Lexipedia

Decisione

9.2015.98

Rapimento internazionale

30 luglio 2015Italiano36 min

Source ti.ch

Fatti

A. PI 1 (2007) è nata in

__________ dal matrimonio tra IS 1 e CO 1. Tutte le parti interessate sono di

nazionalità __________. Con sentenza di divorzio 2012 il giudice __________ ha

omologato l’accordo raggiunto dalle parti relativo alle conseguenze accessorie,

attribuendo la custodia della figlia alla madre, con un diritto di visita del

padre di 10 giorni al mese, oltre la metà dei giorni di vacanza della figlia e

la metà dei giorni festivi statali. Secondo tale convenzione CO 1 si è impegnata

a informare IS 1 del cambio di residenza di lei e della figlia e di ogni altra

questione importante.

B. In data 1° agosto

2014 il Tribunale __________ ha ordinato alla madre di non allontanare PI 1

dalla sua giurisdizione, fatta eccezione per una vacanza in __________ tra il

16 e il 31 agosto 2014 (doc. C-C1). Contestualmente a detta decisione ha pure deciso

l’affidamento congiunto della bambina ai genitori, stabilendo che dal 1°

settembre 2014 il padre avrebbe avuto in custodia la figlia due volte al mese

da giovedì dopo scuola fino a domenica e due volte al mese da mercoledì dopo

scuola fino a venerdì all’inizio della scuola (doc. D-D1). Quanto alle vacanze

pasquali, natalizie ed estive, ha stabilito un programma secondo cui la bambina

doveva trascorrere la medesima quantità di tempo con i suoi genitori.

C. Il 10 marzo 2015 CO 1

ha lasciato l’__________ assieme alla figlia PI 1 e ha preso residenza a __________

presso __________, con il quale si era sposata il 2014 durante una vacanza in __________.

La bambina ha iniziato da subito a frequentare la scuola elementare a __________.

D. Con istanza 5

maggio 2015 IS 1 ha chiesto il ritorno immediato di PI 1 nell’__________. Egli

ha pure chiesto in via supercautelare di fare ordine alla madre di depositare i

documenti di identità della minore presso questa Camera, come pure di far

ordine alla Direzione della scuola elementare frequentata di comunicare immediatamente

a questa Camera ogni assenza della bambina. Infine ha chiesto l’iscrizione

preventiva nel sistema di ricerca informatizzato di polizia RIPOL e

l’iscrizione preventiva nel sistema di informazione SIS (Schengen II).

L’istante ha pure

chiesto di essere posto a beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito

patrocinio.

Tramite decreto 7 maggio

2015 questa Camera ha accolto parzialmente l’istanza supercautelare di IS 1,

facendo ordine alla madre di depositare ogni documento di legittimazione della

bambina, come pure di non allontanarla dalla Svizzera. Il divieto è stato

pubblicato nel sistema di ricerca informatizzato della polizia Ripol e nel

sistema di informazione SIS (Schengen II).

Tramite ulteriore decreto

7 maggio 2015 questa Camera ha quindi disposto una mediazione tra i genitori,

incaricando l’avv. IE 1 di eseguirla.

E. CO 1 ha presentato le

proprie osservazioni all’istanza cautelare in data 18 maggio 2015, sostenendo

di non essere intenzionata a lasciare la Svizzera, essendo il marito radicato

in Ticino: egli è dirigente di officina in un Garage di __________ e sta frequentando

un’ulteriore formazione professionale.

F. Con istanza 21/22

maggio 2015 IS 1 ha chiesto di poter esercitare il proprio diritto di visita

con la figlia in occasione del fine settimana successivo alla mediazione

prevista nei giorni giovedì e venerdì 28 e 29 maggio, ossia il 30 e 31 maggio.

La madre – sostenendo che non era chiaro dove il padre avrebbe soggiornato e che

la figlia non ha mai avuto contatti regolari con il padre – ha chiesto che

fosse invece concesso un diritto di visita senza pernottamento.

G. Tramite decisione 27

maggio 2015 questa Camera ha accolto parzialmente l’istanza del padre, conscendendogli

un diritto a incontrare la figlia sia il sabato 30 che la domenica 31 maggio dalle

10.00 alle 20.00, rispettivamente dalle 10.00 alle 17.00, a condizione che egli

depositasse in Polizia ogni suo documento di legittimazione e comunicasse dove

avrebbe soggiornato, oltre alle informazioni relative al suo viaggio di rientro

in __________. Visto il conflitto tra le parti, il passaggio di PI 1 da un

genitore all’altro è stato stabilito presso il __________.

H. Con scritto 1°/2

giugno 2015 la mediatrice IE 1 ha comunicato che le sedute di mediazione sono

avvenute in un clima intenso e rispettoso; tuttavia non è stata possibile una

mediazione.

I. Il 2 giugno 2015 questa

Camera ha di conseguenza assegnato un termine non prorogabile scadente il 12

giugno a CO 1 per presentare la propria risposta e ha nominato l’avv. RA 1 quale

curatrice della minore, convocando tutte le parti all’udienza del 22 giugno

2015.

L. Tramite decreto 8

giugno 2015 il Presidente di questa Camera ha assegnato il mandato a PI 3,

presso il __________, di sentire la bambina, presentando un rapporto scritto

entro lunedì 22 giugno 2015, data dell’udienza dinnanzi a questo Tribunale.

M. Con istanza supercautelare

10 giugno 2015 il padre ha chiesto di poter esercitare un diritto di visita con

la figlia in occasione del fine settimana precedente l’udienza. Egli ha

precisato che sarebbe stata presente anche la sua compagna, presto moglie. La

madre ha osservato, con allegato 16 giugno 2015, di non essere d’accordo a che

la figlia pernottasse presso il padre. Essa ha poi chiesto che il diritto di

visita non avvenisse la domenica 21 giugno 2015, poiché era già organizzata una

festa per il suo compleanno alla quale la bambina desiderava partecipare.

