9.2016.217
Mediazione ordinata dall'Autorità di protezione; scelta del mediatore
6 febbraio 2017Italiano19 min
Source ti.ch
Incarto n.
9.2016.217
Lugano
6 febbraio 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello
Franco
Lardelli
giudice
unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito
dalla
vicecancelliera
Perucconi-Bernasconi
sedente
per statuire nella causa che oppone
RE
1
patr.
da: PR 1
all’
Autorità
regionale di protezione __________,
e
a
PI
1
patr.
da PR 2
per
quanto riguarda la nomina del mediatore operata dall’Autorità di protezione
giudicando
sul reclamo del 7/9 dicembre 2016 presentato da RE 1 contro la decisione emessa
il 29 novembre 2016 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
Fatti
A. __________ (2005) e __________
(2008) sono figli di RE 1 nata __________ e PI 1.
I genitori vivono separati
dalla primavera del 2016. Come risulta dal verbale d’udienza del 19 agosto
2016, essi hanno pattuito dinnanzi al Pretore aggiunto di __________ l’affidamento
dei figli alla madre per la cura e l’educazione, l’attribuzione provvisoria dell’autorità
parentale alla sola madre e il più ampio diritto di visita del padre.
B. Con istanza 16
settembre 2016 PI 1 ha chiesto all’Autorità regionale di protezione __________
(in seguito Autorità di protezione) di far rispettare quanto stabilito dinnanzi
al Pretore in merito ai diritti di visita, di conferire un mandato per la valutazione
delle capacità genitoriali e di adottare le misure necessarie al rispetto del
diritto di visita, se del caso con la nomina di un curatore educativo.
Con scritto 20 ottobre
2016 PI 1 ha informato l’Autorità di un diverbio intervenuto tra la propria
amica, signora __________, e RE 1. Durante il litigio RE 1 avrebbe minacciato
di “sparire con i figli”. Con decisione supercautelare 20 ottobre 2016
l’Autorità di protezione ha quindi ordinato alla madre, in via supercautelare,
di depositare i documenti d’identità dei figli.
C. Durante l’udienza
tenutasi il 28 ottobre 2016 presso l’Autorità di protezione, dopo discussione,
i documenti d’identità dei minori sono stati restituiti alla madre. Vista l’alta
conflittualità tra i genitori, l’Autorità di prima sede ha quindi prospettato
una mediazione tra i genitori e l’istituzione di una curatela educativa a favore
dei figli. RE 1 e PI 1 si sono dichiarati d’accordo di avviare una mediazione. La
madre ha per contro rilevato di non ritenere necessaria la figura di un
curatore, essendo a suo dire i figli già seguiti dalla psicoterapeuta __________
alla quale è affidato il compito di riavvicinarli al padre.
D. Con decisione 29
novembre 2016 l’Autorità di protezione ha istituito a favore dei figli __________
e __________ una curatela educativa ai sensi dell’art. 308 CC, nominando quale
curatrice la signora __________ (dispositivo n. 1) e posto la mercede di
quest’ultima a carico dei genitori in ragione di metà ciascuno (dispositivo n.
2). L’Autorità di prime cure ha pure ordinato una mediazione tra i genitori, da
svolgersi presso lo psicologo __________, ponendo i relativi costi a carico dei
genitori in ragione di metà ciascuno (dispositivo n. 3). Contestualmente,
l’Autorità di protezione ha dichiarato la decisione immediatamente esecutiva e privato
un eventuale reclamo dell’effetto sospensivo (dispositivo n. 5).
E. Contro la suddetta
decisione è insorta RE 1 con reclamo 7/9 dicembre 2016. Essa ha chiesto la
modifica del terzo e del quinto dispositivo della decisione. Ritiene in
sostanza che per la mediazione sia più adeguata la psicoterapeuta __________ che
già si occupa del sostegno dei minori, invece dello psicologo __________ nominato
dall’Autorità di protezione. La reclamante ha pure chiesto la restituzione
dell’effetto sospensivo al gravame, sostenendo che la revoca entrerebbe in
linea di conto sempre e solo in caso di pericolo nel ritardo o di urgenza. RE 1
sostiene che “intraprendere una terapia di mediazione presso lo psicologo __________
(il quale non conosce le parti) […] non potrebbe che causare un inutile dispendio
di tempo e di denaro”. L’urgenza dell’intervento non sarebbe a suo dire
data, visto che i minori e i genitori sono già seguiti dalla psicoterapeuta __________
e che l’Autorità di protezione ha istituito una curatela educativa con la
funzione di “consigliare i genitori sia in relazione ai rapporti interpersonali
sia con i bambini”.
