Lexipedia

Decisione

9.2015.40

Ripartizione, fra genitori, dei costi di una misura tutoria in favore del figlio (ad esempio il compenso dovuto al curatore)

2 dicembre 2015Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

i genitori sono tenuti a risponderne in misura personale, solidale e primaria,

cioè prima di qualsiasi altro parente (BSK ZGB I, 5a ed. 2014, Breitschmid, ad art 276 n. 8);

che

anche in materia di relazioni personali, nella misura in cui la sorveglianza

del diritto di visita non sia riconducibile soltanto ad uno dei genitori, i

relativi costi devono essere sopportati dai genitori in ragione di metà

ciascuno (Bally in RDT 1998 pag.

10 i.f., p.to 4.6; BSK ZGB I, Schwenzer,

ad art. 273 CC N. 28);

che

non può tuttavia essere esclusa a priori una diversa ripartizione tra i

genitori delle spese relative alla curatela, in particolare per tenere conto

della responsabilità maggiore di uno dei genitori nel generare costi aggiuntivi

(sentenze CDP 9.2013.74 del 13 marzo 2013 consid. 8 in fine e 9.2013.13 del 14 novembre 2013 consid. 6.3);

che

alla richiesta della madre di modificare la ripartizione delle spese della curatela

educativa in modo tale da mettere queste ultime interamente a carico del padre

non può essere dato seguito: la necessità di una curatela educativa a favore di

PI 1 è stata determinata dal Pretore nella procedura di separazione dei

genitori al fine di regolamentare le relazioni personali tra PI 1 e il genitore

non affidatario (inizialmente la madre e poi il padre), senza che la necessità

della misura di protezione fosse stata palesemente riconducibile ad uno o

l’altro genitore;

che

la reclamante non ha fatto valere motivi sufficienti per giustificare una ripartizione

diversa delle spese della curatela educativa e non ha provato che la necessità

della misura di protezione come tale fosse più riconducibile al padre, essendosi

limitata ad elencare i motivi di conflitto con quest’ultimo e a evidenziare il

beneficio che l’intervento del curatore ha avuto (oltre che per PI 1), per lei personalmente;

che

Considerandi

di fronte al tenore altamente conflittuale degli allegati presentati dai

genitori, va sottolineato che la curatela educativa ha quale unica ragione il

bene di PI 1 e di garantirle relazioni personali regolari con il genitore non

affidatario, così come il sostegno dei genitori nel rispettare, organizzare e

svolgere i relativi diritti di visita; la misura non costituisce invece un aiuto

personale dei genitori stessi nelle loro problematiche individuali relazionali,

sociali, finanziari o di salute;

che,

tenuto conto del rapporto morale presentato dal signor CURA 1, occorre ricordare

ai genitori che la quantità di tempo impiegata dal curatore per svolgere le sue

mansioni, segnatamente la regolamentazione dei diritti di visita, dipende ovviamente

dalla collaborazione e dalla disponibilità dei genitori, i quali possono quindi

facilitare il compito del curatore o renderlo più difficoltoso, influenzando

così anche sui costi della misura stessa;

che

giusta l'art. 19 cpv. 1 LPMA, i costi di gestione della misura tutoria

(mercede, spese, tasse) sono a carico della persona interessata o di chi è

tenuto al suo sostentamento, e quindi in primis dei genitori;

che

nei costi di gestione della misura rientra segnatamente il compenso dovuto al

curatore;

che

se l'interessato o chi è tenuto al suo sostentamento non dispone dei mezzi

sufficienti per la retribuzione del curatore, l'obbligo retributivo passa a

carico dell'ente pubblico, ossia del Comune di domicilio di quest'ultimo, con

diritto di regresso (art. 19 cpv. 2 e 3 LPMA e 3 cpv. 3 ROPMA; sentenza TF del

9.

aprile 2015, inc.5A_422/2014 consid. 8.1);

che,

in questa sede, la reclamante non ha dimostrato la sua incapacità a far fronte all’importo

messo a suo carico di fr. 2'200.–, non avendo prodotto alcun documento atto a

giustificare la sua difficoltà economica, ragione per la quale il reclamo deve

essere respinto anche su questo punto;

che, alla luce di quanto precede, il reclamo risulta

pertanto infondato e va respinto;

che gli oneri processuali seguono la soccombenza,

ragione per la quale le spese processuali di

questo giudizio sono poste a carico della signora RE 1.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1.Il

reclamo è respinto.

2. Gli

oneri del reclamo consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 100.–

b) spese fr.

50.–

fr.

150.–

sono

posti a carico di RE 1.

3. Notificazione:

-

Comunicazione:

-

-

-

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause

di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;

quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.

Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo

stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.