9.2015.41
Autorizzazione volta ad ottenere l'idoneità all'adozione di un minore
5 novembre 2015Italiano20 min
Source ti.ch
Incarto n.
9.2015.41
Lugano
5 novembre 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di protezione del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Lardelli,
presidente,
Bozzini
e Balerna
vicecancelliera
Baggi
Fiala
sedente
per statuire nella causa promossa con ricorso del 23 febbraio 2015 da
RI
1
RI
2
patr.
da: PR 1
contro
il
Consiglio
di Stato,
tendente
ad ottenere l’idoneità all’adozione di un minore;
esaminati gli atti,
ritenuto
Fatti
A. RI 2 (1969) e RI 1
(1970) sono coniugati dal 2012.
B. L’11 gennaio 2013
i coniugi RI 1 hanno formulato all’allora Ufficio delle curatele una “domanda
tendente ad avviare una procedura di adozione” di minore ai sensi degli art.
264 segg. del CC (cfr. autodichiarazione agli atti).
C. A seguito della
domanda di adozione, l’Ufficio dell’aiuto e della protezione (UAP, settore
adozioni, subentrato all’allora Ufficio delle curatele) ha proceduto alla fase
d’indagine sull’idoneità ad adottare dei richiedenti. I coniugi RI 1 hanno
avuto cinque incontri con l’assistente sociale __________ (UAP), al fine di
approfondire la biografia e la situazione di coppia, nonché due incontri (5 e
25 luglio 2013) con la dr. med. __________ per una valutazione sull’idoneità psicologica
all’adozione di un minore.
D. Il 12 settembre
2013 il Tribunale penale cantonale ha trasmesso all’UAP l’estratto del
casellario giudiziario di RI 1 dal quale figurava un’iscrizione per reato di “pornografia”
del 16 agosto 2005 (cancellata il 16 agosto 2006).
Con decisione del 25
novembre 2013 la Corte dei reclami penali del Tribunale d’appello (chiamata ad
esprimersi su istanza di parte) ha trasmesso all’UAP copia del decreto d’accusa
del procuratore pubblico __________, che dichiara RI 1 colpevole di pornografia
(reato previsto dall’art. 197 cpv. 3 bis vCP).
Il 9 dicembre 2013
l’assistente sociale dell’UAP ha nuovamente convocato i coniugi per un
colloquio, durante il quale è emerso che RI 1 soffre di parafilia.
E. Preso atto del
rapporto della dr. med. __________ (valutazione sull’idoneità psicologica
all’adozione del 6 settembre 2013) nonché dei rapporti di due psicologi che
avevano in cura RI 1 (dr. __________ e dr. __________), e a seguito del dettagliato
rapporto del 24 aprile 2014 dell’assistente sociale __________ (UAP), con
decisione del 2 giugno 2014 l’UAP, ha respinto l’istanza dei coniugi RI 1,
negando l’idoneità all’adozione degli stessi.
F. Con
decisione del 21 gennaio 2015 il Consiglio di Stato (inc. 191) ha respinto
il gravame di RI 2 e RI 1, confermando la decisione dell’UAP del 2 giugno 2014,
che gli negava l’idoneità all’adozione di minori.
G. Contro la predetta
decisione sono insorti i coniugi RI 2 mediante ricorso del 23 febbraio 2015
postulando che la decisione sia modificata nel senso che venga loro concessa l’idoneità
all’adozione (come già postulato con istanza dell’11 gennaio 2013).
H. Con scritto
dell’11 marzo 2015 il Consiglio di Stato ha indicato di non avere particolari
osservazioni, riconfermando la propria decisione.
Con osservazioni del
17 marzo 2015 l’UAP, postula la reiezione del gravame e la conferma della
risoluzione impugnata. Oltre a ricordare che centrale nella procedura
d’autorizzazione ad accogliere un minore in vista di adozione è il “bene del
minore”, l’UAP ribadisce che la problematica legata alla parafilia e il
disturbo d’ansia di cui soffrirebbe RI 1, oltre ad essere ancora presenti,
avrebbero un’incidenza sulla sua sfera intima e sulla quotidianità.
