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Decisione

9.2015.41

Autorizzazione volta ad ottenere l'idoneità all'adozione di un minore

5 novembre 2015Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 2 (1969) e RI 1

(1970) sono coniugati dal 2012.

B. L’11 gennaio 2013

i coniugi RI 1 hanno formulato all’allora Ufficio delle curatele una “domanda

tendente ad avviare una procedura di adozione” di minore ai sensi degli art.

264 segg. del CC (cfr. autodichiarazione agli atti).

C. A seguito della

domanda di adozione, l’Ufficio dell’aiuto e della protezione (UAP, settore

adozioni, subentrato all’allora Ufficio delle curatele) ha proceduto alla fase

d’indagine sull’idoneità ad adottare dei richiedenti. I coniugi RI 1 hanno

avuto cinque incontri con l’assistente sociale __________ (UAP), al fine di

approfondire la biografia e la situazione di coppia, nonché due incontri (5 e

25 luglio 2013) con la dr. med. __________ per una valutazione sull’idoneità psicologica

all’adozione di un minore.

D. Il 12 settembre

2013 il Tribunale penale cantonale ha trasmesso all’UAP l’estratto del

casellario giudiziario di RI 1 dal quale figurava un’iscrizione per reato di “pornografia”

del 16 agosto 2005 (cancellata il 16 agosto 2006).

Con decisione del 25

novembre 2013 la Corte dei reclami penali del Tribunale d’appello (chiamata ad

esprimersi su istanza di parte) ha trasmesso all’UAP copia del decreto d’accusa

del procuratore pubblico __________, che dichiara RI 1 colpevole di pornografia

(reato previsto dall’art. 197 cpv. 3 bis vCP).

Il 9 dicembre 2013

l’assistente sociale dell’UAP ha nuovamente convocato i coniugi per un

colloquio, durante il quale è emerso che RI 1 soffre di parafilia.

E. Preso atto del

rapporto della dr. med. __________ (valutazione sull’idoneità psicologica

all’adozione del 6 settembre 2013) nonché dei rapporti di due psicologi che

avevano in cura RI 1 (dr. __________ e dr. __________), e a seguito del dettagliato

rapporto del 24 aprile 2014 dell’assistente sociale __________ (UAP), con

decisione del 2 giugno 2014 l’UAP, ha respinto l’istanza dei coniugi RI 1,

negando l’idoneità all’adozione degli stessi.

F. Con

decisione del 21 gennaio 2015 il Consiglio di Stato (inc. 191) ha respinto

il gravame di RI 2 e RI 1, confermando la decisione dell’UAP del 2 giugno 2014,

che gli negava l’idoneità all’adozione di minori.

G. Contro la predetta

decisione sono insorti i coniugi RI 2 mediante ricorso del 23 febbraio 2015

postulando che la decisione sia modificata nel senso che venga loro concessa l’idoneità

all’adozione (come già postulato con istanza dell’11 gennaio 2013).

H. Con scritto

dell’11 marzo 2015 il Consiglio di Stato ha indicato di non avere particolari

osservazioni, riconfermando la propria decisione.

Con osservazioni del

17 marzo 2015 l’UAP, postula la reiezione del gravame e la conferma della

risoluzione impugnata. Oltre a ricordare che centrale nella procedura

d’autorizzazione ad accogliere un minore in vista di adozione è il “bene del

minore”, l’UAP ribadisce che la problematica legata alla parafilia e il

disturbo d’ansia di cui soffrirebbe RI 1, oltre ad essere ancora presenti,

avrebbero un’incidenza sulla sua sfera intima e sulla quotidianità.

I ricorrenti hanno rinunciato

a presentare un allegato di replica.

considerato

Considerandi

1.

Le

decisioni del Consiglio di Stato concernenti il collocamento in vista

d'adozione e l’autorizzazione al collocamento di minorenni in vista d'adozione

(art. 264-268 CC in relazione agli art. 4 e segg. dell’Ordinanza

sull’adozione del 29 giugno 2011, OAdoz – RS 211.221.36) sono impugnabili

mediante ricorso alla Camera di protezione del Tribunale di appello che giudica

in seconda istanza (art. 12 cpv. 2 del Regolamento cantonale concernente

l’accoglienza di adottandi dell’8 ottobre 2013; art. 48 lett. f n. 4 LOG).

Riguardo alla

procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC

occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa,

in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile

di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del

Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut,

pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto

processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

2.

