9.2015.97
Curatela di rappresentanza e amministrazione dei beni; mandato di gestione patrimoniale conferito dall'ARP ad una fiduciaria; ammissibilità e alternative
10 settembre 2015Italiano18 min
Source ti.ch
Incarto n.
9.2015.97
Lugano
10 settembre 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello
Franco
Lardelli
giudice
unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito
dalla
vicecancelliera
Dell'Oro
sedente
per statuire nella causa che oppone
RE
1
RE
2
RE
3
tutti
patr. da: PR 1
all’
Autorità
regionale di protezione __________,
per
quanto riguarda il conferimento di un mandato di gestione patrimoniale ad una
società indipendente di amministrazione di patrimoni nell’ambito della
curatela istituita in favore di PI 1
giudicando
ora sul reclamo del 4 maggio 2015 presentato da RE 1, RE 2 e RE 3 contro
la decisione emanata il 24 marzo 2015 (ris. n. 165/15) dall'Autorità regionale
di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
Fatti
A. In ragione del
delicato stato di salute e dell’incapacità di intendere e di volere di PI 1
(1944), con decisione del 18 settembre 2014 (ris. n. 445/14) l'Autorità regionale
di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione), ha istituito in
suo favore una curatela di rappresentanza e di amministrazione dei beni ex art.
394 CC in relazione con l'art. 395 CC.
Quale curatrice è stata
nominata l’avv. CURA 1, con i compiti di: rappresentare l’interessata nel
quadro dei propri affari amministrativi (in particolare nel rapporto con le
autorità, i servizi amministrativi e sociali, gli istituti bancari e di
credito, la posta, le assicurazioni private e sociali e, all’occorrenza, ogni
altra istituzione di diritto privato o pubblico o persona privata); gestire con
la diligenza richiesta il patrimonio e i redditi dell’interessata; vegliare al
suo benessere sociale e rappresentare l’interessata in tutti gli atti necessari
a tal fine; chiedere per gli atti necessari i consensi previsti dall’art. 416
CC; redigere, in collaborazione con l’Autorità di protezione, l’inventario dei
beni da amministrare; presentare annualmente il rapporto morale, i rendiconti
finanziari e la nota indennità e spese; chiedere adattamenti alla misura,
qualora subentrino dei cambiamenti di circostanze. PI 1 è stata privata
dell’esercizio dei diritti civili per quanto riguarda l’amministrazione e l’uso
dei suoi redditi, della sua sostanza mobiliare e immobiliare, delle sue entrate
e delle sue uscite; la loro gestione è stata affidata esclusivamente alla
curatrice.
B. Con istanza del 29
gennaio 2015, la curatrice ha segnalato all’Autorità di protezione che durante
l’allestimento dell’inventario iniziale della curatela è emersa l’esistenza di
alcuni portafogli bancari la cui amministrazione “presuppone approfondite
conoscenze di gestione patrimoniale e finanziaria” e necessita un controllo
accurato “da uno specialista in materia di prodotti finanziari”. La
curatrice, ritenendo di non disporre di tali competenze, ha dunque chiesto
all’Autorità di protezione di reperire e conferire “a una società fiduciaria
finanziaria esterna il mandato di sorveglianza della gestione dei portafogli
bancari di cui la mia pupilla risulta proprietaria, rispettivamente avente
diritto economico”. La curatrice chiede dunque uno “sdoppiamento del
mandato”, ritenendo di avere invece le necessarie competenze per
l’amministrazione corrente dei beni della curatelata e per la sua rappresentanza
“in relazione al suo benessere fisico e sociale presso i famigliari, la casa
di riposo, i medici, le assicurazioni sociali e ogni altra persona”.
L’inventario della
curatela, approvato dall’Autorità di protezione il 24 marzo 2015 (ris. n. 163/15),
espone una sostanza netta di fr. 19'105'769.82.
C. Mediante decisione
del 19 febbraio 2015 (ris. n. 113/15) l’Autorità di protezione ha considerato
la richiesta della curatrice pienamente giustificata, ragion per cui l’ha
autorizzata a far capo ad una società indipendente di gestione patrimoniale per
quanto attiene alla gestione patrimoniale di sostanza e redditi spettanti alla
curatelata, ma anche per le procedure di regolarizzazione fiscale dei capitali
emersi in sede di allestimento dell’inventario iniziale della curatela.
