9.2015.64
Curatela per l'amministrazione della sostanza del figlio giusta l'art. 325 CC
28 dicembre 2015Italiano12 min
Source ti.ch
Incarto n.
9.2015.64
Lugano
28 dicembre 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice supplente della Camera di
protezione del Tribunale d’appello
Alessia Paglia
giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito dalla
segretaria
Scheurich
sedente per statuire nella causa che oppone
RE 1
all’
Autorità regionale di protezione __________,
e a
PI 2
patr. da: PR 1
per quanto riguarda l’istituzione di una curatela di amministrazione
in favore del figlio PI 1
giudicando sul reclamo del 2 aprile 2015 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 5 marzo 2015 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
Fatti
A. PI 1 è nato il 2002 ed è figlio di RE 1 e PI 2.
La madre
detiene l'autorità parentale e la custodia sul figlio.
L'Autorità
regionale di protezione di __________ ha la competenza in relazione alla
protezione del minore; nel corso degli anni è intervenuta in più occasioni. In
particolare, il 6 giugno 2011, ha privato la madre della custodia e ha
collocato PI 1 presso l'Istituto __________. Tuttavia, nel maggio 2012, tale
provvedimento è stato sospeso a causa delle continue fughe del ragazzo sia
dall'Istituto sia da scuola.
Dal 23
luglio 2012 a favore di PI 1 è stata istituita una curatela educativa.
L'incarico è stato affidato a CURA 1.
B. L'11
febbraio 2013 PI 2 ha chiesto la custodia e l'autorità parentale sul figlio
poiché, a suo dire, quest'ultimo risiedeva piuttosto regolarmente da lui e la
madre era stata condannata per lesioni semplici sul figlio. La madre si è detta
contraria a tale richiesta.
Mediante
decisione (no. 345B/2013) del 24 ottobre 2013/6 novembre 2013 l'Autorità
regionale di protezione di __________ ha poi respinto la richiesta del padre.
C. Il 29
novembre 2013 PI 2 è insorto contro tale risoluzione chiedendone l'annullamento
e postulando l'attribuzione della custodia e dell'autorità parentale a lui o
eventualmente in comune con la madre. Egli ha in particolare rilevato che, dopo
il collocamento in istituto e il rientro presso la madre, il figlio si è
rifugiato spesso presso di lui dove vive con una certa continuità dall'inverno
2012/2013.
La madre ha
per contro chiesto di mantenere la custodia sul figlio e di fare ordine al
padre di riportare il figlio presso di lei.
Nel gennaio
2014 l'Autorità di protezione ha poi informato che il minore aveva fatto
rientro presso la madre.
D. Con decisione 20 marzo 2014 questa Camera ha infine respinto il ricorso
(inc. 9.2013.26); ha tuttavia invitato l'autorità di primo
grado a valutare se effettivamente fosse nell'interesse del minore di essere
affidato alle cure dei genitori, data l'eccessiva conflittualità, le pressioni
sul figlio da parte di entrambi i genitori e i rispettivi limiti di questi
ultimi. In tale ipotesi PI 1 avrebbe potuto limitare i contatti con i genitori
ai fine settimana così da circoscrivere la loro influenza.
E. I genitori sono poi stati convocati, il 5 marzo 2015, dall’Autorità di
protezione per discutere sul da farsi. Il padre, in tale
frangente, ha informato che il figlio era da un paio di mesi che risedeva da
lui e che non voleva andare a scuola; l’intenzione era quindi di portarlo con
sé in __________ per un po’ di tempo. A PI 2 è pure stato presentato __________
che sarebbe stato nominato quale curatore educativo in sostituzione di CURA 1 e
al quale sarebbe anche stato affidato il compito di gestire la redita
completiva (cfr. verbale del 5 marzo 2015). In seguito è stata sentita anche RE
1 che è stata informata dell’intenzione di nominare __________ quale curatore
educativo ma anche quale curatore amministrativo giusta l’art. 325 CC con il
compito di gestire la rendita completiva. La madre e il suo legale hanno
verbalizzato di rinunciare a interporre reclamo contro la nomina di __________
così che la decisione poteva essere dichiarata immediatamente esecutiva (cfr.
verbale del 10 marzo 2015).
