9.2016.129
Reclamo irricevibile (tardivo) contro la decisione cautelare di sospensione della procedura in attesa della nomina del curatore di rappresentanza
23 febbraio 2017Italiano18 min
Source ti.ch
Incarto n.
9.2016.129
Lugano
23 febbraio 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La giudice supplente della Camera di protezione del
Tribunale d’appello
Emanuela
Epiney-Colombo
giudice
unica ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistita
dalla
vicecancelliera
Gianella
sedente
per statuire nella causa che oppone
RE
1
patr.
dall’ PR 1
all’
Autorità
regionale di protezione __________,
e
a
CO
2
patr.
dall’ PR 2
per
quanto riguarda la sospensione della procedura inoltrata da RE 1 volta ad
ottenere l’autorità parentale congiunta sul figlio PI 1
giudicando
sul reclamo del 12 luglio 2016 presentato da RE 1 contro la decisione emessa
il 16 giugno 2016 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
Fatti
A. Dalla relazione fra CO
2 e RE 1 è nato PI 1 il 2003.
B. Sin dall'estate 2006 RE
1 ha lamentato difficoltà nell'esercizio delle relazioni personali con il
figlio PI 1, riconducendole all'ostruzionismo della madre e alla scarsa
collaborazione del curatore. A partire da tale data, sia le autorità
amministrative che giudiziarie sono state confrontate con richieste
d'intervento da parte di entrambi i genitori per la regolamentazione delle
relazioni padre-figlio. Nella misura in cui, come si vedrà, non risultino
essenziali ai fini della presente decisione, ci si limiterà a ricordare i fatti
rilevati della procedura che ci occupa. Una cronistoria completa dei fatti e
delle procedure interposte sono narrate in particolare nella sentenza della
Prima Camera civile del 15 settembre 2009 (sentenze ICCA, inc. 11.2007.152 e
11.2008.61) e nella sentenza di questa Camera del 5 giugno 2013 (sentenza CDP,
inc. 9.2013.56-57). Per quanto attiene al periodo successivo, si rimanda invece
alle sentenze del 29 settembre 2015 pronunciate da questa Camera (sentenze CDP,
inc. 9.2014.105 e inc. 9.2014.169).
C. Preso atto della
modifica degli art. 298 ss CC, e dell’art. 12 cpv. 1 Tit fin CC, con istanza
del 16 luglio 2014 RE 1 ha postulato l’ottenimento dell’autorità parentale
congiunta sul figlio PI 1. Con istanza dell’11 settembre 2014, la madre si è
opposta all’accoglimento della richiesta del padre a motivo che l’esercizio
congiunto dell’autorità parentale non risponderebbe al bene del figlio, che i
genitori sarebbero in conflitto permanente e che il padre sarebbe comunque
incapace di assumersi la responsabilità che discenderebbe da suddetto
esercizio. Con istanza dello stesso giorno, è altresì intervenuto l’avv. PI 2
in nome di PI 1 – producendo una procura sottoscritta dalla madre – chiedendo
che il minore potesse essere rappresentato da un patrocinatore di sua scelta mediante
la madre e che potesse essere sentito per il tramite del suo legale, con
autorizzazione a presentare osservazioni e a partecipare alla procedura. Nel
merito, egli si è opposto all’istanza del padre.
D. Con decisione del 17
giugno 2015 (ris. n. 262), l’Autorità di protezione ha respinto l’istanza del
16 luglio 2014 presentata da RE 1 tesa al conferimento dell’autorità parentale
congiunta sul figlio PI 1.
Nella decisione in parola,
l’Autorità regionale di protezione ha inoltre dichiarato inammissibile
l’intervento dell’avv. PI 2 argomentando che:
l’art. 314a CC prevede che
il figlio sia sentito personalmente;
l’art. 314a bis CC non
attribuisce ai genitori la valutazione della necessità di nominare un curatore
di rappresentante al minori; detta valutazione è conferita all’Autorità di
protezione;
compete all’Autorità di
protezione designare il curatore di rappresentanza;
nel caso concreto, la
nomina di un curatore di rappresentanza non sarebbe giustificata, atteso che
gli elementi di giudizio sarebbero sufficienti.
E. Mediante reclamo del
19 agosto 2015, RE 1 si è aggravato avverso la decisione del 17 giugno 2015.
