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Decisione

9.2016.141

Proporzionalità curatela di rappresentanza e amministrazione

26 ottobre 2016Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

A. RE 1 è nata il 1927 ed è domiciliata a __________. A seguito di

alcune segnalazioni ricevute dal dott. med. __________ della Clinica __________,

l’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di

protezione) ha dato mandato, con ris. 722/15 del 19 novembre 2015 alla dott.ssa

med. __________ dell’Ospedale regionale di __________, di “esperire una

valutazione dello stato di salute psico–geriatrica al fine di fare chiarezza

sulla situazione psico–fisica e cognitiva della signora RE 1…e suggerire le

eventuali misure necessarie a sua protezione”.

B. Preso atto del rapporto 18 dicembre 2015 della dott.ssa __________ e

sentita in più occasioni la signora RE 1, con decisione ris. 395/16 intimata il

21 giugno 2016 l’Autorità di protezione ha:

istituito, in favore dell’interessata, una curatela di rappresentanza

con amministrazione dei beni ai sensi dell’art. 394 CC in relazione con l’art.

395 CC con effetto dal 1° luglio 2016 (dispositivo n. 1) con il compito di

rappresentare l’interessata nel quadro dei propri affari amministrativi (dispositivo

n.1.1), gestire patrimonio e redditi dell’interessata (dispositivo n. 1.2),

vigilare al suo benessere sociale (dispositivo n. 1.4); limitato la signora RE

1 nei suoi diritti precludendo l’accesso al conto dei suoi redditi, agli averi

patrimoniali e alla sostanza (dispositivo n. 2.1) e a tutti i conti correnti

postali e/o bancari (dispositivo n. 2.2) e disponendo il blocco a registro

fondiario della comproprietà fondo n. __________ e part. __________

(dispositivo n. 2.3); designato a curatore l’avv. PR 1 (dispositivo n. 3).

C. Avverso la predetta decisione è insorta

la signora RE 1 con reclamo 25 luglio 2016 (inc. 9.2016.141). Ella postula,

preliminarmente, la restituzione dell’effetto sospensivo e, di conseguenza, la

cancellazione dei blocchi a registro fondiario. Nel merito ritiene i

presupposti dettati dall’art. 390 CC non adempiuti essendo ella perfettamente

in grado di provvedere ai propri interessi e di adempiere alle proprie

incombenze autonomamente e non avendo bisogno di protezione e assistenza. In

particolare, contesta che una demenza di grado lieve quale quella che le è

stata diagnosticata giustifichi l’adozione di una curatela. La reclamante

ritiene inoltre che la decisione violi il principio della proporzionalità

siccome ha limitato i suoi diritti rispetto all’accesso ai conti bancari e alla

sua sostanza e ha disposto il blocco a registro fondiario delle proprietà

immobiliari così da rendere la misura, di fatto, equiparabile ad una curatela

generale ex art. 398 CC. Inoltre, detto blocco pregiudica i suoi interessi

siccome nel 2011 è stato iscritto un diritto di compera scadente il 31.12.2016

che non può quindi più essere esercitato. In definitiva, la reclamante chiede

l’annullamento della decisione e, in subordine, il rinvio dell’incarto all’Autorità

di protezione per una nuova decisione.

D. Con osservazioni 18 agosto 2016

l’Autorità di protezione fa presente di non aver disposto l’immediata

esecutività della decisione, ragione per la quale chiede di respingere la

richiesta di restituzione dell’effetto sospensivo. Nel merito, l’Autorità di

protezione ritiene che agli atti ci sono differenti segnalazioni e rapporti dai

quali emerge la fragilità dell’interessata, la sua debolezza cognitiva e, di

conseguenza, la necessità di un sostegno a livello personale e amministrativo,

ampiamente dimostrati. L’Autorità di protezione considera poi indispensabile

procedere alle limitazioni contenute nella decisione impugnata e questo per

meglio proteggere gli interessi finanziari della signora. Aggiunge di non

essere stata al corrente dell’esistenza del diritto di compera

sull’appartamento di __________ che verrà quindi liberato dal blocco a registro

fondiario. Infine, sottolinea che nel caso di esercizio del diritto di compera

alla signora verrebbe corrisposta la somma di fr. 5'530'000.– ragione per la

quale la misura di protezione appare, oltre che opportuna, necessaria.

