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Decisione

9.2015.56

Autorizzazione a rescindere il contratto di locazione e a liquidare l'economia domestica

22 maggio 2015Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con decisione del 10

aprile 2014 (risoluzione n. 212B/2014), l’Autorità regionale di protezione __________

(in seguito Autorità di protezione) ha istituito una curatela di rappresentanza

con gestione del reddito e del patrimonio ai sensi degli art. 394 e 395 CC a

favore di RE 1 (1936). __________, curatore della città di __________, è stato

designato come curatore. La risoluzione citata incaricava in particolare il

curatore di “provvedere a una situazione abitativa o a un alloggio adeguati”

e rappresentare il curatelato “in tutti gli atti necessari a questo proposito”.

B. A seguito di una

frattura del bacino avvenuta durante il mese di novembre 2014 e ad altre

comorbidità RE 1 è stato inizialmente ricoverato presso l’Ospedale di __________

poi di __________. Dal mese di dicembre 2014, RE 1 è ospite presso la casa per

anziani di __________.

C. Con risoluzione

121/2015 del 12 febbraio 2015, l’Autorità di protezione ha autorizzato il

curatore a disdire il contratto di locazione sottoscritto da RE 1 per

l’appartamento sito in via __________ a __________ e ha conferito alla risoluzione

effetto immediatamente esecutivo.

D. Con reclamo del 20

marzo 2015, RE 1 è insorto contro la risoluzione sopracitata domandando – oltre

al conferimento del beneficio del gratuito patrocinio – l’annullamento della

risoluzione 121/2015 del 12 febbraio 2015 con conseguente immediata revoca

dell’autorizzazione concessa al curatore __________ di disdire il contratto di

locazione inerente all’appartamento di via __________ a __________ e la

restituzione dell’effetto sospensivo al reclamo. Nelle sue osservazioni del 27

marzo 2015, l’Autorità di protezione si è riconfermata nella risoluzione

impugnata. Chiamato ad esprimersi, il curatore __________ non ha inoltrato

osservazioni. Con replica dell’11 maggio 2015, RE 1 ha riaffermato integralmente

il contenuto del proprio gravame.

Considerato

Considerandi

1.

Con l'entrata in

vigore della modifica del 19 dicembre 2008 del Codice civile (in materia di

protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto di filiazione),

l’autorità giudiziaria competente per giudicare i reclami contro le decisioni

delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e minorenni è la

Camera di protezione del Tribunale di appello, che giudica nella composizione

di un giudice unico (art. 450 CC in relazione con gli art. 314 cpv. 1 e 440

cpv. 3 CC; art. 48 lett. f n. 7 LOG; art. 2 cpv. 2 LPMA).

Riguardo alla procedura

applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre

riferirsi in via sussidiaria alle norme sulla procedura di ricorso davanti al

Tribunale cantonale amministrativo (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n.

6611, del 7 marzo 2012, concernente la modifica della LTut, pag. 8). Per le

procedure di reclamo presentate contro le decisioni emanate dalle Autorità di

protezione dopo il 1° marzo 2014 trovano applicazione le disposizioni della nuova

Legge sulla procedura amministrativa (art. 113 cpv. 2 LPAmm), in particolare

l’art. 99 LPAmm.

2.

Quanto alla

tempestività del rimedio giuridico, nella fattispecie la risoluzione è stata

notificata al patrocinatore del reclamante il 17 febbraio 2015. Il termine sarebbe

decorso così giovedì 19 marzo 2015, giorno feriale, salvo protrarsi al giorno

successivo. Introdotto il 20 marzo 2015 (data del timbro postale), il reclamo

in esame è pertanto ricevibile.

3.

