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Decisione

9.2015.45

Sospensione relazioni personali

7 agosto 2015Italiano29 min

Source ti.ch

Fatti

A. PI 1 (2004) è figlia

di PI 2 e di RE 1. I genitori sono divorziati dal 2011 (cresciuta in giudicato

il 2011). Dopo il divorzio l’autorità parentale e la custodia di PI 1 sono

state affidate alla madre.

Nell’ordinanza del

Pretore del distretto di __________, del 22 maggio 2009 veniva previsto un

“temporaneo” calendario dei diritti di visita (una visita infrasettimanale e un

giorno completo ogni settimane, con scambio presso Casa __________).

Con decreto del 28

maggio 2009 il Pretore ha disposto l’istituzione di una curatela educativa in

favore di PI 1, (DI.2008.561).

B. Con risoluzione del

28 giugno 2008 l’allora Commissione tutoria regionale __________ (in seguito

Commissione tutoria) – dando esecuzione alla decisione del Pretore – aveva nominato

quale curatore il signor CURA 1.

C. Con dettagliato rapporto

del 9 ottobre 2009 alla Commissione tutoria, il curatore CURA 1 aveva proposto

una modifica dei diritti di visita. Posto che non sussistevano le condizioni

per affermare che la bambina fosse intimorita dal padre, a mente del curatore

era auspicabile disporre un diritto di visita per l’intero fine settimana,

nonché permettere al padre di prendere PI 1 direttamente a scuola il mercoledì.

Con scritto dell’11 dicembre 2009 il curatore ha aggiornato il precedente rapporto,

segnalando un’evidente conflittualità e problemi di comunicazione fra i

genitori di PI 1.

D. Durante l’incontro di

discussione del 12 gennaio 2010, il Presidente della Commisisione tutoria ha

rilevato che “la questione di PI 1” permaneva “di esclusiva competenza del

Pretore”, ha accertato i dissidi fra i genitori e ha preso atto che entrambi

concordavano di mantenere l’assetto stabilito dal Pretore con decreto 22 maggio

2009.

E. Con istanza del 29 gennaio

2010, PI 2 ha chiesto al Pretore la sospensione dei diritti di visita,

allegando la perizia (del 10 dicembre 2009) della dr. __________, psicologa

(curante) di PI 1.

Il 10 febbraio 2010 il

Pretore ha ordinato alla psichiatra e psicoterapeuta dr. __________ di stendere

un referto peritale pronunciandosi sulla capacità genitoriale delle parti,

sull’effettivo stato di salute della minore e sulle strade percorribili per

proteggere quest’ultima dal conflitto genitoriale tutelandone lo sviluppo.

Il dettagliato rapporto

peritale è stato trasmesso al Pretore il 19 luglio 2010.

F. Con scritto del 26

settembre 2014 il curatore CURA 1 ha aggiornato l’Autorità di protezione __________

(in seguito Autorità di protezione), nel frattempo subentrata alla Commissione

tutoria e rimasta sola competente a regolamentare le relazioni personali tra

genitori e figlia a motivo della pronuncia del divorzio intervenuta il 2011 (cfr.

consid. A). Il curatore ha chiesto all’Autorità di procedere con urgenza all’audizione

delle parti, segnalando che da agosto 2014 RE 1 non aveva più visto la figlia

in quanto la bambina rifiutava di recarsi dal padre. Ha in particolare rilevato

che: la bambina non ha subito aggressioni fisiche, né minacce; non ha sempre

trovato un ambiente sfavorevole presso il domicilio del padre, gli elementi

svalutanti (segnalati dalla madre) sembrando essere saltuari e non continuativi

e la gravità degli stessi non accertabile.

G. Il 5 novembre 2014,

il membro permanente dell’Autorità di protezione, dr. phil. __________, ha provveduto

all’audizione di PI 1. La minore ha riferito di non vedere il padre da fine

luglio 2014 e ha dichiarato che era da un po’ di tempo che non voleva andare da

lui e che l’ultima volta aveva avuto tantissima paura.

H. Su richiesta

dell’Autorità di protezione, il 2 dicembre e il 10 dicembre 2014 la dr. __________,

psicologa curante di PI 1, ha trasmesso due rapporti sullo stato della minore, postulando

che la situazione fosse risolta al più presto. Secondo quest’ultima PI 1 vivrebbe

un grande malessere e avrebbe a più riprese chiesto di non voler più vedere il

padre. Riferisce in particolare che, al rientro dalle visite al papà, la

bambina “aveva attacchi di panico e rabbia”.

