9.2016.125
Incompetenza della Camera di protezione in ambito di exequatur di decisioni estere
5 luglio 2016Italiano4 min
Source ti.ch
Incarto n.
9.2016.125
Lugano
5 luglio 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello
Franco
Lardelli
giudice
unico ai sensi dell’art. 48b lett. a) n. 2 LOG
assistito
dalla
segretaria
Scheurich
sedente
per statuire nella causa che oppone la
IS
1
a
PI
1
per
quanto riguarda l’istituzione di un’amministrazione di sostegno
giudicando
ora sull’istanza introdotta alla Camera di protezione in data 15/24 giugno 2016
dalla IS 1;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto e
che il Procuratore __________
ha promosso, su istanza dei familiari, un procedimento presso il Giudice
tutelare del Tribunale di __________ per la nomina di un amministratore di sostegno
in favore della signora PI 1, nata a __________ il 1962;
che il predetto
Procuratore __________, con istanza del 15 giugno 2016, giunta a questo
Tribunale il 24 giugno 2016 – dopo avere spiegato che si rende “necessaria
l’acquisizione di una relazione medica che documenti le condizioni psicofisiche
dell’interessata, la quale è stata in cura, tra l’altro, presso la Clinica __________”
– ha chiesto di mettere in esecuzione quanto “statuito dal Giudice tutelare
all’udienza del 9 giugno u.s.”, ossia che i responsabili della Clinica __________
siano “autorizzati a trasmettere all’Ufficio scrivente la documentazione de
qua”;
che l’istanza in questione
non è stata intimata per osservazione;
che secondo l’art.
48b lett. a) n. 2 LOG, la Camera di protezione decide nella composizione di un
giudice unico la non entrata in materia di istanze manifestamente inammissibili;
che la Camera di
protezione a norma dell’art. 11a ROPMA funge da autorità centrale di cui
all’art. 2 cpv. 1 della legge federale sul rapimento internazionale dei minori
e sulle Convenzioni dell’AIA sulla protezione dei minori e degli adulti del 21 dicembre
2007 (LF-RMA);
che la Convenzione
dell’AIA sulla protezione degli adulti del 13 gennaio 2000 (Convenzione della
protezione degli adulti) (cfr. in particolare l’art. 25) non assegna
all’autorità centrale compiti in materia di exequatur di decisioni e sentenze
estere;
che nessuna competenza
in materia di exequatur è assegnata a questa Camera dalla legislazione
cantonale;
che secondo l’art.
37 cpv. 3 LOG il pretore e il pretore aggiunto fungono da giudice
dell’esecuzione delle decisioni ai sensi degli art. 335 e seguenti CPC, comprese
le decisioni straniere ai sensi della legge federale del 18 dicembre 1987 sul
diritto internazionale privato (LDIP) e della Convenzione del 16 settembre 1988
concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in
materia civile e commerciale (Convenzione di Lugano);
che l’istanza del
Procuratore __________, nella misura in cui mira a far eseguire in Svizzera da
questa Camera la decisione del Giudice tutelare di __________, si avvera di
conseguenza irricevibile;
che, in
applicazione dell’art. 30 della Convenzione della protezione degli adulti, questa
Camera, nella sua veste di autorità centrale, trasmette comunque l’istanza in
oggetto, per competenza, alla Pretura del Distretto di __________;
che viste le
circostanze si prescinde dal prelevare tasse e spese di giustizia.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. L’istanza
è irricevibile.
2. L’istanza
viene trasmessa per competenza alla Pretura del Distretto di __________ ai
sensi dei considerandi
Fatti
3. Non
si prelevano né tasse né spese di giustizia.
4. Notificazione:
-
Comunicazione:
-
Il
presidente La
segretaria
Considerandi
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause
di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;
quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.
Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo
stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.