Nella

risoluzione impugnata l’Autorità di protezione, dopo avere ripercorso le diverse

difficoltà insorte per RE 1 in seguito ad un ictus subìto nel 2009, e il

conseguente peggioramento del suo stato di salute, pur riconoscendo il

desiderio espresso dal qui reclamante di tornare a casa, ha preso atto del

parere del curatore basato sul rapporto stilato dal Dr. Med. __________ secondo

il quale era necessario “collocare il signor RE 1 in una struttura protetta

per la salvaguardia della sua salute”. Di conseguenza, l’Autorità di

protezione ha autorizzato il curatore a disdire il contratto di locazione,

disdetta a cui si giustifica, a mente dell’autorità, dare effetto

immediatamente esecutivo in ragione della precaria situazione finanziaria di RE

1, che non permetterebbe una protrazione della locazione.

3.1

L’insorgente sostiene

che la disdetta del contratto di locazione sarebbe prematura (reclamo, n. 3)

dato il proprio stato di salute “in evoluzione” che renderebbe opportuno

“attendere ancora almeno qualche mese” prima di autorizzare una simile “importante,

e irreversibile, azione”. A sostegno della propria posizione, l’insorgente

allega un certificato stilato dal Dr. __________ (reclamo n. 4). A mente del

reclamante, sarebbe inoltre giustificato prendere in considerazione il suo desiderio,

ripetutamente espresso, di tornare a casa, che potrebbe concretizzarsi i fine

settimana “non potendo rientrare definitivamente e in autonomia a casa

propria” (reclamo n. 3). Nel gravame il reclamante sottolinea che il

figlio, __________, sarebbe disposto ad assumere una parte delle spese

dell’appartamento, “oltre a fare quanto nelle sue possibilità per consentire

al padre un rientro, almeno parziale presso il suo domicilio” (reclamo n.

3). RE 1 domanda infine che l’effetto sospensivo sia restituito alla presente

impugnativa, poiché l’assenza di esso renderebbe il reclamo privo di oggetto.

3.2

Nelle proprie

osservazioni l’Autorità di protezione ha ribadito la necessità della risoluzione

impugnata. Nel merito, essa sottolinea che le affermazioni del figlio __________

secondo cui egli sarebbe disponibile a prendere a carico parte delle spese del

canone di locazione appaiono poco credibili alla luce della situazione

economica di quest’ultimo. Per quanto attiene ai rapporti personali tra il

padre e il figlio, l’Autorità di protezione, basandosi su rapporti antecedenti

all’istituzione della curatela, mette in evidenza la fragile salute psicofisica

del reclamante, una presunta appropriazione dei redditi di RE 1 da parte del

figlio e i sospetti maltrattamenti fisici ai danni del padre. Quanto allo stato

di salute di RE 1, l’Autorità di protezione avvalora che egli soffre di una

diminuzione costante delle capacità cognitive. L’Autorità di protezione

puntualizza inoltre che il Dr. Med. __________, autore del certificato medico

prodotto con il reclamo, non avrebbe visto RE 1 nei 4/5 mesi precedenti il

reclamo. L’Autorità ritiene dunque – in un'ottica di salvaguardia del benessere

psico-fisico dell’interessato – inopportuno un rientro a casa, anche solo

durante i fine settimana.

4.

Il

curatore, che si è visto conferire il potere di rappresentare il pupillo – in

particolare in caso di curatela di rappresentanza (art. 394/395 CC) o di

curatela generale (art. 398 CC) – ha il diritto di disdire il contratto di

locazione per l’abitazione principale di quest’ultimo e di liquidarne

l’economia domestica. L’operato del curatore deve sottostare ai principi previsti

agli art. 405 ss CC. In particolare, il curatore deve adempiere i suoi compiti

nell’interesse dell’assistito (art. 406 CC), amministrare con diligenza i beni

del curatelato e procedere a tutti gli atti giuridici connessi con

l’amministrazione del patrimonio a lui affidato (art. 408 cpv. 1 CC).

4.1

Inoltre, giusta l’art.

