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Decisione

9.2016.19

Esonero del curatore

22 luglio 2016Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

A. PI 2 (1957) ha riportato in esito a un’encefalite contratta in età infantile

un grave ritardo psicomotorio per il quale dipende completamente dall’assistenza

di terze persone per ogni atto della vita quotidiana. PI 2 ha sempre vissuto

con la propria famiglia e dopo la morte del padre e della madre vive con il

fratello RE 2, che provvede alla sua assistenza con l’ausilio di personale

infermieristico. Con istanza 9 dicembre 2004 RE 2 ha chiesto all’allora

Commissione tutoria regionale __________ di istituire una tutela giusta l’art.

369 CC in favore della sorella, dichiarandosi disponibile ad assumere la

funzione di tutore. L’istante ha prodotto un certificato medico 30 novembre

2004 del dr. med. __________, attestante che PI 2 soffriva di un gravissimo

ritardo dello sviluppo psicomotorio, di grave tetraplegia spastica e di grave

epilessia con crisi generalizzate da stato dopo encefalite e non era in grado

di intendere e di volere. Con decisione del 23 maggio 2005 la Commissione

tutoria regionale __________ (in seguito CTR __________) ha istituito in favore

di PI 2 una tutela e ha designato come tutore il fratello RE 2. Nel 2011 la CTR

__________ ha sollecitato più volte il tutore a consegnare i rendiconti

finanziari degli anni 2009 e 2011 e il 18 marzo 2011 l’ha diffidato a consegnare

i rendiconti mancanti entro il 30 aprile 2011, pena la sua rimozione dall’incarico

di tutore. In una riunione del 9 maggio 2011 la CTR __________ ha concordato

con il tutore un forfait per il vitto della pupilla di fr. 25.– e gli ha ricordato

che le spese per l’abitazione erano da dividere al 50% tra i fratelli. Il

tutore, dal canto suo, si è impegnato a presentare i giustificativi delle spese

sostenute per la pupilla (cosmetici, lavanderia, vestiario, sacchi rifiuti

ecc.) entro il 15 giugno 2011 (verbale del 9 maggio 2011, fascicolo decisioni).

Il tutore ha presentato il 16 giugno 2011 i rendiconti finanziari 2009 e 2010.

B. L’Autorità

regionale di protezione __________ (in seguito ARP __________) ha emanato il 10

ottobre 2013, risoluzione n. 495, una decisione con la quale ha annullato i

rendiconti 2007 e 2008, già approvati dalla CTR __________, ha approvato i

rendiconti 2007, 2008, 2009 e 2010, da lei interamente rifatti stralciando i

crediti vantati dal tutore, e ha fatto ordine a quest’ultimo di presentare

entro il 10 novembre 2013 i rendiconti finanziari e i rapporti morali 2011 e

2012 con la relativa documentazione, con la comminatoria dell’azione penale. RE

2 ha scritto all’ARP __________ l’11 novembre 2013, chiedendo di essere

convocato per avere spiegazioni sulla compilazione dei rendiconti finanziari e

una visita a domicilio del Presidente dell’ARP __________ per costatare la

situazione effettiva di PI 2 (fascicolo corrispondenza). Il 22 dicembre 2013 l’ARP

