9.2016.204
Regolamentazione diritto di visita
7 aprile 2017Italiano24 min
Source ti.ch
Incarto n.
9.2016.204
Lugano
7 aprile 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello
Franco
Lardelli
giudice
unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito
dalla
vicecancelliera
Perucconi-Bernasconi
sedente
per statuire nella causa che oppone
RE
1
patr.
da: PR 2
all’
Autorità
regionale di protezione __________,
e
a
CO
2
patr.
da: PR 1
per
quanto riguarda la regolamentazione dei diritti di visita con il figlio PI 1
giudicando
sul reclamo del 23 novembre 2016 presentato da RE 1 contro la decisione emessa
il 21 ottobre 2016 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
Fatti
A. PI 1 è nato a __________ il 2012 dalla relazione tra RE
1 e CO 2. Il figlio ha vissuto a __________ fino al mese di ottobre 2015 con i
genitori. A seguito della separazione di questi ultimi, il “Tribunal de grande
instance de __________” ha deciso, con ordinanza 30 settembre 2015, che il
figlio PI 1 risiederà al domicilio della madre, che è libera di stabilirsi in
Svizzera, mentre ogni cambiamento dovrà essere oggetto di informazione
all’altro genitore. Quanto ai diritti di visita, il giudice ha lasciato libertà
alle parti di organizzarsi, stabilendo comunque, in caso di disaccordo, che il
figlio trascorrerà con il padre i fine settimana pari del calendario, dal venerdì
alle 18.00 alla domenica alle 18.00, ogni “ponte” quando un giorno festivo
precede o segue un fine settimana, tutte le vacanze d’autunno, di carnevale e
di pasqua mentre per le restanti vacanze scolastiche la prima metà negli anni
pari e la seconda metà negli anni dispari, con una suddivisione per quindicine
durante l’estate. Il giudice ha poi stabilito che la madre dovrà accompagnare o
far accompagnare e riprendere o far riprendere il bambino a scuola o al domicilio
dell’altro genitore per le vacanze scolastiche d’autunno, carnevale e pasqua,
oltre a un fine settimana al mese, mentre il padre dovrà andare a prendere o
far prendere e riportare o far riportare il bambino nelle vacanze di natale e
in estate, per i ponti e un fine settimana al mese.
Il giudice ha infine
fissato un contributo alimentare di 250 Euro al mese che il padre verserà alla
madre per contribuire al mantenimento e all’educazione del figlio.
B. CO 2 si è trasferita
in Ticino con il figlio PI 1, presso i propri genitori, il 10 ottobre 2015.
Essa ha preso contatto con l’Autorità regionale di protezione __________ (in
seguito Autorità di protezione) il 20 ottobre 2015 “per sottomettere domande
e dubbi”.
In data 13 aprile 2016 la
madre ha quindi sottoposto all’Autorità di protezione una richiesta in via
supercautelare e cautelare al fine di modificare i diritti alle relazioni
personali tra il padre e il figlio, ritenuto che per quest’ultimo, a detta
della madre, l’impegno di recarsi a __________ ogni due settimane è risultato
troppo gravoso. CO 2 ha pertanto chiesto che l’Autorità di protezione decidesse
che i diritti di visita avvenissero in Ticino, formulando la medesima richiesta
pure nel merito.
C. Tramite decisione
supercautelare 22 aprile 2016 l’Autorità di protezione ha respinto la richiesta
della madre, indicendo un’udienza il 2 maggio 2016. Con decisione 24 maggio
2016 l’Autorità di protezione ha quindi definito, in via cautelare, un diritto
di visita quindicinale tra PI 1 e il padre, da esercitarsi in forma libera dal venerdì
sera alle 18.00 alla domenica alle 18.00 e da svolgersi in Ticino. Per il resto
la decisione 30 settembre 2015 del Tribunal de Grande instance de __________ è
stata confermata. Contestualmente l’Autorità di protezione ha conferito mandato
al Servizio medico psicologico di __________ “di procedere ad una verifica
dei possibili problemi e del possibile disagio personale riscontati in PI 1, in
particolare sullo svolgimento del diritto di visita al domicilio del padre e
quindi di esprimersi in merito, tramite rapporto da presentare entro 6 mesi”
“indicando un possibile assetto delle relazioni personali tra padre e figlio”.
