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Decisione

9.2016.146

Nomina di un curatore educativo per la sorveglianza dell'esercizio delle relazioni personali. Mancato coinvolgimento del minore nel procedimento

31 maggio 2017Italiano31 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il 2003, CO 2 (1967)

ha dato alla luce il figlio PI 1.

B. Con decisione 31

luglio 2003, la Commissione tutoria regionale __________ (in seguito

Commissione tutoria) ha nominato __________ dell’allora Ufficio del tutore

ufficiale (oggi Ufficio delle curatele) curatore del minore, con il compito di

accertarne la paternità, di salvaguardarne il diritto al mantenimento ed le

relazioni personali “inclusa la regolamentazione dell'esercizio del diritto

di visita, qualora si rendesse necessario”. Il 12 ottobre 2004 il curatore,

di concerto con la madre di PI 1 (cfr. lettera 7 ottobre 2004 dell'avv. __________

alla CTR), ha conferito mandato all’avv. __________ di promuovere l’azione di

paternità e mantenimento in nome del minorenne. Tale mandato è stato ratificato

dalla Commissione tutoria il 4 marzo 2005. Nell'ambito di tale azione,

intentata il 12 ottobre 2004 davanti al Pretore della giurisdizione di __________,

CO 2 (1967), cittadino __________ residente a __________, ha dichiarato di riconoscere

il figlio conformemente all’art. 260 cpv. 3 CC, durante un’udienza tenutasi il

29 agosto 2005.

C. Sin dall'estate 2006 CO

2 ha lamentato difficoltà nell'esercizio delle relazioni personali con il

figlio PI 1, riconducendole all'ostruzionismo della madre e alla scarsa

collaborazione del curatore. A partire da tale data, sia le autorità amministrative

che giudiziarie sono state confrontate con richieste d'intervento da parte di

entrambi i genitori per la regolamentazione delle relazioni padre-figlio. Nella

misura in cui, come si vedrà, non risultino essenziali ai fini della presente decisione,

ci si limiterà a ricordare i fatti rilevati della procedura che ci occupa. Una

cronistoria completa dei fatti e delle procedure interposte sono narrate in

particolare nella sentenza della Prima Camera civile del 15 settembre 2009

(sentenze ICCA, inc. 11.2007.152 e 11.2008.61) e nella sentenza di questa

Camera del 5 giugno 2013 (sentenza CDP, inc. 9.2013.56-57). Per quanto attiene

al periodo successivo, si rimanda invece alle sentenze del 29 settembre 2015

pronunciate da questa Camera (sentenze CDP, inc. 9.2014.105 e inc. 9.2014.169).

D. In merito

all’esercizio delle relazioni personali tra padre e figlio, con decisione del 5

febbraio 2009 la Commissione tutoria regionale ha fissato a CO 2 un diritto di

visita consistente in due incontri mensili con il figlio, di tre ore ciascuno,

da concordare con la madre tramite il curatore. La decisione prevedeva una

progressiva diminuzione della presenza della madre, fino a lasciare soli PI 1 e

il padre dopo il sesto incontro. Il diritto alle relazioni personali

comprendeva inoltre una conversazione telefonica settimanale tra padre e

figlio. Con decisione del 20 dicembre 2010, l’allora Commissione tutoria ha modificato

tale diritto di visita prevedendo lo svolgimento del medesimo presso la Casa __________

(in seguito: __________) sotto la supervisione di personale specializzato e

senza la presenza della madre (ris. no. 488 e infine confermata dalla prima

Camera Civile del Tribunale d’appello, sentenza inc. 11.2011.140 del 30 marzo

2012).

E. Lamentando il mancato

rispetto del diritto di visita disciplinato dalle citate decisioni, CO 2 ha

presentato diverse richieste provvisionali volte alla sua definizione fra il 4

novembre 2009 e la fine del 2011. Durante il 2011, la Commissione tutoria __________

ha previsto un incontro preliminare tra padre e figlio che non ha, ad oggi,

ancora potuto tenersi data la forte opposizione di quest’ultimo.

F. Con decisione del 19

giugno 2012, la Commissione tutoria, si è pronunciata nuovamente sulle

relazioni personali tra padre e figlio. Ha invitato i genitori “ad agire per

il bene del figlio, nel senso auspicato nei considerandi” (dispositivo n.

1). Ha ricordato inoltre che “__________tutore ufficiale di __________,

esercita le funzioni di curatore di PI 1, giusta l'art. 308 cpv. 2 CC, a salvaguardia

del diritto alle relazioni personali con il padre” e ha dichiarato di

approvarne “l'operato sinora svolto” (dispositivo n. 2). Ha evidenziato

pure che “l'esercizio dei diritti di visita decisi con risoluzione 488 del

20 dicembre 2010 non soggiace ad incontri preliminari”, rilevando che “il

padre può pertanto rivolgersi al curatore per organizzare gli incontri,

indifferentemente se presso la sede di __________ o di __________ del Punto

d'incontro” (dispositivo n. 3). Ha per finire dichiarato di respingere “nella

misura del ricevibile, ogni altra richiesta” (dispositivo n. 4).