E. Con replica 29 agosto 2016 la reclamante

si riconferma nelle sue proposte di giudizio e ribadisce di sapersi determinare

con cognizione di causa e di non essere bisognosa di curatela come invece vuol

far credere l’Autorità di protezione. Con duplica 8 settembre 2016 l’Autorità

di protezione indica non esserci argomentazioni o motivazioni atte a sovvertire

quanto certificato dai rapporti medici agli atti.

F. Con decisione 8 settembre 2016 l’Autorità

di protezione, preso atto delle dimissioni inoltrate già in data 6 luglio 2016

dall’avv. PR 1 in merito al ruolo di curatore e esperite le verifiche di

idoneità della persona indicata quale sostituto dalla signora RE 1 ha: revocato

il mandato all’avv. PR 1; nominato a nuovo curatore di rappresentanza con

amministrazione dei beni ex art. 393 e 395 CC il signor __________ col compito

di rappresentare l’interessata nel quadro dei propri affari amministrativi

(dispositivo n. 1.1.), di gestire patrimonio e redditi (dispositivo n. 1.2) e

di vegliare sul suo stato di salute e sul suo benessere sociale (dispositivo n.

1.3); limitato RE 1 nei suoi diritti precludendole l’accesso al conto dei suoi

redditi, agli averi patrimoniali e alla sua sostanza immobiliare (dispositivo

n. 2.1.) e a tutti i conti correnti postali e/o bancari esistenti (dispositivo

n. 2.2.) e disponendo il blocco a registro fondiario della part. __________

(dispositivo n. 2.3). Ad un eventuale reclamo è stato tolto l’effetto

sospensivo (dispositivo n. 6).

G. Mediante reclamo 13 settembre 2016 (inc.

n. 9.2016.172) la signora RE 1 ha impugnato la succitata decisione ad eccezione

del punto 1 del dispositivo mediante il quale è stata decretata la revoca del

mandato attribuito all’avv. PR 1. Preliminarmente la reclamante chiede la

restituzione dell’effetto sospensivo osservando che la decisione di istituzione

della curatela da cui dipende il buon fondamento di quella ora impugnata è

ancora sub judice e gode dell’effetto sospensivo. Nel merito contesta l’esistenza

di un bisogno di protezione e la violazione del principio della proporzionalità

con motivazione uguale a quelle addotte nel reclamo 25 luglio 2016; in

definitiva chiede l’annullamento della decisione impugnata ad eccezione del

punto 1 del dispositivo.

H. Con

osservazioni 20 settembre 2016 l’Autorità di protezione chiede di respingere il

reclamo 23 settembre 2016 e la conferma della decisione 395/16 del 21 giugno

2016 concernente l’istituzione di una curatela di rappresentanza con

amministrazione dei beni. L’Autorità precisa che l’agire dilatorio, oppositivo

e la contraddittorietà del comportamento della reclamante hanno imposto e

giustificano l’immediata esecutività della decisione impugnata. Per il resto

ritiene di aver agito nel pieno rispetto del principio della proporzionalità.

L’Autorità solleva infine dubbi in merito alla reale intenzione del legale

della reclamante di tutelare adeguatamente gli interessi della sua mandante.

I. Mediante

replica 23 settembre 2016 la reclamante si riconferma nelle richieste di

giudizio; il suo rappresentante legale precisa di curare con diligenza gli

interessi dei suoi mandanti, ivi compresi quella della reclamante che ha tutti

i diritti di avvalersi dei rimedi che la legge le conferisce, riponendo la

fiducia in cui meglio crede.

L. Nella

duplica 17 ottobre 2016 anche l’Autorità di protezione si riconferma nelle sue

allegazioni e richieste e si scusa per l’infelice formulazione rispetto alle

intenzioni del patrocinatore legale. Il concetto che intendeva esprimere è che

a fronte della scelta tra l’operare quale curatore e quale patrocinatore

l’avvocato ha optato per la seconda variante.

Considerato

Considerandi

1.

Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti

maggiorenni e minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di

protezione del Tribunale di appello, che decide nella composizione di un

giudice unico sul merito del gravame [art. 450 CC in relazione agli 314 cpv. 1

e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 Legge sull’organizzazione e la procedura in

materia di protezione del minore e dell’adulto (LPMA); art. 48 lett. f n. 7

LOG] e anche sulle richieste di restituzione dell’effetto sospensivo ai reclami

(art. 48 lett. f n. 10 LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto

non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria,

alle Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme

concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza

dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di

Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e,

in via ancor più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile

(CPC; v. art. 450f CC).

Nella fattispecie i due

reclami del 25 luglio 2016 (9.2016.114) e del 13 settembre 2016 (9.2016.171)

sono fondati sullo stesso motivo, riguardano le medesime parti e il medesimo

giudice; inoltre l’uno è susseguente l’altro siccome l’esito del secondo

dipende dall’esito del primo. Si giustifica quindi congiungere le due procedure

per un unico giudizio (art. 76 cpv. 1 LPAmm).

2.

In entrambi i reclami l’insorgente ha chiesto la restituzione

dell’effetto sospensivo.

Nel primo procedimento la

domanda è irricevibile: il reclamo ha, infatti, un effetto sospensivo

automatico, previsto dalla legge (art. 450c CC) e l’Autorità di protezione non

ha fatto uso della facoltà di revocare l’effetto sospensivo (art. 450c in fine CC)

sicché la domanda di restituzione è irricevibile.

Per quel che è del secondo

procedimento, l’Autorità di protezione ha invece, al punto 6 del dispositivo

della decisione impugnata, dichiarato immediatamente esecutiva la decisione e

tolto l’effetto sospensivo ad un eventuale ricorso. Il giudizio odierno rende

tuttavia priva d’oggetto la domanda di restituzione.

A titolo abbondanziale giova

comunque sottolineare che non ha senso – e l’Autorità di protezione nemmeno avrebbe potuto – togliere l’effetto sospensivo al reclamo avverso

la decisione di sostituzione del curatore ritenuto che ancora non è cresciuta

in giudicato la decisione di istituzione della misura della curatela. Non è

lecito decidere l’immediata entrata in funzione di un curatore se la misura di

protezione non è né effettiva né operativa.

3.

Con la decisione 25 luglio 2016 l’Autorità di protezione, dopo aver verificato uno stato di debolezza, ha istituito una curatela di rappresentanza con amministrazione dei

beni e dei redditi a favore di RE 1. I compiti affidati al curatore, ripresi

nella decisione di sostituzione del 13 settembre 2016, sono quelli di

rappresentare l’interessata nel quadro dei propri affari amministrativi,

gestire il patrimonio e i redditi, vigilare sullo stato di salute

dell’interessata e, se necessario, definire e mettere in atto l’eventuale

seguito terapeutico, vegliare al benessere sociale e rappresentare

l’interessata in tutti gli atti necessari a tal fine. Inoltre, l’Autorità di

protezione ha limitato i diritti della signora RE 1 nel senso di precluderle,

ai sensi dell’art. 395 cpv. 3 CC, l’accesso al conto dei suoi redditi, agli

averi patrimoniali e alla sua sostanza immobiliare: in particolare le è stato

precluso l’accesso a tutti i conti correnti esistenti, postali e bancari.

Inoltre, conformemente all’art. 395 cpv. 4 CC, a RE 1 è stato fatto divieto di

disporre dei beni immobiliari part. N. __________ e __________ con relativa

richiesta di menzione di blocco a Registro Fondiario. Il divieto rispetto alla __________

e poi stato revocato con la decisone del 13 settembre 2016.

RE 1 si è

aggravata contro l’istituzione della misura e i compiti conferiti al curatore,

ritenendo invece di non aver bisogno di una misura di protezione siccome

sarebbe in grado di amministrarsi in modo indipendente. A suo dire, inoltre, il

provvedimento non rispetterebbe i principi di proporzionalità ed adeguatezza e

limiterebbe i suoi diritti in modo analogo a una curatela generale (art. 398

CC).

4.