Con
decisione separata del 24 maggio 2016 l’Autorità di protezione ha accolto la
richiesta di CO 2 di essere posta a beneficio dell’assistenza giudiziaria con
gratuito patrocinio.
La
medesima richiesta è stata formulata da RE 1 il 24 maggio 2016 ed è stata accolta
con decisione 2 agosto 2016.
D. Il Servizio
medico-psicologico di __________ ha trasmesso il suo rapporto in data 31 agosto
2016. Nelle sue conclusioni il suddetto servizio ha precisato di aver “discusso
poco quello che è il motivo della valutazione e la richiesta principale e cioè
la trasferta e la stanchezza successiva di PI 1 ai diritti di visita con il
padre”. Ha quindi espresso una proposta di aiuti psicoterapeutici
individuali per i genitori, un incontro di mediazione con entrambi ogni 2-3
mesi, controlli evolutivi per il figlio e anche per la figlia, riconoscimento legale
di quest’ultima da parte del padre con “pagamento degli alimenti dovuti”,
mentre per le relazioni personali tutte le vacanze scolastiche durante l’anno “assoggettate
al padre”, per il periodo estivo 4 settimane con il padre “suddivise in
due trance di due settimane”, e infine “una volta ogni tre settimane un
fine settimana dal venerdì pomeriggio alla domenica sera con il padre, da
trascorrere in Ticino”.
E. Con decisione 21
ottobre 2016 l’Autorità di protezione ha modificato il diritto di visita di RE
1 con il figlio PI 1 stabilendo che dovrà svolgersi in Ticino un fine settimana
ogni tre, dal venerdì pomeriggio alle 16.00 alla domenica 18.00. Ha poi disposto
che tutte le vacanze scolastiche durante l’anno (Natale, Carnevale, Pasqua,
Ognissanti) saranno assoggettate a RE 1, mentre durante le ferie estive il minore
trascorrerà con il padre quattro settimane, suddivise in due periodi di due
settimane. Le vacanze di Natale saranno alternate, una settimana con il padre e
una con la madre. Quale luogo di passaggio è stato stabilito il domicilio del minore.
F. Il 23 novembre 2016 RE
1 ha presentato reclamo presso questa Camera contro la suddetta decisione.
Egli, richiamando la decisione 30 settembre 2015 del Tribunal de Grande
instance de __________ e il rapporto del Servizio medico-psicologico, chiede che
sia rispettato quanto deciso dall’Autorità __________, e quindi che il luogo di
passaggio durante le vacanze non sia esclusivamente al luogo di domicilio del
figlio, ma che anche la madre sia tenuta ad accompagnare o far
accompagnare PI 1 al suo domicilio. Egli specifica infatti di non essere in grado
di assumersi tutti i viaggi (in relazione a tempo, energie e costi) e quindi che
tale regolamentazione è contraria al bene del minore, che vedrà meno il padre.
G. Tramite osservazioni
del 15 dicembre 2016 CO 2 ha in primo luogo preso atto che la contestazione del
padre riguarda esclusivamente il luogo di passaggio per quanto riguarda le
vacanze e non i fine settimana. Essa ha quindi precisato che per tale
regolamentazione la decisione dell’Autorità di protezione è cresciuta in
giudicato.
CO 2 ha quindi
chiesto l’ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito
patrocinio. Nel merito essa sostiene di non essere in grado di partecipare alle
trasferte tra il Ticino e __________, dovendo occuparsi dei due figli e non
avendo mezzi finanziari sufficienti.
Nel frattempo RE 1 si è
rivolto all’avv. PR 2, alla quale ha affidato il mandato di rappresentarlo e
che con istanza 24 gennaio 2017 ha chiesto l’ammissione al beneficio
dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.
H. Con replica del 27
febbraio 2017 RE 1 ha confermato di aver aderito alla regolamentazione del
diritto di visita formulato dall’Autorità di protezione, sebbene ciò
corrisponda a uno sforzo anche finanziario. Egli contesta invece di doversi
esclusivamente assumere ogni spesa e il tempo per poter trascorrere le vacanze
a cui ha diritto con PI 1. Desiderando tutelare gli interessi del figlio, RE 1
ribadisce la richiesta di modificare il luogo di passaggio relativo alle
vacanze, in quanto se mantenuto (come deciso nella sentenza impugnata)
esclusivamente in Ticino la conseguenza sarà la perdita, ogni volta, di due
giorni di vacanza con il figlio. In definitiva il padre chiede che la decisione
dell’Autorità di protezione sia modificata “nel senso che tutte le spese
inerenti i viaggi per esercitare il diritto di visita vengano suddivise a metà
tra i genitori” e che “i genitori faranno un viaggio ciascuno per le
relazioni del padre durante le vacanze”.