Con sentenza del 16
febbraio 2016, questa Camera ha parzialmente accolto il reclamo, rinviando
l’incarto all’Autorità di protezione “affinché senta sia i genitori sia PI 1”
in merito all’istanza del 16 luglio 2014 presentata dal padre, esamini la
rappresentanza processuale dell’avv. PI 2 alla luce di quanto indicato nelle precedenti
decisioni e stabilisca “se non siano date le condizioni poste dall’art. 314abis
cpv. 2 CC per nominare un curatore di rappresentanza, con il compito di
patrocinare il minore nel procedimento in corso” (sentenza inc. 9.2015.141
CDP del 16 febbraio 2016 consid. 7). Cresciuta in giudicato detta sentenza,
l’Autorità di protezione ha intimato le osservazioni dell’11 settembre 2014
dell’avv. PI 2 a RE 1 e gli ha impartito un termine di 10 giorni per replicare
e prendere posizione rispetto all’intervento dell’avv. PI 2 in qualità di
patrocinatore di PI 1. Il padre si è espresso tramite replica e presa di
posizione del 6 maggio 2016.
F. Tramite istanza
supercautelare del 17 maggio 2016, CO 2 ha domandato la sospensione della
procedura avente per oggetto il conferimento dell’autorità parentale congiunta postulato
da RE 1 con istanza del 16 luglio 2014. Con decisione supercautelare del18
maggio 2016, l’Autorità di protezione ha accolto suddetta istanza supercautelare
di CO 2 (ris. n.182).
G. Frattanto, con decisione
del 19 maggio 2016, l’Autorità di protezione ha dichiarato inammissibile la
rappresentanza processuale di PI 1 da parte dell’avv. PI 2 e ha nominato l’avv.
__________ al ruolo di curatrice di rappresentanza nell’ambito della causa
promossa dal padre con istanza del 16 luglio 2014 (risoluzione 185). Con osservazioni
del 10 giugno 2016, RE 1 si è opposto presso l’Autorità di protezione alla
richiesta di sospensione della procedura promossa da CO 2 e ha domandato che alla
decisione del 19 maggio 2016 (che dichiara inammissibile la rappresentanza
processuale di PI 1 per il tramite dell’avv. PI 2) venga conferito effetto
immediatamente esecutivo.
H. Statuendo con decisione
del 16 giugno 2016, l’Autorità di protezione ha:
confermato la
decisione supercautelare del 18 maggio 2016,
respinto la richiesta del
10 giugno 2016 di RE 1 volta ad ottenere l’immediata esecutività dalle
decisione del 19 maggio 2016 e
respinto l’stanza del
19/24 maggio 2016 di CO 2 tendente ad ottenere la sospensione di ogni procedura
in seno all’Autorità di protezione.
I. Contro la decisione
appena citata, RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 12 luglio 2016
per ottenere che il dispositivo 1 sia annullato. Con osservazioni del 24 agosto
2016, l’Autorità di protezione si è rimessa al giudizio di questa Camera. Nelle
sue osservazioni del 29 agosto 2016, CO 2 propone di respingere il reclamo in
ordine in quanto tardivo, in alternativa di respingerlo nel merito. Con scritto
del 28 settembre 2016, RE 1 ha rinunciato all’inoltro di una replica, mettendo
così fine allo scambio degli allegati.
Considerato
Considerandi
1.
Le decisioni delle
Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e minorenni sono
impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di
appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC in relazione agli
art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione
e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto [LPMA]; art.
48.
lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già
regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla
Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le
azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa
(art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012
concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria,
alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).
2.
Nella decisione impugnata,
dopo avere ripercorso brevemente le diverse richieste processuali delle parti,
l’Autorità di protezione ha confermato la sospensione della procedura – decisa
in via supercautelare – vertente sulla richiesta formulata da RE 1 tesa al conferimento
dell’autorità parentale congiunta, considerando una tale sospensione “sensata
e pertinente”. L’Autorità di protezione ha, in particolare, motivato la
propria decisione affermando che la continuazione della procedura senza previa
risoluzione della problematica inerente alla rappresentanza processuale del
minore “rischierebbe di inficiare i passi successivamente intrapresi, qualora
le autorità superiori non confermassero quanto deciso in primo grado”. L’Autorità
di protezione prosegue quindi rilevando come tale procedura non denoti
particolare urgenza. A diversa conclusione giunge la citata autorità per quanto
attiene all’istanza della madre di vedere sospesa ugualmente la procedura
relativa alla nomina di un curatore educativo ex. art. 308 cpv. 2 CC. A
mente dell’Autorità di protezione tale sospensione non sarebbe invece
giustificata, in quanto la rappresentanza processuale sarebbe circoscritta alla
controversia sul conferimento dell’autorità parentale congiunta e considerato il
mancato esercizio delle relazioni personali tra il padre il figlio perdurante dal
2010, la nomina di un curatore educativo appare urgente.
