9.2016.146
Nomina di un curatore educativo per la sorveglianza dell'esercizio delle relazioni personali. Mancato coinvolgimento del minore nel procedimento
31 maggio 2017Italiano31 min
Source ti.ch
Incarto n.
9.2016.146
Lugano
31 maggio 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La giudice supplente della Camera di protezione del
Tribunale d’appello
Emanuela
Epiney-Colombo
giudice
unico ai sensi dell’art. 48 let. f n. 7 LOG
assistita
dalla
vicecancelliera
Gianella
sedente
per statuire nella causa che oppone
RE
1
patr.
dall’ PR 1
all’
CO
1
e
a
CO
2
patr.
dall’ PR 2
per
quanto riguarda la nomina di un curatore educativo per la vigilanza delle
relazioni personali con PI 1 (2003)
giudicando
sul reclamo del 5 agosto 2016 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 6
luglio 2016 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
Fatti
A. Il 2003, CO 2 (1967)
ha dato alla luce il figlio PI 1.
B. Con decisione 31
luglio 2003, la Commissione tutoria regionale __________ (in seguito
Commissione tutoria) ha nominato __________ dell’allora Ufficio del tutore
ufficiale (oggi Ufficio delle curatele) curatore del minore, con il compito di
accertarne la paternità, di salvaguardarne il diritto al mantenimento ed le
relazioni personali “inclusa la regolamentazione dell'esercizio del diritto
di visita, qualora si rendesse necessario”. Il 12 ottobre 2004 il curatore,
di concerto con la madre di PI 1 (cfr. lettera 7 ottobre 2004 dell'avv. __________
alla CTR), ha conferito mandato all’avv. __________ di promuovere l’azione di
paternità e mantenimento in nome del minorenne. Tale mandato è stato ratificato
dalla Commissione tutoria il 4 marzo 2005. Nell'ambito di tale azione,
intentata il 12 ottobre 2004 davanti al Pretore della giurisdizione di __________,
CO 2 (1967), cittadino __________ residente a __________, ha dichiarato di riconoscere
il figlio conformemente all’art. 260 cpv. 3 CC, durante un’udienza tenutasi il
29 agosto 2005.
C. Sin dall'estate 2006 CO
2 ha lamentato difficoltà nell'esercizio delle relazioni personali con il
figlio PI 1, riconducendole all'ostruzionismo della madre e alla scarsa
collaborazione del curatore. A partire da tale data, sia le autorità amministrative
che giudiziarie sono state confrontate con richieste d'intervento da parte di
entrambi i genitori per la regolamentazione delle relazioni padre-figlio. Nella
misura in cui, come si vedrà, non risultino essenziali ai fini della presente decisione,
ci si limiterà a ricordare i fatti rilevati della procedura che ci occupa. Una
cronistoria completa dei fatti e delle procedure interposte sono narrate in
particolare nella sentenza della Prima Camera civile del 15 settembre 2009
(sentenze ICCA, inc. 11.2007.152 e 11.2008.61) e nella sentenza di questa
Camera del 5 giugno 2013 (sentenza CDP, inc. 9.2013.56-57). Per quanto attiene
al periodo successivo, si rimanda invece alle sentenze del 29 settembre 2015
pronunciate da questa Camera (sentenze CDP, inc. 9.2014.105 e inc. 9.2014.169).
D. In merito
all’esercizio delle relazioni personali tra padre e figlio, con decisione del 5
febbraio 2009 la Commissione tutoria regionale ha fissato a CO 2 un diritto di
visita consistente in due incontri mensili con il figlio, di tre ore ciascuno,
da concordare con la madre tramite il curatore. La decisione prevedeva una
progressiva diminuzione della presenza della madre, fino a lasciare soli PI 1 e
il padre dopo il sesto incontro. Il diritto alle relazioni personali
comprendeva inoltre una conversazione telefonica settimanale tra padre e
figlio. Con decisione del 20 dicembre 2010, l’allora Commissione tutoria ha modificato
tale diritto di visita prevedendo lo svolgimento del medesimo presso la Casa __________
(in seguito: __________) sotto la supervisione di personale specializzato e
senza la presenza della madre (ris. no. 488 e infine confermata dalla prima
Camera Civile del Tribunale d’appello, sentenza inc. 11.2011.140 del 30 marzo
2012).
E. Lamentando il mancato
rispetto del diritto di visita disciplinato dalle citate decisioni, CO 2 ha
presentato diverse richieste provvisionali volte alla sua definizione fra il 4
novembre 2009 e la fine del 2011. Durante il 2011, la Commissione tutoria __________
ha previsto un incontro preliminare tra padre e figlio che non ha, ad oggi,
ancora potuto tenersi data la forte opposizione di quest’ultimo.
F. Con decisione del 19
giugno 2012, la Commissione tutoria, si è pronunciata nuovamente sulle
relazioni personali tra padre e figlio. Ha invitato i genitori “ad agire per
il bene del figlio, nel senso auspicato nei considerandi” (dispositivo n.