Il Codice civile unitamente all’Ordinanza sull’adozione (OAdoz, enumerano

le condizioni per l’ottenimento dell’autorizzazione ad accogliere un minore in

vista di adozione (idoneità all’adozione).

2.1

L’adozione può essere pronunciata solo alla condizione

che i futuri genitori abbiano fornito cure e provveduto all’educazione del

minore per almeno un anno (art. 264 CC).

Ogni adozione deve pertanto essere preceduta da un

collocamento in vista d’adozione (DTF 125 III 161 p. 162). L’esigenza di un

rapporto di affiliazione è una condizione imperativa (FF 1971 I 1239).

L’art. 264 CC fissa le condizioni generali: 1)

la necessità di aver prodigato cure e provveduto alla sua educazione per un

anno da parte dei futuri genitori, 2) l’insieme delle circostanze consente

di prevedere che il vincolo di filiazione servirà al bene del minore, e 3)

la necessità di integrazione nella famiglia adottiva (senza pregiudicare, in

modo non equo, altri figli dei genitori adottivi).

Gli artt. 264a e 264b CC regolano la capacità dei genitori adottivi;

nello specifico, l’art. 264a CC pone il principio che solo un’adozione

congiunta è permessa, a condizione che gli sposi siano sposati da almeno 5 anni

o abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età; l’art. 264b CC pone

l’eccezione, secondo la quale anche una persona non coniugata può adottare, a

condizione che abbia almeno 35 anni compiuti.

2.2

Fino al 31 dicembre 2011, l’autorizzazione

all’accoglimento di un minore in vista d’adozione era regolata dall’Ordinanza

sull’accoglimento di minori a scopo di affiliazione (RS 221.222.338, OAMin). Al

momento della revisione dell’OAMin, è stato deciso di raggruppare le

disposizioni concernenti l’adozione con l’ordinanza sulle attività di

accoglienza di adottandi e l’ordinanza sugli emolumenti riscossi per le

adozioni internazionali, per formare una nuova Ordinanza sull’adozione (OAdoz,

entrata in vigore il 1° gennaio 2012), senza tuttavia che sia stata effettuata

alcuna modifica sostanziale di fondo (sentenza del TF 5A_207/2012 del 25 aprile

2012).

2.3

Giusta l’art. 3 OAdoz un’adozione o un’accoglienza di adottandi

può avvenire soltanto se tutte le circostanze lasciano presumere che servirà al

bene del minore. La disposizione è strettamente collegata all’art. 3 della Convenzione

dell’ONU su diritti del fanciullo e all’art. 264 CC (RMA 2011 pag. 380).

L’art. 5 OAdoz - che riprende i criteri enumerati

dagli art. 11b e 11d vOAMin - pone condizioni più

specifiche riguardo l’idoneità dei futuri genitori; dispone che l’Autorità

cantonale verifica se i futuri genitori adottivi siano idonei a garantire il

bene e a soddisfare le esigenze del minore che desiderano accogliere. In particolare

giusta l’art. 5 cpv. 2, l’idoneità sussiste se: tutte le circostanze,

segnatamente le motivazioni dei futuri genitori adottivi, lasciano presumere

che l’adozione servirà al bene del minore (lett. a); non è messo in pericolo il

bene di altri figli dei futuri genitori adottivi (lett. b); non esistono

impedimenti legali all’adozione (lett. c); i futuri genitori adottivi (lett.

d), per le loro qualità personali, lo stato di salute, il tempo a disposizione,

la situazione finanziaria e l’idoneità a educare come pure per le loro

condizioni abitative, offrono garanzie per la cura, l’educazione e la formazione

del minore (cifra 1); sono pronti ad accettare il minore con la sua indole, a

rispettare le sue origini e a fargli conoscere il Paese in cui ha vissuto prima

dell’accoglienza (Paese d’origine) in maniera adeguata alle sue esigenze (cifra

2); non sono stati condannati per un reato incompatibile con l’adozione (cifra

3); sono stati sufficientemente preparati all’adozione, hanno segnatamente partecipato

a incontri di preparazione o di informazione adeguati raccomandati

dall’autorità cantonale (cifra 4); si sono dichiarati disposti per scritto a

partecipare alla stesura di rapporti di monitoraggio sull’adozione da

trasmettere al Paese d’origine (cifra 5); hanno preso atto del loro obbligo di

mantenimento secondo l’articolo 20 LF-CAA (cifra 6).