416.

cpv. 1 n. 1 CC, la validità della disdetta del contratto di locazione e

della liquidazione dell’economia domestica è subordinata al consenso

dell’Autorità di protezione. Un tale consenso, dettato dall’importanza e dalle

conseguenze considerevoli che implicano certi atti, è volto ad evitare

decisioni impulsive (Messaggio del Consiglio federale concernente la modifica

del Codice civile svizzero, pag. 6445; Vogel,

BSK ZGB I, 5a ed. 2014, ad art. 416/147 n. 15). Nell’ipotesi in cui il

curatelato – che non ha visto limitare l’esercizio dei propri diritti civili –

si oppone ad un atto allorché il curatore lo ritiene nel suo interesse, il

consenso dell’Autorità di protezione è necessario e sufficiente alla validità

dell’atto in questione (cfr. COPMA, Guide pratique Protection de l’adulte,

pagg. 216-217, n. 7.42 ss).

4.2

L’art. 446 CC

definisce i principi procedurali applicabili nell’ambito della protezione degli

adulti. Ai sensi della norma, l’autorità di protezione esamina d’ufficio i

fatti (cpv. 1). Essa raccoglie le informazioni occorrenti e assume le prove

necessarie; può incaricare degli accertamenti una persona o un servizio idonei

e, se necessario, ordina che uno specialista effettui una perizia (cpv. 2).

L’autorità di protezione non è vincolata dalle conclusioni delle persone che

partecipano al procedimento (cpv. 3) e applica d’ufficio il diritto (cpv. 4).La

norma sancisce il principio inquisitorio illimitato, secondo il quale

l’autorità è perfettamente libera nell’accertamento dei fatti e nella valutazione

delle prove: secondo consolidata giurisprudenza, in base a tale principio

l’autorità può assumere e ricercare delle prove – secondo il suo apprezzamento

– anche secondo delle modalità inabituali e procurarsi d’ufficio dei rapporti

allestiti da terzi (v. DTF 128 III 413 consid. 3.2.1; v. anche STF del 13

gennaio 2014, inc.5A_843/2013, consid. 4.1 e 4.2, e Messaggio, pagg.

6465-6466).

4.3

Nella presente

fattispecie, l’insorgente non contesta né l’autorizzazione da parte dell’Autorità

di protezione alla disdetta del contratto di locazione né la validità di tale

atto né quantomeno la diligenza dell’operato del curatore. Egli sostiene essenzialmente

che l’autorizzazione di mettere fine al contratto di locazione sarebbe “prematura”.

Limitandosi dunque a criticare il potere di apprezzamento con cui l’Autorità di

protezione ha valutato le circostanze pertinenti del caso in esame, il

reclamante non precisa neppure in che senso i fatti giuridicamente rilevanti sarebbero

stati accertati in modo inesatto o incompleto. Così argomentando il reclamo che

non si confronta – se non di scorcio – con la risoluzione impugnata risulta ai

limiti della ricevibilità.

Sia come sia, per i motivi

che si vedrà, il reclamo deve comunque essere respinto poiché non risulta che

il curatore e l’Autorità di protezione abbiano disatteso i principi giuridici

elencati nel prevedere la rescissione del contratto di locazione.

5.

Per

quanto attiene allo stato di salute del curatelato, il reclamante ritiene che le

conclusioni del rapporto del Dr. Med. __________ non possono essere considerate

delle certezze poiché esso sarebbe in evoluzione.

5.1

L’Autorità di

protezione ha ritenuto che RE 1, che ha subito un ictus nel 2009, soffre

d’invalidanti disturbi della marcia con residua emisindrome motoria, causando

per lui numerose cadute con conseguenze traumatologiche importanti. Il rapporto

stilato dal Dr. Med. __________, su cui si è basata l’autorità, mette in

evidenza diverse cadute in seguito all’ictus subìto nel 2009 con alcune

conseguenze traumatologiche importanti fra cui una frattura costale nel 2009,

un trauma cranico nel 2012 e la frattura del bacino avvenuta nel novembre 2014.

Dal punto di vista cognitivo, il Dr. Med. __________ sottolinea che in ragione

di una demenza di livello lieve a medio esse siano ridotte, implicando “una

comprensione della problematica limitata”. Per i motivi elencati nella

perizia, il Dr. Med. __________ sostiene che il qui insorgente non sarebbe

consapevole della gravità dei propri disturbi nel camino e del conseguente

rischio di caduta. Infine, egli prosegue costatando il mancato miglioramento

della capacita di deambulazione propria del paziente, che “ha con ogni probabilità

carattere duraturo”, sostenendo che “per la sua incolumità debba essere

curato in un ambiente protetto in istituto, e che data la sua scemata di

comprendere tale necessita tale decisone vada imposta a sua protezione”. Il

medico conclude ribadendo la “necessità medica di poter procedere a disdire

anticipatamente il contratto di locazione”.

