9.2016.116
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23 febbraio 2017Italiano23 min
Source ti.ch
Incarto n.
9.2016.116
Lugano
23 febbraio 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La giudice supplente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello
Emanuela
Epiney-Colombo
giudice
unica ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistita
dalla
vicecancelliera
Gianella
sedente
per statuire nella causa che oppone
RE
1
patr.
dall’ PR 1
all’
Autorità
regionale di protezione __________,
e
a
CO
2
patr.
dall’ PR 2
per
quanto riguarda la nomina di un curatore di rappresentanza in favore di PI 1 nell’ambito
della procedura volta alla modifica dell’autorità parentale
giudicando
sul reclamo del 20 giugno 2016 presentato da RE 1 avverso la decisione emessa
il 19 maggio 2016 dall'Autorità regionale di protezione __________, e
sull’istanza del 6 luglio 2016 presentata da CO 2 volta alla restituzione
dell’effetto sospensivo al reclamo;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
Fatti
A. Dalla relazione fra RE
1 e CO 2 in data 2003 è nato PI 1.
B. Sin dall'estate 2006 CO
2 ha lamentato difficoltà nell'esercizio delle relazioni personali con il
figlio PI 1, riconducendole all'ostruzionismo della madre e alla scarsa
collaborazione del curatore. A partire da tale data, sia le autorità amministrative
che giudiziarie sono state confrontate con richieste d'intervento da parte di
entrambi i genitori per la regolamentazione delle relazioni padre-figlio. Nella
misura in cui, come si vedrà, non risultino essenziali ai fini della presente decisione,
ci si limiterà a ricordare i fatti rilevati della procedura che ci occupa. Una
cronistoria completa dei fatti e delle procedure interposte sono narrate in
particolare nella sentenza della Prima Camera civile del 15 settembre 2009
(sentenze ICCA, inc. 11.2007.152 e 11.2008.61) e nella sentenza di questa
Camera del 5 giugno 2013 (sentenza CDP, inc. 9.2013.56-57). Per quanto attiene
al periodo successivo, si rimanda invece alle sentenze del 29 settembre 2015
pronunciate da questa Camera (sentenze CDP, inc. 9.2014.105 e inc. 9.2014.169).
C. Con istanza del 16
luglio 2014 CO 2 ha postulato l’ottenimento dell’autorità parentale congiunta
sul figlio PI 1. RE 1 vi si è opposta con scritto/osservazioni dell’11
settembre 2014 sostenendo che l’esercizio congiunto dell’autorità parentale non
rispondeva al bene del figlio, considerati il permanente conflitto genitoriale
e l’incapacità del padre di assumersi le responsabilità discendenti dal suddetto
esercizio.
Con istanza dell’11
settembre 2014, l’avv. PI 2, in nome e per conto di PI 1 – producendo una procura
sottoscritta dalla madre – ha richiesto che il minore potesse essere
rappresentato da un patrocinatore di sua scelta. Nel merito dell’istanza 16
luglio 2014 presentata da CO 2, egli ha postulato il suo non accoglimento.
D. Con decisione del 17
giugno 2015 (ris. n. 262), l’Autorità di protezione ha respinto l’istanza del
16 luglio 2014 presentata da CO 2 tesa al conferimento dell’autorità parentale
congiunta sul figlio PI 1.
Nella decisione in parola,
l’Autorità regionale di protezione ha inoltre dichiarato inammissibile
l’intervento dell’avv. PI 2 argomentando che:
l’art. 314a CC prevede che
il figlio sia sentito personalmente;
l’art. 314a bis CC non
attribuisce ai genitori la valutazione della necessità di nominare un curatore
di rappresentante al minori; detta valutazione è conferita all’Autorità di
protezione;
compete all’Autorità di
protezione designare il curatore di rappresentanza;
nel caso concreto, la
nomina di un curatore di rappresentanza non sarebbe giustificata, atteso che
gli elementi di giudizio sarebbero sufficienti.
E. Mediante reclamo del
19 agosto 2015, CO 2 si è aggravato avverso la decisione del 17 giugno 2015.
