9.2015.58
Privazione provvisoria della custodia parentale e affidamento della minore al padre; competenza dell'autorità di protezione
26 agosto 2015Italiano10 min
Source ti.ch
Incarto n.
9.2015.58
Lugano
26 agosto 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello
Franco
Lardelli
giudice
unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito
dalla
vicecancelliera
Perucconi-Bernasconi
sedente
per statuire nella causa che oppone
RE
1
patr.
da: PR 1
all’
Autorità
regionale di protezione __________,
e
a
CO
2
per
quanto riguarda la privazione provvisoria della custodia parentale sulla
figlia PI 1 e il suo affidamento al padre
giudicando
sul reclamo del 23 marzo 2015 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 13
marzo 2015 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
Fatti
A. PI 1 è nata il 2010
dal matrimonio tra RE 1 e CO 2. I rapporti tra i genitori sono da sempre
conflittuali, tanto da aver provocato l’intervento delle forze dell’ordine e
dell’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione).
B. A seguito della
separazione dei coniugi, in data 20 giugno 2013 il padre ha presentato istanza
di misure per la protezione della minore presso l’Autorità di protezione,
chiedendo l’affidamento esclusivo della custodia della figlia. All’udienza del
5 luglio 2013 non sono state prese decisioni sulla custodia e i genitori si sono
accordati in merito alla regolamentazione dei diritti di visita. Vista la
difficoltà nell’esercizio dei diritti di visita tra padre e figlia, con
decisione 2 ottobre 2013, l’Autorità di protezione ha dovuto disciplinare la gestione
del passaggio della figlia al padre, affidando tale compito al Punto di
Incontro di __________, che tuttavia di fatto non ha mai potuto intervenire a
causa del disaccordo tra i genitori.
C. Con decisione 10
dicembre 2013 il Pretore di __________ - pronunciandosi su un’istanza di
protezione dell’unione coniugale presentata da RE 1 - ha autorizzato i coniugi
a vivere separati e ha affidato la minore alla custodia della madre. L’autorità
parentale è rimasta attribuita ad entrambi i genitori, mentre al padre è stato garantito
un ampio diritto alle relazioni personali. La decisione ha comportato lo
stralcio della procedura.
Il 17 gennaio 2014 CO
2 ha comunicato all’Autorità di protezione che RE 1 era partita all’estero e
che lui si sarebbe occupato della figlia in sua assenza.
D. Dagli atti emerge che
la madre è tornata in Ticino nel mese di ottobre 2014 (rapporto 26 gennaio 2015
della scuola dell’infanzia). In occasione di un’udienza avvenuta il 20 ottobre
2014 presso il Pretore di __________, quest’ultimo ha stralciato dai ruoli la
procedura di protezione dell’unione coniugale avviata da CO 2, poiché egli non
si è presentato e la moglie ha osservato che la loro situazione negli ultimi
mesi si era tranquillizzata ed era migliorata.
E. In data 30 gennaio
2015 l’Autorità di protezione ha convocato RE 1 e CO 2 “per chiarire il
contenuto di alcune segnalazioni che destavano preoccupazione”, in particolare
i rapporti della docente della Scuola dell’infanzia frequentata dalla figlia.
F. In data 13 marzo 2015
l’Autorità di protezione ha adottato una misura urgente, a protezione della
bambina, privando provvisoriamente RE 1 della custodia parentale sulla figlia, affidandola
al padre CO 2. Contestualmente l’Autorità di protezione ha disciplinato i
diritti di visita tra madre e figlia. La decisione è stata dichiarata
immediatamente esecutiva e l’eventuale gravame è stato privato dell’effetto
sospensivo. L’Autorità di protezione ha precisato che dopo la crescita in giudicato
della decisione, l’incarto sarebbe stato trasferito alla Pretura competente.
