9.2015.56
Autorizzazione a rescindere il contratto di locazione e a liquidare l'economia domestica
22 maggio 2015Italiano16 min
Source ti.ch
Incarto n.
9.2015.56
Lugano
22 maggio 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello
Franco
Lardelli
giudice
unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito
dalla
vicecancelliera
Gianella
sedente
per statuire nella causa che oppone
RE
1
patrocinata
dall’ PR 1
all’
Autorità
regionale di protezione __________
per
quanto riguarda l’autorizzazione alla liquidazione dell’economia domestica
del reclamante (art. 416 cpv. 1 cfr. 1 CC)
giudicando
sul reclamo del 20 marzo 2015 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 12
febbraio 2015 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
Fatti
A. Con decisione del 10
aprile 2014 (risoluzione n. 212B/2014), l’Autorità regionale di protezione __________
(in seguito Autorità di protezione) ha istituito una curatela di rappresentanza
con gestione del reddito e del patrimonio ai sensi degli art. 394 e 395 CC a
favore di RE 1 (1936). __________, curatore della città di __________, è stato
designato come curatore. La risoluzione citata incaricava in particolare il
curatore di “provvedere a una situazione abitativa o a un alloggio adeguati”
e rappresentare il curatelato “in tutti gli atti necessari a questo proposito”.
B. A seguito di una
frattura del bacino avvenuta durante il mese di novembre 2014 e ad altre
comorbidità RE 1 è stato inizialmente ricoverato presso l’Ospedale di __________
poi di __________. Dal mese di dicembre 2014, RE 1 è ospite presso la casa per
anziani di __________.
C. Con risoluzione
121/2015 del 12 febbraio 2015, l’Autorità di protezione ha autorizzato il
curatore a disdire il contratto di locazione sottoscritto da RE 1 per
l’appartamento sito in via __________ a __________ e ha conferito alla risoluzione
effetto immediatamente esecutivo.
D. Con reclamo del 20
marzo 2015, RE 1 è insorto contro la risoluzione sopracitata domandando – oltre
al conferimento del beneficio del gratuito patrocinio – l’annullamento della
risoluzione 121/2015 del 12 febbraio 2015 con conseguente immediata revoca
dell’autorizzazione concessa al curatore __________ di disdire il contratto di
locazione inerente all’appartamento di via __________ a __________ e la
restituzione dell’effetto sospensivo al reclamo. Nelle sue osservazioni del 27
marzo 2015, l’Autorità di protezione si è riconfermata nella risoluzione
impugnata. Chiamato ad esprimersi, il curatore __________ non ha inoltrato
osservazioni. Con replica dell’11 maggio 2015, RE 1 ha riaffermato integralmente
il contenuto del proprio gravame.
Considerato
Considerandi
1.
Con l'entrata in
vigore della modifica del 19 dicembre 2008 del Codice civile (in materia di
protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto di filiazione),
l’autorità giudiziaria competente per giudicare i reclami contro le decisioni
delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e minorenni è la
Camera di protezione del Tribunale di appello, che giudica nella composizione
di un giudice unico (art. 450 CC in relazione con gli art. 314 cpv. 1 e 440
cpv. 3 CC; art. 48 lett. f n. 7 LOG; art. 2 cpv. 2 LPMA).
Riguardo alla procedura
applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre
riferirsi in via sussidiaria alle norme sulla procedura di ricorso davanti al
Tribunale cantonale amministrativo (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n.
6611, del 7 marzo 2012, concernente la modifica della LTut, pag. 8). Per le
procedure di reclamo presentate contro le decisioni emanate dalle Autorità di
protezione dopo il 1° marzo 2014 trovano applicazione le disposizioni della nuova
Legge sulla procedura amministrativa (art. 113 cpv. 2 LPAmm), in particolare
l’art. 99 LPAmm.
2.
Quanto alla
tempestività del rimedio giuridico, nella fattispecie la risoluzione è stata
notificata al patrocinatore del reclamante il 17 febbraio 2015. Il termine sarebbe
decorso così giovedì 19 marzo 2015, giorno feriale, salvo protrarsi al giorno
successivo. Introdotto il 20 marzo 2015 (data del timbro postale), il reclamo
in esame è pertanto ricevibile.