D. Con reclamo 9/10
marzo 2015 (inc. CDP 9.2015.48) la curatrice ha impugnato la suddetta
decisione, ritenendo che l’autorizzazione conferitale dall’Autorità di protezione
fosse in realtà un ulteriore incarico per lei, mentre l’ingente patrimonio
scoperto “impone che sia proprio un’autorità a assumersi la responsabilità
della scelta del mandatario nell’ambito dell’affidamento di un mandato di
gestione così fuori dal comune e soprattutto la pattuizione del relativo
contratto” (pag. 3). Secondo la curatrice, l’Autorità di protezione ha
compreso erroneamente la richiesta, “dandole un’autorizzazione non richiesta
e che ella comunque non accetta, ovvero di designare il mandatario del secondo
mandato” (pag. 3). Il potere di conferire mandati di curatela e di definire
le relative sfere di compiti spetta all’Autorità di protezione e non alla
curatrice: postula quindi che sia l’Autorità stessa ad affidare la gestione
patrimoniale ad una società indipendente, stipulando direttamente il relativo
contratto.
E. A seguito del
reclamo, l’Autorità di protezione ha riconsiderato la sua decisione del 19
febbraio 2015, annullandola e sostituendola con una nuova decisione datata 24
marzo 2015 (ris. n. 165/15). Mediante la medesima, l’Autorità di protezione ha
conferito direttamente alla fiduciaria PI 4 (e per essa alla signora __________,
direttrice) il mandato di gestione del patrimonio della curatelata PI 1, per
quanto attiene alla gestione patrimoniale della sostanza e dei redditi che ne
derivano ed alle procedure di regolarizzazione fiscale dei capitali emersi in
sede di allestimento dell'inventario iniziale; l’Autorità di protezione ha
inoltre dichiarato la decisione immediatamente esecutiva e ha tolto l’effetto
sospensivo ad un eventuale reclamo contro di essa. Questa Camera ha dunque
stralciato dai ruoli il reclamo della curatrice con decisione del 12 aprile
2015.
F. Anche la decisione
riconsiderata da parte dell’Autorità di protezione è stata oggetto di
impugnativa. Con reclamo datato 4 maggio 2015 sono insorti il marito della
curatelata, RE 1, la figlia RE 2 e il curatore di quest’ultima, RE 3,
contestando la risoluzione in questione poiché inadeguata e contraria al
diritto e postulando la restituzione dell’effetto sospensivo del gravame.
G. Con scritto del 21
maggio 2015 l’Autorità di protezione si è opposta alla restituzione
dell’effetto sospensivo. Con osservazioni del 28 maggio seguente, la medesima
ha postulato la reiezione del gravame nel merito, ritenendo infondate le
censure degli insorgenti. Le altre parti non hanno presentato osservazioni al
gravame.
H. Con sentenza del 15
giugno 2015 il presidente di questa Camera ha respinto la richiesta degli
insorgenti di restituzione dell’effetto sospensivo, non essendone dati i
presupposti.
I. Con lettera del 7
luglio 2015, i reclamanti hanno comunicato di rinunciare alla presentazione di
una replica, ponendo così fine allo scambio di memorie scritte.
Considerato
Considerandi
1.
Le
decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e minorenni
sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di
appello, nella composizione di un giudice unico [art. 450 CC in relazione agli
art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione
e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto (LPMA); art.
48.
lett. f n. 7 LOG]. Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già
regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla
Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le
azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa
(art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012
concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria,
alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).
2.
In
primo luogo gli insorgenti censurano la decisione impugnata per un’applicazione
errata del diritto, in particolare dell’art. 392 cifra 2 CC.
2.1
La
disposizione di legge in questione è menzionata già nel titolo della risoluzione
impugnata e viene ripresa nei considerandi della medesima, laddove l’Autorità
di protezione afferma che tale disposto legale le permette di “conferire ad
un terzo l’incarico di provvedere a singoli compiti”, “qualora
l’istituzione di una curatela appare manifestamente sproporzionata rispetto
all’estensione dei compiti” (pag. 2). La medesima Autorità sottolinea come
“la gestione di un patrimonio diversificato, come nel presente caso,
giustifichi pienamente tale conferimento di mandato, in quanto s’impongono
competenze e contatti specifici nel settore finanziario che non possono essere
richiesti ad un curatore” (pag. 3).
2.2
Secondo
gli insorgenti, l’applicazione della norma in questione deve essere riservata a
casi eccezionali, nelle quali la trattazione di uno o più affari puntuali
necessitano di competenze professionali/tecniche specifiche (reclamo, pag. 5).
Attraverso questa base legale non è invece possibile confidare tutta la
gestione dei beni ad un terzo, come invece fatto dall’Autorità di protezione in
concreto. Inoltre, la disposizione è applicabile solo allorquando non sia
necessario istituire una curatela, che invece nel caso di specie è già in
essere (reclamo, pag. 5). Inoltre, la misura appare troppo generica e non
permette di comprendere quali siano i compiti restanti alla curatrice (reclamo,
pag. 5).
