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Decisione

9.2016.129

Reclamo irricevibile (tardivo) contro la decisione cautelare di sospensione della procedura in attesa della nomina del curatore di rappresentanza

23 febbraio 2017Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

A. Dalla relazione fra CO

2 e RE 1 è nato PI 1 il 2003.

B. Sin dall'estate 2006 RE

1 ha lamentato difficoltà nell'esercizio delle relazioni personali con il

figlio PI 1, riconducendole all'ostruzionismo della madre e alla scarsa

collaborazione del curatore. A partire da tale data, sia le autorità

amministrative che giudiziarie sono state confrontate con richieste

d'intervento da parte di entrambi i genitori per la regolamentazione delle

relazioni padre-figlio. Nella misura in cui, come si vedrà, non risultino

essenziali ai fini della presente decisione, ci si limiterà a ricordare i fatti

rilevati della procedura che ci occupa. Una cronistoria completa dei fatti e

delle procedure interposte sono narrate in particolare nella sentenza della

Prima Camera civile del 15 settembre 2009 (sentenze ICCA, inc. 11.2007.152 e

11.2008.61) e nella sentenza di questa Camera del 5 giugno 2013 (sentenza CDP,

inc. 9.2013.56-57). Per quanto attiene al periodo successivo, si rimanda invece

alle sentenze del 29 settembre 2015 pronunciate da questa Camera (sentenze CDP,

inc. 9.2014.105 e inc. 9.2014.169).

C. Preso atto della

modifica degli art. 298 ss CC, e dell’art. 12 cpv. 1 Tit fin CC, con istanza

del 16 luglio 2014 RE 1 ha postulato l’ottenimento dell’autorità parentale

congiunta sul figlio PI 1. Con istanza dell’11 settembre 2014, la madre si è

opposta all’accoglimento della richiesta del padre a motivo che l’esercizio

congiunto dell’autorità parentale non risponderebbe al bene del figlio, che i

genitori sarebbero in conflitto permanente e che il padre sarebbe comunque

incapace di assumersi la responsabilità che discenderebbe da suddetto

esercizio. Con istanza dello stesso giorno, è altresì intervenuto l’avv. PI 2

in nome di PI 1 – producendo una procura sottoscritta dalla madre – chiedendo

che il minore potesse essere rappresentato da un patrocinatore di sua scelta mediante

la madre e che potesse essere sentito per il tramite del suo legale, con

autorizzazione a presentare osservazioni e a partecipare alla procedura. Nel

merito, egli si è opposto all’istanza del padre.

D. Con decisione del 17

giugno 2015 (ris. n. 262), l’Autorità di protezione ha respinto l’istanza del

16 luglio 2014 presentata da RE 1 tesa al conferimento dell’autorità parentale

congiunta sul figlio PI 1.

Nella decisione in parola,

l’Autorità regionale di protezione ha inoltre dichiarato inammissibile

l’intervento dell’avv. PI 2 argomentando che:

l’art. 314a CC prevede che

il figlio sia sentito personalmente;

l’art. 314a bis CC non

attribuisce ai genitori la valutazione della necessità di nominare un curatore

di rappresentante al minori; detta valutazione è conferita all’Autorità di

protezione;

compete all’Autorità di

protezione designare il curatore di rappresentanza;

nel caso concreto, la

nomina di un curatore di rappresentanza non sarebbe giustificata, atteso che

gli elementi di giudizio sarebbero sufficienti.

E. Mediante reclamo del

19 agosto 2015, RE 1 si è aggravato avverso la decisione del 17 giugno 2015.

Con sentenza del 16

febbraio 2016, questa Camera ha parzialmente accolto il reclamo, rinviando

l’incarto all’Autorità di protezione “affinché senta sia i genitori sia PI 1”

in merito all’istanza del 16 luglio 2014 presentata dal padre, esamini la

rappresentanza processuale dell’avv. PI 2 alla luce di quanto indicato nelle precedenti

decisioni e stabilisca “se non siano date le condizioni poste dall’art. 314abis

cpv. 2 CC per nominare un curatore di rappresentanza, con il compito di

patrocinare il minore nel procedimento in corso” (sentenza inc. 9.2015.141

CDP del 16 febbraio 2016 consid. 7). Cresciuta in giudicato detta sentenza,

l’Autorità di protezione ha intimato le osservazioni dell’11 settembre 2014

dell’avv. PI 2 a RE 1 e gli ha impartito un termine di 10 giorni per replicare

e prendere posizione rispetto all’intervento dell’avv. PI 2 in qualità di

patrocinatore di PI 1. Il padre si è espresso tramite replica e presa di

posizione del 6 maggio 2016.