3.
Nella
risoluzione impugnata l’Autorità di protezione, dopo avere ripercorso le diverse
difficoltà insorte per RE 1 in seguito ad un ictus subìto nel 2009, e il
conseguente peggioramento del suo stato di salute, pur riconoscendo il
desiderio espresso dal qui reclamante di tornare a casa, ha preso atto del
parere del curatore basato sul rapporto stilato dal Dr. Med. __________ secondo
il quale era necessario “collocare il signor RE 1 in una struttura protetta
per la salvaguardia della sua salute”. Di conseguenza, l’Autorità di
protezione ha autorizzato il curatore a disdire il contratto di locazione,
disdetta a cui si giustifica, a mente dell’autorità, dare effetto
immediatamente esecutivo in ragione della precaria situazione finanziaria di RE
1, che non permetterebbe una protrazione della locazione.
3.1
L’insorgente sostiene
che la disdetta del contratto di locazione sarebbe prematura (reclamo, n. 3)
dato il proprio stato di salute “in evoluzione” che renderebbe opportuno
“attendere ancora almeno qualche mese” prima di autorizzare una simile “importante,
e irreversibile, azione”. A sostegno della propria posizione, l’insorgente
allega un certificato stilato dal Dr. __________ (reclamo n. 4). A mente del
reclamante, sarebbe inoltre giustificato prendere in considerazione il suo desiderio,
ripetutamente espresso, di tornare a casa, che potrebbe concretizzarsi i fine
settimana “non potendo rientrare definitivamente e in autonomia a casa
propria” (reclamo n. 3). Nel gravame il reclamante sottolinea che il
figlio, __________, sarebbe disposto ad assumere una parte delle spese
dell’appartamento, “oltre a fare quanto nelle sue possibilità per consentire
al padre un rientro, almeno parziale presso il suo domicilio” (reclamo n.
3). RE 1 domanda infine che l’effetto sospensivo sia restituito alla presente
impugnativa, poiché l’assenza di esso renderebbe il reclamo privo di oggetto.
3.2
Nelle proprie
osservazioni l’Autorità di protezione ha ribadito la necessità della risoluzione
impugnata. Nel merito, essa sottolinea che le affermazioni del figlio __________
secondo cui egli sarebbe disponibile a prendere a carico parte delle spese del
canone di locazione appaiono poco credibili alla luce della situazione
economica di quest’ultimo. Per quanto attiene ai rapporti personali tra il
padre e il figlio, l’Autorità di protezione, basandosi su rapporti antecedenti
all’istituzione della curatela, mette in evidenza la fragile salute psicofisica
del reclamante, una presunta appropriazione dei redditi di RE 1 da parte del
figlio e i sospetti maltrattamenti fisici ai danni del padre. Quanto allo stato
di salute di RE 1, l’Autorità di protezione avvalora che egli soffre di una
diminuzione costante delle capacità cognitive. L’Autorità di protezione
puntualizza inoltre che il Dr. Med. __________, autore del certificato medico
prodotto con il reclamo, non avrebbe visto RE 1 nei 4/5 mesi precedenti il
reclamo. L’Autorità ritiene dunque – in un'ottica di salvaguardia del benessere
psico-fisico dell’interessato – inopportuno un rientro a casa, anche solo
durante i fine settimana.
4.
Il
curatore, che si è visto conferire il potere di rappresentare il pupillo – in
particolare in caso di curatela di rappresentanza (art. 394/395 CC) o di
curatela generale (art. 398 CC) – ha il diritto di disdire il contratto di
locazione per l’abitazione principale di quest’ultimo e di liquidarne
l’economia domestica. L’operato del curatore deve sottostare ai principi previsti
agli art. 405 ss CC. In particolare, il curatore deve adempiere i suoi compiti
nell’interesse dell’assistito (art. 406 CC), amministrare con diligenza i beni
del curatelato e procedere a tutti gli atti giuridici connessi con
l’amministrazione del patrimonio a lui affidato (art. 408 cpv. 1 CC).
4.1
Inoltre, giusta l’art.