2.3
Ai sensi dell’art. 392
CC l'autorità di protezione può, laddove l'istituzione di una curatela appare
manifestamente sproporzionata rispetto all'estensione dei compiti: provvedere
di moto proprio a quanto necessario, segnatamente dando il consenso a un
negozio giuridico (cifra 1); conferire a un terzo l'incarico di provvedere a
singoli compiti (cifra 2); oppure designare una persona o un servizio idonei
con diritto di controllo e informazione in determinati ambiti (cifra 3).
Il
conferimento ad un terzo dell’incarico di provvedere a singoli compiti (cifra
2) deve essere inteso come l’assegnazione di un mandato secondo il Codice delle
obbligazioni per un compito determinato e precisamente definito; l’autorità di
protezione può ricorrere a tale disposto allorquando, pur essendo date le
condizioni per l’istituzione di una curatela, la medesima appare manifestamente
sproporzionata (Henkel, BSK
Erwachsenenschutz, Basilea 2012, ad art. 392 n. 5; Meier/Lukic,
Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, Ginevra Zurigo
Basilea 2011, n. 430). Si tratta dunque di una norma da
interpretare restrittivamente, nella misura in cui l’autorità di protezione non
deve sostituire i curatori con dei mandatari privati [STF del 26 giugno 2015,
inc.5A_356/2015, consid. 3.1; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, n. 430; Messaggio concernente la modifica del Codice civile svizzero (Protezione
degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione) del 28 giugno
2006, FF 2006 6391, pag. 6433-6434].
Come recita
il titolo marginale medesimo, la norma è applicabile quando l’autorità di
protezione rinuncia all’istituzione di una curatela. L’autorità di protezione
può però conferire mandato ad un terzo giusta l’art. 392 cifra 2 CC anche nel
caso in cui una curatela sia già stata istituita, ma solo se tali compiti non
rientrano nelle sfere dei compiti già affidati al curatore: anche in questo
caso infatti, il conferimento al curatore di sfere di compiti aggiuntive, o
l’istituzione di una curatela supplementare devono apparire manifestamente sproporzionate
per rapporto al compito demandato al terzo (Henkel,
BSK Erwachsenenschutz, ad art. 392 n. 24).
2.4
Nella
fattispecie, è la stessa Autorità di protezione ad affermare, nelle proprie osservazioni
al reclamo, che il provvedimento adottato non può fondarsi sull’art. 392 cifra
2.
CC, sostenendo di aver citato la norma per una svista e riconoscendo la sua
applicabilità solo nei casi in cui si rinuncia ad istituire una curatela, ciò
che in concreto è già avvenuto.
Neppure si
può sostenere, viste le circostanze, che il mandato conferito alla fiduciaria PI
4.
sia un incarico puntuale: esso è, al contrario, vasto e diversificato,
comprendendo anche problematiche di natura fiscale. Non si può nemmeno sostenere
che esso esuli dalle sfere di compiti della curatela, poiché, al contrario, fra
le mansioni attribuite alla curatrice vi è proprio la gestione del patrimonio e
dei redditi dell’interessata. E’ dunque corretta la censura secondo cui l’art.
392.
cifra 2 CC non può fondare l’adozione di un simile provvedimento.
3.
Occorre dunque
verificare se, nella fattispecie, il provvedimento adottato possa trovare
fondamento in altri principi del diritto di protezione.
3.1
Quanto
evocato sopra non conduce in effetti ad escludere, vigente una curatela, la
possibilità di conferire a dei terzi dei mandati specifici di gestione patrimoniale.
Ai sensi
dell’art. 413 cpv. 1 CC, il curatore adempie i suoi compiti con la stessa
diligenza cui è tenuto il mandatario secondo le disposizioni del Codice delle obbligazioni.
Come il mandatario, il curatore è tenuto ad eseguire personalmente il mandato –
a meno che le circostanze non impongano la sua sostituzione da parte di un
terzo (cfr. art. 398 cpv. 3 CO).
La diligenza
richiesta al curatore per l’espletamento del mandato implica dunque che questi,
se non dispone delle competenze necessarie per una adeguata gestione
patrimoniale, faccia ricorso a dei terzi quali banche, gestori di patrimoni o
compagnie di assicurazione (Meier,
La gestion du patrimoine des personnes sous curatelle, in: RMA 2014, pag. 431,
n. 64).