Nell’ambito di tale risoluzione e per quanto attiene alla nomina di un nuovo

curatore, l’autorità ha ritenuto che “se [i genitori] vorranno individuare

un altro curatore cui far capo, potranno eventualmente chiedere la sostituzione

del signor __________, a condizione che la scelta sia condivisa, altrimenti

nulla cambierebbe nelle dinamiche e nei risultati” (risoluzione n. 222 pag.

3).

G. CO 2 ha impugnato la

risoluzione in parola con ricorso del 2 luglio 2012 all'Autorità di vigilanza.

Ha chiesto di annullare la decisione e di riformularla nel senso che siano

accolte le sue istanze, ossia: l'istanza del 4 novembre 2009, con conseguente

revoca del mandato di curatore conferito a __________ e nomina al minore di un

curatore educativo, preferibilmente nella persona della signora __________,

direttrice della __________; l'istanza del 7 marzo 2012, con conseguente

richiesta di un parere al “Servizio medico cantonale (SMP)” sul

fallimento riscontrato dagli operatori di __________ e sulle necessità di

mantenere gli incontri preliminari presso la __________ e di nominare un

curatore educativo che aiuti e sostenga i genitori a intessere e ricostruire un

rapporto tra PI 1 e il padre.

H. Questa Camera (nel

frattempo divenuta competente in luogo della prima Camera civile del Tribunale

di appello) ha accolto parzialmente il reclamo di CO 2 con decisione del 5

giugno 2013, revocando il mandato al curatore __________ (dispositivo 3.1),

istituendo a favore del minore una curatela educativa ai sensi dell’art. 308

cpv. 1 CC (dispositivo n. 3.1.1), incaricando l’Autorità regionale di

protezione __________ (nel frattempo subentrata alla Commissione tutoria, in

seguito: Autorità di protezione) di nominare un curatore educativo idoneo,

definendone i compiti, nel termine di 90 giorni dalla crescita in giudicato

(dispositivo n. 3.1.2) e ricordando ai genitori la necessità di collaborare con

il curatore del figlio nell’interesse di questo (dispositivo n. 3.2) (sentenza

CPD inc. 9.2013.56-57 del 5 giugno 2013).

I. La madre ha

interposto ricorso al Tribunale federale l’8 luglio 2013 aggravandosi contro

suddetta decisione. Con sentenza dell’8 maggio 2014 il Tribunale federale ha

accolto parzialmente il ricorso, ha annullato i dispositivi n. 3.1.1, 3.1.2,

3.3, 3.5 e 4 della decisione cantonale e ha riformato il dispositivo

n. 3.1.1 nel senso che l’Autorità di protezione doveva nominare, entro 40

giorni dalla pronuncia della sentenza del Tribunale federale, un nuovo curatore

educativo per la vigilanza delle relazioni personali (art. 308 cpv. 2 CC)

idoneo (DTF 140 III 241).

L. A seguito della

sentenza del Tribunale federale, con risoluzione n. 167 del 5 giugno 2014,

l’Autorità di protezione ha:

designato __________ al

ruolo di curatrice educativa per la vigilanza sulle relazioni personali ex.

art. 308 cpv. 2 CC,

invitato __________ a

presentare la relazione finale e la richiesta d’indennità (mercede e spese) per

l’attività svolta,

e posto le tasse e spese

della decisione a carico dei genitori di __________ in ragione di ½ ciascuno.

La decisione (ris. no. 167)

del 5 giugno 2014 è stata impugnata con due rimedi giuridici.

M. Con reclamo del 22

luglio 2014, CO 2 si è rivolto a questa Camera domandando di dare alla

decisione del 5 giugno 2014 effetto immediatamente esecutivo. La richiesta di

revoca dell’effetto sospensivo è stata respinta da questa Camera con sentenza

del 4 settembre 2014 (sentenza CDP inc. 9.2014.105). Il ricorso depositato il 7

ottobre 2014 da CO 2 contro suddetta decisione è stato respinto nella misura

della sua ammissibilità dal Tribunale federale con sentenza del 14 gennaio 2015

(STF 5A_780/2014 del 14 gennaio 2015).

N. Il 4 luglio 2014, RE

1 si è altresì aggravata contro la decisione sopracitata, chiedendo, in particolare,

l’annullamento della decisione impugnata ritenendo sostanzialmente la curatrice

nominata inidonea. Con sentenza del 29 settembre 2015 (sentenza CDP inc.

9.2014.105), questa Camera ha rimandato l’incarto all’Autorità di protezione

affinché preveda la nomina di un curatore idoneo secondo i parametri previsti

dall’art. 401 CC, ovvero implicando i genitori nella sua scelta, nel rispetto

del termine di 40 giorni impartito dal Tribunale federale (DTF 140 III 241,

cfr. consid. 5 non pubblicato). Il ricorso di CO 2 contro predetta sentenza è

stato respinto dal Tribunale federale con sentenza del 18 marzo 2016 (STF 5A_869/2015).