2.1
Riferendosi alla
sentenza di questa Camera del 16 febbraio 2016 (sentenza CDP inc. 9.2015.141
del 16 febbraio 2016) il reclamante contesta, in particolare, la motivazione
dell’Autorità di protezione in quanto, a suo dire, questa Camera non avrebbe “vincolato
l’istruzione della procedura di merito alla crescita in giudicato degli aspetti
preliminari stabiliti […] ma ha semplicemente imposto all’ARP di esprimersi
preliminarmente su tali due aspetti” (reclamo pag. 9). Il reclamante adduce
inoltre che le richieste della madre sarebbero frutto di intenti dilatori che,
in ultima analisi, lederebbero il bene di PI 1 che non sarebbe ancora stato
sentito nell’ambito della procedura volta ad ottenere l’autorità parentale
congiunta. Egli conclude dunque il suo gravame sollevando l’ingiustificatezza
della sospensione, tenuto conto delle circostanze concrete.
2.2
Nelle proprie osservazioni,
CO 2 solleva la tardività del reclamo. La decisione impugnata sarebbe, infatti,
stata resa in una procedura cautelare nell’ambito della quale un reclamo può
essere introdotto entro un termine di 10 giorni (art. 445 cpv. 3 CC). Citando
una sentenza di questa Camera, CO 2 ribadisce inoltre che l’errata indicazione
del termine di reclamo riportata nella decisione impugnata sarebbe ininfluente
nella misura in cui il reclamante è patrocinato da un legale.
2.3
Sotto il titolo
marginale “provvedimenti cautelari”, l’art. 445 CC – applicabile per
analogia anche alle procedure concernenti i minori per il rinvio operato
dall’art. 314 cpv. 1 CC – prevede che l’autorità di protezione prenda, ad
istanza di una persona che partecipa al procedimento o d’ufficio, tutti i provvedimenti
cautelari necessari per la durata di un procedimento. In caso di particolare
urgenza, l’Autorità di protezione può immediatamente prendere provvedimenti
cautelari senza sentire le persone che partecipano al procedimento (cosiddetti
provvedimenti supercautelari, art. 445 cpv. 2 CC), dando nel contempo alle
parti l’opportunità di presentare osservazioni. Il disposto prevede che in
seguito l’autorità di protezione prenda un’altra decisione, cautelare, in
pendenza della decisione di merito. Il Tribunale federale ha precisato che a
seguito di una decisione supercautelare, l’Autorità di protezione deve sempre
emetterne una cautelare (DTF 140 III 529 consid. 2.2.2.). Per quanto attiene ai
rimedi di diritto, il capoverso 3 dispone che le decisioni in materia di
provvedimenti cautelari possono essere impugnate mediante reclamo. Ma diversamente
da quanto predisposto dall’art. 450b cpv. 1 CC, il termine di reclamo è di
dieci giorni dalla notificazione della decisione.
Invece, per costante
giurisprudenza del Tribunale federale applicabile anche in materia di
protezione dei minori e degli adulti, i reclami avverso le decisioni supercautelari
sono irricevibili (DTF 140 III 289 consid. 2.2).
2.4
Nella presente
fattispecie, la decisione del 16 giugno 2016 avversata da RE 1 ha fatto seguito
a quella supercautelare del 18 maggio 2016 e alle osservazioni delle parti.
Sicché, si è in presenza di una decisione cautelare, sopravvenuta dopo la
decisione inaudita parte e il conseguente coinvolgimento dei genitori. Pertanto,
il termine per impugnare la decisione del 19 giugno 2016 era di 10 giorni a fare
tempo della notificazione della stessa e ciò benché l’Autorità di protezione abbia
indicato erroneamente un termine di 30 giorni nei rimedi giuridici.
In concreto, la decisione
del 16 giugno 2016 è pervenuta alla legale del reclamante il 17 giugno 2016
(attestazione Track and Trace n. 98.46.100479.00002349 agli atti) ed il reclamo
in esame è stato inoltrato il 12 luglio 2016. Manifestamente tardivo, il
reclamo è pertanto irricevibile.