Le condizioni materiali per l’istituzione di una curatela sono indicate

all’art. 390 cpv. 1 CC. In particolare l’Autorità di protezione istituisce

una curatela se una persona maggiorenne: non è in grado di provvedere ai propri

interessi, o lo è solo in parte, a causa di una disabilità mentale, di una

turba psichica o di un analogo stato di debolezza inerente alla sua persona (n.

1).

La legge

menziona tre cause alternative, ovvero una disabilità mentale, una turba

psichica o un analogo stato di debolezza; l’elenco è esaustivo (CommFam,

Protection de l’adulte, Meier, art.

ad art. 390 CC n. 25).

Con turba

psichica si intendono tutte le patologie mentali riconosciute in psichiatria,

ossia le psicosi e psicopatie aventi delle cause fisiche o no così come le

demenze, in particolare quelle senili (malattia d’Alzheimer) (Philippe Meier, Droit de la protection

de l’adulte, 2016, N 722).

L’esistenza

di una causa non è ancora sufficiente per giustificare l’adozione di una

misura: occorre inoltre che l’interessato non sia in grado di provvedere ai

propri affari né di designare rappresentanti che possano farlo. Lo stato di

debolezza (causa della curatela) deve dunque avere come conseguenza un bisogno

di protezione e di assistenza dell’interessato (presupposto “sociale” della

curatela) (Schmid,

Erwachsenenschutz Kommentar, ad art. 390 CC n. 1; BSK Erwachsenenschutz, ad

art. 390 CC n. 17; COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique,

n. 5.10 pag. 138).

L’incapacità

è una nozione relativa, da interpretare in funzione del genere di affari che

l’interessato è chiamato a gestire; l’estensione dell’incapacità avrà un ruolo

nella scelta del tipo di curatela e nella determinazione dei compiti da

affidare al curatore così come per l’eventuale limitazione della capacità

civile attiva (Philippe Meier,

Droit de la protection de l’adulte, 2016, N 730).

Conformemente al principio della sussidiarietà, le misure ufficiali

vanno ordinate soltanto se l’assistenza alla persona bisognosa d’aiuto non può

essere adeguatamente garantita altrimenti (art. 389 cpv. 1 n. 1 CC); ogni

misura ufficiale deve inoltre essere necessaria e idonea (art. 389 cpv. 2 CC),

in ossequio del principio della proporzionalità (Philippe Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2016, N

681.

e 682).

5.

L’art. 446 CC definisce i principi procedurali applicabili nell’ambito

della protezione degli adulti. Ai sensi della norma, l’autorità di protezione

esamina d’ufficio i fatti (cpv. 1). Essa raccoglie le informazioni occorrenti e

assume le prove necessarie; può incaricare degli accertamenti una persona o un

servizio idonei e, se necessario, ordina che uno specialista effettui una

perizia (cpv. 2). L’autorità di protezione non è vincolata dalle conclusioni

delle persone che partecipano al procedimento (cpv. 3) e applica d’ufficio il

diritto (cpv. 4).

La norma

sancisce il principio inquisitorio illimitato, secondo il quale l’autorità è

perfettamente libera nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle

prove: secondo consolidata giurisprudenza, in base a tale principio l’autorità

può assumere e ricercare delle prove – secondo il suo apprezzamento – anche

secondo delle modalità inabituali e procurarsi d’ufficio dei rapporti allestiti

da terzi (v. DTF 128 III 413 consid. 3.2.1; v. anche STF del 13 gennaio 2014,

inc.5A_843/2013, consid. 4.1 e 4.2, e Messaggio, pag. 6465–6466

6.

Nel caso che ci occupa emerge che le prime

segnalazioni sullo stato di salute della signora RE 1 sono giunte nell’estate

del 2015 dalla Polizia cantonale, gendarmeria di __________, che informava

l’Autorità di protezione di un suo intervento a seguito di un incendio

dell’abitazione della signora, affetta da Alzheimer (scritto del 31 luglio

2015)

L’8

settembre 2015 anche il medico dr. Med. __________, del Centro

multidisciplinare di geriatria della clinica __________, scrive all’Autorità di

protezione segnalando il declino cognitivo della signora, progredito anche sul

piano funzionale–strumentale, al

punto di necessitare di una protezione amministrativa.

