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Decisione

9.2015.63

Istituzione curatela educativa Carenza di motivazione

13 agosto 2015Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

A. PI 1 (2002) è figlia

di RE 1 e di PI 2. I genitori hanno sottoscritto un “contratto per l’obbligo

del mantenimento di minori e per il diritto alle relazioni personali”, approvato

dall’allora Commissione tutoria regionale __________, (in seguito Commissione

tutoria) con risoluzione del 13 maggio 2002, che prevedeva l’attribuzione

dell’autorità parentale alla madre (contratto poi annullato e sostituito da un

secondo, di contenuto simile, approvato dalla Commissione tutoria con risoluzione

del 18-22 agosto 2006).

Nel corso del mese di

settembre del 2006 la relazione tra RE 1 e PI 2 si è conclusa.

B. Durante l’udienza

dell’8 maggio 2013 il Pretore del distretto di __________, ha ratificato la

transazione tra i genitori, che stabiliva la regolamentazione delle relazioni

personali tra padre e figlia.

C. Durante l’udienza del

2 aprile 2014, dinanzi all’Autorità regionale di protezione __________, (in

seguito Autorità di protezione) nel frattempo subentrata alla Commissione

tutoria, i genitori di PI 1 hanno trovato un accordo relativo alle relazioni

personali padre-figlia.

D. Mediante risoluzione

del 3 aprile 2014 l’Autorità di protezione ha ratificato l’accordo intercorso

fra RE 1 e PI 2 relativo alla regolamentazione dei diritti di visita

padre-figlia (un fine settimana ogni quindici giorni, una sera

infrasettimanale, quattro settimane di vacanza all’anno, oltre ad alcuni

dettagli circa l’organizzazione degli impegni extrascolastici della figlia).

Tale risoluzione è cresciuta in giudicato incontestata.

E. Dopo vicissitudini

che non occorre rievocare, relative a controversie in materia di contributi

alimentari (la madre aveva impedito alla figlia di esercitare il diritto di visita

con il padre, a causa del mancato pagamento degli alimenti), con lettera del 10

ottobre 2014 RE 1 ha informato l’Autorità di protezione che “per un periodo

indeterminato, invero fino alla normalizzazione della situazione, PI 1 rimarrà

presso suo padre”. Circostanza peraltro confermata dal padre, con scritto del

13 ottobre 2014.

F. Durante l’udienza di

discussione del 17 novembre 2014 PI 2 ha chiesto che l’autorità parentale su PI

1 gli fosse attribuita congiuntamente alla madre.

Con risoluzione del 19

novembre 2014, l’Autorità di protezione ha disposto l’attribuzione congiunta ad

entrambi i genitori dell’autorità parentale, prevedendo, in via cautelare,

che PI 1 sia affidata alle cure e alla custodia del padre, ordinando nel

contempo l’ascolto della minore.

Il 27 novembre 2014,

la membro permanente dell’Autorità di protezione, __________ (dottoressa in

pedagogia clinica) ha provveduto all’audizione della minore. Quest’ultima ha

espresso grande sofferenza in relazione alla situazione di conflittualità fra i

genitori, sostenendo tuttavia di trovarsi molto bene dal padre, ma di provare nostalgia

della madre.

G. Durante l’udienza di

discussione del 22 gennaio 2015, i genitori hanno dichiarato di aderire alla

proposta formulata dall’Autorità di protezione d’istituire una curatela

educativa (curatore che funga loro da tramite e da sostegno educativo), nonché

stabilito un accordo relativo alle relazioni personali tra RE 1 e la figlia.

Nel corso

dell’incontro del 5 marzo 2015 RE 1 e PI 2 hanno dichiarato di accettare la

curatrice proposta loro dall’Autorità di protezione, nella persona di __________.

La curatrice ha da parte sua confermato l’assunzione del mandato.

H. Preso atto dell’esito

dell’incontro, mediante risoluzione del 6 marzo 2015 l’Autorità di protezione

ha pertanto istituito una curatela educativa ex art. 308 cpv. 2 CC (dispositivo

n. 1), designando appunto __________, con il compito di:

- fornire

consulenza educativa ai genitori promuovendo anche una maggiore alleanza

educativa fra i medesimi;

- vigilare affinché

l’esercizio del diritto di visita con il genitore non affidatario sia rispettato;

- in collaborazione

con i genitori valutare se attivare un sostegno psicologico in favore di PI 1.

(dispositivo n. 2).