F. Tramite istanza

supercautelare del 17 maggio 2016, CO 2 ha domandato la sospensione della

procedura avente per oggetto il conferimento dell’autorità parentale congiunta postulato

da RE 1 con istanza del 16 luglio 2014. Con decisione supercautelare del18

maggio 2016, l’Autorità di protezione ha accolto suddetta istanza supercautelare

di CO 2 (ris. n.182).

G. Frattanto, con decisione

del 19 maggio 2016, l’Autorità di protezione ha dichiarato inammissibile la

rappresentanza processuale di PI 1 da parte dell’avv. PI 2 e ha nominato l’avv.

__________ al ruolo di curatrice di rappresentanza nell’ambito della causa

promossa dal padre con istanza del 16 luglio 2014 (risoluzione 185). Con osservazioni

del 10 giugno 2016, RE 1 si è opposto presso l’Autorità di protezione alla

richiesta di sospensione della procedura promossa da CO 2 e ha domandato che alla

decisione del 19 maggio 2016 (che dichiara inammissibile la rappresentanza

processuale di PI 1 per il tramite dell’avv. PI 2) venga conferito effetto

immediatamente esecutivo.

H. Statuendo con decisione

del 16 giugno 2016, l’Autorità di protezione ha:

confermato la

decisione supercautelare del 18 maggio 2016,

respinto la richiesta del

10 giugno 2016 di RE 1 volta ad ottenere l’immediata esecutività dalle

decisione del 19 maggio 2016 e

respinto l’stanza del

19/24 maggio 2016 di CO 2 tendente ad ottenere la sospensione di ogni procedura

in seno all’Autorità di protezione.

I. Contro la decisione

appena citata, RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 12 luglio 2016

per ottenere che il dispositivo 1 sia annullato. Con osservazioni del 24 agosto

2016, l’Autorità di protezione si è rimessa al giudizio di questa Camera. Nelle

sue osservazioni del 29 agosto 2016, CO 2 propone di respingere il reclamo in

ordine in quanto tardivo, in alternativa di respingerlo nel merito. Con scritto

del 28 settembre 2016, RE 1 ha rinunciato all’inoltro di una replica, mettendo

così fine allo scambio degli allegati.

Considerato

Considerandi

1.

Le decisioni delle

Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e minorenni sono

impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di

appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC in relazione agli

art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione

e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto [LPMA]; art.

48.

lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già

regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla

Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le

azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa

(art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012

concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria,

alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

2.

Nella decisione impugnata,

dopo avere ripercorso brevemente le diverse richieste processuali delle parti,

l’Autorità di protezione ha confermato la sospensione della procedura – decisa

in via supercautelare – vertente sulla richiesta formulata da RE 1 tesa al conferimento

dell’autorità parentale congiunta, considerando una tale sospensione “sensata

e pertinente”. L’Autorità di protezione ha, in particolare, motivato la

propria decisione affermando che la continuazione della procedura senza previa

risoluzione della problematica inerente alla rappresentanza processuale del

minore “rischierebbe di inficiare i passi successivamente intrapresi, qualora

le autorità superiori non confermassero quanto deciso in primo grado”. L’Autorità

di protezione prosegue quindi rilevando come tale procedura non denoti

particolare urgenza. A diversa conclusione giunge la citata autorità per quanto

attiene all’istanza della madre di vedere sospesa ugualmente la procedura

relativa alla nomina di un curatore educativo ex. art. 308 cpv. 2 CC. A

mente dell’Autorità di protezione tale sospensione non sarebbe invece

giustificata, in quanto la rappresentanza processuale sarebbe circoscritta alla

controversia sul conferimento dell’autorità parentale congiunta e considerato il

mancato esercizio delle relazioni personali tra il padre il figlio perdurante dal

2010, la nomina di un curatore educativo appare urgente.

