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Decisione

9.2016.13

Privazione custodia parentale e ricovero a scopo peritale

21 marzo 2016Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

A. PI 1

(2002) è nata dall’unione di RE 2 e RE 1. All'inizio del 2015 l'Autorità

regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione) ha

ricevuto uno scritto dalla Scuola __________ (lettera del 12 gennaio 2015) dove

si segnalava, in accordo con la famiglia, il continuo malessere di PI 1, da

mesi assente dalla scuola, e che avrebbe necessitato un'immediata assistenza

medica e psicologica.

B. L'Autorità

di protezione si è quindi attivata per avere informazioni circa la situazione

di PI 1 interpellando la terapista __________ e il dr. med. __________, al

quale è poi subentrata, per una presa a carico, la pedopsichiatra dr.ssa __________.

Dai rapporti di quest'ultima è emerso il grave disagio della minore e il suo

bisogno di un seguito terapeutico. Con scritto del 18 giugno 2015 la Scuola __________

ha nuovamente segnalato l'assenza di PI 1 da scuola a far tempo, oramai, dal

novembre 2014 ed ha informato che non avrebbe più potuto accettare la sua

iscrizione, ritenuta la mancanza dei necessari strumenti di sostegno

terapeutici.

C. L'11

luglio 2015 l'Autorità di protezione ha poi dato mandato all'Ufficio dell'aiuto

e della protezione di una presa in carico, in collaborazione con la dr.ssa __________,

per un collocamento della ragazza in un adeguato istituto e per iscriverla alla

scuola media. Nel frattempo la madre si è rivolta, su consiglio della scuola __________,

al Servizio medico psicologico per una presa a carico della figlia.

D. Nemmeno

con l'inizio del nuovo anno scolastico 2015/2016 PI 1 ha ripreso la frequenza

scolastica. Data la situazione e il quadro clinico preoccupate, il Servizio

medico psicologico ha quindi e a più riprese consigliato all'Autorità di

protezione un ricovero in pediatria della minore al fine di poter approfondire

il quadro diagnostico in un ambiente protettivo. Il 18 novembre 2015 l'Autorità

di protezione ha proceduto all'audizione di genitori e figlia che hanno

indicato la volontà di voler tentare l'inserimento di PI 1 a __________.

L'Autorità di protezione ha quindi avvisato che, in caso di mancato seguito ai

loro intendimenti, avrebbe ordinato una valutazione.

E. Dato

l'esito negativo dell'intervento volontario e dopo aver convocati i genitori,

che non si sono tuttavia presentati, con decisione 13/18 gennaio 2016

l’Autorità di protezione ha decretato: la provvisoria e immediata privazione

della custodia dei genitori RE 1 e RE 2 sulla figlia minorenne PI 1 (disp. n.

1); l’immediato ricovero di PI 1 presso l’Ospedale Regionale di __________, nel

reparto di pediatria, allo scopo di eseguire una perizia pedopsichiatrica sul

suo stato di salute psichica (disp. n. 2); l’effettuazione di una perizia

pedopsichiatrica da parte dell’ Ospedale Regionale di __________, con risposta

ad alcuni quesiti peritali (disp. n. 3); l’obbligo dei genitori di collaborare

e rispettare scrupolosamente le disposizione del reparto di pediatria (disp. n.

4); il pagamento di tasse e spese di complessivi fr. 200.– da parte dei

genitori in ragione ½ ciascuno (disp. n. 6). Rispetto ai rimedi di diritto,

l’Autorità di protezione ha indicato che contro dispositivi di cui al paragrafo

1 e 6 è data facoltà di reclamo alla Camera di protezione del Tribunale

d’appello mentre con i dispositivi di cui ai paragrafi 2 e 3 è data facoltà di

reclamo alla Commissione giuridica in materia di assistenza sociopsichiatrica, __________

(disp. n. 5).

F. Contro

la predetta decisione sono insorti, mediante reclamo 28/29 gennaio 2016, i

signori RE 1 e RE 2, chiedendone la revoca. A loro dire la stessa violerebbe il

principio della proporzionalità siccome si sarebbe potuto procedere con una

misura meno incisiva quale l'art. 307 CC tanto più che loro non sono di

principio contrari alla valutazione pedopsichiatrica. Vista la volontarietà di

un ricovero la misura risulta ingiustificata.

G. Con

osservazioni 3 febbraio 2015 l'Autorità di protezione nega la violazione del

principio della proporzionalità siccome sarebbero stati innumerevoli i

tentativi per rendere consapevoli genitori e figlia della gravità della

situazione senza che qualche cosa mutasse; gli operatori temono che la ragazza

possa soffrire di una patologia psichiatrica superiore e ogni perdita di tempo

potrebbe causare danni irreversibili.

