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Decisione

9.2016.179

Istituzione di una curatela di rappresentanza con amministrazione del reddito e del patrimonio

24 febbraio 2017Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

A. RE 1 (1931) è stata

segnalata già nel 2014 dalle autorità Comunali, che avevano espresso

preoccupazione per una situazione di disagio in cui viveva. Nell’impossibilità

di avere contatti con l’interessata, che negava la necessità di un sostegno, la

procedura era allora stata sospesa.

B. La procedura è stata

riattivata nel settembre 2015. Convocata il 14 ottobre 2015 presso l’Autorità

regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione), RE 1 si

è rifiutata di partecipare a qualsiasi incontro, sostenendo, telefonicamente,

di non necessitare di alcun aiuto.

Con decisione 12

gennaio 2016 l’Autorità di protezione ha segnalato al Servizio psico-sociale di

__________ la situazione, conferendogli un mandato di valutazione volto a

chiarire l’eventuale esigenza di una misura di protezione. Detto Servizio ha

reso un rapporto datato 16 febbraio 2016 con il quale ha precisato

l’impossibilità di avvicinarsi alla signora, che non apriva la porta nemmeno ai

famigliari. Di conseguenza il servizio psico-sociale ha suggerito l’ipotesi di

ricoverare RE 1 a scopo di perizia.

C. Il 21 febbraio 2016 RE

1 ha dovuto essere ricoverata a seguito di una segnalazione della Polizia

Comunale di __________. Dal rapporto di intervento risulta che “è cosciente

e respira. Non vigile. Dichiarazione del chiamante: non vuole aprire, non

lucida. () Vive in una situazione di caos totale, cumulo di spazzatura”.

D. Con decisione

supercautelare 8 marzo 2016, l’Autorità di protezione ha privato

provvisoriamente RE 1 della libertà a scopo di assistenza, ricoverandola in

Clinica __________. L’Autorità di protezione ha quindi incaricato il Servizio

psico-sociale di __________ dell’esecuzione della decisione e investito della

competenza per la dimissione i medici della Clinica __________. Il ricovero è

avvenuto l’11 marzo 2016. RE 1 ha contestato il ricovero davanti alla Commissione

giuridica in materia di assistenza sociopsichiatrica. Quest’ultima autorità ha

stabilito, durante l’udienza conciliativa, di non entrare nel merito della decisione

supercautelare, invitando l’Autorità di protezione a “svolgere entro i

termini più brevi le sue incombenze procedurali al fine di adottare una

decisione di merito (…), concludendo che “contro la decisione potrà

essere ulteriormente presentato ricorso o confermato il gravame attuale”.

E. Dopo che il membro

permanente e il delegato del Comune di __________ hanno sentito la signora,

tramite decisione cautelare 10 maggio 2016 l’Autorità di protezione ha revocato

il ricovero a scopo di assistenza, decidendo contestualmente un ricovero a

scopo di perizia e incaricando a tal fine i medici della Clinica __________ di __________.

L’Autorità di prima istanza ha quindi delegato ai suddetti medici la competenza

per la dimissione.

La perizia è stata resa all’Autorità di protezione il

13 giugno 2016. Dalle conclusioni emerge che non vi sono indicazioni per un

collocamento presso una casa per anziani ma sussiste la necessità di un

supporto da parte di terzi nella cura di sé e del proprio ambiente.

Frattanto, il Municipio del Comune di __________ ha

dichiarato l’inabitabilità dell’edificio dove risiedeva RE 1.