Il principio
della delega soggiace a diversi fattori, non precisati dalla legge: la
complessità del compito, l’investimento in tempo e sforzo che richiede, le competenze
del curatore e la sua disponibilità, l’efficacia della gestione del mandato
nonché le possibilità finanziarie della persona in questione (Meier, op. cit., in: RMA 2014, pag. 432,
n. 68; Affolter, BSK Erwachsenenschutz,
ad art. 408 n. 14).
La dottrina
ammette la possibilità di concludere il contratto di gestione di patrimonio con
un gerente interno alla banca di deposito degli averi. Si tratterà generalmente
di patrimoni importanti, ma non considerevoli; in tal caso il contratto ricade
nel campo di applicazione dell’art. 9 cpv. 1 dell’Ordinanza
sull’amministrazione di beni nell’ambito di una curatela o di una tutela
(OABCT) e dell’art. 416 cpv. 1 cifra 5 CC, e necessita dell’accordo
dell’autorità di protezione. In casi più particolari è ammesso far capo ad un
gerente esterno alla banca di deposito degli averi (v. ad esempio la Direttiva __________
del 5 marzo 2014 del Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant
relativa all’Ordinanza sull’amministrazione di beni nell’ambito di una curatela
o di una tutela [OABCT], che permette la conclusione di mandati di gestione da
parte del curatore solo per portafogli di valore superiore a fr. 1’500'000.-).
Anche tale scelta, che permette di limitare il rischio di conflitti di
interesse, richiede l’avallo dell’Autorità di protezione, che deve in
particolare pronunciarsi sul principio di una tale gestione per rapporto alla
situazione concreta dell’interessato, sulle condizioni finanziarie (costi di
gestione) e ovviamente sul profilo di gestione (Meier,
op. cit., pag. 432, n. 65).
In merito
alla responsabilità del curatore, occorre distinguere due casi. Se egli fa
ricorso ad un ausiliario per effettuare dei compiti che potrebbe svolgere autonomamente,
egli risponde degli atti di quest’ultimo come se fossero suoi (art. 101
CO; v. Meier,
op. cit., in: RMA 2014, pag. 433 n. 69). Per contro, se questi fa capo
ad un terzo per effettuare delle mansioni per le quali occorrono competenze specifiche
di cui non dispone, la sua responsabilità si limita alla diligenza nella scelta
del mandatario e nelle istruzioni dategli (cura in eligendo e in
instruendo ma non in custodiendo, analogamente all’art. 399 cpv. 2
CO; v. Meier,
op. cit., in: RMA 2014, pag. 433 n. 69). Per tacere del fatto che, in
ultima analisi, la responsabilità per gli atti del curatore ricade sul Cantone,
il curatore rispondendo solo di un eventuale regresso in base alle norme
cantonali (art. 454 cpv. 4 CC; per il Ticino, v. Legge sulla responsabilità
civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici).
3.2
Giusta l’art. 400 cpv.
1.
CC, l’autorità di protezione degli adulti nomina quale curatore una persona
fisica che sia idonea, dal profilo personale e delle competenze, ad adempiere i
compiti previsti, disponga del tempo necessario e svolga personalmente i suoi
compiti; in circostanze particolari possono essere nominati più curatori. Ai
sensi dell’art. 402 cpv. 1 CC, l’autorità di protezione
può conferire la curatela a più persone: in tal caso essa stabilisce se
l’ufficio va esercitato congiuntamente o ne ripartisce i compiti fra i singoli
curatori.
3.3
Nel caso concreto, la curatrice
stessa – di professione avvocato – ha dichiarato di non essere in grado di
occuparsi della gestione degli ingenti beni della curatelata. Vista l’ampiezza
del portafoglio e la composizione del medesimo, non vi è dubbio che nel caso
concreto la decisione di affidarne la gestione ad un terzo resista alle
critiche e vada considerata legittima, financo doverosa. Tuttavia, il regime
messo in atto nella decisione impugnata non è esente da critiche.
Dalla risoluzione adottata
in precedenza (ris. no. 113/15 del 19 febbraio 2015) – poi annullata poiché
riconsiderata ex art. 450d cpv. 2 CC sulla scorta del reclamo della curatrice –
si evinceva l’intenzione dell’Autorità di protezione di autorizzare la
curatrice a delegare la gestione patrimoniale dei beni di PI 1 ad un terzo con
conoscenze professionali specifiche, previa sottoscrizione di un mandato di gestione
patrimoniale. Tale impostazione, in sé conforme ai principi evocati al consid.
3.
, è tuttavia stata scartata dall’Autorità di protezione, che ha annullato
tale risoluzione in considerazione del disaccordo della curatrice stessa.
