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Decisione

9.2016.183

Privazione provvisoria del diritto di decidere il luogo di dimora

9 febbraio 2017Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

A. PI 1 (2006) e PI 2 (2010) sono figli di RE 1 e RE 2 i quali detengono

congiuntamente l’autorità parentale sui figli, che sono affidati, per cura e

educazione, alla madre.

Da diversi

anni la loro situazione è seguita dalle Autorità di protezione. In particolare,

nel 2012, è stata istituita in favore dei minori una curatela educativa. Alla

funzione di curatrice è stata designata CURA 1 (ris. 230/2013 del 24 settembre

2012 dell’allora competete Commissione tutoria regionale __________).

Nel corso

del tempo il nucleo famigliare è stato oggetto di differenti rapporti e

valutazioni esperiti dalla rete sociale e scolastica ovvero dal Servizio-medico

psicologico, dal Centro psico-educativo, dall’Ufficio delle famiglie e dei

minori, poi divenuto dell’aiuto e protezione, dall’Istituto __________, dalla

curatrice e dagli istituti scolastici.

B. Viste le difficoltà scolastiche del figlio maggiore, l’Ufficio della

pedagogia speciale ha proposto, il 10 aprile 2015, di inserire PI 1 nella

scuola speciale durante l’anno scolastico 2015/2016. Il suggerimento non è però

stato accolto dai genitori che hanno deciso di iscrivere il figlio all’Istituto

scolastico della __________, in seconda classe.

Con rapporto

del 1° novembre 2015 la curatrice ha inviato all’Autorità di protezione

informazioni sulla situazione segnalando, in particolare, una non collaborazione

della madre nel comprendere il complesso quadro generale in cui si trova il

figlio e le difficoltà della rete intera ad aiutarlo in modo costruttivo. Al

suo scritto la curatrice ha allegato il rapporto intermedio e di bilancio

pedagogico del 12 ottobre 2015 dell’Ufficio della pedagogia speciale. L’8 marzo

2016 la curatrice ha poi inoltrato un aggiornamento rispetto al nucleo

famigliare ribadendo che la comunicazione con la madre è assente per cui le

uniche informazioni sono quelle ottenute dalle scuole dei bambini.

Con scritto

del 11 marzo 2016 l’Ispettorato scolastico del __________ ha quindi segnalato

le persistenti difficoltà di PI 1 e l’impossibilità di prevedere, nella scuola

elementare, una scolarizzazione differenziata; la scuola ha inoltre comunicato

i problemi di comunicazione con la madre e la sua posizione di rifiuto rispetto

alla descrizione dei comportamenti del bambino. Con ulteriore scritto del 27

aprile 2016, l’Istituto scolastico comunale __________ ha sottolineato le

difficoltà della madre a leggere la realtà scolastica vissuta dal figlio PI 1 e

la sua non disponibilità a collaborare con la scuola per attuare le misure di

sostegno ovvero, a questo punto, una scolarizzazione speciale per l’anno

2016/2017.

C. I signori RE 2 e RE 1 sono quindi stati

convocati, per il 27 luglio 2016, dall’Autorità di protezione; all’incontro era

tuttavia presente la sola madre. In quell’occasione sono stati sottoposti alla

signora i rapporti pervenuti dalla curatrice e dalla scuola, ella si è riservata

di prendere posizione con il marito. La signora ha tuttavia detto che si

sarebbe opposta alla scolarizzazione speciale di PI 1, ha postulato la revoca

della curatela educativa siccome inutile e ha rifiutato di sottoporsi ad

aggiornamenti in relazione alla capacità genitoriale.

Il termine

impartito ai genitori per presentare le osservazioni ai rapporti è trascorso

infruttuoso.

D. Il 30 agosto 2016 la Direzione delle scuole speciale ha informato

l’Autorità di protezione che PI 1 non si è presentato a scuola e che,

verosimilmente, sarebbe la mamma a rifiutarsi di portare il figlio. Nemmeno il

fratellino PI 2 si è presentato in classe, di ciò ne ha dato conferma con

scritto 30 agosto 2016 l’Istituto scolastico comunale __________. Il direttore

del medesimo istituto ha, il giorno seguente, informato l’Autorità dell’esito

dei controlli effettuati e del colloquio avuto con la madre che avrebbe detto

di essere in montagna e in procinto di trasferirsi sebbene in realtà si trovava

coi bambini al suo domicilio a __________.