1). Ha ricordato inoltre che “__________tutore ufficiale di __________,
esercita le funzioni di curatore di PI 1, giusta l'art. 308 cpv. 2 CC, a salvaguardia
del diritto alle relazioni personali con il padre” e ha dichiarato di
approvarne “l'operato sinora svolto” (dispositivo n. 2). Ha evidenziato
pure che “l'esercizio dei diritti di visita decisi con risoluzione 488 del
20 dicembre 2010 non soggiace ad incontri preliminari”, rilevando che “il
padre può pertanto rivolgersi al curatore per organizzare gli incontri,
indifferentemente se presso la sede di __________ o di __________ del Punto
d'incontro” (dispositivo n. 3). Ha per finire dichiarato di respingere “nella
misura del ricevibile, ogni altra richiesta” (dispositivo n. 4).
Nell’ambito di tale risoluzione e per quanto attiene alla nomina di un nuovo
curatore, l’autorità ha ritenuto che “se [i genitori] vorranno individuare
un altro curatore cui far capo, potranno eventualmente chiedere la sostituzione
del signor __________, a condizione che la scelta sia condivisa, altrimenti
nulla cambierebbe nelle dinamiche e nei risultati” (risoluzione n. 222 pag.
3).
G. CO 2 ha impugnato la
risoluzione in parola con ricorso del 2 luglio 2012 all'Autorità di vigilanza.
Ha chiesto di annullare la decisione e di riformularla nel senso che siano
accolte le sue istanze, ossia: l'istanza del 4 novembre 2009, con conseguente
revoca del mandato di curatore conferito a __________ e nomina al minore di un
curatore educativo, preferibilmente nella persona della signora __________,
direttrice della __________; l'istanza del 7 marzo 2012, con conseguente
richiesta di un parere al “Servizio medico cantonale (SMP)” sul
fallimento riscontrato dagli operatori di __________ e sulle necessità di
mantenere gli incontri preliminari presso la __________ e di nominare un
curatore educativo che aiuti e sostenga i genitori a intessere e ricostruire un
rapporto tra PI 1 e il padre.
H. Questa Camera (nel
frattempo divenuta competente in luogo della prima Camera civile del Tribunale
di appello) ha accolto parzialmente il reclamo di CO 2 con decisione del 5
giugno 2013, revocando il mandato al curatore __________ (dispositivo 3.1),
istituendo a favore del minore una curatela educativa ai sensi dell’art. 308
cpv. 1 CC (dispositivo n. 3.1.1), incaricando l’Autorità regionale di
protezione __________ (nel frattempo subentrata alla Commissione tutoria, in
seguito: Autorità di protezione) di nominare un curatore educativo idoneo,
definendone i compiti, nel termine di 90 giorni dalla crescita in giudicato
(dispositivo n. 3.1.2) e ricordando ai genitori la necessità di collaborare con
il curatore del figlio nell’interesse di questo (dispositivo n. 3.2) (sentenza
CPD inc. 9.2013.56-57 del 5 giugno 2013).
I. La madre ha
interposto ricorso al Tribunale federale l’8 luglio 2013 aggravandosi contro
suddetta decisione. Con sentenza dell’8 maggio 2014 il Tribunale federale ha
accolto parzialmente il ricorso, ha annullato i dispositivi n. 3.1.1, 3.1.2,
3.3, 3.5 e 4 della decisione cantonale e ha riformato il dispositivo
n. 3.1.1 nel senso che l’Autorità di protezione doveva nominare, entro 40
giorni dalla pronuncia della sentenza del Tribunale federale, un nuovo curatore
educativo per la vigilanza delle relazioni personali (art. 308 cpv. 2 CC)
idoneo (DTF 140 III 241).
L. A seguito della
sentenza del Tribunale federale, con risoluzione n. 167 del 5 giugno 2014,
l’Autorità di protezione ha:
designato __________ al
ruolo di curatrice educativa per la vigilanza sulle relazioni personali ex.
art. 308 cpv. 2 CC,
invitato __________ a
presentare la relazione finale e la richiesta d’indennità (mercede e spese) per
l’attività svolta,
e posto le tasse e spese
della decisione a carico dei genitori di __________ in ragione di ½ ciascuno.
La decisione (ris. no. 167)
del 5 giugno 2014 è stata impugnata con due rimedi giuridici.
M. Con reclamo del 22
luglio 2014, CO 2 si è rivolto a questa Camera domandando di dare alla
decisione del 5 giugno 2014 effetto immediatamente esecutivo. La richiesta di
revoca dell’effetto sospensivo è stata respinta da questa Camera con sentenza
del 4 settembre 2014 (sentenza CDP inc. 9.2014.105). Il ricorso depositato il 7
ottobre 2014 da CO 2 contro suddetta decisione è stato respinto nella misura
della sua ammissibilità dal Tribunale federale con sentenza del 14 gennaio 2015
(STF 5A_780/2014 del 14 gennaio 2015).
N. Il 4 luglio 2014, RE
1 si è altresì aggravata contro la decisione sopracitata, chiedendo, in particolare,
l’annullamento della decisione impugnata ritenendo sostanzialmente la curatrice
nominata inidonea. Con sentenza del 29 settembre 2015 (sentenza CDP inc.
