9.2016.183
Privazione provvisoria del diritto di decidere il luogo di dimora
9 febbraio 2017Italiano20 min
Source ti.ch
Incarto n.
9.2016.183
Lugano
9 febbraio 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice supplente della Camera di
protezione del Tribunale d’appello
Alessia Paglia
giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 9 LOG
assistito dalla
segretaria
Scheurich
sedente per statuire nella causa che oppone
RE 1
RE 2
tutti patr. da: PR 1
all’
Autorità regionale di protezione __________,
per quanto riguarda la privazione del diritto di determinare il luogo
di dimora dei figli
giudicando sul reclamo del 17 ottobre 2016 presentato da RE 1 e RE 2
contro la decisione emessa il 4 ottobre 2016 dall'Autorità regionale di
protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
Fatti
A. PI 1 (2006) e PI 2 (2010) sono figli di RE 1 e RE 2 i quali detengono
congiuntamente l’autorità parentale sui figli, che sono affidati, per cura e
educazione, alla madre.
Da diversi
anni la loro situazione è seguita dalle Autorità di protezione. In particolare,
nel 2012, è stata istituita in favore dei minori una curatela educativa. Alla
funzione di curatrice è stata designata CURA 1 (ris. 230/2013 del 24 settembre
2012 dell’allora competete Commissione tutoria regionale __________).
Nel corso
del tempo il nucleo famigliare è stato oggetto di differenti rapporti e
valutazioni esperiti dalla rete sociale e scolastica ovvero dal Servizio-medico
psicologico, dal Centro psico-educativo, dall’Ufficio delle famiglie e dei
minori, poi divenuto dell’aiuto e protezione, dall’Istituto __________, dalla
curatrice e dagli istituti scolastici.
B. Viste le difficoltà scolastiche del figlio maggiore, l’Ufficio della
pedagogia speciale ha proposto, il 10 aprile 2015, di inserire PI 1 nella
scuola speciale durante l’anno scolastico 2015/2016. Il suggerimento non è però
stato accolto dai genitori che hanno deciso di iscrivere il figlio all’Istituto
scolastico della __________, in seconda classe.
Con rapporto
del 1° novembre 2015 la curatrice ha inviato all’Autorità di protezione
informazioni sulla situazione segnalando, in particolare, una non collaborazione
della madre nel comprendere il complesso quadro generale in cui si trova il
figlio e le difficoltà della rete intera ad aiutarlo in modo costruttivo. Al
suo scritto la curatrice ha allegato il rapporto intermedio e di bilancio
pedagogico del 12 ottobre 2015 dell’Ufficio della pedagogia speciale. L’8 marzo
2016 la curatrice ha poi inoltrato un aggiornamento rispetto al nucleo
famigliare ribadendo che la comunicazione con la madre è assente per cui le
uniche informazioni sono quelle ottenute dalle scuole dei bambini.
Con scritto
del 11 marzo 2016 l’Ispettorato scolastico del __________ ha quindi segnalato
le persistenti difficoltà di PI 1 e l’impossibilità di prevedere, nella scuola
elementare, una scolarizzazione differenziata; la scuola ha inoltre comunicato
i problemi di comunicazione con la madre e la sua posizione di rifiuto rispetto
alla descrizione dei comportamenti del bambino. Con ulteriore scritto del 27
aprile 2016, l’Istituto scolastico comunale __________ ha sottolineato le
difficoltà della madre a leggere la realtà scolastica vissuta dal figlio PI 1 e
la sua non disponibilità a collaborare con la scuola per attuare le misure di
sostegno ovvero, a questo punto, una scolarizzazione speciale per l’anno
2016/2017.
C. I signori RE 2 e RE 1 sono quindi stati
convocati, per il 27 luglio 2016, dall’Autorità di protezione; all’incontro era
tuttavia presente la sola madre. In quell’occasione sono stati sottoposti alla
signora i rapporti pervenuti dalla curatrice e dalla scuola, ella si è riservata
di prendere posizione con il marito. La signora ha tuttavia detto che si
sarebbe opposta alla scolarizzazione speciale di PI 1, ha postulato la revoca
della curatela educativa siccome inutile e ha rifiutato di sottoporsi ad
aggiornamenti in relazione alla capacità genitoriale.
Il termine
impartito ai genitori per presentare le osservazioni ai rapporti è trascorso
infruttuoso.