F. Con osservazioni
14/15 dicembre 2016 PI 1 ha chiesto la reiezione del reclamo, contestando anche
la richiesta di restituzione dell’effetto sospensivo. In sostanza il padre
ritiene che la scelta operata dall’Autorità di protezione sia nell’interesse
dei minori e che gli incarichi ai due specialisti (la psicoterapeuta per i figli
e il mediatore per i genitori) non si escludano a vicenda, trattandosi di
mandati sostanzialmente diversi. Egli ha in particolare evidenziato che in sede
di udienza la reclamante si era detta d’accordo con la mediazione, mentre il
cambiamento avvenuto successivamente sembrerebbe pensato per “punire” il
marito. Quanto al costo che causerebbe la mediazione, PI 1 reputa che potrebbe
essere sopportato anche dalla reclamante, ricevendo essa un contributo
alimentare mensile di fr. 8'611.00. In relazione alla richiesta di restituzione
dell’effetto sospensivo, egli sostiene che “vi è attualmente un’urgenza nel
far sì che si giunga ad un risultato concreto in seguito alla mediazione […]
allo scopo di ripristinare in tempi brevi un regolare diritto di visita tra
padre e figli”. Egli pone infine l’accento sull’esigenza di “riuscire a
migliorare i rapporti, in particolare tra il papà e la figlia __________”.
G. Nelle
proprie osservazioni 19/20 dicembre 2016 l’Autorità di protezione chiarisce che
il percorso di mediazione è relativo esclusivamente ai genitori, mentre i minori
non dovranno essere coinvolti. La psicoterapeuta che privatamente ha preso a
carico i bambini deve quindi offrire loro uno spazio neutro che le permetta di
sostenerli, senza che il rapporto di fiducia instauratosi possa venir meno. Investire
la psicoterapeuta __________ anche del ruolo di mediatrice, secondo l’Autorità
di protezione, non sarebbe pertanto opportuno e attuabile dal profilo deontologico.
L’Autorità
di protezione chiede per finire anche la reiezione della richiesta di restituzione
dell’effetto sospensivo del reclamo, ritenendo che la mediazione debba iniziare
in tempi brevi, alla luce pure delle indicazioni fornite dalla psicoterapeuta __________,
che riferisce di un’“alta conflittualità verbale e non verbale tra i
genitori” che “influisce … pesantemente sul benessere di tutti e due i figli…”.
H. Con
replica 27 dicembre 2016, la reclamante RE 1 ha contestato le osservazioni di PI
1 e dell’Autorità di protezione, chiedendo l’accoglimento del suo reclamo. Essa
sostiene che il marito sarebbe stato in un primo tempo d’accordo sulla scelta
della psicoterapeuta __________ per i figli, ragion per cui anche se la medesima
è stata contattata dalla moglie, non cambierebbe nulla relativamente allo
svolgimento della “terapia di mediazione”. La reclamante, rileva poi di
non avere “denaro in abbondanza da impiegare inutilmente” e che nel
calcolo per la fissazione del contributo che il marito le versa non si sarebbe
tenuto conto né delle spese per la psicoterapeuta dei minori, né di quelle
relative a una curatrice. Essa ribadisce quindi di essere intenzionata a
intraprendere una mediazione, senza tuttavia intravvedere “ragioni per non
optare per una soluzione altrettanto (se non più) efficace e meno onerosa”.
RE 1 ritiene che il mandato conferito alla psicologa di sostenere i bambini non
sia incompatibile con quello di mediatrice (e nemmeno sarebbe comprensibile il
“problema deontologico evocato dall’ARP”), che al contrario sarebbe “avvantaggiata”
rispetto allo psicologo __________, ritenuto che conosce già le parti e la
fattispecie. Ciò permetterebbe di ridurre ogni ritardo, alla luce anche delle
osservazioni dell’Autorità di protezione, che esprimendosi sulla richiesta di
restituzione dell’effetto sospensivo ha sottolineato la necessità di iniziare
la mediazione in tempi brevi.
I. In
data 5 gennaio 2017 l’Autorità di protezione, in duplica, ha riconfermato integralmente
le motivazioni della decisione e le osservazioni del 19 dicembre 2016.
L. Tramite
duplica 10/11 gennaio 2017, PI 1 ha confermato le proprie osservazioni del 14
dicembre 2016, ribadendo di ritenere il reclamo presentato dalla moglie una “manovra
diversiva” che dimostrerebbe la sua opposizione a qualsiasi misura
proposta. Egli illustra nuovamente le tensioni che caratterizzano i suoi
rapporti con la moglie RE 1 e il coinvolgimento dei figli. Osserva infine di
rimettersi a quanto deciso dall’Autorità di protezione, precisando le
caratteristiche dei mandati ai due specialisti, complementari e con finalità diverse,
ma entrambi con lo scopo di raggiungere celermente soluzioni “circa i gravi
problemi che caratterizzano la vita famigliare dei signori __________ e dei
loro figli”.
