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Decisione

9.2015.46

Assunzione mercede e spese curatore educativo

7 settembre 2015Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

A. PI 1 (2009) è nato

dall’unione tra RE 1 e __________. Dal 2012 al bambino è stata istituita una

curatela educativa da parte dell’allora Commissione tutoria regionale __________,

ora Autorità di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione).

Quale curatore è stato nominato CURA 1.

B. Con decisione 2/3

febbraio 2015 l’Autorità di protezione ha approvato il rapporto morale e

riconosciuto la mercede al curatore per fr. 1'560.- (39 ore a fr. 40.-/h.) oltre

a 250.- di spese, per un totale di fr. 1'810.- posti a carico in ragione di ½ alla

mamma RE 1 e ½ al Comune di domicilio.

C. Contro la suddetta

decisione è insorta RE 1 con reclamo 3 marzo 2015. Essa sostiene di non essere

in grado di farsi carico dell’importo e chiede l’annullamento della decisione

con la posta a carico del Comune anche della sua parte, così come effettuato

per la quota parte di __________.

D. L’autorità di

protezione non ha formulato osservazioni, rimettendosi al giudizio di questo

Tribunale.

Considerato

Considerandi

1.

Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni

e minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del

Tribunale di appello, nella composizione di un giudice unico [art. 450 CC in

relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge

sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e

dell’adulto (LPMA); art. 48 lett. f n. 7 LOG]. Riguardo alla procedura

applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre

riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in

particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di

competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio

di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8)

e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale

civile (CPC; v. art. 450f CC).

Interposto il 3 marzo 2015 ricevuto dallo scrivente

Tribunale il 4 marzo 2015 contro una decisione emanata il 3 febbraio 2015, il reclamo

è tempestivo.

2.

Ai

sensi dell’art. 19 cpv. 1 LPMA, i costi di gestione della misura

di protezione (compenso, spese, tasse) sono a carico della persona interessata

o di chi è tenuto al suo sostentamento. Tali costi fanno parte degli oneri di

mantenimento del figlio, cui i genitori devono provvedere nella misura in cui

non si possa ragionevolmente pretendere che il figlio vi provveda da sé

medesimo con il provento del suo lavoro o con altri mezzi (cfr. art. 276 cpv. 1 in fine e 3 CC; v. anche Breitschmid, BSK ZGB I, 4ª ed., ad art. 276 CC n. 22 e cit.).

Per il cpv. 2 del

medesimo disposto, se la persona interessata o chi altrimenti è tenuto al suo

sostentamento non vi fa fronte, tali costi sono anticipati dall’autorità di

protezione. In virtù dell’art. 3 cpv. 3 ROPMA, le spese della misura di protezione,

quando anticipate dall’autorità regionale di protezione e non recuperate

dall’interessato o da chi è tenuto al suo sostentamento, sono a carico del Comune

di domicilio della persona interessata.

3.

RE 1

chiede a questo Giudice di riconoscere la sua indigenza e di annullare la

decisione, ponendo a carico del Comune la mercede e le spese. In sostanza ritiene

che anche la sua parte, come quella a carico del padre __________ debba essere

saldata dal Comune. A comprova della sua situazione economica, su richiesta di

questo Tribunale, produce una copia del certificato per l’ammissione

all’assistenza giudiziaria con il preavviso favorevole del Comune di __________

dell’11 febbraio 2014. In sostanza la reclamante percepisce un salario netto di

fr. 3'073.20, lavorando presso la Clinica __________ a un grado di occupazione

dell’80%, oltre a fr. 694.- dall’Ufficio anticipo alimenti per PI 1, per un

totale di fr. 3767.20. La sua richiesta di assegno famigliare integrativo è

stata rifiutata, poiché il reddito supera il minimo per ottenerlo.

Per illustrare le sue

uscite mensili la reclamante indica fr. 1'400.- per la locazione (1'220.- oltre

a fr. 180.- di spese), fr. 378.65 per il premio di Cassa malati per lei e il

figlio, spese mediche per sedute psicoterapiche, fr. 191.- per la mensa

scolastica del figlio e servizi extrascolastici, un importo di fr. 113.- dovuti

al Comune per la “rateazione sulla recuperi servizi finanziari”, relativo alla

mercede e rimborso spese del curatore per il 2013 (che dovrebbe aver terminato

di saldare in febbraio 2015). Essa deve poi far fronte a fr. 381.- annui di

imposta cantonale e 309.- di imposta comunale.

Ora, considerando

soltanto le spese fisse dimostrate, e non quelle straordinarie indicate (quali

per esempio le riparazioni per l’automobile, l’igienista, le spese di analisi

del sangue, le sedute psicoterapiche), emerge che RE 1 ha uscite per circa fr.

2'000.- a fronte di entrate di fr. 3767.20 mensili.

Tuttavia, applicando

il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo risulta che

le entrate della reclamante sono appena sufficienti per far fronte a tutte le sue

spese correnti. Infatti, le spese riconosciute per sostentamento, abbigliamento,

biancheria, igiene e salute, manutenzione delle apparecchiature e dell’arredamento

domestico, assicurazioni private, cultura così come spese di elettricità e/o

gas per la luce e la cucina, sono comprese in un importo di base mensile di fr.

1'350.- per debitore monoparentale con obblighi di mantenimento, oltre a fr.

400.

- per ogni figlio fino a 10 anni d’età. A tale importo va aggiunto, secondo

quanto allegato dalla reclamante, il canone di locazione e le spese accessorie,

gli oneri sociali, le spese particolari per l’istruzione dei figli e le imposte.

Non possono invece essere tenute in considerazione spese mediche che rientrano

nel normale sostentamento e che peraltro non è dato di sapere se vengano o meno

rimborsate dall’assicurazione malattia.

In sostanza, il

calcolo secondo il diritto esecutivo andrebbe formulato come segue:

fr.

1'350.-

fr.

400.

-

fr.

1'400.- locazione e spese accessorie

fr.

378.65

Cassa malati

fr.

191.

- spese particolari per il figlio

fr.

57.

- imposte

Totale fr.

3'776.65

Tenuto

conto di entrate di fr. 3’767.20 mensili appare comprovata l’asserita

difficoltà della reclamante a farsi carico di fr. 977.75 per mercede e spese

del curatore per l’anno 2014. Peraltro, ciò è dimostrato pure dal preavviso

favorevole dato dal Comune di domicilio all’attestato per la richiesta di

ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria.

4.

Visto quanto precede il

reclamo è accolto e la decisione impugnata riformata. Tasse e spese di

giustizia seguono la soccombenza.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1.Il

reclamo è accolto.

Di conseguenza la

decisione 2/3 febbraio 2015 dell’Autorità regionale di protezione __________ è

riformata come segue:

1. invariato

2. È riconosciuta

al tutore/curatore la mercede di CHF 1'560.- e

le spese di CHF 250.- che sono poste a carico del Comune di

domicilio.

3. invariato

4. invariato

5. invariato

2. Gli oneri del reclamo consistenti in:

a) tassa di

giustizia fr. 100.–

b) spese fr.

50.–

fr.

150.–

sono

posti a carico dell’Autorità di protezione.

3. Notificazione:

-

-

Comunicazione:

-

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause

di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;

quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.

Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo

stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.