I. In duplica, il 3
marzo 2017, l’Autorità di protezione ha precisato di ritenere che non sia
questa la procedura in cui “può farsi un discorso delle spese occasionate
dal diritto di visita, perché l’aspetto riguardante tali costi afferisce al
contributo alimentare erogato in favore del minore”.
L. Tramite duplica 14
marzo 2017 CO 2 sostiene che RE 1 non possa ampliare, rispettivamente
modificare le proprie richieste con l’allegato di replica. Di conseguenza
chiede che le nuove richieste vengano rigettate ex tunc. La madre sostiene che
il padre dovrebbe responsabilizzarsi rispetto alla bambina più piccola, per la
quale ancora non è stato raggiunto un accordo sul contributo alimentare. CO 2
chiede quindi che la decisione dell’Autorità di protezione sia da confermare, a
protezione del bene del figlio.
Considerato
Considerandi
1.
Le decisioni delle
Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e minorenni sono
impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di
appello, che decide nella composizione di un giudice unico [art. 450 CC in
relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 Legge
sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e
dell’adulto (LPMA); art. 48 lett. f n. 7 LOG]. Riguardo alla procedura
applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre
riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in
particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di
competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del
Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut,
pag. 8) e, in via ancor più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale
civile (CPC; v. art. 450f CC).
2.
Con la decisione
impugnata l’Autorità di protezione ha modificato l’assetto relativo alle
relazioni personali tra RE 1 e il figlio PI 1 stabilendo che i diritti di
visita si svolgeranno in Ticino, un fine settimana ogni tre, dal venerdì
pomeriggio alle 16.00 alla domenica 18.00. L’Autorità di prima istanza ha poi ordinato
che le vacanze scolastiche durante l’anno (Natale, Carnevale, Pasqua, Ognissanti)
siano “assoggettate al padre”, come pure che “durante le ferie estive
il minore trascorrerà con il padre quattro settimane, suddivise in due periodi
di due settimane”. Infine ha deciso che “le vacanze di Natale saranno
alternate, una settimana con il padre e una con la madre”. Ha pertanto
concluso che “quale luogo di passaggio viene stabilito il domicilio del
minore”.
Tale decisione modifica
quella del 30 settembre 2015 del Tribunale di __________, che stabiliva che la
madre sarebbe stata tenuta ad accompagnare o far accompagnare il figlio al
domicilio del padre per le vacanze scolastiche autunnali, di carnevale e di
Pasqua (oltre a un fine settimana al mese), mentre il padre era tenuto ad
accompagnare o far accompagnare il figlio al domicilio della madre nelle vacanze
di Natale e estive, oltre ai “ponti” e un fine settimana al mese (cfr. pag. 8
della decisione del 30 settembre 2015 del Tribunal de grande instance de __________).
3.
RE 1 ha impugnato la
predetta decisione esclusivamente relativamente al luogo di passaggio per le
vacanze, fissato al domicilio del minore. Egli nel suo gravame ha infatti
specificato chiaramente di domandare che “questa decisione di cambiamento
del luogo di passaggio sia cancellata per le vacanze”. In sostanza, RE 1 chiede
quindi il rispetto della decisione del Tribunale __________, e ciò allo scopo
di tutelare l’interesse del figlio, ritenuto che non sarebbe in grado, in ragione
di “tempo, stanchezza e costi” di farsi carico della trasferta in Ticino
per ogni vacanza.
La madre nelle sue
osservazioni al reclamo ha precisato che la decisione dell’Autorità di
protezione è cresciuta in giudicato, tranne per quanto concerne il luogo di
passaggio per le vacanze. Essa tuttavia ha chiesto la reiezione del reclamo:
pur evidenziando la sua volontà di voler trovare un accordo con il reclamante, CO
2.
ha precisato di non potersi impegnare a partecipare ai trasporti tra __________
e il Ticino, dovendo occuparsi dei due figli e non disponendo nemmeno di mezzi
finanziari sufficienti.
