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Decisione

9.2015.51

Reclamo contro la tassazione delal nota professionale (decorrenza delal richiesta di assistenza giudiziaria)

22 settembre 2015Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

A.PI 1

(2012) è figlia di RE 1 e PI 2.

Il 26 marzo 2014,

nell’ambito della procedura a protezione dell’unione coniugale, il Pretore del

distretto di __________ ha, in particolare, autorizzato RE 1 e PI 2 a vivere

separati, ha attribuito PI 1 alla madre, garantendo al padre il più ampio diritto

di visita.

B. Dopo vicissitudini

che non occorre qui rievocare, con decisione cautelare 28 aprile / 9 maggio

2014 l'Autorità di protezione - già informata della situazione di disagio

all’interno del nucleo famigliare - ha: privato la madre RE 1 della custodia

parentale sulla figlia PI 1 (disp. n. 1); affidato la minore in custodia alla zia

materna __________ (disp. n. 2); limitato l'autorità parentale dei genitori RE

1 e PI 2 al solo diritto di ottenere informazioni, assegnando tutte le

decisioni ordinarie riguardanti la minore alla signora __________ (disp. n. 3).

A mente dell’Autorità di

protezione dagli atti risultavano sospetti di maltrattamenti avvenuti ai danni

dalla minore. Nella decisione, veniva indicato che la madre doveva prendersi “carico

di verificare la possibilità di essere collocata con la bambina presso Casa __________”.

L’Autorità aveva anche indicato che, in attesa che venissero effettuati gli

accertamenti da parte del Ministero pubblico, appariva giustificato privare in

via cautelare RE 1 della custodia della piccola PI 1.

Per quanto concerne

l’esercizio del diritto di visita l’Autorità di protezione indicava altresì che

in virtù dell’art. 273 CC, dei sospetti di maltrattamenti e della tenera età

della bambina, si imponeva un esercizio in forma accompagnata presso una

struttura idonea nel Canton __________. L’Autorità rilevava inoltre che la

madre aveva comunicato di essere impossibilitata, per ragioni economiche, di recarsi

nel Canton __________, assegnando al padre un termine di 5 giorni per indicare

la sua disponibilità ad esercitare il diritto di visita sorvegliato (disp. n.

4). Con scritto del 16 maggio 2014 il padre PI 2 ha per finire comunicato di

non essere disposto a recarsi a __________ per esercitare il diritto di visita.

C. Contemporaneamente,

su segnalazione di __________, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento

penale per atti sessuali con fanciulli nonché violazione del dovere di

assistenza o educazione (inc. PP 2014.3722).

D. In data 30 luglio

2014 questa Camera ha parzialmente accolto i reclami inoltrati da RE 1 (inc.

9.2014.76) e da PI 2 (9.2014.74) avverso la decisione 28 aprile / 9 maggio 2014

dell’Autorità di protezione. In particolare ha stato disposto il rientro

immediato della piccola PI 1 in Ticino (disp. 4), ha limitato l’autorità

parentale dei genitori al solo diritto di ottenere informazioni (disp. 3) ed ha

ordinato all’Autorità di protezione di trovare senza indugio – per il tramite

dell'Ufficio dell’aiuto e della protezione – una collocazione idonea per la

piccola PI 1 (in famiglia SOS o presso un istituto idoneo) e di provvedere a

tutti gli accertamenti e le decisioni che le competono (disp. 5 con rinvio al

consid. 7.7).

E. A seguito del rientro

in Ticino della minore e dopo vicissitudini che non occorre qui rievocare, il

12 settembre 2014 l’avv. PR 1 ha chiesto all’Autorità di protezione che PI 1 e

la madre venissero autorizzare a rientrare al loro domicilio, con l’appoggio

degli operatori di rete e, in subordine, che PI 1 venisse autorizzata a

pernottare durante le notti di venerdì e sabato presso il domicilio della madre

fino ad espletamento delle perizia sulle capacità genitoriali.

L’avvocato

concludeva lo scritto postulando che la propria assistita fosse posta a

beneficio del gratuito patrocinio e della più ampia assistenza giudiziaria fin

dall’apertura dell’incarto.

F. Con decisione dell’11

novembre 2014 l’Autorità di protezione ha restituito la custodia di PI 1 alla

madre, ha fissato le relazioni personali fra padre e figlia (quattro ore ogni

fine settimana con scambio presso il Punto d’incontro), ha istituito una

curatela educativa in favore della minore, nonché nominato l’UAP quale ufficio

di controllo e informazione ai sensi dell’art. 307 cpv. 3 CC.

