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Decisione

9.2015.64

Curatela per l'amministrazione della sostanza del figlio giusta l'art. 325 CC

28 dicembre 2015Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

A. PI 1 è nato il 2002 ed è figlio di RE 1 e PI 2.

La madre

detiene l'autorità parentale e la custodia sul figlio.

L'Autorità

regionale di protezione di __________ ha la competenza in relazione alla

protezione del minore; nel corso degli anni è intervenuta in più occasioni. In

particolare, il 6 giugno 2011, ha privato la madre della custodia e ha

collocato PI 1 presso l'Istituto __________. Tuttavia, nel maggio 2012, tale

provvedimento è stato sospeso a causa delle continue fughe del ragazzo sia

dall'Istituto sia da scuola.

Dal 23

luglio 2012 a favore di PI 1 è stata istituita una curatela educativa.

L'incarico è stato affidato a CURA 1.

B. L'11

febbraio 2013 PI 2 ha chiesto la custodia e l'autorità parentale sul figlio

poiché, a suo dire, quest'ultimo risiedeva piuttosto regolarmente da lui e la

madre era stata condannata per lesioni semplici sul figlio. La madre si è detta

contraria a tale richiesta.

Mediante

decisione (no. 345B/2013) del 24 ottobre 2013/6 novembre 2013 l'Autorità

regionale di protezione di __________ ha poi respinto la richiesta del padre.

C. Il 29

novembre 2013 PI 2 è insorto contro tale risoluzione chiedendone l'annullamento

e postulando l'attribuzione della custodia e dell'autorità parentale a lui o

eventualmente in comune con la madre. Egli ha in particolare rilevato che, dopo

il collocamento in istituto e il rientro presso la madre, il figlio si è

rifugiato spesso presso di lui dove vive con una certa continuità dall'inverno

2012/2013.

La madre ha

per contro chiesto di mantenere la custodia sul figlio e di fare ordine al

padre di riportare il figlio presso di lei.

Nel gennaio

2014 l'Autorità di protezione ha poi informato che il minore aveva fatto

rientro presso la madre.

D. Con decisione 20 marzo 2014 questa Camera ha infine respinto il ricorso

(inc. 9.2013.26); ha tuttavia invitato l'autorità di primo

grado a valutare se effettivamente fosse nell'interesse del minore di essere

affidato alle cure dei genitori, data l'eccessiva conflittualità, le pressioni

sul figlio da parte di entrambi i genitori e i rispettivi limiti di questi

ultimi. In tale ipotesi PI 1 avrebbe potuto limitare i contatti con i genitori

ai fine settimana così da circoscrivere la loro influenza.

E. I genitori sono poi stati convocati, il 5 marzo 2015, dall’Autorità di

protezione per discutere sul da farsi. Il padre, in tale

frangente, ha informato che il figlio era da un paio di mesi che risedeva da

lui e che non voleva andare a scuola; l’intenzione era quindi di portarlo con

sé in __________ per un po’ di tempo. A PI 2 è pure stato presentato __________

che sarebbe stato nominato quale curatore educativo in sostituzione di CURA 1 e

al quale sarebbe anche stato affidato il compito di gestire la redita

completiva (cfr. verbale del 5 marzo 2015). In seguito è stata sentita anche RE

1 che è stata informata dell’intenzione di nominare __________ quale curatore

educativo ma anche quale curatore amministrativo giusta l’art. 325 CC con il

compito di gestire la rendita completiva. La madre e il suo legale hanno

verbalizzato di rinunciare a interporre reclamo contro la nomina di __________

così che la decisione poteva essere dichiarata immediatamente esecutiva (cfr.

verbale del 10 marzo 2015).

F. Con decisione n. 217/215 del 5 marzo 2015 L’Autorità di protezione ha

quindi istituito, in favore di PI 1, una curatela di amministrazione

designando, in tale funzione, il signor __________. Quale compito gli è stato

assegnato quello di gestire la completiva del minore e ogni altro reddito a lui

spettante in modo conforme al suo bene. Il signor __________ è inoltre stato

designato curatore educativo col compito di verificare le condizioni per la

ripresa della frequenza scolastica da parte di PI 1.