Con scritto 28 giugno 2016, i medici della Clinica __________,

hanno fatto presente all’Autorità di protezione che la perizia si era conclusa

e che la signora avrebbe dovuto essere dimessa. L’Autorità di protezione, dal

canto suo, ha precisato con risposta 30 giugno 2016 che non si sarebbe attivata

a cercare una soluzione alternativa “dal momento che tale compito non

rientra nelle sue competenze”. In seguito a tale comunicazione, tramite

ulteriore scritto 12 luglio 2016, i medici della Clinica hanno chiesto “l’attivazione”

di una misura di protezione “con modalità urgente”, auspicando la nomina

di un curatore per “portare avanti il progetto abitativo”. Il 29 luglio

2016 l’Autorità di protezione ha precisato di essere alla ricerca di un curatore

e che “il nominativo della signora RE 1 è stato inserito nella lista

d’attesa”. Il 12 agosto 2016 la Clinica ha dimesso RE 1, dando comunicazione

all’Autorità di protezione relativamente al fatto di aver reperito “una persona

disponibile” ad ospitarla. I medici hanno precisato che la signora rimaneva

“in attesa della nomina di un curatore”.

Il 25 agosto 2016 RE 1 è stata ricoverata presso

l’Ospedale regionale di __________ per accertamenti, dopo un intervento della

polizia per aver avuto atteggiamenti aggressivi in un locale pubblico. Dal 23

settembre 2016 risulta essere ricoverata presso la Fondazione __________, Casa

di riposo __________ a __________.

F. Dopo aver sentito la

signora RE 1 il 2 settembre 2016, con decisione 20 settembre 2016, l’Autorità

di protezione ha istituito una curatela di rappresentanza con amministrazione

del reddito e del patrimonio a suo favore, nominando il signor __________ quale

curatore. L’Autorità di protezione ha tolto l’effetto sospensivo a un eventuale

reclamo, rendendo la decisione immediatamente esecutiva.

G. Contro la succitata

decisione è insorta RE 1 con reclamo 3 ottobre 2016 sostenendo che dalla

perizia eseguita risulta avere una “mente lucidissima”.

H. In risposta, il 18

ottobre 2016 l’Autorità di protezione ha osservato che dalla perizia eseguita

presso la Clinica __________ risulta necessaria l’istituzione di una curatela a

sostegno dell’interessata. Secondo l’Autorità di prime cure, le motivazioni che

hanno condotto alla nomina di un curatore risultano peraltro evidenti

dall’esame degli atti.

I. RE 1 ha presentato

la propria replica il 26 ottobre 2016, ribadendo il suo disaccordo con

l’esigenza di una curatela e, precisando di essere degente “provvisoriamente”

presso la Casa per anziani “__________di __________, ha indicato di poter

andare a vivere da suo fratello __________.

L. L’Autorità di

protezione non ha presentato duplica ma ha trasmesso, il 22 dicembre 2016, la

propria decisione 20 dicembre 2016 relativa all’autorizzazione al curatore ad

aprire la corrispondenza di RE 1.

Il 30 gennaio 2017

l’Autorità di protezione ha trasmesso in copia uno scritto della signora RE 1

dove, riferendosi alla lettera del 21 dicembre 2016, sostiene di non essere

d’accordo che qualcuno entri nel suo appartamento. Essa ha ribadito la

richiesta di revoca della curatela.

Questa Camera ha ricevuto,

in data 6 febbraio 2017, copia di uno scritto che la Fondazione “__________”

casa di riposo “__________” ha indirizzato all’Autorità di protezione per

segnalare che il soggiorno di RE 1 sta durando dal 23 settembre 2016 ininterrottamente

e che nel frattempo la retta non viene pagata. Il Direttore dell’istituto

chiede quindi una presa di posizione volta a risolvere la situazione “onde

in primo luogo riconoscere il diritto alla signora RE 1 ad avere delle risposte

inerenti il proprio futuro”, come pure a permettere all’istituto “di

contenere una perdita che col passare del tempo va sempre più palesandosi”.

Considerato

Considerandi

1.

Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni

e minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale

di appello, che decide nella composizione di un giudice unico [art. 450 CC in relazione

agli 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 Legge sull’organizzazione e la

procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto (LPMA); art. 48

lett. f n. 9 LOG]. Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già

regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alle

Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le

azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa

(art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012

concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancor più sussidiaria,

alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

2.

Con la decisione impugnata, l’Autorità di protezione ha istituito una curatela di rappresentanza con amministrazione dei

beni e dei redditi a favore di RE 1.

