9.2015.63
Istituzione curatela educativa Carenza di motivazione
13 agosto 2015Italiano12 min
Source ti.ch
Incarto n.
9.2015.63
Lugano
13 agosto 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello
Franco
Lardelli
giudice
unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito
dalla
vicecancelliera
Baggi
Fiala
RE
1
all’
Autorità
regionale di protezione __________,
e a
PI 2,
per
quanto riguarda l’istituzione di una curatela educativa per la figlia PI 1;
giudicando
sul reclamo del 31 marzo 2015 presentato da RE 1 contro la decisione emessa
il 6 marzo 2015 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
Fatti
A. PI 1 (2002) è figlia
di RE 1 e di PI 2. I genitori hanno sottoscritto un “contratto per l’obbligo
del mantenimento di minori e per il diritto alle relazioni personali”, approvato
dall’allora Commissione tutoria regionale __________, (in seguito Commissione
tutoria) con risoluzione del 13 maggio 2002, che prevedeva l’attribuzione
dell’autorità parentale alla madre (contratto poi annullato e sostituito da un
secondo, di contenuto simile, approvato dalla Commissione tutoria con risoluzione
del 18-22 agosto 2006).
Nel corso del mese di
settembre del 2006 la relazione tra RE 1 e PI 2 si è conclusa.
B. Durante l’udienza
dell’8 maggio 2013 il Pretore del distretto di __________, ha ratificato la
transazione tra i genitori, che stabiliva la regolamentazione delle relazioni
personali tra padre e figlia.
C. Durante l’udienza del
2 aprile 2014, dinanzi all’Autorità regionale di protezione __________, (in
seguito Autorità di protezione) nel frattempo subentrata alla Commissione
tutoria, i genitori di PI 1 hanno trovato un accordo relativo alle relazioni
personali padre-figlia.
D. Mediante risoluzione
del 3 aprile 2014 l’Autorità di protezione ha ratificato l’accordo intercorso
fra RE 1 e PI 2 relativo alla regolamentazione dei diritti di visita
padre-figlia (un fine settimana ogni quindici giorni, una sera
infrasettimanale, quattro settimane di vacanza all’anno, oltre ad alcuni
dettagli circa l’organizzazione degli impegni extrascolastici della figlia).
Tale risoluzione è cresciuta in giudicato incontestata.
E. Dopo vicissitudini
che non occorre rievocare, relative a controversie in materia di contributi
alimentari (la madre aveva impedito alla figlia di esercitare il diritto di visita
con il padre, a causa del mancato pagamento degli alimenti), con lettera del 10
ottobre 2014 RE 1 ha informato l’Autorità di protezione che “per un periodo
indeterminato, invero fino alla normalizzazione della situazione, PI 1 rimarrà
presso suo padre”. Circostanza peraltro confermata dal padre, con scritto del
13 ottobre 2014.
F. Durante l’udienza di
discussione del 17 novembre 2014 PI 2 ha chiesto che l’autorità parentale su PI
1 gli fosse attribuita congiuntamente alla madre.
Con risoluzione del 19
novembre 2014, l’Autorità di protezione ha disposto l’attribuzione congiunta ad
entrambi i genitori dell’autorità parentale, prevedendo, in via cautelare,
che PI 1 sia affidata alle cure e alla custodia del padre, ordinando nel
contempo l’ascolto della minore.
Il 27 novembre 2014,
la membro permanente dell’Autorità di protezione, __________ (dottoressa in
pedagogia clinica) ha provveduto all’audizione della minore. Quest’ultima ha
espresso grande sofferenza in relazione alla situazione di conflittualità fra i
genitori, sostenendo tuttavia di trovarsi molto bene dal padre, ma di provare nostalgia
della madre.
G. Durante l’udienza di
discussione del 22 gennaio 2015, i genitori hanno dichiarato di aderire alla
proposta formulata dall’Autorità di protezione d’istituire una curatela
educativa (curatore che funga loro da tramite e da sostegno educativo), nonché
stabilito un accordo relativo alle relazioni personali tra RE 1 e la figlia.
Nel corso
dell’incontro del 5 marzo 2015 RE 1 e PI 2 hanno dichiarato di accettare la
curatrice proposta loro dall’Autorità di protezione, nella persona di __________.
La curatrice ha da parte sua confermato l’assunzione del mandato.