O. Dopo avere dato ai

genitori modo di proporre diverse candidature per il ruolo di curatore di

rappresentanza delle relazioni personali, l’Autorità di protezione ha, con

decisione del 7 luglio 2016 (ris. no. 229) designato __________ a tale ruolo in

sostituzione di __________, e posto tasse e spese ammontanti in fr. 400.– a

carico dei genitori in ragione di metà ciascuno. Il 5 agosto 2016, RE 1 ha

interposto reclamo contro predetta decisione. Con osservazioni dell’8 settembre

2016, l’Autorità di protezione si è rimessa al giudizio di questa Camera,

mentre con osservazioni del 26 settembre 2016 CO 2 ha proposto la reiezione del

gravame. Con replica del 13 ottobre 2016, e duplica (non datata ma ricevuta il

3 novembre 2016) le parti si sono riconfermate nelle loro posizioni.

P. Nel contempo, con decisione

del 26 agosto 2014 (ris. n. 228), l’Autorità di protezione ha, tenendo conto

delle indicazioni contenute nella sentenza dell’8 maggio 2014 del Tribunale

federale, designato l’avv. __________ al ruolo di curatore di rappresentanza

nell’ambito della causa di accertamento della paternità e delle conseguenze ivi

relative pendente presso la Pretura della Giurisdizione di __________. Il 25

settembre 2014, RE 1 ha interposto reclamo davanti a questa Camera, reclamo

respinto con sentenza del 29 settembre 2015 (sentenza CDP inc. 9.2014.169). Il

ricorso interposto da RE 1 contro predetta sentenza è stato giudicato inammissibile

dal Tribunale federale (STF 5A_868/2015 del 18 marzo 2016).

Q. Frattanto, CO 2 ha,

con istanza del 16 luglio 2014, postulato l’ottenimento dell’autorità parentale

congiunta sul figlio PI 1. Con decisione del 17 giugno 2015, l’Autorità di

protezione ha respinto suddetta istanza (ris. n. 262). Il reclamo interposto da

CO 2 contro la decisione del 17 giugno 2015 è stato accolto da questa Camera, e

l’incarto è stato rinviato all’Autorità di protezione per pronunciarsi

nuovamente dopo avere dato alle parti modo di esprimersi. Con decisione del 19

maggio 2016, l’Autorità di protezione ha in particolare nominato l’avv. __________

per la rappresentanza di PI 1 nell’ambito della procedura volta al conferimento

dell’autorità parentale congiunta. Con sentenza del 23 febbraio 2017, il

reclamo interposto da RE 1 a questa Camera è stato respinto. Il ricorso interposto

al Tribunale federale contro la sentenza in parola è tuttora sub iudice.

Considerato

Considerandi

1.

Le decisioni delle

Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e minorenni sono

impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di

appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC in relazione agli

art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione

e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto [LPMA]; art.

48.

lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già

regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla

Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le

azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa

(art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012

concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria,

alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

2.

La presente

procedura verte sulla designazione di un nuovo curatore educativo, in

sostituzione di __________. Come rammentato dalla reclamante, essa trae le sue

origini dalla sentenza del Tribunale federale dell’8 maggio 2014 (cfr. consid. I)

e dalla sentenza di questa Camera del 29 settembre 2015 (confermata dal Tribunale

federale con sentenza del 18 marzo 2016 5A_868/2015). La ricevibilità e

l’eventuale accoglimento di ogni doglianza del gravame interposto contro la decisione

dell’Autorità di protezione del 6 luglio 2016 verranno dunque valutati nei

limiti stabiliti in precedenza, testé menzionati e regolarmente cresciuti in

giudicato.

Con sentenza dell’8 maggio

2014, il Tribunale federale ha incaricato l’Autorità di protezione di nominare

un nuovo curatore educativo per la vigilanza sulle relazioni personali in

applicazione dell’art. 308 cpv. 2 CC. Il Tribunale federale ha predisposto che

tale curatore dovesse essere idoneo, “vale a dire con competenze pedagogiche

e di mediazione”. Sicché, l’Autorità di protezione ha designato __________

in sostituzione di __________ con decisione del 5 giugno 2014. La decisione in

parola è stata annullata da questa Camera con una sentenza del 29 settembre

2015.

(confermata dal Tribunale federale con sentenza del 18 marzo 2016), nella

misura in cui l’Autorità di protezione non aveva coinvolto le parti nella

scelta del curatore educativo. Dopo avere rammentato che PI 1 fosse destinatario

della misura di protezione, questa Camera, non escludendo che anche i genitori

potessero esserlo ha ritenuto che il loro diritto di essere sentito fosse stato

violato e ha dunque predisposto le modalità nelle quali l’Autorità di

protezione fosse tenuta a coinvolgerli nel procedimento. Dopo avere dato ai

genitori la possibilità di esprimersi, e valutato le proposte dei genitori,

l’Autorità di protezione ha nominato __________ al ruolo di curatrice educativa

per la vigilanza sulle relazioni personali tra PI 1 e il di lui padre.

3.