Ha inoltre ratificato

l’accordo sulle relazioni personali concluso tra i genitori di PI 1 all’udienza

del 22 gennaio 2015 (un fine settimana ogni quindici giorni, oltre ad un giorno

infrasettimanale da definire) (dispositivo n. 4). Ad un eventuale reclamo è

stato denegato l’effetto sospensivo (dispositivo n. 6).

I. Contro la predetta

decisione RE 1 è insorta con reclamo del 31 marzo 2015, indicando in modo generico

che “il risultato” degli incontri con l’Autorità di protezione “è da

considerarsi nullo su tutti i fronti”. RE 1 lamenta di aver potuto vedere la figlia

in una sola occasione da ottobre 2014 a marzo 2015.

Con riferimento alla

decisione impugnata la reclamante rileva infine che “è pacifico che il

documento non è applicabile ed è una presa in giro, in quanto non viene, per

definizione, rispettato dal genitore affidatario e le sterili misure messe in

campo sono oggettivamente insufficienti per ristabilire i rapporti con la

figlia”.

L. Con

scritto del 30 aprile 2015 l’Autorità di protezione ha dichiarato di confermare

la propria risoluzione, senza formulare particolari osservazioni.

Mediante

osservazioni del 30 aprile 2015 PI 2 ha postulato la conferma della risoluzione

impugnata e la concessione dell’assistenza giudiziaria.

M. Con

replica del 14 maggio 2015 RE 1, ha ammesso la situazione di conflittualità con

il padre di PI 1, spiegando le ragioni che l’avrebbero indotta a permettera

alla figlia di andare a vivere dal padre. In conclusione la reclamante ha

confermato che, a seguito di una discussione accesa con la curatrice, vi è

stato “un parziale ritorno alla normalità nei rapporti con la figlia

segregata”, aggiungendo che “oltre ai contatti telefonici ripristinati”, ha

preteso “finalmente di ottenere una cena ed un weekend con PI 1”.

La

reclamante ha ribadito l’importanza di regolamentare al più presto il rapporto

con PI 1, tenendo conto dei suoi impegni professionali e di quelli scolastici

ed extra-scolastici della figlia.

N. Nel frattempo

mediante decreto del 26 marzo 2015 il Pretore del Distretto di __________ ha

omologato e dichiarato immediatamente esecutivo l’assetto previsto dai genitori

(transazione); in particolare ha stabilito che “con effetto immediato PI 2

provvede al mantenimento della figlia, senza per il momento contributo in

denaro da parte della padre (recte madre).

Considerato

Considerandi

1.

Le decisioni delle

Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e minorenni sono

impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di

appello, nella composizione di un giudice unico [art. 450 CC in relazione agli

314.

cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 Legge sull’organizzazione e la

procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto (LPMA); art. 48

lett. f n. 7 LOG]. Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato

dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alle Legge sulla

procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni

connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art.

99.

LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012

concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancor più sussidiaria,

alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

2.

Con la decisione

impugnata l’Autorità di protezione ha provveduto a: istituire una curatela

educativa per la vigilanza delle relazioni personali ex art. 308 cpv. 2 CC;

nominare la curatrice, preventivamente proposta ai genitori in sede d’udienza;

ratificare l’assetto relativo alle relazioni personali madre-figlia stabilito

dai genitori in sede d’udienza il 22 gennaio 2015.

Oggetto della

decisione avversata non è pertanto l’attribuzione dell’autorità parentale

congiunta ad entrambi i genitori e neppure la decisione di conferire la

custodia parentale di PI 1 al padre. Tali decisioni – prese in precedenza

dall’Autorità di protezione - sono infatti cresciute in giudicato incontestate.

3.

Ad un sommario

esame, si rileva che l’istituzione della curatela in oggetto è stata decisa

dopo aver debitamente informato gli interessati e aver ottenuto il loro consenso

(cfr. udienze del 22 gennaio e 5 marzo 2015).

L’importanza di una

curatela, per la vigilanza delle relazioni personali, nel caso in esame appare

evidente. Innegabile è infatti che l’esercizio del diritto di visita denota, da

diversi anni, una conflittualità tale da pregiudicare il bene della minore.

Nel gravame RE 1

non si confronta con le ragioni esposte dall’Autorità di protezione circa la

necessità della figura del curatore educativo per proteggere il minore

dall’alta conflittualità dei genitori e neppure pretende che una misura meno

incisiva sarebbe sufficiente per garantire la protezione del bene della figlia.