Con sentenza del 16
febbraio 2016, questa Camera ha parzialmente accolto il reclamo, rinviando
l’incarto all’Autorità di protezione “affinché senta sia i genitori sia PI 1”
in merito all’istanza del 16 luglio 2014 presentata dal padre, esamini la
rappresentanza processuale dell’avv. PI 2 alla luce di quanto indicato nelle precedenti
decisioni e stabilisca “se non siano date le condizioni poste dall’art. 314abis
cpv. 2 CC per nominare un curatore di rappresentanza, con il compito di
patrocinare il minore nel procedimento in corso” (sentenza inc. 9.2015.141
CDP del 16 febbraio 2016 consid. 7).
F. Dopo avere interpellato
i genitori, l’Autorità di protezione, con decisione del 19 maggio 2016 (ris. n.
185 del 19 maggio 2016), ha:
dichiarato inammissibile
la rappresentanza processuale di PI 1 da parte dell’avv. PI 2,
respinto la sua
candidatura quale curatore del minore in applicazione dell’art. 314a bis cpv. 2
CC,
nominato l’avv. __________
quale rappresentante processuale di PI 1 nell’ambito della causa promossa dal
padre con istanza del 16 luglio 2014 intesa all’ottenimento dell’autorità
parentale congiunta,
trasmesso alla
rappresentante processuale l’istanza e le allegazioni delle parti assegnandole
un termine di 20 giorni – dall’avvenuta crescita in giudicato della sua nomina
– per prendere posizione,
posto la tassa di
giustizia di fr. 200.– a carico delle parti in ragione di metà ciascuno.
G. RE 1 è insorta a
questa Camera contro la decisione del 19 maggio 2016 mediante reclamo del 20
giugno 2016. Nel proprio gravame RE 1 censura il suo mancato coinvolgimento da
parte dell’Autorità di protezione nella procedura tesa alla nomina di un
rappresentante processuale per il figlio PI 1. A dire della reclamante,
l’Autorità di protezione avrebbe dovuto dapprima esprimersi con decisione formale
sulla legittimità (o meno) della rappresentanza processuale dell’avv. PI 2 e,
in un secondo tempo, nel rispetto del diritto di essere sentiti dei genitori,
designare il rappresentante processuale.
H. Con osservazioni del
30 giugno 2016, l’Autorità di protezione ha chiesto la conferma della decisione
impugnata.
Con osservazioni del 14
luglio 2016 CO 2 ha, invece, chiesto il respingimento del reclamo del 19 giugno
2016. Mediante replica dell’8 agosto 2016, RE 1 ha confermato il suo reclamo.
Nella duplica del 25
agosto 2016, CO 2 si è riconfermato nelle proprie conclusioni.
I. Nel frattempo, con
istanza del 6 luglio 2016, CO 2 ha chiesto alla scrivente Camera che la
decisione del 19 maggio 2016 dell’Autorità di protezione fosse dichiarata
immediatamente esecutiva, motivando la propria richiesta in ragione della
preoccupazione per il distacco manifestato da PI 1 nei suoi confronti in un
contesto in cui “gli intenti dilatori della madre sono evidenti e non
possono essere tollerati ulteriormente” (istanza del 6 luglio 2016 pag. 9).
Una simile richiesta era stata precedentemente formulata direttamente
all’Autorità di protezione con istanza del 10 giugno 2016.
L. Nel contempo, con
decisione 16 giugno 2016, l’Autorità di protezione – su istanza di RE 1 – ha
sospeso la procedura avviata il 16 luglio 2014 e “il termine impartito a RE
1 il 9 maggio 2016” sino all’avvenuta crescita in giudicato della decisione
che sarebbe stata emanata in merito alla rappresentanza processuale dell’avv. PI
2, rispettivamente sull’applicazione dell’art. 314a bis cpv. 2 CC, respinto
l’istanza del 10 giugno 2016 del padre intesa ad ottenere l’immediata esecutività
della risoluzione n. 185 del 19 maggio 2016 e respinto l’istanza della madre
del 19 maggio 2016 tendente ad ottenere la sospensione di ogni procedura in
seno all’Autorità di protezione contro predetta decisione. CO 2 è insorto
contro la decisione in parola con reclamo del 12 luglio 2016, tuttora sub iudice,
a questa Camera (inc. 9.2016.129).