Il reclamo di RE 1 è

fondato sostanzialmente sull’asserita inidoneità della curatrice. Essa ritiene invero

che, malgrado le specifiche e dettagliate contestazioni da lei mosse contro la

candidatura della medesima, l’Autorità di protezione abbia nominato la

curatrice con motivazioni generiche e vaghe (reclamo pag. 4). Nel contesto

dell’impugnativa, la reclamante ribadisce le proprie obbiezioni a tale nomina. Sostiene

che in quanto psicomotricista attiva presso la Fondazione __________, __________

non disponga né della formazione né dell’esperienza professionale atte ad

esperire il mandato a lei affidato, in particolar modo manchi di specifica

formazione in ambito di mediazione (reclamo pag. 5-6). La reclamante prosegue

sostenendo che __________ sarebbe più idoneo della curatrice nominata in quanto

dotato di qualifiche equivalenti e conoscendo il minore (reclamo pag. 6). RE 1

lamenta infine un conflitto di interessi tra di lei (in quanto esperta

cantonale per due materie insegnate) e la curatrice nominata dall’Autorità di

protezione incaricata di sorveglianza psico-educative, attività di tutoraggio

per allievi della scuola universitaria per operatori sociali di __________” e “formatrice

[…] corsi __________ e __________” (reclamo pag. 7).

3.1

Giusta

gli art. 400 ss CC che trovano applicazione per analogia in ambito della

protezione dei minori (STF 5A_869/2015 del 18 marzo 2016 consid. 2.2.1), la designazione

del curatore è di competenza dell’Autorità di protezione. Ai sensi dell’art.

400.

cpv. 1 CC l’Autorità di protezione nomina quale curatore una persona fisica

che sia idonea, dal profilo personale e delle competenze, ad adempiere i compiti

previsti, che disponga del tempo necessario e svolga personalmente i suoi

compiti. In circostanze particolari possono essere nominati più curatori. Può

segnatamente essere nominato un privato, uno specialista impiegato da un servizio

sociale privato o pubblico o un curatore professionale. La disposizione rinuncia

di proposito a stabilire una gerarchia tra i diversi gruppi di persone che

entrano in considerazione per l’ufficio e che non possono comunque essere

chiaramente delimitati visto che la condizione decisiva per la nomina di una persona

è la sua idoneità (Messaggio concernente la modifica del Codice civile svizzero

[Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione] del

28.

giugno 2006, FF 2006 6391 pag. 6438).

Il criterio di idoneità si

valuta sia dal profilo personale che da quello delle competenze necessarie a

svolgere il mandato affidato. Come tali le competenze vengono valutate in modo

generale ma anche in relazione al mandato in questione (CommFam Protection de

l’adulte, Häfeli, art. 400 CC n.

10). Per idoneità dal profilo personale e delle competenze si intende

un’idoneità globale che comprende competenze relazionali, metodologiche,

personali e professionali (COPMA, Guide pratique Protection de l’adulte, pag.

181, n. 6.7 ss). Le competenze professionali del curatore devono, in

particolare, permettergli di cogliere i molteplici aspetti della problematica a

cui è confrontato il beneficiario della misura. Non sono dunque un mero

accumulo di conoscenze quanto la capacità cognitiva che permetta al curatore di

effettuare l’analisi pertinente e critica delle situazioni, di approfondire e

valutare i risultati di tale analisi. Tramite le proprie competenze

metodologiche, il curatore è atto a trovare soluzioni concrete nella situazione

specifica. La competenza sociale richiesta al curatore gli permette di lavorare

in modo professionale, mettendo in campo competenze relazionali e capacità a

gestire, mantenere e sviluppare relazioni professionali. Infine, le competenze

personali del curatore che debbano essere valutate consistono segnatamente

nella capacità di investirsi pienamente – nei limiti della propria attività professionale

– a favore del beneficiario della misura (CommFam Protection de l’adulte, Häfeli, art. 400 CC n. 12 ss).

3.2

La sostituzione di __________

con __________ è avvenuta tramite decisione dell’Autorità di protezione del 5

giugno 2014. Tale decisione fa capo alle raccomandazioni del Tribunale federale

di nominare al compito di curatore educativo “un professionista con competenze

pedagogiche e di mediazione”. Ora il Tribunale federale non definisce ciò

che ritiene essere una persona dotata di competenze nell’ambito della pedagogia

e della mediazione. Occorre dunque riferirsi alla sentenza di questa Camera –

confermata dal Tribunale federale per quanto attiene alla nomina di un nuovo

curatore – in rapporto alla sostituzione di __________.

Nella sentenza inc. 9.2013

56-57 del 5 giugno 2013, questa Camera ha giudicato che malgrado l’ampio

impegno dimostrato dal curatore __________ nella presente fattispecie, egli non

fosse adeguato a svolgere il compito di curatore educativo e di sorveglianza

delle relazioni personali. Ha dunque ritenuto che fosse opportuno nominare una

persona “che disponga di formazione o esperienza nel ramo pedagogico […] e

che abbia sufficienti qualità di mediatore (per sostenere i genitori nella

risoluzione dei conflitti tra di loro, aspetto indispensabile al fine di

migliorare il clima in cui si svolgeranno gli incontri)”.