Le

segnalazioni sono state trasmesse ai genitori per osservazioni. Nel frattempo,

e meglio il 9 settembre 2016, l’Autorità di protezione ha affidato un mandato

urgente all’Ufficio dell’aiuto e della protezione, Settore famiglie e

minorenni, per una verifica della situazione dei minori PI 1 e PI 2. Lo stesso

giorno il predetto ufficio aveva inviato all’Autorità di protezione uno scritto

riferendo preoccupazioni in merito alla sicurezza dei bambini.

E. Tenuto

conto della situazione, preso atto dei rapporti e ritenuto l’elevato rischio di

fuga della madre con i figli, il Servizio per l’adozione in urgenza e nel fuori

orario di misure di protezione sui minori ha collocato i ragazzi, in forza agli

art. 32 LPMA e 7a ROPMA, al Centro __________. Di ciò ne è stata data debita

comunicazione all’Autorità di protezione che, con risoluzione supercautelare n.

2095/2016 del 12 settembre 2016, ha privato RE 1 e RE 2 del diritto di

determinare il luogo di dimora dei figli che sono stati collocati, con effetto

immediato, al Centro __________; le relazioni personali sono state previste

unicamente in modalità sorvegliata. I genitori sono stati convocati per il 19

settembre 2016; su consiglio del loro legale, impossibilitato a partecipare,

non si sono presentati. All’incontro era presente unicamente l’assistente

sociale __________. Il verbale è stato trasmesso al legale dei genitori che

sono stati nuovamente convocati per il 30 settembre 2016.

F. Nel

corso dell’incontro del 30 settembre 2016 la madre ha informato dei passi

effettuati in vista di un suo trasferimento con i figli nel Canton __________.

Il padre si è detto d’accordo con il trasferimento. Il legale dei genitori ha,

dal canto suo, contestato l’esistenza degli estremi per mantenere il

collocamento dei minori, la madre non si troverebbe in uno stato tale da

mettere in pericolo l’incolumità dei figli.

Mediante

risoluzione n. 2352/2016 del 4 ottobre 2016 l’Autorità di protezione, preso

atto dei rapporti agli atti e del contenuto dell’incontro avuto con i genitori,

vista la forte incertezza in merito all’accudimento dei minori e allo stato

psico-fisico della madre ha: privato in via cautelare i genitori del diritto di

decidere il luogo di dimora dei figli e disposto il collocamento dei minori

presso il Centro educativo Casa __________ (punto 1 del dispositivo); stabilito

per i genitori e in via cautelare un diritto di visita da esercitare in forma

sorvegliata con una frequenza di due volte la settimana per almeno un’ora

(punto 2 del dispositivo); conferito al Servizio medico-psicologico, __________,

il mandato per una rivalutazione delle capacità genitoriali dei genitori e, in

particolare, per verificare l’esistenza di indizi concreti di messa in pericolo

dell’incolumità fisica e psichica di PI 1 e PI 2 da parte della madre

rispettivamente la possibilità di eventualmente affidare i minori al padre

(punto 3 del dispositivo).

G. Avverso

la predetta decisione sono insorti, con reclamo 17 ottobre 2016, RE 1 e RE 2

postulando l’annullamento dei dispositivi n. 1 e 2 e l’affidamento alla madre

dei figli per cura e educazione con l’ordine impartito alla stessa di portare

regolarmente i minori presso le scuole alle quali sono iscritti.

A mente dei

reclamanti il provvedimento ha avuto origine dall’assenza scolastica dei figli,

senza che sia stato tenuto in debito conto delle spiegazioni fornite dalla

madre circa il loro imminente trasferimento nel Canton __________. Ritengono

inoltre che non sussistono elementi oggettivi che permettano di dubitare

dell’equilibrio psichico della madre e nemmeno che vi sia un pericolo di fuga,

ritenuto il diritto di ogni cittadino di trasferirsi come meglio crede. I

reclamanti contestano poi l’estensione del provvedimento al padre e, in particolare,

che il suo diritto di visita debba essere esercitato in forma sorvegliata. Non

vi sarebbero elementi che facciano ritenere che egli metta in pericolo il bene

dei figli. In definitiva, ritengono sia stato violato il principio della

proporzionalità, altri provvedimenti avrebbero potuto essere adottati in luogo

del collocamento.