D. Il 30 agosto 2016 la Direzione delle scuole speciale ha informato
l’Autorità di protezione che PI 1 non si è presentato a scuola e che,
verosimilmente, sarebbe la mamma a rifiutarsi di portare il figlio. Nemmeno il
fratellino PI 2 si è presentato in classe, di ciò ne ha dato conferma con
scritto 30 agosto 2016 l’Istituto scolastico comunale __________. Il direttore
del medesimo istituto ha, il giorno seguente, informato l’Autorità dell’esito
dei controlli effettuati e del colloquio avuto con la madre che avrebbe detto
di essere in montagna e in procinto di trasferirsi sebbene in realtà si trovava
coi bambini al suo domicilio a __________.
Le
segnalazioni sono state trasmesse ai genitori per osservazioni. Nel frattempo,
e meglio il 9 settembre 2016, l’Autorità di protezione ha affidato un mandato
urgente all’Ufficio dell’aiuto e della protezione, Settore famiglie e
minorenni, per una verifica della situazione dei minori PI 1 e PI 2. Lo stesso
giorno il predetto ufficio aveva inviato all’Autorità di protezione uno scritto
riferendo preoccupazioni in merito alla sicurezza dei bambini.
E. Tenuto
conto della situazione, preso atto dei rapporti e ritenuto l’elevato rischio di
fuga della madre con i figli, il Servizio per l’adozione in urgenza e nel fuori
orario di misure di protezione sui minori ha collocato i ragazzi, in forza agli
art. 32 LPMA e 7a ROPMA, al Centro __________. Di ciò ne è stata data debita
comunicazione all’Autorità di protezione che, con risoluzione supercautelare n.
2095/2016 del 12 settembre 2016, ha privato RE 1 e RE 2 del diritto di
determinare il luogo di dimora dei figli che sono stati collocati, con effetto
immediato, al Centro __________; le relazioni personali sono state previste
unicamente in modalità sorvegliata. I genitori sono stati convocati per il 19
settembre 2016; su consiglio del loro legale, impossibilitato a partecipare,
non si sono presentati. All’incontro era presente unicamente l’assistente
sociale __________. Il verbale è stato trasmesso al legale dei genitori che
sono stati nuovamente convocati per il 30 settembre 2016.
F. Nel
corso dell’incontro del 30 settembre 2016 la madre ha informato dei passi
effettuati in vista di un suo trasferimento con i figli nel Canton __________.
Il padre si è detto d’accordo con il trasferimento. Il legale dei genitori ha,
dal canto suo, contestato l’esistenza degli estremi per mantenere il
collocamento dei minori, la madre non si troverebbe in uno stato tale da
mettere in pericolo l’incolumità dei figli.
Mediante
risoluzione n. 2352/2016 del 4 ottobre 2016 l’Autorità di protezione, preso
atto dei rapporti agli atti e del contenuto dell’incontro avuto con i genitori,
vista la forte incertezza in merito all’accudimento dei minori e allo stato
psico-fisico della madre ha: privato in via cautelare i genitori del diritto di
decidere il luogo di dimora dei figli e disposto il collocamento dei minori
presso il Centro educativo Casa __________ (punto 1 del dispositivo); stabilito
per i genitori e in via cautelare un diritto di visita da esercitare in forma
sorvegliata con una frequenza di due volte la settimana per almeno un’ora
(punto 2 del dispositivo); conferito al Servizio medico-psicologico, __________,
il mandato per una rivalutazione delle capacità genitoriali dei genitori e, in
particolare, per verificare l’esistenza di indizi concreti di messa in pericolo
dell’incolumità fisica e psichica di PI 1 e PI 2 da parte della madre
rispettivamente la possibilità di eventualmente affidare i minori al padre
(punto 3 del dispositivo).
G. Avverso
la predetta decisione sono insorti, con reclamo 17 ottobre 2016, RE 1 e RE 2
postulando l’annullamento dei dispositivi n. 1 e 2 e l’affidamento alla madre
dei figli per cura e educazione con l’ordine impartito alla stessa di portare
regolarmente i minori presso le scuole alle quali sono iscritti.