416.
cpv. 1 n. 1 CC, la validità della disdetta del contratto di locazione e
della liquidazione dell’economia domestica è subordinata al consenso
dell’Autorità di protezione. Un tale consenso, dettato dall’importanza e dalle
conseguenze considerevoli che implicano certi atti, è volto ad evitare
decisioni impulsive (Messaggio del Consiglio federale concernente la modifica
del Codice civile svizzero, pag. 6445; Vogel,
BSK ZGB I, 5a ed. 2014, ad art. 416/147 n. 15). Nell’ipotesi in cui il
curatelato – che non ha visto limitare l’esercizio dei propri diritti civili –
si oppone ad un atto allorché il curatore lo ritiene nel suo interesse, il
consenso dell’Autorità di protezione è necessario e sufficiente alla validità
dell’atto in questione (cfr. COPMA, Guide pratique Protection de l’adulte,
pagg. 216-217, n. 7.42 ss).
4.2
L’art. 446 CC
definisce i principi procedurali applicabili nell’ambito della protezione degli
adulti. Ai sensi della norma, l’autorità di protezione esamina d’ufficio i
fatti (cpv. 1). Essa raccoglie le informazioni occorrenti e assume le prove
necessarie; può incaricare degli accertamenti una persona o un servizio idonei
e, se necessario, ordina che uno specialista effettui una perizia (cpv. 2).
L’autorità di protezione non è vincolata dalle conclusioni delle persone che
partecipano al procedimento (cpv. 3) e applica d’ufficio il diritto (cpv. 4).La
norma sancisce il principio inquisitorio illimitato, secondo il quale
l’autorità è perfettamente libera nell’accertamento dei fatti e nella valutazione
delle prove: secondo consolidata giurisprudenza, in base a tale principio
l’autorità può assumere e ricercare delle prove – secondo il suo apprezzamento
– anche secondo delle modalità inabituali e procurarsi d’ufficio dei rapporti
allestiti da terzi (v. DTF 128 III 413 consid. 3.2.1; v. anche STF del 13
gennaio 2014, inc.5A_843/2013, consid. 4.1 e 4.2, e Messaggio, pagg.
6465-6466).
4.3
Nella presente
fattispecie, l’insorgente non contesta né l’autorizzazione da parte dell’Autorità
di protezione alla disdetta del contratto di locazione né la validità di tale
atto né quantomeno la diligenza dell’operato del curatore. Egli sostiene essenzialmente
che l’autorizzazione di mettere fine al contratto di locazione sarebbe “prematura”.
Limitandosi dunque a criticare il potere di apprezzamento con cui l’Autorità di
protezione ha valutato le circostanze pertinenti del caso in esame, il
reclamante non precisa neppure in che senso i fatti giuridicamente rilevanti sarebbero
stati accertati in modo inesatto o incompleto. Così argomentando il reclamo che
non si confronta – se non di scorcio – con la risoluzione impugnata risulta ai
limiti della ricevibilità.
Sia come sia, per i motivi
che si vedrà, il reclamo deve comunque essere respinto poiché non risulta che
il curatore e l’Autorità di protezione abbiano disatteso i principi giuridici
elencati nel prevedere la rescissione del contratto di locazione.
5.
Per
quanto attiene allo stato di salute del curatelato, il reclamante ritiene che le
conclusioni del rapporto del Dr. Med. __________ non possono essere considerate
delle certezze poiché esso sarebbe in evoluzione.
5.1
L’Autorità di
protezione ha ritenuto che RE 1, che ha subito un ictus nel 2009, soffre
d’invalidanti disturbi della marcia con residua emisindrome motoria, causando
per lui numerose cadute con conseguenze traumatologiche importanti. Il rapporto
stilato dal Dr. Med. __________, su cui si è basata l’autorità, mette in
evidenza diverse cadute in seguito all’ictus subìto nel 2009 con alcune
conseguenze traumatologiche importanti fra cui una frattura costale nel 2009,
un trauma cranico nel 2012 e la frattura del bacino avvenuta nel novembre 2014.