9.2014.105), questa Camera ha rimandato l’incarto all’Autorità di protezione
affinché preveda la nomina di un curatore idoneo secondo i parametri previsti
dall’art. 401 CC, ovvero implicando i genitori nella sua scelta, nel rispetto
del termine di 40 giorni impartito dal Tribunale federale (DTF 140 III 241,
cfr. consid. 5 non pubblicato). Il ricorso di CO 2 contro predetta sentenza è
stato respinto dal Tribunale federale con sentenza del 18 marzo 2016 (STF 5A_869/2015).
O. Dopo avere dato ai
genitori modo di proporre diverse candidature per il ruolo di curatore di
rappresentanza delle relazioni personali, l’Autorità di protezione ha, con
decisione del 7 luglio 2016 (ris. no. 229) designato __________ a tale ruolo in
sostituzione di __________, e posto tasse e spese ammontanti in fr. 400.– a
carico dei genitori in ragione di metà ciascuno. Il 5 agosto 2016, RE 1 ha
interposto reclamo contro predetta decisione. Con osservazioni dell’8 settembre
2016, l’Autorità di protezione si è rimessa al giudizio di questa Camera,
mentre con osservazioni del 26 settembre 2016 CO 2 ha proposto la reiezione del
gravame. Con replica del 13 ottobre 2016, e duplica (non datata ma ricevuta il
3 novembre 2016) le parti si sono riconfermate nelle loro posizioni.
P. Nel contempo, con decisione
del 26 agosto 2014 (ris. n. 228), l’Autorità di protezione ha, tenendo conto
delle indicazioni contenute nella sentenza dell’8 maggio 2014 del Tribunale
federale, designato l’avv. __________ al ruolo di curatore di rappresentanza
nell’ambito della causa di accertamento della paternità e delle conseguenze ivi
relative pendente presso la Pretura della Giurisdizione di __________. Il 25
settembre 2014, RE 1 ha interposto reclamo davanti a questa Camera, reclamo
respinto con sentenza del 29 settembre 2015 (sentenza CDP inc. 9.2014.169). Il
ricorso interposto da RE 1 contro predetta sentenza è stato giudicato inammissibile
dal Tribunale federale (STF 5A_868/2015 del 18 marzo 2016).
Q. Frattanto, CO 2 ha,
con istanza del 16 luglio 2014, postulato l’ottenimento dell’autorità parentale
congiunta sul figlio PI 1. Con decisione del 17 giugno 2015, l’Autorità di
protezione ha respinto suddetta istanza (ris. n. 262). Il reclamo interposto da
CO 2 contro la decisione del 17 giugno 2015 è stato accolto da questa Camera, e
l’incarto è stato rinviato all’Autorità di protezione per pronunciarsi
nuovamente dopo avere dato alle parti modo di esprimersi. Con decisione del 19
maggio 2016, l’Autorità di protezione ha in particolare nominato l’avv. __________
per la rappresentanza di PI 1 nell’ambito della procedura volta al conferimento
dell’autorità parentale congiunta. Con sentenza del 23 febbraio 2017, il
reclamo interposto da RE 1 a questa Camera è stato respinto. Il ricorso interposto
al Tribunale federale contro la sentenza in parola è tuttora sub iudice.
Considerato
Considerandi
1.
Le decisioni delle
Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e minorenni sono
impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di
appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC in relazione agli
art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione
e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto [LPMA]; art.
48.
lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già
regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla
Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le
azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa
(art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012
concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria,
alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).
2.
La presente
procedura verte sulla designazione di un nuovo curatore educativo, in
sostituzione di __________. Come rammentato dalla reclamante, essa trae le sue
origini dalla sentenza del Tribunale federale dell’8 maggio 2014 (cfr. consid. I)
e dalla sentenza di questa Camera del 29 settembre 2015 (confermata dal Tribunale
federale con sentenza del 18 marzo 2016 5A_868/2015). La ricevibilità e
l’eventuale accoglimento di ogni doglianza del gravame interposto contro la decisione
dell’Autorità di protezione del 6 luglio 2016 verranno dunque valutati nei
limiti stabiliti in precedenza, testé menzionati e regolarmente cresciuti in
giudicato.
Con sentenza dell’8 maggio
2014, il Tribunale federale ha incaricato l’Autorità di protezione di nominare
un nuovo curatore educativo per la vigilanza sulle relazioni personali in
applicazione dell’art. 308 cpv. 2 CC. Il Tribunale federale ha predisposto che
tale curatore dovesse essere idoneo, “vale a dire con competenze pedagogiche
e di mediazione”. Sicché, l’Autorità di protezione ha designato __________
in sostituzione di __________ con decisione del 5 giugno 2014. La decisione in
parola è stata annullata da questa Camera con una sentenza del 29 settembre
2015.