H. Preso atto dell’esito
dell’incontro, mediante risoluzione del 6 marzo 2015 l’Autorità di protezione
ha pertanto istituito una curatela educativa ex art. 308 cpv. 2 CC (dispositivo
n. 1), designando appunto __________, con il compito di:
- fornire
consulenza educativa ai genitori promuovendo anche una maggiore alleanza
educativa fra i medesimi;
- vigilare affinché
l’esercizio del diritto di visita con il genitore non affidatario sia rispettato;
- in collaborazione
con i genitori valutare se attivare un sostegno psicologico in favore di PI 1.
(dispositivo n. 2).
Ha inoltre ratificato
l’accordo sulle relazioni personali concluso tra i genitori di PI 1 all’udienza
del 22 gennaio 2015 (un fine settimana ogni quindici giorni, oltre ad un giorno
infrasettimanale da definire) (dispositivo n. 4). Ad un eventuale reclamo è
stato denegato l’effetto sospensivo (dispositivo n. 6).
I. Contro la predetta
decisione RE 1 è insorta con reclamo del 31 marzo 2015, indicando in modo generico
che “il risultato” degli incontri con l’Autorità di protezione “è da
considerarsi nullo su tutti i fronti”. RE 1 lamenta di aver potuto vedere la figlia
in una sola occasione da ottobre 2014 a marzo 2015.
Con riferimento alla
decisione impugnata la reclamante rileva infine che “è pacifico che il
documento non è applicabile ed è una presa in giro, in quanto non viene, per
definizione, rispettato dal genitore affidatario e le sterili misure messe in
campo sono oggettivamente insufficienti per ristabilire i rapporti con la
figlia”.
L. Con
scritto del 30 aprile 2015 l’Autorità di protezione ha dichiarato di confermare
la propria risoluzione, senza formulare particolari osservazioni.
Mediante
osservazioni del 30 aprile 2015 PI 2 ha postulato la conferma della risoluzione
impugnata e la concessione dell’assistenza giudiziaria.
M. Con
replica del 14 maggio 2015 RE 1, ha ammesso la situazione di conflittualità con
il padre di PI 1, spiegando le ragioni che l’avrebbero indotta a permettera
alla figlia di andare a vivere dal padre. In conclusione la reclamante ha
confermato che, a seguito di una discussione accesa con la curatrice, vi è
stato “un parziale ritorno alla normalità nei rapporti con la figlia
segregata”, aggiungendo che “oltre ai contatti telefonici ripristinati”, ha
preteso “finalmente di ottenere una cena ed un weekend con PI 1”.
La
reclamante ha ribadito l’importanza di regolamentare al più presto il rapporto
con PI 1, tenendo conto dei suoi impegni professionali e di quelli scolastici
ed extra-scolastici della figlia.
N. Nel frattempo
mediante decreto del 26 marzo 2015 il Pretore del Distretto di __________ ha
omologato e dichiarato immediatamente esecutivo l’assetto previsto dai genitori
(transazione); in particolare ha stabilito che “con effetto immediato PI 2
provvede al mantenimento della figlia, senza per il momento contributo in
denaro da parte della padre (recte madre).
Considerato
Considerandi
1.
Le decisioni delle
Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e minorenni sono
impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di
appello, nella composizione di un giudice unico [art. 450 CC in relazione agli
314.
cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 Legge sull’organizzazione e la
procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto (LPMA); art. 48
lett. f n. 7 LOG]. Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato
dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alle Legge sulla
procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni
connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art.
99.
LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012
concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancor più sussidiaria,
alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).
2.
Con la decisione
impugnata l’Autorità di protezione ha provveduto a: istituire una curatela
educativa per la vigilanza delle relazioni personali ex art. 308 cpv. 2 CC;
nominare la curatrice, preventivamente proposta ai genitori in sede d’udienza;
ratificare l’assetto relativo alle relazioni personali madre-figlia stabilito
dai genitori in sede d’udienza il 22 gennaio 2015.
Oggetto della
decisione avversata non è pertanto l’attribuzione dell’autorità parentale
congiunta ad entrambi i genitori e neppure la decisione di conferire la
custodia parentale di PI 1 al padre. Tali decisioni – prese in precedenza
dall’Autorità di protezione - sono infatti cresciute in giudicato incontestate.
3.
Ad un sommario
esame, si rileva che l’istituzione della curatela in oggetto è stata decisa
dopo aver debitamente informato gli interessati e aver ottenuto il loro consenso
(cfr. udienze del 22 gennaio e 5 marzo 2015).
L’importanza di una
curatela, per la vigilanza delle relazioni personali, nel caso in esame appare
evidente. Innegabile è infatti che l’esercizio del diritto di visita denota, da
diversi anni, una conflittualità tale da pregiudicare il bene della minore.