I. Il 16 dicembre 2014

l’Autorità di protezione ha convocato i genitori per un’udienza di discussione,

durante la quale è stato loro riferito l’esito dell’audizione di PI 1. Il padre

ha rivendicato il proprio “diritto di padre” di vedere la figlia, negando di

averla intimidita. Egli ha lamentato che la perizia fornita da PI 2 sarebbe di

parte, evidenziando che le sue difficoltà con la figlia sarebbero da attribuire

alla madre.

J. Con risoluzione del

13 febbraio 2015 l’Autorità di protezione ha sospeso, in via cautelare,

le relazioni personali tra RE 1 e la figlia PI 1, decidendo nel contempo di

conferire mandato al Servizio medico-psicologico (SMP) di esperire dei “controlli

evolutivi relativamente alla relazione padre-figlia”, con cadenza massima

semestrale. In particolare i controlli dovevano “indicare l’evoluzione e

l’elaborazione del vissuto di PI 1 con il padre, aggiornando relativamente al

desiderio della minore di ripristinare le relazioni con il padre”.

K. Contro la predetta

risoluzione del 13 febbraio 2015 il padre è insorto con reclamo del 2/3 marzo

2015, contestando la sospensione delle relazioni personali e postulando la

trasmissione dell’incarto alla Camera di protezione per una nuova valutazione.

L. Con osservazioni del

17 marzo 2015, l’Autorità di protezione ha confermato la propria decisione.

Con scritto del 22

marzo 2015 il curatore, ha ribadito quanto già riferito all’Autorità di

protezione con rapporto del 26 settembre 2014. Con osservazioni del 24 marzo

2015 PI 2 ha postulato la conferma della risoluzione impugnata. Mediante

replica dell’8 aprile 2015 RE 1 ha riconfermato il proprio gravame. L’Autorità

di protezione ha comunicato di rinunciare alla presentazione di una duplica.

Considerato

Considerandi

1.

Le decisioni delle

Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e minorenni sono

impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di

appello, nella composizione di un giudice unico [art. 450 CC in relazione agli

314.

cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 Legge sull’organizzazione e la

procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto (LPMA); art. 48

lett. f n. 9 LOG]. Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato

dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alle Legge sulla

procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni

connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art.

99.

LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012

concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancor più sussidiaria,

alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

2.

Con la decisione

impugnata l’Autorità di protezione ha sospeso, in via cautelare, i diritti di

visita tra PI 1 e il padre (dispositivo n. 1). Ha in particolare considerato

che, le relazioni personali in esame sono “turbate a tal punto da generare un

reale malessere alla minore, la quale ha espresso la volontà di non avere

contatti con il padre”. Ha inoltre indicato che allo stato attuale delle cose e

ritenuta l’incertezza della situazione, la sospensione provvisoria rimane la

misura più adeguata e proporzionata a preservare il benessere psico-fisico di PI

1.

Ritenuta la necessità di monitorare l’evoluzione della minore e la sua

elaborazione del proprio vissuto con il padre, l’Autorità di prime cure ha

inoltre stabilito di conferire mandato al SMP di esperire “controlli evolutivi”

relativamente alla relazione padre-figlia con cadenza massima semestrale

(dispositivo n. 2).

3.

RE 1 ha impugnato la

predetta decisione, contestando la sospensione delle relazioni personali e postulando

una nuova valutazione dell’incarto da parte dell’Autorità di reclamo. A mente

del reclamante, oltre a essere fondata sul parere di una perita di parte (dr. __________),

la sospensione delle relazioni personali non sarebbe giustificata dalle

circostanze.

RE 1 ricorda che in sede

di divorzio il Pretore aveva ordinato alla psichiatra e psicoterapeuta dr. __________

di stendere un referto peritale pronunciandosi sulla capacità genitoriale delle

parti, sull’effettivo stato di salute della minore e sulle strade percorribili

per proteggere quest’ultima dal conflitto genitoriale tutelandone lo sviluppo.

A mente del reclamante da detta perizia non emergevano elementi permettenti di

giustificare una sospensione delle relazioni personali. Neppure dal rapporto del

curatore CURA 1, si desumerebbero, a suo dire, elementi che giustificherebbero

la sospensione dei diritti di visita. Pur ammettendo la necessità di tutelare

il bene della figlia, il reclamante ricorda che il diritto alle relazioni personali

è a beneficio sia del padre che della minore. Alla luce delle risultanze della perizia

giudiziaria del 2010, la risoluzione impugnata rischierebbe, a suo dire, di

compromettere ulteriormente la relazione padre-figlia.

4.