A mente dei
reclamanti il provvedimento ha avuto origine dall’assenza scolastica dei figli,
senza che sia stato tenuto in debito conto delle spiegazioni fornite dalla
madre circa il loro imminente trasferimento nel Canton __________. Ritengono
inoltre che non sussistono elementi oggettivi che permettano di dubitare
dell’equilibrio psichico della madre e nemmeno che vi sia un pericolo di fuga,
ritenuto il diritto di ogni cittadino di trasferirsi come meglio crede. I
reclamanti contestano poi l’estensione del provvedimento al padre e, in particolare,
che il suo diritto di visita debba essere esercitato in forma sorvegliata. Non
vi sarebbero elementi che facciano ritenere che egli metta in pericolo il bene
dei figli. In definitiva, ritengono sia stato violato il principio della
proporzionalità, altri provvedimenti avrebbero potuto essere adottati in luogo
del collocamento.
I reclamanti
hanno, infine, chiesto di essere messi al beneficio dell’assistenza
giudiziaria.
H. Mediante
risposta del 7 novembre 2016 l’Autorità di protezione si è riconfermata, nel
suo complesso, nella decisione impugnata; ha ricordato che nell’incontro
avvenuto con la madre nel corso dell’estate ella ha dichiarato la sua
opposizione a rivalutazioni sulle capacità genitoriale e a una valutazione
socio ambientale; ha anche espresso opposizione in merito alla decisione del
Dipartimento dell’educazione e dello sport sulla scolarizzazione speciale per PI
1. In merito ai differenti rapporti agli atti, malgrado il termine impartito, i
genitori non hanno presentato osservazioni. Il collocamento da parte
dell’Ufficio dell’aiuto e della protezione del 10 settembre 2016 è stato
operato per salvaguardare l’incolumità dei minori. In occasione dell’incontro
del 30 settembre 2016 si è cercato di capire se il padre fosse disponibile ad
accogliere i figli ma non sono state fornite sufficienti garanzie; egli ha anzi
detto di non riconoscere difficoltà nella madre, per questo e per la sua
alleanza sulla posizione della signora non è stato possibile prospettare misure
di protezione diverse per lui. Inoltre, misure più blande non avrebbero
permesso di rendere efficiente l’intervento.
Con
osservazioni 31 ottobre 2016 la curatrice si è riconfermata nei rapporti già
agli atti e ha informato sul buon inserimento dei minori sia a Casa __________
sia nei nuovi contesti scolastici.
I. Nella
replica 7 dicembre 2016 i reclamanti, assistiti da un nuovo legale, chiedono
l’accoglimento del reclamo, la riformulazione della risposta da parte
dell’Autorità di protezione siccome presentata in forma discorsiva senza
riferimento alla struttura del reclamo, l’audizione dei reclamanti e di
testimoni e l’audizione dei minori. Sottolineano inoltre che dal 14 ottobre
2016 essi vivono sotto lo stesso tetto e che oramai i figli sono entrambi
scolarizzati sicché è venuto meno il motivo che ha indotto l’Autorità a
togliere ai reclamanti il diritto di determinare il luogo di dimora.
L. Con
duplica 28 dicembre 2016 l’Autorità di protezione si riconferma nella decisione
impugnata e nelle osservazioni che rispondono in modo esaustivo alle
reclamazioni presentate.
Considerato
Considerandi
1.
L’autorità giudiziaria di reclamo competente è la Camera di protezione
del Tribunale d’appello [art. 2 cpv. 2 Legge sull’organizzazione e la procedura
in materia di protezione del minore e dell’adulto (LPAM)], che giudica, nella
composizione a giudice unico, i reclami contro le decisioni delle Autorità
regionali di protezione in materia di provvedimenti cautelari (art. 48 lett. f
n. 9 LOG).
Riguardo alla procedura applicabile, per
quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via
sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle
norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza
dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di
Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e,
in via ancor più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile
(CPC; v. art. 450f CC).
2.
In sede di
replica i reclamanti hanno chiesto, ai fini dell’accoglimento del reclamo, la
riformulazione della risposta dell’Autorità di protezione siccome non fa
riferimento ai singoli punti dell’allegato di ricorso. La richiesta appare
pretestuosa. Se è vero che non vi è un preciso riferimento alla struttura del
reclamo, l’allegato del 7 novembre 2016 dell’Autorità di protezione appare
oltremodo chiaro e risponde alle contestazioni sollevate dai reclamanti.