L’Autorità

di protezione ha quindi chiesto una valutazione specialistica effettuata dal

Servizio sottocenerino di geriatria dell’Ospedale regionale di __________ (ris. 722/15 del 19 novembre 2015) nella dr.ssa

med. __________; in particolare è stato chiesto di

“esperire una valutazione dello stato di salute psico–geriatrica al fine di

fare chiarezza sulla situazione psico–fisica e cognitiva della signora RE 1...e

suggerire le eventuali misure necessarie a sua protezione”.

Dal rapporto

18.

dicembre 2015 emerge una diagnosi di demenza di grado lieve di probabile

origine degenerativa, già posta del 2012 e che sta lentamente progredendo (pag.

1). Dalla valutazione neuropsicologica il test di screening mostra un punteggio

deficitario 22/30, un deficit di memoria a lungo termine anterogradata,

disorientamento temporale con difficoltà nelle relazioni temporali e nella

collocazione cronologica degli eventi; difficoltà di accesso lessicale,

disordini esecutivi, se ne deduce un funzionamento cognitivo globale

deficitario. La diagnosi è suffragata pure dall’esame RMN dell’encefalo (pag.

2).

In

definitiva, in ragione dei deficit riscontrati, il rapporto conclude che la

signora RE 1 presenta un quadro di fragilità cognitiva che necessiterebbe di

una supervisione costante e duratura, posto che con un adeguato supporto (accompagnamento

costante 24/24 ore) la paziente potrebbe vivere al proprio domicilio; vista la

fragilità cognitiva, evidentemente si impongono anche delle misure di

protezione amministrativa (pag. 2 in fine).

Dal rapporto

telefonico 12 aprile 2016 la dr.ssa med. __________ precisa che non è possibile

un sostanziale miglioramento nella demenza, seppur lieve, riscontrata nella

signora RE 1. Anzi, in tali casi la patologia è degenerativa, per cui vi sono

piuttosto peggioramenti.

Ora, il

rapporto 18 dicembre 2015 è stato sottoposto e discusso con l’interessata

durante l’incontro avvenuto il 18 febbraio 2016 presso l’Autorità di protezione

(verbale pag. 1). Non risultano contestazioni in merito al suo contenuto e,

anzi, a quel momento la signora RE 1 concordava con l’istituzione di una misura

a protezione in suo favore. Il 12 aprile 2016 c’è poi stato un altro incontro.

La signora aveva nel frattempo cambiato idea rispetto all’istituzione di una

misura. Nemmeno in quell’occasione sono state contestate le risultanze del

citato rapporto e nemmeno v’è traccia agli atti di scritti in tal senso.

Addirittura, nel reclamo 25 luglio 2016 è ammessa la demenza di grado lieve che

è tuttavia stata ritenuta una patologia assolutamente frequente in una persona

di 89 anni e che, a mente della reclamante, non giustifica l’adozione di una

curatela (pag. 4 in fine).

Sul fatto

che è lo stesso rapporto che indica la necessità di assistenza personale e

amministrativa – sottintendendo, quindi, uno stato di bisogno – la reclamante

non dice nulla. Non si intravvedono quindi motivi per discostarsi dalle

risultanze peritali che, come detto, concludono con l’esistenza di una causa

(demenza), un bisogno di protezione e la necessità di istituire una misura a

protezione sicuramente di stampo amministrativo, ma con un occhio anche sulle

questioni sociali e di salute. Su questo punto il reclamo 25 luglio 2016 non

merita accoglimento.

7.

La reclamante contesta la proporzionalità

della misura; a suo modo di vedere una curatela di sostengo ex art. 393 CC

sarebbe, se del caso, quella che meglio si adatterebbe al caso concreto. In

realtà, il primo presupposto per istituire tale misura è il consenso della

persona interessata ed è proprio per questo che non può entrare in linea di

conto; è manifesto che la reclamante si oppone di principio all’istituzione di

una misura di protezione in suo favore siccome non la ritiene necessaria.