I ricorrenti hanno rinunciato
a presentare un allegato di replica.
considerato
Considerandi
1.
Le
decisioni del Consiglio di Stato concernenti il collocamento in vista
d'adozione e l’autorizzazione al collocamento di minorenni in vista d'adozione
(art. 264-268 CC in relazione agli art. 4 e segg. dell’Ordinanza
sull’adozione del 29 giugno 2011, OAdoz – RS 211.221.36) sono impugnabili
mediante ricorso alla Camera di protezione del Tribunale di appello che giudica
in seconda istanza (art. 12 cpv. 2 del Regolamento cantonale concernente
l’accoglienza di adottandi dell’8 ottobre 2013; art. 48 lett. f n. 4 LOG).
Riguardo alla
procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC
occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa,
in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile
di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del
Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut,
pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto
processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).
2.
Il Codice civile unitamente all’Ordinanza sull’adozione (OAdoz, enumerano
le condizioni per l’ottenimento dell’autorizzazione ad accogliere un minore in
vista di adozione (idoneità all’adozione).
2.1
L’adozione può essere pronunciata solo alla condizione
che i futuri genitori abbiano fornito cure e provveduto all’educazione del
minore per almeno un anno (art. 264 CC).
Ogni adozione deve pertanto essere preceduta da un
collocamento in vista d’adozione (DTF 125 III 161 p. 162). L’esigenza di un
rapporto di affiliazione è una condizione imperativa (FF 1971 I 1239).
L’art. 264 CC fissa le condizioni generali: 1)
la necessità di aver prodigato cure e provveduto alla sua educazione per un
anno da parte dei futuri genitori, 2) l’insieme delle circostanze consente
di prevedere che il vincolo di filiazione servirà al bene del minore, e 3)
la necessità di integrazione nella famiglia adottiva (senza pregiudicare, in
modo non equo, altri figli dei genitori adottivi).
Gli artt. 264a e 264b CC regolano la capacità dei genitori adottivi;
nello specifico, l’art. 264a CC pone il principio che solo un’adozione
congiunta è permessa, a condizione che gli sposi siano sposati da almeno 5 anni
o abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età; l’art. 264b CC pone
l’eccezione, secondo la quale anche una persona non coniugata può adottare, a
condizione che abbia almeno 35 anni compiuti.
2.2
Fino al 31 dicembre 2011, l’autorizzazione
all’accoglimento di un minore in vista d’adozione era regolata dall’Ordinanza
sull’accoglimento di minori a scopo di affiliazione (RS 221.222.338, OAMin). Al
momento della revisione dell’OAMin, è stato deciso di raggruppare le
disposizioni concernenti l’adozione con l’ordinanza sulle attività di
accoglienza di adottandi e l’ordinanza sugli emolumenti riscossi per le
adozioni internazionali, per formare una nuova Ordinanza sull’adozione (OAdoz,
entrata in vigore il 1° gennaio 2012), senza tuttavia che sia stata effettuata
alcuna modifica sostanziale di fondo (sentenza del TF 5A_207/2012 del 25 aprile
2012).
2.3
Giusta l’art. 3 OAdoz un’adozione o un’accoglienza di adottandi
può avvenire soltanto se tutte le circostanze lasciano presumere che servirà al
bene del minore. La disposizione è strettamente collegata all’art. 3 della Convenzione
dell’ONU su diritti del fanciullo e all’art. 264 CC (RMA 2011 pag. 380).
