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Decisione

9.2016.155

Messa in pericolo del bene del minore Proporzionalità e gradualità della misura di protezione

30 novembre 2016Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

A. PI 1 (2007) è figlio

di RE 1 e di __________.

I

genitori vivono separati da anni e la madre esercita l’autorità parentale e la

custodia sul figlio.

Mediante decisione 31

marzo 2008 la Commissione tutoria regionale __________ (in seguito Commissione

tutoria), ha disposto diritti di visita sorvegliati per il padre. Il 27 ottobre

2008 la Commissione tutoria ha disposto la sospensione dei diritti di visita

(cfr. inoltre risoluzione del 14 settembre 2009, rigetto dell’istanza di

ripristino delle relazioni personali).

B. A seguito dello

scritto dell’8 giugno 2011 dell’amministrazione (immobiliare) che gestiva il

condominio presso cui risiedeva RE 1 con il figlio (lamentela per presunti

maltrattamenti e spaccio) la Commissione tutoria aveva convocato l’interessata

per un’udienza di discussione. Durante l’incontro era emerso che la segnalazione

era stata trasmessa al Ministero pubblico e che l’interessata aveva ripreso i

contatti con il padre di suo figlio e che era alla ricerca di una nuova abitazione

(vista la procedura di sfratto).

Il 10 agosto 2011 il

Ministero pubblico ha escluso la sussistenza di fatti di rilevanza penale a

carico dei genitori nei confronti di PI 1.

C. Il 2012 è nato PI

2 figlio di RE 1 e di __________. La madre esercita l’autorità parentale e la

custodia anche sul secondogenito (cfr. contratto per l’obbligo di mantenimento

di minori e per il diritto alle relazioni personali del 18 settembre 2013).

D. A seguito della

lamentela di una vicina di casa, l’assistente sociale del Municipio di __________

ha reso visita al domicilio di RE 1 con due agenti di polizia (31 marzo 2014).

E. Il 10 aprile 2014

l’Autorità di protezione ha convocato RE 1 per discutere “le problematiche

all’interno del nucleo famigliare e la richiesta di ristabilire i diritti di visita

dei figli con il padre”. Il padre, regolarmente convocato a un’udienza di discussione,

non si è presentato (cfr. seduta dell’8 maggio 2014).

F. Mediante

scritto di posta elettronica del 9 maggio 2014 l’assistente sociale ha informato

l’Autorità di protezione di aver ricevuto un’ulteriore lamentela (preoccupazioni

sulla situazione famigliare) da parte dei vicini di casa di RE 1.

Il 15 maggio 2014

l’assistente sociale ha reso visita a RE 1 (cfr. scritto di posta elettronica

del 16 maggio 2016).

G. Il 22 luglio 2014

l’Autorità di protezione ha convocato __________ per discutere dei diritti di

visita con i figli. L’interessato ha consegnato uno scritto di RE 1 che propone

la ripresa dei diritti di visita del padre con i figli (sabato dalle 10.00 alle

18.00) (lo stesso avrebbe dimostrato interessamento e si sarebbe comportato in

modo adeguato).

H. Mediante decisione

del 24 luglio l’Autorità di protezione ha disposto il diritto di visita padre –

figli (un sabato ogni quindici giorni dalle 10.00 alle 18.00), con scambio

presso il punto d’incontro.

Dal 6 ottobre 2016 il

padre è stato posto agli arresti domiciliari (cfr. scritto del 1° ottobre 2016)

e di conseguenza il diritto di visita padre – figli è stato momentaneamente

sospeso (email del 1° ottobre 2016).

I. Con

segnalazione del 12 aprile 2016 l’Amministratore del condominio presso cui

risiede l’interessata ha nuovamente sottoposto all’Autorità di protezione la

sua preoccupazione in relazione al benessere di PI 1 e PI 2, chiedendo che

vengano fatti accertamenti sulla situazione dei minori stessi, presunte vittime

di maltrattamenti (gli inquilini avrebbero assistito a “scene raccapriccianti

nel cortile”).