Nel gravame RE 1
non si confronta con le ragioni esposte dall’Autorità di protezione circa la
necessità della figura del curatore educativo per proteggere il minore
dall’alta conflittualità dei genitori e neppure pretende che una misura meno
incisiva sarebbe sufficiente per garantire la protezione del bene della figlia.
Anzi, con il suo reclamo RE
1.
attesta di essere in una situazione di forte litigiosità con PI 2. Situazione
peraltro confermata pure da PI 1 (cfr. verbale d’audizione), dal padre,
dall’Autorità di protezione e dal Pretore del Distretto di __________.
4.
Quanto alla figura
della curatrice, dall’esame del reclamo, si fatica a comprende se RE 1 intenda
contestare la scelta della curatrice operata dall’Autorità di protezione o le capacità
della medesima.
In relazione alla
curatrice la reclamante sostiene che “senza voler entrare nel merito sulle
capacità professionali della curatrice __________ che non sono in grado di
giudicare, ma anch’essa si trova in balia degli eventi”; poi però lamenta che
la stessa sarebbe spesso irreperibile.
In sostanza nel reclamo RE
1.
sembra limitarsi a lamentare una non meglio precisata “scarsa reperibilità”
della curatrice. In concreto non vi sono motivi sufficienti che possano
giustificare la sostituzione della curatrice. La reclamante – al di là della
pretesa e non comprovata “scarsa reperibilità” - non rimprovera infatti alcunché
alla stessa.
Dalla duplica del 3 giugno
2015.
emerge peraltro che la curatrice avrebbe, nel frattempo, favorito il
ripristino delle relazioni personali fra la madre e la figlia. Le critiche
della reclamante cadono pertanto nel vuoto.
5.
Con il reclamo, RE 1,
sembra pure voler formulare richieste circa la regolamentazione delle
relazioni personali. Nel dispositivo n. 4 della risoluzione impugnata, l’Autorità
di protezione ha in particolare ratificato l’accordo stipulato fra i genitori
in sede d’udienza (22 gennaio 2015), in particolare: “un weekend ogni quindici
giorni a far tempo dal venerdì 30 gennaio 2015, oltre un giorno
infrasettimanale da definire”. La generica richiesta, formulata in sede di
replica, di poter “regolamentare al più presto il rapporto con PI 1, calcolando”
i suoi “impegni professionali e quelli scolastici ed extra-scolastici della figlia”
oltre ad essere poco chiara è in ogni caso irricevibile, poiché fatta valere
per la prima volta in questa sede.
Tale richiesta, oltre che
irricevibile, è finanche pretestuosa in quanto la regolamentazione delle
relazioni personali (proposta appunto dai genitori stessi) è già ampiamente
regolamentata.
6.
Nel gravame RE 1
indica, infine, in modo in modo confuso, una serie di critiche all’Autorità di
protezione e al padre di PI 1 – quest’ultimo responsabile, a suo dire,
dell’allontanamento della figlia dalla madre - senza però motivarle.
Innanzitutto
critica l’operato dell’Autorità di protezione, che a suo avviso non sarebbe
stata capace di gestire la situazione e di imporre regole di visita. Tale critica,
oltre a non essere documentata, è del tutto inconsistente.
Pure la critica ai
danni della curatrice, circa la mancata reperibilità, è del tutto infondata.
Come indicato nel paragrafo precedente, ritenuto che la situazione sarebbe
tornata “alla normalità”, mal si comprende quali sarebbero, al riguardo, le
lacune nell’operato della stessa.
7.
Palesemente carente
di motivazione, il reclamo sfugge ad ogni ulteriore disanima e quindi, nella
limitata misura della sua ricevibilità, deve essere respinto.
Tasse e spese sono
a carico della reclamante – totalmente soccombente – tenuta anche a rifondere a
PI 2 fr. 400.- a titolo di ripetibili. Visto l'esito del reclamo
e il diritto a ripetibili, la domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito
patrocinio presentata da PI 2 deve essere considerata priva di oggetto (cfr.
STF del 18 luglio 2012, inc.2C_182/2012, consid. 6.3; STF del 7 agosto 2009,
inc.5A_389/2009, consid. 7; Sentenza CDP dell’11 marzo 2014, inc. 9.2013.175,
consid. 6).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Nella
limitata misura della sua ricevibilità, il reclamo è respinto.
2. Gli
oneri del reclamo consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 150.–
b) spese fr.
50.–
fr.
200.–
sono posti a carico di RE
1 che rifonderà a PI 2 fr. 400.- a titolo di ripetibili.
3. L’istanza
di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio di PI 2 è priva d’oggetto.
4. Notificazione:
-
-
Comunicazione:
-
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause
di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;
quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.
Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo
stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.