3.3

Dal curriculum vitae

di __________ si evince che essa oltre a una laurea in pedagogia dispone di una

lunga ed incontestata esperienza in qualità di curatrice educativa di vigilanza

delle relazioni personali. In questa qualità, __________ collabora da anni con

Preture e Autorità di protezione. A prescindere dal fatto che essa disponga di

una formazione in ambito pedagogico, l’esperienza maturata da anni la rende

idonea dal profilo professionale ad adempiere il mandato a lei affidato.

Inoltre, nella misura in cui la curatrice nominata svolge già questo ruolo

presso l’Autorità di protezione di __________ ma anche altre autorità, ha

potuto sviluppare le competenze sociali necessarie all’adempimento del proprio

mandato (conoscenza del settore, lavoro in rete). Non vi sono inoltre motivi

che lascino credere che non disponga delle competenze metodologiche e personali

necessarie a rilevare il compito di curatrice educativa delle relazioni

personali di PI 1 in sostituitone di __________. Non appare dunque che

l’Autorità abbia disatteso i requisiti legali sotto il profilo dell’idoneità

della curatrice.

3.4

Non può più essere

esaminata la censura secondo la quale __________ sarebbe più idoneo della

curatrice nominata in sua sostituzione. In virtù dell’art. 423 CC l’Autorità di

protezione degli adulti dimette il curatore se non è più idoneo ai compiti

conferitigli o se sussiste un altro motivo grave. Nella sentenza sopracitata,

cresciuta in giudicato, questa Camera ha giudicato che “__________– il cui

impegno nella fattispecie è stato certamente apprezzabile – non può assolvere

questo ruolo” (sentenza CDP 9.2013.56-57 del 5 giugno 2013), e ha confermato

la decisione dell’Autorità di protezione di dimetterlo dai suoi compiti. Non

risultano dal carteggio modifiche delle circostanze che hanno condotto alla

sostituzione di __________. La richiesta di mantenerlo a ruolo di curatore al

semplice motivo che sarebbe “più idoneo di __________” non può pertanto essere

considerata.

3.5

La reclamante prosegue

ponendo il quesito di un – asserito –conflitto di interessi per la curatrice,

tra la sua attività in qualità di formatrice regionale __________ e l’attività

di perito cantonale nell’ambito della fisica e della biologia di RE 1. La censura,

sollevata in modo generico, si rivela inconsistente.

Tra gli elementi

determinanti della valutazione dell’idoneità del curatore vi è in particolare

l’assenza di conflitti d’interesse. Questo criterio deve permettere al curatore

di dedicarsi al proprio compito senza che l’esecuzione dello stesso sia resa

impossibile o inutilmente difficile dall’esercizio di un’altra attività che vi

sarebbe contraria, o da un altro interesse di cui ha la cura. La legge prevede

espressamente le situazioni in cui gli interessi del curatore e quelli

dell’interessato entrerebbero in conflitto (art. 403 cpv. 1 CC). Discende pure

dall’esigenza dell’assenza di conflitto d’interesse la garanzia che il curatore

rispetti sia il proprio dovere di diligenza sia la discrezione imposta

dall’art. 413 cpv. 2 CC (STF 5A_540/2013 del 3 dicembre 2013 consid. 4.2.). La

nozione di conflitto di interessi può anche comprendere casi in cui il curatore

è incaricato successivamente di due mandati contradittori.

Secondo giurisprudenza, le

questioni di conflitto d’interesse per i curatori non possono trovare una

risposta globale ma devono essere analizzate in ogni situazione concreta

tenendo conto dell’insieme di tutte le circostanze del caso in rassegna(STF

5A_221/2007 del 28 agosto 2007 consid. 3).

3.6

Emerge dal curriculum

vitae di __________ che essa lavora in qualità di formatrice presso la scuola

specializzata per le professioni sanitari e sociali a __________, dove lavora

anche la reclamante. Quest’ultima è attiva nell’ambito della valutazione delle

competenze degli allievi nelle materie di fisica e di biologia. La curatrice

nominata, attiva per altro in un tutt’altro ambito ovvero quello della psicologia,

presta anch’essa i suoi servizi alla scuola per la formazione degli allievi. Anche

si volesse ammettere che il fatto di lavorare per la stessa struttura sia

costitutivo di un conflitto di interessi – ciò che non è nemmeno dimostrato –

non vi è che una remota possibilità di incontro tra le due. A un esame

oggettivo e spassionato del caso gli argomenti addotti dalla reclamante risultano

infondati e il reclamo deve essere respinto.

Gli argomenti adotti non

giovando al reclamo, quest’ultimo deve essere interamente respinto e la nomina

della curatrice __________ confermata.

4.

Vi è tuttavia un

aspetto della procedura che in applicazione al principio inquisitorio

illimitato sancito dall’art. 446 CC non può essere tralasciato.