4.
Giusta l'art. 273
cpv. 1 CC i genitori che non sono detentori dell'autorità parentale o della
custodia nonché il figlio minorenne hanno reciprocamente il diritto di
conservare le relazioni personali indicate dalle circostanze. Presupposto per
l'esercizio di tale diritto è l'esistenza giuridica di un legame di filiazione
(BSK ZGB I, Schwenzer ad art. 273
CC n. 7). Il diritto alle relazioni personali con entrambi i genitori è
essenziale non solo di per sé, ma anche per il ruolo decisivo che può svolgere
nel processo di identificazione. Nella fissazione del diritto di visita non
importa tanto trovare un equilibrio tra gli interessi dei genitori, quanto
disciplinare le relazioni tra genitori e figlio nell'interesse di quest'ultimo.
Determinante è sempre il bene del figlio, da valutare secondo le circostanze,
mentre gli interessi dei genitori passano in secondo piano (sentenza CDP del 2
maggio 2013, inc. 9.2013.46 consid. 3; DTF 127 III 295 consid. 4a, 123 III 451,
cons. 3b e 3c). Tra le circostanze da tenere in considerazione per fissare la
durata e la frequenza degli incontri si annoverano ad esempio l'età del figlio,
lo stato di salute di quest'ultimo e del genitore titolare del diritto alle relazioni
personali, la distanza dai rispettivi domicili, le esigenze del figlio
(frequentazione della scuola, di corsi ecc.), i desideri espressi dal figlio
capace di discernimento e così via (Hegnauer
in: RDT 1998 pag. 174 e Berner Kommentar, ad art. 273 CC note 65 segg.).
Per il bene del figlio le
relazioni personali di un minorenne con il genitore privo di custodia parentale
vanno commisurate – come si è appena detto – anche allo sviluppo psicofisico del figlio stesso e all'evolversi delle
sue esigenze.
Il
diritto di visita va quindi organizzato in base a criteri oggettivi e in modo
durevole, ciò che presuppone un'analisi attuale e in prospettiva futura della
situazione. Si deve altresì tener conto delle difficoltà organizzative di
entrambi i genitori, evitando soluzioni troppo complicate (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5ª ed., Ginevra-Losanna 2014, n. 766).
L’allontanamento
geografico del minore, a seguito del trasloco da parte del detentore
dell’autorità parentale esclusiva o della custodia può occasionare delle
difficoltà. La stanchezza del figlio e lo
stress che gli causano dei viaggi lunghi e ripetuti devono essere tenuti in
considerazione (cfr. Meier/Stettler,
op. cit., n. 770, con riferimenti).
Fatta
eccezione per le regolamentazioni diverse, fa parte dei doveri del beneficiario
del diritto di visita andare a prendere e riportare il figlio al suo domicilio
o al luogo stabilito. Nella misura del possibile, le parti dovranno tuttavia
favorire una soluzione consensuale che preveda che il titolare della custodia
accompagni il figlio dal beneficiario del diritto di visita e che quest’ultimo
lo riaccompagni al domicilio del genitore detentore della custodia alla fine
del diritto di visita. Così facendo, i genitori manifestano il loro sostegno e
il loro accordo al diritto di visita, ciò che contribuisce a rassicurare il
minore (cfr. Meier/Stettler, op.
cit., n. 771 con riferimenti).
I
costi generati dall’esercizio del diritto di visita sono in principio a carico
del suo beneficiario. Sarà tuttavia possibile tenere in considerazione delle
spese straordinarie nel quadro della fissazione o della modifica del contributo
di mantenimento del minore (specialmente nel caso in cui il diritto di visita
si svolge all’estero). I costi del diritto di vista potrebbero ridurre la
capacità contributiva del beneficiario del diritto di visita o entrare a far
parte del calcolo della contribuzione alimentare (cfr. Meier/Stettler, op. cit., n. 772, con riferimenti).
5.
