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Decisione

9.2015.47

Privazione della custodia parentale e collocamento di minore; trasferimento all'estero

19 ottobre 2015Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

A. Dal matrimonio fra RE

1 e RE 2 sono nati i figli __________ (1993), __________ (1996), __________

(1999) e __________ (2006).

B. Le autorità di

protezione hanno iniziato ad occuparsi della situazione dei figli della coppia

sin dal 1997, su segnalazione delle autorità penali, che avevano rilevato una

situazione famigliare preoccupante e dei sospetti maltrattamenti del padre su __________,

di tre anni, e __________, di nemmeno un anno di vita.

C. Con decisione del 31

gennaio 1997 l’allora competente Delegazione Tutoria del Comune di __________

ha privato provvisoriamente i genitori della custodia parentale su __________ e

__________ ed ha istituito in loro favore una curatela ex art. 308 CC (poi

sostituita con una sorveglianza educativa ai sensi dell’art. 307 cpv. 3 CC da

parte del Servizio sociale di __________). La decisione è stata confermata nel

mese di ottobre seguente e i genitori sono stati privati della custodia sui

figli a tempo indeterminato. Negli anni essi hanno comunque mantenuto le

relazioni personali coi figli e sono anche stati autorizzati a trascorrere insieme

dei periodi di vacanza all’estero, in __________ e in __________.

D. RE 1 e RE 2 hanno

riottenuto la custodia della figlia __________ - collocata dapprima in una

famiglia affidataria e dal 1999 all’Istituto __________ - unicamente nel 2009,

a seguito di una rivalutazione della situazione famigliare (ris. n. 146 del 10

aprile 2009 dell’allora competente Commissione tutoria regionale __________). __________,

collocato presso una famiglia affidataria, è invece rientrato al domicilio dei

genitori volontariamente, raggiunta la maggior età.

E. Con decisione del 12

febbraio 2010 (ris. n. 80 del 12 febbraio 2010) la Commissione tutoria

regionale __________ ha incaricato il Servizio di accompagnamento educativo

(SAE) di sostenere i genitori nel ruolo parentale e di accompagnare i minori

nel loro sviluppo personale, presentando un resoconto dopo sei mesi dall’inizio

della collaborazione.

F. In favore della

terzogenita __________, nata nel 1999, nella prima infanzia non è mai emersa la

necessità di adottare provvedimenti analoghi. Solo nel 2013 è stata rilevata

una situazione di disagio in famiglia, che ha condotto – anche per questa

figlia – ad una decisione di privazione provvisoria della custodia parentale e

di collocamento (ris. n. 90 del 22 novembre 2013 dell’Autorità regionale di

protezione __________ – in seguito, Autorità di protezione – nel frattempo divenuta

competente a seguito del trasferimento di domicilio della famiglia). L’Autorità

di protezione ha inoltre designato l’Ufficio dell’aiuto e della protezione

(UAP) quale Ufficio di controllo e informazione giusta l’art. 307 cpv. 3 CC,

con il compito di effettuare colloqui regolari coi genitori e con __________,

visite a domicilio, e di raccogliere informazioni presso la scuola ed altri

enti e servizi che si occupano della minore, redigendo entro due mesi un primo

rapporto. L’Autorità di protezione ha poi conferito mandato al Servizio

medico-psicologico (SMP) di __________ di stilare una perizia sulle capacità genitoriali

dei coniugi RE 1RE 2.

La decisione di

privazione della custodia genitoriale è stata confermata dall’Autorità di

protezione il 28 febbraio 2014 (ris. n. 26) e la ragazza è da allora collocata

presso l’Istituto __________.

G. Sempre nel febbraio

2014, viste le peculiarità della situazione famigliare e su richiesta dell’UAP

stesso, l’Autorità ha designato tale servizio quale Ufficio di controllo e

informazione giusta l’art. 307 cpv. 3 CC anche nei confronti dell’ultimogenita __________,

nata nel 2006 (ris. n. 19 del 21 febbraio 2014). All’UAP è stato affidato il

compito di effettuare colloqui regolari con __________ e i suoi genitori,

visite a domicilio, e di raccogliere informazioni presso la scuola ed altri

enti e servizi che si occupano della minore, redigendo entro tre mesi un primo

rapporto all’attenzione dell’Autorità di protezione.