4.1

Nell’ambito della di

protezione dei minori, questi ultimi devono essere definiti “persone

interessate” alla misura in quanto direttamente toccati da essa. A questo

titolo, il minore deve essere considerato come parte alla procedura (alla pari

dei propri genitori e del curatore se atti o omissioni sono a lui rimproverati)

(STF 5A_979/2013 consid. 3 del 28 marzo 2014; Meier/Lukic,

Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte, Ginevra 2011, pag.

59.

ss ; Cottier/Steck, Das

Verfahren vor des Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden, FamPra.ch 2012 pag.

992; Pradervand-Kernen, La

position juridique de l’enfant dans la procédure civile, à l’aune de quelques

questions particulières, FamPra 2016, pag. 345). Per il rinvio operato

dall’art. 314 cpv.1 CC, al minore appartengono dunque tutti i diritti previsti

dalle disposizioni generali di procedura (diritto alla consultazione degli atti

[art. 449b CC], diritto di reclamare [art. 450 CC]) così come i diritti

derivanti da disposizioni specifiche relative ai minori, segnatamente il

diritto ad un’audizione da parte del giudice (art. 314a CC), il diritto di

beneficiare di una rappresentanza (art. 314a bis CC) e quello di interporre

reclamo contro la decisione di ricovero in un istituto chiuso o in una clinica

psichiatrica (art. 314b CC) (Pradervand-Kernen,

op. cit. pag. 345).

4.2

A livello

internazionale, l’art. 12 della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20

novembre 1989 (RS 0.107, ratificata dalla Svizzera e entrata in vigore nel

1997) prevede un obbligo a carico degli Stati membri di garantire al minore

capace di discernimento il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su

ogni questione che lo interessa, le opinioni del fanciullo essendo debitamente

prese in considerazione tenendo conto della sua età e del suo grado di

maturità. L’art. 314a CC che disciplina le modalità dell’audizione del figlio

da parte dell’Autorità di protezione prevede che il minore sia sentito

personalmente e in maniera adeguata dall’autorità o da un terzo incaricato,

eccetto che la sua età o altri motivi gravi vi si oppongano. Tale disposto

concretizza, nell’ambito del diritto della protezione ciò che è previsto

dall’art. 298 cpv. 1 CPC – corrispondente all’art. 144 cpv. 2 vCC). Sicché

sia in diritto di procedura che nell’ambito della protezione dei minori, il diritto

interno svizzero va oltre le esigenze internazionali poiché al contrario di

quanto previsto dall’art. 12 cpv. 1 della Convenzione citata, la prerogativa

della capacità di discernimento ai sensi dell’art. 16 CC non è una condizione

necessaria per potere sentire il minore (DTF 131 III 553 consid. 1.2.3; STF

5A_354/2015 del 3 agosto 2015 consid. 3.1. ; Pradervand-Kernen, op.cit. pag. 348). Il diritto di

audizione è considerato come una emanazione dei diritti della personalità (Kommentar

zur Schweizerischen ZPO, 2ª edizione, 2a ed. 2013, Schweighauser ad. art. 298 CPC n. 8). Da quando il minore né

è provvisto, può fare valere da sé il proprio diritto di essere sentito che

diventa allora un diritto personale di partecipare alla procedura (STF

5A_428/2014 del 22 luglio 2014 consid. 6.1.; Pradervand-Kernen,

op. cit. pag. 348 ; Rumo-Jugo,

L’audition des enfants lors du divorce de leurs parents, SJ 2003 II 115, pag.

118). In principio, l’audizione è effettuata dall’autorità stessa. Tuttavia, in

particolare in caso di alta conflittualità famigliare o di dissensi concernenti

i figli, l’audizione può essere delegata ad uno specialista (STF 5A_354/2015

del 3 agosto 2015 consid. 3.1. e referenze citate; DTF 133 III 553 consid. 4;

BSK CPC, Steck, ad. art. 298 n. 10

ss).

4.3

L’audizione del

bambino persegue due principiali obbiettivi. Per l’autorità giudicante,

l’audizione ha lo scopo di permettere al giudice competente di farsi un’idea

personale sulla fattispecie e di disporre di una fonte di informazione

supplementare alfine di svolgere la propria istruttoria e prendere la decisione.

Per il minore, l’audizione permette al bambino stesso di essere informato della

procedura in atto e avere la possibilità di esprimere il suo punto di vista

sulla situazione famigliare, descrivendo le sue propensioni, i suoi desideri i

suoi timori e le sue aspettative, in breve, permettendogli di sentirsi soggetto

e non oggetto della procedura in corso (STF 5A_402/2011 del 5 dicembre 2011

consid. 5.1; Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 2ª edizione, Schweighauser ad. art. 298 CPC n. 11 ss;

BSK CPC, Steck, ad. art. 298 n. 5;

Bernasconi in: Commentario

al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, pag. 1314).

Così, il Tribunale federale ha giudicato che anche se i fatti pertinenti sono

perfettamente istruiti, l’audizione è un diritto personale del minore in merito

al quale ha la possibilità di esprimersi: il giudice ha pertanto il dovere di

informarlo in merito a tale diritto (STF 5A_402/2011 del 5 dicembre 2011

consid. 5.1).

