9.2016.141
Proporzionalità curatela di rappresentanza e amministrazione
26 ottobre 2016Italiano20 min
Source ti.ch
Incarto n.
9.2016.141 e
9.2016.172
Lugano
26 ottobre 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice supplente della Camera di
protezione del Tribunale d’appello
Alessia Paglia
giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 e 10 LOG
assistito dal
segretario
Finiletti
sedente per statuire nella causa che oppone
RE 1
patr. da: PR 1
all’
Autorità regionale di protezione __________,
per quanto riguarda l’istituzione di una curatela e i compiti
conferiti al curatore
giudicando sul reclamo del 25 luglio 2016 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 21 giugno 2016 dall'Autorità regionale di protezione __________
(inc. 9.2016.141) e sul reclamo 13 settembre 2016 presentato da RE 1 contro la
decisione 8 settembre 2016 dell'Autorità regionale di protezione __________
(9.2016.172);
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
Fatti
A. RE 1 è nata il 1927 ed è domiciliata a __________. A seguito di
alcune segnalazioni ricevute dal dott. med. __________ della Clinica __________,
l’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di
protezione) ha dato mandato, con ris. 722/15 del 19 novembre 2015 alla dott.ssa
med. __________ dell’Ospedale regionale di __________, di “esperire una
valutazione dello stato di salute psico–geriatrica al fine di fare chiarezza
sulla situazione psico–fisica e cognitiva della signora RE 1…e suggerire le
eventuali misure necessarie a sua protezione”.
B. Preso atto del rapporto 18 dicembre 2015 della dott.ssa __________ e
sentita in più occasioni la signora RE 1, con decisione ris. 395/16 intimata il
21 giugno 2016 l’Autorità di protezione ha:
istituito, in favore dell’interessata, una curatela di rappresentanza
con amministrazione dei beni ai sensi dell’art. 394 CC in relazione con l’art.
395 CC con effetto dal 1° luglio 2016 (dispositivo n. 1) con il compito di
rappresentare l’interessata nel quadro dei propri affari amministrativi (dispositivo
n.1.1), gestire patrimonio e redditi dell’interessata (dispositivo n. 1.2),
vigilare al suo benessere sociale (dispositivo n. 1.4); limitato la signora RE
1 nei suoi diritti precludendo l’accesso al conto dei suoi redditi, agli averi
patrimoniali e alla sostanza (dispositivo n. 2.1) e a tutti i conti correnti
postali e/o bancari (dispositivo n. 2.2) e disponendo il blocco a registro
fondiario della comproprietà fondo n. __________ e part. __________
(dispositivo n. 2.3); designato a curatore l’avv. PR 1 (dispositivo n. 3).
C. Avverso la predetta decisione è insorta
la signora RE 1 con reclamo 25 luglio 2016 (inc. 9.2016.141). Ella postula,
preliminarmente, la restituzione dell’effetto sospensivo e, di conseguenza, la
cancellazione dei blocchi a registro fondiario. Nel merito ritiene i
presupposti dettati dall’art. 390 CC non adempiuti essendo ella perfettamente
in grado di provvedere ai propri interessi e di adempiere alle proprie
incombenze autonomamente e non avendo bisogno di protezione e assistenza. In
particolare, contesta che una demenza di grado lieve quale quella che le è
stata diagnosticata giustifichi l’adozione di una curatela. La reclamante
ritiene inoltre che la decisione violi il principio della proporzionalità
siccome ha limitato i suoi diritti rispetto all’accesso ai conti bancari e alla
sua sostanza e ha disposto il blocco a registro fondiario delle proprietà
immobiliari così da rendere la misura, di fatto, equiparabile ad una curatela
generale ex art. 398 CC. Inoltre, detto blocco pregiudica i suoi interessi
siccome nel 2011 è stato iscritto un diritto di compera scadente il 31.12.2016
che non può quindi più essere esercitato. In definitiva, la reclamante chiede
l’annullamento della decisione e, in subordine, il rinvio dell’incarto all’Autorità
di protezione per una nuova decisione.