H. Con

replica 24 febbraio 2016 i reclamanti ribadiscono che prima di dar loro il

cartellino rosso, l'Autorità di protezione avrebbe potuto dar loro il

cartellino giallo. Chiedono inoltre il ripristino della custodia parentale.

Mediante duplica dell'8 marzo 2016 l'Autorità di protezione ha indicato di non

avere altre osservazioni e di rimettersi al giudizio della Camera.

I. Nel

frattempo, e meglio con sentenza 29 gennaio 2016, questa Camera ha dichiarato

irricevibile il reclamo nella misura in cui rivolto ai dispositivi n. 2 e 3

della decisione impugnata e trasmesso il gravame, per quanto di sua competenza,

alla Commissione giuridica LASP, __________. Quest'ultima autorità, preso atto

dello scritto dei ricorrenti che precisavano di contestare solo la revoca della

custodia e non la decisione di ricovero coatto, ha stralciato dai ruoli il

ricorso con decreto 16 febbraio 2016.

L. Infine,

con decisione 8 marzo 2016 l'Autorità di protezione ha, preso atto del rapporto

di pediatria richiesto con la decisione impugnata, confermato e prolungato il

ricovero coattivo, respinto la domanda di ripristino della custodia formulata

dai genitori e dato il consenso ai medici di far eseguire su PI 1 degli esami

clinici e di risonanza magnetica.

Considerato

Considerandi

1.

Le

decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e

minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del

Tribunale di appello, che decide nella composizione di un giudice unico [art.

450.

CC in relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della

Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e

dell’adulto (LPMA); art. 48 lett. f n. 7 LOG]. Riguardo alla procedura

applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre

riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in

particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di

competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del

Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut,

pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto

processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

2.

Con la decisione impugnata l'Autorità di protezione ha provvisoriamente

privato i genitori della custodia sulla figlia PI 1, ricoverata coattivamente

presso l'Ospedale __________ allo scopo di eseguire una perizia. Per quel che è

della dimissione, l'Autorità di protezione ha previsto che potrà avvenire solo

dopo conclusione della perizia e dopo preavviso favorevole dei responsabili

medici del reparto di pediatria, ritenuto, comunque, che la dimissione di PI 1

dall'Ospedale non avrebbe comportato il ripristino automatico della custodia

dei genitori ma sarebbe dipeso dal bisogno della ragazza (cfr. disp. n. 2 lett.

c. e d.). Nel frattempo la perizia è stata eseguita, consegnata e trasmessa ai

genitori per osservazioni. L'Autorità di protezione, con decisione 8 marzo

2016, ha tuttavia prolungato il ricovero di PI 1 e respinto la domanda dei

genitori di riavere la custodia sulla figlia.

A questo punto v'è da chiedersi se il reclamo non sia divenuto privo di

oggetto considerato che l'attuale permanenza di PI 1 all'ospedale non dipende

più dalla decisione impugnata ma da quella dell'8 marzo 2016 che ha, fra

l'altro, respinto la richiesta dei reclamanti di riavere la figlia. Ad ogni

modo, non fosse privo di oggetto, il reclamo sarebbe comunque da respingere per

i motivi che seguono.

3.

Come

emerge dall'allegato di reclamo e, in modo più chiaro, dallo scritto dell'8

febbraio 2016 indirizzato alla Commissione giuridica LASP, i reclamanti

dichiarano di non contestare il ricovero coatto, non perché concordi sul fatto

che sia stato fatto coattivamente, ma perché coscienti del fatto che la figlia

ha bisogno di aiuto e che una valutazione era indispensabile. In definitiva, i

reclamanti hanno dichiarato di accettare il ricovero, per questo considerano la

privazione della custodia una misura troppo incisiva e superflua.

Rispetto al tipo di misura, un ricovero provvisorio allo scopo di

eseguire una perizia pedopsichiatrica, potrebbe anche configurare una misura

giusta l'art. 307 CC, ma solo se il ricovero è di breve durata ovvero di

qualche ora; se dura di più o se il ricovero è di durata indeterminata si

tratta, dal profilo qualitativo, di una privazione della custodia ai sensi

dell'art. 310 che può essere ordinata come misura provvisionale ai sensi

dell'art. 445 CC o come valutazione stazionaria ai sensi dell'art. 449 CC, con

la conseguente applicazione dei disposti procedurali di cui agli art. 310/314

CC rispettivamente art. 314b/426ff CC (BSK ZGB I, Breitschmind art. 314b N 3; STF del 18 novembre 2002,

5C.202/2002, consid. 1.2).