La decisione è stata dichiarata immediatamente esecutiva.

G. Avverso

la predetta decisione è insorta, con reclamo 2 aprile 2015, la signora RE 1.

Ella osserva, preliminarmente, di non aver nulla da eccepire circa la nomina di

un curatore educativo. Per contro non ritiene vi siano i motivi per nominarne

uno amministrativo. Dagli atti non vi è nessuna prova che abbia in qualche modo

utilizzato la sostanza del figlio in modo non corretto e nemmeno vi sono

mancanze economiche per il figlio. A suo modo di vedere l’Autorità di

protezione non indica in nessun modo quali sarebbero le ragioni per le quali

intende procedere con tale misura. In pratica ella chiede l’annullamento della

decisione impugnata.

H. Con

osservazioni 21 aprile 2015 l’Autorità di protezione ha chiesto la reiezione

del reclamo. Si dice innanzitutto stupita del reclamo visto che RE 1 aveva

sottoscritto l’impegno di rinunciare a interporre contestazioni contro

l’istituzione della misura. L’Autorità di protezione ritiene che la decisione

menzioni in modo chiaro il motivo per l’istituzione della misura; la rendita

completiva percepita dalla madre quale detentrice della custodia e

dell’autorità parentale anche durante i lunghi periodi in cui il figlio ha

vissuto con il padre è stata oggetto di litigi tra le parti ed è persino stata

argomento utilizzato dal ragazzo stesso per non frequentare la scuola. A mente dell’Autorità

sono pertanto date le premesse per istituire la misura, nei mesi durante i

quali il minore è stato dal padre la rendita percepita dalla madre per il

mantenimento non è stata impiegata conformemente alla destinazione in quanto

l’intero mantenimento è stato preso a carico dal padre senza alcun contributo

da parte della madre.

I. Con

osservazioni 20 maggio 2015 il padre PI 2 chiede l’integrale reiezione del

gravame. Egli sostiene che la madre vuole gestire per i propri interessi gli

averi del figlio e osserva che, durante i lunghi soggiorni di PI 1 presso di

lui, la madre si è sempre rifiutata di fornire al genitore affidatario il

benché minimo aiuto economico, malgrado essa incassasse direttamente tutte le

rendite per il figlio. Il signor PI 2 ha inoltre chiesto di essere ammesso al

beneficio del gratuito patrocinio.

L. Con

replica del 17 giugno 2015 la reclamante ribadisce di aver sempre utilizzato in

modo conforme la rendita dell’assicurazione AVS; osserva inoltre che, pendente

procedura, il figlio è stato portato via dal padre in __________ e che sono

oramai 4 mesi che il curatore versa la completiva direttamente al padre.

Con duplica

del 13 luglio 2015 il padre osserva che il figlio si trova da tempo presso di

lui. PI 2 ribadisce poi che la madre non ha utilizzato in modo conforme le

entrate siccome si è sempre rifiutata di corrispondere al padre il dovuto. Egli

postula nuovamente che sia, finalmente, formalizzato l’affido al padre allo

scopo di dare stabilità all’assetto del figlio.

Con scritto

del 9 settembre 2015, regolarmente notificato alle parti, RE 1 ha comunicato

che il figlio, a far tempo dal mese di giugno 2015, è tornato definitivamente a

vivere dalla madre dove ancora si trova.

Considerato

Considerandi

1.

Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti

maggiorenni e minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di

protezione del Tribunale di appello, nella composizione di un giudice unico

[art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2

della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del

minore e dell’adulto (LPMA); art. 48 lett. f n. 7 LOG]. Riguardo alla procedura

applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre

riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in

particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di

competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del

Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut,

pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto

processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

2.

Dall’allegato ricorsuale emerge chiaramente che la reclamante non pone

in discussione la curatela educativa e nemmeno, peraltro, lo avrebbe potuto

fare siccome la decisione impugnata si è limitata a designare la persona del curatore

educativo, la misura in quanto tale essendo stata decisa anni fa. Contesta per

contro l’istituzione della curatela per l’amministrazione della sostanza del

figlio giusta l’art. 325 CC.