L’art. 5 OAdoz - che riprende i criteri enumerati
dagli art. 11b e 11d vOAMin - pone condizioni più
specifiche riguardo l’idoneità dei futuri genitori; dispone che l’Autorità
cantonale verifica se i futuri genitori adottivi siano idonei a garantire il
bene e a soddisfare le esigenze del minore che desiderano accogliere. In particolare
giusta l’art. 5 cpv. 2, l’idoneità sussiste se: tutte le circostanze,
segnatamente le motivazioni dei futuri genitori adottivi, lasciano presumere
che l’adozione servirà al bene del minore (lett. a); non è messo in pericolo il
bene di altri figli dei futuri genitori adottivi (lett. b); non esistono
impedimenti legali all’adozione (lett. c); i futuri genitori adottivi (lett.
d), per le loro qualità personali, lo stato di salute, il tempo a disposizione,
la situazione finanziaria e l’idoneità a educare come pure per le loro
condizioni abitative, offrono garanzie per la cura, l’educazione e la formazione
del minore (cifra 1); sono pronti ad accettare il minore con la sua indole, a
rispettare le sue origini e a fargli conoscere il Paese in cui ha vissuto prima
dell’accoglienza (Paese d’origine) in maniera adeguata alle sue esigenze (cifra
2); non sono stati condannati per un reato incompatibile con l’adozione (cifra
3); sono stati sufficientemente preparati all’adozione, hanno segnatamente partecipato
a incontri di preparazione o di informazione adeguati raccomandati
dall’autorità cantonale (cifra 4); si sono dichiarati disposti per scritto a
partecipare alla stesura di rapporti di monitoraggio sull’adozione da
trasmettere al Paese d’origine (cifra 5); hanno preso atto del loro obbligo di
mantenimento secondo l’articolo 20 LF-CAA (cifra 6).
L’art. 5 cpv. 4 pone quale
ulteriore condizione che la differenza di età tra il minore ed i genitori
adottivi non possa superare i 45 anni.
2.4
La procedura volta all’adozione di un minore mette
l’accento sul realizzarsi del bene dell’adottando e sulle necessità di
quest’ultimo di potersi sviluppare all’interno di un nucleo famigliare
armonioso; il bene del bambino è quindi la condizione primordiale (Meier/Stettler, Droit de la filiation,
5a ed, p.150 segg; CR CC I, Schoenenberger,
art. 264 n. 1 segg, n. 14; decisione del TF 5A_207/2012 consid. 4.1.3) e va
salvaguardato da possibili rischi. Tale condizione “primordiale” non è però facile
da verificare (DTF 125 III 161). L’autorità deve porsi il quesito a sapere se l’adozione
postulata è veramente atta ad assicurare il miglior sviluppo possibile e la
personalità del minore e a migliorarne la situazione. Tale situazione deve
essere esaminata sotto tutti i punti di vista (affettivo, intellettivo e
fisico), ricordando di attribuire importanza maggiore ai fattori materiali.
L’autorizzazione per l’accoglimento di un bambino in
vista di adozione può pertanto essere rilasciata solamente se le qualità
personali, le attitudini educative, lo stato di salute dei genitori adottivi,
nonché le condizioni di alloggio offrono la garanzia che il bambino collocato
presso di loro beneficerà di cure, di un’educazione e di una formazione
adeguate (DTF 125 III 161 in Fampra 2000 p. 13).
2.5
Un’istruttoria preventiva (enquête sociale)
deve precedere ogni
autorizzazione ad accogliere un minore. Lo scopo è di verificare la fondatezza
dell’adozione in base al bene del minore (CR CC I, Schoenenberger, art. 264 n. 1 segg, n. 14).
L’istruttoria è fondamentale, ritenuto che un errore d’apprezzamento
rischia di privare l’equilibrio del minore.
2.6
Giusta l’art. 316 cpv. 1bis CC se un
affiliando viene accolto a scopo di futura adozione, è competente un’unica
autorità cantonale. Il Consiglio federale emana norme esecutive (art. 316 cpv.
2.
CC).