In entrambi

i casi, tuttavia, il provvedimento si configura come una privazione della

custodia, l'art. 314b CC è, infatti, un caso speciale di tolta di custodia e si

applica quando il collocamento é fatto in una clinica psichiatrica o in un

istituto chiuso (BSK ZGB I, Breitschmind

art. 314b N 1).

Senza

ricorrere alle disposizioni indicate sopra, l'esecuzione di una valutazione in

ambiente protetto potrebbe anche avvenire in applicazione dell'art. 307 cpv. 3

CC quando l'autorità ordina ai genitori di far sottoporre il figlio a una

valutazione in ambiente protetto (BSK ZGB I, Breitschmind

art. 307 N 22) oppure senza l'applicazione di una misura di protezione, quando

si tratta di un provvedimento volontario e autonomo dei genitori. In entrambi i

casi determinante è la posizione dei genitori, la loro volontà e capacità di

eseguire le indicazioni e di portare a termine gli intendimenti.

4.

Ora,

contrariamente a quanto sostenuto dai reclamanti, nessuno mette in discussione

i loro buoni propositi e le loro preoccupazioni rispetto allo stato di salute

della figlia per la quale nutrono certamente un grande e sincero affetto.

Nemmeno si può dire che non siano assolutamente collaboranti; gli atti

dimostrano tuttavia la loro difficoltà ad aderire fino in fondo alle proposte e

ai consigli degli operatori, verosimilmente per timore di allontanare o ferire

la figlia.

I problemi

di PI 1 rispetto alla frequentazione scolastica risalgono al novembre/dicembre

2014.

(cfr. lettera della Scuola __________ all'Autorità di protezione). I

genitori erano impotenti rispetto alla situazione. È proprio in accordo con

loro che è partita la segnalazione. La figlia ha poi assunto un comportamento

oppositivo nei loro confronti (cfr. rapporto del 23 marzo 2015 della dr.ssa __________).

Già nello scritto 3 luglio 2015 la dr.ssa __________ segnalava la necessità di

una valutazione psicodiagnostica approfondita e l'inevitabilità di un periodo

di collocamento presso un'istituzione terapeutica. Per risposta i genitori

hanno asserito che dopo il soggiorno in __________ PI 1 era guarita (lettera

del 3 agosto 2015 all'Autorità di protezione). In settembre è iniziato il nuovo

anno scolastico, non invece la frequentazione di PI 1. Nel rapporto dell'8

ottobre 2015 del Servizio medico psicologico è stata segnalata la necessità di

un ricovero della minore in pediatria al fine di approfondire il quadro

diagnostico in ambiente protetto ma anche l'opposizione dei genitori. Con

scritto del 2 novembre 2015 il medesimo servizio ribadiva la necessità di un

ricovero e anche la contrarietà dei genitori. Questi ultimi hanno allora

proposto il collocamento volontario a __________. L'Autorità di protezione ha

dato loro la possibilità di portare avanti il progetto avvisando che, in caso

di fallimento, avrebbe ordinato il ricovero (verbale di audizione del 18

novembre 2015). Visto l'esito negativo, i genitori sono nuovamente stati

convocati e, per risposta, hanno mandato una e-mail il 17 gennaio 2016

affermando la ripresa scolastica della figlia. In definitiva, i reclamanti

hanno sempre trovato un espediente per rimandare l'inevitabile. Ora che il

collocamento è in atto dicono di essere concordi e che l'opposizione era dovuta

alla struttura di __________; avrebbero preferito l'ospedale di __________,

come voluto dalla figlia.

In realtà,

quello che emerge è che i reclamanti non hanno la forza di imporre alla figlia

ciò che lei non vuole. In queste condizioni, lasciare alla sola responsabilità

dei genitori il ricovero in ambiente protetto di PI 1 per accertamenti non è

proponibile. Un rifiuto della minore o una sua richiesta di dimissione sarebbe

certamente stata assecondata.

È quindi a giusta ragione che i reclamanti sono stati privati, a questo

stadio e a titolo provvisorio, della custodia sulla figlia.

5.

Visto

quanto sopra il reclamo, nella misura in cui non è divenuto privo di oggetto, è

respinto. Tasse e spese di giustizia sono poste a carico dei reclamanti.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Il

reclamo, nella misura in cui non è privo di oggetto, è respinto.

2. Gli

oneri del reclamo consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 100.–

b) spese fr.

50.–

fr.

150.–

sono posti a

carico dei reclamanti.

3. Notificazione:

-

-

Comunicazione:

-

-

Il giudice supplente La

segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95

a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg.

LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è

ammissibile solo se il valore litigioso

ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge

tale importo, il ricorso in materia

civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.