Dal punto di vista cognitivo, il Dr. Med. __________ sottolinea che in ragione
di una demenza di livello lieve a medio esse siano ridotte, implicando “una
comprensione della problematica limitata”. Per i motivi elencati nella
perizia, il Dr. Med. __________ sostiene che il qui insorgente non sarebbe
consapevole della gravità dei propri disturbi nel camino e del conseguente
rischio di caduta. Infine, egli prosegue costatando il mancato miglioramento
della capacita di deambulazione propria del paziente, che “ha con ogni probabilità
carattere duraturo”, sostenendo che “per la sua incolumità debba essere
curato in un ambiente protetto in istituto, e che data la sua scemata di
comprendere tale necessita tale decisone vada imposta a sua protezione”. Il
medico conclude ribadendo la “necessità medica di poter procedere a disdire
anticipatamente il contratto di locazione”.
5.2
La posizione del
reclamante secondo cui la sua situazione pisco fisica sarebbe “in evoluzione”,
peraltro molto sommariamente motivata, non trova nessun riscontro agli atti. In
modo inequivocabile, il Dr. Med. __________ descrive una evoluzione, certo, ma
purtroppo, verso un peggioramento della salute fisica e della capacita di discernimento
del paziente, definendo le difficoltà del paziente “con ogni probabilità”
di “carattere duraturo”. Inoltre, la perizia fa riferimento alle conseguenze
neurologiche dei disturbi di RE 1, facendo stato di una mancata consapevolezza
“della gravità dei disturbi nella mobilità” e di una scemata comprensione
della problematica. Il Dr. Med. __________ conclude la propria perizia sullo
stato di salute psico-fisica di RE 1 prendendo posizione in maniera molto
esplicita a favore della rescissione del contratto di locazione. Va inoltre rilevato
che nulla si evince di contrario alla lettura del certificato medico sommario
redatto dal Dr. Med. __________ alla richiesta di __________, il cui conflitto
di interessi, come si vedrà, non può peraltro essere escluso. In effetti, tale
documento non si esprime assolutamente in merito ad un possibile rientro a casa
di RE 1. Non risultano dunque elementi che permettano di sperare in un
miglioramento tale della salute del curatelato da giustificare un rientro a
domicilio.
6.
RE 1
riconosce che il suo stato di salute non gli permette di tornare ad abitare
presso il proprio domicilio (reclamo n. 3 pag. 3). Egli inoltre afferma di
stare bene presso la casa per gli anziani di __________ (osservazioni ARP pag.
2). Tuttavia il reclamante avendo anche più volte ribadito il proprio desiderio
di tornare a casa, ritiene che si giustificherebbe mantenere l’appartamento
locato affinché lui possa tornarci i fine settimana. Il reclamo indica che il
figlio __________ sarebbe in tal senso disposto ad accogliere ed assistere il padre.
6.1
La relazione personale
del reclamante con il figlio esula l’oggetto della presente sentenza. Tuttavia,
appare dagli atti che questa relazione non è priva di difficoltà. __________
abita presso il domicilio del padre senza avergli mai corrisposto un importo
per le proprie spese. Inoltre, emergono da diversi rapporti antecedenti al
ricovero del padre sospetti maltrattamenti fisici da parte di __________ ai
danni del padre, che ne è apparso talvolta impaurito (rapporti dell’assistente
sociale del Comune di __________ del 23 ottobre 2013, del 25 ottobre 2013 e del
25.
novembre 2013). A dire dell’Autorità di protezione, la polizia è peraltro
dovuta intervenire quando RE 1 abitava ancora nel bene locato perché il figlio,
in stato di ebbrezza, avrebbe rotto diversi oggetti nella casa. Infine, __________
è definito dall’Autorità di protezione come una persona “violenta”. Per
i motivi elencati, la relazione tra i due non lascia intravedere la possibilità
di una presa a carico corrispondente al bisogno di RE 1 da parte del figlio.
Senza ulteriore disamina, non vi sono dunque motivi di scostarsi dalla
decisione dell’Autorità secondo cui la salvaguardia della salute di RE 1 debba
concretizzarsi nella possibilità di un collocamento a tempo pieno presso un
istituto protetto.
7.