__________ ha esortato il tutore a presentare entro il 31 dicembre 2013 i

rendiconti finanziari e i rapporti morali per gli anni 2011 e 2012, con la

comminatoria di una segnalazione al Ministero pubblico in caso di

inadempimento. Il 23 ottobre 2014 ha avuto luogo un incontro tra il tutore e il

presidente e il contabile dell’ARP __________, dopo numerosi rinvii dovuti a

questioni organizzative. Di tale incontro non risulta essere stato tenuto un

verbale. L’ARP __________ ha inviato a RE 2 il 24 ottobre 2014 i documenti da

lui richiesti (copia rendiconto 2010 e documenti originali d’appoggio al

rendiconto finanziario 2009). Il 12 marzo 2015 l’ARP __________ ha chiesto a RE

2 di inviare entro il 20 marzo 2015 i rendiconti 2011, 2012 e 2013. Il 17

aprile 2015 l’ARP __________ ha assegnato a RE 2 un ultimo termine di 10 giorni

per presentare i rendiconti finanziari 2011, 2012 e 2013. L’8 giugno 2015 RE 2

ha comunicato all’ARP __________ che aveva avuto problemi personali, familiari

e di salute che non gli permettevano di presentare a breve termine i rendiconti

mancanti, auspicando di poterli presentare entro la fine dell’anno. Con plico

raccomandato e per posta semplice il 15 giugno 2015 l’ARP __________ ha chiesto

a RE 2 di presentare un certificato medico sul suo stato di salute e gli ha

ingiunto di presentare entro il 30 giugno 2015 i rendiconti finanziari

arretrati e la relativa documentazione contabile, con l’avvertenza che la loro

mancata presentazione avrebbe comportato l’emanazione di una decisione con la

quale sarebbe stato rimosso dall’incarico di curatore ai sensi dell’art. 423

CC. RE 2 non ha ritirato il plico raccomandato e in data imprecisata ha inviato

al Presidente dell’ARP __________ un certificato 3 luglio 2015 del dr. med. __________

sul suo stato di salute e un certificato 26 giugno 2015 del dr. med. __________

sullo stato di salute di PI 2. L’ARP __________, tramite il suo presidente, si

è rivolta il 13 agosto 2015 all’Ufficio dell’aiuto e della protezione per

chiedere loro di assumere la curatela generale di PI 2. L’ARP __________, per

quanto risulta dagli atti, non ha eseguito indagini sullo stato di salute di RE

2 né sull’effettiva situazione in cui si trova PI 2, totalmente dipendente dal

fratello per gli atti della vita quotidiana.

C. Con

decisione 21 dicembre 2015, risoluzione n. 651, l’Autorità regionale di protezione

__________ (in seguito ARP __________) ha rievocato le difficoltà nell’ottenere

da RE 2 i rendiconti 2011, 2012, 2013 e 2014 e ha rilevato che egli non può

svolgere per motivi di salute il ruolo di curatore della sorella in modo

idoneo. Ha poi costatato che PI 2 non è in grado di intendere e di volere, di

modo che si poteva prescindere dalla sua audizione. Ha confermato la curatela generale

in favore di PI 2 (dispositivo n. 1), ha esonerato con effetto immediato RE 2

dall’incarico di curatore della sorella (dispositivo n. 2), ha designato CUR 1

dell’UAP come curatrice generale, elencandone i compiti (dispositivo n. 3) e dandole

l’incarico di raccogliere i documenti necessari alla stesura del rendiconto

finanziario per il periodo dal 2011 al 2015 (dispositivo n. 4). Infine, l’ARP __________

ha regolamentato i costi della curatela e ha disposto che un eventuale reclamo

non aveva effetto sospensivo.

D. RE 2 è

insorto con reclamo dell’8 febbraio 2016 contro la citata decisione, rilevando

che non esistevano motivi medici né di idoneità per la sua dimissione e

chiedendo di analizzare se era davvero giustificata una curatela generale della

sorella, invalida sin dalla prima infanzia e sempre accudita dalla propria

famiglia. Nelle osservazioni del 24 marzo 2016 l’ARP __________ propone di

respingere il reclamo. Nella sua replica del 22 aprile 2016 RE 2 ribadisce

quanto esposto nel reclamo e nella duplica 25 maggio 2016 l’ARP __________ ha

confermato la propria proposta di respingere il reclamo. Con decisione 24

maggio 2016, risoluzione n. 219, l’ARP __________ ha confermato la decisione 21

dicembre 2015 e ha fatto ordine a RE 2 di prendere contatto entro il 30 maggio 2016

con CUR 1 per permetterle di svolgere i compiti a lei assegnati, con la

comminatoria dell’azione penale e l’avvertenza che un eventuale reclamo non

avrebbe avuto effetto sospensivo. RE 2 ha interposto reclamo il 30 giugno 2016

contro tale decisione (incarto n. 9.2016.123).

Considerato

Considerandi

1.