Giusta l'art. 273

cpv. 1 CC i genitori che non sono detentori dell'autorità parentale o della

custodia nonché il figlio minorenne hanno reciprocamente il diritto di

conservare le relazioni personali indicate dalle circostanze. Presupposto per

l'esercizio di tale diritto è l'esistenza giuridica di un legame di filiazione

(BSK ZGB I, Schwenzer ad art. 273

CC n. 7). Il diritto alle relazioni personali con entrambi i genitori è

essenziale non solo di per sé, ma anche per il ruolo decisivo che può svolgere

nel processo di identificazione. Nella fissazione del diritto di visita non

importa tanto trovare un equilibrio tra gli interessi dei genitori, quanto

disciplinare le relazioni tra genitori e figlio nell'interesse di quest'ultimo.

Determinante è sempre il bene del figlio, da valutare secondo le circostanze,

mentre gli interessi dei genitori passano in secondo piano (sentenza CDP del 2

maggio 2013, inc. 9.2013.46 consid. 3; DTF 127 III 295 consid. 4a, 123 III 451,

cons. 3b e 3c). Tra le circostanze da tenere in considerazione per fissare la

durata e la frequenza degli incontri si annoverano ad esempio l'età del figlio,

lo stato di salute di quest'ultimo e del genitore titolare del diritto alle relazioni

personali, la distanza dai rispettivi domicili, le esigenze del figlio

(frequentazione della scuola, di corsi ecc.), i desideri espressi dal figlio

capace di discernimento e così via (Hegnauer

in: RDT 1998 pag. 174 e Berner Kommentar, ad art. 273 CC note 65 segg.).

Per il bene del figlio le relazioni personali di un

minorenne con il genitore privo di custodia parentale vanno commisurate – come

si è appena detto – anche allo sviluppo psicofisico del figlio stesso e

all'evolversi delle sue esigenze.

Il diritto di visita va

organizzato in base a criteri oggettivi e in modo durevole, ciò che presuppone

un'analisi attuale e in prospettiva futura della situazione. Si deve altresì

tener conto delle difficoltà organizzative di entrambi i genitori, evitando

soluzioni troppo complicate (Meier/Stettler,

Droit de la filiation, 5ª ed., Ginevra-Losanna 2014, n. 766).

L’istituzione di una

curatela educativa risulta utile per vigilare sull'esercizio del diritto di

visita (art. 308 cpv. 2 CC), per stabilirne i giorni e gli orari, per vegliare

sull'evoluzione delle relazioni personali fra padre e figlio e per proporre gli

opportuni adattamenti (FamPra 2/2001 pag. 390; sentenza CDP 22 agosto 2014,

inc. 9.2014.9 consid. 8).

4.1

Giusta l’art. 274 cpv.

2.

CC il diritto alle relazioni personali può essere negato o revocato se

pregiudica il bene del figlio, se i genitori se ne sono avvalsi in violazione

dei loro doveri o non si sono curati seriamente del figlio, ovvero per altri

gravi motivi.

La

norma menziona quattro situazioni nelle quali deve essere considerato il rifiuto,

la soppressione o la limitazione tramite decisione dell’Autorità: il primo caso

(messa in pericolo dello sviluppo e dunque del bene del minore) è compreso, in

modo implicito, negli altri tre casi enumerati. Le quattro situazioni sono in

sostanza il fatto che: le relazioni personali compromettono lo sviluppo del

minore; il beneficiario del diritto viola i suoi doveri o non si cura seriamente

del minore; sussistono altri “gravi motivi” (Meier/Stettler, op. cit, n. 778 segg.; CR

CC I, Leuba, art. 274 ch. 1 segg.

1720).

La messa in pericolo può

derivare dalla natura dei contatti stabiliti tra il titolare del diritto ed il

figlio (sospetto di abusi o maltrattamenti, tossicodipendenza, alcolismo, disturbi

psichici) o da una relazione perturbata dei genitori, esasperata dalle visite;

nel caso in cui i rapporti tra il titolare del diritto e il figlio sono buoni,

il conflitto tra i genitori non deve in ogni caso condurre ad una restrizione

importante o duratura delle relazioni personali.

Il diritto di visita

usuale può essere limitato solo quando si deve ritenere, fondandosi su

circostanze concrete, che minaccia il bene del figlio. Il rifiuto o la revoca

del diritto alle prestazioni personali ai sensi dell’art. 274 cpv. 2 CC

necessita di indizi concreti dell'esistenza di una minaccia per il bene del

figlio. Il pericolo astratto di un cattivo influsso sui figli non è sufficiente

per giustificare un diritto di visita accompagnato. Se è preteso che le visite

in genere, rispettivamente le visite senza accompagnamento presso il genitore

titolare del diritto di visita, nocciono al figlio, l’allestimento di una

perizia sulla questione del diritto di visita del genitore titolare che non ha

la custodia parentale si rivela, di regola, indispensabile. In questo caso, in

virtù della massima ufficiale, non è necessario che le parti abbiano inoltrato

una richiesta in tal senso (DTF 122 III 404, sentenza del TF 5A_377/2009 in

FamPra.ch 2010 pag. 209).