5.2

La posizione del

reclamante secondo cui la sua situazione pisco fisica sarebbe “in evoluzione”,

peraltro molto sommariamente motivata, non trova nessun riscontro agli atti. In

modo inequivocabile, il Dr. Med. __________ descrive una evoluzione, certo, ma

purtroppo, verso un peggioramento della salute fisica e della capacita di discernimento

del paziente, definendo le difficoltà del paziente “con ogni probabilità”

di “carattere duraturo”. Inoltre, la perizia fa riferimento alle conseguenze

neurologiche dei disturbi di RE 1, facendo stato di una mancata consapevolezza

“della gravità dei disturbi nella mobilità” e di una scemata comprensione

della problematica. Il Dr. Med. __________ conclude la propria perizia sullo

stato di salute psico-fisica di RE 1 prendendo posizione in maniera molto

esplicita a favore della rescissione del contratto di locazione. Va inoltre rilevato

che nulla si evince di contrario alla lettura del certificato medico sommario

redatto dal Dr. Med. __________ alla richiesta di __________, il cui conflitto

di interessi, come si vedrà, non può peraltro essere escluso. In effetti, tale

documento non si esprime assolutamente in merito ad un possibile rientro a casa

di RE 1. Non risultano dunque elementi che permettano di sperare in un

miglioramento tale della salute del curatelato da giustificare un rientro a

domicilio.

6.

RE 1

riconosce che il suo stato di salute non gli permette di tornare ad abitare

presso il proprio domicilio (reclamo n. 3 pag. 3). Egli inoltre afferma di

stare bene presso la casa per gli anziani di __________ (osservazioni ARP pag.

2). Tuttavia il reclamante avendo anche più volte ribadito il proprio desiderio

di tornare a casa, ritiene che si giustificherebbe mantenere l’appartamento

locato affinché lui possa tornarci i fine settimana. Il reclamo indica che il

figlio __________ sarebbe in tal senso disposto ad accogliere ed assistere il padre.

6.1

La relazione personale

del reclamante con il figlio esula l’oggetto della presente sentenza. Tuttavia,

appare dagli atti che questa relazione non è priva di difficoltà. __________

abita presso il domicilio del padre senza avergli mai corrisposto un importo

per le proprie spese. Inoltre, emergono da diversi rapporti antecedenti al

ricovero del padre sospetti maltrattamenti fisici da parte di __________ ai

danni del padre, che ne è apparso talvolta impaurito (rapporti dell’assistente

sociale del Comune di __________ del 23 ottobre 2013, del 25 ottobre 2013 e del

25.

novembre 2013). A dire dell’Autorità di protezione, la polizia è peraltro

dovuta intervenire quando RE 1 abitava ancora nel bene locato perché il figlio,

in stato di ebbrezza, avrebbe rotto diversi oggetti nella casa. Infine, __________

è definito dall’Autorità di protezione come una persona “violenta”. Per

i motivi elencati, la relazione tra i due non lascia intravedere la possibilità

di una presa a carico corrispondente al bisogno di RE 1 da parte del figlio.

Senza ulteriore disamina, non vi sono dunque motivi di scostarsi dalla

decisione dell’Autorità secondo cui la salvaguardia della salute di RE 1 debba

concretizzarsi nella possibilità di un collocamento a tempo pieno presso un

istituto protetto.

7.

Rimane

dunque da valutare l’aspetto finanziario, ovvero la possibilità per RE 1 di

mantenere il bene locato e di finanziare il proprio soggiorno presso una casa

per gli anziani. Sia l’Autorità di protezione che l’insorgente concordano che

la situazione economica di RE 1 non gli permette di fare fronte al canone di

locazione oltre che ai costi di degenza presso una casa per gli anziani. Il

reclamo menziona che __________ sarebbe disposto ad aiutare il padre prendendo

a carico una parte delle spese di locazione (a concorrenza di fr. 300.– al mese).