Al curatore

sono stati affidati i compiti di rappresentare l’interessata nell’ambito delle

pratiche amministrative (rapporti con autorità e servizi amministrativi, banche,

posta, assicurazioni…) e l’amministrazione dell’insieme di reddito e patrimonio.

RE 1 ritiene

di non necessitare alcun aiuto, avendo la mente “lucida”.

3.

Le condizioni materiali per l’istituzione di una curatela sono indicate

all’art. 390 cpv. 1 CC. In particolare l’Autorità di protezione istituisce

una curatela se una persona maggiorenne: non è in grado di provvedere ai propri

interessi, o lo è solo in parte, a causa di una disabilità mentale, di una

turba psichica o di un analogo stato di debolezza inerente alla sua persona (n.

1); a causa di un’incapacità di discernimento temporanea o di assenza, non è in

grado di agire lei stessa e non ha designato un rappresentante per provvedere

ad affari che occorre sbrigare (n. 2).

La legge menziona

tre cause alternative, ovvero una disabilità mentale, una turba psichica o un

analogo stato di debolezza; l’elenco è esaustivo (CommFam, Protection de

l’adulte, Meier, art. ad art. 390

CC n. 25).

Secondo la

dottrina l’ampia nozione di "analogo stato di debolezza”, va

interpretata restrittivamente (CommFam, Protection de l’adulte, op. cit., ad

art. 390 CC n. 17; Meier/Lukic,

Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte, Ginevra 2011, n.

386, pag. 184). Secondo gli esempi citati dal Messaggio del Consiglio federale,

tale nozione consente di proteggere, ad esempio, le persone anziane affette da

deficienze analoghe a quelle delle persone afflitte da una disabilità mentale o

da una turba psichica; compresi sono anche i casi estremi d’inesperienza o di

cattiva gestione, nonché rari casi di disabilità fisiche, per esempio i casi di

paralisi grave o quelli di persone nel contempo cieche e sorde (Messaggio

concernente la modifica del CC, protezione degli adulti, diritto delle persone

e diritto della filiazione del 28 giugno 2006, FF 2006 pag. 6391 e segg.; vedi

in particolare pag. 6432; v. anche BSK Erwachsenenschutz, Henkel, Basilea 2012, ad art. 390 CC n.

13; Schmid, Erwachsenenschutz

Kommentar, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 390 CC n. 6; CommFam, op. cit., ad

art. 390 CC n. 17). L’istituzione di una misura è esclusa nei casi di semplice

disagio finanziario, nella misura in cui spetta all’assistenza sociale

intervenire; se tuttavia l'interessato omette di fare i passi necessari per

ottenere prestazioni assistenziali a causa di una deficienza caratteriale,

l’adozione di una misura protettiva può entrare in considerazione (Schmid, op. cit., ad art. 390 CC n. 8;

BSK Erwachsenenschutz, op. cit., ad art. 390 CC n. 18; Meier/Lukic, op. cit., n. 404, pag. 192-193).

L’esistenza

di uno stato di debolezza non è ancora sufficiente per giustificare l’adozione

di una misura: occorre inoltre che l’interessato non sia in grado di provvedere

ai propri affari né di designare rappresentanti che possano farlo (Messaggio,

pag. 6432). Lo stato di debolezza (causa della curatela) deve dunque avere come

conseguenza un bisogno di protezione e di assistenza dell’interessato

(presupposto “sociale” della curatela) (Schmid,

op. cit., ad art. 390 CC n. 1; BSK Erwachsenenschutz, ad art. 390 CC n. 17; Meier/Lukic, op. cit., n. 405, pag. 193;

COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, n. 5.10 pag. 138).

L’incapacità è una nozione relativa, da interpretare in funzione del genere di

affari che l’interessato è chiamato a gestire; la loro importanza non è determinante

in sé per l’istituzione di una curatela, ma avrà un ruolo nella scelta del tipo

di curatela e nel determinare le sfere di compiti affidate al curatore

(CommFam, Protection de l’adulte, op. cit., ad art. 390 CC n. 20).