I reclamanti

hanno, infine, chiesto di essere messi al beneficio dell’assistenza

giudiziaria.

H. Mediante

risposta del 7 novembre 2016 l’Autorità di protezione si è riconfermata, nel

suo complesso, nella decisione impugnata; ha ricordato che nell’incontro

avvenuto con la madre nel corso dell’estate ella ha dichiarato la sua

opposizione a rivalutazioni sulle capacità genitoriale e a una valutazione

socio ambientale; ha anche espresso opposizione in merito alla decisione del

Dipartimento dell’educazione e dello sport sulla scolarizzazione speciale per PI

1. In merito ai differenti rapporti agli atti, malgrado il termine impartito, i

genitori non hanno presentato osservazioni. Il collocamento da parte

dell’Ufficio dell’aiuto e della protezione del 10 settembre 2016 è stato

operato per salvaguardare l’incolumità dei minori. In occasione dell’incontro

del 30 settembre 2016 si è cercato di capire se il padre fosse disponibile ad

accogliere i figli ma non sono state fornite sufficienti garanzie; egli ha anzi

detto di non riconoscere difficoltà nella madre, per questo e per la sua

alleanza sulla posizione della signora non è stato possibile prospettare misure

di protezione diverse per lui. Inoltre, misure più blande non avrebbero

permesso di rendere efficiente l’intervento.

Con

osservazioni 31 ottobre 2016 la curatrice si è riconfermata nei rapporti già

agli atti e ha informato sul buon inserimento dei minori sia a Casa __________

sia nei nuovi contesti scolastici.

I. Nella

replica 7 dicembre 2016 i reclamanti, assistiti da un nuovo legale, chiedono

l’accoglimento del reclamo, la riformulazione della risposta da parte

dell’Autorità di protezione siccome presentata in forma discorsiva senza

riferimento alla struttura del reclamo, l’audizione dei reclamanti e di

testimoni e l’audizione dei minori. Sottolineano inoltre che dal 14 ottobre

2016 essi vivono sotto lo stesso tetto e che oramai i figli sono entrambi

scolarizzati sicché è venuto meno il motivo che ha indotto l’Autorità a

togliere ai reclamanti il diritto di determinare il luogo di dimora.

L. Con

duplica 28 dicembre 2016 l’Autorità di protezione si riconferma nella decisione

impugnata e nelle osservazioni che rispondono in modo esaustivo alle

reclamazioni presentate.

Considerato

Considerandi

1.

L’autorità giudiziaria di reclamo competente è la Camera di protezione

del Tribunale d’appello [art. 2 cpv. 2 Legge sull’organizzazione e la procedura

in materia di protezione del minore e dell’adulto (LPAM)], che giudica, nella

composizione a giudice unico, i reclami contro le decisioni delle Autorità

regionali di protezione in materia di provvedimenti cautelari (art. 48 lett. f

n. 9 LOG).

Riguardo alla procedura applicabile, per

quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via

sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle

norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza

dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di

Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e,

in via ancor più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile

(CPC; v. art. 450f CC).

2.

In sede di

replica i reclamanti hanno chiesto, ai fini dell’accoglimento del reclamo, la

riformulazione della risposta dell’Autorità di protezione siccome non fa

riferimento ai singoli punti dell’allegato di ricorso. La richiesta appare

pretestuosa. Se è vero che non vi è un preciso riferimento alla struttura del

reclamo, l’allegato del 7 novembre 2016 dell’Autorità di protezione appare

oltremodo chiaro e risponde alle contestazioni sollevate dai reclamanti.

Nessun

disposto legale obbliga, peraltro, l’Autorità a dover riprendere, nelle

osservazioni, ogni singolo punto dei reclami; anzi, a ben vedere, l’Autorità

nemmeno è tenuta a formulare osservazioni, si tratta semplicemente di

un’opportunità che le viene data (art. 450d CC). Inammissibili in questa sede

anche le ulteriori richieste di audizione dei reclamanti stessi e dei figli – il diritto all'audizione orale esiste solo davanti

all'autorità di protezione, la persona interessata non ha il diritto di essere

sentita nuovamente oralmente davanti all'autorità di ricorso (STF del 3

dicembre 2013, inc.5A_540/2013 consid. 3.1.1; STF del 14 maggio 2014, inc.

