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Decisione

9.2016.162

Competenza intercantonale

28 febbraio 2017Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

9.2016.162

Lugano

28 febbraio 2017

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il giudice supplente della Camera di

protezione del Tribunale d’appello

Alessia Paglia

giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f. n. 7 e 48b lett. a) n. 2 e LOG

assistito dalla

segretaria

Scheurich

sedente per statuire nella causa che oppone

KESB __________,

all’

Autorità regionale di protezione __________,

per quanto riguarda la competenza territoriale per la gestione della

misura di protezione in favore di PI 1

giudicando sul reclamo del 2 settembre 2016 presentato

dalla KESB __________ contro la decisione emessa il 9 agosto 2016

dall'Autorità regionale di protezione __________;

letti ed esaminati gli atti,

considerato

in fatto e

Considerandi

che la __________ ha decretato, con decisione del 13 maggio 2002,

l’interdizione per infermità mentale (art. 369 vCC) di PI 1, 1983 che è poi

stato posto sotto l’autorità parentale della madre CURA 1 ai sensi dell’art.

385.

cpv. 3 vCC;

che la

misura, a seguito dell’entrata in vigore, il 1° gennaio 2013, del nuovo diritto

di protezione è stata convertita, per legge, in una curatela generale ai sensi

dell’art. 398 CC; la madre dell’interessato signora CURA 1 è stata confermata

nel ruolo di curatrice generale;

che il 18

aprile 2016 la RE 1 (in seguito KEBS __________) ha

scritto all’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di

protezione) chiedendo l’assunzione della misura di protezione siccome PI 1

risiede presso l’Istituto __________ a far tempo dal 2001 dove ha stabilito il

suo domicilio;

che con

lettera del 23 maggio 2016 l’Autorità di protezione ha comunicato la sua

disponibilità ad assumere la misura fermo restando il mantenimento nella

funzione di curatrice generale della madre;

che mediante

decisione del 27 maggio 2016 la KEBS __________ ha quindi emanato una decisione

di trasferimento della misura di protezione istituita in favore di PI 1 a far

tempo dal 1°.06.2016;

che con ris.

n. 16.329 del 9.8.2016 l’Autorità di protezione, fatte ulteriori verifiche, ha

negato l’assunzione dell’incarto siccome PI 1 risulta essere domiciliato ancora

nel comune di __________ mentre a __________ detiene solo un permesso di

soggiorno,

ritenuto poi

che, essendo l’interessato incapace di discernimento, non si può concludere che

l’entrata nell’Istituto __________ sia frutto di una sua libera scelta;

che avverso

la predetta decisione la KEBS __________ ha interposto, il 2 settembre 2016,

reclamo chiedendone l’annullamento;

che

il gravame non è stato intimato per osservazioni;

che le decisioni delle

Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e minorenni sono

impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di

appello, che decide nella composizione di un giudice unico [art. 450 CC in

relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge

sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e

dell’adulto (LPMA); art. 48 lett. f n. 7 LOG];

che riguardo alla

procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC

occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura

amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il

diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr.

Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la

modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle

disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC);

che ai sensi dell’art. 48b lett. a) n. 2 LOG oltre ai casi previsti

dall'art. 48 LOG, la Camera di protezione decide nella composizione di un

giudice unico la non entrata nel merito nelle impugnazioni manifestamente

inammissibili;

che oggetto

del presente reclamo risulta essere la competenza per la gestione della misura

istituita in favore di PI 1;

che l’art.

442.

cpv. 1 CC attribuisce la competenza all’Autorità di protezione del luogo di

domicilio dell’interessato; in caso di cambiamento di domicilio di una persona

sottoposta a una misura, l’autorità del nuovo domicilio si investe della misura

(art. 442 cpv. 5 CC);

che in caso

di incertezza in relazione alla competenza è previsto uno scambio di opinioni

fra le autorità che entrano in considerazione; se lo scambio di opinioni non

consente di raggiungere un’intesa, l’autorità preventivamente adita sottopone

la questione della propria competenza all’autorità giudiziaria di reclamo (art.

444.

cpv. 3 e 4 CC);

che l’art.

444.

cpv. 3 e 4 CC si applica non solo al momento dell’istituzione della misura

ma anche in caso di dubbio sulla competenza per l’esecuzione rispettivamente il

trasferimento della stessa; se le due autorità non possono mettersi d’accordo,

l’autorità che gestisce la misura, quale “autorità preventivamente adita”,

sottopone la questione della sua competenza all’istanza giudiziaria di ricorso

(Raccomandazioni COPMA marzo 2015, Transfert d’une mesure du droit de

protection de l’enfant et de l’adulte après un changement de domicile, in RMA

2-2016, pag. pag. 174; Anna Murphy/Daniel

Steck in FHB Kindes- und

Erwachsenenschutzrecht, N.18.39 e 18.40);

che il

disaccordo fra la KEBS __________ e l’Autorità di protezione è pacifico; il

fatto che lo scambio di opinioni sia andato sino all’emanazione di decisioni

nulla muta, il risultato è infatti che né l’una né l’altra autorità si

ritengono competenti e ciò conduce alla procedura di cui all’art. 444 cpv. 4

CC;

che in

concreto la misura in favore di PI 1 è gestita dalla KEBS __________ sicché, in

caso di disaccordo sulla competenza, la stessa autorità avrebbe dovuto

sottoporre la questione alla propria autorità giudiziaria di ricorso ovvero a

quella del suo Cantone (Philippe Meier,

Droit de protéction de l’adulte, 2016, N. 138 pag. 68), non alla Camera di

protezione;

che peraltro

le autorità di protezione non hanno qualità per interporre reclamo, né contro

le decisioni di altre autorità né contro quelle emanate dall’autorità

giudiziaria di reclamo, salvo in ambito di spese procedurali (Philippe Meier, Droit de protéction de

l’adulte, 2016, N. 260 pag. 134);

che stante

così le cose il reclamo si rivela irricevibile;

che a titolo

abbondanziale si osserva che in concreto PI 1 soggiornava già a __________ al

momento dell’istituzione della misura; che non c’è stata nessuna modifica di

soggiorno; che il collocamento in istituto di cura non costituisce in sé un

domicilio (art. 23 cpv. 1 in fine CC); che la scelta del domicilio presuppone

la capacità di discernimento della persona interessata (COPMA – Guide pratique

Protection de l’adulte, N, 1.94, pag. 32); che le persone sottoposte a curatela

generale hanno domicilio presso la sede dell’autorità di protezione (art. 26

CC) sicché il cambio di domicilio diventa effettivo solo al momento del

trasferimento della misura;

che date le

circostanze si prescinde dal prelievo di oneri processuali.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Il

reclamo è irricevibile.

2. Non

si prelevano tasse e spese di giustizia.

3. Notificazione:

-

Comunicazione:

-

-

Il giudice supplente La

segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso

in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro

le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art.

95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72

segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è

ammissibile solo se il valore

litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non

raggiunge tale importo, il ricorso

in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.