In data 17 giugno 2015

questa Camera ha accolto parzialmente l’istanza del padre, conscendendogli un

diritto a incontrare la figlia il venerdì 19 giugno dalle17.00 fino alle 20.00,

il sabato 20 giugno dalle 10.00 fino alle 20.00 e la domenica 21 giugno dalle

17.00 alle 20.00, a condizione che egli e la compagna depositassero in Polizia

ogni loro documento di legittimazione e comunicassero il luogo del loro

soggiorno e le informazioni relative al viaggio di rientro in __________. Come

già avvenuto nel precedente diritto di visita, il passaggio di PI 1 da un

genitore all’altro è stato fissato presso il __________.

N. Il 19 giugno 2015 lo

psicologo e psicoterapeuta PI 3 ha trasmesso a questa Camera il suo rapporto

sull'ascolto di PI 1, nel quale ha concluso che la bambina ha vissuto

positivamente il suo trasferimento in Ticino, auspicando tuttavia di ristabilire

la vicinanza del padre.

O. In data 22 giugno

2015 le parti si sono presentate, insieme ai loro rappresentanti legali,

all’udienza indetta presso questa Camera, alla quale ha partecipato pure la

curatrice della minore avv. RA 1. Durante la stessa, l’istante ha avuto modo di

presentare la propria replica seduta stante, così come la convenuta ha potuto

duplicare. La curatrice ha formulato le proprie osservazioni. Interrogate le

parti e conclusa l'istruttoria, le parti hanno espresso le loro conclusioni.

Al termine dell'udienza le

parti hanno trovato un accordo per i successivi diritti di visita tra padre e figlia

durante la pendenza della procedura.

P. Il 24 giugno 2015

l’istante ha prodotto un'attestazione rilasciata dall’autorità centrale __________

che conferma che le decisioni prodotte sub doc C-C1 e D-D1 sono definitive.

Considerato

Considerandi

1.

Nel caso di

minorenni illecitamente trasferiti o trattenuti all'estero, la persona a cui è

affidata la custodia può chiederne il rientro, davanti alle autorità svizzere,

valendosi di due trattati internazionali: la Convenzione del Consiglio d'Europa

sul riconoscimento e

l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento di minori e sul

ristabilimento dell'affidamento, del 20 maggio 1980 (RS 0.211.230.01), e la

Convenzione dell'Aia sugli aspetti civili del rapimento internazionale dei minori, del 25 ottobre 1980 (CArap) (RS

0.211.230

), invocata dall'istante. Entrambi gli accordi, cui è parte anche

il __________ (che include anche __________), perseguono gli stessi obiettivi

con disposizioni parzialmente analoghe. In Svizzera l'art. 4 LF-RMA prevede che

investita di una richiesta di rientro sia anzitutto l'autorità centrale della

Confederazione, ovvero l'Ufficio federale di giustizia (art. 1 cpv. 1 LF-RMA),

il quale “può avviare una procedura di conciliazione o una mediazione allo

scopo di ottenere la consegna volontaria del minore o facilitare una soluzione

in via amichevole”. Se il tentativo fallisce, ccompetente per

statuire sul ritorno come giurisdizione unica è il Tribunale superiore del

Cantone nel quale il minore dimora al momento in cui è presentata la domanda

(art. 7 cpv. 1 LF-RMA). In virtù dell’art. 48 lett. f n. 6 LOG, questa Camera è

competente per adottare, quale unica istanza cantonale, le decisioni ai sensi

della Legge federale sul rapimento internazionale dei minori del 21 dicembre

2007.

e sulle Convenzioni dell’Aia sulla protezione dei minori e degli adulti.

La procedura applicabile è quella sommaria (art. 8 cpv. 2 in fine LF-RMA).

2.

Il

Tribunale adito con una domanda di ritorno avvia preliminarmente una procedura

di conciliazione o una mediazione allo scopo di ottenere la consegna volontaria

del minore o di facilitare una soluzione amichevole del contenzioso, a meno che

non vi abbia già provveduto l'autorità centrale federale (art. 8 cpv. 1

LF-RMA). Ciò non risultando essere stato possibile nel caso in esame, la competente Camera del Tribunale d'appello ha disposto in data 7 maggio 2015 un tentativo di

conciliazione per opera di una mediatrice, l’avv. IE 1. Quest’ultima, in data 1°

giugno ha accertato l'impossibilità di conciliare le parti. Malgrado le sedute

di mediazione si siano svolte in un clima “intenso e rispettoso”, i presupposti

per una mediazione, secondo la mediatrice, non erano dati. Alla figlia è stata allora

designata, con ordinanza 2 giugno 2015, l’avv. RA 1 quale curatrice di rappresentanza

(art. 9 cpv. 3 LF-RMA). PI 1 avendo già compiuto otto anni è stata sentita per

il tramite dello psicologo e psicoterapeuta PI 3 in data 19 giugno 2015. Con

rapporto del medesimo giorno egli ha concluso che il suo trasferimento in Svizzera

è stato vissuto positivamente dalla bambina, al punto da esprimere il desiderio

di poter continuare a vivere in Ticino, ma con l'auspicio di una vicinanza del

padre nel senso che egli e la sua famiglia possano pure trasferirsi in Svizzera.

Nel

frattempo questa Camera ha assegnato un termine alla convenuta CO 1 per

presentare la risposta scritta, inoltrata dalla sua patrocinatrice il 12 giugno

2015.

Le parti sono infine state sentite oralmente in occasione dell’udienza il

22.

giugno 2015, dove hanno potuto replicare e duplicare.

