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Decisione

9.2016.118

Tempestività. Legittimazione attiva

22 novembre 2016Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con decisione 22

aprile 2014 l’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità

di protezione) ha posto PI 1 (1922) a beneficio di una curatela di

rappresentanza con amministrazione dei beni ai sensi degli art. 394 e 395 CC, nominando

quale curatrice RE 1.

B. In data 24 ottobre

2014 RE 1 ha presentato le proprie dimissioni, informando che in sua

sostituzione sarebbe stato disponibile ad assumere il mandato il signor __________,

conoscente e lontano parente del defunto marito dell’interessata.

C. Con decisione 3 dicembre

2014 l’Autorità di protezione ha sostituito la curatrice con il signor CUR 1 e ha

fissato il compenso orario. Nella medesima decisione l’Autorità ha confermato

la curatela come istituita il 22 aprile 2014, privando l’interessata

dell’esercizio dei diritti civili per quel che riguarda l’amministrazione dei

redditi e della sostanza in virtù dell’art. 394 cpv. 2 CC.

D. In data 9 dicembre

2014 RE 1, precedente curatrice, ha presentato reclamo a questa Camera,

chiedendo un intervento “quale autorità di vigilanza delle ARP e di reclamo

verso le decisioni da loro adottate”. Essa ha contestato l’agire dell’Autorità

di protezione e “alcuni comportamenti poco coerenti” in relazione con la

richiesta di vendere la casa della curatelata ed il relativo mandato conferito

ad un legale. Nel contestare la designazione del suo successore, la precedente

curatrice ha sostenuto che l’interessata, non era stata sentita e non erano

stati tenuti in considerazione i suoi desideri e il suo parere. Con decisione

13 ottobre 2015 questa Camera ha parzialmente accolto il reclamo, accertando la

violazione del diritto di essere sentita di PI 1 in merito alla sostituzione

della curatrice e rinviando l’incarto all’Autorità di protezione affinché decidesse

nuovamente.

E. Con scritto 11 novembre

2015 l’Autorità di protezione, precisando di ritenere idoneo all’assunzione del

mandato CUR 1, ha chiesto a RE 1 e altri due parenti, il loro “parere

riguardo alla conferma del mandato”. In data 5/13 maggio 2016, le persone

interpellate hanno scritto all’Autorità di protezione, sostenendo di desiderare

una sostituzione di CUR 1 con il signor __________.

F. Tramite decisione del

25 aprile 2016, l’Autorità di protezione ha mantenuto a favore di PI 1 la

curatela di rappresentanza con amministrazione di beni ai sensi degli art. 394

e 395 CC, privato l’interessata dell’esercizio dei diritti civili per quel che

riguarda l’amministrazione dei redditi e della sostanza mobiliare e immobiliare

e nominato quale curatore CUR 1.

G. Contro la suddetta

decisione è insorto il 19/22 giugno 2016 RE 1, nipote di PI 1, sostenendo che

quest’ultima non gradirebbe la scelta del curatore nominato. Egli sostiene che

la zia avrebbe indicato un altro candidato preferito per essere nominato curatore.

Essa avrebbe quindi espresso la sua scelta, che sarebbe stata ignorata

dall’Autorità di protezione.

H. L’Autorità di

protezione ha presentato le proprie osservazioni il 21 luglio 2016, chiedendo

che il reclamo sia respinto in ordine e nel merito. L’Autorità di prima istanza

ne contesta la tempestività, precisando di non aver intimato la decisione

impugnata al reclamante, nipote dell’interessata, nell’obbligo del segreto ai

sensi degli art. 451 CC e 12 LPMA. Dopo uno scritto del medesimo, tuttavia, in

data 30 maggio 2016, lo ha informato dell’avvenuta decisione. L’Autorità contesta

la legittimazione di RE 1 a reclamare, posto che egli non vive in Canton Ticino

e sembrerebbe non essere “particolarmente assiduo nella frequentazione della

zia”. Nel merito, l’Autorità di protezione precisa di ritenere che la

decisione sia nell’interesse della curatelata, poiché sarebbe stata nominata

una persona idonea (la “soluzione migliore a protezione della medesima”),

mentre per quanto riguarda le altre candidature non era possibile accertare la

volontà di PI 1, non essendo essa più in grado di esprimerla. Secondo

l’Autorità di prime cure, la decisione impugnata è da considerare “valida e

sostenibile”, ragione per la quale andrebbe confermata.