L’art. 5 cpv. 4 pone quale

ulteriore condizione che la differenza di età tra il minore ed i genitori

adottivi non possa superare i 45 anni.

2.4

La procedura volta all’adozione di un minore mette

l’accento sul realizzarsi del bene dell’adottando e sulle necessità di

quest’ultimo di potersi sviluppare all’interno di un nucleo famigliare

armonioso; il bene del bambino è quindi la condizione primordiale (Meier/Stettler, Droit de la filiation,

5a ed, p.150 segg; CR CC I, Schoenenberger,

art. 264 n. 1 segg, n. 14; decisione del TF 5A_207/2012 consid. 4.1.3) e va

salvaguardato da possibili rischi. Tale condizione “primordiale” non è però facile

da verificare (DTF 125 III 161). L’autorità deve porsi il quesito a sapere se l’adozione

postulata è veramente atta ad assicurare il miglior sviluppo possibile e la

personalità del minore e a migliorarne la situazione. Tale situazione deve

essere esaminata sotto tutti i punti di vista (affettivo, intellettivo e

fisico), ricordando di attribuire importanza maggiore ai fattori materiali.

L’autorizzazione per l’accoglimento di un bambino in

vista di adozione può pertanto essere rilasciata solamente se le qualità

personali, le attitudini educative, lo stato di salute dei genitori adottivi,

nonché le condizioni di alloggio offrono la garanzia che il bambino collocato

presso di loro beneficerà di cure, di un’educazione e di una formazione

adeguate (DTF 125 III 161 in Fampra 2000 p. 13).

2.5

Un’istruttoria preventiva (enquête sociale)

deve precedere ogni

autorizzazione ad accogliere un minore. Lo scopo è di verificare la fondatezza

dell’adozione in base al bene del minore (CR CC I, Schoenenberger, art. 264 n. 1 segg, n. 14).

L’istruttoria è fondamentale, ritenuto che un errore d’apprezzamento

rischia di privare l’equilibrio del minore.

2.6

Giusta l’art. 316 cpv. 1bis CC se un

affiliando viene accolto a scopo di futura adozione, è competente un’unica

autorità cantonale. Il Consiglio federale emana norme esecutive (art. 316 cpv.

2.

CC).

L’Ufficio dell’aiuto e della protezione (UAP) è l’Autorità cantonale unica competente

giusta l’art. 316 cpv. 1bis CC (cfr. art. 2 cpv. 1 del Regolamento

cantonale concernente l’accoglienza di adottandi dell’8 ottobre 2013).

3.

Nel

caso in esame i coniugi RI 1 contestano la valutazione operata dall’UAP, poi

confermata dal Consiglio di Stato, alla base del diniego dell’idoneità ad adottare.

Essi postulano anche in questa sede la concessione dell’idoneità.

A mente dei ricorrenti l’agire

dell’UAP sarebbe “arbitrario” poiché

oltre a non aver preso in considerazione

i “lati positivi” emersi

durante la procedura di verifica

dell’idoneità, vi sarebbe un’errata

applicazione dell’art. 5 cpv. 2 lett.

d cifra 1 OAdoz.

I problemi legati alla parafilia di RI

1.

non sa-

rebbero da considerarsi quale malattia

ma semplici “fantasie

sessuali”. Arbitrario sarebbe inoltre

l’utilizzo della condanna per

violazione dell’art. 197 cpv. 3 vCP

come motivo di diniego

dell’idoneità all’adozione.

Gli stessi lamentano

un accertamento inesatto dei fatti. Secondo i ricorrenti il problema legato

alla parafilia non sussisterebbe più e inoltre non vi sarebbe alcun nesso

causale tra la presunta patologia e un’incidenza sullo sviluppo psichico e

sull’orientamento sessuale del minore. I ricorrenti lamentano infine che il

Consiglio di Stato abbia omesso di valutare la situazione d’insieme, non considerando

gli aspetti positivi. La decisione impugnata non rispetterebbe il principio di

proporzionalità. Le asserite problematiche di RI 1, in raffronto a tutti gli

aspetti positivi rilevati nell’incarto, non sarebbero tali da giustificare un

diniego. L’asserito problema non avrebbe influenza alcuna sull’eventuale

rapporto con il figlio.

4.