Le

decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e minorenni

sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale d’appello,

che decide nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC in relazione

agli art. 314 cpv. 1 CC e 440 cpv. 3 CC, art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione

e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto LPMA, art. 48

lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già

regolato dagli art. 450 segg. CPC, occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla

Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le

azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa

(art. 99 LPAmm) e in via ancor più sussidiaria, alle disposizioni del diritto

processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

2.

Nella

sua decisione del 21 dicembre 2015, risoluzione n. 651, l’Autorità

regionale di protezione __________ ha richiamato le difficoltà nell’ottenere da

RE 2 i rendiconti 2011, 2012, 2013 e 2014 e ha rilevato che egli non può

svolgere per motivi di salute il ruolo di curatore della sorella in modo idoneo,

come dimostrato dal certificato medico 3 luglio 2015. Dopo aver costatato che RE

2.

non era in grado di intendere e di volere, sulla scorta del certificato 26

giugno 2015, ha ritenuto che si poteva prescindere dalla sua audizione. Ha in

seguito confermato la curatela generale in favore di PI 2 (dispositivo n. 1),

ha esonerato con effetto immediato RE 2 dall’incarico di curatore della sorella

(dispositivo n. 2), ha designato CUR 1 dell’UAP come curatrice generale e ne

elencato i compiti (dispositivo n. 3), dandole l’incarico di raccogliere i

documenti necessari alla stesura del rendiconto finanziario per il periodo dal

2011.

al 2015 (dispositivo n. 4) e infine ha regolamentato i costi della

curatela (dispositivi 5 e 6), disponendo che un eventuale reclamo non avrebbe

avuto effetto sospensivo (dispositivo n. 10).

3.

Il reclamante

si duole del fatto che l’ARP __________ non ha mai capito la sua dedizione e il

suo sacrificio in favore della sorella, che accudisce dal 2007, e che

nonostante le sue richieste non ha eseguito una visita a domicilio per

accertare le condizioni di PI 2. Dopo aver puntualizzato la propria opinione

sulla questione dei rendiconti, RE 2 sostiene che non vi sono motivi medici o

di idoneità che giustifichino la sua esonerazione dalla carica di curatore e

afferma che non vi è necessità di avere una curatela generale della sorella, e

quindi nemmeno di assegnare una curatela esterna alla cerchia dei parenti di

costei. Nella replica e nella duplica il reclamante e l’ARP __________ hanno

puntualizzato alcuni aspetti, di cui si dirà per quanto necessario ai fini del

giudizio.

4.

La risoluzione n. 651 del 21 dicembre 2015 emessa dall’ARP __________ contiene la conferma della curatela

generale, l’esonero del tutore e la designazione di un nuovo curatore generale.

Per quanto risulta dal reclamo RE 2 contesta il suo

esonero come curatore della sorella, la conferma della curatela generale di PI

2.

e la designazione di un curatore generale esterno alla cerchia familiare.

5.

Per

quel che concerne la curatela generale, il reclamante aveva presentato il 9

dicembre 2004 istanza di interdizione della sorella, proponendosi come suo tutore

e producendo un certificato medico 30 novembre 2004 del

dr. med. __________, attestante che PI 2 soffriva di un gravissimo ritardo

dello sviluppo psicomotorio, di grave tetraplegia spastica e di grave epilessia

con crisi generalizzate da stato dopo encefalite e non era in grado di

intendere e di volere. La tutela è stata istituita con decisione del 23 maggio 2005 dell’allora CTR __________, che ha

nominato tutore il fratello della pupilla. Lo stato di salute di PI 2 risulta

essere peggiorato rispetto al 2004, come rileva il dr. med. __________ nel

certificato 26 giugno 2015. L’interessata è tuttora totalmente dipendente da

terzi per ogni atto della vita quotidiana. La necessità di una curatela generale

non può dunque essere seriamente negata. Con l’entrata in vigore del nuovo diritto

di protezione le misure di interdizione esistenti sono state convertite per legge

in misure di curatela generale (art. 14 cpv. 2 del titolo finale del CC) e la decisione

dell’ARP __________ di confermare la curatela generale regge alle critiche. Su

questo punto il reclamo si rivela infondato.

6.