G. Con scritto del 31

gennaio 2015 l’avv. PR 1 ha sollecitato all’Autorità di protezione la decisione

sull’assistenza giudiziaria postulata il 12 settembre 2014, trasmettendo la

propria nota onorario di fr. 5'956.20 (per prestazioni dal 28 marzo 2014

al 21 gennaio 2015). La patrocinatrice rilevava che in concreto erano dati

presupposti per riconoscere il gratuito patrocinio “ab initio già solo

per la natura dell’intervento da parte dell’Autorità di protezione, che con una

decisione supercautelare” aveva privato dell’autorità parentale la sua cliente “sulla

figlia di 2 anni”.

H. Il 10 febbraio 2015

(ris. n. 100/2015) l’Autorità di protezione ha accolto l’assistenza giudiziaria

postulata il 12 settembre 2014.

Con decisione dell’11

febbraio 2015 (ris. n. 105/2015) l’Autorità di protezione ha accolto la nota

onorario presentata dall’avv. PR 1 “solo a partire dalla richiesta di

assistenza giudiziaria” (12 settembre 2014) e fino alla data della procedura conclusasi

con la decisione dell’11 novembre 2014, riconoscendo all’avvocato la nota

onorario, per un importo ridotto a fr. 2’245.30.

I. Con

reclamo dell’11 marzo 2015 RE 1 ha impugnato la risoluzione dell’11 febbraio

2015, chiedendo che l’istanza di assistenza giudiziaria venga integralmente

accolta a partire dal 28 marzo 2014 e fino al 4 marzo 2015, e che la nota onorario

dell’avv. PR 1 venga riconosciuta integralmente, per complessivi fr. 6’384.95

(fr. 5'523 di onorario, fr. 389.– di spese e fr. 427.– di IVA).

L. Con scritto del 16

marzo 2015 l’Autorità di protezione ha indicato di non avere osservazioni da

formulare.

M. Nel frattempo, preso

atto del trasferimento di domicilio di RE 1 con la figlia PI 1 da __________ a __________

con effetto dal 1° giugno 2014, mediante risoluzione del 10 marzo 2015 (n. 154)

l’Autorità di protezione ha disposto il trasferimento della curatela educativa

a favore della minore all’Autorità territorialmente competente. Con risoluzione

del 30 aprile 2015 l’Autorità di protezione __________ ha disposto l’assunzione

dell’incarto relativo.

Considerato

Considerandi

1.

Le decisioni delle

Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e minorenni sono

impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di

appello, nella composizione di un giudice unico [art. 450 CC in relazione agli

314.

cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 Legge sull’organizzazione e la

procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto (LPMA); art. 48

lett. f n. 7 LOG]. Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato

dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alle Legge sulla

procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni

connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art.

99.

LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012

concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancor più sussidiaria,

alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

2.

La tempestività del

gravame e la legittimazione del reclamante sono date. Le decisioni in materia

di assistenza giudiziaria sono impugnabili davanti all’autorità competente a

decidere nel merito i ricorsi contro le decisioni dell’autorità concedente [art.

12.

Legge sull’assistenza e sul gratuito patrocinio del 15 marzo 2011 (LAG)]. La

competenza di questo giudice è pertanto data.

3.

Nella risoluzione

impugnata, denominata “tassazione nota d’onorario” (n. 105/2015)

l’Autorità di protezione ha ridotto gli importi indicati nella nota onorario e

spese emessa dall’avv. PR 1, riconoscendole fr. 2'245.30 per il periodo

dal 12 settembre all’11 novembre 2014. Al riguardo l’Autorità ha ricordato che

la nota può essere accolta solo a partire dalla richiesta di assistenza

giudiziaria.

4.

Con il proprio

reclamo RE 1, indica che la fattispecie ha richiesto da parte del proprio

legale “un lavoro immane” per riuscire a riavere la custodia della figlia PI 1.

A mente della reclamante le sarebbe stato impossibile difendersi senza

l’ausilio di un legale. La reclamante indica infine che nell’istanza era stato

specificato che il gratuito patrocinio era da concedere con effetto retroattivo.

5.

