9.2015.51
Reclamo contro la tassazione delal nota professionale (decorrenza delal richiesta di assistenza giudiziaria)
22 settembre 2015Italiano15 min
Source ti.ch
Incarto n.
9.2015.51
Lugano
22 settembre 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello
Franco
Lardelli
giudice
unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito
dalla
vicecancelliera
Baggi
Fiala
sedente
per statuire nella causa che oppone
RE
1
patr.
da: PR 1
all’
Autorità
regionale di protezione __________,
per
quanto riguarda la tassazione della nota onorario e spese nella procedura di
protezione nei confronti della figlia PI 1;
giudicando
sul reclamo del 11 marzo 2015 presentato da RE 1 contro la decisione emessa
il 11 febbraio 2015 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
Fatti
A.PI 1
(2012) è figlia di RE 1 e PI 2.
Il 26 marzo 2014,
nell’ambito della procedura a protezione dell’unione coniugale, il Pretore del
distretto di __________ ha, in particolare, autorizzato RE 1 e PI 2 a vivere
separati, ha attribuito PI 1 alla madre, garantendo al padre il più ampio diritto
di visita.
B. Dopo vicissitudini
che non occorre qui rievocare, con decisione cautelare 28 aprile / 9 maggio
2014 l'Autorità di protezione - già informata della situazione di disagio
all’interno del nucleo famigliare - ha: privato la madre RE 1 della custodia
parentale sulla figlia PI 1 (disp. n. 1); affidato la minore in custodia alla zia
materna __________ (disp. n. 2); limitato l'autorità parentale dei genitori RE
1 e PI 2 al solo diritto di ottenere informazioni, assegnando tutte le
decisioni ordinarie riguardanti la minore alla signora __________ (disp. n. 3).
A mente dell’Autorità di
protezione dagli atti risultavano sospetti di maltrattamenti avvenuti ai danni
dalla minore. Nella decisione, veniva indicato che la madre doveva prendersi “carico
di verificare la possibilità di essere collocata con la bambina presso Casa __________”.
L’Autorità aveva anche indicato che, in attesa che venissero effettuati gli
accertamenti da parte del Ministero pubblico, appariva giustificato privare in
via cautelare RE 1 della custodia della piccola PI 1.
Per quanto concerne
l’esercizio del diritto di visita l’Autorità di protezione indicava altresì che
in virtù dell’art. 273 CC, dei sospetti di maltrattamenti e della tenera età
della bambina, si imponeva un esercizio in forma accompagnata presso una
struttura idonea nel Canton __________. L’Autorità rilevava inoltre che la
madre aveva comunicato di essere impossibilitata, per ragioni economiche, di recarsi
nel Canton __________, assegnando al padre un termine di 5 giorni per indicare
la sua disponibilità ad esercitare il diritto di visita sorvegliato (disp. n.
4). Con scritto del 16 maggio 2014 il padre PI 2 ha per finire comunicato di
non essere disposto a recarsi a __________ per esercitare il diritto di visita.
C. Contemporaneamente,
su segnalazione di __________, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento
penale per atti sessuali con fanciulli nonché violazione del dovere di
assistenza o educazione (inc. PP 2014.3722).
D. In data 30 luglio
2014 questa Camera ha parzialmente accolto i reclami inoltrati da RE 1 (inc.
9.2014.76) e da PI 2 (9.2014.74) avverso la decisione 28 aprile / 9 maggio 2014
dell’Autorità di protezione. In particolare ha stato disposto il rientro
immediato della piccola PI 1 in Ticino (disp. 4), ha limitato l’autorità
parentale dei genitori al solo diritto di ottenere informazioni (disp. 3) ed ha
ordinato all’Autorità di protezione di trovare senza indugio – per il tramite
dell'Ufficio dell’aiuto e della protezione – una collocazione idonea per la
piccola PI 1 (in famiglia SOS o presso un istituto idoneo) e di provvedere a
tutti gli accertamenti e le decisioni che le competono (disp. 5 con rinvio al
consid. 7.7).
E. A seguito del rientro
in Ticino della minore e dopo vicissitudini che non occorre qui rievocare, il
12 settembre 2014 l’avv. PR 1 ha chiesto all’Autorità di protezione che PI 1 e
la madre venissero autorizzare a rientrare al loro domicilio, con l’appoggio
degli operatori di rete e, in subordine, che PI 1 venisse autorizzata a
pernottare durante le notti di venerdì e sabato presso il domicilio della madre
fino ad espletamento delle perizia sulle capacità genitoriali.