3.

La citata Convenzione dell'Aia sugli aspetti civili del rapimento internazionale dei minori

tende, in primo luogo, “ad assicurare il ritorno immediato dei minori trasferiti

o trattenuti illecitamente in qualsiasi Stato contraente” (art. 1 lett. a). Il

trasferimento o il mancato ritorno di un minore è considerato illecito “quando

avviene in violazione di un diritto di custodia attribuito a una persona, a

un'istituzione o ad ogni altro ente, solo o congiuntamente, dal diritto dello

Stato in cui il minore aveva la dimora abituale immediatamente prima del suo

trasferimento o del suo mancato ritorno” (art. 3 lett. a). Tale diritto “può

segnatamente discendere da un'attribuzione per legge, da una decisione

giudiziaria o amministrativa, o da un accordo vigente secondo il diritto di

questo Stato” (art. 3 in fine).

Il trasferimento di un

minorenne è “illecito” nel senso dell'art. 3 lett. a della menzionata

Convenzione quando il minorenne sia portato via dallo Stato nel quale ha “la

dimora abituale” e il trasferimento avvenga in violazione del diritto di custodia

che compete al titolare (v. DTF 133 III 696 consid. 2). Né la citata Convenzione dell'Aia né la LF-RMA, entrata in vigore il 1° luglio 2009, precisano la nozione

di “dimora abituale”. Secondo giurisprudenza il concetto va interpretato in

modo autonomo. Determinante è il

centro effettivo della vita del minorenne e delle sue relazioni. Tale luogo può

risultare tanto dalla durata della residenza e dei legami che ne derivano,

quanto dalla durata della residenza prevista e dall'integrazione che ci si

attende. Un soggiorno di sei mesi crea – per principio – una dimora abituale,

ma una dimora può diventare “abituale” anche subito dopo il cambiamento del

luogo di soggiorno se è destinata a essere durevole e a sostituire il precedente

centro d'interessi.

La dimora abituale si

definisce in base a elementi esteriori e va definita per ciascuno

singolarmente. Quella di un figlio coincide, di regola, con il centro di vita

di un genitore almeno. Trattandosi di un neonato o di un bambino piccolo,

indizio decisivo sono le relazioni familiari con il genitore di riferimento che

ne ha la cura; i legami di una madre con uno Stato comprendono, generalmente,

anche il figlio (DTF 129 III 288 consid.

4.

; sentenze del Tribunale federale 5A_119/2011 del 29 marzo 2011 consid.

6.2.1

, in RtiD 2011 II pag. 813; sentenza 5A_650/2009 dell’11 novembre

2009, consid. 5.2, in: SJ 2010 I 193). Interruzioni momentanee della presenza,

anche se di lunga durata, non escludono l'esistenza (o il proseguimento) di una

dimora abituale, fintanto che il centro della vita è mantenuto (sentenza

5P.128/2003 del 23 aprile 2003 consid. 3.3, in FamPra.ch 2003 p. 720; sentenza

5A_427/2009 del 27 luglio 2009 consid. 3.2, in FamPra.ch 2009 p. 1088).

4.

La

dimora abituale di PI 1 al momento della sua partenza dall’__________ era

certamente in tale Paese. Detta circostanza non è per altro contestata: entrambi

i genitori hanno ammesso che la bambina è nata in __________, dove ha sempre vissuto

fino al 10 marzo 2015, momento della sua partenza avvenuta con la madre (cfr. istanza

pag. 1; osservazioni 18.05.2015 pag. 2/3; verbale udienza del 22 giugno 2015

pag. 2 e 11). Tale presupposto, indispensabile per stabilire se vi sia

stato un illecito trasferimento ai sensi dell’art. 3 lett. a della citata

Convenzione dell’Aia (CArap) è quindi dato.

5.

Essendo accertato

che la residenza abituale della bambina al momento del trasferimento era in __________,

si pone ora il quesito a sapere se il trasferimento sia avvenuto in violazione

del diritto di custodia che appartiene al titolare.

Al proposito il

padre fa valere che il __________, con due decisioni datate 1° agosto 2014,

aveva attribuito la custodia alternata ai genitori e stabilito l’obbligo per la

madre di non allontanare la figlia dalla giurisdizione del suddetto Tribunale.

La madre sostiene invece

che si applicherebbe l’accordo tra i genitori, adottato in ambito divorzile,

con il quale essi hanno convenuto che il luogo di residenza della figlia sia

stabilito dalla madre presso il suo luogo di residenza (sentenza di divorzio 18

ottobre 2012, punto III, pag 8, doc 3B). In virtù di tale disposizione,

l’espatrio di PI 1 da parte della madre sarebbe quindi consentito: essa avrebbe

esclusivamente l’obbligo di informare il padre in caso di mutamento del luogo

di residenza. Ciò che CO 1 avrebbe fatto, come da lei dichiarato in udienza il

22.

giugno 2015 dinnanzi a questa Camera, tramite sms il giorno successivo la

sua partenza verso il Ticino, e meglio l’11 marzo 2015 (cfr. verbale, pag. 11).

In sede di replica

(durante l’udienza del 22 giugno 2015), il padre ha sostenuto che la violazione

del diritto di custodia può anche consistere nel non rispetto di una decisione

giudiziaria di divieto di trasferimento all’estero, come nel caso in esame,

dove la madre avrebbe violato la decisione dell’Autorità __________ (cfr. pag.

2.

del verbale). Duplicando , CO 1 ha invece asserito che la decisione citata

dall’istante sarebbe “una decisione provvisoria che contrasta con la sentenza __________,

definitiva, che indica il diritto della madre in merito alla custodia di PI 1 e

alla decisione sua del domicilio” (cfr. verbale pag. 6). La convenuta ha pure

precisato che contro tale decisione era insorta al Tribunale superiore ma ha

poi ritirato il ricorso poiché “non aveva più fiducia nell’autorità __________

perché non pensava agli interessi della bambina” (cfr. verbale pag. 12).