La

designazione del curatore è di competenza dell’autorità di protezione, in applicazione

degli art. 400 e segg. CC. Secondo l’art. 400 CC l’autorità di protezione degli

adulti nomina quale curatore una persona fisica che sia idonea, dal profilo

personale e delle competenze, ad adempiere i compiti previsti, disponga del

tempo necessario e svolga personalmente i suoi compiti, con possibilità in circostanze

particolari di nominare più curatori (cpv. 1); la persona nominata deve investirsi

della curatela, salvo che motivi gravi vi si oppongano (cpv. 2).

In virtù

dell’art. 423 CC l’autorità di protezione degli adulti dimette il curatore se

non è più idoneo ai compiti conferitigli o se sussiste un altro motivo grave. L’art.

423.

CC permette la dimissione del curatore indipendentemente dalla sua volontà.

Come per l’art. 445 cpv. 2 vCC, è la messa in pericolo degli interessi della persona

da proteggere che è determinante e non invece il fatto che ci sia stato un

danno. La procedura è regolata dagli art. 443 s. CC, che comprende anche i

provvedimenti cautelari (art. 445 CC), come la sospensione provvisoria del mandato.

I mandatari devono partecipare alla procedura, in particolare nel rispetto del

diritto di essere informati e del diritto di essere sentito (art. 29 Cost., 447

ss CC; CommFam, Protection de l’adulte, Rosch, art. 423 CC, N. 5).

7.

Il

diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost) è un diritto di ordine formale

la cui violazione implica l’annullamento della decisione impugnata,

indipendentemente dalle possibilità di successo nel merito del reclamo (DTF 137 I 195 consid. 2.2;

DTF 5A_540/2013 del 3 dicembre 2013 consid. 3.1.1; sentenza CDP del 13 giugno

2013, inc. 9.2013.160). Il diritto di essere sentito implica varie

facoltà, segnatamente quella di esprimersi sugli elementi essenziali prima che

una decisione sia presa, di fornire prove sui fatti suscettibili di influire

sul procedimento, di consultare gli atti di causa, di partecipare all’assunzione

delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi in merito (DTF 133 I 270

consid. 3.1; STF del 3 dicembre 2013, inc.5A_540/2013 consid. 3.1.1; DTF 132 V

368.

consid. 3.1 con rinvii) ma non

garantisce di per sé stesso il diritto di esprimersi oralmente (DTF 125 I 209

consid. 9b; STF del 3 dicembre 2013, inc.5A_540/2013 consid. 3.1.1). Tali diritti sono ora ancorati nel titolo

II° della LPAmm, entrata in vigore il 1° marzo 2014 (art. 34 ss LPAmm). Il

diritto di essere sentito è una garanzia costituzionale di natura formale, la

cui violazione comporta, di principio, l’annullamento della decisione

impugnata, indipendentemente dalle possibilità di successo nel merito (DTF 137

I 195 consid. 2.2; STF del 29 novembre 2013, inc.5A_699/3013 consid. 2.2).

Eccezionalmente, una violazione del diritto d’essere sentito commessa da un’autorità

inferiore può, in determinate situazioni, essere sanata dall’autorità di

ricorso o reputarsi sanata qualora l’interessato possa far valere le sue argomentazioni

davanti a un’autorità di ricorso munita di pieno potere cognitivo in fatto e in

diritto (DTF 137 I 195 consid. 2.3.2; 133 I 201 consid. 2.2). La sanatoria

rimane l’eccezione segnatamente in presenza di gravi violazioni (DTF 116 V 182

consid. 3c con rinvii). Una riparazione entra inoltre in considerazione solo se

la persona interessata non subisce un pregiudizio dalla concessione successiva

del diritto di essere sentito, rispettivamente dalla sanatoria (DTF 129 I 129

consid. 2.2.3).