Tali preoccupazioni

sono state nuovamente manifestate mediante colloquio telefonico del 29 aprile

2016 (cfr. resoconto agli atti).

L. A seguito della

segnalazione ricevuta, la madre è stata convocata dall’Autorità di protezione

(7 giugno 2016). Pur non negando qualche difficoltà nel gestire i figli, l’interessata

ha negato di aver “mai alzato le mani”. L’Autorità di protezione ha tuttavia

proposto il sostegno del Servizio di sostegno e accompagnamento educativo

(SAE). Nel verbale viene indicato “la signora RE 1 concorda”.

M. Mediante decisione

del 13/20 luglio 2016 (ris. 732) l’Autorità di protezione ha conferito mandato

al SAE di sostenere la famiglia RE 1.

N. Con reclamo del 15

agosto 2016 RE 1 ha postulato l’annullamento della decisione sopraindicata e il

conferimento del mandato al SAE, con motivazioni di cui si dirà in appresso.

Con scritto del 29 agosto

2016 l’Autorità di protezione ha comunicato di non avere osservazioni da

formulare.

Considerato

Considerandi

1.

Le decisioni delle

Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e minorenni sono

impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di

appello, che decide nella composizione di un giudice unico [art. 450 CC in

relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 Legge

sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e

dell’adulto (LPMA); art. 48 lett. f n. 7 LOG]. Riguardo alla procedura

applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre

riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in

particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di

competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del

Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut,

pag. 8) e, in via ancor più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale

civile (CPC; v. art. 450f CC).

2.

In concreto,

l’Autorità di protezione ha conferito mandato al SAE di sostenere la famiglia RE

1.

A mente dell’Autorità di protezione, visto quanto emerso in sede d’udienza

“si ritiene che RE 1 necessiti di un supporto/aiuto per il tramite del SAE, che

potrà cosi monitorare la situazione”. Nella decisione è indicato che le spese

del SAE saranno assunte dall’Autorità di protezione.

3.

Nel reclamo del 15

agosto 2016 RE 1 ha postulato l’annullamento della decisione del 20 luglio 2016

e il conferimento del mandato al SAE. Nega di necessitare di tale servizio per

la gestione dei propri figli, ricordando che benché ragazza–madre ha la fortuna

di avere diversi famigliari che le sono vicini, pronti ad aiutarla in caso di

disagio. A mente della reclamante i figli non hanno particolari problemi,

indicando che neppure la scuola ha fatto particolari segnalazioni. Le lamentele

dei vicini sarebbero, a suo avviso, “inventate”.

4.

Giusta l’art. 307

cpv. 1 CC se il bene del figlio è minacciato e i genitori non vi rimediano o

non sono in grado di rimediarvi, l’autorità di protezione dei minori ordina le

misure opportune per la protezione del figlio.

Nell’esecuzione di questa

“missione preventiva”, l’autorità di protezione gode di un ampio potere

d’apprezzamento quanto al modo di procedere (Meier/Stettler,

Droit de la filiation, 5ª ed. 2014, N. 1253 pag. 824).

L’Autorità di

protezione può segnatamente ammonire i genitori, gli affilianti o il figlio,

impartire loro istruzioni per la cura, l’educazione o l’istruzione e designare

una persona o un ufficio idoneo che abbia diritto di controllo e informazione

(art. 307 cpv. 3 CC).