Anzi, con il suo reclamo RE

1.

attesta di essere in una situazione di forte litigiosità con PI 2. Situazione

peraltro confermata pure da PI 1 (cfr. verbale d’audizione), dal padre,

dall’Autorità di protezione e dal Pretore del Distretto di __________.

4.

Quanto alla figura

della curatrice, dall’esame del reclamo, si fatica a comprende se RE 1 intenda

contestare la scelta della curatrice operata dall’Autorità di protezione o le capacità

della medesima.

In relazione alla

curatrice la reclamante sostiene che “senza voler entrare nel merito sulle

capacità professionali della curatrice __________ che non sono in grado di

giudicare, ma anch’essa si trova in balia degli eventi”; poi però lamenta che

la stessa sarebbe spesso irreperibile.

In sostanza nel reclamo RE

1.

sembra limitarsi a lamentare una non meglio precisata “scarsa reperibilità”

della curatrice. In concreto non vi sono motivi sufficienti che possano

giustificare la sostituzione della curatrice. La reclamante – al di là della

pretesa e non comprovata “scarsa reperibilità” - non rimprovera infatti alcunché

alla stessa.

Dalla duplica del 3 giugno

2015.

emerge peraltro che la curatrice avrebbe, nel frattempo, favorito il

ripristino delle relazioni personali fra la madre e la figlia. Le critiche

della reclamante cadono pertanto nel vuoto.

5.

Con il reclamo, RE 1,

sembra pure voler formulare richieste circa la regolamentazione delle

relazioni personali. Nel dispositivo n. 4 della risoluzione impugnata, l’Autorità

di protezione ha in particolare ratificato l’accordo stipulato fra i genitori

in sede d’udienza (22 gennaio 2015), in particolare: “un weekend ogni quindici

giorni a far tempo dal venerdì 30 gennaio 2015, oltre un giorno

infrasettimanale da definire”. La generica richiesta, formulata in sede di

replica, di poter “regolamentare al più presto il rapporto con PI 1, calcolando”

i suoi “impegni professionali e quelli scolastici ed extra-scolastici della figlia”

oltre ad essere poco chiara è in ogni caso irricevibile, poiché fatta valere

per la prima volta in questa sede.

Tale richiesta, oltre che

irricevibile, è finanche pretestuosa in quanto la regolamentazione delle

relazioni personali (proposta appunto dai genitori stessi) è già ampiamente

regolamentata.

6.

Nel gravame RE 1

indica, infine, in modo in modo confuso, una serie di critiche all’Autorità di

protezione e al padre di PI 1 – quest’ultimo responsabile, a suo dire,

dell’allontanamento della figlia dalla madre - senza però motivarle.

Innanzitutto

critica l’operato dell’Autorità di protezione, che a suo avviso non sarebbe

stata capace di gestire la situazione e di imporre regole di visita. Tale critica,

oltre a non essere documentata, è del tutto inconsistente.

Pure la critica ai

danni della curatrice, circa la mancata reperibilità, è del tutto infondata.

Come indicato nel paragrafo precedente, ritenuto che la situazione sarebbe

tornata “alla normalità”, mal si comprende quali sarebbero, al riguardo, le

lacune nell’operato della stessa.

7.

Palesemente carente

di motivazione, il reclamo sfugge ad ogni ulteriore disanima e quindi, nella

limitata misura della sua ricevibilità, deve essere respinto.

Tasse e spese sono

a carico della reclamante – totalmente soccombente – tenuta anche a rifondere a

PI 2 fr. 400.- a titolo di ripetibili. Visto l'esito del reclamo

e il diritto a ripetibili, la domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito

patrocinio presentata da PI 2 deve essere considerata priva di oggetto (cfr.

STF del 18 luglio 2012, inc.2C_182/2012, consid. 6.3; STF del 7 agosto 2009,

inc.5A_389/2009, consid. 7; Sentenza CDP dell’11 marzo 2014, inc. 9.2013.175,

consid. 6).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Nella

limitata misura della sua ricevibilità, il reclamo è respinto.

2. Gli

oneri del reclamo consistenti in:

a) tassa di

giustizia fr. 150.–

b) spese fr.

50.–

fr.

200.–

sono posti a carico di RE

1 che rifonderà a PI 2 fr. 400.- a titolo di ripetibili.

3. L’istanza

di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio di PI 2 è priva d’oggetto.

4. Notificazione:

-

-

Comunicazione:

-

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause

di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;

quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.

Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo

stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.