H. Con decisioni

separate del 21 febbraio 2014 l’Autorità di protezione ha conferito mandato

all’SMP di __________ di effettuare una perizia psichiatrica su entrambi i

coniugi RE 1RE 2, con proposte di un’eventuale presa a carico psichiatrica,

farmacologica e psicologica (ris. n. 18 e 20). All’__________ è stato inoltre

conferito un mandato di presa a carico di RE 2 per una valutazione sul suo

eventuale abuso di alcool e consumo di sostanze stupefacenti; a quest’ultimo è

stato fatto obbligo di sottoporsi a controlli regolari e sorvegliati una volta

alla settimana (ris. n. 21 del 21 febbraio 2014).

I. Il 2 aprile 2014

l’SMP di __________ ha presentato la relazione peritale concernente RE 2, il

23 maggio 2014 quella relativa ad RE 1. L’8 settembre 2014 l’SMP di __________

ha reso il suo referto sulle capacità genitoriali della coppia.

L. Sulla scorta di tali

documenti, con decisione del 6 febbraio 2015 (ris. n. 23) l’Autorità di

protezione ha privato con effetto immediato i coniugi RE 1RE 2 della custodia

parentale sulla figlia __________, da collocarsi presso l’Istituto __________.

All’UAP, cui è stata affidata l’organizzazione del collocamento, è stato fatto

ordine di redigere rapporti trimestrali all’attenzione dell’Autorità di protezione.

Ai genitori è stato

concesso un diritto di visita quindicinale, in forma sorvegliata, presso il

Punto d’Incontro di __________, oltre a due contatti telefonici alla settimana.

Ad un eventuale reclamo è stato negato l’effetto sospensivo.

M. Con reclamo del 9

marzo 2015, RE 1 e RE 2 sono insorti contro la decisione in questione, non

ritenendo dati i presupposti per una revoca della custodia parentale sulla

figlia __________. Inoltre, in considerazione della partenza di RE 1 per la __________,

avvenuta il 14 febbraio 2015, i reclamanti ritengono che il rischio di maltrattamenti

da parte del padre non sussista più. Essi postulano dunque l’annullamento della

decisione impugnata, oltre alla restituzione dell’effetto sospensivo al

gravame. Con istanza di pari data i reclamanti hanno postulato la concessione

del gratuito patrocinio e dell’assistenza giudiziaria.

N. Nelle sue

osservazioni datate 13 marzo 2015 l’Autorità di protezione ha rilevato che

effettivamente, RE 1 è partita per la __________ il 14 febbraio 2015 con la

figlia __________. Ritenendo che la madre non abbia più motivi di rientrare in

Svizzera, e considerando come la permanenza di madre e figlia all’estero abbia modificato

in maniera rilevante la situazione che ha portato alla decisione impugnata,

l’Autorità di protezione considera la decisione di collocamento della minore

ormai superata dagli eventi e si rimette al giudizio di questa Camera.

L’Autorità di protezione rileva comunque che, se le due rientrassero in

Svizzera, la situazione verrebbe monitorata e potrebbe dar luogo ad una

decisione analoga di ritiro della custodia parentale.

O. I reclamanti non

hanno replicato, ponendo dunque fine allo scambio di memorie scritte.

Considerato

Considerandi

1.

Le decisioni delle

Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e minorenni sono

impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di

appello, nella composizione di un giudice unico [art. 450 CC in relazione agli

art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione

e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto (LPMA); art.

48.

lett. f n. 7 LOG]. Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già

regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla

Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le

azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa

(art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012

concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria,

alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

2.

Nella decisione

impugnata, l’Autorità di protezione ha riferito che dalla perizia sulle

capacità genitoriali stilata dall’SMP viene indicata “l’opportunità di un

collocamento di __________ all’Istituto __________” (pag. 1-2).