Le misure previste dagli

art. 307 segg. CC hanno lo scopo di proteggere il bambino da possibili minacce

al suo sviluppo fisico, psichico o morale (CR, CC I, Meier, art. 307 N. 5; Hegnauer/Breitschmid, Grundriss

des Kindesrechts, 5ª edizione, pag. 206 n. 27.14). Esse sono informate

dunque al bene del minorenne e non dipendono da un'eventuale colpa dei

genitori, né costituiscono una sanzione nei loro confronti. L’eventuale colpa

del padre o della madre non configura una condizione di messa in atto della

misura (CR, op. cit., Intro. art. 307–315b N. 28; Breitschmid in: Kommentar zum

Schweizerischen Privatrecht, ZGB I, Basilea 1996, n. 4 ad art. 307 CC).

L’applicazione delle misure di protezione è retta dal principio di

proporzionalità che si traduce nella legge in una gradualità degli interventi,

che va dalla misura più debole alla misura più incisiva (Meier/Stettler, Droit de la filiation,

5a ed. 2014, N. 1252–1254 pag. 825).

Nel dettaglio l’art. 307

cpv. 3 prevede una lista non esaustiva delle misure che l’Autorità può ordinare

a protezione del minore.

Affinché rispetti il principio della

proporzionalità la misura deve essere necessaria e sufficiente ad assicurare la

protezione del minore. L’Autorità potrà in primo luogo ammonire i genitori ai

loro doveri, dare loro consigli in ambito di cura, educazione e formazione del

minore (ad esempio: pareri medici, frequentazioni a corsi di cura, partecipazioni

a corsi per genitori,...). L’Autorità potrà anche consigliare i genitori ed

orientarli verso i Servizi competenti o ancora impartire loro istruzioni.

L’art. 307 CC funge pure da base legale per

il disciplinamento di misure d’indagine, volte a determinare l’eventuale messa

in pericolo del bene del minore e la necessità di adottare misure più incisive

(esami medici ambulatoriali, osservazioni di durata limitata presso un Istituto,

perizie psichiche dei genitori in caso di sospetti di abusi).

L’Autorità potrà infine designare una persona

(ad esempio assistente sociale, psicologo) o un ufficio idoneo (servizi per la

protezione dei minori) che abbia facoltà di controllo e d’informazione (CR CC

I, op. cit., art. 307 N. 11–15 pag. 1879 segg.).

Benché tali misure (controllo e

informazione) si trovino in basso alla scala delle misure di protezione, anche

in tal caso l’Autorità dovrà applicare il principio di proporzionalità.

5.

Nel suo

apprezzamento, l'Autorità non è vincolata, in virtù del principio inquisitorio

illimitato che governa il diritto di filiazione, né alle dichiarazioni delle

parti né alle prove da loro fornite (DTF 122 III 408, cons. 3d).

Il

citato principio vale anche per la regolamentazione delle relazioni personali

(sentenze del Tribunale federale 5A_69/2011 del 27 febbraio 2012 consid. 2.3;5C.58/2004 del 14 giugno 2004 cons. 2.1.2).

Questo

principio impone all’Autorità di chiarire i fatti e prendere in considerazione

d’ufficio tutti gli elementi che possono essere importanti per rendere una decisione

conforme al bene del minore. L’Autorità può istruire la fattispecie secondo il

proprio apprezzamento, amministrando finanche le prove in modo inabituale, di

propria iniziativa, sollecitare rapporti, anche se tale maniera di procedere

non è prevista dal diritto di procedura cantonale (DTF 128 III 411, cons.

3.2

, pag. 413).

Questo

principio non dispensa tuttavia le parti dal collaborare attivamente alla

procedura e dall’esporre le proprie tesi (sentenza del Tribunale federale 5A_69/2011 del 27 febbraio 2012, cons.

2.

).

6.

In concreto, RE 1 era

stata “segnalata” all’Autorità di protezione una prima volta nel corso del 2011

(quando ancora conviveva con il padre dei suoi figli) e poi nel 2014 (lamentele

dei vicini). Dagli atti emerge che nel 2011 il Ministero pubblico aveva escluso

la sussistenza di fatti di rilevanza penale a carico dei genitori nei confronti

di PI 1. Anche nel 2014, “dopo gli accertamenti di rito” l’Autorità di protezione

aveva ritenuto che la “situazione non necessitasse” di un intervento (cfr.

decisione del 13 luglio 2016 mandato al SAE).