I. Con replica 16

agosto 2016 RE 1 ha sostenuto che il suo reclamo è tempestivo, vista l’impossibilità

di presentarlo in tempi diversi, avendo egli avuto comunicazione dell’esistenza

della decisione soltanto in data 30 maggio 2016. Contesta l’asserzione

dell’Autorità di protezione, secondo cui egli non avrebbe la qualità per agire,

ritenendo che l’autorità agirebbe come se “dovesse/potesse essere l’unica interlocutrice”

di sua zia. Egli si ritiene invece legittimato ad agire: con la zia intrattiene

contatti regolari, si ritiene una “persona che partecipa al procedimento”

(visto che è stato interpellato) e una “persona con un interesse giuridicamente

protetto all’annullamento o alla modifica della decisione impugnata” (visto

che gli sta a cuore l’interesse della zia e poiché la buona gestione del suo

patrimonio è un legittimo interesse oltre che della zia anche dei nipoti e dei

parenti). Quanto al fatto che il curatore scelto non sarebbe persona gradita

alla curatelata, egli osserva che ciò era già stato enunciato dalla precedente

curatrice, la cui testimonianza è attendibile e che comunque si tratta di una

questione nota a tutti i parenti. Il reclamante sostiene di non comprendere

l’insistenza dell’Autorità di protezione relativa alla scelta del curatore “come

se fosse l’unico e idoneo curatore disponibile, idoneo benché non gradito”.

L. Con duplica 1°

settembre 2016, l’Autorità di protezione ha confermato quanto asserito in

precedenza, chiedendo la reiezione del reclamo. Essa ha osservato che la

preferenza per un altro curatore viene sostenuta da terzi ma non può essere

confermata dall’interessata, che non è più in grado, viste le “facoltà

cognitive ridotte”. A suo avviso i dissapori o il “non gradimento”

non sarebbero stati spiegati o dimostrati e nemmeno vi sarebbero elementi atti

a inficiare l’idoneità del candidato prescelto dall’Autorità di protezione.

Considerato

Considerandi

1.

Le decisioni delle

Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e minorenni sono

impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di

appello, che decide nella composizione di un giudice unico [art. 450 CC in

relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge

sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e

dell’adulto (LPMA); art. 48 lett. f n. 7 LOG]. Riguardo alla procedura

applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre

riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in

particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di

competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del

Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut,

pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale

civile (CPC; v. art. 450f CC).

I. In ordine

2.

Occorre in primo

luogo determinarsi sulla tempestività del reclamo interposto contro la

decisione.

2.1

Ai sensi dell’art.

450b cpv. 1 CC il termine di reclamo è di trenta giorni dalla comunicazione

della decisione; lo stesso termine si applica anche alle persone legittimate al

reclamo alle quali la decisione non deve essere comunicata.

La decisione deve essere

comunicata alle persone che partecipano al procedimento di prima istanza (art.

450.

cpv. 2 n. 1; Reusser, BSK Erwachsenenschutz,

Basilea 2012, ad 450b n. 10); si tratta dunque in primo luogo della persona interessata,

nel caso di una persona minorenne i genitori, e a dipendenza della materia

anche il curatore. In ogni caso, sono considerate parti anche tutte le altre persone

che hanno di fatto (tatsächlich) partecipato al procedimento di prima

istanza presso l’Autorità di protezione o alle quali è stata almeno notificata

una sua decisione (Schmid,

Erwachsenenschutz Kommentar, Zurigo/San Gallo 2010, ad 450 n. 20-21; Steck, BSK Erwachsenenschutz, ad 450 n.

29-30; Steck, CommFam Protection

de l’adulte, ad art. 450 n. 22).

La legge conferisce

legittimazione al reclamo anche ad altre persone, non parti alla procedura

(cfr. art. 450 cpv. 2 n. 2 e 3 CC: persone vicine all’interessato

e persone che hanno un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o

alla modifica della decisione impugnata). Tuttavia, il fatto che esse

siano legittimate a ricorrere non conferisce loro il diritto a una

comunicazione individuale della decisione. Nel loro caso, per ragioni di

sicurezza del diritto, il termine d’impugnazione non comincia a decorrere dal

momento in cui vengono a conoscenza della decisione, bensì dal momento in cui è

avvenuta la notificazione alle parti al procedimento vere e proprie (Meier, Droit de la protection de

l’adulte, Ginevra, Zurigo, Balilea 2016, n. 269); in caso di notificazione a

più parti, dall’ultima notificazione avvenuta [Messaggio concernente la

modifica del Codice civile svizzero (Protezione degli adulti, diritto delle

persone e diritto della filiazione) del 28 giugno 2006, FF

2006.

6391, pag. 6472]. Il termine di ricorso per le persone menzionate all’art.

450.

cpv. 2 n. 2 e 3 CC può dunque scadere prima ancora che esse vengano a conoscenza

dell’esistenza stessa di un provvedimento (Messaggio, pag. 6472). Le persone vicine all’interessato e le persone che hanno un interesse

giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica della decisione

impugnata hanno comunque la facoltà di rivolgersi all’Autorità di

protezione per chiedere l’annullamento o la modifica della stessa (Messaggio,

pag. 6472; Meier, op. cit., loc.

cit.; Reusser, BSK

Erwachsenenschutz, ad 450b CC n. 23).

2.2

Nel caso in esame, l’Autorità

di protezione sostiene l’intempestività del reclamo di RE 1, essendo la

decisione stata emanata il 25 aprile 2016 e il reclamo presentato il 19 giugno

2016.

