9.2016.13
Privazione custodia parentale e ricovero a scopo peritale
21 marzo 2016Italiano12 min
Source ti.ch
Incarto n.
9.2016.13
Lugano
21 marzo 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice supplente della Camera di protezione del
Tribunale d’appello
Alessia
Paglia
giudice
unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 9 LOG
assistito
dalla
segretaria
Scheurich
sedente
per statuire nella causa che oppone
RE
1
RE
2
all’
Autorità
regionale di protezione __________,
per
quanto riguarda la privazione della custodia sulla figlia
giudicando
sul reclamo del 28 gennaio 2016 presentato da RE 1 e RE 2 contro la decisione
emessa il 18 gennaio 2016 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
Fatti
A. PI 1
(2002) è nata dall’unione di RE 2 e RE 1. All'inizio del 2015 l'Autorità
regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione) ha
ricevuto uno scritto dalla Scuola __________ (lettera del 12 gennaio 2015) dove
si segnalava, in accordo con la famiglia, il continuo malessere di PI 1, da
mesi assente dalla scuola, e che avrebbe necessitato un'immediata assistenza
medica e psicologica.
B. L'Autorità
di protezione si è quindi attivata per avere informazioni circa la situazione
di PI 1 interpellando la terapista __________ e il dr. med. __________, al
quale è poi subentrata, per una presa a carico, la pedopsichiatra dr.ssa __________.
Dai rapporti di quest'ultima è emerso il grave disagio della minore e il suo
bisogno di un seguito terapeutico. Con scritto del 18 giugno 2015 la Scuola __________
ha nuovamente segnalato l'assenza di PI 1 da scuola a far tempo, oramai, dal
novembre 2014 ed ha informato che non avrebbe più potuto accettare la sua
iscrizione, ritenuta la mancanza dei necessari strumenti di sostegno
terapeutici.
C. L'11
luglio 2015 l'Autorità di protezione ha poi dato mandato all'Ufficio dell'aiuto
e della protezione di una presa in carico, in collaborazione con la dr.ssa __________,
per un collocamento della ragazza in un adeguato istituto e per iscriverla alla
scuola media. Nel frattempo la madre si è rivolta, su consiglio della scuola __________,
al Servizio medico psicologico per una presa a carico della figlia.
D. Nemmeno
con l'inizio del nuovo anno scolastico 2015/2016 PI 1 ha ripreso la frequenza
scolastica. Data la situazione e il quadro clinico preoccupate, il Servizio
medico psicologico ha quindi e a più riprese consigliato all'Autorità di
protezione un ricovero in pediatria della minore al fine di poter approfondire
il quadro diagnostico in un ambiente protettivo. Il 18 novembre 2015 l'Autorità
di protezione ha proceduto all'audizione di genitori e figlia che hanno
indicato la volontà di voler tentare l'inserimento di PI 1 a __________.
L'Autorità di protezione ha quindi avvisato che, in caso di mancato seguito ai
loro intendimenti, avrebbe ordinato una valutazione.
E. Dato
l'esito negativo dell'intervento volontario e dopo aver convocati i genitori,
che non si sono tuttavia presentati, con decisione 13/18 gennaio 2016
l’Autorità di protezione ha decretato: la provvisoria e immediata privazione
della custodia dei genitori RE 1 e RE 2 sulla figlia minorenne PI 1 (disp. n.
1); l’immediato ricovero di PI 1 presso l’Ospedale Regionale di __________, nel
reparto di pediatria, allo scopo di eseguire una perizia pedopsichiatrica sul
suo stato di salute psichica (disp. n. 2); l’effettuazione di una perizia
pedopsichiatrica da parte dell’ Ospedale Regionale di __________, con risposta
ad alcuni quesiti peritali (disp. n. 3); l’obbligo dei genitori di collaborare
e rispettare scrupolosamente le disposizione del reparto di pediatria (disp. n.
4); il pagamento di tasse e spese di complessivi fr. 200.– da parte dei
genitori in ragione ½ ciascuno (disp. n. 6). Rispetto ai rimedi di diritto,
l’Autorità di protezione ha indicato che contro dispositivi di cui al paragrafo
1 e 6 è data facoltà di reclamo alla Camera di protezione del Tribunale
d’appello mentre con i dispositivi di cui ai paragrafi 2 e 3 è data facoltà di
reclamo alla Commissione giuridica in materia di assistenza sociopsichiatrica, __________
(disp. n. 5).
F. Contro
la predetta decisione sono insorti, mediante reclamo 28/29 gennaio 2016, i
signori RE 1 e RE 2, chiedendone la revoca. A loro dire la stessa violerebbe il
principio della proporzionalità siccome si sarebbe potuto procedere con una
misura meno incisiva quale l'art. 307 CC tanto più che loro non sono di
principio contrari alla valutazione pedopsichiatrica. Vista la volontarietà di
un ricovero la misura risulta ingiustificata.