M. Con decisione 7
luglio 2016 l’Autorità di protezione ha, infine, designato __________ al ruolo
di curatrice educativa di PI 1 in applicazione dell’art. 308 cpv. 2 CC, in
sostituzione di __________, e posto le tasse e spese di fr. 400.– a carico dei
genitori in ragione di metà ciascuno. Contro predetta decisione, RE 1 è insorta
a questa Camera con un reclamo del 5 agosto 2016 tuttora sub iudice (inc.
9.2016.146).
Considerato
Considerandi
1.
Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni
e minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del
Tribunale di appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC in
relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge
sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e
dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura
applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre
riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in
particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di
competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio
di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8)
e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale
civile (CPC; v. art. 450f CC).
2.
Come
accennato nei consideranti introduttivi, la relazione tra padre e figlio è compromessa
da anni, basti accennare che le relazioni personali sono sospese dal 2010. Vi
sono stati diversi tentativi da parte del padre di ripristinare l’esercizio del
diritto di visita, tentativi ostacolati dall’altissimo livello di
conflittualità esistente tra i genitori di PI 1. La decisione qui impugnata si
situa nel contesto dell’istanza del 16 luglio 2014 di CO 2 per vedersi
conferire l’autorità parentale congiunta sul figlio PI 1, di cui la madre
dispone peraltro della custodia esclusiva. Nell’ambito di detta procedura, la
madre aveva conferito mandato all’avv. PI 2 di rappresentare PI 1.
Con risoluzione n. 262
del 17 giugno 2015, l’Autorità di protezione ha respinto l’istanza del 16
luglio 2014 di CO 2 intesa ad ottenere l’autorità parentale congiunta. Inoltre,
di transenna, l’Autorità di protezione ha considerato l’intervento dell’avv. PI
2.
non ammissibile. Impugnata da CO 2 con reclamo del 19 agosto 2015, suddetta
decisione è stata annullata per violazione del diritto di essere sentito del
reclamante da questa Camera e l’incarto è stato rimandato all’Autorità di
protezione affinché sanasse tale vizio (sentenza CDP inc. 9.2015.141 del 16 febbraio
2015).
Dopo avere dato alle parti
modo di esprimersi in merito alla rappresentanza di PI 1, l’Autorità di
protezione ha, con decisione del 19 maggio 2016, dichiarato la rappresentanza
processuale del minore da parte dell’avv. PI 2 inammissibile ritenendo che la
valutazione della necessità di una tale nomina fosse di sua competenza esclusiva.
Esperite le debite valutazioni, l’Autorità di protezione ha dunque considerato
necessaria nella fattispecie la presenza di un curatore di rappresentanza e
dato mandato all’avv. __________ di ricoprire detto compito. La canditura
dell’avv. PI 2 – presa nuovamente in considerazione dell’Autorità di protezione
benché l’avesse giudicata inammissibile in quanto proposta dalla madre del minore
– è stata respinta nella misura in cui “riproporrebbe i medesimi dubbi di imparzialità
e di equidistanza che si ebbero con il legale già designato dalla madre nella
causa in pretura”.
3.
Nel proprio reclamo,
l’insorgente lamenta il mancato coinvolgimento suo e del padre di PI 1 nella
scelta della persona del curatore di rappresentanza nominata in applicazione
dell’art. 314bis CC. La reclamante motiva la propria censura richiamandosi a
una sentenza di questa Camera (a suo dire confermata da una sentenza del Tribunale
federale), sempre relativa ad PI 1, nella quale sarebbe stato affermato che i
genitori devono sempre essere coinvolti nella procedura di nomina di un
curatore per il figlio minorenne con la conseguenza che i principi enunciati
dalla Camera di protezione “devono valere ovviamente anche per la nomina di
un curatore di rappresentanza ai sensi dell’art. 314a bis CC”. Ciò che
invece non sarebbe stato il caso in quanto il coinvolgimento suo e del padre di
PI 1 si sarebbe limitato alla richiesta di prendere posizione in merito alla
rappresentanza di PI 1 da parte dell’avv. PI 2. A mente di RE 1 la decisione
impugnata sarebbe stata resa esattamente nella stessa modalità della decisione
di nomina del curatore educativo nelle relazioni personali tra il minore e i
genitori annullata da questa Camera (sentenza CDP inc. n. 9.2014.105 del 29
settembre 2015).