Gli articoli

324.

e 325 CC sono relativi alla protezione della sostanza del figlio. Per quel

che è della competenza e della procedura il riferimento sono gli art. 307 e

segg. CC, in particolare valgono anche nell’ambito della protezione della

sostanza i principi della sussidiarietà e della proporzionalità e i principi

generali applicabili alla protezione dei minori (BSK ZGB I - Breitschmid, 5a ed.,

art. 324/325 N. 2).

3.

Nel

caso che ci occupa, a motivo dell’istituzione della misura, è asserita una

mancanza della madre in relazione alla gestione della completiva per il figlio

siccome non la riverserebbe al padre quando il figlio pernotta da lui.

Preliminarmente si osserva che l’autorità parentale e la custodia sul figlio PI

1.

è sempre stata attribuita alla sola madre che, proprio per questo, riceve la

rendita completiva. A tutt’oggi risulta che il figlio abita stabilmente con lei

(scritto del 9 settembre 2015 della signora RE 1 a questa Camera). Ci sono

stati solo periodi alterni più o meno lunghi in cui PI 1 ha prolungato la

permanenza dal padre, con l’accordo di chi non è peraltro dato a sapere. Ora

però è con la madre e non vi è indizio che faccia pensare che i soldi non siano

da lei utilizzati in modo conforme agli interessi di PI 1. Non emerge, in altri

termini, un motivo plausibile per giustificare la gestione della completiva e

di ogni altro reddito spettante a PI 1 da parte di un curatore. Nei periodi in

cui il figlio risiedeva dal padre l’Autorità di protezione avrebbe potuto, nel

caso in cui riteneva fondato il versamento a lui della completiva, impartire

ordini alla madre (art. 324 cpv. 2 CC) o intervenire presso la cassa che eroga

la prestazione. Dagli atti non emergono invece interventi meno incisivi fatti

dall’Autorità di protezione, nemmeno semplici scritti che intimano alla signora

di fare dei versamenti in favore di PI 2. Neppure è stato chiesto un rendiconto

di come vengono spesi i soldi o spiegazioni in merito al perché ci sono vecchie

fatture impagate del pediatra. Alla luce di ciò, concludere che la reclamante

non gestisca la sostanza conformemente al bene del minore è quanto meno

azzardato così come lo è l’incisivo intervento dell’istituzione della curatela

di amministrazione.

4.

Visto

quanto sopra il gravame merita parziale accoglimento nel senso che, pur

ritenendo ingiustificata l’istituzione di una curatela ex art. 325 CC, con

conseguente annullamento del dispositivo n. 1, non vi è motivo per annullare

l’intera decisione come invece postulato dalla reclamante. I punti 2 e

successivi del dispositivo sono infatti rimasti incontestati. In definitiva va

quindi annullato solo il punto uno del dispositivo della decisione impugnata.

Non si entra

invece nel merito della non meglio precisata e alquanto fantasiosa richiesta

della reclamante di concederle “il beneficio delle tasse e delle spese” (punto

2.

del petitum).

Con

riferimento alla richiesta di PI 2 di ammissione al gratuito patrocinio,

occorre rilevare che ai sensi dell’art. 117 lett. a e b CPC, applicabile su

rinvio dell’art. 13 LAG, ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia

sprovvisto dei mezzi necessari, la cui domanda non appaia priva di probabilità

di successo.

Nel caso

concreto le contestazioni del resistente non hanno avuto esito positivo. La

domanda è dunque respinta.

Date le

circostanze non si prelevano tasse e spese di giustizia, mentre non si

assegnano ripetibili, la reclamante non essendo stata patrocinata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Il

reclamo è parzialmente accolto.

Di conseguenza, il punto 1. del dispositivo della risoluzione n.

217/2015 del 5 marzo 2015 è annullato, invariati i restanti punti.

2. L’istanza

di PI 2 tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria è respinta.

3. Non

si prelevano tasse e spese di giustizia. Non si assegnano ripetibili.

4. Notificazione:

-

-

Comunicazione:

-

-

Il giudice supplente La

segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso

in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro

le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art.

95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72

segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è

ammissibile solo se il valore

litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non

raggiunge tale importo, il ricorso

in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.