Nella sua risoluzione, l’Autorità

di protezione ha riassunto il contenuto dell’audizione della minore da parte

del membro permanente, avvenuta il 21 gennaio 2015. La minore ha riferito di “nutrire

fiducia nei confronti dei genitori, della direttrice della Scuola elementare e

del suo maestro”; di avere “difficoltà nell’esprimersi su aspetti della

sua sfera privata”, e di avere desiderio “di stare con la sorella __________

nell’Istituto __________” ma nel contempo “di non allontanarsi dalla

famiglia” (pag. 2).

Ripercorrendo le

risultanze della perizia dell’SMP, l’Autorità di protezione ha rimarcato

l’esistenza di una relazione coniugale caratterizzata da una forte conflittualità

(sfociata spesso in violenza fisica da parte del marito sulla moglie), di un

atteggiamento di chiusura e di critica di RE 2 nei confronti della rete sociale

attivata negli anni a sostegno della famiglia, nonché di “maltrattamenti

fisici e importanti abusi psichici del padre sulla terzogenita __________”,

con “l’alta probabilità che anche l’ultimogenita possa subire maltrattamenti

da parte del padre, con il raggiungimento dell’età prepubere e poi

dell’adolescenza” (pag. 2). L’Autorità di protezione sottolinea inoltre che

dal referto dell’SMP di evince una “malcuranza, trascuratezza dell’ambiente

famigliare, scarsità di risorse economiche e mal gestione di tali ristrettezze,

con l’incapacità della famiglia di far fronte a siffatte inadeguatezze,

elementi che non permettono a __________ di vivere la sua età in modo adeguato”;

l’infanzia della minore sarebbe caratterizzata da responsabilità e angosce “che

non dovrebbero appartenerle” (decisione impugnata, pag. 2).

Decretando il collocamento

della minore all’Istituto __________, l’Autorità di protezione ha infine

regolamentato i diritti di visita, non ritenendo idoneo un rientro settimanale

della minore al domicilio (contrariamente a quanto auspicato dall’SMP e

dall’UAP) ma accordando unicamente dei diritti di visita quindicinali e

sorvegliati presso il Punto d’Incontro (decisione impugnata, pag. 2).

3.

Il provvedimento

adottato è contestato dai reclamanti.

Riprendendo le

risultanze concernenti le perizie psichiatriche su RE 1 e, nonché la perizia

sulle loro capacità genitoriali, nel reclamo si sottolinea come la madre sia in

possesso delle suddette capacità e si opponga fermamente al collocamento della

figlia, dicendosi piuttosto pronta a divorziare (reclamo, pag. 3). Secondo i

reclamanti, dalle perizie emerge che __________ vive serenamente in famiglia e

non ha mai subìto alcun maltrattamento da parte del padre, e che gli elementi

scatenanti i maltrattamenti paterni su __________ – obesità nella prepubertà e

adolescenza – non sono oggettivamente (ancora) presenti in __________ (reclamo,

pag. 3). Nel reclamo viene inoltre evidenziato il ruolo molto importante svolto

nella famiglia dall’educatrice del Servizio di accompagnamento educativo (SAE),

e la necessità per la madre di usufruire di aiuto e sostegno terapeutico,

mentre per il marito appare più utile una sorveglianza rispetto ad una terapia

(pag. 3). Secondo i reclamanti, sulla base di tali elementi la privazione della

custodia genitoriale non sarebbe dunque giustificata.

Nel reclamo si aggiunge infine

che RE 1, prima ancora di venire a conoscenza della decisione contestata, ha

deciso di lasciare la Svizzera con la figlia __________ e di rientrare a __________,

presso i suoi genitori. RE 2 ha invece espresso l’intenzione di restare in

Ticino con gli altri figli. Secondo i reclamanti, a seguito di tali nuove

circostanze gli aspetti più critici della situazione familiare, fondamento della

decisione impugnata, sono ora da considerarsi superati (reclamo, pag. 4).

I reclamanti chiedono

pertanto l’annullamento della risoluzione contestata.