RE 1 prosegue nel proprio
gravame lamentando una violazione dell’art. 401 cpv. 2 CC. A suo dire,
richiamandosi alla decisione dell’Alta Corte Federale DTF 5A_869/2015 del 18
marzo 2016, l’Autorità di protezione l’avrebbe privata del diritto di proporre
un candidato alla funzione di curatore per il figlio PI 1 discendente dalla
citata norma[i].
RE 1 conclude, quindi, il
proprio reclamo chiedendo l’annullamento della decisione impugnata e il suo rinvio
all’autorità di prime cure “affinché interpelli (coinvolga) i genitori, ed
in particolare la madre, nell’ambito della procedura di designazione del
curatore di rappresentanza, prima di nominarlo formalmente”.
4.
Giusta
l’art. 446 CC, applicabile per analogia anche alla protezione dei minori (art.
314.
cpv. 1 CC, Messaggio concernente la modifica del
Codice civile svizzero [Protezione degli adulti, diritto delle persone e
diritto della filiazione] del 28 giugno 2006, FF 2006 6391, pag. 6488), l’Autorità di protezione esamina d’ufficio i fatti (cpv. 1); essa
raccoglie le informazioni occorrenti e assume le prove necessarie; può
incaricare degli accertamenti una persona o un servizio idonei e, se
necessario, ordina che uno specialista effettui una perizia (cpv. 2);
l’autorità di protezione non è vincolata dalle conclusioni delle persone che
partecipano al procedimento (cpv. 3) e applica d’ufficio il diritto (cpv. 4).
La
norma sancisce il principio inquisitorio illimitato, secondo il quale
l’autorità è perfettamente libera nell’accertamento dei fatti e nella valutazione
delle prove: secondo consolidata giurisprudenza, in base a tale principio
l’autorità può assumere e ricercare delle prove – secondo il suo apprezzamento
– anche secondo delle modalità inabituali e procurarsi d’ufficio dei rapporti
allestiti da terzi (v. DTF 128 III 413 consid. 3.2.1; v. anche ATF 140 III 97,
consid. 4.1 e 4.2, e Messaggio, pag. 6465-6466).
4.1
Nella
fattispecie in esame, la censura sollevata dalla reclamante non consiste
tanto in una doglianza relativa alla violazione del diritto di essere sentito
(garanzia formale costituzionale parte integrante del diritto ad un processo
equo a norma dell'art. 6 n. 1 CEDU e dell'art. 29 cpv. 1 Cost. Fed. e la cui
violazione comporta la nullità della decisione ed il suo rinvio presso
l’autorità di prime cure responsabile, in principio, di sanare il vizio) ma
piuttosto sull’applicazione dell’art. 314a bis CC, segnatamente sulle
modalità di nomina del curatore di rappresentanza processuale e
sull’implicazione dei genitori in tale processo.
4.2
Gli
articoli 314 ss CC, entrati in vigore il 1° gennaio 2013, regolamentano in modo
specifico la procedura applicabile dall’Autorità di protezione nei procedimenti
riguardanti i minori (Messaggio concernente la modifica del
Codice civile svizzero [Protezione degli adulti, diritto delle persone e
diritto della filiazione] del 28 giugno 2006, FF 2006 6391, pag. 6488). In
particolare, l’art. 314a bis CC dispone che l’Autorità di protezione
può, se necessario, ordinare che il figlio sia rappresentato da un curatore,
esperto in questioni assistenziali e giuridiche, conferendo a detto
rappresentante la competenza di proporre conclusioni e di presentare
impugnazioni. L’art. 314a bis CC rappresenta la concretizzazione nel diritto
della filiazione di quanto previsto dall’art. 299 CPC relativo alla procedura
dinanzi alle giurisdizioni cantonali per vertenze civili (cfr. art. 1 CPC). Lo
scopo di questi disposti è quello di tutelare il bene del bambino : la nomina
di un curatore si deve in principio limitare dunque ai casi in cui sia necessario
(DTF142 III 153 consid 5.1.1.e referenze citate; cfr. anche in relazione
all’art. 146 vCC, Epiney-Colombo,
Il curatore nella procedura giudiziaria , BOA 2000 nr. 20 pag. 13).