Il

Consiglio di Stato, che ha confermato la decisione dell’UAP, ha innanzitutto

evidenziato che RI 1 soffre di un problema ossessivo della sfera sessuale

(parafilia e disturbo d’ansia) che ha un’incidenza “sia a livello intimo che a

livello della sua quotidianità”. A mente dell’autorità di prime cure il

disturbo di cui soffre RI 1 comporta possibili rischi nel rapporto con il

minore che potrebbero comprometterne lo sviluppo armonioso in seno alla

famiglia adottiva. In concreto, ritenuto lo stato di salute di RI 1, non si può

concludere che i genitori adottivi possano offrire tutte le necessarie garanzie

per la cura, l’educazione e la formazione del minore. Le condizioni poste

dall’Ordinanza (OAdoz), in particolare la tutela del bene del bambino non

sarebbero dunque garantite.

5.

In

concreto, contrariamente a quanto palesato dai ricorrenti, la decisione

dell’UAP che nega l’idoneità all’adozione di minori da parte dei coniugi RI 2

va confermata.

Dagli atti emerge che RI 1

è stato ritenuto colpevole del reato di pornografia, con decreto d’accusa del

16.

agosto 2005, del Procuratore pubblico __________ (per avere, nel mese di

novembre 2004, ordinato tramite “internet” un DVD pornografico contenente atti

sessuali con escrementi (feci), giunta tramite invio postale e sequestrata

dalle dogane il 17.12.2004).

Va innanzitutto indicato

che tale fatto è stato inizialmente sottaciuto dall’interessato, nella

procedura d’indagine dinanzi all’UAP.

Preso atto del decreto

d’accusa, l’UAP ha nuovamente convocato i coniugi. All’incontro del 9 dicembre

2013.

è poi emerso che RI 1 soffre di parafilia ed è stato in terapia da due

psicologi (nel periodo 2005-2013) appunto per questa problematica. L’UAP ha

dunque inoltrato una richiesta d’informazioni agli psicologi che hanno avuto in

cura RI 1 (__________, __________).

Con scritto del 27

febbraio 2014 lo psicologo dr. __________ ha risposto ai quesiti che gli sono

stati posti dall’UAP. Egli ha in particolare riferito di aver seguito RI 1 in

tre fasi (dall’autunno 2010 alla primavera 2013).

Nella prima fase egli

ha rilevato un “disturbo d’ansia con manifestazioni compulsive nell’ambito

della sfera sessuale, analisi delle implicazioni sulle varie sfere della vita

(lavorativa, sociale, del tempo libero e della vita coniugale)”.

Nella seconda lo

psicologo ha riferito di aver fatto un intervento nell’ambito della famiglia di

origine.

Mentre nella terza

fase (una decina di sedute) è stata fatta un’analisi delle dinamiche di coppia

in vista di una possibile adozione.

Lo psicologo ha

inoltre riferito che la richiesta di terapia aveva preso avvio dal “bisogno di

contenimento di manifestazioni compulsive con la conseguente ricerca di

strategie cognitivo-comportamentali atte a migliorare l’equilibrio tra la sfera

delle citate ansie e i problemi legati alla normale quotidianità”. La terapia

ha preso avvio, è stata interrotta e ripresa sempre su iniziativa spontanea di RI

1.

Lo psicologo ha inoltre

indicato che “è stato possibile entrare nel merito dei meccanismi che hanno

condizionato, e in parte condizionano, la vita mentale di RI 1 andando alla

ricerca di soluzioni che hanno certamente avuto il merito di ridurre lo stato

di generale d’ansia e di contenere le manifestazioni collaterali”.

Il __________ ha

concluso il proprio parere con la seguente raccomandazione: “la nostra

esperienza e la letteratura in materia fanno ritenere che esistono i presupposti

per concedere il diritto all’adozione. Tuttavia tale diritto dovrebbe essere

subordinato alla condizione che venga accolta la clausola del supporto psicologico

regolare – almeno sei volte l’anno – nel corso dei primi tre anni di adozione”.

Nello scritto del 26

marzo 2014 lo psicologo dr. __________ che ha avuto in cura l’interessato dal

2005.

al 2007, alla fine della terapia ha riferito di un’“elaborazione e

comprensione della componente illecita delle spinte pulsionali alla parafilia

(che ne sono state la causa principale) nell’ambito di una capacità di controllo

più adeguata e cosciente”. Egli ha concluso indicando di aver “osservato un

netto miglioramento della struttura egoica che ha portato a comportamenti

corretti e appropriati non limitati alla sola sfera sessuale”.