2.1

Riferendosi alla

sentenza di questa Camera del 16 febbraio 2016 (sentenza CDP inc. 9.2015.141

del 16 febbraio 2016) il reclamante contesta, in particolare, la motivazione

dell’Autorità di protezione in quanto, a suo dire, questa Camera non avrebbe “vincolato

l’istruzione della procedura di merito alla crescita in giudicato degli aspetti

preliminari stabiliti […] ma ha semplicemente imposto all’ARP di esprimersi

preliminarmente su tali due aspetti” (reclamo pag. 9). Il reclamante adduce

inoltre che le richieste della madre sarebbero frutto di intenti dilatori che,

in ultima analisi, lederebbero il bene di PI 1 che non sarebbe ancora stato

sentito nell’ambito della procedura volta ad ottenere l’autorità parentale

congiunta. Egli conclude dunque il suo gravame sollevando l’ingiustificatezza

della sospensione, tenuto conto delle circostanze concrete.

2.2

Nelle proprie osservazioni,

CO 2 solleva la tardività del reclamo. La decisione impugnata sarebbe, infatti,

stata resa in una procedura cautelare nell’ambito della quale un reclamo può

essere introdotto entro un termine di 10 giorni (art. 445 cpv. 3 CC). Citando

una sentenza di questa Camera, CO 2 ribadisce inoltre che l’errata indicazione

del termine di reclamo riportata nella decisione impugnata sarebbe ininfluente

nella misura in cui il reclamante è patrocinato da un legale.

2.3

Sotto il titolo

marginale “provvedimenti cautelari”, l’art. 445 CC – applicabile per

analogia anche alle procedure concernenti i minori per il rinvio operato

dall’art. 314 cpv. 1 CC – prevede che l’autorità di protezione prenda, ad

istanza di una persona che partecipa al procedimento o d’ufficio, tutti i provvedimenti

cautelari necessari per la durata di un procedimento. In caso di particolare

urgenza, l’Autorità di protezione può immediatamente prendere provvedimenti

cautelari senza sentire le persone che partecipano al procedimento (cosiddetti

provvedimenti supercautelari, art. 445 cpv. 2 CC), dando nel contempo alle

parti l’opportunità di presentare osservazioni. Il disposto prevede che in

seguito l’autorità di protezione prenda un’altra decisione, cautelare, in

pendenza della decisione di merito. Il Tribunale federale ha precisato che a

seguito di una decisione supercautelare, l’Autorità di protezione deve sempre

emetterne una cautelare (DTF 140 III 529 consid. 2.2.2.). Per quanto attiene ai

rimedi di diritto, il capoverso 3 dispone che le decisioni in materia di

provvedimenti cautelari possono essere impugnate mediante reclamo. Ma diversamente

da quanto predisposto dall’art. 450b cpv. 1 CC, il termine di reclamo è di

dieci giorni dalla notificazione della decisione.

Invece, per costante

giurisprudenza del Tribunale federale applicabile anche in materia di

protezione dei minori e degli adulti, i reclami avverso le decisioni supercautelari

sono irricevibili (DTF 140 III 289 consid. 2.2).

2.4

Nella presente

fattispecie, la decisione del 16 giugno 2016 avversata da RE 1 ha fatto seguito

a quella supercautelare del 18 maggio 2016 e alle osservazioni delle parti.

Sicché, si è in presenza di una decisione cautelare, sopravvenuta dopo la

decisione inaudita parte e il conseguente coinvolgimento dei genitori. Pertanto,

il termine per impugnare la decisione del 19 giugno 2016 era di 10 giorni a fare

tempo della notificazione della stessa e ciò benché l’Autorità di protezione abbia

indicato erroneamente un termine di 30 giorni nei rimedi giuridici.

In concreto, la decisione

del 16 giugno 2016 è pervenuta alla legale del reclamante il 17 giugno 2016

(attestazione Track and Trace n. 98.46.100479.00002349 agli atti) ed il reclamo

in esame è stato inoltrato il 12 luglio 2016. Manifestamente tardivo, il

reclamo è pertanto irricevibile.

2.5

A poco gioverebbe

valersi dell’erronea indicazione dei termini di reclamo – ciò che peraltro RE 1

non fa, sostenendo unicamente che “eventuali errori nell’indicazione dei

termini di reclamo, rispettivamente nell’inoltro dello stesso, non possono

essere imputati al mio cliente” (istanza di RE 1 del 28 settembre 2016). In

effetti, per giurisprudenza non è possibile avvalersi di un’indicazione dei

rimedi giuridici sbagliata se la parte o il suo avvocato avrebbero potuto scoprire

l’errore semplicemente consultando il testo di legge (in particolare DTF

5A_401/2007 del 29 agosto 2007 consid. 4.2. e sentenza CDP inc. 9.2013.105 del

21.

marzo 2013).