In materia

di protezione dei minori e degli adulti, il diritto di essere sentito va oltre

le prerogative che derivano dalla norma costituzionale suddetta. L’art. 447

cpv. 1 CC garantisce infatti alla persona interessata il diritto di essere

sentito personalmente e oralmente dall’autorità di protezione che decide la

misura (Auer/Marti, BSK Erwachsenenschutz,

Basilea 2012, ad art. 447 CC n. 13). Eccezioni a questo principio sono

ammissibili se l’audizione appare sproporzionata a motivo delle circostanze, a

protezione di prevalenti interessi pubblici o privati o di un’istruttoria in

corso o se ciò risulta inopportuno dal profilo medico (art. 23 cpv. 3 a 4 LPMA;

Messaggio concernente la modifica del CC, protezione degli adulti, diritto

delle persone e diritto della filiazione del 28 giugno 2006, FF 2006 pag. 6466;

Auer/Marti, BSK Erwachsenenschutz,

ad art. 447 CC n. 26 e seg.; sentenza CDP del 28 gennaio 2014, inc. 9.2013.286,

consid. 4).

8.

Nella

sua decisione 21 dicembre 2015 l’ARP __________ ha motivato l’esonero del

curatore con la sua inadempienza nella presentazione dei rendiconti finanziari

arretrati e con il suo stato di salute, che gli impediva di assolvere in modo

idoneo il suo ruolo di curatore. In altre parole, si è fondata sia sul

capoverso 1 sia sul capoverso 2 dell’art. 423 CC.

8.1

PI 2 è

invalida sin dalla prima infanzia per gli esiti di un’encefalite virale che le

ha causato un grave ritardo dello sviluppo psicomotorio, una grave tetraplegia

spastica e una grave epilessia (certificato dr. med. __________ del 30 novembre

2004). Nel certificato del 26 giugno 2015 il dr. med. __________ ha precisato

che le conseguenze pratiche “consistono nella assoluta completa dipendenza da

terze persone per ogni atto della vita quotidiana” e ha indicato che il fratello

dell’invalida si occupa “costantemente ogni giorno” della somministrazione dei

medicamenti, dell’alimentazione, dell’igiene personale e delle cure di base, con

personale infermieristico.

8.2

Dagli

atti è emerso che il tutore non ha presentato regolarmente i rendiconti finanziari,

tanto che nel 2011 gli è stato comminato l’esonero dalle sue funzioni dall’allora

CTR __________. Dopo un incontro chiarificatore nel novembre 2011, il tutore ha

prodotto la documentazione richiesta. In seguito sono nuovamente insorte difficoltà

nella tempestiva presentazione dei rendiconti da parte del tutore e dal 10

novembre 2013 l’ARP __________ ha

ripetutamente sollecitato quest’ultimo a presentare i rendiconti. Il tutore ha

chiesto l’11 novembre 2013 un incontro chiarificatore sul tema dei rendiconti,

che ha potuto essere organizzato, dopo un nutrito scambio di corrispondenza, il

23.

ottobre 2014. In tale occasione il tutore ha discusso con il presidente dell’ARP

__________ e con il contabile, ma nulla agli atti consente di accertare quale

sia stato il contenuto delle discussioni, non essendo stato allestito il

verbale dell’incontro. Dal 10 marzo 2015 l’ARP __________ ha nuovamente

sollecitato a più riprese il tutore a presentare i rendiconti arretrati e il 17

aprile 2015 gli ha assegnato un ultimo termine di 10 giorni per presentare i

rendiconti 2011, 2012 e 2013. Il tutore ha giustificato il ritardo con lettera

8.

giugno 2015, evocando “problemi personali, familiari e di salute”. L’ARP __________

gli ha chiesto il 15 giugno 2015, per plico raccomandato e per posta semplice,

di presentare un certificato medico sul suo stato di salute e gli ha ingiunto

di presentare entro il 30 giugno 2015 i rendiconti arretrati con la relativa

documentazione, avvertendolo che la mancata presentazione dei documenti avrebbe

comportato la sua rimozione dall’incarico di tutore in applicazione dell’art.

423.

CC. Il tutore ha inviato al Presidente dell’ARP __________ un certificato 3 luglio 2015 del dr. med. __________ sul suo stato di

salute e un certificato 26 giugno 2015 del dr. med. __________ sullo stato di

salute della sorella, auspicando di poter presentare i rendiconti entro la fine

dell’anno. Il certificato 3 luglio 2015 attesta “sindrome

lombovertebrale da sovraccarico muscolare, sindrome cervico-brachiale e

sindrome da affaticamento psico-fisico, in gran parte dovuti al continuo lavoro

di assistenza alla sorella, persona grande invalida sin dall’infanzia”. Il

certificato non menziona quali siano le ripercussioni di tali affezioni sull’incarico

di curatore e prevede un decorso favorevole della malattia in almeno 6 mesi.