Le condizioni per la
modifica delle relazioni personali sono definite dalle disposizioni relative
agli effetti della filiazione, e meglio gli artt. 273 e 274 CC. L’azione di
modifica non deve portare a ricominciare la procedura: in principio occorre che
sia intervenuto un cambiamento importante delle circostanze (art. 134 cvp. 1
CC, art. 298d cpv. 1 CC) che impone imperativamente, per il bene del figlio,
una modifica della regolamentazione adottata. Ciò non significa che la modifica
della regolamentazione del diritto di visita debba soggiacere a esigenze
particolarmente rigide: è sufficiente che il pronostico del giudice o
dell’autorità relativo agli effetti delle relazioni personali tra il genitore
non titolare della custodia e il figlio si riveli sbagliato e che il
mantenimento della regolamentazione attuale rischi di danneggiare il bene del
minore (cfr. Meier/Stettler, op.
cit., n. 815, con riferimenti).
6.
Nel suo apprezzamento l’Autorità non è vincolata, in virtù del principio
inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione, né alle dichiarazioni
delle parti né alle loro offerte di prova (DTF 122 III 408 consid. 3b, 120 II
231.
consid. 1c, 119 II 203 consid. 1).
Il citato principio vale
anche per la regolamentazione delle relazioni personali (decisioni del
Tribunale federale 5A_69/2011 del 27 febbraio 2012 consid. 2.3;5C.58/2004 del
14.
giugno 2004 cons. 2.1.2).
Esso impone all’Autorità
di chiarire i fatti e prendere in considerazione d’ufficio tutti gli elementi
che possono essere importanti per rendere una decisione conforme al bene del
minore. L’Autorità può istruire la fattispecie secondo il proprio
apprezzamento, amministrando finanche le prove in modo inabituale, sollecitare
rapporti, di propria iniziativa, anche se tale modo di procedere non è previsto
dal diritto di procedura cantonale (FamKomm Erwachsenenschutz, Steck, art. 446
CC n. 11; DTF 128 III 411, consid. 3.2.1).
7.
Nel caso concreto, l’Autorità
di protezione ha analizzato correttamente tutte le circostanze e giudicato che
il diritto di visita così come organizzato non era conforme all’interesse di PI
1, che, come constatato anche dal Servizio medico-psicologico, risultava essere
troppo affaticato dagli spostamenti a __________ nei fine settimana. La
modifica relativa al luogo di svolgimento degli incontri tra padre e figlio nei
fine settimana è quindi stata correttamente valutata e nemmeno è stata
contestata dal reclamante, che anzi ha precisato, in replica, di essere disposto
a un maggiore sforzo nell’interesse di PI 1, trattandosi di trasferte “penose
per un bambino della sua età”.
7.1
Quanto all’aspetto
della decisione contestato, ovvero al luogo di passaggio del bambino fissato
esclusivamente in Ticino anche per le vacanze, l’Autorità di protezione, nelle
sue osservazioni al reclamo, sostiene di rimettersi al giudizio di questa Camera,
giustificando la modifica con il fatto che la madre ha dato alla luce un’altra
figlia dopo l’emanazione della decisione in __________ e di conseguenza “gli
spostamenti per assicurare i DDV del padre con PI 1 potrebbero essere di non
facile organizzazione”. L’Autorità di protezione conclude infine che “dall’altro
lato è pur vero che il tribunale __________ aveva definito l’assetto correttamente
indicato nel gravame”.
Ora, se è vero che CO 2 ha
dato alla luce un’altra figlia, è pur anche vero che di tale aspetto ha tenuto
conto anche il Tribunale __________, essendo la signora, all’epoca della
decisione, quasi a conclusione della gravidanza. Nelle motivazioni della
decisione __________ si legge infatti che uno dei motivi per i quali è stato giudicato
nell’interesse del figlio cambiare residenza insieme alla madre e trasferirsi
in Ticino, è proprio quello di permettere a quest’ultima di beneficiare del
sostegno dei suoi genitori anche nella presa a carico di due figli, tra cui un
neonato. Nella decisione si fa più volte esplicitamente riferimento all’allora
nascituro, ciò che non permette quindi a questo giudice di concludere (come
invece preteso dalla madre nelle sue osservazioni 15 dicembre 2016 – pag. 3)
che le motivazioni dell’Autorità di protezione siano giustificate da una
situazione “nuova” o radicalmente modificata a causa della nascita di __________.