L’Ufficio dell’aiuto e della protezione (UAP) è l’Autorità cantonale unica competente
giusta l’art. 316 cpv. 1bis CC (cfr. art. 2 cpv. 1 del Regolamento
cantonale concernente l’accoglienza di adottandi dell’8 ottobre 2013).
3.
Nel
caso in esame i coniugi RI 1 contestano la valutazione operata dall’UAP, poi
confermata dal Consiglio di Stato, alla base del diniego dell’idoneità ad adottare.
Essi postulano anche in questa sede la concessione dell’idoneità.
A mente dei ricorrenti l’agire
dell’UAP sarebbe “arbitrario” poiché
oltre a non aver preso in considerazione
i “lati positivi” emersi
durante la procedura di verifica
dell’idoneità, vi sarebbe un’errata
applicazione dell’art. 5 cpv. 2 lett.
d cifra 1 OAdoz.
I problemi legati alla parafilia di RI
1.
non sa-
rebbero da considerarsi quale malattia
ma semplici “fantasie
sessuali”. Arbitrario sarebbe inoltre
l’utilizzo della condanna per
violazione dell’art. 197 cpv. 3 vCP
come motivo di diniego
dell’idoneità all’adozione.
Gli stessi lamentano
un accertamento inesatto dei fatti. Secondo i ricorrenti il problema legato
alla parafilia non sussisterebbe più e inoltre non vi sarebbe alcun nesso
causale tra la presunta patologia e un’incidenza sullo sviluppo psichico e
sull’orientamento sessuale del minore. I ricorrenti lamentano infine che il
Consiglio di Stato abbia omesso di valutare la situazione d’insieme, non considerando
gli aspetti positivi. La decisione impugnata non rispetterebbe il principio di
proporzionalità. Le asserite problematiche di RI 1, in raffronto a tutti gli
aspetti positivi rilevati nell’incarto, non sarebbero tali da giustificare un
diniego. L’asserito problema non avrebbe influenza alcuna sull’eventuale
rapporto con il figlio.
4.
Il
Consiglio di Stato, che ha confermato la decisione dell’UAP, ha innanzitutto
evidenziato che RI 1 soffre di un problema ossessivo della sfera sessuale
(parafilia e disturbo d’ansia) che ha un’incidenza “sia a livello intimo che a
livello della sua quotidianità”. A mente dell’autorità di prime cure il
disturbo di cui soffre RI 1 comporta possibili rischi nel rapporto con il
minore che potrebbero comprometterne lo sviluppo armonioso in seno alla
famiglia adottiva. In concreto, ritenuto lo stato di salute di RI 1, non si può
concludere che i genitori adottivi possano offrire tutte le necessarie garanzie
per la cura, l’educazione e la formazione del minore. Le condizioni poste
dall’Ordinanza (OAdoz), in particolare la tutela del bene del bambino non
sarebbero dunque garantite.
5.
In
concreto, contrariamente a quanto palesato dai ricorrenti, la decisione
dell’UAP che nega l’idoneità all’adozione di minori da parte dei coniugi RI 2
va confermata.
Dagli atti emerge che RI 1
è stato ritenuto colpevole del reato di pornografia, con decreto d’accusa del
16.
agosto 2005, del Procuratore pubblico __________ (per avere, nel mese di
novembre 2004, ordinato tramite “internet” un DVD pornografico contenente atti
sessuali con escrementi (feci), giunta tramite invio postale e sequestrata
dalle dogane il 17.12.2004).
Va innanzitutto indicato
che tale fatto è stato inizialmente sottaciuto dall’interessato, nella
procedura d’indagine dinanzi all’UAP.
Preso atto del decreto
d’accusa, l’UAP ha nuovamente convocato i coniugi. All’incontro del 9 dicembre
2013.