Mediante scritto del 12

aprile 2016 l’amministrazione del condominio presso cui risiede RE 1, ha

nuovamente esposto all’Autorità di protezione le proprie rimostranze in

relazione al comportamento della madre nei confronti dei due figli (sospetto

maltrattamento) nonché ai disagi causati ai vicini (urla e rumori molesti). In

quell’occasione l’Autorità di protezione ha convocato RE 1 per un’udienza di discussione.

Dalla stessa è emerso che l’interessata è a conoscenza delle lamentele dei

vicini e “ritiene che qualsiasi mamma possa perdere la pazienza e alzare la

voce con i propri figli”; riferisce però che ciò sia successo in poche

occasioni. Dichiara di non aver mai alzato le mani sui figli (cfr. verbale

d’udienza del 7 giugno 2016).

Durante l’audizione della

mamma l’Autorità di protezione le ha proposto il sostegno del SAE. Dal verbale

agli atti risulta che la signora RE 1 si è dichiarata concorde con tale misura.

L’assistente sociale (__________)

che si era recata presso l’abitazione di RE 1 (30 maggio 2016) per informarla

delle lamentele, ha indicato che la madre ha “ammesso di avere alcune

difficoltà in quanto mamma sola”, ma che alla proposta di un sostegno da parte

del SAE si è dimostrata “molto reticente” (cfr. email del 31 maggio 2016).

6.1

Ora, indipendentemente

dall’accordo che la reclamante sembra aver dato in sede d’udienza, in concreto

va rilevato che dagli atti non emerge che l’Autorità di protezione abbia fatto

valutazioni o particolari indagini in relazione alla messa in pericolo del bene

dei minori.

Nella decisione in esame,

che conferisce appunto mandato al Servizio di sostengo e accompagnamento

educativo di sostenere la famiglia RE 1 l’Autorità non ha fatto riferimento

alcuno al bene dei minori, ma si è limitata a esporre le lamentele dei vicini e

riferire dell’accordo dato da RE 1 in sede d’udienza al sostegno del SAE.

L’Autorità di protezione si

limita a concludere che RE 1 necessita di un supporto / aiuto per il tramite

del servizio di sostegno e accompagnamento educativo, che potrà monitorare la

situazione.

Ora, benché non si possa

escludere che il bene dei minori possa in concreto essere messo in pericolo dal

comportamento della madre, appare evidente che le sole lamentele dei vicini non

possano, da sole, essere ritenute sufficienti a giustificare l’adozione di una

misura di protezione.

Necessario in primo luogo

è che l’Autorità di protezione valuti, al più presto, la situazione dei

minori e l’eventuale messa in pericolo del bene degli stessi (le possibili

minacce allo sviluppo fisico, psichico e morale) e valuti la necessità di

adottare le misure di protezione adeguate, sincerandosi di rispettare il

principio di proporzionalità e di gradualità della misura.

In simili circostanze, in

accoglimento del gravame, la decisione impugnata va di conseguenza annullata e

l’incarto ritornato all’Autorità di prime cure perché proceda al più presto ai

sensi dei considerandi.

7.

Viste

le circostanze particolari, eccezionalmente si prescinde dal prelievo di spese

e tasse di giustizia.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1.Il

reclamo è accolto. Di conseguenza:

1.1 La decisione del 13

luglio 2016 (ris. 732/2016) dell’Autorità regionale di protezione __________

è annullata.

1.2 Gli atti sono ritornati

a quest’ultima Autorità perché proceda, al più presto, ai sensi dei

considerandi.

2. Non

si prelevano spese e tasse di giustizia. Non si assegnano ripetibili.

3. Notificazione:

-

-

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause

di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;

quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se

la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.

Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo

stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.