4.3
L’art.
299.
cpv. 2 CPC e l’art. 314a cpv. 2 CC elencano delle situazioni in cui la
nomina di un rappresentante a favore del figlio poterebbe rivelarsi necessaria.
In particolare questi due disposti di legge indicano che l’autorità giudicante
– Autorità di protezione o Pretura –deve esaminare se occorra disporre una rappresentanza
nel caso in cui i genitori propongono conclusioni differenti in merito
all’attribuzione della custodia o all’autorità parentale o in merito a
questioni importanti concernenti le relazioni personali.
Entrambi i disposti
prevedono un dovere, a carico dell’autorità giudicante – Autorità di protezione
o Pretura – di valutare d’ufficio se è necessario predisporre un rappresentante
del minore, nella forma di un curatore, esperto in questioni assistenziali e
giuridiche. Tuttavia, anche in tale caso, l’obbligo posto a carico
dell’autorità si limita unicamente alla valutazione dell’opportunità della
nomina (DTF 5A_400/2015 del 25 febbraio 2016 consid. 2.3.;5A_465/2012 del 18
settembre 2012 consid. 4.1.2.). In applicazione del potere discrezionale
dell’Autorità, essa potrà dunque decidere di non nominare alcun curatore di
rappresentanza per il minore (Breitschmid,
BSK ZGB I, 5ª ed. 2014, ad art. 314a CC n. 6). Poiché le decisioni da prendere
sono in generale importanti per il futuro del minore, la rinuncia alla nomina
di un curatore di rappresentanza deve, comunque, rimanere l’eccezione (Cottier, Commentaire du droit de la famille,
Protection de l’adulte, ad art. 314a bis n. 5). Tale curatela deve inoltre
essere distinta dalla curatela di rappresentanza prevista dall’art. 308 cpv. 2
CC volta ad una vigilanza dell’esercizio delle relazioni personali con il
minore (DTF 5A_400/2015 del 25 febbraio 2016 consid. 2.3.).
4.4
Il curatore nominato
in applicazione dell’art. 314a bis CC svolge un mandato di rappresentanza degli
interessi giuridici del minore durante la procedura dinanzi all’Autorità di
protezione: egli deve farsi un’idea concreta della situazione in cui versa il
minore e del suo punto di vista e riferire le proprie constatazioni
all’Autorità (DTF 142 III 153 consid 5.2.3.1. e referenze citate). Al curatore
incombe dunque di svolgere la propria istruttoria che comprenderà non solo il
contatto personale con il minore ma anche più ampi contatti con le persone di
fiducia e i rappresentanti dei diversi settori professionali relativi al
vissuto del minore (Cottier,
Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, ad art. 314a bis n.
12). Lo scopo perseguito dalla rappresentanza del minore dipende sia dalla sua
età che dalle circostanze specifiche del caso concreto (DTF142 III 153 consid
5.2.3
e referenze citate). Per il tramite del rappresentante, la volontà del
minore capace di discernimento verrà in tal modo espressa nella procedura che
lo vede coinvolto (DTF142 III 153 consid 5.2.4. e referenze citate). La
curatela non deve tuttavia limitarsi a situazioni in cui sono coinvolti minori
capaci di discernimento: anche per i bambini in tenera età, il curatore di
rappresentanza può rivelarsi utile in quanto “traduttore”, istaurando un
dialogo con l’Autorità che permetta di tenere conto della percezione del minore
su questioni importanti che lo concernono. Così, già per un bambino di cinque
anni, che in principio non è sentito dal giudice, la rappresentanza del minore
permetterà all’Autorità di prendere in considerazione il punto di vista del
bambino (Breitschmid, BSK ZGB I,
5ª ed. 2014, ad art. 314a CC n. 6). Verrà dunque ponderata l’opportunità
dell’istituzione di una tale figura da parte dell’Autorità in funzione della
necessità della medesima di farsi un’idea completa dei bisogni del minore
nell’ambito dell’istruttoria svolta per decidere dell’autorità parentale
congiunta, o di quella necessaria per valutare un’altra richiesta dei genitori.