G. Con
osservazioni 3 febbraio 2015 l'Autorità di protezione nega la violazione del
principio della proporzionalità siccome sarebbero stati innumerevoli i
tentativi per rendere consapevoli genitori e figlia della gravità della
situazione senza che qualche cosa mutasse; gli operatori temono che la ragazza
possa soffrire di una patologia psichiatrica superiore e ogni perdita di tempo
potrebbe causare danni irreversibili.
H. Con
replica 24 febbraio 2016 i reclamanti ribadiscono che prima di dar loro il
cartellino rosso, l'Autorità di protezione avrebbe potuto dar loro il
cartellino giallo. Chiedono inoltre il ripristino della custodia parentale.
Mediante duplica dell'8 marzo 2016 l'Autorità di protezione ha indicato di non
avere altre osservazioni e di rimettersi al giudizio della Camera.
I. Nel
frattempo, e meglio con sentenza 29 gennaio 2016, questa Camera ha dichiarato
irricevibile il reclamo nella misura in cui rivolto ai dispositivi n. 2 e 3
della decisione impugnata e trasmesso il gravame, per quanto di sua competenza,
alla Commissione giuridica LASP, __________. Quest'ultima autorità, preso atto
dello scritto dei ricorrenti che precisavano di contestare solo la revoca della
custodia e non la decisione di ricovero coatto, ha stralciato dai ruoli il
ricorso con decreto 16 febbraio 2016.
L. Infine,
con decisione 8 marzo 2016 l'Autorità di protezione ha, preso atto del rapporto
di pediatria richiesto con la decisione impugnata, confermato e prolungato il
ricovero coattivo, respinto la domanda di ripristino della custodia formulata
dai genitori e dato il consenso ai medici di far eseguire su PI 1 degli esami
clinici e di risonanza magnetica.
Considerato
Considerandi
1.
Le
decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e
minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del
Tribunale di appello, che decide nella composizione di un giudice unico [art.
450.
CC in relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della
Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e
dell’adulto (LPMA); art. 48 lett. f n. 7 LOG]. Riguardo alla procedura
applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre
riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in
particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di
competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del
Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut,
pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto
processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).
2.
Con la decisione impugnata l'Autorità di protezione ha provvisoriamente
privato i genitori della custodia sulla figlia PI 1, ricoverata coattivamente
presso l'Ospedale __________ allo scopo di eseguire una perizia. Per quel che è
della dimissione, l'Autorità di protezione ha previsto che potrà avvenire solo
dopo conclusione della perizia e dopo preavviso favorevole dei responsabili
medici del reparto di pediatria, ritenuto, comunque, che la dimissione di PI 1
dall'Ospedale non avrebbe comportato il ripristino automatico della custodia
dei genitori ma sarebbe dipeso dal bisogno della ragazza (cfr. disp. n. 2 lett.
c. e d.). Nel frattempo la perizia è stata eseguita, consegnata e trasmessa ai
genitori per osservazioni. L'Autorità di protezione, con decisione 8 marzo
2016, ha tuttavia prolungato il ricovero di PI 1 e respinto la domanda dei
genitori di riavere la custodia sulla figlia.
A questo punto v'è da chiedersi se il reclamo non sia divenuto privo di
oggetto considerato che l'attuale permanenza di PI 1 all'ospedale non dipende
più dalla decisione impugnata ma da quella dell'8 marzo 2016 che ha, fra
l'altro, respinto la richiesta dei reclamanti di riavere la figlia. Ad ogni
modo, non fosse privo di oggetto, il reclamo sarebbe comunque da respingere per
i motivi che seguono.
3.
Come
emerge dall'allegato di reclamo e, in modo più chiaro, dallo scritto dell'8
febbraio 2016 indirizzato alla Commissione giuridica LASP, i reclamanti
dichiarano di non contestare il ricovero coatto, non perché concordi sul fatto
che sia stato fatto coattivamente, ma perché coscienti del fatto che la figlia
ha bisogno di aiuto e che una valutazione era indispensabile. In definitiva, i
reclamanti hanno dichiarato di accettare il ricovero, per questo considerano la
privazione della custodia una misura troppo incisiva e superflua.
Rispetto al tipo di misura, un ricovero provvisorio allo scopo di
eseguire una perizia pedopsichiatrica, potrebbe anche configurare una misura
giusta l'art. 307 CC, ma solo se il ricovero è di breve durata ovvero di
qualche ora; se dura di più o se il ricovero è di durata indeterminata si
tratta, dal profilo qualitativo, di una privazione della custodia ai sensi
dell'art. 310 che può essere ordinata come misura provvisionale ai sensi
dell'art. 445 CC o come valutazione stazionaria ai sensi dell'art. 449 CC, con
la conseguente applicazione dei disposti procedurali di cui agli art. 310/314
CC rispettivamente art. 314b/426ff CC (BSK ZGB I, Breitschmind art. 314b N 3; STF del 18 novembre 2002,
5C.202/2002, consid. 1.2).