(confermata dal Tribunale federale con sentenza del 18 marzo 2016), nella
misura in cui l’Autorità di protezione non aveva coinvolto le parti nella
scelta del curatore educativo. Dopo avere rammentato che PI 1 fosse destinatario
della misura di protezione, questa Camera, non escludendo che anche i genitori
potessero esserlo ha ritenuto che il loro diritto di essere sentito fosse stato
violato e ha dunque predisposto le modalità nelle quali l’Autorità di
protezione fosse tenuta a coinvolgerli nel procedimento. Dopo avere dato ai
genitori la possibilità di esprimersi, e valutato le proposte dei genitori,
l’Autorità di protezione ha nominato __________ al ruolo di curatrice educativa
per la vigilanza sulle relazioni personali tra PI 1 e il di lui padre.
3.
Il reclamo di RE 1 è
fondato sostanzialmente sull’asserita inidoneità della curatrice. Essa ritiene invero
che, malgrado le specifiche e dettagliate contestazioni da lei mosse contro la
candidatura della medesima, l’Autorità di protezione abbia nominato la
curatrice con motivazioni generiche e vaghe (reclamo pag. 4). Nel contesto
dell’impugnativa, la reclamante ribadisce le proprie obbiezioni a tale nomina. Sostiene
che in quanto psicomotricista attiva presso la Fondazione __________, __________
non disponga né della formazione né dell’esperienza professionale atte ad
esperire il mandato a lei affidato, in particolar modo manchi di specifica
formazione in ambito di mediazione (reclamo pag. 5-6). La reclamante prosegue
sostenendo che __________ sarebbe più idoneo della curatrice nominata in quanto
dotato di qualifiche equivalenti e conoscendo il minore (reclamo pag. 6). RE 1
lamenta infine un conflitto di interessi tra di lei (in quanto esperta
cantonale per due materie insegnate) e la curatrice nominata dall’Autorità di
protezione incaricata di sorveglianza psico-educative, attività di tutoraggio
per allievi della scuola universitaria per operatori sociali di __________” e “formatrice
[…] corsi __________ e __________” (reclamo pag. 7).
3.1
Giusta
gli art. 400 ss CC che trovano applicazione per analogia in ambito della
protezione dei minori (STF 5A_869/2015 del 18 marzo 2016 consid. 2.2.1), la designazione
del curatore è di competenza dell’Autorità di protezione. Ai sensi dell’art.
400.
cpv. 1 CC l’Autorità di protezione nomina quale curatore una persona fisica
che sia idonea, dal profilo personale e delle competenze, ad adempiere i compiti
previsti, che disponga del tempo necessario e svolga personalmente i suoi
compiti. In circostanze particolari possono essere nominati più curatori. Può
segnatamente essere nominato un privato, uno specialista impiegato da un servizio
sociale privato o pubblico o un curatore professionale. La disposizione rinuncia
di proposito a stabilire una gerarchia tra i diversi gruppi di persone che
entrano in considerazione per l’ufficio e che non possono comunque essere
chiaramente delimitati visto che la condizione decisiva per la nomina di una persona
è la sua idoneità (Messaggio concernente la modifica del Codice civile svizzero
[Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione] del
28.
giugno 2006, FF 2006 6391 pag. 6438).
Il criterio di idoneità si
valuta sia dal profilo personale che da quello delle competenze necessarie a
svolgere il mandato affidato. Come tali le competenze vengono valutate in modo
generale ma anche in relazione al mandato in questione (CommFam Protection de
l’adulte, Häfeli, art. 400 CC n.
10). Per idoneità dal profilo personale e delle competenze si intende
un’idoneità globale che comprende competenze relazionali, metodologiche,
personali e professionali (COPMA, Guide pratique Protection de l’adulte, pag.
181, n. 6.7 ss). Le competenze professionali del curatore devono, in
particolare, permettergli di cogliere i molteplici aspetti della problematica a
cui è confrontato il beneficiario della misura. Non sono dunque un mero
accumulo di conoscenze quanto la capacità cognitiva che permetta al curatore di
effettuare l’analisi pertinente e critica delle situazioni, di approfondire e
valutare i risultati di tale analisi. Tramite le proprie competenze
metodologiche, il curatore è atto a trovare soluzioni concrete nella situazione
specifica. La competenza sociale richiesta al curatore gli permette di lavorare
in modo professionale, mettendo in campo competenze relazionali e capacità a
gestire, mantenere e sviluppare relazioni professionali. Infine, le competenze
personali del curatore che debbano essere valutate consistono segnatamente
nella capacità di investirsi pienamente – nei limiti della propria attività professionale
– a favore del beneficiario della misura (CommFam Protection de l’adulte, Häfeli, art. 400 CC n. 12 ss).
3.2
La sostituzione di __________
con __________ è avvenuta tramite decisione dell’Autorità di protezione del 5
giugno 2014. Tale decisione fa capo alle raccomandazioni del Tribunale federale
di nominare al compito di curatore educativo “un professionista con competenze
pedagogiche e di mediazione”. Ora il Tribunale federale non definisce ciò
che ritiene essere una persona dotata di competenze nell’ambito della pedagogia
e della mediazione. Occorre dunque riferirsi alla sentenza di questa Camera –
confermata dal Tribunale federale per quanto attiene alla nomina di un nuovo
curatore – in rapporto alla sostituzione di __________.