5.1

Giusta l’art. 117 CPC,

applicabile su rinvio dell’art. 13 LAG, ha diritto al gratuito patrocinio

chiunque: sia sprovvisto dei mezzi necessari (a); e la cui domanda non appaia

priva di probabilità di successo (b). L’estensione del gratuito patrocinio

comprende la designazione di un patrocinatore d’ufficio, se necessario per

tutelare i diritti dell’interessato, segnatamente se la controparte è patrocinata

da un avvocato; il patrocinatore può essere designato già per la preparazione

del processo (art. 118 cpv. 1 lett. c CPC).

Ora in concreto il diritto

al gratuito patrocinio di RE 1 non è messo in discussione dall’Autorità di

prime cure. Contestata è unicamente la decorrenza dello stesso.

5.2

In conformità

dell’art. 119 CPC l’istanza di gratuito patrocinio può essere proposta prima o

durante la pendenza della causa (cpv. 1). In casi eccezionali il gratuito

patrocinio può essere concesso con effetto retroattivo (art. 119 cpv. 4 CPC).

Conferendo il diritto di

proporre l’istanza prima della pendenza della causa l’art. 119 cpv. 1 CPC va

oltre rispetto alla garanzia dell’art. 29 cpv. 3 Cost ed al tradizionale

approccio giurisprudenziale secondo il quale non sussisteva alcun diritto

all’ottenimento del gratuito patrocinio per delle procedure future, ossia non

ancora introdotte (CPC comm, Trezzini,

art. 119 p. 480). Va ricordato che il diritto al gratuito patrocinio sussiste

unicamente per una determinata procedura dinanzi ad una determinata autorità, sia

essa effettiva o incombente.

Siccome la norma di legge

si limita ad ammettere la presentazione della domanda di gratuito patrocinio in

pendenza di causa, essa è dunque proponibile in ogni momento di questa

pendenza.

Di principio il beneficio

del gratuito patrocinio non ha effetto retroattivo e può riferirsi soltanto

agli atti compiuti dall’istante a partire dalla sua presentazione. Non è dunque

corretto parlare di copertura successiva all’introduzione dell’istanza

di gratuito patrocinio, perché il beneficio (se concesso) si estende anche agli

atti processuali eseguiti contestualmente alla presentazione della

relativa istanza. Inoltre la giurisprudenza ha da tempo precisato che se

l’istanza in esame è stata presentata contestualmente all’atto introduttivo di

causa (petizione o istanza) o al ricorso, i suoi effetti si estendono alla stesura

e alla preparazione necessaria per allestire quell’allegato (CPC comm, Trezzini, art. 119 p. 485). Alla luce della

possibilità di presentare un’istanza di gratuito patrocinio già prima della

pendenza della causa (art. 119 cpv. 1 CPC) e di ottenere, tra l’altro, anche la

designazione di un patrocinatore già per la preparazione del processo (art. 118

cpv. 1 lit. c ultima frase CPC), l’ostacolo della irretroattività di principio

è divenuto assai meno pregnante, riducendosi i casi dove l’istante potrebbe

farvi appello, potendo anticipare il momento della presentazione della relativa

richiesta.

6.

Dagli atti risulta che

RE 1, è stata patrocinata dall’avv. PR 1 già in sede di separazione dal marito

dinanzi al Pretore. Si rileva peraltro che il Pretore medesimo, nel decreto del

26.

marzo 2014 (inc. SO.2014.200: autorizzazione a vivere separati, affidamento

della minore alla madre e regolamentazione dei diritti di visita), aveva riservato

una decisione in materia di gratuito patrocinio “alla ricezione della documentazione

necessaria” (disp. 2).

Pur non negando che l’avv.PR

1.

abbia patrocinato RE 1 già da aprile 2014 (prima udienza il 28 aprile 2014)

anche dinanzi all’Autorità di protezione, si rileva che agli atti non risulta

che l’avvocato abbia mai formulato, in tutto questo tempo, formale istanza di

assistenza giudiziaria (né per iscritto né in sede d’udienza).

E’ solo con scritto del 12

settembre 2014 che – dopo aver “avuto modo di visionare nuovamente l’incarto”

presso l’Autorità di protezione - l’avv. PR 1, oltre a postulare il rientro a

domicilio di PI 1, ha formulato richiesta di assistenza giudiziaria. L’avvocato

concludeva lo scritto indicando che “parto inoltre dal ragionevole presupposto

che la mia cliente – costretta a difendersi poiché colpita da una misura

ordinata in via supercautelare da codesta autorità a causa di segnalazioni di

terzi – venga posta a beneficio del gratuito patrocinio e della più ampia

assistenza giudiziaria fin dall’apertura dell’incarto”.