D. Con osservazioni 18 agosto 2016
l’Autorità di protezione fa presente di non aver disposto l’immediata
esecutività della decisione, ragione per la quale chiede di respingere la
richiesta di restituzione dell’effetto sospensivo. Nel merito, l’Autorità di
protezione ritiene che agli atti ci sono differenti segnalazioni e rapporti dai
quali emerge la fragilità dell’interessata, la sua debolezza cognitiva e, di
conseguenza, la necessità di un sostegno a livello personale e amministrativo,
ampiamente dimostrati. L’Autorità di protezione considera poi indispensabile
procedere alle limitazioni contenute nella decisione impugnata e questo per
meglio proteggere gli interessi finanziari della signora. Aggiunge di non
essere stata al corrente dell’esistenza del diritto di compera
sull’appartamento di __________ che verrà quindi liberato dal blocco a registro
fondiario. Infine, sottolinea che nel caso di esercizio del diritto di compera
alla signora verrebbe corrisposta la somma di fr. 5'530'000.– ragione per la
quale la misura di protezione appare, oltre che opportuna, necessaria.
E. Con replica 29 agosto 2016 la reclamante
si riconferma nelle sue proposte di giudizio e ribadisce di sapersi determinare
con cognizione di causa e di non essere bisognosa di curatela come invece vuol
far credere l’Autorità di protezione. Con duplica 8 settembre 2016 l’Autorità
di protezione indica non esserci argomentazioni o motivazioni atte a sovvertire
quanto certificato dai rapporti medici agli atti.
F. Con decisione 8 settembre 2016 l’Autorità
di protezione, preso atto delle dimissioni inoltrate già in data 6 luglio 2016
dall’avv. PR 1 in merito al ruolo di curatore e esperite le verifiche di
idoneità della persona indicata quale sostituto dalla signora RE 1 ha: revocato
il mandato all’avv. PR 1; nominato a nuovo curatore di rappresentanza con
amministrazione dei beni ex art. 393 e 395 CC il signor __________ col compito
di rappresentare l’interessata nel quadro dei propri affari amministrativi
(dispositivo n. 1.1.), di gestire patrimonio e redditi (dispositivo n. 1.2) e
di vegliare sul suo stato di salute e sul suo benessere sociale (dispositivo n.
1.3); limitato RE 1 nei suoi diritti precludendole l’accesso al conto dei suoi
redditi, agli averi patrimoniali e alla sua sostanza immobiliare (dispositivo
n. 2.1.) e a tutti i conti correnti postali e/o bancari esistenti (dispositivo
n. 2.2.) e disponendo il blocco a registro fondiario della part. __________
(dispositivo n. 2.3). Ad un eventuale reclamo è stato tolto l’effetto
sospensivo (dispositivo n. 6).
G. Mediante reclamo 13 settembre 2016 (inc.
n. 9.2016.172) la signora RE 1 ha impugnato la succitata decisione ad eccezione
del punto 1 del dispositivo mediante il quale è stata decretata la revoca del
mandato attribuito all’avv. PR 1. Preliminarmente la reclamante chiede la
restituzione dell’effetto sospensivo osservando che la decisione di istituzione
della curatela da cui dipende il buon fondamento di quella ora impugnata è
ancora sub judice e gode dell’effetto sospensivo. Nel merito contesta l’esistenza
di un bisogno di protezione e la violazione del principio della proporzionalità
con motivazione uguale a quelle addotte nel reclamo 25 luglio 2016; in
definitiva chiede l’annullamento della decisione impugnata ad eccezione del
punto 1 del dispositivo.
H. Con
osservazioni 20 settembre 2016 l’Autorità di protezione chiede di respingere il
reclamo 23 settembre 2016 e la conferma della decisione 395/16 del 21 giugno
2016 concernente l’istituzione di una curatela di rappresentanza con
amministrazione dei beni. L’Autorità precisa che l’agire dilatorio, oppositivo
e la contraddittorietà del comportamento della reclamante hanno imposto e
giustificano l’immediata esecutività della decisione impugnata. Per il resto
ritiene di aver agito nel pieno rispetto del principio della proporzionalità.
L’Autorità solleva infine dubbi in merito alla reale intenzione del legale
della reclamante di tutelare adeguatamente gli interessi della sua mandante.
I. Mediante
replica 23 settembre 2016 la reclamante si riconferma nelle richieste di
giudizio; il suo rappresentante legale precisa di curare con diligenza gli
interessi dei suoi mandanti, ivi compresi quella della reclamante che ha tutti
i diritti di avvalersi dei rimedi che la legge le conferisce, riponendo la
fiducia in cui meglio crede.