L’avvocato
concludeva lo scritto postulando che la propria assistita fosse posta a
beneficio del gratuito patrocinio e della più ampia assistenza giudiziaria fin
dall’apertura dell’incarto.
F. Con decisione dell’11
novembre 2014 l’Autorità di protezione ha restituito la custodia di PI 1 alla
madre, ha fissato le relazioni personali fra padre e figlia (quattro ore ogni
fine settimana con scambio presso il Punto d’incontro), ha istituito una
curatela educativa in favore della minore, nonché nominato l’UAP quale ufficio
di controllo e informazione ai sensi dell’art. 307 cpv. 3 CC.
G. Con scritto del 31
gennaio 2015 l’avv. PR 1 ha sollecitato all’Autorità di protezione la decisione
sull’assistenza giudiziaria postulata il 12 settembre 2014, trasmettendo la
propria nota onorario di fr. 5'956.20 (per prestazioni dal 28 marzo 2014
al 21 gennaio 2015). La patrocinatrice rilevava che in concreto erano dati
presupposti per riconoscere il gratuito patrocinio “ab initio già solo
per la natura dell’intervento da parte dell’Autorità di protezione, che con una
decisione supercautelare” aveva privato dell’autorità parentale la sua cliente “sulla
figlia di 2 anni”.
H. Il 10 febbraio 2015
(ris. n. 100/2015) l’Autorità di protezione ha accolto l’assistenza giudiziaria
postulata il 12 settembre 2014.
Con decisione dell’11
febbraio 2015 (ris. n. 105/2015) l’Autorità di protezione ha accolto la nota
onorario presentata dall’avv. PR 1 “solo a partire dalla richiesta di
assistenza giudiziaria” (12 settembre 2014) e fino alla data della procedura conclusasi
con la decisione dell’11 novembre 2014, riconoscendo all’avvocato la nota
onorario, per un importo ridotto a fr. 2’245.30.
I. Con
reclamo dell’11 marzo 2015 RE 1 ha impugnato la risoluzione dell’11 febbraio
2015, chiedendo che l’istanza di assistenza giudiziaria venga integralmente
accolta a partire dal 28 marzo 2014 e fino al 4 marzo 2015, e che la nota onorario
dell’avv. PR 1 venga riconosciuta integralmente, per complessivi fr. 6’384.95
(fr. 5'523 di onorario, fr. 389.– di spese e fr. 427.– di IVA).
L. Con scritto del 16
marzo 2015 l’Autorità di protezione ha indicato di non avere osservazioni da
formulare.
M. Nel frattempo, preso
atto del trasferimento di domicilio di RE 1 con la figlia PI 1 da __________ a __________
con effetto dal 1° giugno 2014, mediante risoluzione del 10 marzo 2015 (n. 154)
l’Autorità di protezione ha disposto il trasferimento della curatela educativa
a favore della minore all’Autorità territorialmente competente. Con risoluzione
del 30 aprile 2015 l’Autorità di protezione __________ ha disposto l’assunzione
dell’incarto relativo.
Considerato
Considerandi
1.
Le decisioni delle
Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e minorenni sono
impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di
appello, nella composizione di un giudice unico [art. 450 CC in relazione agli
314.
cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 Legge sull’organizzazione e la
procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto (LPMA); art. 48
lett. f n. 7 LOG]. Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato
dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alle Legge sulla
procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni
connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art.
99.
LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012
concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancor più sussidiaria,
alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).
2.
La tempestività del
gravame e la legittimazione del reclamante sono date. Le decisioni in materia
di assistenza giudiziaria sono impugnabili davanti all’autorità competente a
decidere nel merito i ricorsi contro le decisioni dell’autorità concedente [art.
12.
Legge sull’assistenza e sul gratuito patrocinio del 15 marzo 2011 (LAG)]. La
competenza di questo giudice è pertanto data.
3.
Nella risoluzione
impugnata, denominata “tassazione nota d’onorario” (n. 105/2015)
l’Autorità di protezione ha ridotto gli importi indicati nella nota onorario e
spese emessa dall’avv. PR 1, riconoscendole fr. 2'245.30 per il periodo
dal 12 settembre all’11 novembre 2014. Al riguardo l’Autorità ha ricordato che
la nota può essere accolta solo a partire dalla richiesta di assistenza
giudiziaria.
4.
Con il proprio
reclamo RE 1, indica che la fattispecie ha richiesto da parte del proprio
legale “un lavoro immane” per riuscire a riavere la custodia della figlia PI 1.