Ora, in simili

circostanze, è a giusta ragione che l’Autorità di protezione non ha

riconosciuto il gratuito patrocinio già dal 28 marzo 2014, come postulato dalla

patrocinatrice di RE 1.

È palese che l’avv. PR 1

ha presentato la propria richiesta di assistenza giudiziaria solo il 12

settembre 2014. La patrocinatrice neppure pretende il contrario, limitandosi a

sostenere che nel caso in esame sarebbero dati presupposti per riconoscere il

gratuito patrocinio “ab initio già solo per la natura dell’intervento da

parte dell’Autorità di protezione”.

Come precisato dalla

giurisprudenza se l’istanza in esame fosse stata presentata contestualmente

all’atto introduttivo di causa (in concreto in sede di osservazioni alla

decisione supercautelare sulla revoca della custodia o alla relativa udienza di

discussione) i suoi effetti si estenderebbero alla stesura e agli atti

necessari ad allestire i relativi allegati o a preparare l’udienza.

Nella specie la richiesta

di assistenza giudiziaria è però giunta solo in data 12 settembre 2014, ben

oltre l’inizio della procedura, solo a seguito della decisione di questa

Camera, che disponeva il rientro in Ticino della minore, contestualmente alla

richiesta di rientro al domicilio della madre. Pur non negando che la patrocinatrice

abbia seguito RE 1 già dalla revoca supercautelare della custodia di PI 1 non

appare giustificato riconoscere l’assistenza giudiziaria già da tale momento.

Mal si comprende però per

quale motivo l’Autorità di protezione abbia indicato che la procedura si è

conclusa con decisione dell’11 novembre 2014 (denominata “ripristino della

custodia parentale; misure opportune; nomina di una curatrice educativa; piano

d’intervento, relazioni personali”). Come a giusta ragione sottolineato

dalla reclamante l’incarto è rimasto attivo, “tant’è che con recente decisione

l’Autorità di protezione lo ha trasferito per competenza territoriale

all’Autorità di protezione __________”. A dimostrazione del fatto che la

procedura dinanzi all’Autorità di protezione in relazione alla minore PI 1 era

ancora pendente dopo l’11 novembre 2011 vi è uno scritto della stessa Autorità

di protezione all’indirizzo appunto dell’avv. PR 1 del 22 dicembre 2014.

In simili circostanze il

reclamo inoltrato da RE 1 va parzialmente accolto. La risoluzione n. 105

dell’11 febbraio 2015 va di conseguenza riformata nel senso che l’assistenza

giudiziaria va riconosciuta dal 12 settembre 2014 e fino al 21 gennaio 2015

(cfr. nota professionale trasmessa all’Autorità di protezione il 21 gennaio

2015.

agli atti), quindi per complessivi fr. 2’724.– (fr. 2’340.– di

onorario, fr. 182.–di spese, fr. 202.– di IVA).

7.

Gli oneri del

presente giudizio, seguirebbero la soccombenza, e sarebbero in parte a carico dell’Autorità

di protezione (art. 49 LPAmm), tuttavia si rinuncia al prelievo degli stessi.

Non si assegnano ripetibili.

8.

Circa i rimedi

giuridici esperibili contro la presente decisione sul piano federale (art. 112

cpv. 1 lett. d LTF), trattandosi di decisione incidentale, essa segue la via

giudiziaria dell’azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF). Dandosi una

procedura a protezione del minore, è ammissibile il ricorso in materia civile (art.

72.

cpv. 2 lett. b n. 6 LTF) senza riguardo a questioni di valore.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Il

reclamo dell’11 marzo 2015 è parzialmente accolto.

Di

conseguenza la decisione dell’11 febbraio 2015 (n. 105) dell’Autorità regionale

di protezione __________ è riformata come segue:

1.

La nota dell’avv. PR 1 è riconosciuta in 2'724.–.

2.

invariato

3.

invariato.

2. Non

si prelevano né spese né tassa di giustizia. Non si assegnano ripetibili.

3. Notificazione:

-

-

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause

di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;

quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.

Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo

stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.