2.5
A poco gioverebbe
valersi dell’erronea indicazione dei termini di reclamo – ciò che peraltro RE 1
non fa, sostenendo unicamente che “eventuali errori nell’indicazione dei
termini di reclamo, rispettivamente nell’inoltro dello stesso, non possono
essere imputati al mio cliente” (istanza di RE 1 del 28 settembre 2016). In
effetti, per giurisprudenza non è possibile avvalersi di un’indicazione dei
rimedi giuridici sbagliata se la parte o il suo avvocato avrebbero potuto scoprire
l’errore semplicemente consultando il testo di legge (in particolare DTF
5A_401/2007 del 29 agosto 2007 consid. 4.2. e sentenza CDP inc. 9.2013.105 del
21.
marzo 2013).
2.6
Di transenna, si fa
rilevare che anche la decisione supercautelare del 18 maggio 2016, precedente
alla decisione impugnata, indicava un termine di reclamo di 30 giorni a fare tempo
della notificazione della decisione, allorché, come testé menzionato, il
reclamo non è in principio ammissibile contro una decisione supercautelare.
L’Autorità di protezione va dunque richiamata a un maggior rigore
nell’indicazione dei termini e delle autorità competenti in caso di reclamo,
indicazione che si annovera tra i diritti procedurali generali garantiti
dall’art. 29 Cost (Grisel, Traité
de droit administratif, T I pag. 308).
3.
Ma vi è di più:
anche se fosse stato considerato ammissibile o fosse stato inoltrato nei
termini di legge, il reclamo in esame avrebbe comunque dovuto essere respinto,
nella misura in cui, così com'è stata formulata, l'argomentazione ricorsuale
era inidonea a suffragare la posizione del reclamante.
3.1
In effetti, la
decisione impugnata ha come oggetto la sospensione di una procedura. Ora, per
quanto attiene alla procedura di ricorso dinanzi al Tribunale federale, è per costante
giurisprudenza che la decisione con cui viene sospesa una procedura non è
finale ma incidentale ai sensi dell'art. 93 LTF (cfr. DTF 137 III 261
consid. 1.2). Contro decisioni incidentali notificate separatamente dal merito,
che non concernono la competenza o domande di ricusa, in virtù dell'art. 93
cpv. 1 LTF, può unicamente essere interposto un ricorso se esse possono causare
un pregiudizio irreparabile (lett. a), o se l'accoglimento del ricorso
comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una
procedura probatoria defatigante o dispendiosa (lett. b).
3.2
Riguardante la nozione
di “pregiudizio irreparabile”, nell’esame di una decisione di
sospensione di procedura e delle relative conseguenze per le parti in causa,
devono essere distinte due situazioni diverse: da una parte l’ipotesi in cui
una parte censurando una denegata giustizia o un’altra garanzia corrispondente,
lamenta che la propria causa non sia stata giudicata in un tempo ragionevole. Diverso
è il caso in cui il reclamante contesta la sospensione del procedimento non
tanto invocando garanzie costituzionali ma piuttosto lamentando altre censure,
ad esempio l’inidoneità della misura adottata. Nella prima ipotesi, il
Tribunale federale considera che la condizione di pregiudizio irreparabile è
realizzata. Tale giurisprudenza si applica essenzialmente nei casi in cui la
sospensione del procedimento è pronunciata sine die, per una durata
indeterminata, o qualora la ripresa del procedimento dipenda da un evento
incerto sul quale l’interessato non può in alcun modo influire (DTF 138 IV 258
consid. 1.1 p. 261; 134 IV 43 consid. 2 p. 45). In applicazione dei principi menzionati,
il ricorso è ricevibile se il ricorrente che si prevale di una garanzia
costituzionale invoca che il mantenimento della sospensione da parte
dell’autorità di reclamo avrebbe come conseguenza non solo un prolungamento
inammissibile del procedimento ma sarebbe anche costitutivo di una violazione
dell’obbligo di giudicare in un termine ragionevole (DTF 8C_479/2015 del 18
dicembre 2015 consid. 2.4.)
3.3
Il diritto procedurale
ticinese non prevede una norma paragonabile all’art. 93 LTF. Nell'interesse di
una congruente interpretazione del diritto processuale federale e cantonale, è
stato giudicato in passato dal Tribunale amministrativo che occorre riferirsi alla
menzionata giurisprudenza in relazione con detto disposto anche per le
decisioni simili rette dalla LPAmm, la quale prevede un ordinamento analogo
alla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA; RS
172.