4.

L'art. 310 cpv. 1 CC

prevede che quando il figlio non possa essere altrimenti sottratto al pericolo,

l'autorità tutoria deve toglierlo alla custodia dei genitori, o dei terzi

presso cui si trova, e ricoverarlo convenientemente.

Nell'accezione di

“pericolo” rientra tutto quanto è suscettibile di pregiudicare lo sviluppo

fisico, intellettuale e morale del figlio sotto l'autorità parentale dei genitori

(Breitschmid,

BSK ZGB I, 4ª ed. 2010, ad art. 310 CC n. 3; Hegnauer,

Grundriss des Kindesrechts, 5ª ed. 1999, n. 27.36 pag.

214; Meier/Stettler, Droit de

filiation, 5ª ed. 2014, n. 1298 pag. 850; STF del 1° luglio 2002, inc.5C.117/2002, consid. 3.1). Le cause della messa in pericolo sono ininfluenti (circostanze

oggettive, colpa del minore, dei genitori o dell’entourage familiare):

la misura non è una sanzione nei confronti dei genitori ma persegue quale unico

scopo la tutela del bene del minore (Breitschmid,

BSK ZGB I, ad art. 310 CC n. 3, Meier/Stettler,

Droit de filiation, n. 1296 pag. 850; STF del 21 giugno 2012, inc.5A_335/2012, consid. 3.1; STF del 1°

luglio 2002, inc.5C.117/2002, consid. 3.1; STF del 12 marzo 2012, inc.5A_701/2011, consid. 4.2.1).

Il diritto

di custodia (droit de garde, rechtliche Obhut) comprende infatti

il diritto di determinare il luogo di dimora e le modalità relative alla cura

del figlio e appartiene ai genitori (eventualmente al tutore del minore),

essendo una componente dell’autorità parentale (DTF 128 III 9 consid. 4a; Breitschmid, BSK ZGB I, ad art. 310 CC

n. 1; Meier, CR CC I, 2010,

ad art. 310 CC n. 1). Dall’entrata in vigore della

revisione del diritto sull’autorità parentale, il 1° luglio 2014,

tale nozione è stata sostituita dal termine, più preciso, di “diritto di determinare il luogo di dimora del figlio” (droit de

déterminer le lieu de résidence, Aufenthaltsbestimmungsrechts; cfr.

titolo marginale dell’art. 310 CC e Meier/Stettler,

Droit de filiation, n. 1291 pag. 847).

La misura di privazione

della custodia parentale consiste dunque nel togliere ai genitori il diritto di

determinare il luogo di residenza e le modalità di cura del figlio, e a

collocare in modo adeguato il minorenne presso terzi o un istituto (Meier/Stettler, Droit de filiation, n.

1291-1292 pag. 847). Nel caso i genitori vengano privati di tale

diritto, la sua titolarità passa all’Autorità di protezione, che decidendone il

collocamento, determina quindi il luogo di dimora del minore (DTF 128 III 9,

consid. 4a; Breitschmid, BSK ZGB

I, ad art. 310 CC n. 6; Meier,

CR CC I, 2010, ad art. 310 n. 7; Sentenza ICCA del 30 dicembre 2008, inc.

11.2008

, consid. 9d). Tale collocamento deve essere, secondo

la norma, “conveniente” (approprié; angemessen): esso deve

dunque corrispondente alla personalità e ai bisogni del minore (Hegnauer, Grundriss des

Kindesrechts, n. 27.41 pag. 215; Breitschmid, BSK ZGB I, ad art. 310 CC n. 9; Sentenza CDP del 30 luglio

2014, inc. 9.2014.76, consid. 5). Decidendo il collocamento del minore,

l’Autorità di protezione non trasferisce il diritto di custodia – di cui rimane

titolare – ma unicamente la custodia di fatto del minore (faktische

Obhut, garde de fait; cfr. DTF 128 III 9 consid. 4a e il

commento di Stettler, Garde de

fait et droit de garde, in ZVW 2002, pag. 236 e seg.; Vez, CR CC I, 2010, ad art. 300 n. 1). Tale nozione comprende la cura quotidiana del figlio e l’esercizio dei

diritti e dei doveri legati a tali cure e all’educazione quotidiana (per una

distinzione schematica fra i concetti e una comparazione della terminologia

prima e dopo il 1° luglio 2014, si rinvia alla tavola sinottica dell’Ufficio

federale di giustizia denominata “Autorità parentale, custodia e cura del

figlio”, cfr. https://www.bj.admin.ch/bj/it/home

/gesellschaft/gesetzgebung/archiv/elterlichesorge.html, consultato il 19 ottobre

2015).