L. Nella
duplica 17 ottobre 2016 anche l’Autorità di protezione si riconferma nelle sue
allegazioni e richieste e si scusa per l’infelice formulazione rispetto alle
intenzioni del patrocinatore legale. Il concetto che intendeva esprimere è che
a fronte della scelta tra l’operare quale curatore e quale patrocinatore
l’avvocato ha optato per la seconda variante.
Considerato
Considerandi
1.
Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti
maggiorenni e minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di
protezione del Tribunale di appello, che decide nella composizione di un
giudice unico sul merito del gravame [art. 450 CC in relazione agli 314 cpv. 1
e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 Legge sull’organizzazione e la procedura in
materia di protezione del minore e dell’adulto (LPMA); art. 48 lett. f n. 7
LOG] e anche sulle richieste di restituzione dell’effetto sospensivo ai reclami
(art. 48 lett. f n. 10 LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto
non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria,
alle Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme
concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza
dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di
Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e,
in via ancor più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile
(CPC; v. art. 450f CC).
Nella fattispecie i due
reclami del 25 luglio 2016 (9.2016.114) e del 13 settembre 2016 (9.2016.171)
sono fondati sullo stesso motivo, riguardano le medesime parti e il medesimo
giudice; inoltre l’uno è susseguente l’altro siccome l’esito del secondo
dipende dall’esito del primo. Si giustifica quindi congiungere le due procedure
per un unico giudizio (art. 76 cpv. 1 LPAmm).
2.
In entrambi i reclami l’insorgente ha chiesto la restituzione
dell’effetto sospensivo.
Nel primo procedimento la
domanda è irricevibile: il reclamo ha, infatti, un effetto sospensivo
automatico, previsto dalla legge (art. 450c CC) e l’Autorità di protezione non
ha fatto uso della facoltà di revocare l’effetto sospensivo (art. 450c in fine CC)
sicché la domanda di restituzione è irricevibile.
Per quel che è del secondo
procedimento, l’Autorità di protezione ha invece, al punto 6 del dispositivo
della decisione impugnata, dichiarato immediatamente esecutiva la decisione e
tolto l’effetto sospensivo ad un eventuale ricorso. Il giudizio odierno rende
tuttavia priva d’oggetto la domanda di restituzione.
A titolo abbondanziale giova
comunque sottolineare che non ha senso – e l’Autorità di protezione nemmeno avrebbe potuto – togliere l’effetto sospensivo al reclamo avverso
la decisione di sostituzione del curatore ritenuto che ancora non è cresciuta
in giudicato la decisione di istituzione della misura della curatela. Non è
lecito decidere l’immediata entrata in funzione di un curatore se la misura di
protezione non è né effettiva né operativa.
3.
Con la decisione 25 luglio 2016 l’Autorità di protezione, dopo aver verificato uno stato di debolezza, ha istituito una curatela di rappresentanza con amministrazione dei
beni e dei redditi a favore di RE 1. I compiti affidati al curatore, ripresi
nella decisione di sostituzione del 13 settembre 2016, sono quelli di
rappresentare l’interessata nel quadro dei propri affari amministrativi,
gestire il patrimonio e i redditi, vigilare sullo stato di salute
dell’interessata e, se necessario, definire e mettere in atto l’eventuale
seguito terapeutico, vegliare al benessere sociale e rappresentare
l’interessata in tutti gli atti necessari a tal fine. Inoltre, l’Autorità di
protezione ha limitato i diritti della signora RE 1 nel senso di precluderle,
ai sensi dell’art. 395 cpv. 3 CC, l’accesso al conto dei suoi redditi, agli
averi patrimoniali e alla sua sostanza immobiliare: in particolare le è stato
precluso l’accesso a tutti i conti correnti esistenti, postali e bancari.
Inoltre, conformemente all’art. 395 cpv. 4 CC, a RE 1 è stato fatto divieto di
disporre dei beni immobiliari part. N. __________ e __________ con relativa
richiesta di menzione di blocco a Registro Fondiario. Il divieto rispetto alla __________
e poi stato revocato con la decisone del 13 settembre 2016.