Tale rifiuto o revoca può entrare in

considerazione se il bene del minore lo esige imperativamente e se è

impossibile trovare una regolamentazione delle relazioni personali che ne

salvaguardi gli interessi: la norma ha per scopo di proteggere il minore e non

di punire il genitore (DTF 5A_398/2009 del 6 agosto 2009, cons. 2.1).

Secondo la giurisprudenza il rifiuto o la

revoca necessita di indizi concreti di messa in pericolo del bene del figlio

(DTF 131 III 209, cons. 5;5P.131/2006 del 25 agosto 2006, cons.

3; Epiney-Colombo, Le

relazioni personali, 2006, pag. 7), ossia che lo sviluppo fisico, psichico e

morale del figlio sia minacciato dalla presenza, anche solo limitata, del

genitore beneficiario. Tra gli “altri gravi motivi” rientrano

negligenze, violenze fisiche o psichiche (DTF 122 III 407, cons. 3b), in

particolare abusi sessuali sul minore. La revoca delle relazioni personali è

pur sempre l’ultima ratio (DTF 5A_716/2010 del 23 febbraio 2011, cons.

4; 122 III 404 cons. 3b pag. 407) e sulla base del principio di proporzionalità

occorre valutare se le temute conseguenze possano essere sufficientemente limitate

con la presenza di una terza persona (diritto di visita sorvegliato; DTF

5A_92/2009 del 22 aprile 2009).

La presenza di una terza persona è una

delle modalità previste per il diritto di visita, nei casi in cui il minore è

sotto pressione, ha dei timori, vi è il sospetto di abusi o di violenza su di

lui, di influenze negative di un genitore verso l’altro, oppure sussiste il

pericolo di rapimento, o ancora il genitore beneficiario ha problemi di

dipendenza o malattie psichiche (Bally,

Die Anordnung des begleiteten Besuchsrechts aus der Sicht der

Vormundschaftsbehörde, in RDT 2008 pag. 3, p.to 2.2.1; DTF 5A_377/2009

del 3 settembre 2009, cons. 5.2).

Di regola un diritto di visita sorvegliato

è una soluzione transitoria, limitata nel tempo (Wirz in: Schwenzer, Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea

2000, ad art. 274 CC no. 22). L’istituzione di una curatela educativa

risulta utile per vigilare sull'esercizio del diritto di visita (art. 308 cpv.

2.

CC), per stabilirne i giorni e gli orari, per vegliare sull'evoluzione delle

relazioni personali fra padre e figli e per proporre gli opportuni adattamenti

(FamPra 2/2001 pag. 390).

4.2

In virtù dell’art. 274

cpv. 1 CC padre e madre devono astenersi, poi, da tutto ciò che alteri i

rapporti del figlio con l’altro genitore (o intralci il compito

dell’educatore). Infatti, il dovere di lealtà è posto a carico di entrambi i

genitori e violazioni gravi di questo dovere possono condurre l’autorità sia a

limitare che a sopprimere il diritto alle relazioni personali del genitore non

affidatario sia a modificare l’attribuzione dell’autorità parentale dell’altro

(Meier/Stettler, op. cit., 5ª ed.,

n. 774).

Il dovere di lealtà è

reciproco: anche il genitore che detiene la custodia dovrà evitare di influenzare

negativamente il figlio e incoraggiare un’attitudine positiva verso l’altro

genitore, non solo in relazione ai diritti di visita, ma in modo generale

(evitando giudizi di valore). Gravi e ripetute violazioni di questi doveri

potrebbero costituire un motivo di modifica dei diritti parentali, anche nel

caso in cui l’autorità parentale fosse divenuta la regola; il genitore

detentore della custodia non presenterebbe infatti più le garanzie minime

richieste in termini di capacità educativa (Meier/Stettler,

op. cit., n. 775).

4.3

Tra le condizioni

particolari che possono essere fissate per lo svolgimento degli incontri -

sulla base di un’applicazione combinata degli art. 273 cpv. 2 e 274 cpv. 2 CC -

vi sono: il divieto di lasciare la Svizzera col figlio; il deposito del passaporto

al fine di evitare il rischio di sequestro; l’obbligo per i genitori di seguire

una mediazione familiare; una terapia (eventualmente tramite il gioco) durante

i diritti di visita (DTF 5P.263/2005 del 27 settembre 2005, cons. 2.2); la

presenza di un terzo durante gli stessi; una curatela di sorveglianza ai sensi

dell’art. 308 cpv. 2 CC; lo svolgimento degli incontri in un luogo neutro o in

un luogo protetto specifico (Meier/Stettler,

op. cit., n. 793).