4.5
Nell’ambito della
procedura di nomina di un rappresentante per il figlio, i genitori hanno il
diritto di essere sentiti e dispongono di un diritto di ricorso, limitato – tuttavia
– al principio della nomina (DTF 5A_894/2015 del 16 marzo 2016 consid 4.1.).
Tra le qualifiche specifiche di cui deve disporre il curatore di rappresentanza
si annovera, oltre all’esperienza in questioni assistenziali e giuridiche
prevista dal testo di legge, la sua indipendenza sia dall’Autorità di
protezione incaricata dell’istruttoria – e contestualmente della nomina del curatore
– che dai genitori, i quali, in quanto parti al procedimento, possono avere
interessi contrastanti a quelli del minore (Cottier,
Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, ad art. 314a bis n.
9; vedi anche in merito all’art. 146 vCC Epiney-Colombo,
Il curatore nella procedura giudiziaria, BOA 2000 nr. 20 pag. 13). Il
rappresentante del figlio deve, in effetti, poter adempiere il suo compito
senza essere influenzato e in modo indipendente dai genitori. Di conseguenza, i
genitori non hanno un diritto formale di ricorso in riferimento alla conduzione
del mandato rispettivamente agli atti concreti intrapresi dal rappresentante
del figlio, né tantomeno hanno il diritto di pretendere una sostituzione del
rappresentante del figlio siccome in contrasto con la conduzione del mandato. I
genitori hanno comunque la possibilità di portare a conoscenza dell’autorità di
nomina eventuali malfunzionamenti, cosicché questa possa d’ufficio prendere le
misure opportune, tra le quali rientra se necessario la sostituzione del
curatore (DTF 5A_894/2015 del 16 marzo 2016 consid. 4.1.). Sicché, al
rappresentante del figlio non può essere rimproverato il fatto di agire non
solo secondo i desideri soggettivi dei figli, bensì anche secondo i loro
bisogni oggettivi, che non necessariamente corrispondono ai desideri dei
genitori (DTF 142 III 153, consid. 5.2.1. e referenze citate ; anche Cottier, Commentaire du droit de la
famille, Protection de l’adulte, ad art. 314a n. 10 ss; Pradervand-Kernen, La position juridique de l’enfant dans la
procédure civile, à l’aune de quelques questions particulières, FamPra 2016
pag. 339 ss, pag. 358).
4.6
Nella
propria decisione del 19 maggio 2015 l’Autorità di protezione, dopo avere
sentito le parti in merito all’intervento dell’avv. PI 2 in qualità di
patrocinatore di PI 1, ha (i) giudicato inammissibile la rappresentanza
processuale del minore da parte dell’avv. PI 2 (ii) valutato affermativamente
che la rappresentanza di PI 1 giusta l’art. 314a bis cpv. 2 let. b CC fosse
necessaria e (iii) nominato l’avv. __________ alla funzione di curatrice di PI
1.
Orbene, in considerazione
di quanto esposto nei precedenti considerandi, la decisione impugnata non può
che essere confermata e ciò per i seguenti motivi.
4.7
L’esame degli atti
all’incarto permette di ritenere non solo un’esacerbata conflittualità dei
genitori di PI 1 ma pure che questi ultimi hanno proposto conclusioni
divergenti in merito all’esercizio congiunto dell’autorità parentale. A giusto
titolo, pertanto, l’Autorità di protezione ha concluso circa la necessità di
nominare a favore di PI 1 un curatore di rappresentanza in applicazione
dell’art. 314a bis cpv. 2 let. b CC e risolto che la figura professionale
dell’avv. PI 2 (proposta da RE 1) non potesse essere designata a curatore per difetto
della necessaria equidistanza, indipendenza e imparzialità.
L’onere di valutare la
necessità della nomina di un curatore di rappresentanza in applicazione
dell’art. 314a bis CC spetta, come visto, unicamente all’Autorità di
protezione. Si tratta di una competenza esclusiva, sottratta alla disposizione
delle parti. Quanto alla censura relativa alla mancata nomina dell’avv. PI 2 a
curatore di PI 1, la stessa non può essere accolta.