La proposta cade nel vuoto. In effetti, __________, che vive ad oggi

nell’appartamento del padre senza mai avere contribuito in alcun modo alle

spese, vede a suo carico precetti esecutivi per un totale di fr. 155'714.70 e

attestati di carenza di beni per un totale di fr. 199'307.20. Secondo ogni

probabilità, __________, notoriamente insolvente, non potrà dunque mantenere l’impegno

finanziario preso. Inoltre, i rapporti dell’assistente sociale del Comune di __________

sopracitati riferiscono che prima del collocamento presso la casa per gli

anziani di RE 1, __________ avrebbe sottratto a più riprese i redditi e la

sostanza del padre, mettendo quest’ultimo in difficoltà finanziarie. La censura

non merita ulteriore considerazione. La situazione economica del curatelato

essendo tale da non permettere di mantenere il bene locato, nulla osta ad

autorizzarne la rescissione da parte del curatore.

La decisione dell’Autorità

di protezione di autorizzare il curatore a rescindere il contratto di locazione

di RE 1 e di liquidarne l’economia domestica resiste dunque alla critica e va

confermata.

8.

Per quel

che riguarda la restituzione dell’effetto sospensivo, in vero, la domanda deve

essere dichiarata priva di oggetto poiché data l’urgenza dettata dalla situazione

economica di RE 1, questo Giudice ha deciso di esaminare direttamente il

reclamo anche nel merito.

9.

Le spese

giudiziarie seguono la soccombenza e sono dunque poste a carico dell’insorgente.

RE 1 ha chiesto di essere ammesso al beneficio del gratuito patrocinio.

9.1

L’assistenza

giudiziaria garantisce a chi non dispone dei mezzi per assumersi gli oneri

della procedura o le spese di patrocinio la possibilità di tutelare i suoi

diritti davanti alle autorità giudiziarie e amministrative (art. 2 LAG); essa è

esclusa se la procedura non presenta possibilità di esito favorevole per

l’istante (art. 3 cpv. 3 LAG). Per ammettere un istante al gratuito patrocinio,

occorre che sia indigente, che le possibilità di successo della causa siano

almeno pressoché equivalenti o solo leggermente inferiori al rischio di

soccombenza, che il richiedente non sia in grado di far valere da sé le proprie

ragioni in giudizio e non abbia conoscenze specifiche (v. rinvio dell’art. 13

LAG, art. 117 segg. CPC; MCF sul CPC, FF 2006 6593, pag. 6673 seg.).

9.2

Nel caso in esame il

reclamante dichiara di essere indigente citando la risoluzione qui impugnata e

afferma che seguiranno il certificato municipale e la relativa giustificazione.

Ora, tali documenti non sono mai pervenuti a questa Camera. Inoltre, uno stato

di ristrettezza finanziaria come quello in cui versa il reclamante,

riconosciuto dall’Autorità di protezione, non corrisponde ad una situazione di

indigenza. Come peraltro la giurisprudenza ha già avuto modo di stabilire, non

è data indigenza suscettibile di giustificare il beneficio dell'assistenza

giudiziaria se l'interessato ha i mezzi per retribuire il suo avvocato nel

termine di uno o, eventualmente, due anni (DTF 135 I 224 consid. 5.1). Inoltre,

le circostanze della presente situazione non permettevano di prospettare un

esito positivo del reclamo inoltrato che appariva dunque privo di buon diritto.

La richiesta di beneficio del gratuito patrocinio deve dunque essere negata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Il

reclamo è respinto.

2. Gli

oneri del reclamo consistenti in:

a) tassa di

giustizia fr. 250.–

b) spese fr.

50.–

fr.

300.–

sono posti a carico di RE

1.

Non si assegnano

ripetibili.

3. Notificazione:

-

Comunicazione:

-

-

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause

di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;

quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.

Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso

termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale

per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.