2.6

Di transenna, si fa

rilevare che anche la decisione supercautelare del 18 maggio 2016, precedente

alla decisione impugnata, indicava un termine di reclamo di 30 giorni a fare tempo

della notificazione della decisione, allorché, come testé menzionato, il

reclamo non è in principio ammissibile contro una decisione supercautelare.

L’Autorità di protezione va dunque richiamata a un maggior rigore

nell’indicazione dei termini e delle autorità competenti in caso di reclamo,

indicazione che si annovera tra i diritti procedurali generali garantiti

dall’art. 29 Cost (Grisel, Traité

de droit administratif, T I pag. 308).

3.

Ma vi è di più:

anche se fosse stato considerato ammissibile o fosse stato inoltrato nei

termini di legge, il reclamo in esame avrebbe comunque dovuto essere respinto,

nella misura in cui, così com'è stata formulata, l'argomentazione ricorsuale

era inidonea a suffragare la posizione del reclamante.

3.1

In effetti, la

decisione impugnata ha come oggetto la sospensione di una procedura. Ora, per

quanto attiene alla procedura di ricorso dinanzi al Tribunale federale, è per costante

giurisprudenza che la decisione con cui viene sospesa una procedura non è

finale ma incidentale ai sensi dell'art. 93 LTF (cfr. DTF 137 III 261

consid. 1.2). Contro decisioni incidentali notificate separatamente dal merito,

che non concernono la competenza o domande di ricusa, in virtù dell'art. 93

cpv. 1 LTF, può unicamente essere interposto un ricorso se esse possono causare

un pregiudizio irreparabile (lett. a), o se l'accoglimento del ricorso

comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una

procedura probatoria defatigante o dispendiosa (lett. b).

3.2

Riguardante la nozione

di “pregiudizio irreparabile”, nell’esame di una decisione di

sospensione di procedura e delle relative conseguenze per le parti in causa,

devono essere distinte due situazioni diverse: da una parte l’ipotesi in cui

una parte censurando una denegata giustizia o un’altra garanzia corrispondente,

lamenta che la propria causa non sia stata giudicata in un tempo ragionevole. Diverso

è il caso in cui il reclamante contesta la sospensione del procedimento non

tanto invocando garanzie costituzionali ma piuttosto lamentando altre censure,

ad esempio l’inidoneità della misura adottata. Nella prima ipotesi, il

Tribunale federale considera che la condizione di pregiudizio irreparabile è

realizzata. Tale giurisprudenza si applica essenzialmente nei casi in cui la

sospensione del procedimento è pronunciata sine die, per una durata

indeterminata, o qualora la ripresa del procedimento dipenda da un evento

incerto sul quale l’interessato non può in alcun modo influire (DTF 138 IV 258

consid. 1.1 p. 261; 134 IV 43 consid. 2 p. 45). In applicazione dei principi menzionati,

il ricorso è ricevibile se il ricorrente che si prevale di una garanzia

costituzionale invoca che il mantenimento della sospensione da parte

dell’autorità di reclamo avrebbe come conseguenza non solo un prolungamento

inammissibile del procedimento ma sarebbe anche costitutivo di una violazione

dell’obbligo di giudicare in un termine ragionevole (DTF 8C_479/2015 del 18

dicembre 2015 consid. 2.4.)

3.3

Il diritto procedurale

ticinese non prevede una norma paragonabile all’art. 93 LTF. Nell'interesse di

una congruente interpretazione del diritto processuale federale e cantonale, è

stato giudicato in passato dal Tribunale amministrativo che occorre riferirsi alla

menzionata giurisprudenza in relazione con detto disposto anche per le

decisioni simili rette dalla LPAmm, la quale prevede un ordinamento analogo

alla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA; RS

172.

; Messaggio del Consiglio di Stato 23 maggio 2012 [n. 6645] sulla

revisione totale della legge di procedura per le cause amministrative del 19

aprile 1966, sentenza TRAM 52.2015.136 del 5 ottobre 2015 consid. 2.2.).