5.

Nella fattispecie,

occorre dunque valutare se l’Autorità di protezione abbia valutato

correttamente le circostanze e ne abbia a giusta ragione dedotto l’esistenza di

una situazione di pericolo per la minore.

5.1

Nella perizia sulle

capacità genitoriali, RE 2 è stato ritenuto inconsapevole dei bisogni e delle

necessità dei suoi figli e “fortemente incapace di riconoscere ed adeguarsi

alle esigenze dei figli durante la loro crescita” (perizia, pag. 12). Gli

esperti hanno rilevato una “completa inettitudine a sintonizzarsi con la

sfera emotiva dell’altro”, ovvero “l’incapacità del periziando di

garantire le cure emotive appropriate ai figli rispetto alla loro età”

(perizia, pag. 12). Dal referto emerge come RE 2 manifesti aggressività nei

confronti dei figli (con maltrattamenti fisici, castighi e sgridate, anche per

questioni futili) derivante non solo da un’impostazione educativa severa ma da

“un sentimento d’intolleranza e di mancanza di empatia verso i figli che

raggiunge il suo apice al raggiungimento dell’età prepubere e adolescenziale di

questi ultimi” (perizia, pag. 13).

Tali manifestazioni

aggressive si sono ripetute negli anni nei confronti dei primi tre figli, tutti

tolti alla custodia dei genitori sebbene ad epoche diverse. Al momento della stesura

della perizia, vittima di tale aggressività risultava essere la terzogenita __________

la quale ha subìto, in particolare dal compimento dei suoi otto anni, “forti

violenze e ostilità” da parte del padre, che ha cominciato ad “essere

violento fisicamente e ad offenderla principalmente in riferimento al suo peso

e alla sua immagine corporea” (perizia, pag. 13).

Nei confronti di __________

non si riscontrano attualmente problemi analoghi: RE 2 la definisce “la

principessa di casa”, “dolce ed obbediente e che non ha mai dato e non

darà mai problemi” (perizia, pag. 13). Significativo, secondo i periti, il

fatto che RE 2 nel 2004 definisse in maniera analoga l’allora ultimogenita __________

(perizia, pag. 13; cfr. in proposito rapporto peritale del 20 maggio 2004, pag.

9). Ciò denota, secondo gli esperti, l’incapacità del padre “di comprendere

che ogni età evolutiva ha delle peculiari necessità e sfumature a cui il genitore

deve adattarsi, rimettendo costantemente in discussione le proprie risorse”

(perizia, pag. 13).

Per quanto attiene alla

madre, gli esperti riferiscono delle lacune colmate da quest’ultima in materia

di accudimento (grazie alla rete messa in atto negli anni) e riferiscono della

sua capacità di garantire loro cure emotive adeguate alla loro età,

sintonizzandosi con la loro sfera emotiva e comprendendone gli stati d’animo

(perizia, pag. 16). Tuttavia, tali capacità genitoriali, definite “buone” dai

periti, sono pesantemente condizionate dai comportamenti paterni. RE 1 risulta

“non in grado di proteggere i figli di fronte alle numerose inadeguatezze

del marito” e “assume il ruolo di complice per una certa accondiscendenza

dovuta alla sua passività” (perizia, pag. 16). Nella coppia, RE 2 “si

dimostra assolutamente predominante”, mentre RE 1 appare “costantemente

in secondo piano e passiva fino ad essere succube delle prese di posizione del

marito” (perizia, pag. 14). La madre sembra aver acquisito una certa forza

negli anni, dichiarandosi ora “pronta al divorzio” pur di evitare il

collocamento dell’ultimogenita __________ (perizia, pag. 17), ma emerge comunque

come “entità eccessivamente succube di quest’ultimo e perciò non in grado di

proteggere i figli di fronte a certe inadeguatezze del coniuge” (perizia,

pag. 18).