Considerandi
1.
Le
decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e minorenni
sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di
appello, che decide nella composizione di un giudice unico [art. 450 CC in
relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge
sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e
dell’adulto (LPMA); art. 48 lett. f n. 7 LOG]. Riguardo alla procedura
applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre
riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in
particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di
competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del
Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut,
pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale
civile (CPC; v. art. 450f CC).
2.
Giusta l’art. 307 cpv. 1 CC, se il bene del figlio è minacciato
e i genitori non vi rimediano o non sono in grado di rimediarvi, l’Autorità di
protezione dei minori ordina le misure opportune per la protezione del figlio.
Fino al 31 dicembre 2012, il capitolo consacrato alle misure di protezione
non comprendeva disposizioni sulla mediazione. La giurisprudenza aveva tuttavia
ammesso che, in materia di protezione del minore, una mediazione obbligatoria
poteva essere imposta ai genitori, anche contro la loro volontà, con una misura
fondata sull’art. 307 cpv. 3 CC, se del caso assortita dalla minaccia delle
conseguenze previste dall’art. 292 CP (ATF 5A_852/2011 del 20 febbraio
2012; DTF 5A_ 457/2009 del 9 dicembre 2009; Meier, L’enfant et la nouvelle procédure
civile in Droit de la famille et nouvelle procédure, 2012, p. 59; Meier/Stettler, Droit de filiation,
Losanna e Ginevra 2014, n. 1257 p. 827). Questa misura è stata attuata dalle
Autorità di protezione – pur in assenza di una base legale esplicita – in casi particolarmente spinosi dove l’interesse del
figlio è risultato minacciato dai dissidi dei genitori (Epiney-Colombo, La mediazione nel Codice di procedura civile
federale, in RtiD I-2011, pag. 803).
Dal 1° gennaio 2013 l’art.
314.
cpv 2 CC prevede espressamente che “nei casi idonei l’autorità di
protezione dei minori può ingiungere ai genitori di tentare una mediazione”.
La disposizione riprende il tenore dell’art. 297 cpv. 2 CPC (Meier/Stettler, op. cit., loc. cit.).
Il tentativo di una mediazione volontaria deve quindi essere distinto
dalla mediazione obbligatoria. Quest’ultima può essere tutt’ora ordinata quale
misura fondata sull’art. 307 cpv. 3 CC (cfr. Cottier,
Protection de l’adulte, in CommFam 2013, pag. 1066, n. 28, con riferimenti). Dal
1° gennaio 2017, per altro, il legislatore federale, nell’ambito delle
modifiche legislative sul mantenimento dei minori, ha reso applicabile l’art.
297.
cpv. 2 CPC a tutte le procedure del diritto di famiglia riguardanti i figli
– e non più solo del diritto matrimoniale – permettendo al giudice di
ingiungere più ampiamente ai genitori di tentare una mediazione o anche
disporla se la ritiene necessaria per il bene del figlio, anche al di fuori del
matrimonio. La mediazione, se sono adempiute le condizioni dell’art. 218 CC,
può essere gratuita (cfr. Messaggio del Consiglio Federale concernente la
modifica del Codice civile svizzero del 29 novembre 2013, Mantenimento del figlio,
pag. 542 e 543).
Il
diritto di procedura cantonale può d’altro canto regolamentare più precisamente
il seguito procedurale del tentativo di mediazione nell’ambito di una vertenza
davanti all’Autorità di protezione. In assenza di una regolamentazione
cantonale, le disposizioni corrispondenti del codice di procedura civile (art.
214–218 CPC) si applicano per analogia (cfr.
art. 450f CC) a titolo sussidiario (cfr. Meier/Stettler,
n. 1258 p. 827 con riferimenti).
L’art.
215.
CPC sancisce che, nel caso della mediazione volontaria, “l’organizzazione
e l’attuazione della mediazione competono alle parti”. Il principio della
libera organizzazione della mediazione non trova tuttavia applicazione laddove
il giudice ingiunge ai genitori di tentare una mediazione. Rientra infatti
nelle competenze del giudice d’indirizzare le parti verso un certo mediatore
(che dispone di tutte le qualifiche del caso), di fissare delle condizioni
quadro, di porre un obiettivo (in particolare la sottoscrizione di un accordo genitoriale)
con successive verifiche del suo raggiungimento dopo un lasso di tempo (CPC
comm, Trezzini, art. 215, p. 961,
con riferimenti).