A mente della reclamante le sarebbe stato impossibile difendersi senza
l’ausilio di un legale. La reclamante indica infine che nell’istanza era stato
specificato che il gratuito patrocinio era da concedere con effetto retroattivo.
5.
5.1
Giusta l’art. 117 CPC,
applicabile su rinvio dell’art. 13 LAG, ha diritto al gratuito patrocinio
chiunque: sia sprovvisto dei mezzi necessari (a); e la cui domanda non appaia
priva di probabilità di successo (b). L’estensione del gratuito patrocinio
comprende la designazione di un patrocinatore d’ufficio, se necessario per
tutelare i diritti dell’interessato, segnatamente se la controparte è patrocinata
da un avvocato; il patrocinatore può essere designato già per la preparazione
del processo (art. 118 cpv. 1 lett. c CPC).
Ora in concreto il diritto
al gratuito patrocinio di RE 1 non è messo in discussione dall’Autorità di
prime cure. Contestata è unicamente la decorrenza dello stesso.
5.2
In conformità
dell’art. 119 CPC l’istanza di gratuito patrocinio può essere proposta prima o
durante la pendenza della causa (cpv. 1). In casi eccezionali il gratuito
patrocinio può essere concesso con effetto retroattivo (art. 119 cpv. 4 CPC).
Conferendo il diritto di
proporre l’istanza prima della pendenza della causa l’art. 119 cpv. 1 CPC va
oltre rispetto alla garanzia dell’art. 29 cpv. 3 Cost ed al tradizionale
approccio giurisprudenziale secondo il quale non sussisteva alcun diritto
all’ottenimento del gratuito patrocinio per delle procedure future, ossia non
ancora introdotte (CPC comm, Trezzini,
art. 119 p. 480). Va ricordato che il diritto al gratuito patrocinio sussiste
unicamente per una determinata procedura dinanzi ad una determinata autorità, sia
essa effettiva o incombente.
Siccome la norma di legge
si limita ad ammettere la presentazione della domanda di gratuito patrocinio in
pendenza di causa, essa è dunque proponibile in ogni momento di questa
pendenza.
Di principio il beneficio
del gratuito patrocinio non ha effetto retroattivo e può riferirsi soltanto
agli atti compiuti dall’istante a partire dalla sua presentazione. Non è dunque
corretto parlare di copertura successiva all’introduzione dell’istanza
di gratuito patrocinio, perché il beneficio (se concesso) si estende anche agli
atti processuali eseguiti contestualmente alla presentazione della
relativa istanza. Inoltre la giurisprudenza ha da tempo precisato che se
l’istanza in esame è stata presentata contestualmente all’atto introduttivo di
causa (petizione o istanza) o al ricorso, i suoi effetti si estendono alla stesura
e alla preparazione necessaria per allestire quell’allegato (CPC comm, Trezzini, art. 119 p. 485). Alla luce della
possibilità di presentare un’istanza di gratuito patrocinio già prima della
pendenza della causa (art. 119 cpv. 1 CPC) e di ottenere, tra l’altro, anche la
designazione di un patrocinatore già per la preparazione del processo (art. 118
cpv. 1 lit. c ultima frase CPC), l’ostacolo della irretroattività di principio
è divenuto assai meno pregnante, riducendosi i casi dove l’istante potrebbe
farvi appello, potendo anticipare il momento della presentazione della relativa
richiesta.
6.
Dagli atti risulta che
RE 1, è stata patrocinata dall’avv. PR 1 già in sede di separazione dal marito
dinanzi al Pretore. Si rileva peraltro che il Pretore medesimo, nel decreto del
26.
marzo 2014 (inc. SO.2014.200: autorizzazione a vivere separati, affidamento
della minore alla madre e regolamentazione dei diritti di visita), aveva riservato
una decisione in materia di gratuito patrocinio “alla ricezione della documentazione
necessaria” (disp. 2).
Pur non negando che l’avv.PR
1.
abbia patrocinato RE 1 già da aprile 2014 (prima udienza il 28 aprile 2014)
anche dinanzi all’Autorità di protezione, si rileva che agli atti non risulta
che l’avvocato abbia mai formulato, in tutto questo tempo, formale istanza di
assistenza giudiziaria (né per iscritto né in sede d’udienza).