I periti concludono il

loro referto segnalando come, per __________, “la situazione attuale

beneficia di una certa serenità”; essi ritengono tuttavia che altri elementi

della vita famigliare (maltrattamenti subìti in passato da tutti gli altri

figli, trascuratezza dell’ambiente famigliare, ristrettezze e cattiva gestione

economica, incapacità della famiglia di far fronte a tali inadeguatezze) non

permettano a __________ di vivere la sua età in modo adeguato, la sua infanzia

essendo contraddistinta da “responsabilità e angosce” (perizia, pag.

19).

5.2

L’esito della perizia

sulle capacità genitoriali di RE 2 e RE 1 non lascia grandi margini di

interpretazione e permette di riscontrare anche per __________ l’esistenza di una

situazione di pericolo ai sensi dell’art. 310 cpv. 1 CC. Sebbene la bambina non

sia stata oggetto di maltrattamenti fisici o psichici, occorre rilevare che quanto

già vissuto dai fratelli, la situazione famigliare e la personalità dei

genitori conducono a ritenere che la continuazione della comunione di vita con loro

sia suscettibile di pregiudicare il suo sviluppo fisico, intellettuale e

morale.

L’argomento dei

reclamanti, secondo cui __________ non presenta, a differenza di __________,

fattori di rischio di maltrattamento paterno (ovvero obesità nella prepubertà e

adolescenza) non risulta pertinente. Anzitutto, le vessazioni paterne su __________

non sono unicamente riconducibili a una questione di sovrappeso: si ricordi ad

esempio l’episodio delle minacce subite dal padre per essersi macchiata, in due

occasioni, con del sangue mestruale mentre era a scuola (ed aver di conseguenza

chiamato a casa per avere dei pantaloni puliti, cfr. perizia pag. 8). Inoltre, i

due primogeniti hanno subìto maltrattamenti da parte del padre sin dalla più

tenera età, e in assenza di problemi di peso.

L’attitudine violenta del

padre, manifestatasi già sui tre figli maggiori e sulla moglie, l’assenza di

potenzialità di cambiamento riscontrate in lui dai periti (nonostante la sua

presa a carico da parte dei servizi e sette anni di terapia, cfr. perizia, pag.

15), così come la passività/complicità di RE 1, non possono che condurre al riconoscimento

dell’esistenza di una situazione di pericolo per lo sviluppo di __________, da

cui la minore deve essere preservata. La decisione adottata dall’Autorità di

protezione deve dunque essere difesa in questa sede.

5.3

Dato il

pieno potere di cognizione di questa Camera in materia di protezione dei

minori, e non vigendo alcun divieto di nova, occorre ancora valutare se la circostanza

della partenza di RE 1 e __________ dalla Svizzera – benché avvenuta

successivamente all’adozione della decisione impugnata – comporti una modifica

delle considerazioni già esposte.

Il fatto che RE 1 abbia

deciso di lasciare la Svizzera con la figlia, pur di non perderne la custodia,

sembra deporre in favore di un suo affrancamento dalla figura del marito e di

una sua volontà – assente nella valutazione peritale di cui sopra – di far

prevalere il bene del figlio a discapito della relazione di coppia, rompendo

quel meccanismo di passività/complicità con RE 2 che negli anni ha posto i

figli in una situazione di pericolo. Va tuttavia considerato che a tale partenza

non sembra aver fatto seguito una richiesta di formale separazione o divorzio

della coppia, e che dagli accertamenti operati da questa Camera risulta che in

data 1° giugno 2015 anche RE 2 sia partito per la __________ con la figlia __________

(cfr. banca dati dei movimenti della popolazione MovPop, consultata il 19

ottobre 2015). Vi sono dunque fondati motivi di ritenere che la decisione di RE

1.

di lasciare la Svizzera con la figlia sia stata dettata non tanto dal desiderio

di tutelare __________ dai comportamenti del padre – col quale verosimilmente

si è ricongiunta dopo qualche mese – quanto piuttosto dalla volontà di

sottrarsi all’esecuzione della decisione di levata di custodia.