Nella sentenza inc. 9.2013
56-57 del 5 giugno 2013, questa Camera ha giudicato che malgrado l’ampio
impegno dimostrato dal curatore __________ nella presente fattispecie, egli non
fosse adeguato a svolgere il compito di curatore educativo e di sorveglianza
delle relazioni personali. Ha dunque ritenuto che fosse opportuno nominare una
persona “che disponga di formazione o esperienza nel ramo pedagogico […] e
che abbia sufficienti qualità di mediatore (per sostenere i genitori nella
risoluzione dei conflitti tra di loro, aspetto indispensabile al fine di
migliorare il clima in cui si svolgeranno gli incontri)”.
3.3
Dal curriculum vitae
di __________ si evince che essa oltre a una laurea in pedagogia dispone di una
lunga ed incontestata esperienza in qualità di curatrice educativa di vigilanza
delle relazioni personali. In questa qualità, __________ collabora da anni con
Preture e Autorità di protezione. A prescindere dal fatto che essa disponga di
una formazione in ambito pedagogico, l’esperienza maturata da anni la rende
idonea dal profilo professionale ad adempiere il mandato a lei affidato.
Inoltre, nella misura in cui la curatrice nominata svolge già questo ruolo
presso l’Autorità di protezione di __________ ma anche altre autorità, ha
potuto sviluppare le competenze sociali necessarie all’adempimento del proprio
mandato (conoscenza del settore, lavoro in rete). Non vi sono inoltre motivi
che lascino credere che non disponga delle competenze metodologiche e personali
necessarie a rilevare il compito di curatrice educativa delle relazioni
personali di PI 1 in sostituitone di __________. Non appare dunque che
l’Autorità abbia disatteso i requisiti legali sotto il profilo dell’idoneità
della curatrice.
3.4
Non può più essere
esaminata la censura secondo la quale __________ sarebbe più idoneo della
curatrice nominata in sua sostituzione. In virtù dell’art. 423 CC l’Autorità di
protezione degli adulti dimette il curatore se non è più idoneo ai compiti
conferitigli o se sussiste un altro motivo grave. Nella sentenza sopracitata,
cresciuta in giudicato, questa Camera ha giudicato che “__________– il cui
impegno nella fattispecie è stato certamente apprezzabile – non può assolvere
questo ruolo” (sentenza CDP 9.2013.56-57 del 5 giugno 2013), e ha confermato
la decisione dell’Autorità di protezione di dimetterlo dai suoi compiti. Non
risultano dal carteggio modifiche delle circostanze che hanno condotto alla
sostituzione di __________. La richiesta di mantenerlo a ruolo di curatore al
semplice motivo che sarebbe “più idoneo di __________” non può pertanto essere
considerata.
3.5
La reclamante prosegue
ponendo il quesito di un – asserito –conflitto di interessi per la curatrice,
tra la sua attività in qualità di formatrice regionale __________ e l’attività
di perito cantonale nell’ambito della fisica e della biologia di RE 1. La censura,
sollevata in modo generico, si rivela inconsistente.
Tra gli elementi
determinanti della valutazione dell’idoneità del curatore vi è in particolare
l’assenza di conflitti d’interesse. Questo criterio deve permettere al curatore
di dedicarsi al proprio compito senza che l’esecuzione dello stesso sia resa
impossibile o inutilmente difficile dall’esercizio di un’altra attività che vi
sarebbe contraria, o da un altro interesse di cui ha la cura. La legge prevede
espressamente le situazioni in cui gli interessi del curatore e quelli
dell’interessato entrerebbero in conflitto (art. 403 cpv. 1 CC). Discende pure
dall’esigenza dell’assenza di conflitto d’interesse la garanzia che il curatore
rispetti sia il proprio dovere di diligenza sia la discrezione imposta
dall’art. 413 cpv. 2 CC (STF 5A_540/2013 del 3 dicembre 2013 consid. 4.2.). La
nozione di conflitto di interessi può anche comprendere casi in cui il curatore
è incaricato successivamente di due mandati contradittori.
Secondo giurisprudenza, le
questioni di conflitto d’interesse per i curatori non possono trovare una
risposta globale ma devono essere analizzate in ogni situazione concreta
tenendo conto dell’insieme di tutte le circostanze del caso in rassegna(STF
5A_221/2007 del 28 agosto 2007 consid. 3).
3.6
Emerge dal curriculum
vitae di __________ che essa lavora in qualità di formatrice presso la scuola
specializzata per le professioni sanitari e sociali a __________, dove lavora
anche la reclamante. Quest’ultima è attiva nell’ambito della valutazione delle
competenze degli allievi nelle materie di fisica e di biologia. La curatrice
nominata, attiva per altro in un tutt’altro ambito ovvero quello della psicologia,
presta anch’essa i suoi servizi alla scuola per la formazione degli allievi. Anche
si volesse ammettere che il fatto di lavorare per la stessa struttura sia
costitutivo di un conflitto di interessi – ciò che non è nemmeno dimostrato –
non vi è che una remota possibilità di incontro tra le due. A un esame
oggettivo e spassionato del caso gli argomenti addotti dalla reclamante risultano
infondati e il reclamo deve essere respinto.
Gli argomenti adotti non
giovando al reclamo, quest’ultimo deve essere interamente respinto e la nomina
della curatrice __________ confermata.