Esclusa dunque tale
impostazione, e assodata – come già visto ai consid. 2.3/2.4 supra –
l’impossibilità per l’Autorità di protezione di conferire direttamente un
mandato di diritto privato ex art. 392 cifra 2 CC alla fiduciaria, l’unica
opzione restante si configura nella suddivisione formale della curatela e la
nomina di un altro curatore cui affidare la gestione patrimoniale degli averi
dell’interessata. Sebbene l’Autorità di protezione abbia effettivamente
affermato di voler “scorporare la gestione dalla curatela vera e propria”
e di esautorare la curatrice, oltre che dalla gestione patrimoniale stessa,
anche da “controllo, verifica e monitoraggio” dell’attività della fiduciaria
(osservazioni 28 maggio 2015, pag. 6), tale impostazione non risulta essere
stata concretizzata nel dispositivo dalla risoluzione impugnata. Da esso non si
può infatti desumere che la direttrice della PI 4, __________, sia stata
nominata curatrice, né che le siano state affidate delle precise sfere di
competenza, rispettivamente che le sfere di competenza attribuite all’avv. CURA
1.
siano state corrispondentemente limitate. Tale modo di procedere crea fra i
vari attori coinvolti una situazione confusa in merito a ruoli, mansioni e
responsabilità. In accoglimento del reclamo, la decisione impugnata deve dunque
essere annullata.
L’Autorità di protezione
dovrà dunque statuire nuovamente, cercando un nuovo curatore che:
- accanto
all’avv. CURA 1 per la parte personale, sia disposto ad occuparsi degli aspetti
patrimoniali della curatela con necessaria cognizione di causa; oppure che
- al
posto dell’avv. CURA 1, sia disposto ad occuparsi dell’insieme delle sfere
di competenza della curatela (dunque anche degli aspetti patrimoniali) con necessaria
cognizione di causa; oppure che
- al
posto dell’avv. CURA 1 – sempre che quest’ultima non riveda la sua posizione
contraria– sia disposto ad occuparsi dell’insieme della curatela e che, pur non
avendo competenze specifiche in materia di gestione patrimoniale, sia disposto
a concludere con l’avallo dell’Autorità di protezione un accordo in tale ambito
con un terzo gerente (peraltro già individuato dall’Autorità di protezione) e a
fornirgli istruzioni in merito alla tipologia di gestione da effettuare in
conformità con l’OABCT (con i necessari nullaosta dell’Autorità) (cura in
eligendo e in instruendo, cfr. consid. 3.1).
La decisione
impugnata non può dunque essere riformata in questa sede, nella misura in cui
gli scenari aperti implicano una nuova valutazione da parte dell’Autorità di
prime cure, cui l’incarto va retrocesso affinché concretizzi la soluzione che
più si attaglia alle circostanze della fattispecie.
4.
Gli oneri
processuali seguono il principio della soccombenza ma, in considerazione delle
circostanze del caso concreto, si prescinde eccezionalmente dal loro prelievo.
Quanto alle ripetibili, già in passato la giurisprudenza aveva sancito che le
Commissioni tutorie regionali risultate soccombenti possono essere tenute alla
rifusione di ripetibili a ricorrenti vittoriosi ove abbiano partecipato alla
lite quali uniche antagoniste della parte che ha avuto successo, mentre ove
esse abbiano partecipato alla lite unitamente a privati cittadini, risultando
sconfitte insieme con questi ultimi, le ripetibili vanno addebitate di regola
ai privati che si sono battuti senza successo al loro fianco (sentenza ICCA del
24.
agosto 2011, inc. 11.2011.60, consid. 4; sentenza ICCA del 19 aprile 2011,
inc. 11.2009.188, consid. 3, pubblicata in: RtiD II-2011 n. 14c pag. 692). Non
vi sono motivi per scostarsi, oggi, da tali principi consolidati. Considerato quindi
che nella fattispecie non vi sono privati che abbiano fiancheggiato l’Autorità
di protezione nella proposta di respingere il ricorso, la medesima deve essere
condannata a rifondere ai ricorrenti un'equa indennità per ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1.Il
reclamo è accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione impugnata (ris. n. 165/15 del 24 marzo 2015) è annullata
e l’incarto è retrocesso all’Autorità di protezione __________, affinché
statuisca ai sensi dei considerandi.
2.Non si
riscuotono tasse e spese di giustizia. L’Autorità regionale di protezione __________,
rifonderà a RE 1, RE 2 e RE 3, creditori solidali, un’indennità di fr. 800.- a
titolo di ripetibili.
3. Notificazione:
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Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause
di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;
quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.
Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo
stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.