IS 1, dopo l’udienza (in

data 24 giugno 2015), ha prodotto un’attestazione inviata dall’Autorità

centrale __________ all’Ufficio federale di giustizia, dove viene certificato

che la decisione di proibizione alla madre di trasferire la figlia all’estero

emanata il 1° agosto 2014 dal __________ è definitiva e cresciuta in giudicato.

5.1

Alla luce di quanto emerge

dagli atti e dall'istruttoria, risulta evidente che la madre ha trasferito in

Svizzera la figlia contravvenendo ad una decisione emanata dall’autorità di __________,

competente a decidere il disciplinamento del diritto di custodia e delle

relazioni tra genitori e figli a motivo della residenza abituale della bambina.

Non risulta per altro che essa abbia contestato a tempo debito la competenza

del Giudice __________ ad adottare un tale provvedimento – apparentemente

divergente da quanto stabilito in precedenza dalla convenzione di divorzio

omologata dal Giudice __________ – se non ora, dinnanzi a questo Tribunale,

incompetente per una constatazione in tal senso. La convenuta ha inoltre accettato

la suddetta decisione, ritirando il ricorso presentato in un primo tempo. Il

trasferimento in Svizzera di PI 1 appare quindi illecito ai sensi delle norme

sopra citate, avendo la madre violato una decisione valida e definitiva del

Giudice __________ competente.

A titolo puramente abbondanziale, per quanto attiene alla competenza del giudice

__________, giova rilevare che anche il diritto __________ (cfr. art. 1.32 del

Codice civile __________) prevede che le relazioni personali tra genitori e

figli sono governate dal diritto dello Stato di domicilio del bambino.

6.

Appurato un illecito

trasferimento all’estero, lo Stato richiesto deve ordinare il ritorno immediato

del minore (art. 12 cpv. 1 CArap), a meno che l’istante “non esercitava di

fatto il diritto di custodia all’epoca del trasferimento o del mancato ritorno,

ovvero aveva acconsentito o ha assentito a posteriori a questo trasferimento o

mancato ritorno” (art. 13 cpv. 1 lett. a CArap) oppure che “vi è il grave

rischio che il ritorno esponga il minore a un pericolo fisico o psichico, ovvero

lo metta altrimenti in una situazione intollerabile” (art. 13 cpv. 1 lett. b

CArap).

6.1

Quanto alla custodia

della figlia, la decisione del giudice di __________ di “residenza alternata”

(doc. D-D1), emanata contestualmente alla decisione di divieto di trasferimento

all’estero della bambina di cui si è detto in precedenza appare chiara. La

madre sostiene nella sua risposta che è stata originata da “un vistoso

abbaglio” delle autorità __________ che “hanno omesso di considerare la convenzione

di divorzio omologata dal Giudice __________”. Come già indicato in precedenza,

questa Camera non è competente a dirimere questa questione, ossia a fungere da

“autorità di ricorso” sulla decisione emessa dal giudice __________. La

decisione è quindi da considerare valida e cresciuta in giudicato. Peraltro, non

va dimenticato che la convenuta ha ammesso di aver rinunciato ad aggravarsi

ulteriormente avverso la medesima presso il competente Tribunale superiore di

ricorso __________.

Dal 1° settembre 2014 il

padre disponeva quindi della custodia alternata sulla figlia. Le relazioni

personali erano stabilite nella misura di due volte al mese da giovedì dopo

scuola fino a domenica e due volte al mese da mercoledì dopo scuola fino a venerdì

all’inizio della scuola. Quanto alle vacanze pasquali, natalizie ed estive, era

stabilito un programma secondo cui la bambina doveva trascorrere la stessa

quantità di tempo con i suoi genitori. Risulta dagli atti che IS 1 ha

esercitato regolarmente – di diritto, di fatto e senza problemi – il suo

diritto di custodia fino al 10 marzo 2015, giorno del trasferimento della

bambina in Svizzera messo in atto dalla madre.

6.2

Relativamente al consenso

del padre al trasferimento, appare evidente che egli non ha mai aderito alla

decisione della madre: al contrario appena saputo della partenza di madre e

figlia ha presentato un esposto alla Polizia __________ sulla violazione di un

ordine del Tribunale da parte della ex moglie (cfr. verbale udienza pag. 10). È

emerso dall’istruttoria che IS 1 è stato informato da CO 1 del suo

trasferimento in Svizzera con PI 1 soltanto il giorno successivo alla partenza,

tramite sms mentre egli si apprestava ad andare a prendere la bambina a scuola

(cfr. verbale udienza pag. 10 e pag. 11).

Malgrado quanto riferito

da CO 1 – che ha sostenuto a più riprese di aver ottenuto il consenso dell’ex

coniuge a portare la figlia in Svizzera – dagli atti è emerso che il padre si

occupava di PI 1 regolarmente e che non ha mai accordato il suo consenso al trasferimento

in Svizzera della figlia. Al proposito, dall’audizione di PI 1 e dalle

conclusioni formulate dalla sua curatrice è emerso un suo buon attaccamento al

padre e il “desiderio che possa trasferirsi anch’esso in Svizzera con la sua

compagna e la sorellina”. (cfr. rapporto d’ascolto del 19 giugno 2015. pag. 3).

Con ogni evidenza le

condizioni dell’art. 12 cpv. 1 CArap non sono date: il padre non ha rinunciato

al suo diritto di custodia, che ha esercitato fino alla partenza della figlia

in Svizzera, né ha acconsentito o tantomeno assentito a posteriori al suo

trasferimento fuori dall’__________.