; Messaggio del Consiglio di Stato 23 maggio 2012 [n. 6645] sulla
revisione totale della legge di procedura per le cause amministrative del 19
aprile 1966, sentenza TRAM 52.2015.136 del 5 ottobre 2015 consid. 2.2.).
3.4
Ora, secondo l'art. 66
cpv. 2 LPAmm – di tenore analogo all'art. 46 PA – le decisioni pregiudiziali o
incidentali possono essere impugnate soltanto se:
a) possono provocare al
ricorrente un pregiudizio irreparabile, o
b) l'accoglimento del
ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale, consentendo di
evitare una procedura probatoria defatigante e dispendiosa.
L'esistenza
di un pregiudizio irreparabile ai sensi dell'art. 66 cpv. 2 lett. a LPAmm non
dipende da un unico criterio, ma da quello che meglio si addice alla natura
dell'atto impugnato (cfr. citato Messaggio, pag. 1985 ad 2.4). Di principio, è
sufficiente che il ricorrente abbia un interesse degno di protezione
all'immediata modifica o all'annullamento della decisione impugnata. Il
pregiudizio può anche essere di mero fatto (cfr. citato Messaggio, pag. 1985
seg. ad 2.4; Borghi/Corti,
Compendio di procedura amministrativa, Lugano 1997, ad art. 44 LPAmm, n. 2d e
3). Non basta comunque che il ricorrente intenda semplicemente evitare un rincaro
o uno svantaggio, da un punto di vista economico, legato al prolungarsi della
procedura (cfr. DTF 136 II 165 consid. 1.2.1.; DTF 133 V 477 consid. 5.2.1.).
3.5
L'art. 66 cpv. 2 lett.
b LPAmm presuppone invece che l'autorità di ricorso, giudicando in modo diverso
dall'istanza inferiore, possa concludere immediatamente il procedimento senza
dover retrocedere la causa all'istanza inferiore (cfr. citato Messaggio, pag.
1986.
ad 2.4); richiede inoltre – cumulativamente – che l'emanazione della
decisione consenta di evitare una procedura probatoria defatigante e
dispendiosa (cfr. citato Messaggio, pag. 1986 ad 2.4; cfr. pure, per tutto
quanto precede: sentenza TRAM 52.2014.238 del 25 giugno 2015).
3.6
Ferme queste premesse,
la decisione del 16 giugno 2016 con cui l’Autorità di protezione ha previsto la
sospensione della procedura costituisce una decisione incidentale, posto che prevede
unicamente la sospensione della nomina del curatore di rappresentanza senza entrare
nel merito di detta nomina. Si tratta dunque di verificare se questa decisione
incidentale possa essere impugnata immediatamente ai sensi dall'art. 66 cpv. 2
LPAmm.
Nella misura in cui non
statuisce sulla questione della nomina del curatore, la decisione avversata non
causa ai ricorrenti alcun pregiudizio irreparabile ai sensi dell'art. 66 cpv. 2
lett. a LPAmm, ma determina soltanto un prolungamento della procedura. Neppure il
reclamante, al quale per principio spetta di provare l'adempimento dei requisiti
di cui all'art. 66 cpv. 2 LPAmm (cfr. DTF 134 III 426 consid. 1.2. in fine con
rinvii), pretende il contrario, concentrando la propria impugnativa sul fatto
che non avrebbe potuto esercitare il diritto di visita con il figlio dal 2010.
Ora, benché si debba dare atto al reclamante che la durata della sospensione
delle relazioni personali tra padre e figlio susciti preoccupazioni, mal si
comprende, né il reclamante lo spiega, in che misura il fatto di non sospendere
la procedura volta all’ottenimento dell’autorità parentale congiunta, in attesa
della nomina di un curatore di rappresentanza del minore, possa contribuire
alla ripresa dell’esercizio del diritto di visita tra il padre e il figlio.
4.
In conclusione, il
reclamo deve essere dichiarato irricevibile. Gli oneri processuali seguono la
soccombenza e vanno dunque messi a carico di RE 1, che rifonderà fr. 1’000.– a CO
2.
a titolo di ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il
reclamo contro la decisione del 16 giugno 2016 dell’Autorità regionale di protezione
__________ (ris. 212) è irricevibile.
2. Gli
oneri del reclamo consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 1’250.–
b) spese fr.
250.–
fr.
1’500.–
sono posti a carico di RE
1 che rifonderà 1'000.– a CO 2 a titolo di ripetibili.
3. Notificazione:
-
-
Comunicazione:
-
La
giudice supplente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause
di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;
quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.
Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo
stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.