G. Contro la predetta
decisione la madre ha interposto reclamo il 23 marzo 2015, chiedendone
l’annullamento, contestando la competenza dell’Autorità di protezione, che sarebbe,
a suo dire, intervenuta su fatti sostanzialmente già noti e decisi dal Pretore
di __________, “nella sua qualità di giudice competente a tutela dell’unione
coniugale”.
La richiesta di effetto
sospensivo - fatta valere con il reclamo - è stata respinta da questa Camera
con decisione 29 aprile 2015.
H. L’Autorità di
protezione ha presentato le proprie osservazioni in data 17 aprile 2015. Ha
ribadito di essere intervenuta nell’urgenza, a seguito delle segnalazioni
ricevute dalla Scuola dell’infanzia che “indicavano delle problematiche che richiedevano
l’intervento in tempi brevi dell’Autorità soprattutto poiché, a detta della
maestra, la minore manifestava delle grosse difficoltà comportamentali (difficoltà
relazionali, attaccamento morboso alle maestre ecc.), dovute, molto probabilmente,
alla mancanza di stabilità”.
I. La reclamante non
ha replicato.
Considerato
Considerandi
1.
Le decisioni delle
Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e minorenni sono
impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di
appello, nella composizione di un giudice unico [art. 450 CC in relazione agli
art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione
e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto (LPMA); art.
48.
lett. f n. 7 LOG]. Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già
regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla
Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le
azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa
(art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012
concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria,
alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).
2.
La competenza
per l’adozione di misure di protezione del figlio è disciplinata dagli art.
315.
e segg. CC.
Ai sensi dell’art. 315
cpv. 1 CC, le misure per la protezione del figlio sono ordinate dall’autorità
di protezione dei minori del domicilio del figlio.
Giusta l’art. 315a
CC, se è chiamato a decidere sulle relazioni personali dei genitori con i
figli, il giudice competente per il divorzio o la tutela dell’unione coniugale
prende anche le misure necessarie per proteggere il figlio e ne affida
l’esecuzione all’autorità di protezione dei minori (cpv. 1); il giudice può
anche adeguare alle nuove circostanze le misure di protezione del figlio che
sono già state prese (cpv. 2). Spetta tuttavia all’autorità di protezione dei
minori continuare una procedura di protezione del figlio introdotta prima della
procedura giudiziaria (cpv. 3, n. 1) oppure ordinare le misure immediatamente
necessarie alla protezione del figlio, quando sia prevedibile che il giudice
non possa prenderle tempestivamente (cpv. 3, cifra 2).
Secondo l’art. 315b
CC, il giudice è competente a modificare le misure giudiziarie relative
all’attribuzione e alla protezione del figlio: durante la procedura di divorzio
(cpv. 1 n. 1); nella procedura di modifica della sentenza di divorzio, secondo
le norme disciplinanti il divorzio (cpv. 1 n. 2); nella procedura di modifica
delle misure a tutela dell’unione coniugale (cpv. 1 n. 3). Negli altri casi la
modifica delle misure giudiziarie compete all’autorità di protezione dei minori
(art. 315b cpv. 2 CC).
3.
Nel caso in esame, RE
1.
sembra contestare in ordine la competenza dell’Autorità di protezione, con
riferimento alle decisioni già prese dal Pretore di __________ nella sua
qualità di “giudice competente a tutela dell’unione coniugale”. Essa chiede
quindi l’annullamento della decisione.
Emerge dagli atti che in
data 10 dicembre 2013 il Pretore di __________ aveva stralciato dai ruoli la
procedura (inc. SO.2013.784) tesa all’adozione di misure a protezione
dell’unione coniugale avviata su istanza di RE 1. Risulta pure (ed è anche riconosciuto
dalla reclamante a pag. 2 del suo reclamo) che in data 20 ottobre 2014 il
Pretore di __________ ha stralciato dai ruoli anche il procedimento (inc.
SO.2014.300) per l’adozione di misure a protezione dell’unione coniugale avviato
su istanza di CO 2. Al momento dell’emanazione della decisione ora in esame,
nessuna procedura era pendente presso il suddetto Pretore.
