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Decisione

9.2015.58

Privazione provvisoria della custodia parentale e affidamento della minore al padre; competenza dell'autorità di protezione

26 agosto 2015Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

A. PI 1 è nata il 2010

dal matrimonio tra RE 1 e CO 2. I rapporti tra i genitori sono da sempre

conflittuali, tanto da aver provocato l’intervento delle forze dell’ordine e

dell’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione).

B. A seguito della

separazione dei coniugi, in data 20 giugno 2013 il padre ha presentato istanza

di misure per la protezione della minore presso l’Autorità di protezione,

chiedendo l’affidamento esclusivo della custodia della figlia. All’udienza del

5 luglio 2013 non sono state prese decisioni sulla custodia e i genitori si sono

accordati in merito alla regolamentazione dei diritti di visita. Vista la

difficoltà nell’esercizio dei diritti di visita tra padre e figlia, con

decisione 2 ottobre 2013, l’Autorità di protezione ha dovuto disciplinare la gestione

del passaggio della figlia al padre, affidando tale compito al Punto di

Incontro di __________, che tuttavia di fatto non ha mai potuto intervenire a

causa del disaccordo tra i genitori.

C. Con decisione 10

dicembre 2013 il Pretore di __________ - pronunciandosi su un’istanza di

protezione dell’unione coniugale presentata da RE 1 - ha autorizzato i coniugi

a vivere separati e ha affidato la minore alla custodia della madre. L’autorità

parentale è rimasta attribuita ad entrambi i genitori, mentre al padre è stato garantito

un ampio diritto alle relazioni personali. La decisione ha comportato lo

stralcio della procedura.

Il 17 gennaio 2014 CO

2 ha comunicato all’Autorità di protezione che RE 1 era partita all’estero e

che lui si sarebbe occupato della figlia in sua assenza.

D. Dagli atti emerge che

la madre è tornata in Ticino nel mese di ottobre 2014 (rapporto 26 gennaio 2015

della scuola dell’infanzia). In occasione di un’udienza avvenuta il 20 ottobre

2014 presso il Pretore di __________, quest’ultimo ha stralciato dai ruoli la

procedura di protezione dell’unione coniugale avviata da CO 2, poiché egli non

si è presentato e la moglie ha osservato che la loro situazione negli ultimi

mesi si era tranquillizzata ed era migliorata.

E. In data 30 gennaio

2015 l’Autorità di protezione ha convocato RE 1 e CO 2 “per chiarire il

contenuto di alcune segnalazioni che destavano preoccupazione”, in particolare

i rapporti della docente della Scuola dell’infanzia frequentata dalla figlia.

F. In data 13 marzo 2015

l’Autorità di protezione ha adottato una misura urgente, a protezione della

bambina, privando provvisoriamente RE 1 della custodia parentale sulla figlia, affidandola

al padre CO 2. Contestualmente l’Autorità di protezione ha disciplinato i

diritti di visita tra madre e figlia. La decisione è stata dichiarata

immediatamente esecutiva e l’eventuale gravame è stato privato dell’effetto

sospensivo. L’Autorità di protezione ha precisato che dopo la crescita in giudicato

della decisione, l’incarto sarebbe stato trasferito alla Pretura competente.

G. Contro la predetta

decisione la madre ha interposto reclamo il 23 marzo 2015, chiedendone

l’annullamento, contestando la competenza dell’Autorità di protezione, che sarebbe,

a suo dire, intervenuta su fatti sostanzialmente già noti e decisi dal Pretore

di __________, “nella sua qualità di giudice competente a tutela dell’unione

coniugale”.

La richiesta di effetto

sospensivo - fatta valere con il reclamo - è stata respinta da questa Camera

con decisione 29 aprile 2015.

H. L’Autorità di

protezione ha presentato le proprie osservazioni in data 17 aprile 2015. Ha

ribadito di essere intervenuta nell’urgenza, a seguito delle segnalazioni

ricevute dalla Scuola dell’infanzia che “indicavano delle problematiche che richiedevano

l’intervento in tempi brevi dell’Autorità soprattutto poiché, a detta della

maestra, la minore manifestava delle grosse difficoltà comportamentali (difficoltà

relazionali, attaccamento morboso alle maestre ecc.), dovute, molto probabilmente,

alla mancanza di stabilità”.

I. La reclamante non

ha replicato.

Considerato

Considerandi

1.

Le decisioni delle

Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e minorenni sono

impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di

appello, nella composizione di un giudice unico [art. 450 CC in relazione agli

art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione

e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto (LPMA); art.

48.

lett. f n. 7 LOG]. Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già

regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla

Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le

azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa

(art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012

concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria,

alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

2.

La competenza

per l’adozione di misure di protezione del figlio è disciplinata dagli art.

315.

e segg. CC.

Ai sensi dell’art. 315

cpv. 1 CC, le misure per la protezione del figlio sono ordinate dall’autorità

di protezione dei minori del domicilio del figlio.

Giusta l’art. 315a

CC, se è chiamato a decidere sulle relazioni personali dei genitori con i

figli, il giudice competente per il divorzio o la tutela dell’unione coniugale

prende anche le misure necessarie per proteggere il figlio e ne affida

l’esecuzione all’autorità di protezione dei minori (cpv. 1); il giudice può

anche adeguare alle nuove circostanze le misure di protezione del figlio che

sono già state prese (cpv. 2). Spetta tuttavia all’autorità di protezione dei

minori continuare una procedura di protezione del figlio introdotta prima della

procedura giudiziaria (cpv. 3, n. 1) oppure ordinare le misure immediatamente

necessarie alla protezione del figlio, quando sia prevedibile che il giudice

non possa prenderle tempestivamente (cpv. 3, cifra 2).