5A_290/2014 consid. 3.2.2; sentenza CDP del 28 gennaio 2014, inc. 9.2013.286

consid. 4) – così come la richiesta di sentire dei testimoni, domanda che va

semmai posta all’Autorità di prime cure.

3.

In

concreto l’Autorità di protezione, dopo aver sentito i reclamanti, ha confermato i provvedimenti urgenti adottati dall’Ufficio dell’aiuto e

della protezione prima e dalla stessa Autorità in seguito e meglio ha privato,

in via provvisoria, i genitori del diritto di decidere il luogo di dimora dei

figli e predisposto il loro collocamento al Centro educativo Casa __________

(punto 1 del dispositivo); il diritto di visita dei genitori è stato previsto,

sempre in via provvisoria, con una frequenza di due volte la settimana per

almeno un’ora da esercitare in forma sorvegliata (punto 2 del dispositivo). Nel

contempo l’Autorità ha dato mandato per una valutazione specializzata in merito

alla situazione dei minori e alla capacità di accudimento dei genitori.

Si tratta

quindi di un provvedimento cautelare, la limitazione del diritto di determinare

il luogo di soggiorno è provvisoria e sarà rivalutata una volta esperiti i

necessari accertamenti.

3.1

Giusta

l’art. 445 CC – applicabile per analogia anche ai minorenni secondo l’art. 314

cpv. 1 CC – l’Autorità di protezione può prendere d’ufficio tutti i

provvedimenti necessari per la durata del procedimento. Presupposti per

l’emanazione di una decisione cautelare sono: la prognosi favorevole del

procedimento principale (il cosiddetto fumus boni iuris), l’urgenza della

misura e la sua proporzionalità (cfr. art. 389 cpv. 2 CC: la misura deve essere

necessaria e idonea; BSK Erw.Schutz, Auer/Marti,

ad art. 445 CC n. 6 e segg.; sentenza CDP del 21 maggio 2014, inc. 9.2013.218,

consid. 5.2).

3.2

L'art. 310 cpv. 1 CC prevede che quando il figlio non possa essere

altrimenti sottratto al pericolo, l'autorità tutoria deve toglierlo alla

custodia dei genitori, o dei terzi presso cui si trova, e ricoverarlo

convenientemente.

Con

l’entrata in vigore della revisione del diritto sull’autorità parentale, il 1°

luglio 2014, la nozione di custodia è stata sostituita dalla terminologia, più

precisa, di “diritto di determinare il luogo di dimora del figlio” (cfr.

titolo marginale dell’art. 310 CC e Meier/Stettler,

op. cit., n. 1291 pag. 847).

La misura di

privazione del diritto di determinare il luogo di dimora consiste dunque nel

togliere ai genitori il diritto di determinare il luogo di residenza e le

modalità di cura del figlio, e nel collocare in modo adeguato il minorenne

presso terzi o in un istituto (Meier/Stettler,

op. cit., n. 1291-1292 pag. 847).

Tale

collocamento deve essere “conveniente”: esso deve dunque corrispondente

all’età, alla personalità e ai bisogni del minore (Hegnauer, Grundriss des Kindesrechts, n. 27.41 pag. 215; BSK

ZGB I, Breitschmid, ad art. 310 CC

n. 9; Sentenza CDP del 30 luglio 2014, inc. 9.2014.76, consid. 5).

Nell'accezione

di “pericolo” rientra tutto quanto è suscettibile di pregiudicare lo

sviluppo fisico, intellettuale e morale del figlio sotto l'autorità parentale

dei genitori (BSK ZGB I, Breitschmid,

ad art. 310 CC n. 3; Hegnauer,

Grundriss des Kindesrechts, n. 27.36 pag. 214; Meier/Stettler,

op. cit., n. 1298 pag. 850; STF del 1° luglio 2002, inc.5C.117/2002, consid.

3.