Neanche alla luce dei

nuovi avvenimenti può dunque essere esclusa una situazione di messa in pericolo

per lo sviluppo di __________. Il reclamo deve dunque essere respinto.

6.

In conclusione,

appare opportuno precisare che questa Camera non condivide le conclusioni

espresse dall’Autorità di protezione nelle sue osservazioni del 13 marzo 2015,

secondo cui a distanza di neanche un mese della partenza dalla Svizzera di __________

(avvenuta il 14 febbraio precedente), il collocamento della minore avrebbe

dovuto essere considerato “superato” (pag. 2). Ritenuto che i genitori, al

momento del trasferimento della minore in __________, erano già stati privati

del diritto di determinare il suo luogo di dimora di __________ con decisione

immediatamente esecutiva dell’Autorità di protezione (intimata al loro patrocinatore

il 9 febbraio 2015 e qui confermata), tale trasferimento doveva essere considerato

illecito. L’Autorità di protezione, titolare del diritto di custodia, era

dunque legittimata a chiedere il rientro della minore in Svizzera secondo gli

strumenti della Convenzione dell’Aia sugli aspetti civili del rapimento

internazionale di minori del 25 ottobre 1980 (CArap; RS 0.211.230.02), cui la __________

è parte.

7.

Si rileva infine di

transenna che, in base alla giurisprudenza, l’illiceità del trasferimento non

impedisce al minore di acquisire una nuova residenza abituale nello Stato in

cui è trasferito, se il titolare del diritto di custodia non si adopera per

farlo rientrare ai sensi della Convenzione (cfr. DTF 125 III 301, consid. 2b/cc

e sentenza CDP 9 dicembre 2013, inc. 9.2013.42, consid. 6). Nel caso in cui

l’Autorità di protezione intenda attivarsi solo in un prossimo futuro facendo

uso degli strumenti offerti dalla Convenzione, la medesima dovrà dunque

chinarsi in via preliminare sulla questione della residenza abituale di __________,

onde verificare se a quel momento, visto il tempo trascorso dal trasferimento della

minore, disporrà ancora di una competenza ad agire.

Indipendentemente

da ciò, considerato che due figli della coppia risiedono ancora in Svizzera,

l’Autorità di protezione dovrà comunque vegliare a un eventuale ritorno del

resto della famiglia sul suolo elvetico, alfine di mettere in atto a quel

momento le eventuali misure a tutela dei minori coinvolti.

8.

Ai sensi dell’art. 117 CPC, applicabile su rinvio dell’art. 13 LAG,

ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari

(lett. a), la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (lett.

b).

Nel

caso concreto, dalla documentazione richiamata dai reclamanti emerge una

situazione patrimoniale e finanziaria che può sicuramente essere definita precaria.

Per il resto, nonostante la reiezione del gravame, esso non appariva totalmente

privo di probabilità di esito favorevole. L’istanza di ammissione al beneficio

dell’assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio può dunque essere accolta.

9.

Gli oneri

processuali seguirebbero la soccombenza ma, in considerazione della

particolarità del caso concreto, si prescinde eccezionalmente al loro prelievo.

L'emanazione del presente giudizio rende inoltre priva di oggetto l'istanza di

restituzione dell’effetto sospensivo contenuta nel reclamo.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Il

reclamo è respinto.

2. L’istanza

di ammissione all’assistenza giudiziaria e al gratuito patrocinio è accolta.

3. Non

si riscuotono tasse e spese di giustizia e non si assegnano ripetibili

per la procedura in oggetto.

4. Notificazione:

-

Comunicazione:

-

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95

a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg.

LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;

quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.

Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo

stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.