3.1

In

generale, le condizioni previste all’art. 390 CC devono essere adempiute per

l’istituzione di qualsiasi tipo di curatela; secondo la dottrina, è ad ogni

modo innegabile che il tipo di curatela che si intende adottare influenzerà “a

ritroso” l’esame delle condizioni (l’autorità potendosi mostrare meno esigente

nel verificare l’adempimento delle condizioni nel caso in cui scelga una

curatela d’accompagnamento, rispetto ad esempio ad una curatela generale, cfr. Meier, Les nouvelles curatelles, op.

cit., n. 23, pag. 105; v. anche Meier/Lukic,

op. cit., n. 403, pag. 192; cfr. sentenza CDP dell’11 marzo 2014, inc.

9.2013

).

3.2

Conformemente al principio della sussidiarietà, le misure ufficiali

vanno ordinate soltanto se l’assistenza alla persona bisognosa d’aiuto non può

essere adeguatamente garantita altrimenti (art. 389 cpv. 1 n. 1 CC; Messaggio,

pag. 6432; COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, n. 5.11

pag. 138). Ogni misura ufficiale deve inoltre essere necessaria e idonea (art.

389.

cpv. 2 CC), in ossequio del principio della proporzionalità (art. 5 cpv. 2

Cost.; COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, n. 5.11 pag.

138).

3.3

L’art. 446 CC definisce i principi procedurali applicabili nell’ambito

della protezione degli adulti. Ai sensi della norma, l’autorità di protezione

esamina d’ufficio i fatti (cpv. 1). Essa raccoglie le informazioni occorrenti e

assume le prove necessarie; può incaricare degli accertamenti una persona o un

servizio idonei e, se necessario, ordina che uno specialista effettui una

perizia (cpv. 2). L’autorità di protezione non è vincolata dalle conclusioni

delle persone che partecipano al procedimento (cpv. 3) e applica d’ufficio il

diritto (cpv. 4).

La norma

sancisce il principio inquisitorio illimitato, secondo il quale l’autorità è

perfettamente libera nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove:

secondo consolidata giurisprudenza, in base a tale principio l’autorità può assumere

e ricercare delle prove – secondo il suo apprezzamento – anche secondo delle

modalità inabituali e procurarsi d’ufficio dei rapporti allestiti da terzi (v.

DTF 128 III 413 consid. 3.2.1; v. anche STF del 13 gennaio 2014, inc.

5A_843/2013, consid. 4.1 e 4.2, e Messaggio, pag. 6465-6466).

4.

Ai sensi dell'art.

394.

CC, se la persona bisognosa di aiuto non può provvedere a determinati

affari e deve pertanto essere rappresentata, è istituita una curatela di

rappresentanza (cpv. 1); l'Autorità di protezione può limitare di conseguenza

l'esercizio dei diritti civili dell'interessato (cpv. 2); anche se non sono

posti limiti al suo esercizio dei diritti civili, l'interessato è obbligato

dagli atti del curatore (cpv. 3). In virtù dell'art. 395 cpv. 1 CC, se

istituisce una curatela di rappresentanza per l'amministrazione dei beni,

l'Autorità di protezione designa i beni che devono essere amministrati dal

curatore; può porre sotto amministrazione del curatore determinati elementi del

reddito o del patrimonio, l'intero reddito o l'intero patrimonio o l'insieme di

reddito e patrimonio.

5.

Dagli atti emerge RE

1.

non è in grado di provvedere autonomamente ai propri interessi sia gestionali

che personali. I medici della Clinica __________ nella loro perizia 13 giugno

2016.

hanno evidenziato come non vi siano indicazioni per un collocamento presso

una casa per anziani ma vi è comunque la necessità di un supporto da parte di

terzi nella cura di sé e del proprio ambiente. Dalle conclusioni peritali

risulta una diagnosi di Disturbo di accumulo (ICD10: F42) “stante la

persistente difficoltà nel gettare via o separarsi dai propri beni, a

prescindere dal loro valore reale”. “Questa difficoltà si traduce in un

accumulo che congestiona e ingombra gli spazi vitali e ne compromette

sostanzialmente l’uso previsto. Lo sgombro degli spazi è unicamente reso

possibile tramite intervento di terzi e non su iniziativa della paziente”.