): le cause della messa in pericolo sono ininfluenti (circostanze oggettive,

colpa del minore, dei genitori o dell’entourage familiare) (BSK ZGB I, Breitschmid, ad art. 310 CC n. 3, Meier/Stettler, op. cit., n. 1296 pag.

850; STF del 21 giugno 2012, inc.5A_335/2012, consid. 3.1; STF del 1° luglio

2002, inc.5C.117/2002, consid. 3.1; STF del 12 marzo 2012, inc.5A_701/2011,

consid. 4.2.1).

La

privazione può essere ammessa unicamente quando altre misure (art. 307 e 308

CC) hanno fallito o sono parse di primo acchito insufficienti; le decisioni di

privazione devono inoltre rispettare il principio della sussidiarietà e

proporzionalità (STF del 10 novembre 2016, inc.5A_404/2016, consid.3).

4.

Ora, il nucleo famigliare dei reclamanti è seguito dal 2010; in particolare,

nel 2012, è stata istituita in favore dei minori una curatela educativa. Alla

funzione di curatrice è stata designata CURA 1 con il compito, fra l’altro, di

aiutare e consigliare i genitori nel loro ruolo educativo (ris. 230/2013 del 24

settembre 2012 dell’allora competete Commissione tutoria regionale __________).

Agli atti ci sono poi una moltitudine di rapporti redatti dalla rete sociale e

scolastica quali il Servizio-medico psicologico, il Centro psico-educativo,

l’Ufficio dell’aiuto e protezione, l’Istituto __________, la curatrice e gli

istituti scolastici.

Quelli più

recenti sono stati sottoposti alla madre nel corso dell’incontro del 27 luglio

2016; in quell’occasione ella ha rinunciato a prendere posizione. Né lei né il

padre hanno poi presentato osservazioni scritte. Il parere della madre rispetto

agli interventi della rete di sostegno risulta tuttavia chiaro: si oppone alla

decisione di scolarizzazione speciale per PI 1; vuole la revoca della curatela

siccome ritiene di non aver bisogno di essere sostenuta a livello educativo;

non è d’accordo con una rivalutazione delle capacità genitoriali e non intende

sottoporsi ad alcun tipo si valutazione (cfr. verbale di audizione). La volontà

della madre di fare a meno del sostegno dei servizi e della scuola nelle scelte

riguardanti i figli e, di conseguenza, l’assenza di collaborazione da parte

sua, è peraltro riportata in tutti i più recenti rapporti agli atti.

Stante la

situazione appare giustificata la preoccupazione della curatrice e dell’Ufficio

dell’aiuto e della protezione quando hanno saputo della mancata presenza di

entrambi i bambini a scuola malgrado fossero stati visti a __________; a

maggior ragione sentite le spiegazioni della madre che prima ha detto di essere

in montagna e in seguito di essere in procinto di trasferirsi salvo che nessuna

disdetta dell’appartamento era ancora stata data (scritti 30 agosto e 31 agosto

2016.

dell’Istituto scolastico comunale __________). Aver pensato che l’intento

della signora fosse quello di sottrarsi all’intervento della autorità non è

quindi fuori luogo. Tanto più se si considera che la

signora presenta un’instabilità personale che la porta ad agire a volte

impulsivamente con comportamenti che sfavoriscono i propri figli. Questo quanto è emerso già nel rapporto 15 aprile

2013.

del Servizio – medico psicologico (ultima pagina, consid. N. 2),

valutazione certamente datata, ma la cui conclusione è stata constata da tutti

gli operatori nel corso del tempo, come emerge dagli altri rapporti agli atti,

anche da quelli recenti. Senza una più approfondita valutazione rispetto alla

citata impulsività della madre, anche prescindendo dalle – contestate – minacce

che avrebbe proferito rispetto alla sua vita e a quella dei figli, preso

tuttavia atto della mancata capacità della signora di comprendere le difficoltà

dei propri figli, un intervento cautelare di messa in protezione non appare

fuori luogo. E questo anche sentite le successive spiegazioni e indicazioni

della madre rispetto alla sua decisione di trasferimento, di per sé legittima,

se non fosse che effettivamente appare improvvisata e successiva all’emanazione

del provvedimento urgente, tanto da sembrare una fuga dai servizi. È bene

peraltro ricordare che l’eventuale trasferimento deve essere pianificato anche

con le autorità, la misura della curatela e il dossier famigliare devono

infatti essere, in tal caso, trasferiti alle competenti Autorità di protezione

del Cantone __________.