5.

Nel suo

apprezzamento, l'autorità – in virtù del principio inquisitorio illimitato che

governa il diritto di filiazione – non è vincolata né alle dichiarazioni delle

parti né alle prove da loro fornite (DTF 130 III 734, consid. 2.2.2-2.2.3; 129

III 417, consid. 2.1.1.-2.1.2; 128 III 411, consid. 3.2.1; 122 III 408, cons.

3d).

Il citato principio vale

anche per la regolamentazione delle relazioni personali (decisioni del

Tribunale federale 5A_69/2011 del 27 febbraio 2012 consid. 2.3;5C.58/2004 del 14 giugno 2004 cons. 2.1.2).

Esso impone all’autorità

di chiarire i fatti e prendere in considerazione d’ufficio tutti gli elementi

che possono essere importanti per rendere una decisione conforme al bene del

minore. L’autorità può istruire la fattispecie secondo il proprio

apprezzamento, amministrando finanche le prove in modo inabituale, sollecitare

rapporti, di propria iniziativa, anche se tale modo di procedere non è previsto

dal diritto di procedura cantonale (FamKomm Erwachsenenschutz, Steck, art. 446 CC n. 11; DTF 128 III

411, consid. 3.2.1).

Questo principio non dispensa

tuttavia le parti dal dovere di collaborare attivamente alla procedura e di

esporre le proprie tesi (sentenza del Tribunale federale

5A_69/2011 del 27 febbraio 2012, consid. 2.3).

6.

Nel caso in esame,

la regolamentazione dei diritti di visita era già stata esaminata dal Pretore

in sede di divorzio.

6.1

Risulta dagli atti –

ed è per altro ammesso dallo stesso reclamante – che nel 2008 RE 1 aveva

aggredito l’allora moglie, alla presenza della figlia PI 1. A seguito di tale

episodio PI 2 aveva presentato istanza di divorzio.

Durante la procedura di

divorzio, con decreto del 22 maggio 2009, il Pretore aveva fissato “con effetto

immediato” il calendario dei diritti di visita paterno (una visita

infrasettimanale e un giorno completo ogni settimana, con scambio presso Casa __________).

Nel decreto il Pretore menzionava i rapporti della psicologa (perita) __________

e della signora __________ (di Casa __________).

All’epoca, ritenuto che “malgrado

i numerosi tentativi di addivenire a delle soluzioni concordate e di proteggere

la minore da un conflitto genitoriale che ormai” aveva “raggiunto limiti

intollerabili” e “la situazione in oggetto” continuava “a destare

preoccupazione”, il Pretore aveva disposto un approfondimento specialistico.

Con decisione del 10 febbraio 2010 aveva ordinato alla dr. __________ di allestire

un referto peritale sulle capacità genitoriali delle parti, sull’effettivo

stato di salute della minore e sulle vie percorribili per proteggere

quest’ultima dal conflitto genitoriale tutelandone lo sviluppo.

Nel dettagliato referto datato

19.

luglio 2010 della dr. __________ (versato agli atti dal reclamante), la

specialista - oltre a confermare il rapporto conflittuale fra i genitori -

riferiva che PI 1 non era “apparsa sofferente” ma viveva un evidente conflitto

di lealtà verso ambedue i genitori (pag. 13). La dr. __________ confermava

(pag. 8), in sostanza, quanto dichiarato dalla psicoterapeuta __________

(allora mediatrice in sede di divorzio) nelle osservazioni del 2008, secondo cui

“la bambina” era posta “in un evidente conflitto di lealtà a causa della

conflittualità espressa dei genitori” e che “a quel momento non erano presenti

segnali o sintomi tali da pensare ad un’insopportabile sofferenza di PI 1” pur

non potendo negare che la bambina aveva percepito il grave conflitto fra i

genitori ed andava salvaguardata.

A mente della dr. __________

l’atteggiamento materno induceva una modalità di mobbing (forte,

marcato, ripetuto impedimento ad esercitare in modo sereno la funzione genitoriale

dell’altro genitore) che poteva divenire il preludio ad una sindrome di

alienazione parentale (pag. 13).