6.3

Resta da esaminare se

vi sia in concreto “il grave rischio che il ritorno esponga il minore a un

pericolo fisico o psichico, ovvero lo metta altrimenti in una situazione

intollerabile” (art. 13 cpv. 1 lett. b CArap).

6.3.1

La costante

giurisprudenza del Tribunale federale ha stabilito che quest'ultima norma è da

interpretare in senso restrittivo (sentenze del Tribunale federale 5A_105/2009

del 16 aprile 2009, consid. 3.3 con rinvii;5A_285/2007 consid. 4.1). Le

eccezioni al rientro previste all’art. 13 CArap devono essere interpretate in

modo restrittivo, cosicché il genitore che ha rapito il figlio non tragga

nessun vantaggio dal suo comportamento illegale (sentenze 5A_913/2010 del 4

febbraio 2011 consid. 5.1 in: FamPra.ch 2011 p. 505;

5A_288/2007

del 16 agosto 2007 consid. 4.1 in: FamPra.ch 2008 p.

213). Quando si applica tale disposizione l'autorità non deve

emanare una decisione sulla custodia o sull'autorità parentale; per un simile

giudizio resta infatti competente – almeno fino ad un'eventuale reiezione della

domanda di ritorno – il Tribunale del luogo in cui il minore aveva la sua dimora

abituale prima del rapimento (DTF 133 III 146 consid. 2.4; 131 III 334 consid.

5.

).

L’art. 5 LF-RMA specifica

che il ritorno del minore lo pone in situazione intollerabile ai sensi del

citato articolo della CArap, quando: il collocamento presso il genitore

richiedente non corrisponde manifestamente all’interesse del minore (lett. a);

il genitore rapitore, tenuto conto di tutte le circostanze, non è in grado di

prendersi cura del minore nello Stato in cui il minore aveva la dimora abituale

immediatamente prima del rapimento, e ciò non può essere ragionevolmente preteso

da lui (lett. b); e il collocamento presso terzi non corrisponde manifestamente

all’interesse del minore (lett. c).

Con questa norma, i tre

presupposti della predetta disposizione sono da intendere in senso cumulativo (Jametti Greiner, Der neue internazionale

Kindersschutz in der Schweiz, in FamPra.ch 2008, pag. 299). Il legislatore non

ha inteso sostituire la norma convenzionale, ma unicamente precisarne

l'applicazione, chiarendo in quali casi non deve essere ordinato il ritorno del

minore per non porlo in una situazione manifestamente intollerabile (Messaggio

del 28 febbraio 2007 concernente l’attuazione delle convenzioni sul rapimento

internazionale di minori, nonché l’approvazione e l’attuazione delle

Convenzioni dell’Aia sulla protezione dei minori e degli adulti, FF 2007 2399

n. 6.4).

Il menzionato Messaggio

spiega che, se il collocamento presso il genitore richiedente non corrisponde

all'interesse del minore, occorre verificare se il genitore rapitore può

riaccompagnare quest'ultimo, atteso che il collocamento presso terzi può

unicamente costituire un'ultima ratio in casi estremi. Non si può infatti esigere

dal genitore rapitore di ritornare con il figlio, se rischia di finire in

prigione o se vi è in Svizzera una relazione familiare molto intensa, ad

esempio in seguito ad un nuovo matrimonio o allo stato di necessità in cui

versa un altro membro della famiglia risiedente in questo paese. Vi sono però

anche altri casi in cui, considerate tutte le circostanze, non si può

ragionevolmente pretendere che il genitore rapitore si prenda cura del figlio

nello Stato in cui ha vissuto immediatamente prima del rapimento. Deve però

trattarsi di situazioni d'emergenza in cui non si può oggettivamente pretendere

dal genitore rapitore un ritorno nel paese dell'ultima dimora abituale legale

del figlio per attendervi la disciplina definitiva dell'autorità parentale: non

è tuttavia sufficiente che il genitore, che ha rapito o trattiene il bambino,

si limiti a dichiarare la sua opposizione a un ritorno nel paese richiedente.

Quali esempi per una simile situazione, il Messaggio cita il caso in cui alla

madre non può essere garantita un'accoglienza sicura e finanziariamente sopportabile,

o qualora sia manifesto che il genitore che richiede il ritorno non può assumersi

l'affidamento del minore o non può ottenerlo in via giudiziale, mentre il

genitore rapitore è quello che esercita in via primaria il diritto di custodia.

In tale evenienza imporre al genitore rapitore di rientrare nel paese di

partenza per attendere la decisione giudiziaria che gli conferisca l'autorità

parentale e gli permetta di trasferirsi, questa volta legalmente, in Svizzera

con il figlio, costituirebbe un vuoto formalismo non protetto dalla CArap

(sentenza del Tribunale federale 5A_583/2009 del 10 novembre 2009 consid. 4;

sentenza CDP 27 febbraio 2013, inc. 9.2013.50 consid. 10).

6.3.2

Nel caso in esame, i

presupposti dell’art. 13 cpv. 1 lett. b CArap

e dell’art. 5 LF-RMA non risultano

essere adempiuti.

Durante l’udienza del 22

giugno 2015 la convenuta ha precisato che nel caso in cui questa Camera

decidesse di ordinare il ritorno della bambina in __________, essa non sarebbe

disposta a seguirla. Ciò lascia intendere che la madre in tal caso rinuncerebbe

al diritto di custodia sulla figlia condiviso con il padre della bambina.

È comunque necessario

valutare se l’ipotesi di un rientro di PI 1 in __________ senza la madre

potrebbe porla in una situazione intollerabile esponendola a un grave rischio

fisico o psichico.

