag. 138). Ogni
misura ufficiale deve inoltre essere necessaria e idonea (art. 389 cpv. 2 CC),
in ossequio del principio della proporzionalità (art. 5 cpv. 2 Cost.; COPMA,
Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, n. 5.11 pag. 138). Infine,
l’autorità deve prendere in considerazione l’onere che sopportano i congiunti e
i terzi, e la loro protezione, anche se tale aspetto non può giustificare, da
solo, l’istituzione di una curatela (390 cpv. 2 CC; Messaggio, pag. 6432 ;BSK
Erw. Schutz, Henkel, art. 390 CC
n. 27; CommFam Protection de l’adulte, Meier,
art. 390 CC n. 27; COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique,
n. 5.12 pag. 138).
2.3
L’art. 446 CC definisce i principi procedurali
applicabili nell’ambito della protezione degli adulti. Ai sensi della norma,
l’autorità di protezione esamina d’ufficio i fatti (cpv. 1). Essa raccoglie le
informazioni occorrenti e assume le prove necessarie; può incaricare degli accertamenti
una persona o un servizio idonei e, se necessario, ordina che uno specialista
effettui una perizia (cpv. 2). L’autorità di protezione non è vincolata dalle
conclusioni delle persone che partecipano al procedimento (cpv. 3) e applica
d’ufficio il diritto (cpv. 4).
La norma sancisce il principio inquisitorio
illimitato, in virtù del quale l’autorità è perfettamente libera
nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove: secondo
consolidata giurisprudenza, in base a tale principio l’autorità può assumere e
ricercare delle prove – secondo il suo apprezzamento – anche con modalità
inabituali e procurarsi d’ufficio dei rapporti allestiti da terzi (v. DTF 128
III 413 consid. 3.2.1; v. anche STF del 13 gennaio 2014, inc.5A_843/2013,
consid. 4.1 e 4.2, e Messaggio, pag. 6465-6466).
3.
Ai sensi
dell'art. 394 CC, se la persona bisognosa di aiuto non può provvedere a
determinati affari e deve pertanto essere rappresentata, è istituita una
curatela di rappresentanza (cpv. 1); l'Autorità di protezione può limitare di
conseguenza l'esercizio dei diritti civili dell'interessato (cpv. 2); anche se
non sono posti limiti al suo esercizio dei diritti civili, l'interessato è
obbligato dagli atti del curatore (cpv. 3). In virtù dell'art. 395 cpv. 1 CC,
se istituisce una curatela di rappresentanza per l'amministrazione dei beni,
l'Autorità di protezione designa i beni che devono essere amministrati dal
curatore; può porre sotto amministrazione del curatore determinati elementi del
reddito o del patrimonio, l'intero reddito o l'intero patrimonio o l'insieme di
reddito e patrimonio.
4.
Nel caso in esame,
il reclamante sostiene di essersi recato presso il Municipio di __________
chiedendo l’aiuto di un contabile per un tempo sufficiente a regolare le
sue “pendenze dopo di che” avrebbe ripreso a gestire la sua “situazione
finanziaria personalmente”, ma non di un curatore, che al contrario non
accetta. Egli evidenzia di aver bisogno di “qualcuno che possa” aiutarlo
“a fare il punto della situazione” dandogli “dei consigli su come far
fronte” ai suoi “pagamenti arretrati e mai di una persona” che gli
“gestisse” amministrandogli “reddito e patrimonio”. RE 1 sostiene di
non aver fiducia nella figura di un curatore, poiché è già stato posto a
beneficio di una simile misura e si sarebbe rivelata fallimentare.
Di tutt’altro avviso è
invece l’Autorità di protezione, che nelle proprie osservazioni 30 gennaio 2015
ha sostenuto che sulla scorta dei principi che reggono l’istituzione di una
misura di protezione si è resa necessaria la misura avversata dal reclamante.
Non sarebbe infatti sufficiente la precedente esperienza negativa in cui sarebbe
incorso il reclamante a giustificare l’annullamento della decisione impugnata.
Dagli atti, ma pure dalle
ammissioni del reclamante medesimo, emerge una situazione economica difficile.
Secondo il suo medico curante, Dott. Med __________, l’istituzione di una
curatela si giustifica a seguito di una “situazione finanziaria difficile
divenuta oggettivamente impossibile da gestire da parte del signor RE 1, per
tutta una serie di ragioni, anche di tipo medico-psichiatrico” (cfr.
scritto 7 ottobre 2014). In un precedente scritto datato 6 giugno 2014, il medesimo
specialista sostiene che il paziente “da parecchi mesi, complice anche una
certa tendenza al gioco d’azzardo patologico, non è più in grado di
autogestirsi e chiede espressamente un aiuto (curatore?)”. Lo stesso giorno
il medico aveva anche trasmesso all’Autorità di protezione un certificato
medico che attestava l’esigenza di un “supporto mediante curatela”.