è poi emerso che RI 1 soffre di parafilia ed è stato in terapia da due
psicologi (nel periodo 2005-2013) appunto per questa problematica. L’UAP ha
dunque inoltrato una richiesta d’informazioni agli psicologi che hanno avuto in
cura RI 1 (__________, __________).
Con scritto del 27
febbraio 2014 lo psicologo dr. __________ ha risposto ai quesiti che gli sono
stati posti dall’UAP. Egli ha in particolare riferito di aver seguito RI 1 in
tre fasi (dall’autunno 2010 alla primavera 2013).
Nella prima fase egli
ha rilevato un “disturbo d’ansia con manifestazioni compulsive nell’ambito
della sfera sessuale, analisi delle implicazioni sulle varie sfere della vita
(lavorativa, sociale, del tempo libero e della vita coniugale)”.
Nella seconda lo
psicologo ha riferito di aver fatto un intervento nell’ambito della famiglia di
origine.
Mentre nella terza
fase (una decina di sedute) è stata fatta un’analisi delle dinamiche di coppia
in vista di una possibile adozione.
Lo psicologo ha
inoltre riferito che la richiesta di terapia aveva preso avvio dal “bisogno di
contenimento di manifestazioni compulsive con la conseguente ricerca di
strategie cognitivo-comportamentali atte a migliorare l’equilibrio tra la sfera
delle citate ansie e i problemi legati alla normale quotidianità”. La terapia
ha preso avvio, è stata interrotta e ripresa sempre su iniziativa spontanea di RI
1.
Lo psicologo ha inoltre
indicato che “è stato possibile entrare nel merito dei meccanismi che hanno
condizionato, e in parte condizionano, la vita mentale di RI 1 andando alla
ricerca di soluzioni che hanno certamente avuto il merito di ridurre lo stato
di generale d’ansia e di contenere le manifestazioni collaterali”.
Il __________ ha
concluso il proprio parere con la seguente raccomandazione: “la nostra
esperienza e la letteratura in materia fanno ritenere che esistono i presupposti
per concedere il diritto all’adozione. Tuttavia tale diritto dovrebbe essere
subordinato alla condizione che venga accolta la clausola del supporto psicologico
regolare – almeno sei volte l’anno – nel corso dei primi tre anni di adozione”.
Nello scritto del 26
marzo 2014 lo psicologo dr. __________ che ha avuto in cura l’interessato dal
2005.
al 2007, alla fine della terapia ha riferito di un’“elaborazione e
comprensione della componente illecita delle spinte pulsionali alla parafilia
(che ne sono state la causa principale) nell’ambito di una capacità di controllo
più adeguata e cosciente”. Egli ha concluso indicando di aver “osservato un
netto miglioramento della struttura egoica che ha portato a comportamenti
corretti e appropriati non limitati alla sola sfera sessuale”.
Anche nel secondo rapporto
di parte del 25 giugno 2014 presentato dai coniugi in sede di reclamo dinanzi
al Consiglio di Stato, il __________ conferma che RI 1 soffre di parafilia.
Nel “rapporto di
valutazione sociale dell’idoneità all’adozione” del 24 aprile 2014, l’assistente
sociale __________ (UAP), conferma che RI 1 soffre di disturbi d’ansia con
manifestazioni compulsive nell’ambito della sfera sessuale (parafilia) (definita
come “anomalia del comportamento per cui la soddisfazione dell’istinto sessuale
può essere raggiunta solo attraverso atti eccentrici o perversi”, nel caso
specifico si tratta di “immaginare atti sessuali con escrementi”) (doc. D pag.
8.
allegato al ricorso dinanzi al Consiglio di Stato).
Come già rilevato dal rapporto
di valutazione del 24 aprile 2014, con il termine parafilia in ambito
psichiatrico, psicopatologico e sessuologico, s’intendono le pulsioni erotiche
connotate da fantasie o impulsi intensi e ricorrenti, che implicano attività o
situazioni specifiche che riguardino oggetti, che comportino sofferenza e/o
umiliazione, o che siano rivolte verso minori e/o persone non consenzienti (www.wikipedia.org).