Emerge una “tendenza all’isolamento sociale”, aggravata dalla scomparsa

recente di tre fratelli, di cui una sorella che “si sarebbe occupata della

paziente sostenendola anche in ambito economico”.

I medici concludono

ritenendo “necessaria (…) l’istituzione di un cucuratore che possa aiutare

la paziente a gestire le proprie risorse economiche che risultano essere minime”.

Tale esigenza è stata poi ribadita in ulteriori scritti dei medici della

Clinica __________ all’Autorità di protezione (cfr. doc. 28, doc. 30

dell’incarto dell’Autorità di protezione).

I ricoveri decisi a favore

dell’interessata si sono peraltro resi necessari a causa del suo grave stato di

trascuratezza, che dimostra la sua incapacità di provvedere autonomamente ai

suoi bisogni più elementari. Non a caso emerge dagli atti che le difficoltà di RE

1.

sono sorte dopo il decesso dei fratelli e in particolare di una sorella. Le

immagini allegate al rapporto di segnalazione del 22 febbraio 2016 della

Polizia Comunale della città di __________ (cfr. doc. 10 dell’incarto

dell’Autorità di protezione) sono la conferma delle difficoltà in cui versava

l’interessata, come pure la decisione 21 giugno 2016 con la quale il Municipio

del Comune di __________ ha decretato l’inabitabilità dello stabile dove risiedeva

RE 1 in occasione del primo ricovero (cfr. doc 25 dell’incarto dell’Autorità di

protezione). Da quest’ultimo documento risulta infatti che la signora viveva in

“completa assenza di un servizio igienico”, in un edificio “sprovvisto

di una cucina debitamente attrezzata con elettrodomestici e lavabo”, senza

“un impianto di riscaldamento adeguato allo stato della tecnica odierna”,

con un “impianto elettrico vetusto”. Inoltre “la distribuzione

dell’acqua corrente avviene tramite un impianto igienicamente non a norma e

fatiscente che non corrisponde alle necessità odierne” e “la stufa presente

al piano terreno presenta una carenza di manutenzione”.

In occasione del secondo

ricovero, avvenuto il 25 agosto 2016, la Polizia è dovuta intervenire a seguito

di comportamenti aggressivi di RE 1 in un locale pubblico.

Visto quanto

sopra, appare chiara l’esistenza di uno stato di debolezza che non permette

alla signora di provvedere ai propri affari né di designare rappresentanti che

possano farlo. Di conseguenza, anche secondo questo giudice i presupposti per

istituire una misura di protezione sono adempiuti. Il

reclamo è quindi respinto e la decisione impugnata confermata.

6.

Tasse e spese di giustizia seguono la soccombenza. Data la particolarità

della fattispecie nonché la situazione del reclamante si prescinde, a titolo

eccezionale, al prelievo degli oneri processuali.

7.

Questa

Camera, tenuto conto anche dello scritto dell’Istituto dove risiede ancora RE 1,

non può esimersi dal censurare le modalità di intervento dell’Autorità di

protezione e la gestione dell’incarto. Per tale ragione trasmette quindi

l’incarto all’Ispettorato della Camera di protezione, affinché verifichi modi e

tempi della procedura, istruendo un procedimento a norma dell’art. 11 lett. d

ROPMA.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Il reclamo è respinto e la decisione

impugnata confermata.

2. L’incarto

è trasmesso all’Ispettorato della Camera di protezione ai sensi dei considerandi.

3. Non

si prelevano tasse e spese di giustizia.

4. Notificazione:

-

-

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95

a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg.

LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;

quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.

Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo

stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.