Anche nel secondo rapporto

di parte del 25 giugno 2014 presentato dai coniugi in sede di reclamo dinanzi

al Consiglio di Stato, il __________ conferma che RI 1 soffre di parafilia.

Nel “rapporto di

valutazione sociale dell’idoneità all’adozione” del 24 aprile 2014, l’assistente

sociale __________ (UAP), conferma che RI 1 soffre di disturbi d’ansia con

manifestazioni compulsive nell’ambito della sfera sessuale (parafilia) (definita

come “anomalia del comportamento per cui la soddisfazione dell’istinto sessuale

può essere raggiunta solo attraverso atti eccentrici o perversi”, nel caso

specifico si tratta di “immaginare atti sessuali con escrementi”) (doc. D pag.

8.

allegato al ricorso dinanzi al Consiglio di Stato).

Come già rilevato dal rapporto

di valutazione del 24 aprile 2014, con il termine parafilia in ambito

psichiatrico, psicopatologico e sessuologico, s’intendono le pulsioni erotiche

connotate da fantasie o impulsi intensi e ricorrenti, che implicano attività o

situazioni specifiche che riguardino oggetti, che comportino sofferenza e/o

umiliazione, o che siano rivolte verso minori e/o persone non consenzienti (www.wikipedia.org).

6.

Ora,

in concreto, la tesi dell’UAP secondo cui RI 1 soffre “di disturbi d’ansia e di

manifestazioni compulsive, che hanno un’incidenza non solo sulla sfera intima,

ed in particolare sulle sue pulsioni sessuali, ma anche sulla sua quotidianità”,

e che egli necessita “di strategie e particolari meccanismi che gli permettono

di gestire questi suoi stati emotivi” (cfr. osservazioni del 17 marzo 2015 pag.

5) trova conferma negli atti.

Lo stesso RI 1 ha

affermato che “lo stress e la tensione lo spingono a questa fantasia che è un

modo di castigarsi” e che la terapia, che non è completamente interrotta,

dovrebbe aiutarlo a cercare di avere più piacere nella vita (doc. D, pag. 9).

Comprovata è pure la

circostanza secondo cui i disturbi persistano a tutt’oggi. RI 1 e lo stesso __________

hanno entrambi ammesso che la terapia è stata interrotta volontariamente (cfr.

doc. D pag. 7 e doc. G allegati al ricorso dinanzi al Consiglio di Stato). Lo

stesso __________, raccomanda un supporto psicologico regolare nel corso dei

primi tre anni di adozione, ammettendo indirettamente che il problema non è

ancora del tutto risolto. RI 1 riferisce che la terapia “non è definitivamente

finita” (doc. D pag. 7).

Quanto al rapporto della psichiatra

dr. med. __________ (valutazione sull’idoneità psicologica all’adozione) del 6

agosto 2013, su cui si fondano i reclamanti a comprova della fondatezza della

loro tesi, lo stesso non permette di trarre una diversa conclusione. La psichiatra

sostiene che i coniugi presentano un funzionamento psichico e delle

caratteristiche di personalità liberi da segni o sintomi che possano ricondurre

a disturbi o patologie psichiche. La specialista, alla quale è stata celata la

patologia di cui soffre RI 1, ha incontrato i coniugi in sole due occasioni. La

valutazione, poco dettagliata, non può essere dunque presa in considerazione

siccome palesemente incompleta e lacunosa.

Come a giusto titolo

evidenziato dall’UAP neppure la seconda perizia del __________ del 25 giugno

2014.

può in concreto essere presa in considerazione. Tale scritto, palesemente

di parte, siccome redatto su richiesta dei coniugi in sede di ricorso dinanzi

al Consiglio di Stato, è in realtà un misto tra una perizia di uno psicologo e

un allegato giuridico.

7.

In simili circostanze, la prudenza di cui hanno fatto prova l’UAP e

il Consiglio di Stato, va sostenuta.

In concreto non si può ritenere che le condizioni

poste dall’art. 5 cpv. 2 lett. a OADoz siano completamente rispettate. Vista la

situazione, non si può infatti affermare con assoluta certezza che le

circostanze, in particolare lo stato di salute di RI 1, lascino presumere che

l’adozione servirà al bene del minore.

Come appare dagli atti, i disturbi di cui soffre RI 1,

non del tutto scomparsi, lo condizionano nella sua quotidianità. Seppure egli

abbia riconosciuto e affrontato il problema (rivolgendosi spontaneamente a due

specialisti), non si può negare che egli inizialmente abbia celato questa

informazione. Anche il fatto che abbia interrotto e ripreso a più riprese la

terapia evidenzia una certa instabilità. Benché le terapie gli abbiano permesso

di riconoscere e affrontare la situazione anche a livello famigliare, le stesse

non hanno condotto ad una totale soppressione degli stati d’ansia e della

problematica legata alla parafilia.