RE 1 si è
aggravata contro l’istituzione della misura e i compiti conferiti al curatore,
ritenendo invece di non aver bisogno di una misura di protezione siccome
sarebbe in grado di amministrarsi in modo indipendente. A suo dire, inoltre, il
provvedimento non rispetterebbe i principi di proporzionalità ed adeguatezza e
limiterebbe i suoi diritti in modo analogo a una curatela generale (art. 398
CC).
4.
Le condizioni materiali per l’istituzione di una curatela sono indicate
all’art. 390 cpv. 1 CC. In particolare l’Autorità di protezione istituisce
una curatela se una persona maggiorenne: non è in grado di provvedere ai propri
interessi, o lo è solo in parte, a causa di una disabilità mentale, di una
turba psichica o di un analogo stato di debolezza inerente alla sua persona (n.
1).
La legge
menziona tre cause alternative, ovvero una disabilità mentale, una turba
psichica o un analogo stato di debolezza; l’elenco è esaustivo (CommFam,
Protection de l’adulte, Meier, art.
ad art. 390 CC n. 25).
Con turba
psichica si intendono tutte le patologie mentali riconosciute in psichiatria,
ossia le psicosi e psicopatie aventi delle cause fisiche o no così come le
demenze, in particolare quelle senili (malattia d’Alzheimer) (Philippe Meier, Droit de la protection
de l’adulte, 2016, N 722).
L’esistenza
di una causa non è ancora sufficiente per giustificare l’adozione di una
misura: occorre inoltre che l’interessato non sia in grado di provvedere ai
propri affari né di designare rappresentanti che possano farlo. Lo stato di
debolezza (causa della curatela) deve dunque avere come conseguenza un bisogno
di protezione e di assistenza dell’interessato (presupposto “sociale” della
curatela) (Schmid,
Erwachsenenschutz Kommentar, ad art. 390 CC n. 1; BSK Erwachsenenschutz, ad
art. 390 CC n. 17; COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique,
n. 5.10 pag. 138).
L’incapacità
è una nozione relativa, da interpretare in funzione del genere di affari che
l’interessato è chiamato a gestire; l’estensione dell’incapacità avrà un ruolo
nella scelta del tipo di curatela e nella determinazione dei compiti da
affidare al curatore così come per l’eventuale limitazione della capacità
civile attiva (Philippe Meier,
Droit de la protection de l’adulte, 2016, N 730).
Conformemente al principio della sussidiarietà, le misure ufficiali
vanno ordinate soltanto se l’assistenza alla persona bisognosa d’aiuto non può
essere adeguatamente garantita altrimenti (art. 389 cpv. 1 n. 1 CC); ogni
misura ufficiale deve inoltre essere necessaria e idonea (art. 389 cpv. 2 CC),
in ossequio del principio della proporzionalità (Philippe Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2016, N
681.
e 682).
5.
L’art. 446 CC definisce i principi procedurali applicabili nell’ambito
della protezione degli adulti. Ai sensi della norma, l’autorità di protezione
esamina d’ufficio i fatti (cpv. 1). Essa raccoglie le informazioni occorrenti e
assume le prove necessarie; può incaricare degli accertamenti una persona o un
servizio idonei e, se necessario, ordina che uno specialista effettui una
perizia (cpv. 2). L’autorità di protezione non è vincolata dalle conclusioni
delle persone che partecipano al procedimento (cpv. 3) e applica d’ufficio il
diritto (cpv. 4).
La norma
sancisce il principio inquisitorio illimitato, secondo il quale l’autorità è
perfettamente libera nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle
prove: secondo consolidata giurisprudenza, in base a tale principio l’autorità
può assumere e ricercare delle prove – secondo il suo apprezzamento – anche
secondo delle modalità inabituali e procurarsi d’ufficio dei rapporti allestiti
da terzi (v. DTF 128 III 413 consid. 3.2.1; v. anche STF del 13 gennaio 2014,
inc.5A_843/2013, consid. 4.1 e 4.2, e Messaggio, pag. 6465–6466
6.