Dagli atti emerge

che PI 1 in __________ ha gran parte della sua famiglia. Risulta infatti dal

verbale d’udienza (pag. 10) che oltre al padre e alla sorellastra __________, risiedono

in detto Paese anche la nonna e la bisnonna paterna, la zia paterna e numerosi

cugini del ramo paterno, i nonni materni, la bisnonna materna, due zie materne

e un cugino del ramo materno con il figlio. Anche dal rapporto dell’__________

(rappresentante ufficiale) nominato a PI 1 nella procedura __________ di

attribuzione della custodia e per la proibizione di trasferirla all’estero, si

evince che buona parte della famiglia si trova in tale Paese (cfr. doc L pag.

2-3). Dal medesimo documento risulta che la bambina in __________ traeva

beneficio dal rapporto con entrambi i genitori e con la famiglia allargata

(doc. L pag. 5) e che un suo trasferimento all’estero non risultava essere nel

suo interesse. Certo, un rientro in __________ della sola bambina, senza la

madre, la priverebbe del rapporto con essa. PI 1 recupererebbe tuttavia il

rapporto con il papà, con la sorellastra e con la maggioranza della famiglia allargata

(paterna e materna), ritenuto che oltre alla madre in Ticino risiede attualmente

solo una zia materna, sposata e con un bambino di tre mesi (doc. 14).

CO 1 ha pure sostenuto che

l’ex marito si sarebbe comportato in modo aggressivo. Non è tuttavia comprovato

che la pretesa aggressività – circoscritta in sede di udienza ad un solo

episodio (cfr. verbale pag. 12) – abbia interessato anche la bambina. PI 1

durante la sua audizione ha anzi attestato un buon rapporto con entrambi i

genitori e quindi anche con il padre. Non vi è dunque motivo di temere che il

ritorno in __________ della bambina esponga quest'ultima a un pericolo fisico o

psichico a causa del comportamento di IS 1.

Nulla fa quindi supporre

una situazione in __________ tale da esporre PI 1 a un qualsivoglia pericolo. Nemmeno

sono provati gli argomenti della convenuta, secondo i quali la situazione economica

del padre influirebbe negativamente sul bene della figlia e che egli non

avrebbe la sufficiente capacità genitoriale, né si sarebbe mai occupato

seriamente di lei.

Dagli atti e in

particolare dal rapporto di ascolto di PI 1 redatto dallo psicologo PI 3 emerge

certo che ella è felice in Svizzera, dove ha cominciato ad integrarsi e frequentare

la scuola. Lo psicologo ha precisato che PI 1 si “rappresenta all’interno di

un nucleo famigliare composto da sua madre e dal nuovo compagno sul quale ha

messo una quota di investimento affettivo in chiave di figura genitoriale”

(cfr. rapporto pag. 3). Nel descrivere la situazione in __________ essa ha tuttavia

riportato di essere stata triste per la separazione dei suoi genitori, esprimendo

comunque sentimenti positivi nei confronti della nuova moglie del padre e della

sorellastra. Ha formulato il desiderio che il padre possa trasferirsi in

Svizzera con la nuova famiglia.

Anche la curatrice ha

avuto modo di constatare che la bambina in Ticino sta bene. A suo avviso un

rientro in __________ per PI 1 comporterebbe un “grande disagio psicologico,

seppur nessun rischio per la sua incolumità fisica”. Il disagio psicologico

ipotizzato dalla curatrice sarebbe comunque inferiore a quello che può avere

provato la bambina nell'essere stata sradicata dal luogo in cui ha sempre

vissuto (__________) e dalle relazioni affettive e sociali che ivi intratteneva.

Va evidenziato, in

conclusione, che la curatrice ha comunque precisato di auspicare “che i

genitori possano fare uno sforzo, anche con l’aiuto di un professionista

congiunto, per ristabilire una comunicazione costruttiva e positiva diretta

nell’interesse della figlia”.

Il padre ha chiarito

durante l’udienza dinnanzi a questa Camera di disporre da sempre di una camera

per PI 1 e di essere quindi pronto ad accoglierla presso di lui.

Visto quanto precede, a

questa Camera non appare sussistere un pericolo per PI 1 conseguente

all’esigenza di decidere il suo rientro in __________. Sebbene dagli atti emerga

che la bambina apprezza la nuova situazione in Ticino, non sono dati i presupposti

per rifiutare l’istanza del padre: PI 1 ha vissuto in __________ da quando è

nata (a fronte di una permanenza in Svizzera che dura da poco più di 4 mesi), dove

ha frequentato le scuole, ha amici e la gran parte dei famigliari di parte

paterna e materna. Nulla fa presupporre la possibilità di esporla ad alcun

pericolo che possa giustificare l’applicazione dell’art. 13 cpv. 1 lett. b CArap.

6.3.3

La convenuta reputa che

“in materia di sottrazione internazionale non sia sufficiente controllare il

rispetto formale della normativa internazionale, ma sarebbe piuttosto

necessario verificare in concreto se l’ingerenza statale risponda alla tutela

del superiore interesse del minore”. Al proposito cita “il noto caso __________

e __________ in cui la Corte di Strasburgo ha posto l’accento sulla tutela del best

interests of the child quale criterio per decidere sulla violazione o meno

delle norme della Convenzione europea”. Occorre specificare che nel caso citato

il rientro del minore in __________ come richiesto dal padre contrastava con

l’interesse del figlio: essendo nel frattempo trascorso un certo lasso di tempo

(ciò che può influenzare la pertinenza in materia della Convenzione dell’Aja –

cfr. sentenza CEDU __________ e __________, pag. 39-) e ritenuta l’integrazione

nel nuovo ambiente di vita, il ripristino della situazione precedente non avrebbe

più rappresentato l’effettiva tutela dei diritti del bambino in questione: bambino

di nazionalità __________, giunto nel nostro Paese all’età di due anni, dove ha

vissuto ininterrottamente per 5 anni prima dell’emanazione della sentenza

citata dalla convenuta. La situazione del padre era peraltro assai diversa da

quella esaminata in questa procedura, vivendo egli in condizioni particolari,

in una comunità religiosa che provvedeva a ogni suo bisogno e disponendo, prima

della partenza del figlio, di un diritto di visita limitato e sorvegliato dai

servizi sociali __________. Inoltre, nel caso suddetto, diverse perizie avevano

concluso per l’esistenza di un pericolo concreto per il minore in caso di

rientro in __________, come pure di un pericolo reale per la madre, che avrebbe

potuto essere condannata per rapimento del figlio.