L’esperta aveva

evidenziato la necessità per i genitori di trovare al più presto un accordo

tale da “liberare la bambina dall’oneroso compito che si è assunta” (pag. 14),

nonché la necessità per entrambi i genitori di acconsentire ad un percorso

(“aiuto” al padre per migliorare la sua funzione paterna; “lavoro di

psicoterapia” per la madre al fine di superare il trauma per l’aggressione subita,

anche in relazione allo svolgimento della genitorialità nei confronti della

figlia).

La dr. __________ indicava,

per finire, che, benché a quel momento PI 1 non sembrava dare segnali di

psicopatologia, “se i due genitori” non avessero trovato “un accordo

ragionevole volto al benessere della figlia, il rischio che la bambina” non

avrebbe retto il conflitto aumentava, “come succede nei divorzi ad alta tensione

e perdurante conflittualità” (pag. 15).

6.2

Dagli atti non emerge

che, tra il 2010 e la prima metà del 2014, vi siano stati particolari problemi

circa lo svolgimento dei diritti di visita secondo quanto stabilito dal Pretore

nel 2009.

Dall’incarto dell’Autorità

di protezione non si evidenziano particolari avvenimenti durante questi anni

circa lo svolgimento dei diritti di visita. Il 29 gennaio 2010 PI 2 aveva

inoltrato alla Pretura istanza di sospensione dei diritti di visita. In

seguito, con scritto di posta elettronica del 2 febbraio 2012 all’indirizzo del

curatore CURA 1, la madre lamentava una situazione disagio da parte di RE 1,

dicendosi preoccupata delle possibili ripercussioni sulla figlia.

Il curatore da parte sua,

già nel 2009 (cfr. rapporto del 9 ottobre 2009, aggiornamento del 11 dicembre

2009), evidenziava la necessità per i genitori di riprendere un dialogo per il

benessere della minore, ipotizzando un’estensione dei diritti di visita e confermando

le conclusioni a cui era giunta la dr. __________. Il curatore condivideva la

necessità di mantenere il punto d’incontro quale supporto per lo “scambio”

durante l’esercizio del diritto di visita.

Il 26 settembre 2014, a

seguito di un’ulteriore segnalazione di PI 2 (rifiuto della bambina di recarsi

dal padre perché si sentirebbe in pericolo) il curatore ha informato l’Autorità

di protezione che dal 14 agosto 2014 RE 1 non ha più potuto usufruire dei

diritti di visita. Dopo aver brevemente riportato i fatti che avrebbero

condotto alla segnalazione da parte della madre di PI 1 e dopo aver sentito le

parti, il curatore ha redatto un resoconto all’indirizzo dell’Autorità di protezione,

concludendo che: la bambina non ha subito aggressione fisica (1), non ha ragionevolmente

subito minacce continue di aggressione fisica (2), non sempre ha trovato un

ambiente sfavorevole presso il domicilio del padre (3), gli elementi svalutativi

di cui sopra sembrano essere saltuari e non continuativi e la gravità degli

stessi non è stata possibile accertarla (4), la bambina al momento si rifiuta

di recarsi dal padre (5).

Tali conclusioni sono

state confermate dallo stesso curatore anche dinanzi a questa Camera (cfr.

osservazioni del 22 marzo 2015).

6.3

PI 2 ribadisce, anche

in questa sede, la ferma intenzione della figlia di non più voler vedere il padre.

La stessa PI 1

sentita dal membro permanente dell’Autorità di protezione (audizione del 5

novembre 2014) ha dichiarato, riferendosi ad un fatto avvenuto in passato: “lui,

si era incavolato e mi aveva detto: mi rompi solo, posso far a meno di te, vai

via dalla tua mamma che tanto non ci vediamo più. Ogni volta che vado da lui e

resto per una settimana, si incavola sempre, mi dice cose che mi offendono

tantissimo. Mi dice che non ho diritto di stare con lui. L’ultima volta che sono

andata da lui, fine luglio, inizio agosto, lui mi ha detto: la prossima volta

che mi fai arrabbiare ti picchio e faccio quello che ho fatto a tua mamma. Da

li ho paura. Avrei dovuto andare da lui ancora una settimana, ma io non ho

voluto perché avevo paura”. Poi la minore si sarebbe messa a piangere. Il

membro permanente ha riferito che da luglio 2014 PI 1 non è più andata dal

padre e che “è da un po’” che non voleva andare da lui, “l’ultima volta” ha

avuto “tantissima paura, più paura del solito”.

6.4

Il disagio della

bambina è evidenziato anche dai resoconti della dr. __________, che segue

privatamente PI 1 – nella veste di curante – dalla separazione dei genitori

(cfr. in particolare la relazione del 10 dicembre 2009, che riferisce che la

minore: sarebbe esposta a eventi traumatici; mostra sintomi di reviviscenza

dell’evento traumatico, quali disturbi del sonno, dissociazione psichica; può manifestare

ritiro sociale, evitazione dell’attività associati con il trauma, rango ristretto

di affetti, ipervigilanza, incremento della reattività, irritabilità e vizzi).