Nel caso che ci occupa emerge che le prime
segnalazioni sullo stato di salute della signora RE 1 sono giunte nell’estate
del 2015 dalla Polizia cantonale, gendarmeria di __________, che informava
l’Autorità di protezione di un suo intervento a seguito di un incendio
dell’abitazione della signora, affetta da Alzheimer (scritto del 31 luglio
2015)
L’8
settembre 2015 anche il medico dr. Med. __________, del Centro
multidisciplinare di geriatria della clinica __________, scrive all’Autorità di
protezione segnalando il declino cognitivo della signora, progredito anche sul
piano funzionale–strumentale, al
punto di necessitare di una protezione amministrativa.
L’Autorità
di protezione ha quindi chiesto una valutazione specialistica effettuata dal
Servizio sottocenerino di geriatria dell’Ospedale regionale di __________ (ris. 722/15 del 19 novembre 2015) nella dr.ssa
med. __________; in particolare è stato chiesto di
“esperire una valutazione dello stato di salute psico–geriatrica al fine di
fare chiarezza sulla situazione psico–fisica e cognitiva della signora RE 1...e
suggerire le eventuali misure necessarie a sua protezione”.
Dal rapporto
18.
dicembre 2015 emerge una diagnosi di demenza di grado lieve di probabile
origine degenerativa, già posta del 2012 e che sta lentamente progredendo (pag.
1). Dalla valutazione neuropsicologica il test di screening mostra un punteggio
deficitario 22/30, un deficit di memoria a lungo termine anterogradata,
disorientamento temporale con difficoltà nelle relazioni temporali e nella
collocazione cronologica degli eventi; difficoltà di accesso lessicale,
disordini esecutivi, se ne deduce un funzionamento cognitivo globale
deficitario. La diagnosi è suffragata pure dall’esame RMN dell’encefalo (pag.
2).
In
definitiva, in ragione dei deficit riscontrati, il rapporto conclude che la
signora RE 1 presenta un quadro di fragilità cognitiva che necessiterebbe di
una supervisione costante e duratura, posto che con un adeguato supporto (accompagnamento
costante 24/24 ore) la paziente potrebbe vivere al proprio domicilio; vista la
fragilità cognitiva, evidentemente si impongono anche delle misure di
protezione amministrativa (pag. 2 in fine).
Dal rapporto
telefonico 12 aprile 2016 la dr.ssa med. __________ precisa che non è possibile
un sostanziale miglioramento nella demenza, seppur lieve, riscontrata nella
signora RE 1. Anzi, in tali casi la patologia è degenerativa, per cui vi sono
piuttosto peggioramenti.
Ora, il
rapporto 18 dicembre 2015 è stato sottoposto e discusso con l’interessata
durante l’incontro avvenuto il 18 febbraio 2016 presso l’Autorità di protezione
(verbale pag. 1). Non risultano contestazioni in merito al suo contenuto e,
anzi, a quel momento la signora RE 1 concordava con l’istituzione di una misura
a protezione in suo favore. Il 12 aprile 2016 c’è poi stato un altro incontro.
La signora aveva nel frattempo cambiato idea rispetto all’istituzione di una
misura. Nemmeno in quell’occasione sono state contestate le risultanze del
citato rapporto e nemmeno v’è traccia agli atti di scritti in tal senso.
Addirittura, nel reclamo 25 luglio 2016 è ammessa la demenza di grado lieve che
è tuttavia stata ritenuta una patologia assolutamente frequente in una persona
di 89 anni e che, a mente della reclamante, non giustifica l’adozione di una
curatela (pag. 4 in fine).
Sul fatto
che è lo stesso rapporto che indica la necessità di assistenza personale e
amministrativa – sottintendendo, quindi, uno stato di bisogno – la reclamante
non dice nulla. Non si intravvedono quindi motivi per discostarsi dalle
risultanze peritali che, come detto, concludono con l’esistenza di una causa
(demenza), un bisogno di protezione e la necessità di istituire una misura a
protezione sicuramente di stampo amministrativo, ma con un occhio anche sulle
questioni sociali e di salute. Su questo punto il reclamo 25 luglio 2016 non
merita accoglimento.
7.
La reclamante contesta la proporzionalità
della misura; a suo modo di vedere una curatela di sostengo ex art. 393 CC
sarebbe, se del caso, quella che meglio si adatterebbe al caso concreto. In
realtà, il primo presupposto per istituire tale misura è il consenso della
persona interessata ed è proprio per questo che non può entrare in linea di
conto; è manifesto che la reclamante si oppone di principio all’istituzione di
una misura di protezione in suo favore siccome non la ritiene necessaria.