Nessun
disposto legale obbliga, peraltro, l’Autorità a dover riprendere, nelle
osservazioni, ogni singolo punto dei reclami; anzi, a ben vedere, l’Autorità
nemmeno è tenuta a formulare osservazioni, si tratta semplicemente di
un’opportunità che le viene data (art. 450d CC). Inammissibili in questa sede
anche le ulteriori richieste di audizione dei reclamanti stessi e dei figli – il diritto all'audizione orale esiste solo davanti
all'autorità di protezione, la persona interessata non ha il diritto di essere
sentita nuovamente oralmente davanti all'autorità di ricorso (STF del 3
dicembre 2013, inc.5A_540/2013 consid. 3.1.1; STF del 14 maggio 2014, inc.
5A_290/2014 consid. 3.2.2; sentenza CDP del 28 gennaio 2014, inc. 9.2013.286
consid. 4) – così come la richiesta di sentire dei testimoni, domanda che va
semmai posta all’Autorità di prime cure.
3.
In
concreto l’Autorità di protezione, dopo aver sentito i reclamanti, ha confermato i provvedimenti urgenti adottati dall’Ufficio dell’aiuto e
della protezione prima e dalla stessa Autorità in seguito e meglio ha privato,
in via provvisoria, i genitori del diritto di decidere il luogo di dimora dei
figli e predisposto il loro collocamento al Centro educativo Casa __________
(punto 1 del dispositivo); il diritto di visita dei genitori è stato previsto,
sempre in via provvisoria, con una frequenza di due volte la settimana per
almeno un’ora da esercitare in forma sorvegliata (punto 2 del dispositivo). Nel
contempo l’Autorità ha dato mandato per una valutazione specializzata in merito
alla situazione dei minori e alla capacità di accudimento dei genitori.
Si tratta
quindi di un provvedimento cautelare, la limitazione del diritto di determinare
il luogo di soggiorno è provvisoria e sarà rivalutata una volta esperiti i
necessari accertamenti.
3.1
Giusta
l’art. 445 CC – applicabile per analogia anche ai minorenni secondo l’art. 314
cpv. 1 CC – l’Autorità di protezione può prendere d’ufficio tutti i
provvedimenti necessari per la durata del procedimento. Presupposti per
l’emanazione di una decisione cautelare sono: la prognosi favorevole del
procedimento principale (il cosiddetto fumus boni iuris), l’urgenza della
misura e la sua proporzionalità (cfr. art. 389 cpv. 2 CC: la misura deve essere
necessaria e idonea; BSK Erw.Schutz, Auer/Marti,
ad art. 445 CC n. 6 e segg.; sentenza CDP del 21 maggio 2014, inc. 9.2013.218,
consid. 5.2).
3.2
L'art. 310 cpv. 1 CC prevede che quando il figlio non possa essere
altrimenti sottratto al pericolo, l'autorità tutoria deve toglierlo alla
custodia dei genitori, o dei terzi presso cui si trova, e ricoverarlo
convenientemente.
Con
l’entrata in vigore della revisione del diritto sull’autorità parentale, il 1°
luglio 2014, la nozione di custodia è stata sostituita dalla terminologia, più
precisa, di “diritto di determinare il luogo di dimora del figlio” (cfr.
titolo marginale dell’art. 310 CC e Meier/Stettler,
op. cit., n. 1291 pag. 847).
La misura di
privazione del diritto di determinare il luogo di dimora consiste dunque nel
togliere ai genitori il diritto di determinare il luogo di residenza e le
modalità di cura del figlio, e nel collocare in modo adeguato il minorenne
presso terzi o in un istituto (Meier/Stettler,
op. cit., n. 1291-1292 pag. 847).
Tale
collocamento deve essere “conveniente”: esso deve dunque corrispondente
all’età, alla personalità e ai bisogni del minore (Hegnauer, Grundriss des Kindesrechts, n. 27.41 pag. 215; BSK
ZGB I, Breitschmid, ad art. 310 CC
n. 9; Sentenza CDP del 30 luglio 2014, inc. 9.2014.76, consid. 5).
Nell'accezione
di “pericolo” rientra tutto quanto è suscettibile di pregiudicare lo
sviluppo fisico, intellettuale e morale del figlio sotto l'autorità parentale
dei genitori (BSK ZGB I, Breitschmid,
ad art. 310 CC n. 3; Hegnauer,
Grundriss des Kindesrechts, n. 27.36 pag. 214; Meier/Stettler,
op. cit., n. 1298 pag. 850; STF del 1° luglio 2002, inc.5C.117/2002, consid.