4.
Vi è tuttavia un
aspetto della procedura che in applicazione al principio inquisitorio
illimitato sancito dall’art. 446 CC non può essere tralasciato.
4.1
Nell’ambito della di
protezione dei minori, questi ultimi devono essere definiti “persone
interessate” alla misura in quanto direttamente toccati da essa. A questo
titolo, il minore deve essere considerato come parte alla procedura (alla pari
dei propri genitori e del curatore se atti o omissioni sono a lui rimproverati)
(STF 5A_979/2013 consid. 3 del 28 marzo 2014; Meier/Lukic,
Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte, Ginevra 2011, pag.
59.
ss ; Cottier/Steck, Das
Verfahren vor des Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden, FamPra.ch 2012 pag.
992; Pradervand-Kernen, La
position juridique de l’enfant dans la procédure civile, à l’aune de quelques
questions particulières, FamPra 2016, pag. 345). Per il rinvio operato
dall’art. 314 cpv.1 CC, al minore appartengono dunque tutti i diritti previsti
dalle disposizioni generali di procedura (diritto alla consultazione degli atti
[art. 449b CC], diritto di reclamare [art. 450 CC]) così come i diritti
derivanti da disposizioni specifiche relative ai minori, segnatamente il
diritto ad un’audizione da parte del giudice (art. 314a CC), il diritto di
beneficiare di una rappresentanza (art. 314a bis CC) e quello di interporre
reclamo contro la decisione di ricovero in un istituto chiuso o in una clinica
psichiatrica (art. 314b CC) (Pradervand-Kernen,
op. cit. pag. 345).
4.2
A livello
internazionale, l’art. 12 della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20
novembre 1989 (RS 0.107, ratificata dalla Svizzera e entrata in vigore nel
1997) prevede un obbligo a carico degli Stati membri di garantire al minore
capace di discernimento il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su
ogni questione che lo interessa, le opinioni del fanciullo essendo debitamente
prese in considerazione tenendo conto della sua età e del suo grado di
maturità. L’art. 314a CC che disciplina le modalità dell’audizione del figlio
da parte dell’Autorità di protezione prevede che il minore sia sentito
personalmente e in maniera adeguata dall’autorità o da un terzo incaricato,
eccetto che la sua età o altri motivi gravi vi si oppongano. Tale disposto
concretizza, nell’ambito del diritto della protezione ciò che è previsto
dall’art. 298 cpv. 1 CPC – corrispondente all’art. 144 cpv. 2 vCC). Sicché
sia in diritto di procedura che nell’ambito della protezione dei minori, il diritto
interno svizzero va oltre le esigenze internazionali poiché al contrario di
quanto previsto dall’art. 12 cpv. 1 della Convenzione citata, la prerogativa
della capacità di discernimento ai sensi dell’art. 16 CC non è una condizione
necessaria per potere sentire il minore (DTF 131 III 553 consid. 1.2.3; STF
5A_354/2015 del 3 agosto 2015 consid. 3.1. ; Pradervand-Kernen, op.cit. pag. 348). Il diritto di
audizione è considerato come una emanazione dei diritti della personalità (Kommentar
zur Schweizerischen ZPO, 2ª edizione, 2a ed. 2013, Schweighauser ad. art. 298 CPC n. 8). Da quando il minore né
è provvisto, può fare valere da sé il proprio diritto di essere sentito che
diventa allora un diritto personale di partecipare alla procedura (STF
5A_428/2014 del 22 luglio 2014 consid. 6.1.; Pradervand-Kernen,
op. cit. pag. 348 ; Rumo-Jugo,
L’audition des enfants lors du divorce de leurs parents, SJ 2003 II 115, pag.
118). In principio, l’audizione è effettuata dall’autorità stessa. Tuttavia, in
particolare in caso di alta conflittualità famigliare o di dissensi concernenti
i figli, l’audizione può essere delegata ad uno specialista (STF 5A_354/2015
del 3 agosto 2015 consid. 3.1. e referenze citate; DTF 133 III 553 consid. 4;
BSK CPC, Steck, ad. art. 298 n. 10
ss).
4.3
L’audizione del
bambino persegue due principiali obbiettivi. Per l’autorità giudicante,
l’audizione ha lo scopo di permettere al giudice competente di farsi un’idea
personale sulla fattispecie e di disporre di una fonte di informazione
supplementare alfine di svolgere la propria istruttoria e prendere la decisione.
Per il minore, l’audizione permette al bambino stesso di essere informato della
procedura in atto e avere la possibilità di esprimere il suo punto di vista
sulla situazione famigliare, descrivendo le sue propensioni, i suoi desideri i
suoi timori e le sue aspettative, in breve, permettendogli di sentirsi soggetto
e non oggetto della procedura in corso (STF 5A_402/2011 del 5 dicembre 2011
consid. 5.1; Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 2ª edizione, Schweighauser ad. art. 298 CPC n. 11 ss;
BSK CPC, Steck, ad. art. 298 n. 5;
Bernasconi in: Commentario
al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, pag. 1314).