Secondo la reclamante i
compiti conferiti al curatore e i limiti imposti ai suoi diritti dall’Autorità
di protezione fanno sì che, di fatto, gli effetti della misura sono i medesimi
di quelli di una curatela generale (art. 398 CC). A torto. In effetti, nella fattispecie, non è stata predisposta una curatela
generale – che comporta la privazione dell’esercizio dei diritti civili – bensì
una curatela di rappresentanza ex. art. 394 CC in relazione con l’art. 395 CC.
Ora, come tale, una curatela di rappresentanza ha un impatto sull’esercizio dei
diritti civili nella misura in cui l’interessato è obbligato dagli atti del
curatore (art. 394 cpv. 3 CC, si parla di una limitazione indiretta, de
facto) o tale esercizio è limitato esplicitamente tramite una decisione
dell’Autorità di protezione (art. 394 cpv. 2 CC; Steinauer/Fountoulakis,
Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014 n. 184 ss).
La
decisione avversata non menziona tuttavia nessuna limitazione specifica
dell’esercizio dei diritti civili dell’interessata che sono quindi rimasti
intatti. Quello che l’autorità ha fatto è semmai limitare
la sua capacità di disporre (Philippe
Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2016, N 845). Altrimenti
detto, in applicazione dell’art. 395 cpv. 3 CC è possibile bloccare l’accesso
ai conti bancari senza che ci sia una restrizione dell’esercizio dei diritti civili
(Philippe Meier, op. cit., 2016, N
847).
Il divieto
di accesso ai conti bancari o a una parte di essi è, in definitiva, una misura
di precauzione, che può essere adottata anche quando una persona è disposta a
collaborare, se si è rinunciato a privarla dei diritti civili; in questa forma
si tratta della misura la meno incisiva che possa essere pronunciata contro la
volontà della persona (Philippe Meier,
op. cit., N 814 e nota 1332). Tant’è vero che se non c’è una restrizione della
capacità civile ai sensi dell’art. 394 cpv. 3 CC, la misura in quanto tale non
è opponibile ai terzi di buona fede (Philippe
Meier, op. cit., N 851). Ad ogni modo, soprattutto in caso di privazione
completa d’accesso ai beni, il curatore dovrà mettere a libera disposizione della
persona interessata dei montanti appropriati prelevati dai suoi beni (Philippe Meier, op. cit., N 849).
Analoghe
riflessioni vanno fatte per la restrizione del diritto di disporre della
proprietà di __________, che pure ha una funzione precauzionale.
In
definitiva, quindi, le contestazioni della reclamante in merito alla
proporzionalità della misura istituita in suo favore non possono essere
accolte.
8.
Visto quanto sopra il reclamo 25 luglio
2016.
è respinto e la decisione 21 giugno 2016 di istituzione della misura di
protezione confermata. Stessa sorte tocca al ricorso 13 settembre 2016 ritenuto
che la reclamante ha chiesto il suo annullamento poiché contraria alla misura
della curatela e ai compiti conferiti al curatore, in realtà regolati e
definiti già nella prima decisione, mentre il nominativo del nuovo curatore __________,
peraltro proposto dalla stessa curatelata e che era in definitiva l’oggetto
della seconda decisione, non è stato avversato.
Tasse e spese di giustizia
seguono la soccombenza e sono a carico della reclamante.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. La
domanda di restituzione dell’effetto sospensivo al reclamo 25 luglio 2015 è
irricevibile.
2. Il
reclamo 25 luglio 2016 è respinto e la decisione impugnata confermata.
3. Gli
oneri del reclamo consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 400.–
b) spese fr.
50.–
fr.
450.–
sono posti a
carico della signora RE 1.
4. La domanda di restituzione dell’effetto sospensivo al reclamo 13
settembre 2015 è priva di oggetto.
5. Il
reclamo 13 settembre 2016 è respinto e la decisione impugnata confermata.
6. Gli
oneri del reclamo consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 400.–
b) spese fr.
50.–
fr.
450.–
sono posti a
carico della signora RE 1.
7. Notificazione:
-
Comunicazione:
-
-
Il giudice supplente Il
segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso
in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro
le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art.
95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72
segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è
ammissibile solo se il valore
litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non
raggiunge tale importo, il ricorso
in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.