3.
): le cause della messa in pericolo sono ininfluenti (circostanze oggettive,
colpa del minore, dei genitori o dell’entourage familiare) (BSK ZGB I, Breitschmid, ad art. 310 CC n. 3, Meier/Stettler, op. cit., n. 1296 pag.
850; STF del 21 giugno 2012, inc.5A_335/2012, consid. 3.1; STF del 1° luglio
2002, inc.5C.117/2002, consid. 3.1; STF del 12 marzo 2012, inc.5A_701/2011,
consid. 4.2.1).
La
privazione può essere ammessa unicamente quando altre misure (art. 307 e 308
CC) hanno fallito o sono parse di primo acchito insufficienti; le decisioni di
privazione devono inoltre rispettare il principio della sussidiarietà e
proporzionalità (STF del 10 novembre 2016, inc.5A_404/2016, consid.3).
4.
Ora, il nucleo famigliare dei reclamanti è seguito dal 2010; in particolare,
nel 2012, è stata istituita in favore dei minori una curatela educativa. Alla
funzione di curatrice è stata designata CURA 1 con il compito, fra l’altro, di
aiutare e consigliare i genitori nel loro ruolo educativo (ris. 230/2013 del 24
settembre 2012 dell’allora competete Commissione tutoria regionale __________).
Agli atti ci sono poi una moltitudine di rapporti redatti dalla rete sociale e
scolastica quali il Servizio-medico psicologico, il Centro psico-educativo,
l’Ufficio dell’aiuto e protezione, l’Istituto __________, la curatrice e gli
istituti scolastici.
Quelli più
recenti sono stati sottoposti alla madre nel corso dell’incontro del 27 luglio
2016; in quell’occasione ella ha rinunciato a prendere posizione. Né lei né il
padre hanno poi presentato osservazioni scritte. Il parere della madre rispetto
agli interventi della rete di sostegno risulta tuttavia chiaro: si oppone alla
decisione di scolarizzazione speciale per PI 1; vuole la revoca della curatela
siccome ritiene di non aver bisogno di essere sostenuta a livello educativo;
non è d’accordo con una rivalutazione delle capacità genitoriali e non intende
sottoporsi ad alcun tipo si valutazione (cfr. verbale di audizione). La volontà
della madre di fare a meno del sostegno dei servizi e della scuola nelle scelte
riguardanti i figli e, di conseguenza, l’assenza di collaborazione da parte
sua, è peraltro riportata in tutti i più recenti rapporti agli atti.
Stante la
situazione appare giustificata la preoccupazione della curatrice e dell’Ufficio
dell’aiuto e della protezione quando hanno saputo della mancata presenza di
entrambi i bambini a scuola malgrado fossero stati visti a __________; a
maggior ragione sentite le spiegazioni della madre che prima ha detto di essere
in montagna e in seguito di essere in procinto di trasferirsi salvo che nessuna
disdetta dell’appartamento era ancora stata data (scritti 30 agosto e 31 agosto
2016.
dell’Istituto scolastico comunale __________). Aver pensato che l’intento
della signora fosse quello di sottrarsi all’intervento della autorità non è
quindi fuori luogo. Tanto più se si considera che la
signora presenta un’instabilità personale che la porta ad agire a volte
impulsivamente con comportamenti che sfavoriscono i propri figli. Questo quanto è emerso già nel rapporto 15 aprile
2013.
del Servizio – medico psicologico (ultima pagina, consid. N. 2),
valutazione certamente datata, ma la cui conclusione è stata constata da tutti
gli operatori nel corso del tempo, come emerge dagli altri rapporti agli atti,
anche da quelli recenti. Senza una più approfondita valutazione rispetto alla
citata impulsività della madre, anche prescindendo dalle – contestate – minacce
che avrebbe proferito rispetto alla sua vita e a quella dei figli, preso
tuttavia atto della mancata capacità della signora di comprendere le difficoltà
dei propri figli, un intervento cautelare di messa in protezione non appare
fuori luogo. E questo anche sentite le successive spiegazioni e indicazioni
della madre rispetto alla sua decisione di trasferimento, di per sé legittima,
se non fosse che effettivamente appare improvvisata e successiva all’emanazione
del provvedimento urgente, tanto da sembrare una fuga dai servizi. È bene
peraltro ricordare che l’eventuale trasferimento deve essere pianificato anche
con le autorità, la misura della curatela e il dossier famigliare devono
infatti essere, in tal caso, trasferiti alle competenti Autorità di protezione
del Cantone __________.