E’ solo con scritto del 12
settembre 2014 che – dopo aver “avuto modo di visionare nuovamente l’incarto”
presso l’Autorità di protezione - l’avv. PR 1, oltre a postulare il rientro a
domicilio di PI 1, ha formulato richiesta di assistenza giudiziaria. L’avvocato
concludeva lo scritto indicando che “parto inoltre dal ragionevole presupposto
che la mia cliente – costretta a difendersi poiché colpita da una misura
ordinata in via supercautelare da codesta autorità a causa di segnalazioni di
terzi – venga posta a beneficio del gratuito patrocinio e della più ampia
assistenza giudiziaria fin dall’apertura dell’incarto”.
Ora, in simili
circostanze, è a giusta ragione che l’Autorità di protezione non ha
riconosciuto il gratuito patrocinio già dal 28 marzo 2014, come postulato dalla
patrocinatrice di RE 1.
È palese che l’avv. PR 1
ha presentato la propria richiesta di assistenza giudiziaria solo il 12
settembre 2014. La patrocinatrice neppure pretende il contrario, limitandosi a
sostenere che nel caso in esame sarebbero dati presupposti per riconoscere il
gratuito patrocinio “ab initio già solo per la natura dell’intervento da
parte dell’Autorità di protezione”.
Come precisato dalla
giurisprudenza se l’istanza in esame fosse stata presentata contestualmente
all’atto introduttivo di causa (in concreto in sede di osservazioni alla
decisione supercautelare sulla revoca della custodia o alla relativa udienza di
discussione) i suoi effetti si estenderebbero alla stesura e agli atti
necessari ad allestire i relativi allegati o a preparare l’udienza.
Nella specie la richiesta
di assistenza giudiziaria è però giunta solo in data 12 settembre 2014, ben
oltre l’inizio della procedura, solo a seguito della decisione di questa
Camera, che disponeva il rientro in Ticino della minore, contestualmente alla
richiesta di rientro al domicilio della madre. Pur non negando che la patrocinatrice
abbia seguito RE 1 già dalla revoca supercautelare della custodia di PI 1 non
appare giustificato riconoscere l’assistenza giudiziaria già da tale momento.
Mal si comprende però per
quale motivo l’Autorità di protezione abbia indicato che la procedura si è
conclusa con decisione dell’11 novembre 2014 (denominata “ripristino della
custodia parentale; misure opportune; nomina di una curatrice educativa; piano
d’intervento, relazioni personali”). Come a giusta ragione sottolineato
dalla reclamante l’incarto è rimasto attivo, “tant’è che con recente decisione
l’Autorità di protezione lo ha trasferito per competenza territoriale
all’Autorità di protezione __________”. A dimostrazione del fatto che la
procedura dinanzi all’Autorità di protezione in relazione alla minore PI 1 era
ancora pendente dopo l’11 novembre 2011 vi è uno scritto della stessa Autorità
di protezione all’indirizzo appunto dell’avv. PR 1 del 22 dicembre 2014.
In simili circostanze il
reclamo inoltrato da RE 1 va parzialmente accolto. La risoluzione n. 105
dell’11 febbraio 2015 va di conseguenza riformata nel senso che l’assistenza
giudiziaria va riconosciuta dal 12 settembre 2014 e fino al 21 gennaio 2015
(cfr. nota professionale trasmessa all’Autorità di protezione il 21 gennaio
2015.
agli atti), quindi per complessivi fr. 2’724.– (fr. 2’340.– di
onorario, fr. 182.–di spese, fr. 202.– di IVA).
7.
Gli oneri del
presente giudizio, seguirebbero la soccombenza, e sarebbero in parte a carico dell’Autorità
di protezione (art. 49 LPAmm), tuttavia si rinuncia al prelievo degli stessi.
Non si assegnano ripetibili.
8.
Circa i rimedi
giuridici esperibili contro la presente decisione sul piano federale (art. 112
cpv. 1 lett. d LTF), trattandosi di decisione incidentale, essa segue la via
giudiziaria dell’azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF). Dandosi una
procedura a protezione del minore, è ammissibile il ricorso in materia civile (art.
72.
cpv. 2 lett. b n. 6 LTF) senza riguardo a questioni di valore.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il
reclamo dell’11 marzo 2015 è parzialmente accolto.
Di
conseguenza la decisione dell’11 febbraio 2015 (n. 105) dell’Autorità regionale
di protezione __________ è riformata come segue:
1.
La nota dell’avv. PR 1 è riconosciuta in 2'724.–.
2.
invariato
3.
invariato.
2. Non
si prelevano né spese né tassa di giustizia. Non si assegnano ripetibili.
3. Notificazione:
-
-
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause
di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;
quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.
Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo
stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.