In entrambi
i casi, tuttavia, il provvedimento si configura come una privazione della
custodia, l'art. 314b CC è, infatti, un caso speciale di tolta di custodia e si
applica quando il collocamento é fatto in una clinica psichiatrica o in un
istituto chiuso (BSK ZGB I, Breitschmind
art. 314b N 1).
Senza
ricorrere alle disposizioni indicate sopra, l'esecuzione di una valutazione in
ambiente protetto potrebbe anche avvenire in applicazione dell'art. 307 cpv. 3
CC quando l'autorità ordina ai genitori di far sottoporre il figlio a una
valutazione in ambiente protetto (BSK ZGB I, Breitschmind
art. 307 N 22) oppure senza l'applicazione di una misura di protezione, quando
si tratta di un provvedimento volontario e autonomo dei genitori. In entrambi i
casi determinante è la posizione dei genitori, la loro volontà e capacità di
eseguire le indicazioni e di portare a termine gli intendimenti.
4.
Ora,
contrariamente a quanto sostenuto dai reclamanti, nessuno mette in discussione
i loro buoni propositi e le loro preoccupazioni rispetto allo stato di salute
della figlia per la quale nutrono certamente un grande e sincero affetto.
Nemmeno si può dire che non siano assolutamente collaboranti; gli atti
dimostrano tuttavia la loro difficoltà ad aderire fino in fondo alle proposte e
ai consigli degli operatori, verosimilmente per timore di allontanare o ferire
la figlia.
I problemi
di PI 1 rispetto alla frequentazione scolastica risalgono al novembre/dicembre
2014.
(cfr. lettera della Scuola __________ all'Autorità di protezione). I
genitori erano impotenti rispetto alla situazione. È proprio in accordo con
loro che è partita la segnalazione. La figlia ha poi assunto un comportamento
oppositivo nei loro confronti (cfr. rapporto del 23 marzo 2015 della dr.ssa __________).
Già nello scritto 3 luglio 2015 la dr.ssa __________ segnalava la necessità di
una valutazione psicodiagnostica approfondita e l'inevitabilità di un periodo
di collocamento presso un'istituzione terapeutica. Per risposta i genitori
hanno asserito che dopo il soggiorno in __________ PI 1 era guarita (lettera
del 3 agosto 2015 all'Autorità di protezione). In settembre è iniziato il nuovo
anno scolastico, non invece la frequentazione di PI 1. Nel rapporto dell'8
ottobre 2015 del Servizio medico psicologico è stata segnalata la necessità di
un ricovero della minore in pediatria al fine di approfondire il quadro
diagnostico in ambiente protetto ma anche l'opposizione dei genitori. Con
scritto del 2 novembre 2015 il medesimo servizio ribadiva la necessità di un
ricovero e anche la contrarietà dei genitori. Questi ultimi hanno allora
proposto il collocamento volontario a __________. L'Autorità di protezione ha
dato loro la possibilità di portare avanti il progetto avvisando che, in caso
di fallimento, avrebbe ordinato il ricovero (verbale di audizione del 18
novembre 2015). Visto l'esito negativo, i genitori sono nuovamente stati
convocati e, per risposta, hanno mandato una e-mail il 17 gennaio 2016
affermando la ripresa scolastica della figlia. In definitiva, i reclamanti
hanno sempre trovato un espediente per rimandare l'inevitabile. Ora che il
collocamento è in atto dicono di essere concordi e che l'opposizione era dovuta
alla struttura di __________; avrebbero preferito l'ospedale di __________,
come voluto dalla figlia.
In realtà,
quello che emerge è che i reclamanti non hanno la forza di imporre alla figlia
ciò che lei non vuole. In queste condizioni, lasciare alla sola responsabilità
dei genitori il ricovero in ambiente protetto di PI 1 per accertamenti non è
proponibile. Un rifiuto della minore o una sua richiesta di dimissione sarebbe
certamente stata assecondata.
È quindi a giusta ragione che i reclamanti sono stati privati, a questo
stadio e a titolo provvisorio, della custodia sulla figlia.
5.
Visto
quanto sopra il reclamo, nella misura in cui non è divenuto privo di oggetto, è
respinto. Tasse e spese di giustizia sono poste a carico dei reclamanti.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il
reclamo, nella misura in cui non è privo di oggetto, è respinto.
2. Gli
oneri del reclamo consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 100.–
b) spese fr.
50.–
fr.
150.–
sono posti a
carico dei reclamanti.
3. Notificazione:
-
-
Comunicazione:
-
-
Il giudice supplente La
segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95
a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg.
LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è
ammissibile solo se il valore litigioso
ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge
tale importo, il ricorso in materia
civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.