3.4

Ora, secondo l'art. 66

cpv. 2 LPAmm – di tenore analogo all'art. 46 PA – le decisioni pregiudiziali o

incidentali possono essere impugnate soltanto se:

a) possono provocare al

ricorrente un pregiudizio irreparabile, o

b) l'accoglimento del

ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale, consentendo di

evitare una procedura probatoria defatigante e dispendiosa.

L'esistenza

di un pregiudizio irreparabile ai sensi dell'art. 66 cpv. 2 lett. a LPAmm non

dipende da un unico criterio, ma da quello che meglio si addice alla natura

dell'atto impugnato (cfr. citato Messaggio, pag. 1985 ad 2.4). Di principio, è

sufficiente che il ricorrente abbia un interesse degno di protezione

all'immediata modifica o all'annullamento della decisione impugnata. Il

pregiudizio può anche essere di mero fatto (cfr. citato Messaggio, pag. 1985

seg. ad 2.4; Borghi/Corti,

Compendio di procedura amministrativa, Lugano 1997, ad art. 44 LPAmm, n. 2d e

3). Non basta comunque che il ricorrente intenda semplicemente evitare un rincaro

o uno svantaggio, da un punto di vista economico, legato al prolungarsi della

procedura (cfr. DTF 136 II 165 consid. 1.2.1.; DTF 133 V 477 consid. 5.2.1.).

3.5

L'art. 66 cpv. 2 lett.

b LPAmm presuppone invece che l'autorità di ricorso, giudicando in modo diverso

dall'istanza inferiore, possa concludere immediatamente il procedimento senza

dover retrocedere la causa all'istanza inferiore (cfr. citato Messaggio, pag.

1986.

ad 2.4); richiede inoltre – cumulativamente – che l'emanazione della

decisione consenta di evitare una procedura probatoria defatigante e

dispendiosa (cfr. citato Messaggio, pag. 1986 ad 2.4; cfr. pure, per tutto

quanto precede: sentenza TRAM 52.2014.238 del 25 giugno 2015).

3.6

Ferme queste premesse,

la decisione del 16 giugno 2016 con cui l’Autorità di protezione ha previsto la

sospensione della procedura costituisce una decisione incidentale, posto che prevede

unicamente la sospensione della nomina del curatore di rappresentanza senza entrare

nel merito di detta nomina. Si tratta dunque di verificare se questa decisione

incidentale possa essere impugnata immediatamente ai sensi dall'art. 66 cpv. 2

LPAmm.

Nella misura in cui non

statuisce sulla questione della nomina del curatore, la decisione avversata non

causa ai ricorrenti alcun pregiudizio irreparabile ai sensi dell'art. 66 cpv. 2

lett. a LPAmm, ma determina soltanto un prolungamento della procedura. Neppure il

reclamante, al quale per principio spetta di provare l'adempimento dei requisiti

di cui all'art. 66 cpv. 2 LPAmm (cfr. DTF 134 III 426 consid. 1.2. in fine con

rinvii), pretende il contrario, concentrando la propria impugnativa sul fatto

che non avrebbe potuto esercitare il diritto di visita con il figlio dal 2010.

Ora, benché si debba dare atto al reclamante che la durata della sospensione

delle relazioni personali tra padre e figlio susciti preoccupazioni, mal si

comprende, né il reclamante lo spiega, in che misura il fatto di non sospendere

la procedura volta all’ottenimento dell’autorità parentale congiunta, in attesa

della nomina di un curatore di rappresentanza del minore, possa contribuire

alla ripresa dell’esercizio del diritto di visita tra il padre e il figlio.

4.

In conclusione, il

reclamo deve essere dichiarato irricevibile. Gli oneri processuali seguono la

soccombenza e vanno dunque messi a carico di RE 1, che rifonderà fr. 1’000.– a CO

2.

a titolo di ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Il

reclamo contro la decisione del 16 giugno 2016 dell’Autorità regionale di protezione

__________ (ris. 212) è irricevibile.

2. Gli

oneri del reclamo consistenti in:

a) tassa di

giustizia fr. 1’250.–

b) spese fr.

250.–

fr.

1’500.–

sono posti a carico di RE

1 che rifonderà 1'000.– a CO 2 a titolo di ripetibili.

3. Notificazione:

-

-

Comunicazione:

-

La

giudice supplente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause

di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;

quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.

Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo

stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.