Secondo la reclamante i

compiti conferiti al curatore e i limiti imposti ai suoi diritti dall’Autorità

di protezione fanno sì che, di fatto, gli effetti della misura sono i medesimi

di quelli di una curatela generale (art. 398 CC). A torto. In effetti, nella fattispecie, non è stata predisposta una curatela

generale – che comporta la privazione dell’esercizio dei diritti civili – bensì

una curatela di rappresentanza ex. art. 394 CC in relazione con l’art. 395 CC.

Ora, come tale, una curatela di rappresentanza ha un impatto sull’esercizio dei

diritti civili nella misura in cui l’interessato è obbligato dagli atti del

curatore (art. 394 cpv. 3 CC, si parla di una limitazione indiretta, de

facto) o tale esercizio è limitato esplicitamente tramite una decisione

dell’Autorità di protezione (art. 394 cpv. 2 CC; Steinauer/Fountoulakis,

Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014 n. 184 ss).

La

decisione avversata non menziona tuttavia nessuna limitazione specifica

dell’esercizio dei diritti civili dell’interessata che sono quindi rimasti

intatti. Quello che l’autorità ha fatto è semmai limitare

la sua capacità di disporre (Philippe

Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2016, N 845). Altrimenti

detto, in applicazione dell’art. 395 cpv. 3 CC è possibile bloccare l’accesso

ai conti bancari senza che ci sia una restrizione dell’esercizio dei diritti civili

(Philippe Meier, op. cit., 2016, N

847).

Il divieto

di accesso ai conti bancari o a una parte di essi è, in definitiva, una misura

di precauzione, che può essere adottata anche quando una persona è disposta a

collaborare, se si è rinunciato a privarla dei diritti civili; in questa forma

si tratta della misura la meno incisiva che possa essere pronunciata contro la

volontà della persona (Philippe Meier,

op. cit., N 814 e nota 1332). Tant’è vero che se non c’è una restrizione della

capacità civile ai sensi dell’art. 394 cpv. 3 CC, la misura in quanto tale non

è opponibile ai terzi di buona fede (Philippe

Meier, op. cit., N 851). Ad ogni modo, soprattutto in caso di privazione

completa d’accesso ai beni, il curatore dovrà mettere a libera disposizione della

persona interessata dei montanti appropriati prelevati dai suoi beni (Philippe Meier, op. cit., N 849).

Analoghe

riflessioni vanno fatte per la restrizione del diritto di disporre della

proprietà di __________, che pure ha una funzione precauzionale.

In

definitiva, quindi, le contestazioni della reclamante in merito alla

proporzionalità della misura istituita in suo favore non possono essere

accolte.

8.

Visto quanto sopra il reclamo 25 luglio

2016.

è respinto e la decisione 21 giugno 2016 di istituzione della misura di

protezione confermata. Stessa sorte tocca al ricorso 13 settembre 2016 ritenuto

che la reclamante ha chiesto il suo annullamento poiché contraria alla misura

della curatela e ai compiti conferiti al curatore, in realtà regolati e

definiti già nella prima decisione, mentre il nominativo del nuovo curatore __________,

peraltro proposto dalla stessa curatelata e che era in definitiva l’oggetto

della seconda decisione, non è stato avversato.

Tasse e spese di giustizia

seguono la soccombenza e sono a carico della reclamante.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. La

domanda di restituzione dell’effetto sospensivo al reclamo 25 luglio 2015 è

irricevibile.

2. Il

reclamo 25 luglio 2016 è respinto e la decisione impugnata confermata.

3. Gli

oneri del reclamo consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 400.–

b) spese fr.

50.–

fr.

450.–

sono posti a

carico della signora RE 1.

4. La domanda di restituzione dell’effetto sospensivo al reclamo 13

settembre 2015 è priva di oggetto.

5. Il

reclamo 13 settembre 2016 è respinto e la decisione impugnata confermata.

6. Gli

oneri del reclamo consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 400.–

b) spese fr.

50.–

fr.

450.–

sono posti a

carico della signora RE 1.

7. Notificazione:

-

Comunicazione:

-

-

Il giudice supplente Il

segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso

in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro

le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art.

95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72

segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è

ammissibile solo se il valore

litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non

raggiunge tale importo, il ricorso

in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.