F. Con decisione n. 217/215 del 5 marzo 2015 L’Autorità di protezione ha
quindi istituito, in favore di PI 1, una curatela di amministrazione
designando, in tale funzione, il signor __________. Quale compito gli è stato
assegnato quello di gestire la completiva del minore e ogni altro reddito a lui
spettante in modo conforme al suo bene. Il signor __________ è inoltre stato
designato curatore educativo col compito di verificare le condizioni per la
ripresa della frequenza scolastica da parte di PI 1.
La decisione è stata dichiarata immediatamente esecutiva.
G. Avverso
la predetta decisione è insorta, con reclamo 2 aprile 2015, la signora RE 1.
Ella osserva, preliminarmente, di non aver nulla da eccepire circa la nomina di
un curatore educativo. Per contro non ritiene vi siano i motivi per nominarne
uno amministrativo. Dagli atti non vi è nessuna prova che abbia in qualche modo
utilizzato la sostanza del figlio in modo non corretto e nemmeno vi sono
mancanze economiche per il figlio. A suo modo di vedere l’Autorità di
protezione non indica in nessun modo quali sarebbero le ragioni per le quali
intende procedere con tale misura. In pratica ella chiede l’annullamento della
decisione impugnata.
H. Con
osservazioni 21 aprile 2015 l’Autorità di protezione ha chiesto la reiezione
del reclamo. Si dice innanzitutto stupita del reclamo visto che RE 1 aveva
sottoscritto l’impegno di rinunciare a interporre contestazioni contro
l’istituzione della misura. L’Autorità di protezione ritiene che la decisione
menzioni in modo chiaro il motivo per l’istituzione della misura; la rendita
completiva percepita dalla madre quale detentrice della custodia e
dell’autorità parentale anche durante i lunghi periodi in cui il figlio ha
vissuto con il padre è stata oggetto di litigi tra le parti ed è persino stata
argomento utilizzato dal ragazzo stesso per non frequentare la scuola. A mente dell’Autorità
sono pertanto date le premesse per istituire la misura, nei mesi durante i
quali il minore è stato dal padre la rendita percepita dalla madre per il
mantenimento non è stata impiegata conformemente alla destinazione in quanto
l’intero mantenimento è stato preso a carico dal padre senza alcun contributo
da parte della madre.
I. Con
osservazioni 20 maggio 2015 il padre PI 2 chiede l’integrale reiezione del
gravame. Egli sostiene che la madre vuole gestire per i propri interessi gli
averi del figlio e osserva che, durante i lunghi soggiorni di PI 1 presso di
lui, la madre si è sempre rifiutata di fornire al genitore affidatario il
benché minimo aiuto economico, malgrado essa incassasse direttamente tutte le
rendite per il figlio. Il signor PI 2 ha inoltre chiesto di essere ammesso al
beneficio del gratuito patrocinio.
L. Con
replica del 17 giugno 2015 la reclamante ribadisce di aver sempre utilizzato in
modo conforme la rendita dell’assicurazione AVS; osserva inoltre che, pendente
procedura, il figlio è stato portato via dal padre in __________ e che sono
oramai 4 mesi che il curatore versa la completiva direttamente al padre.
Con duplica
del 13 luglio 2015 il padre osserva che il figlio si trova da tempo presso di
lui. PI 2 ribadisce poi che la madre non ha utilizzato in modo conforme le
entrate siccome si è sempre rifiutata di corrispondere al padre il dovuto. Egli
postula nuovamente che sia, finalmente, formalizzato l’affido al padre allo
scopo di dare stabilità all’assetto del figlio.
Con scritto
del 9 settembre 2015, regolarmente notificato alle parti, RE 1 ha comunicato
che il figlio, a far tempo dal mese di giugno 2015, è tornato definitivamente a
vivere dalla madre dove ancora si trova.
Considerato
Considerandi
1.
Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti
maggiorenni e minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di
protezione del Tribunale di appello, nella composizione di un giudice unico
[art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2
della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del
minore e dell’adulto (LPMA); art. 48 lett. f n. 7 LOG]. Riguardo alla procedura
applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre
riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in
particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di
competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del
Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut,
pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto
processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).
2.
Dall’allegato ricorsuale emerge chiaramente che la reclamante non pone
in discussione la curatela educativa e nemmeno, peraltro, lo avrebbe potuto
fare siccome la decisione impugnata si è limitata a designare la persona del curatore
educativo, la misura in quanto tale essendo stata decisa anni fa. Contesta per
contro l’istituzione della curatela per l’amministrazione della sostanza del
figlio giusta l’art. 325 CC.