Secondo l’art. 315b

CC, il giudice è competente a modificare le misure giudiziarie relative

all’attribuzione e alla protezione del figlio: durante la procedura di divorzio

(cpv. 1 n. 1); nella procedura di modifica della sentenza di divorzio, secondo

le norme disciplinanti il divorzio (cpv. 1 n. 2); nella procedura di modifica

delle misure a tutela dell’unione coniugale (cpv. 1 n. 3). Negli altri casi la

modifica delle misure giudiziarie compete all’autorità di protezione dei minori

(art. 315b cpv. 2 CC).

3.

Nel caso in esame, RE

1.

sembra contestare in ordine la competenza dell’Autorità di protezione, con

riferimento alle decisioni già prese dal Pretore di __________ nella sua

qualità di “giudice competente a tutela dell’unione coniugale”. Essa chiede

quindi l’annullamento della decisione.

Emerge dagli atti che in

data 10 dicembre 2013 il Pretore di __________ aveva stralciato dai ruoli la

procedura (inc. SO.2013.784) tesa all’adozione di misure a protezione

dell’unione coniugale avviata su istanza di RE 1. Risulta pure (ed è anche riconosciuto

dalla reclamante a pag. 2 del suo reclamo) che in data 20 ottobre 2014 il

Pretore di __________ ha stralciato dai ruoli anche il procedimento (inc.

SO.2014.300) per l’adozione di misure a protezione dell’unione coniugale avviato

su istanza di CO 2. Al momento dell’emanazione della decisione ora in esame,

nessuna procedura era pendente presso il suddetto Pretore.

Dalla verifica eseguita da

questa Camera risulta che, neppure attualmente, presso il Pretore di __________

sono pendenti un’azione di divorzio o una procedura di modifica delle misure di

protezione dell’unione coniugale precedentemente adottate da detto Giudice civile.

Emerge pure dagli atti che

l’Autorità di protezione ha agito a seguito delle segnalazioni della Scuola

dell’infanzia frequentata da PI 1, preoccupata per le assenze riscontrate

quando la bambina era affidata alle cure della madre e per le grosse difficoltà

comportamentali legate alla mancanza di stabilità.

Nella decisione impugnata,

l’Autorità di protezione ha rettamente specificato di aver ritenuto di dover

intervenire d’ufficio e immediatamente nell’interesse della minore, con

riferimento segnatamente alle competenze a lei attribuite dalle norme del

Codice civile.

In virtù dell’art. 315 CC,

competente a intervenire d’ufficio è l’Autorità di protezione, mentre ai sensi

dell’art. 315a CC un intervento del Pretore dipende dall’istanza di una

parte. Nel caso in esame, in assenza di un procedimento avviato dalle parti

davanti al Pretore (azione di divorzio o di protezione dell’unione coniugale) o

di una procedura per la modifica delle misure di protezione dell’unione coniugale

(art. 315b cpv. 1 n. 3, in relazione con l’art. 179 cpv. 1 CC e con

l’art. 134 CC, applicabile per analogia) la competenza dell’Autorità di protezione

- di intervenire d’ufficio a protezione della minore modificando precedenti

misure giudiziarie – è dunque certamente data (art. 315b cpv. 2 CC; CR CC

I, Meier, n. 28-29 ad art. 315/315a/315b

CC, Leuba/Buletti, n. 10-11 ad

art. 134 CC).

La reclamante, postulando

l’annullamento della decisione dell’Autorità di protezione, nel merito si limita

a rilevare che dalla medesima non emergerebbero altri fatti non noti al

Pretore, successivi all’udienza del 20 ottobre 2014, “se non quelli relativi,

da una parte, alla frequentazione discontinua della Scuola dell’infanzia della

figlia” e, dall’altra parte, alla “mancanza di un alloggio definitivo permanente”

per lei e sua figlia “nel frattempo risoltosi”. A torto.

In vero la reclamante

medesima, dopo aver negato l’esistenza di nuove circostanze posteriori alla

decisione del Pretore, ammette la rilevanza delle problematiche segnalate dalla

Scuola dell’infanzia. Non spende tuttavia neppure una parola in relazione alle

grosse difficoltà comportamentali di PI 1, indicate dalla Scuola e ritenute

dall’Autorità di protezione quale conseguenza della mancanza di stabilità.

Quest’ultima traspare per altro palesemente dagli atti e dalle dichiarazioni

delle parti (cfr. in particolare: piano assenze della minore dalla Scuola

dell’infanzia, mail 23.01.2015; rapporto maestra __________, annesso al mail

26.01

; verbale udienza ARP 30.01.2015). L’affidamento della custodia parentale

della bambina al padre – che di fatto già l’ha detenuta durante le assenze

all’estero o per i problemi contingenti della madre, differentemente da quanto

stabilito in sede pretorile – è senz’altro atta a ridare stabilità alla minore,

a tutto vantaggio del suo comportamento relazionale.

Sprovvisto di fondamento

in diritto e non sufficientemente motivato, il reclamo va di conseguenza

respinto.

4.

Gli oneri processuali

seguono la soccombenza. Non si assegnano invece ripetibili, non avendo il padre

formulato osservazioni.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Il

reclamo è respinto.

2. Gli

oneri del reclamo consistenti in:

a) tassa di

giustizia fr. 100. –

b) spese fr.

50.–

fr.

150.–

sono posti a carico di RE

1. Non si assegnano ripetibili.

3. Notificazione:

-

Comunicazione:

-

-

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause

di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;

quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.

Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo

stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.