Rimane
dunque da valutare l’aspetto finanziario, ovvero la possibilità per RE 1 di
mantenere il bene locato e di finanziare il proprio soggiorno presso una casa
per gli anziani. Sia l’Autorità di protezione che l’insorgente concordano che
la situazione economica di RE 1 non gli permette di fare fronte al canone di
locazione oltre che ai costi di degenza presso una casa per gli anziani. Il
reclamo menziona che __________ sarebbe disposto ad aiutare il padre prendendo
a carico una parte delle spese di locazione (a concorrenza di fr. 300.– al mese).
La proposta cade nel vuoto. In effetti, __________, che vive ad oggi
nell’appartamento del padre senza mai avere contribuito in alcun modo alle
spese, vede a suo carico precetti esecutivi per un totale di fr. 155'714.70 e
attestati di carenza di beni per un totale di fr. 199'307.20. Secondo ogni
probabilità, __________, notoriamente insolvente, non potrà dunque mantenere l’impegno
finanziario preso. Inoltre, i rapporti dell’assistente sociale del Comune di __________
sopracitati riferiscono che prima del collocamento presso la casa per gli
anziani di RE 1, __________ avrebbe sottratto a più riprese i redditi e la
sostanza del padre, mettendo quest’ultimo in difficoltà finanziarie. La censura
non merita ulteriore considerazione. La situazione economica del curatelato
essendo tale da non permettere di mantenere il bene locato, nulla osta ad
autorizzarne la rescissione da parte del curatore.
La decisione dell’Autorità
di protezione di autorizzare il curatore a rescindere il contratto di locazione
di RE 1 e di liquidarne l’economia domestica resiste dunque alla critica e va
confermata.
8.
Per quel
che riguarda la restituzione dell’effetto sospensivo, in vero, la domanda deve
essere dichiarata priva di oggetto poiché data l’urgenza dettata dalla situazione
economica di RE 1, questo Giudice ha deciso di esaminare direttamente il
reclamo anche nel merito.
9.
Le spese
giudiziarie seguono la soccombenza e sono dunque poste a carico dell’insorgente.
RE 1 ha chiesto di essere ammesso al beneficio del gratuito patrocinio.
9.1
L’assistenza
giudiziaria garantisce a chi non dispone dei mezzi per assumersi gli oneri
della procedura o le spese di patrocinio la possibilità di tutelare i suoi
diritti davanti alle autorità giudiziarie e amministrative (art. 2 LAG); essa è
esclusa se la procedura non presenta possibilità di esito favorevole per
l’istante (art. 3 cpv. 3 LAG). Per ammettere un istante al gratuito patrocinio,
occorre che sia indigente, che le possibilità di successo della causa siano
almeno pressoché equivalenti o solo leggermente inferiori al rischio di
soccombenza, che il richiedente non sia in grado di far valere da sé le proprie
ragioni in giudizio e non abbia conoscenze specifiche (v. rinvio dell’art. 13
LAG, art. 117 segg. CPC; MCF sul CPC, FF 2006 6593, pag. 6673 seg.).
9.2
Nel caso in esame il
reclamante dichiara di essere indigente citando la risoluzione qui impugnata e
afferma che seguiranno il certificato municipale e la relativa giustificazione.
Ora, tali documenti non sono mai pervenuti a questa Camera. Inoltre, uno stato
di ristrettezza finanziaria come quello in cui versa il reclamante,
riconosciuto dall’Autorità di protezione, non corrisponde ad una situazione di
indigenza. Come peraltro la giurisprudenza ha già avuto modo di stabilire, non
è data indigenza suscettibile di giustificare il beneficio dell'assistenza
giudiziaria se l'interessato ha i mezzi per retribuire il suo avvocato nel
termine di uno o, eventualmente, due anni (DTF 135 I 224 consid. 5.1). Inoltre,
le circostanze della presente situazione non permettevano di prospettare un
esito positivo del reclamo inoltrato che appariva dunque privo di buon diritto.
La richiesta di beneficio del gratuito patrocinio deve dunque essere negata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il
reclamo è respinto.
2. Gli
oneri del reclamo consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 250.–
b) spese fr.
50.–
fr.
300.–
sono posti a carico di RE
1.
Non si assegnano
ripetibili.
3. Notificazione:
-
Comunicazione:
-
-
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause
di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;
quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.
Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso
termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale
per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.