8.

Neppure

può essere negato che i disturbi d’ansia di cui soffre RI 1, potrebbero avere

influssi sulla sua quotidianità e sullo sviluppo del minore.

Lo stesso __________ ammette che il percorso

terapeutico era stato avviato dal bisogno di contenimento delle manifestazioni

compulsive, per migliorare l’equilibrio fra la sfera delle ansie e i problemi

legati alla normale quotidianità (rapporto del 25 febbraio 2014). Lo

specialista ha inoltre indicato che i meccanismi hanno condizionato, e in

parte, condizionano tuttora la vita mentale di RI 1. Come a giusto titolo

rilevato dall’UAP, in simili circostanze, mal si comprende come ciò che tocca

la vita mentale di una persona possa essere completamente dissociato dalla quotidianità

dello stesso.

9.

Come già evidenziato dal Consiglio di Stato, la condanna per

pornografia (art. 197 cpv. 3 vCP), non costituisce in alcun modo la base

per il rifiuto all’autorizzazione, ma è stato lo “strumento” che ha permesso

all’UAP di venire a conoscenza della problematica legata alla parafilia (cfr.

duplica UAP di prima sede del 15 ottobre 2014, p. 2). Come a giusto titolo rimarcato

dai reclamanti, una condanna per pornografia non corrisponde a un reato di per

sé incompatibile con l’adozione (art. 5 cpv. 3 OAdoz). Tuttavia, la patologia

che ha portato a commettere tale reato può avere influsso sul bene del minore e

di riflesso influenza sulla procedura di autorizzazione.

Inoltre,

contrariamente a quanto affermato dai ricorrenti, il Parlamento federale non ha

depenalizzato detto reato poiché non è idoneo a pregiudicare lo sviluppo

psichico e l’orientamento sessuale dei minorenni, bensì perché ha armonizzato

le norme a livello europeo (cfr. DFGP, Messaggio concernente la Convenzione di

Lanzarote e la sua trasposizione, p. 6806).

10.

Ritenuto

che la procedura volta all’idoneità all’adozione di un minore pone l’accento

sulla realizzazione del bene dell’adottando e sulle necessità per quest’ultimo

di potersi sviluppare all’interno di un “nucleo famigliare armonioso” è a

giusta ragione che l’UAP e il Consiglio di Stato hanno negato ai coniugi RI 1

tale autorizzazione.

La

prudenza di cui ha dato prova l’UAP, posto che primordiale è in concreto la

garanzia della tutela del bene del minore, non può che essere condivisa anche

da questa Camera. Pur non negando gli sforzi profusi da RI 1 per affrontare e migliorare

la sua situazione personale, come pure i diversi aspetti positivi e il contesto

generale in cui vive la famiglia, non si può in alcun modo fare astrazione dai

possibili rischi a cui potrebbe essere confrontato l’adottando per il suo sviluppo

ed equilibrio.

Si rileva in ogni modo che in caso di dubbio è

preferibile rifiutare l’autorizzazione all’affidamento in vista d’adozione

piuttosto che prendere il rischio di rifiutare ulteriormente la domanda

d’adozione (cfr. CR CC I, pag. 1602 n. 16, che rinvia all’art. 5 cpv. 1 lett. d

della Convenzione europea sull’adozione dei minori del 24 aprile 1967).

11.

Alla

luce di quanto sopra esposto, il ricorso va integralmente respinto e la decisione

impugnata va confermata siccome conforme all’art. 5 cpv. 2 lett. d cifra 1

OAdoz. Allo stadio attuale RI 1 non può offrire, a causa del suo stato di

salute (situazione personale), sufficienti garanzie per la cura, l’educazione del

minore. Gli oneri processuali di seconda istanza seguono la soccombenza.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1.Il

ricorso è respinto.

2. Gli

oneri del gravame consistenti in:

a) tassa di

giustizia fr. 550.–

b) spese fr. 50.–

fr. 600.–

sono posti a carico dei

ricorrenti, in solido.

3. Notificazione:

-

Comunicazione:

-

-

Per la Camera di protezione del Tribunale d’appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause

di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;

quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.

Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo

stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.