In conclusione,

giova ricordare che un’analisi concreta va in ogni caso eseguita con

riferimento al caso specifico e nella fattispecie, considerato il breve lasso

di tempo trascorso dall’illecito trasferimento di PI 1 in Svizzera e

l’inesistenza di un concreto pericolo per il suo benessere in caso di rientro, tale

giurisprudenza non risulta pertinente per la fattispecie in esame. Sul benessere

e sull’interesse della bambina, come pure sul rischio di esporre la minore ad

un pericolo già si è detto in precedenza.

6.4

Alla luce quanto

precede, questa Camera non scorge elementi per rifiutare il rientro di PI 1 in __________.

Tenuto conto della situazione, questo Tribunale

reputa adeguato il rispetto del termine di un mese generalmente fissato in caso

di rientro, disponendo il padre di un alloggio per la bambina e avendo asserito

la madre di non voler far rientro in __________. Apparentemente non emergono neppure

difficoltà per la madre a farvi rientro, se così decidesse. È infatti emerso

dall’istruttoria che pure essa ha una gran parte di famiglia in __________, dove

ha vissuto con PI 1 dalla sua nascita e, per più di sei mesi, anche dopo

essersi sposata con il nuovo marito __________, benché quest'ultimo risiedeva

in Svizzera.

Deve essere data

priorità ad un ritorno volontario. Per questo motivo l’Ufficio dell'aiuto e

della protezione, settore minorenni (UAP) va

incaricato di organizzare il ritorno, provvedendo in particolare a: stabilire,

d’accordo con la convenuta, la data e le modalità del ritorno di PI 1 in __________.

Il suddetto Ufficio si occuperà quindi di accompagnare la minore o di

organizzare il suo rientro per il tramite del padre, oppure ancora, nel caso in

cui fosse la madre stessa ad accompagnarla, di accertarsi dell’avvenuta

partenza, al momento stabilito, così come dell’avvenuto arrivo in __________. L’UAP dovrà in seguito occuparsi di allestire

un rapporto all'attenzione dell'Ispettorato della Camera di protezione – cui compete

di verificare l'esecuzione del ritorno – sulla riuscita o meno delle operazioni

di ritorno. In caso di mancato ritorno volontario, su richiesta

dell'Ispettorato, la Polizia Cantonale dovrà procedere con le misure

necessarie, segnatamente eseguirà il ritorno forzato con la collaborazione

dell’UAP.

7.

In sede di udienza

il padre ha precisato di aver informato la Polizia in __________ che la ex

moglie aveva violato un ordine del Tribunale. A domanda del Presidente di

questa Camera egli si è detto disposto a ritirare tale denuncia nel caso in cui

CO 1 decidesse di far ritorno in __________ con la figlia.

Se dovesse verificarsi

tale ipotesi, ovvero che la madre optasse di rientrare con la figlia in __________,

l’UAP dovrà accertare, prima della sua partenza, che il padre ritiri ogni e

qualsiasi procedura contro CO 1, così da evitare di esporre la minore a situazioni

contrarie al suo benessere a dipendenza del seguito di tale procedura.

8.

La procedura con cui

è chiesto il rientro di un minorenne è, in linea di principio, gratuita (art.

26.

cpv. 2 CArap, art. 14 LF-RMA).

Il __________, a norma

dell'art. 42 CArap, ha formulato una riserva dichiarando di non essere tenuto

al pagamento delle spese ai sensi dell’art. 26 cpv. 2 CArap, connesse alla

partecipazione di un avvocato o un consulente giuridico, o alle spese di giustizia,

se non nella misura in cui queste spese siano coperte dal suo sistema di

assistenza giudiziaria

(http://www.hcch.net/index_fr.php?act=status.comment&csid=651&disp=resdn).

La Svizzera applica in tal caso il principio di reciprocità e garantisce la

gratuità solo nel quadro dell’assistenza giudiziaria nazionale (Bucher, L'enfant en droit intermational

privé, Ginevra 2002, n. 453 pag. 156; Raselli/Hausamman/Möckli/Urwyler,

in Ausländische Kinder sowie andere Angehörige, in Ausländerrecht, 2ª ed. 2009,

n. 16.153; sentenza del Tribunale Federale 5A_504/2013 del 5 agosto 2013

consid. 5.2).

Secondo il diritto

processuale svizzero, la concessione del gratuito patrocinio presuppone che

l’istante sia indigente, che le possibilità di successo della causa siano

almeno pressoché equivalenti o solo leggermente inferiori al rischio di

soccombenza, che il richiedente non sia in grado di far valere da sé le proprie

ragioni in giudizio e non abbia conoscenze specifiche (v. rinvio dell’art. 13

LAG, art. 117 segg. CPC; MCF sul CPC, FF 2006 6593, pag. 6673 seg.). Il

gratuito patrocinio comprende: a) l'esenzione degli anticipi e delle cauzioni;

b) l'esenzione dalle spese processuali; c) la designazione di un patrocinatore

d'ufficio, se necessario per tutelare i diritti dell'interessato, segnatamente

se la controparte è patrocinata da un avvocato; il patrocinatore può essere

designato già per la preparazione del processo (art. 118 CPC).