L’Autorità di prime cure reputa che non sia “opportuna una

restituzione del termine per il reclamo”, ammettendo tuttavia di non aver

intimato la decisione al reclamante (per rispettare l’obbligo al segreto ai

sensi dell’art. 451 CC) e di aver risposto il 30 maggio 2016 ad un suo scritto

del 5/13 maggio 2016 relativo alla scelta del curatore.

La tempestività del

reclamo, come indicato in precedenza, dipende quindi necessariamente dal

riconoscimento della qualità di parte al reclamante. In tale ipotesi infatti, la

decisione contestata avrebbe dovuto essere notificata anche a RE 1, mentre in

assenza di tale invio il termine di ricorso avrebbe iniziato a decorrere solo

al momento della effettiva conoscenza della stessa, il 30 maggio 2016. Nel caso

in cui invece il nipote non sia da considerare parte ai sensi dell’art. 450

cpv. 1 n. 1 CC, non avendo egli diritto ad una comunicazione personale della

decisione impugnata, il termine di 30 giorni per interporre reclamo sarebbe

invece scaduto in applicazione dell’art. 450b cpv. 1 seconda frase CC.

2.3

L’Autorità di

protezione contesta pure la legittimazione di RE 1 a interporre reclamo, non

ritenendolo “persona a tal punto vicina all’interessata da essere legittimata

ad agire” (cfr. risposta al reclamo, pag. 3). Asserzione a sua volta

contestata dal reclamante, che invece sottolinea di avere un legame ed un

contatto regolare con la zia, come pure evidenzia di essere stato interpellato

l’11 novembre 2015 proprio dall’Autorità di protezione che ha chiesto il suo

parere “riguardo alla conferma del mandato quale curatore al signor CUR 1”.

Egli si ritiene pertanto legittimato ad agire in quanto “persona che

partecipa al procedimento” (visto che è stato interpellato) e “persona

con un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica della

decisione impugnata” (visto che gli sta a cuore l’interesse della zia e

poiché la buona gestione del suo patrimonio sarebbe legittimo interesse oltre

che della zia anche dei nipoti e dei parenti).

Come visto, la

dottrina riconosce la qualità di parte al procedimento di protezione solo alla

persona interessata, ai genitori (se minorenne), ed eventualmente al curatore

(a dipendenza della materia). I parenti dell’interessata possono semmai

rientrare nella categoria di persona vicina all’interessata ex art. 450 cpv. 2

n. 2 CC (cfr. DTF 137 III 67, consid. 3.6, in relazione però alla qualità per

ricorrere ex art. 420 vCC), così come peraltro preteso dal reclamante.

La dottrina

riconosce inoltre una legittimità ricorsuale ai sensi dell’art. 450 cpv. 2 n. 1

CC anche a chi ha, di fatto (tatsächlich), partecipato al procedimento

di prima istanza presso l’Autorità di protezione, presupposto che fa valere il

reclamante, visto che è stato interpellato dall’Autorità di protezione.

Dagli atti emerge che RE 1

e altri parenti sono stati chiamati a esprimere il loro parere “riguardo

alla conferma del mandato quale curatore al signor CUR 1” (cfr. scritto

dell’11 novembre 2015 dell’Autorità di protezione), ritenuto che non si sono

personalmente messi a disposizione ad assumere il mandato. Non risulta tuttavia

che il reclamante e i suoi cugini abbiano concretamente partecipato alla

procedura, presentato istanze e nemmeno è da considerare determinante, ai fini

del riconoscimento di parte al procedimento ex art. 450 cpv. 1 n. 1 CC, il

fatto che essi siano stati coinvolti nella scelta del curatore e consultati in

merito alle asserite preferenze della zia, ormai non più in grado di

esprimerle. RE 1, insieme agli altri parenti dell’interessata, non possono

quindi essere considerati parte al procedimento. Di conseguenza, per il

reclamante (che non ha quindi diritto a una comunicazione personale della

decisione impugnata) il termine di 30 giorni per interporre reclamo in

applicazione dell’art. 450b cpv. 1 seconda frase CC è decorso infruttuoso.

RE 1 può invece essere considerato

persona vicina all’interessata. Tale qualità risulta peraltro avvalorata dalla

richiesta 11 novembre 2015 dell’Autorità di protezione di esprimere il suo

parere in merito alla conferma di CUR 1 quale curatore. Come già chiarito

precedentemente, quale persona vicina all’interessata al reclamante rimane quindi

eventualmente la facoltà di rivolgersi all’Autorità di protezione per chiedere

l’annullamento o la modifica della decisione.

3.

Visto quanto precede

il reclamo di RE 1 è irricevibile e la decisione impugnata va confermata. Gli

oneri processuali seguono la soccombenza.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Il

reclamo è irricevibile.

2. Gli

oneri del reclamo consistenti in:

a) tassa di

giustizia fr. 300.–

b) spese fr.

50.–

fr.

350.–

sono posti a carico di RE

1.

3. Notificazione:

-

Comunicazione:

-

-

-

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause

di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;

quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.

Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo

stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.