È ad ogni
modo chiaro che la misura cautelare non è stata adottata a motivo dell’assenza
scolastica dei minori e/o allo scopo di scolarizzarli, come sostenuto dai
reclamanti: la mancata frequenza è solo la conseguenza di un atteggiamento poco
chiaro e potenzialmente lesivo della madre, tale da giustificare puntuali
approfondimenti.
Alla luce di tutto ciò e a un esame di verosimiglianza come quello che governa
l'emanazione di provvedimenti cautelari, è indubbiamente proporzionato che l’Autorità di protezione, sulla scorta
degli elementi a disposizione al momento dell’emanazione della decisione
impugnata, abbia adottato la contestata misura cautelare per l’immediata
salvaguardia del benessere dei bambini.
Viste
le misure già in atto, ritenuto che la rete già era operativa e, non da ultimo,
preso atto delle opposizioni esternate dalla madre in
merito alle decisioni della scuola e alle proposte di valutazione
dell’Autorità, provvedimenti meno incisivi potevano ben apparire a priori
insufficienti.
L’Autorità
di protezione è comunque tenuta – non appena avrà concluso la relativa
istruttoria e fatte le verifiche che si impongono – a confermare rispettivamente
revocare i provvedimenti cautelari mediante una decisione di merito o comunque
modificare i provvedimenti cautelari nel caso di modifica delle circostanze.
5.
Secondo
i reclamanti è ingiustificata l’estensione dei provvedimenti al padre. Se è ben
vero che le preoccupazioni principali sono riferite alla signora, il padre l’ha
sempre sostenuta e ancora lo fa mediante il reclamo quando postula il riaffido
immediato dei bambini alla madre. Egli non è poi parso in grado di accogliere i
figli che non ha mai accudito, già solo per una questione logistica e di
mancata presenza. Nondimeno, nel mandato di valutazione, l’Autorità ha comunque
chiesto di verificare la possibilità di attribuire a lui la custodia. A quel
momento, tuttavia, senza ulteriori accertamenti e considerato che egli
condivide la posizione della madre, ben si può dire che non sarebbe stato in
grado di proteggere i figli da eventuali interventi materni dannosi. È quindi
giustificata l’estensione del provvedimento, si ribadisce, cautelare, anche
alla sua persona. Tanto più che ora egli convive con la madre ragione per la
quale una differenziazione delle misure appare improponibile.
Per il
resto, nel loro allegato, i reclamanti contestano, soprattutto per il padre, la
decisione di conferire un diritto di visita sorvegliato senza tuttavia motivare
né tantomeno postulare, nelle richieste di giudizio, conclusioni in proposito.
La questione non merita quindi ulteriore disquisizione ricordato che
l’Autorità, trattandosi di provvedimenti cautelari, li modificherà non appena
giustificato dalle circostanze.
6.
I
reclamanti hanno chiesto di essere ammessi al beneficio del gratuito patrocinio,
senza tuttavia documentare la propria situazione finanziaria, nessun documento
e nemmeno l’usuale certificato municipale è infatti stato trasmesso.
Ai
sensi dell'art. 117 CPC, applicabile su rinvio dell'art. 13 LAG, ha diritto al
gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari (lett. a), la
cui domanda non appaia priva di probabilità di successo. Non essendo stato,
come detto, documentato lo stato di indigenza dei reclamanti, l’istanza deve
essere respinta.
Quanto
agli oneri processuali, che dovrebbero essere accollati ai reclamanti siccome
soccombenti, si prescinde a titolo eccezionale al loro prelievo.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Nella
misura in cui ricevibile il reclamo è respinto e la decisione impugnata
confermata.
2. L’istanza
di ammissione all’assistenza giudiziaria e al gratuito patrocinio è respinta.
3. Non
si prelevano oneri processuali.
4. Notificazione:
-
Comunicazione:
-
-
Il giudice supplente La
segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso
in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro
le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art.
95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72
segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è
ammissibile solo se il valore
litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non
raggiunge tale importo, il ricorso
in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso
dall'art. 115 LTF.