Se la parte non è

manifestamente in grado di condurre la propria causa, il giudice può

ingiungerle di far capo a un rappresentante; se essa non ottempera a tale

ingiunzione entro un termine impartito, il giudice le designa un rappresentante

d'ufficio (art. 69 cpv. 1 CPC). Incombe alla parte interessata di assumere lei

stessa la remunerazione del patrocinatore, fatta riserva per il diritto al

gratuito patrocinio (Stähelin/Schweizer,

in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Komm., art. 69 N. 17; CPC-Jeandin, art. 69 N. 7) e per i limiti

tariffari stabiliti per il patrocinio d'ufficio [art. 8 LAG in relazione con le

tariffe fissate dal Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio

e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (RTar)].

8.1

Nel

caso in esame, i presupposti per concedere l’assistenza giudiziaria al padre

sono palesemente dati.

8.2

In ragione della

soccombenza, le spese giudiziarie vanno invece poste a carico della convenuta

(art. 14 LF-RMA, in relazione con l'art. 26 cpv. 3 CArap e la riserva fatta

valere dal __________ di cui si è detto sopra; art. 106 cpv. 1 CPC). Esse

comprendono anche i costi per la rappresentanza della minore (sentenza del Tribunale

federale 5A_674/2011 del 31 ottobre 2011 consid. 6, non pubblicato in DTF 137

III 529) ossia fr. 2’124.- (cfr. nota professionale dell’avv. RA 1), e della

mediazione fr. 1’124.- (cfr. nota professionale della mediatrice avv. IE 1),

come pure quelle dell'interprete in sede di udienza di discussione di fr. 500.-

(cfr. nota professionale dell’interprete PI 2) e fr. 600.- per l’ascolto della

minore (cfr. nota professionale dello psicologo e psicoterapeuta PI 3).

Le note professionali in oggetto

rispondendo alle normative applicabili ed essendo proporzionate al lavoro

svolto, non si prestano a critiche e vanno quindi approvate senza correzioni.

9.

L'odierna sentenza

va comunicata anche all'Ufficio federale di giustizia (art. 8 cpv. 3 LF-RMA).

Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro di essa sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il ricorso

in materia civile è proponibile relativamente al ritorno di minorenni (art. 100

cpv. 2 lett. c LTF; DTF 133 III 584) senza riguardo a questioni di valore.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. L'istanza è accolta.

È ordinato a CO 1 di collaborare al ritorno della figlia PI 1 in __________,

che dovrà avvenire entro 30 (trenta) giorni dalla crescita in giudicato della

presente decisione.

2. L'Ufficio della

protezione e dei minori (UAP) è incaricato di organizzare il ritorno volontario

della minore, in particolare di:

2.1. stabilire,

d’intesa con CO 1 la data e le modalità del ritorno di PI 1 in __________,

entro il termine di cui al dispositivo n. 1. Il rientro avverrà presso il padre

o, nel caso in cui la madre decidesse di rientrare insieme ad PI 1, al padre dovrà

essere comunicato il nuovo indirizzo della figlia in __________. Nel primo caso

PI 1 verrà accompagnata al domicilio del padre in __________ da un operatore

dell’UAP;

2.2. restituire

al genitore che si occuperà di riaccompagnare la bambina in __________ – nel

giorno fissato per il ritorno – i documenti d'identità di PI 1, previa

presentazione dei documenti di viaggio (biglietti aerei, del treno ecc…); in

caso contrario, organizzare il rientro per il tramite di un suo operatore e

consegnare al padre la bambina e i suoi documenti;

2.3. accertarsi,

nel caso in cui la madre decida di seguire PI 1 in __________, che prima della

sua partenza il padre ritiri ogni e qualsiasi procedura contro CO 1;

2.4. accertarsi,

dell'avvenuto ritorno della figlia in __________, ad opera della madre o del

padre;

2.5. allestire

un rapporto all'attenzione dell'Ispettorato della Camera di protezione – cui

compete di verificare l'esecuzione del ritorno – sulla riuscita o meno delle

operazioni di cui ai dispositivi n. 2.1, 2.2 e 2.3.

3. In caso di mancato

ritorno volontario, su richiesta dell'Ispettorato della Camera di protezione, la Polizia Cantonale procederà con le misure necessarie, segnatamente metterà in atto il ritorno

forzato in collaborazione con l'UAP.

4. Le spese giudiziarie

di fr. 6'500.-- (che includono anche i costi per la rappresentanza della minore,

come pure quelli dell'interprete all'udienza di discussione e dello psicologo

incaricato dell’ascolto di PI 1) sono poste a carico di CO 1.

5. La nota

professionale della curatrice di rappresentanza è approvata in fr. 2’124.-. Lo

Stato del Cantone Ticino ne anticiperà l'ammontare all’avv. RA 1.

6. La nota professionale

dell'interprete è approvata in fr. 500.-. Lo Stato del Cantone Ticino ne

anticiperà l'ammontare a PI 2.

7.La nota

professionale della mediatrice è approvata in fr. 1'124.-. Lo Stato del Cantone

Ticino ne anticiperà l’ammontare all’avv. IE 1.

8. La nota

professionale dello psicologo e psicoterapeuta incaricato dell’ascolto della

minore è approvata in fr. 600.-. Lo Stato del Cantone Ticino ne anticiperà

l’ammontare a PI 3.

9. Notificazione:

-

-

Comunicazione:

-

-

Per la Camera di protezione del Tribunale d’appello

Il

Presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause

di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;

quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.

Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo

stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione

a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.