6.
Ora,
in concreto, la tesi dell’UAP secondo cui RI 1 soffre “di disturbi d’ansia e di
manifestazioni compulsive, che hanno un’incidenza non solo sulla sfera intima,
ed in particolare sulle sue pulsioni sessuali, ma anche sulla sua quotidianità”,
e che egli necessita “di strategie e particolari meccanismi che gli permettono
di gestire questi suoi stati emotivi” (cfr. osservazioni del 17 marzo 2015 pag.
5) trova conferma negli atti.
Lo stesso RI 1 ha
affermato che “lo stress e la tensione lo spingono a questa fantasia che è un
modo di castigarsi” e che la terapia, che non è completamente interrotta,
dovrebbe aiutarlo a cercare di avere più piacere nella vita (doc. D, pag. 9).
Comprovata è pure la
circostanza secondo cui i disturbi persistano a tutt’oggi. RI 1 e lo stesso __________
hanno entrambi ammesso che la terapia è stata interrotta volontariamente (cfr.
doc. D pag. 7 e doc. G allegati al ricorso dinanzi al Consiglio di Stato). Lo
stesso __________, raccomanda un supporto psicologico regolare nel corso dei
primi tre anni di adozione, ammettendo indirettamente che il problema non è
ancora del tutto risolto. RI 1 riferisce che la terapia “non è definitivamente
finita” (doc. D pag. 7).
Quanto al rapporto della psichiatra
dr. med. __________ (valutazione sull’idoneità psicologica all’adozione) del 6
agosto 2013, su cui si fondano i reclamanti a comprova della fondatezza della
loro tesi, lo stesso non permette di trarre una diversa conclusione. La psichiatra
sostiene che i coniugi presentano un funzionamento psichico e delle
caratteristiche di personalità liberi da segni o sintomi che possano ricondurre
a disturbi o patologie psichiche. La specialista, alla quale è stata celata la
patologia di cui soffre RI 1, ha incontrato i coniugi in sole due occasioni. La
valutazione, poco dettagliata, non può essere dunque presa in considerazione
siccome palesemente incompleta e lacunosa.
Come a giusto titolo
evidenziato dall’UAP neppure la seconda perizia del __________ del 25 giugno
2014.
può in concreto essere presa in considerazione. Tale scritto, palesemente
di parte, siccome redatto su richiesta dei coniugi in sede di ricorso dinanzi
al Consiglio di Stato, è in realtà un misto tra una perizia di uno psicologo e
un allegato giuridico.
7.
In simili circostanze, la prudenza di cui hanno fatto prova l’UAP e
il Consiglio di Stato, va sostenuta.
In concreto non si può ritenere che le condizioni
poste dall’art. 5 cpv. 2 lett. a OADoz siano completamente rispettate. Vista la
situazione, non si può infatti affermare con assoluta certezza che le
circostanze, in particolare lo stato di salute di RI 1, lascino presumere che
l’adozione servirà al bene del minore.
Come appare dagli atti, i disturbi di cui soffre RI 1,
non del tutto scomparsi, lo condizionano nella sua quotidianità. Seppure egli
abbia riconosciuto e affrontato il problema (rivolgendosi spontaneamente a due
specialisti), non si può negare che egli inizialmente abbia celato questa
informazione. Anche il fatto che abbia interrotto e ripreso a più riprese la
terapia evidenzia una certa instabilità. Benché le terapie gli abbiano permesso
di riconoscere e affrontare la situazione anche a livello famigliare, le stesse
non hanno condotto ad una totale soppressione degli stati d’ansia e della
problematica legata alla parafilia.
8.
Neppure
può essere negato che i disturbi d’ansia di cui soffre RI 1, potrebbero avere
influssi sulla sua quotidianità e sullo sviluppo del minore.