La regolamentazione dei
diritti di visita da parte del Tribunale __________ risulta peraltro essere
frutto di una proposta della madre: “la proposition de la mère est large et
par conséquent conforme à l’intérêt de l’enfant. Elle serà entérinée dans les
termes précises du dispositif”. Il Tribunale __________ si è espresso anche
in relazione con le conseguenze dei frequenti spostamenti di PI 1 (“Il
serait souhaitable que les parents s’entendent pour que le droit de visite et
d’hébergement du père s’exerce une fois par mois en Suisse pour limiter la
fatigue de l’enfant pour le week-end que doit financer le père par exemple”).
Peraltro, il suddetto Tribunale ha chiarito che la madre era disponibile a
importanti sforzi per ridurre il più possibile le conseguenze del suo
trasferimento sulle relazioni tra padre e figlio (“force est de constater
que Madame CO 2 est prête a faire d’importants efforts pour que la distance ait
un impact le plus réduit possibile sur les temps de PI 1 avec son père. Elle
propose ainsi un droit de visite et d’hébergement d’un fin de semaine sur deux,
pour tous les “ponts” et plus de la moitié des vacances scolaires en assumant
les trajets pour un partie des vacances et un fin de semaine par mois”).
Nella decisione impugnata
l’Autorità di protezione non ha invece giustificato la modifica contestata, se
non richiamando la valutazione redatta dal Servizio medico-psicologico. Come
giustamente evocato dal padre, tale servizio ha suggerito la modifica della
frequenza e del luogo di svolgimento dei diritti di visita durante i fine
settimana, ma non durante le vacanze. Nessun elemento agli atti giustifica pertanto
la scelta dell’Autorità di protezione di stabilire il luogo di passaggio al
domicilio del minore anche per le vacanze, cambiando di fatto la regolamentazione
che il Tribunale __________ ha sancito in base a una proposta della madre, a un
solo anno di distanza e in circostanze che non sono mutate. Trattandosi di una
modifica della regolamentazione delle relazioni personali ingiustificata, il
reclamo del padre merita quindi accoglimento e l’incarto va retrocesso
all’Autorità di protezione affinché emani una nuova decisione motivata,
nell’esclusivo interesse del minore.
7.2
In sede di replica il
reclamante ha conferito mandato all’avv. PR 2 di rappresentarlo. Egli ha quindi
nuovamente confermato di aver aderito alla regolamentazione del diritto di
visita formulato dall’Autorità di protezione, sebbene ciò corrisponda a uno
sforzo anche finanziario. RE 1 ha ribadito di contestare l’assunzione di tutte
le spese e del tempo per poter trascorrere le vacanze a cui ha diritto con il figlio,
chiedendo di modificare il luogo di passaggio relativo alle vacanze, in quanto
se mantenuto esclusivamente in Ticino la conseguenza sarà la perdita, ogni
volta (e a sfavore del figlio), di due giorni di vacanza. RE 1 ha formulato la
sua opposizione alla modifica messa in atto dall’Autorità di protezione “nel
senso che tutte le spese inerenti i viaggi per esercitare il diritto di visita
vengano suddivise a metà tra i genitori” e che “i genitori faranno un
viaggio ciascuno per le relazioni del padre durante le vacanze”.
La suddetta richiesta di
modifica è stata interpretata dall’Autorità di protezione, in sede di duplica,
come “ripartizione delle spese di viaggio”, che “afferisce al contributo
alimentare erogato a favore del minore” e che, a suo dire, non va quindi affrontato
in questa procedura. La madre, dal canto suo, reputa che il padre abbia
ampliato o modificato in replica le proprie richieste, che di conseguenza
devono essere “rigettate ex tunc”.
Su tale aspetto si può
certo condividere quanto asserito dall’Autorità di protezione: qualora si
trattasse di richiesta di modifica del contributo alimentare, la competenza per
decidere sarebbe del Pretore. Tuttavia, a questo Giudice non appare che il
reclamante formuli una pretesa in tal senso, ritenuto che egli chiede che venga
ristabilito l’assetto precedente e quindi che i genitori si facciano carico di
un viaggio ciascuno durante le vacanze. Per la medesima ragione, nemmeno questo
Tribunale ritiene di poter aderire all’interpretazione data da CO 2.