Già nel dicembre 2009 la dr. __________ aveva ipotizzato la sospensione delle

relazioni personali a causa del profondo disagio della minore.

Nel resoconto del 2

dicembre 2014, richiesto dall’Autorità di protezione, la dr. __________ ha

sostenuto che PI 1 soffre d’ansia, problemi di sonno e disturbi gastrici

(deterioramento generale) sempre a seguito del rapporto con il padre. La minore

avrebbe a più riprese riferito alla curante di non voler più vedere il padre. Il

10.

dicembre 2014 la curante si è nuovamente rivolta all’Autorità, segnalando

una “situazione preoccupante” riguardo a PI 1 (che dichiara di vedere la psicologa,

quando ha bisogno, “una volta due tre mesi circa”: cfr. audizione della minore

pag. 2) in particolare in relazione al rapporto con il padre.

6.5

L’Autorità di protezione,

a seguito della segnalazione del curatore del 26 settembre 2014, aveva nel

frattempo convocato i genitori di PI 1 all’udienza di discussione che si è

tenuta il 16 dicembre 2014. In tale occasione il padre ha negato di aver

umiliato PI 1 e ha ribadito che la causa delle difficoltà relazionali con la figlia

sarebbe da attribuire alla madre. Egli ha inoltre sostenuto che la perizia

della dr. __________ sarebbe “di parte”, invitando l’Autorità di prime cure a

voler prendere visione delle risultanza della perizia della dr. __________ La madre

da parte sua ha riconfermato la richiesta di sospensione dei diritti di visita.

Con decisione cautelare

del 13 febbraio 2015, l’Autorità di prime cure, dando seguito alla richiesta

della madre, ha dunque sospeso i diritti di visita tra PI 1 e il padre. Ha in

particolare ritenuto che, le relazioni personali tra padre e figlia sono

“turbate a tal punto da generare un reale malessere alla minore, la quale ha

espresso la volontà di non avere contatti con il padre”. Ha inoltre indicato

che allo stato attuale delle cose e ritenuta l’incertezza della situazione, la

sospensione provvisoria rimane la misura più adeguata e proporzionata a preservare

il benessere psico-fisico di PI 1. In sostanza l’Autorità ha fondato la propria

decisione sulle dichiarazioni della madre, sull’audizione di PI 1 e sulla

perizia della psicologa di parte. Neppure una parola è stata spesa sulla presa

di posizione del curatore né tantomeno sulle risultanze della dettagliata

perizia della dr. __________ (neppure agli atti dell’Autorità di prime cure,

benché richiesta alla madre in sede d’udienza del 16 dicembre 2014).

7.

La possibile

difficoltà nell’esercizio del diritto di visita era già stata palesata dalla

psichiatra e psicologa dr. __________, incaricata dal Pretore in sede di

divorzio di effettuare una perizia. Oltre a quanto indicato sopra (consid. n. 6.1),

la perita si era espressa anche sul “rapporto” del 2009 della dr. __________,

sollevando non poche perplessità sia sulle “conclusioni” dello stesso sia sulla

“metodologia” (pag. 14 rapporto 19 luglio 2010). La dr. __________ evidenziava

che uno specialista (nel caso specifico, uno psicologo) non poteva essere

contemporaneamente terapeuta di un minore e perito neutro. Quanto al disagio

della minore, la perita giudiziaria evidenziava che, se esso fosse stato grave

come descritto dalla dr. __________, non era possibile che fossero proposte

sedute con la frequenza sporadica stabilita dalla curante e non già un vero e

proprio percorso terapeutico. In conclusione la dr. __________ criticava la

lettura fatta dalla dr. __________, rilevando che non sembrava “considerare o

dare sufficiente peso al conflitto di lealtà che grava sulla psiche di PI 1”.

8.

Come detto sopra

(consid. 4.1.), una sospensione dell’esercizio delle relazioni personali si

giustifica quando ciò sia nell’interesse del figlio e deve configurare l’ultima

ratio.

L’esercizio delle

relazioni personali non è vincolato dal consenso del figlio. Occorre infatti valutare

in ogni singolo caso i motivi per i quali il figlio presenta un atteggiamento

di difesa verso un genitore o se l’esercizio dei diritti di visita incide negativamente

sul suo bene (DTF 127 III 298).