Come emerge dall’istruttoria, l’avv. PI 2 è
stato proposto dalla madre. Orbene, in simili circostanze l’Autorità di protezione,
nel rispetto dei requisiti stabiliti da dottrina e giurisprudenza
(equidistanza, indipendenza e imparzialità), non poteva far altro che optare
per un’altra figura professionale esterna al nucleo famigliare. Senza contare
che il dovere di equidistanza, di indipendenza e di imparzialità imposti al
curatore di rappresentanza processuale trovano un’accresciuta importanza in una
situazione come quella in esame, caratterizzata da una conflittualità dei
genitori a tal punto significativa da indebolire assai la loro capacità di
collaborare per il bene del figlio.
4.8
Non può inoltre essere
seguito il paragone effettuato dalla reclamante tra la fattispecie qui in esame
e quella della nomina, a favore di PI 1, del curatore educativo in applicazione
dell’art. 308 cpv. 2 CC (altresì litigiosa, cfr. consid. 2). Innanzitutto
poiché, come testé indicato, la curatela di rappresentanza del minore nella
procedura che oppone due genitori sulle questioni relative all’autorità
parentale congiunta deve essere distinta dalla curatela educativa di cui
all’art. 308 cpv. 2 CC (DTF 5A_400/2015 del 25 febbraio 2016 consid. 2.3.). La
curatela di rappresentanza processuale istituita dall’art. 314a bis CC ha,
infatti, come unico scopo la salvaguardia della posizione del figlio nel
procedimento che lo vede coinvolto allorché potenzialmente in contrasto con la
posizione dei genitori.
4.9
Non serve, infine,
approfondire oltre la questione a sapere se, per un’applicazione per analogia
degli art. 400 ss CC, i genitori avrebbero dovuto essere coinvolti nel processo
di nomina della curatrice di rappresentanza ex. art. 314a bis CC. Dalla ratio
legis della norma così come dalla interpretazione che vi ha dato il
Tribunale federale, emerge che sia il principio della nomina del curatore di
rappresentanza che la scelta della figura professionale cui affidare l’incarico
sono di competenza dell’Autorità di protezione.
Non appare, invece,
inutile ricordare che nella sentenza citata, al contrario di quanto affermato
nel reclamo, e meglio che il coinvolgimento dei genitori nella scelta del
curatore dovrebbe essere automatica, il Tribunale federale si è limitato a
rammentare che l’applicazione per analogia dell’art. 401 CC non può essere di
principio esclusa (DTF 5A_869/2015 del 18 marzo 2016 consid. 2.2.1). Inoltre,
contrariamente a quanto sostenuto dalla reclamante, il diritto di
coinvolgimento dei genitori, segnatamente il loro diritto di essere sentiti in
merito alla scelta del curatore di rappresentanza in ambito processuale giusta
l’art. 314a bis cpv. 2 CC, si limita al principio della nomina del curatore e
non alla scelta della persona a cui affidare il mandato di curatore;
quest’ultima appartiene esclusivamente all’Autorità di protezione (DTF
5A_894/2015 del 16 marzo 2016 consid 4.1.). Anche su questo punto, la critica
mossa nei confronti dell’Autorità di protezione cade nel vuoto.
Alla luce di quanto esposto,
il reclamo interposto da RE 1 non può meritare accoglimento. L’evasione del
reclamo rende priva di oggetto l’istanza presentata da CO 2 il 6 luglio 2016.
5.
Gli oneri
processuali seguono la soccombenza e vanno dunque messi a carico della
reclamante, che rifonderà fr. 1’000.– a CO 2 a titolo di ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1.Nella
misura in cui è ricevibile, il reclamo del 20 giugno 2016 di RE 1 è respinto.
2.L’istanza
6 luglio 2016 di CO 2, divenuta priva d’oggetto, è stralciata dai ruoli.
3. Gli
oneri del reclamo consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 900.–
b) spese fr.
80.–
fr.
980.–
sono posti a carico di RE
1 che rifonderà fr. 1'000.– a CO 2 a titolo di ripetibili.
4. Notificazione:
-
-
Comunicazione:
-
La
giudice supplente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause
di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando
il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.