8.3

Per

quanto risulta dagli atti l’ARP __________ non ha sentito il curatore prima di

rimuoverlo e non ha eseguito indagini più approfondite sul suo stato di salute

dopo la presentazione del certificato medico del 3 luglio 2015. Ora, da tale

certificato emerge, in particolare, una situazione di affaticamento psico-fisico

in gran parte dovuto alle costanti cure della sorella, con decorso favorevole

entro sei mesi. Il medico che lo ha allestito non si è espresso sull’idoneità del

paziente all’incarico di curatore. Non si vede quindi su quali basi l’ARP __________

abbia potuto ritenere inidoneo alla carica il reclamante. La convivenza tra il

curatore e la curatelata imponeva poi anche un accertamento socio-ambientale

per chiarire quali eventuali ripercussioni avesse lo stato di salute del

fratello sul benessere dell’invalida, oltre che sulla presentazione dei

rendiconti finanziari. Ma non solo. L’ARP __________ ha chiesto all’UAP il 13

agosto 2015 di indicare un nuovo curatore, senza informare di tale richiesta

quello in carica, al quale non ha trasmesso il messaggio di posta elettronica

del 3 dicembre 2015 menzionato a pagina 2 della decisione 21 dicembre 2015. Anche

ammettendo che vi fossero motivi medici per prescindere dall’audizione dell’interessata,

ciò che invero non è manifesto dal certificato 26 giugno 2015, l’Autorità di

protezione avrebbe dovuto permettere al di lei fratello di esprimersi sulla persona

proposta come nuova curatrice, ai sensi dell’art. 401 cpv. 2 CC. Dagli atti non

risulta che ciò sia avvenuto.

9.

In

conclusione, l’ARP __________ ha emanato la decisione 21 dicembre 2015 in

violazione del diritto di essere sentito del reclamante e senza aver eseguito la

benché minima istruttoria per accertare se questi sia ancora idoneo a svolgere

il compito di curatore della sorella. In situazioni eccezionali, l’autorità di

reclamo può invero sanare una violazione del diritto di essere sentito qualora

non sia particolarmente grave e l’interessato abbia la facoltà di esprimersi

dinanzi ad un’autorità giudiziaria con pieno potere d’esame (Steinauer/Fountoulakis, Droit des

personnes physiques et de la protection de l’adulte, Berna 2014, n. 1117 pag.

498; Auer/Marti, BSK

Erwachsenenschutz, ad art. 447 CC no. 37). La violazione del diritto di essere

sentito è in questo caso qualificata e palese e non permette di prendere in considerazione

una sanatoria della risoluzione impugnata. La decisione 21 dicembre 2015 deve

dunque essere annullata, con rinvio dell’incarto all’ARP __________, affinché

statuisca nuovamente dopo aver proceduto all’audizione del reclamante e a un’istruttoria

sulla sua idoneità alla carica di curatore della sorella, come anche sulla

situazione socio-ambientale dell’invalida.

10.

Gli

oneri giudiziari seguirebbero il principio della soccombenza. Il reclamante ha

agito personalmente e non ha richiesto un’indennità per inconvenienza. Il giudizio

è esente da spese processuali (art. 47 cpv. 6 LPAmm).

Dispositivo

Per questi motivi

decide:

1. Il reclamo 8 febbraio 2016 è parzialmente accolto.

Di

conseguenza i dispositivi n. 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 della decisione del 21

dicembre 2015 ris. 651 dell’Autorità regionale di protezione __________ sono

annullati. Gli atti sono rinviati all’Autorità di protezione per una nuova

decisione ai sensi del considerando 9.

2. Non

si prelevano spese processuali.

3. Notificazione:

-

-

Comunicazione:

-

La giudice supplente La

segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso

in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro

le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art.

95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall’art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72

segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è

ammissibile solo se il valore

litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non

raggiunge tale importo, il ricorso

in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata dall’art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal

caso dall’art. 115 LTF.