4.4

Secondo le linee guida

stabilite dalla giurisprudenza del Tribunale federale i bambini sono sentiti

dopo il 6° anno di età (DTF 133 III 553 consid. 3; 131 III 553 consid. 1.2.3; STF

5A_354/2015 consid. 3.1.). Tuttavia, tale limite non è assoluto: un minore più

giovane può essere sentito per esempio nell’ipotesi in cui è il più piccolo di

più fratelli e che si avvicina al sesto compleanno. Certi autori propongono di

sentire i bambini dal quarto anno di età (Pradervand-Kernen,

op. cit., pag. 349 e riferimenti). L’età minima è stata fissata dal Tribunale

federale indipendentemente dal fatto che, in psicologia infantile si ritiene

che le attività mentali di logica formale non sono possibili prima di un età

compresa tra undici e tredici anni, e che le capacità di differenziazione e di

astrazione orale non si sviluppano prima di tale età (STF 5A_354/2015 del 3

agosto 2015 consid. 3.1; STF 5A_119/2010 del 12 marzo 2010 consid. 2.3.1 e

riferimenti;5A_43/2008 del 15 maggio 2008 consid. 4.1, in FamPra.ch 2008 p.

976).

Tra il sesto e

l’undicesimo anno di età del minore, esso non è ancora in grado di esprimersi

facendo astrazione di fattori d’influenza immediati ed esterni né di formulare

una volontà stabile. Egli non è capace di cogliere realmente le sfide

giuridiche della procedura in corso. In quella fascia di età, l’audizione del

bambino è volta innanzitutto a permettere al giudice competente di farsi

un’idea personale e di disporre di una fonte d’ informazioni supplementare per

stabilire la fattispecie e prendere una decisione, senza ricercare presso il

bambino una determinazione precisa quanto all’esito del procedimento. Per tale

motivo, la giurisprudenza va fino ad affermare che i giovani bambini non

dovrebbero essere interrogati in merito ai loro desideri concreti quanto

all’attribuzione ad uno o all’altro genitore (STF 5A_354/2015 del 3 agosto 2015

consid. 3.1; DTF 131 III 557, JdT 1996 I 87, STF 5A_354/2015 del 3 agosto 2015

consid 3.1.).

Da un’età compresa tra

undici e tredici anni, la psicologia infantile considera che un minore sia

capace di svolgere le attività mentali di logica formale e che sia altresì

dotato della capacità di differenziazione e di astrazione orale. Pertanto, il

minore è capace a ponderare i vantaggi e gli svantaggi di eventi futuri senza rimanere

attaccato al presente. Il minore è dunque considerato come capace di discernimento.

Un minore capace di discernimento ha il diritto di aspettarsi a essere

coinvolto nella presa di decisione che deve essere argomentata e tenere conto

della personalità del minore (Pradervand-Kernen,

op. cit., pag. 349). Pertanto, la giurisprudenza ha predisposto che per quanto

attiene alla questione dell’attribuzione dell’autorità parentale, un minore è

capace di discernimento dal 12esimo anno di età (STF 5C.293/2005 del 6 aprile

2006.

consid. 4.2, in FamPra.ch 2006 p. 760).

4.5

A tenore di legge, ogni

minore direttamente toccato da una procedura in ambito di diritto della

famiglia deve essere sentito, senza che una richiesta da parte del minore o del

suo rappresentante legale sia necessaria (BSK CPC, Steck, ad. art. 298 n. 3; Kommentar zur Schweizerischen ZPO,

2ª edizione, Schweighauser ad.

art. 298 CPC n. 37). Il giudice o l’autorità giudicante può rinunciare

all’audizione del minore unicamente qualora l’età del minore o un grave motivo

vi si opponga. Come testé sviluppato secondo giurisprudenza del Tribunale

federale i bambini di più di sei anni – e anche prima se le circostanze lo

giustificano – possono essere sentiti personalmente. Appartiene al potere di

apprezzamento dell’autorità giudicante valutare quali altri gravi motivi

giustifichino di rinunciare all’audizione del minore. Nella misura in cui una

tale rinuncia consiste in una grave limitazione dei diritti del minore,

l’autorità giudicante prenderà con prudenza detta decisione tenendo conto delle

particolarità di ogni fattispecie. Si annoverano in particolare i casi di

rifiuto del minore di essere sentito, il rischio che una tale audizione leda alla

sua salute psichica, il timore fondato di rappresaglie contro i minore, un

soggiorno durevole all’estero o l’urgenza della misura (CPC Commenté, Jeandin, ad. art. 298 n. 12; BSK CPC, Steck, ad. art. 298 n. 14 ss).