Detto per inciso, la
modifica della regolamentazione messa in atto dall’Autorità di protezione
corrisponde di fatto a un maggior investimento di tempo e ovviamente di denaro
posto a carico esclusivamente del reclamante, mentre l’assetto fissato dal
Tribunale __________ teneva conto di una ripartizione il più possibile paritaria
tra i genitori. Di conseguenza, sebbene l’Autorità di protezione non ne faccia
menzione, la decisione impugnata tocca concretamente (anche se indirettamente)
pure l’aspetto economico, risultando in definitiva pesare finanziariamente solo
sul padre. Ciò che in concreto, come già indicato, va censurato, non trovandosi
agli atti elementi che giustifichino che tale scelta possa essere eseguita allo
scopo di proteggere gli interessi del figlio.
8.
Entrambi i genitori
chiedono di essere posti a beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito
patrocinio, presentando la necessaria documentazione giustificativa.
In base all’art. 117
CPC, applicabile su rinvio dell’art. 13 LAG, ha diritto al gratuito patrocinio
chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari (lett. a), la cui domanda non
appaia priva di probabilità di successo (lett. b).
8.1
Riguardo a CO 2, essa
richiama il certificato municipale prodotto presso l’Autorità di protezione l’8
aprile 2016, sulla base del quale la stessa autorità ha accolto l’istanza.
Da tale documentazione
appare comprovata l’indigenza della madre. Essa infatti è casalinga, non ha
altre entrate oltre il contributo alimentare per il figlio (di € 250 mensili) e
un anno fa disponeva di risparmi per circa fr. 20'000.– che le servivano,
insieme all’aiuto fornito dai propri genitori, al suo mantenimento. In simili
circostanze, anche dinnanzi a questa Camera può essere accolta la sua richiesta
di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito
patrocinio.
8.2
Quanto all’istanza
presentata da RE 1, dagli atti appare che egli dispone di un entrate nette pari
a € 3788, mentre le spese mensili fisse da lui enunciate ammontano a circa €
2200.
Sebbene la sua asserita indigenza appaia dubbia, non occorre entrare nel
merito di tale aspetto, ritenuto che, per i motivi che seguono, la sua
richiesta è divenuta priva d’oggetto.
9.
Gli
oneri giudiziari seguirebbero il principio della soccombenza, ma viste le circostanze
particolari, si rinuncia all’addebito di tasse e spese processuali, che non
potrebbero per altro essere caricate all’Autorità di protezione (art. 47 cpv. 6
LPAmm).
Quanto alle ripetibili,
già in passato la giurisprudenza aveva sancito che le Autorità di protezione
risultate soccombenti possono essere tenute alla rifusione di ripetibili a
reclamanti vittoriosi ove abbiano partecipato alla lite quali uniche antagoniste
della parte che ha avuto successo, mentre ove esse abbiano partecipato alla
lite unitamente a privati cittadini, risultando sconfitte insieme con questi
ultimi, le ripetibili vanno addebitate di regola ai privati che si sono battuti
senza successo al loro fianco (RtiD II–2011 n. 14c pag. 692). Non vi sono motivi
per scostarsi, oggi, da tali principi consolidati. Considerato quindi che nella
fattispecie CO 2 ha fiancheggiato l’Autorità di protezione nella proposta di
respingere il reclamo, essa deve essere condannata a rifondere al reclamante
un'equa indennità per ripetibili.
Visto l'esito del reclamo
e la rifusione di ripetibili la domanda di assistenza giudiziaria di RE 1 deve pertanto
essere considerata priva d'oggetto (cfr. STF 2C_182/2012 del 18
luglio 2012, consid. 6.3; STF 5A_389/2009 del 7 agosto 2009, consid. 7;
sentenza CDP dell’11 marzo 2014, inc. 9.2013.175, consid. 6).
10.
All’Autorità di
protezione, benché soccombente, non vengono addebitate tasse e spese
procedurali (art. 47 cpv. 1 LPAmm).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il
reclamo è accolto. L’incarto è retrocesso all’Autorità di protezione affinché decida
nuovamente ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano né spese né tasse di giustizia.
CO 2
rifonderà a RE 1 fr. 500.– a titolo di ripetibili.
3. La
domanda di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito
patrocinio formulata da CO 2 è accolta.
4. La domanda di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del
gratuito patrocinio formulata da RE 1 è priva d’oggetto.
5. Notificazione:
-
-
-
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause
di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando
il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.