Lo stesso __________ ammette che il percorso
terapeutico era stato avviato dal bisogno di contenimento delle manifestazioni
compulsive, per migliorare l’equilibrio fra la sfera delle ansie e i problemi
legati alla normale quotidianità (rapporto del 25 febbraio 2014). Lo
specialista ha inoltre indicato che i meccanismi hanno condizionato, e in
parte, condizionano tuttora la vita mentale di RI 1. Come a giusto titolo
rilevato dall’UAP, in simili circostanze, mal si comprende come ciò che tocca
la vita mentale di una persona possa essere completamente dissociato dalla quotidianità
dello stesso.
9.
Come già evidenziato dal Consiglio di Stato, la condanna per
pornografia (art. 197 cpv. 3 vCP), non costituisce in alcun modo la base
per il rifiuto all’autorizzazione, ma è stato lo “strumento” che ha permesso
all’UAP di venire a conoscenza della problematica legata alla parafilia (cfr.
duplica UAP di prima sede del 15 ottobre 2014, p. 2). Come a giusto titolo rimarcato
dai reclamanti, una condanna per pornografia non corrisponde a un reato di per
sé incompatibile con l’adozione (art. 5 cpv. 3 OAdoz). Tuttavia, la patologia
che ha portato a commettere tale reato può avere influsso sul bene del minore e
di riflesso influenza sulla procedura di autorizzazione.
Inoltre,
contrariamente a quanto affermato dai ricorrenti, il Parlamento federale non ha
depenalizzato detto reato poiché non è idoneo a pregiudicare lo sviluppo
psichico e l’orientamento sessuale dei minorenni, bensì perché ha armonizzato
le norme a livello europeo (cfr. DFGP, Messaggio concernente la Convenzione di
Lanzarote e la sua trasposizione, p. 6806).
10.
Ritenuto
che la procedura volta all’idoneità all’adozione di un minore pone l’accento
sulla realizzazione del bene dell’adottando e sulle necessità per quest’ultimo
di potersi sviluppare all’interno di un “nucleo famigliare armonioso” è a
giusta ragione che l’UAP e il Consiglio di Stato hanno negato ai coniugi RI 1
tale autorizzazione.
La
prudenza di cui ha dato prova l’UAP, posto che primordiale è in concreto la
garanzia della tutela del bene del minore, non può che essere condivisa anche
da questa Camera. Pur non negando gli sforzi profusi da RI 1 per affrontare e migliorare
la sua situazione personale, come pure i diversi aspetti positivi e il contesto
generale in cui vive la famiglia, non si può in alcun modo fare astrazione dai
possibili rischi a cui potrebbe essere confrontato l’adottando per il suo sviluppo
ed equilibrio.
Si rileva in ogni modo che in caso di dubbio è
preferibile rifiutare l’autorizzazione all’affidamento in vista d’adozione
piuttosto che prendere il rischio di rifiutare ulteriormente la domanda
d’adozione (cfr. CR CC I, pag. 1602 n. 16, che rinvia all’art. 5 cpv. 1 lett. d
della Convenzione europea sull’adozione dei minori del 24 aprile 1967).
11.
Alla
luce di quanto sopra esposto, il ricorso va integralmente respinto e la decisione
impugnata va confermata siccome conforme all’art. 5 cpv. 2 lett. d cifra 1
OAdoz. Allo stadio attuale RI 1 non può offrire, a causa del suo stato di
salute (situazione personale), sufficienti garanzie per la cura, l’educazione del
minore. Gli oneri processuali di seconda istanza seguono la soccombenza.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1.Il
ricorso è respinto.
2. Gli
oneri del gravame consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 550.–
b) spese fr. 50.–
fr. 600.–
sono posti a carico dei
ricorrenti, in solido.
3. Notificazione:
-
Comunicazione:
-
-
Per la Camera di protezione del Tribunale d’appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause
di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;
quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.
Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo
stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.