Così, il Tribunale federale ha giudicato che anche se i fatti pertinenti sono
perfettamente istruiti, l’audizione è un diritto personale del minore in merito
al quale ha la possibilità di esprimersi: il giudice ha pertanto il dovere di
informarlo in merito a tale diritto (STF 5A_402/2011 del 5 dicembre 2011
consid. 5.1).
4.4
Secondo le linee guida
stabilite dalla giurisprudenza del Tribunale federale i bambini sono sentiti
dopo il 6° anno di età (DTF 133 III 553 consid. 3; 131 III 553 consid. 1.2.3; STF
5A_354/2015 consid. 3.1.). Tuttavia, tale limite non è assoluto: un minore più
giovane può essere sentito per esempio nell’ipotesi in cui è il più piccolo di
più fratelli e che si avvicina al sesto compleanno. Certi autori propongono di
sentire i bambini dal quarto anno di età (Pradervand-Kernen,
op. cit., pag. 349 e riferimenti). L’età minima è stata fissata dal Tribunale
federale indipendentemente dal fatto che, in psicologia infantile si ritiene
che le attività mentali di logica formale non sono possibili prima di un età
compresa tra undici e tredici anni, e che le capacità di differenziazione e di
astrazione orale non si sviluppano prima di tale età (STF 5A_354/2015 del 3
agosto 2015 consid. 3.1; STF 5A_119/2010 del 12 marzo 2010 consid. 2.3.1 e
riferimenti;5A_43/2008 del 15 maggio 2008 consid. 4.1, in FamPra.ch 2008 p.
976).
Tra il sesto e
l’undicesimo anno di età del minore, esso non è ancora in grado di esprimersi
facendo astrazione di fattori d’influenza immediati ed esterni né di formulare
una volontà stabile. Egli non è capace di cogliere realmente le sfide
giuridiche della procedura in corso. In quella fascia di età, l’audizione del
bambino è volta innanzitutto a permettere al giudice competente di farsi
un’idea personale e di disporre di una fonte d’ informazioni supplementare per
stabilire la fattispecie e prendere una decisione, senza ricercare presso il
bambino una determinazione precisa quanto all’esito del procedimento. Per tale
motivo, la giurisprudenza va fino ad affermare che i giovani bambini non
dovrebbero essere interrogati in merito ai loro desideri concreti quanto
all’attribuzione ad uno o all’altro genitore (STF 5A_354/2015 del 3 agosto 2015
consid. 3.1; DTF 131 III 557, JdT 1996 I 87, STF 5A_354/2015 del 3 agosto 2015
consid 3.1.).
Da un’età compresa tra
undici e tredici anni, la psicologia infantile considera che un minore sia
capace di svolgere le attività mentali di logica formale e che sia altresì
dotato della capacità di differenziazione e di astrazione orale. Pertanto, il
minore è capace a ponderare i vantaggi e gli svantaggi di eventi futuri senza rimanere
attaccato al presente. Il minore è dunque considerato come capace di discernimento.
Un minore capace di discernimento ha il diritto di aspettarsi a essere
coinvolto nella presa di decisione che deve essere argomentata e tenere conto
della personalità del minore (Pradervand-Kernen,
op. cit., pag. 349). Pertanto, la giurisprudenza ha predisposto che per quanto
attiene alla questione dell’attribuzione dell’autorità parentale, un minore è
capace di discernimento dal 12esimo anno di età (STF 5C.293/2005 del 6 aprile
2006.
consid. 4.2, in FamPra.ch 2006 p. 760).
4.5
A tenore di legge, ogni
minore direttamente toccato da una procedura in ambito di diritto della
famiglia deve essere sentito, senza che una richiesta da parte del minore o del
suo rappresentante legale sia necessaria (BSK CPC, Steck, ad. art. 298 n. 3; Kommentar zur Schweizerischen ZPO,
2ª edizione, Schweighauser ad.
art. 298 CPC n. 37). Il giudice o l’autorità giudicante può rinunciare
all’audizione del minore unicamente qualora l’età del minore o un grave motivo
vi si opponga. Come testé sviluppato secondo giurisprudenza del Tribunale
federale i bambini di più di sei anni – e anche prima se le circostanze lo
giustificano – possono essere sentiti personalmente. Appartiene al potere di
apprezzamento dell’autorità giudicante valutare quali altri gravi motivi
giustifichino di rinunciare all’audizione del minore. Nella misura in cui una
tale rinuncia consiste in una grave limitazione dei diritti del minore,
l’autorità giudicante prenderà con prudenza detta decisione tenendo conto delle
particolarità di ogni fattispecie. Si annoverano in particolare i casi di
rifiuto del minore di essere sentito, il rischio che una tale audizione leda alla
sua salute psichica, il timore fondato di rappresaglie contro i minore, un
soggiorno durevole all’estero o l’urgenza della misura (CPC Commenté, Jeandin, ad. art. 298 n. 12; BSK CPC, Steck, ad. art. 298 n. 14 ss).