4.6

L’art. 298 cpv. 3 CPC

riserva un diritto di reclamo al minore capace di discernimento contro la

mancata audizione. Le versioni tedesche e francesi del disposto sembrano più

restrittive di quella italiana nel senso che si riferiscono ad una “negata

audizione” (die Verweigerung der Anhörung, le refus d’être entendu) sottintendendo

pertanto che essa sia stata preventivamente richiesta. Rispecchia questa distinzione

la giurisprudenza del Tribunale federale da cui sembra che non basti che

l’audizione sia stata omessa ma occorre che il figlio o i genitori abbiano

postulato l’audizione da parte dell’autorità o una valutazione da parte di uno

specialista e che l’autorità giudicante l’abbia rifiutata (STF 5A_43/2008 del

15.

maggio 2008 consid. 4.3.; STF 5P_214/2005 del 24 agosto 2005 consid. 2; STF

5A_402/2011 consid. 5.2;5A_50/2010 del 6 luglio 2010 consid. 2.4.; DTF 131 III

553.

consid. 1.4.4; vedi anche BSK CPC, Steck,

ad. art. 298 n. 7 e rinvii; Bernasconi

in: Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011,

pag. 1317).

4.7

Tale giurisprudenza,

considerata contraria all’art. 12 della Convenzione sui diritti del fanciullo,

è criticata in dottrina (Schweighauser, op.

cit, ad. art. 298 n. 9). Tuttavia,

la dottrina non è unanime sulle conseguenze della mancata audizione del minore.

La maggior parte degli autori, dopo avere precisato che l’autorità giudicante è

tenuta all’audizione, e avere descritto la pratica del Tribunale federale non

menziona le conseguenze di una mancata audizione (ad esempio BSK CPC, Steck, ad. art. 298 n. 7; Pradervand-Kernern op. cit; Certi autori

sostengono che l’audizione del minore consiste in un vero e proprio diritto

formale di essere sentito, la cui violazione implica l’annullamento della

decisione impugnata indipendentemente dalla possibilità di successo nel merito

del reclamo (vedi CPC Commenté, Jeandin,

ad. art. 298 n. 4 e riferimenti citati), altri, infine, la giudicano una grave

violazione della legge (Cruchon,

L’audition de l’enfant dans les procédures de droit de la famille, quel rôle

pour le juge, Jusletter del 26 agosto 2013, pag. 4 e nota 26).

4.8

Nel caso in esame, PI

1.

ha compiuto 14 anni il scorso. Dal carteggio a disposizione non risulta che

l’Autorità di protezione abbia predisposto un’audizione nelle modalità testé

menzionate e nel rispetto del diritto internazionale e del diritto federale. Non

risulta peraltro che l’Autorità di protezione abbia comunicato ad PI 1 il suo

diritto ad un audizione. Non sembra infine che l’Autorità di protezione abbia

anche solo preso in considerazione il diritto di PI 1 ad una audizione e vi

abbia rinunciato per validi gravi motivi. Non si può dunque che concludere che l’Autorità

di protezione ha disatteso nella fattispecie al dovere che le incombe di

rendere il minore partecipe alla procedura. A prescindere delle tensioni tra i

genitori, delle numerose e dispendiose procedure continuamente intraprese dai

genitori a contestazione delle decisioni dell’Autorità di protezione e delle

passate difficoltà riscontrate da PI 1 – si pensi in particolare al tentativo

di esercizio del diritto di visita presso il punto di incontro della Casa __________

– l’Autorità di protezione non ha suffragato al dovere di tutelare il diritto

del minore ad un’audizione che le incombe in applicazione dell’art. 314a CC.

4.9

Vi è dunque da

domandarsi quali siano le conseguenze di una tale violazione sul procedimento

in esame. Nell'interesse di una congruente interpretazione del diritto

federale, questa Camera è chiamata ad applicare la giurisprudenza del Tribunale

federale in materia di audizione del minore in applicazione degli art. 298 CPC

e 314a CC. Ora nella fattispecie, non appare che l’audizione di PI 1 sia stata

chiesta da RE 1, ad oggi unica detentrice dell’autorità parentale. Inoltre,

quest’ultima ha partecipato attivamente al procedimento e il diritto formale di

essere sentito di PI 1 è stato rispettato per il suo tramite. La decisione impugnata

può dunque essere confermata malgrado la mancata audizione di PI 1.

All’Autorità di protezione va ricordato che nell’ambito della più ampia

procedura in corso il giovane deve essere sentito personalmente e direttamente.

Vista la particolarità del caso e l’alta conflittualità che oppone i genitori,

l’audizione dovrà essere affidata a uno specialista.

5.

Il reclamo interposto

va respinto e la decisione impugnata confermata. Tasse e spese di giustizia

seguono la soccombenza, e vanno poste a carico di RE 1 che rifonderà inoltre a CO

2, che ha presentato osservazioni al reclamo per il tramite di un avvocato, un’equa

indennità per ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Il

reclamo è respinto e la decisione impugnata è confermata.

2. Gli

oneri del reclamo consistenti in:

a) tassa di

giustizia fr. 1’000.–

b) spese fr.

300 –

fr.

1’300.–

sono posti a carico di RE

1 che rifonderà fr. 800.– a CO 2 a titolo di ripetibili.

3. Notificazione:

-

-

Comunicazione:

-

La

giudice supplente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95

a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg.

LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;

quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.

Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo

stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.