Precedentemente a tali
segnalazioni, anche il Comune di domicilio di RE 1, con l’accordo di quest’ultimo,
aveva avvertito l’Autorità di protezione della situazione, precisando che egli
“era già sotto tutela molti anni orsono, in quanto orfano e con un grosso
capitale da gestire, ma purtroppo a suo dire, il tutore ne ha approfittato e il
pupillo ha perso tutto”.
Dagli estratti conto
bancari del reclamante emergono numerosi prelevamenti in un solo giorno (ad
esempio, nel mese di gennaio 2014 al 14 del mese sul conto si trovavano fr.
3.
, mentre erano stati prelevati fr. 1'800.- il 3 gennaio in tre prelevamenti,
fr. 400.- e 200 € il 4 gennaio in quattro prelevamenti, fr. 1'900.- il 6
gennaio in otto prelevamenti; al 13 del mese di febbraio il saldo era id fr.
19.
, mentre si registrano nove prelevamenti il 3 febbraio 2014 per un totale
di fr. 1'900.-; il giorno successivo tre prelevamenti per fr. 300.-, il 6
febbraio 2014 tre prelevamenti per un totale di fr. 300.-).
Ora, il reclamante mostra
di rendersi conto di necessitare di un sostegno, chiedendo l’aiuto da parte di
un “contabile”. Egli esprime invece disaccordo nella nomina di un
curatore, temendo che possano ripetersi esperienze precedenti negative. Ammette
quindi le sue difficoltà e non si mostra in grado di designare egli stesso un
rappresentante, come pure di controllarne l’operato.
D’altro canto, le motivazioni
addotte dal reclamante non giustificano l’annullamento della decisione da lui
impugnata. Egli stesso sostiene: “dal mese di ottobre 2014 sono costretto a
‘sopravvivere’ con circa fr. 700.- al mese. Come far fronte ai pagamenti dei
premi di Cassa malati, AVS, imposte, fatture varie, telefono, assicurazioni,
billag…? A malapena riesco a provvedere al mio sostentamento”, chiedendo di
venir affiancato da qualcuno che lo aiuti ma che non abbia il ruolo del
curatore. Figura che tuttavia, a mente di questo Giudice, non avrebbe un ruolo
sufficientemente incisivo da garantire al reclamante un’adeguata protezione. La
misura scelta dall’Autorità di protezione (una curatela di rappresentanza per
l'amministrazione in virtù degli art. 394 e 395 CC) appare idonea allo scopo e,
visto quanto indicato in precedenza e la debolezza di RE 1, rispettosa dei
principi di proporzionalità e sussidiarietà prescritti dalla legge. Una misura
più lieve, quale ad esempio l'amministrazione di sostegno ai sensi dell'art.
393.
CC non si rivelerebbe invece opportuna già solo per il fatto che sarebbe
limitata a singoli affari e non sarebbe soggetta a controllo da parte
dell’Autorità, visto che non soggiace all’obbligo di presentare inventario e
rendiconti.
Quanto all’eventuale
rinuncia a istituire una misura di protezione, l’art. 392 CC prevede che l’Autorità
di protezione può astenersi dall’istituire una curatela quando l’estensione dei
compiti che sarebbero affidati al curatore sarebbe talmente ridotta da far
apparire una curatela manifestamente sproporzionata. In tal caso l’Autorità di
protezione può: provvedere di moto proprio a quanto necessario, segnatamente
dando il consenso a un negozio giuridico (n. 1); conferire a un terzo
l’incarico di provvedere a singoli compiti (n. 2); oppure designare una persona
o un servizio idonei con diritto di controllo e informazione in determinati
ambiti (n. 3). La caratteristica
di sproporzione viene giudicata paragonando l’estensione dei compiti del curatore
con le conseguenze che provocherebbe la curatela (cfr. Steinauer/Fountoulakis,
Droit des persones physiques et de la protection de l'adulte, Berna 2014, n.
1147.
e 1147 a pag. 512). Nel caso
in esame, non appaiono dati i presupposti per rinunciare all’istituzione della
misura, che al contrario, come detto, risulta rispondere ai principi di
proporzionalità e sussidiarietà, vista la situazione personale e economica del
reclamante, che necessita di un aiuto importante per gestire e ripristinare le
sue finanze.
5.
Visto quanto precede
il reclamo va respinto e la decisione impugnata confermata, con l'invito a RE 1
a collaborare con la curatrice.
Tassa e spese di giustizia
seguono la soccombenza.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il
reclamo è respinto.
2. Gli oneri del reclamo consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 100.–
b) spese fr.
50.–
fr.
150.–
sono
posti a carico di RE 1.
3. Notificazione:
-
Comunicazione:
-
-
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95
a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg.
LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;
quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.
Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo
stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.