È ad ogni

modo chiaro che la misura cautelare non è stata adottata a motivo dell’assenza

scolastica dei minori e/o allo scopo di scolarizzarli, come sostenuto dai

reclamanti: la mancata frequenza è solo la conseguenza di un atteggiamento poco

chiaro e potenzialmente lesivo della madre, tale da giustificare puntuali

approfondimenti.

Alla luce di tutto ciò e a un esame di verosimiglianza come quello che governa

l'emanazione di provvedimenti cautelari, è indubbiamente proporzionato che l’Autorità di protezione, sulla scorta

degli elementi a disposizione al momento dell’emanazione della decisione

impugnata, abbia adottato la contestata misura cautelare per l’immediata

salvaguardia del benessere dei bambini.

Viste

le misure già in atto, ritenuto che la rete già era operativa e, non da ultimo,

preso atto delle opposizioni esternate dalla madre in

merito alle decisioni della scuola e alle proposte di valutazione

dell’Autorità, provvedimenti meno incisivi potevano ben apparire a priori

insufficienti.

L’Autorità

di protezione è comunque tenuta – non appena avrà concluso la relativa

istruttoria e fatte le verifiche che si impongono – a confermare rispettivamente

revocare i provvedimenti cautelari mediante una decisione di merito o comunque

modificare i provvedimenti cautelari nel caso di modifica delle circostanze.

5.

Secondo

i reclamanti è ingiustificata l’estensione dei provvedimenti al padre. Se è ben

vero che le preoccupazioni principali sono riferite alla signora, il padre l’ha

sempre sostenuta e ancora lo fa mediante il reclamo quando postula il riaffido

immediato dei bambini alla madre. Egli non è poi parso in grado di accogliere i

figli che non ha mai accudito, già solo per una questione logistica e di

mancata presenza. Nondimeno, nel mandato di valutazione, l’Autorità ha comunque

chiesto di verificare la possibilità di attribuire a lui la custodia. A quel

momento, tuttavia, senza ulteriori accertamenti e considerato che egli

condivide la posizione della madre, ben si può dire che non sarebbe stato in

grado di proteggere i figli da eventuali interventi materni dannosi. È quindi

giustificata l’estensione del provvedimento, si ribadisce, cautelare, anche

alla sua persona. Tanto più che ora egli convive con la madre ragione per la

quale una differenziazione delle misure appare improponibile.

Per il

resto, nel loro allegato, i reclamanti contestano, soprattutto per il padre, la

decisione di conferire un diritto di visita sorvegliato senza tuttavia motivare

né tantomeno postulare, nelle richieste di giudizio, conclusioni in proposito.

La questione non merita quindi ulteriore disquisizione ricordato che

l’Autorità, trattandosi di provvedimenti cautelari, li modificherà non appena

giustificato dalle circostanze.

6.

I

reclamanti hanno chiesto di essere ammessi al beneficio del gratuito patrocinio,

senza tuttavia documentare la propria situazione finanziaria, nessun documento

e nemmeno l’usuale certificato municipale è infatti stato trasmesso.

Ai

sensi dell'art. 117 CPC, applicabile su rinvio dell'art. 13 LAG, ha diritto al

gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari (lett. a), la

cui domanda non appaia priva di probabilità di successo. Non essendo stato,

come detto, documentato lo stato di indigenza dei reclamanti, l’istanza deve

essere respinta.

Quanto

agli oneri processuali, che dovrebbero essere accollati ai reclamanti siccome

soccombenti, si prescinde a titolo eccezionale al loro prelievo.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Nella

misura in cui ricevibile il reclamo è respinto e la decisione impugnata

confermata.

2. L’istanza

di ammissione all’assistenza giudiziaria e al gratuito patrocinio è respinta.

3. Non

si prelevano oneri processuali.

4. Notificazione:

-

Comunicazione:

-

-

Il giudice supplente La

segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso

in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro

le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art.

95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72

segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è

ammissibile solo se il valore

litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non

raggiunge tale importo, il ricorso

in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso

dall'art. 115 LTF.