Dalla verifica eseguita da
questa Camera risulta che, neppure attualmente, presso il Pretore di __________
sono pendenti un’azione di divorzio o una procedura di modifica delle misure di
protezione dell’unione coniugale precedentemente adottate da detto Giudice civile.
Emerge pure dagli atti che
l’Autorità di protezione ha agito a seguito delle segnalazioni della Scuola
dell’infanzia frequentata da PI 1, preoccupata per le assenze riscontrate
quando la bambina era affidata alle cure della madre e per le grosse difficoltà
comportamentali legate alla mancanza di stabilità.
Nella decisione impugnata,
l’Autorità di protezione ha rettamente specificato di aver ritenuto di dover
intervenire d’ufficio e immediatamente nell’interesse della minore, con
riferimento segnatamente alle competenze a lei attribuite dalle norme del
Codice civile.
In virtù dell’art. 315 CC,
competente a intervenire d’ufficio è l’Autorità di protezione, mentre ai sensi
dell’art. 315a CC un intervento del Pretore dipende dall’istanza di una
parte. Nel caso in esame, in assenza di un procedimento avviato dalle parti
davanti al Pretore (azione di divorzio o di protezione dell’unione coniugale) o
di una procedura per la modifica delle misure di protezione dell’unione coniugale
(art. 315b cpv. 1 n. 3, in relazione con l’art. 179 cpv. 1 CC e con
l’art. 134 CC, applicabile per analogia) la competenza dell’Autorità di protezione
- di intervenire d’ufficio a protezione della minore modificando precedenti
misure giudiziarie – è dunque certamente data (art. 315b cpv. 2 CC; CR CC
I, Meier, n. 28-29 ad art. 315/315a/315b
CC, Leuba/Buletti, n. 10-11 ad
art. 134 CC).
La reclamante, postulando
l’annullamento della decisione dell’Autorità di protezione, nel merito si limita
a rilevare che dalla medesima non emergerebbero altri fatti non noti al
Pretore, successivi all’udienza del 20 ottobre 2014, “se non quelli relativi,
da una parte, alla frequentazione discontinua della Scuola dell’infanzia della
figlia” e, dall’altra parte, alla “mancanza di un alloggio definitivo permanente”
per lei e sua figlia “nel frattempo risoltosi”. A torto.
In vero la reclamante
medesima, dopo aver negato l’esistenza di nuove circostanze posteriori alla
decisione del Pretore, ammette la rilevanza delle problematiche segnalate dalla
Scuola dell’infanzia. Non spende tuttavia neppure una parola in relazione alle
grosse difficoltà comportamentali di PI 1, indicate dalla Scuola e ritenute
dall’Autorità di protezione quale conseguenza della mancanza di stabilità.
Quest’ultima traspare per altro palesemente dagli atti e dalle dichiarazioni
delle parti (cfr. in particolare: piano assenze della minore dalla Scuola
dell’infanzia, mail 23.01.2015; rapporto maestra __________, annesso al mail
26.01
; verbale udienza ARP 30.01.2015). L’affidamento della custodia parentale
della bambina al padre – che di fatto già l’ha detenuta durante le assenze
all’estero o per i problemi contingenti della madre, differentemente da quanto
stabilito in sede pretorile – è senz’altro atta a ridare stabilità alla minore,
a tutto vantaggio del suo comportamento relazionale.
Sprovvisto di fondamento
in diritto e non sufficientemente motivato, il reclamo va di conseguenza
respinto.
4.
Gli oneri processuali
seguono la soccombenza. Non si assegnano invece ripetibili, non avendo il padre
formulato osservazioni.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il
reclamo è respinto.
2. Gli
oneri del reclamo consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 100. –
b) spese fr.
50.–
fr.
150.–
sono posti a carico di RE
1. Non si assegnano ripetibili.
3. Notificazione:
-
Comunicazione:
-
-
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause
di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;
quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.
Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo
stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.