Gli articoli
324.
e 325 CC sono relativi alla protezione della sostanza del figlio. Per quel
che è della competenza e della procedura il riferimento sono gli art. 307 e
segg. CC, in particolare valgono anche nell’ambito della protezione della
sostanza i principi della sussidiarietà e della proporzionalità e i principi
generali applicabili alla protezione dei minori (BSK ZGB I - Breitschmid, 5a ed.,
art. 324/325 N. 2).
3.
Nel
caso che ci occupa, a motivo dell’istituzione della misura, è asserita una
mancanza della madre in relazione alla gestione della completiva per il figlio
siccome non la riverserebbe al padre quando il figlio pernotta da lui.
Preliminarmente si osserva che l’autorità parentale e la custodia sul figlio PI
1.
è sempre stata attribuita alla sola madre che, proprio per questo, riceve la
rendita completiva. A tutt’oggi risulta che il figlio abita stabilmente con lei
(scritto del 9 settembre 2015 della signora RE 1 a questa Camera). Ci sono
stati solo periodi alterni più o meno lunghi in cui PI 1 ha prolungato la
permanenza dal padre, con l’accordo di chi non è peraltro dato a sapere. Ora
però è con la madre e non vi è indizio che faccia pensare che i soldi non siano
da lei utilizzati in modo conforme agli interessi di PI 1. Non emerge, in altri
termini, un motivo plausibile per giustificare la gestione della completiva e
di ogni altro reddito spettante a PI 1 da parte di un curatore. Nei periodi in
cui il figlio risiedeva dal padre l’Autorità di protezione avrebbe potuto, nel
caso in cui riteneva fondato il versamento a lui della completiva, impartire
ordini alla madre (art. 324 cpv. 2 CC) o intervenire presso la cassa che eroga
la prestazione. Dagli atti non emergono invece interventi meno incisivi fatti
dall’Autorità di protezione, nemmeno semplici scritti che intimano alla signora
di fare dei versamenti in favore di PI 2. Neppure è stato chiesto un rendiconto
di come vengono spesi i soldi o spiegazioni in merito al perché ci sono vecchie
fatture impagate del pediatra. Alla luce di ciò, concludere che la reclamante
non gestisca la sostanza conformemente al bene del minore è quanto meno
azzardato così come lo è l’incisivo intervento dell’istituzione della curatela
di amministrazione.
4.
Visto
quanto sopra il gravame merita parziale accoglimento nel senso che, pur
ritenendo ingiustificata l’istituzione di una curatela ex art. 325 CC, con
conseguente annullamento del dispositivo n. 1, non vi è motivo per annullare
l’intera decisione come invece postulato dalla reclamante. I punti 2 e
successivi del dispositivo sono infatti rimasti incontestati. In definitiva va
quindi annullato solo il punto uno del dispositivo della decisione impugnata.
Non si entra
invece nel merito della non meglio precisata e alquanto fantasiosa richiesta
della reclamante di concederle “il beneficio delle tasse e delle spese” (punto
2.
del petitum).
Con
riferimento alla richiesta di PI 2 di ammissione al gratuito patrocinio,
occorre rilevare che ai sensi dell’art. 117 lett. a e b CPC, applicabile su
rinvio dell’art. 13 LAG, ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia
sprovvisto dei mezzi necessari, la cui domanda non appaia priva di probabilità
di successo.
Nel caso
concreto le contestazioni del resistente non hanno avuto esito positivo. La
domanda è dunque respinta.
Date le
circostanze non si prelevano tasse e spese di giustizia, mentre non si
assegnano ripetibili, la reclamante non essendo stata patrocinata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il
reclamo è parzialmente accolto.
Di conseguenza, il punto 1. del dispositivo della risoluzione n.
217/2015 del 5 marzo 2015 è annullato, invariati i restanti punti.
2. L’istanza
di PI 2 tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria è respinta.
3. Non
si prelevano tasse e spese di giustizia. Non si assegnano ripetibili.
4. Notificazione:
-
-
Comunicazione:
-
-
Il giudice supplente La
segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso
in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro
le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art.
95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72
segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è
ammissibile solo se il valore
litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non
raggiunge tale importo, il ricorso
in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.