Benché al momento la

volontà di PI 1 debba essere considerata, il suo rifiuto non può in ogni caso

essere decisivo. Pur non potendo essere messo in dubbio che vi siano tra i

genitori di PI 1 problemi relazionali e una mancanza di comunicazione, e pur

dovendo essere riconosciuta l’incertezza della situazione, si evidenzia che la

sospensione messa in atto dall’Autorità di prime cure, senza limite di tempo e,

de facto, senza aver dato seguito ad alcuna valutazione, non appare una

misura proporzionata alle circostanze.

Dagli atti, emerge l’importanza di seguire la

situazione, sia in rapporto alla mamma che al papà, e di valutare quali misure

risultino più efficaci a tutela del bene della minore.

Il

disagio della minore non è – da solo - un motivo sufficiente per sospendere i

diritti di visita a tempo indeterminato, senza alcuna misura o valutazione.

L’esistenza di tensioni tra il figlio e il genitore che non detiene la custodia

non è infatti sufficiente a concludere che l’esercizio alle relazioni personali

possa compromettere il bene del figlio (Meier/Stettler, op.

cit., 5ª ed., n. 781).

Nel

caso in esame l’Autorità di prime cure ha sospeso i diritti di visita in

via cautelare, con l’intento di monitorare l’evoluzione di PI 1 e la sua

elaborazione del proprio vissuto con il padre. Nella risoluzione impugnata, ha indicato

di “conferire mandato al SMP affinché siano esperiti dei controlli evolutivi

relativamente alla relazione padre-figlia, con cadenza massima semestrale”

(dispositivo n. 2). Malgrado quanto previsto con detta risoluzione - che ha

negato al reclamo l’effetto sospensivo (cfr. dispositivo n. 4) - de facto

l’Autorità di protezione non ha però conferito alcun mandato al SMP. La risoluzione

non è infatti stata recapitata al SMP (NB.: dall’incarto non figura alcuna

comunicazione all’SMP e detto Servizio ha confermato alla Camera di protezione di

non aver ricevuto alcun mandato dall’Autorità).

Ora,

benché il dispositivo in questione (n. 2) che prevede il conferimento di un

mandato (peraltro assai generico), sia di natura incidentale, ed in quanto tale

non impugnabile (cfr. art. 66 cpv. 2 lett. a LPAmm), in concreto, posto che

l’Autorità di protezione non ha ancora provveduto ad alcun accertamento, l’incarto

va ritornato alla medesima, perché rivaluti la fattispecie entro tre mesi

dalla crescita in giudicato della presente decisione, esaminando se il bene

della minore sia realmente minacciato dall’esercizio del diritto di visita con

il padre.

L’Autorità

di protezione dovrà provvedere, senza indugio, a rivalutare, secondo i principi

elencati nei considerandi che precedono, le misure da intraprendere a tutela

del bene di PI 1. L’Autorità dovrà in particolare conferire, senza indugio, un mandato

ad un esperto - esaminando l’opportunità di fare capo alla perita che già si

era espressa in sede di divorzio - per una valutazione diagnostica (giusta

l’art. 307 CC: perizia socio-psicologica: Meier/Stettler, op.

cit., 5ª ed., n. 782; CR CC I, Leuba,

art. n. 274 ch. 11 1722, atta a verificare

gli indizi concreti di messa in pericolo del bene della minore in relazione all’esercizio

dei diritti di visita con il padre) destinata a verificare se e –

nell’affermativa - come sia possibile favorire il riavvicinamento della figlia

al padre, valutando quale misura sia la più idonea e proporzionale per

proteggere il bene della minore stessa (diritto di visita libero, sorvegliato o,

come ultima ratio, la sospensione). L’Autorità di protezione è formalmente

richiamata a trattare con maggiore rigore e con la necessaria tempestività la

procedura in esame.

In

simili circostanze il gravame va di conseguenza parzialmente accolto e

l’incarto va trasmesso all’Autorità di prime cure per nuova valutazione e

decisione secondo quanto indicato dal presente considerando.

9.

Tasse

e spese di giustizia seguirebbero la soccombenza. Viste le circostanze del caso

concreto si rinuncia eccezionalmente al loro prelievo. Non si assegnano invece

ripetibili, non essendo state postulate da RE 1.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1.Il

reclamo è parzialmente accolto.

Di conseguenza gli

atti sono ritornati all’Autorità di protezione __________ perché provveda,

entro tre mesi dalla crescita in giudicato della presente decisione, alla

rivalutazione indicata nei considerandi.

2. Non

si prelevano tasse né spese di giustizia. Non si assegnano ripetibili.

3. Notificazione:

-

-

-

Comunicazione:

-

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95

a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg.

LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;

quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.

Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo

stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.