4.6
L’art. 298 cpv. 3 CPC
riserva un diritto di reclamo al minore capace di discernimento contro la
mancata audizione. Le versioni tedesche e francesi del disposto sembrano più
restrittive di quella italiana nel senso che si riferiscono ad una “negata
audizione” (die Verweigerung der Anhörung, le refus d’être entendu) sottintendendo
pertanto che essa sia stata preventivamente richiesta. Rispecchia questa distinzione
la giurisprudenza del Tribunale federale da cui sembra che non basti che
l’audizione sia stata omessa ma occorre che il figlio o i genitori abbiano
postulato l’audizione da parte dell’autorità o una valutazione da parte di uno
specialista e che l’autorità giudicante l’abbia rifiutata (STF 5A_43/2008 del
15.
maggio 2008 consid. 4.3.; STF 5P_214/2005 del 24 agosto 2005 consid. 2; STF
5A_402/2011 consid. 5.2;5A_50/2010 del 6 luglio 2010 consid. 2.4.; DTF 131 III
553.
consid. 1.4.4; vedi anche BSK CPC, Steck,
ad. art. 298 n. 7 e rinvii; Bernasconi
in: Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011,
pag. 1317).
4.7
Tale giurisprudenza,
considerata contraria all’art. 12 della Convenzione sui diritti del fanciullo,
è criticata in dottrina (Schweighauser, op.
cit, ad. art. 298 n. 9). Tuttavia,
la dottrina non è unanime sulle conseguenze della mancata audizione del minore.
La maggior parte degli autori, dopo avere precisato che l’autorità giudicante è
tenuta all’audizione, e avere descritto la pratica del Tribunale federale non
menziona le conseguenze di una mancata audizione (ad esempio BSK CPC, Steck, ad. art. 298 n. 7; Pradervand-Kernern op. cit; Certi autori
sostengono che l’audizione del minore consiste in un vero e proprio diritto
formale di essere sentito, la cui violazione implica l’annullamento della
decisione impugnata indipendentemente dalla possibilità di successo nel merito
del reclamo (vedi CPC Commenté, Jeandin,
ad. art. 298 n. 4 e riferimenti citati), altri, infine, la giudicano una grave
violazione della legge (Cruchon,
L’audition de l’enfant dans les procédures de droit de la famille, quel rôle
pour le juge, Jusletter del 26 agosto 2013, pag. 4 e nota 26).
4.8
Nel caso in esame, PI
1.
ha compiuto 14 anni il scorso. Dal carteggio a disposizione non risulta che
l’Autorità di protezione abbia predisposto un’audizione nelle modalità testé
menzionate e nel rispetto del diritto internazionale e del diritto federale. Non
risulta peraltro che l’Autorità di protezione abbia comunicato ad PI 1 il suo
diritto ad un audizione. Non sembra infine che l’Autorità di protezione abbia
anche solo preso in considerazione il diritto di PI 1 ad una audizione e vi
abbia rinunciato per validi gravi motivi. Non si può dunque che concludere che l’Autorità
di protezione ha disatteso nella fattispecie al dovere che le incombe di
rendere il minore partecipe alla procedura. A prescindere delle tensioni tra i
genitori, delle numerose e dispendiose procedure continuamente intraprese dai
genitori a contestazione delle decisioni dell’Autorità di protezione e delle
passate difficoltà riscontrate da PI 1 – si pensi in particolare al tentativo
di esercizio del diritto di visita presso il punto di incontro della Casa __________
– l’Autorità di protezione non ha suffragato al dovere di tutelare il diritto
del minore ad un’audizione che le incombe in applicazione dell’art. 314a CC.
4.9
Vi è dunque da
domandarsi quali siano le conseguenze di una tale violazione sul procedimento
in esame. Nell'interesse di una congruente interpretazione del diritto
federale, questa Camera è chiamata ad applicare la giurisprudenza del Tribunale
federale in materia di audizione del minore in applicazione degli art. 298 CPC
e 314a CC. Ora nella fattispecie, non appare che l’audizione di PI 1 sia stata
chiesta da RE 1, ad oggi unica detentrice dell’autorità parentale. Inoltre,
quest’ultima ha partecipato attivamente al procedimento e il diritto formale di
essere sentito di PI 1 è stato rispettato per il suo tramite. La decisione impugnata
può dunque essere confermata malgrado la mancata audizione di PI 1.
All’Autorità di protezione va ricordato che nell’ambito della più ampia
procedura in corso il giovane deve essere sentito personalmente e direttamente.
Vista la particolarità del caso e l’alta conflittualità che oppone i genitori,
l’audizione dovrà essere affidata a uno specialista.
5.
Il reclamo interposto
va respinto e la decisione impugnata confermata. Tasse e spese di giustizia
seguono la soccombenza, e vanno poste a carico di RE 1 che rifonderà inoltre a CO
2, che ha presentato osservazioni al reclamo per il tramite di un avvocato, un’equa
indennità per ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il
reclamo è respinto e la decisione impugnata è confermata.
2. Gli
oneri del reclamo consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 1’000.–
b) spese fr.
300 –
fr.
1’300.–
sono posti a carico di RE
1 che rifonderà fr. 800.– a CO 2 a titolo di ripetibili.
3. Notificazione:
-
-
Comunicazione:
-
La
giudice supplente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95
a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg.
LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;
quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.
Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo
stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.