Il
Codice non pone delle esigenze di formazione – o altre esigenze empiriche – sulla scelta del mediatore, ossia sul riconoscimento delle
sue qualità, non esistendo un titolo professionale protetto. Si evince però dal
Messaggio (del 28 giugno 2006 concernente il Codice di diritto processuale
civile svizzero –CPC) che la legge – laddove
parla di mediazione – si riferisce in primo
luogo a mediatori qualificati (ad esempio a mediatori FSA, FSM-SDM o CSMC)
anche se possono entrare in linea di conto pure altre persone indipendenti che
godono della fiducia delle parti (CPC comm, Trezzini, art. 215, p. 953). Ci si può tuttavia chiedere se
– nonostante il silenzio del legislatore federale – rivestendo il mediatore
(segnatamente quello imposto dal giudice o dall’autorità di protezione) un
ruolo istituzionale, il diritto cantonale di organizzazione giudiziaria non
debba prevedere delle esigenze qualitative e formative (CPC comm, Trezzini, art. 215, p. 954, con riferimento
anche alla nota n. 2619; interessante in tal senso la soluzione del Canton
Friborgo, che ha regolamentato le condizioni per l’esercizio della funzione di
mediatore, disponendo l’esigenza di una specifica formazione per chi funge da mediatore
familiare, istituendo inoltre un organismo di sorveglianza e di disciplina che
vigila sui mediatori che operano su mandato delle Autorità; cfr. art. 3–8
Ordonnance sur la médiation en matière civile, pénale et pénale pour le mineurs
del 6 dicembre 2010).
3.
Nel
caso ora in esame, l’Autorità di protezione ha ordinato una mediazione da
svolgersi presso lo psicologo __________. La reclamante non si oppone alla
mediazione.
Dagli atti non si evince se il professionista indicato
dall’Autorità di protezione disponga di una specifica formazione in mediazione
familiare. Comunque la reclamante non contesta le qualifiche del mediatore imposto
dall’Autorità, limitandosi a proporre in alternativa la psicoterapeuta __________
che già si occupa dei figli.
4.
Dalla
decisione impugnata emerge con evidenza che l’ordine dell’Autorità di protezione
di partecipare a una mediazione presso lo psicologo __________ è stato
impartito quale misura di protezione dei figli a norma degli “art. 307 e 314
CC”. Anche dalle osservazioni 19 dicembre 2016 presentate dall’Autorità di prima
istanza, risulta che la mediazione è finalizzata a “ripristinare un dialogo
sano e costruttivo tra i signori __________, prevalentemente, ma non solo, a
favore dei figli”.
4.1
La
scelta di affidare la mediazione a qualcuno di diverso dalla psicoterapeuta che
ha preso a carico i figli, secondo l’Autorità di protezione avrebbe lo scopo di
“tutelare il benessere dei minori e dare loro uno spazio di ascolto, se del
caso anche critico per rapporto agli atteggiamenti della coppia genitoriale”, che
“differisca in modo sostanziale dalla mediazione ordinata tra i genitori”.
L’Autorità di prime cure conclude pertanto che “è bene che i genitori
abbiano un’altra figura di riferimento che possa mediare tra di loro e ciò
anche per evitare che il rapporto di fiducia di __________ e __________ finora
instauratosi con la psicoterapeuta __________ venga meno”. A ragione.
Va evidenziato che, la stessa psicoterapeuta, nel suo
scritto del 13 novembre 2016 all’Autorità di protezione (doc. 2 allegato al
reclamo), ha ritenuto che “da un lato è importante poter offrire a __________
e __________ uno spazio neutro che non abbia conseguenze nefaste per l’uno e
l’altro genitore. D’altro canto è indispensabile aiutare i genitori a contenere
ed elaborare le loro personali sofferenze affinché possano emergere o
riemergere quelle competenze genitoriali che in questo periodo sono state a
volte sopraffatte dalle emozioni. (…). I genitori si sono detti concordi nel
continuare questo percorso psicoterapeutico articolato, in cui tutti i membri
sono coinvolti.”
La
presa a carico terapeutica anche dei genitori – che sembra suggerire la psicoterapeuta
– è sempre possibile, ma la funzione del mediatore non va confusa con
quella del terapeuta. Il mediatore non mette in atto una “terapia di mediazione”
come erroneamente sostenuto dalla reclamante. È invece un facilitatore della
comunicazione che – con l’ausilio di tecniche particolari – aiuta le parti a
ristabilire la comunicazione, ad ascoltare e a capire i bisogni e gli interessi
reciproci e a trovare da sole una soluzione costruttiva, equa e duratura; il
mediatore, inoltre, non offre soluzioni, ma aiuta e assiste gli interessati a
trovare la soluzione tagliata su misura per loro (Epiney-Colombo, La mediazione nel Codice di procedura civile
federale, in RtiD I-2011, pag. 792; della medesima autrice: Parlarsi, la mediazione
nelle misure di protezione, intervento all’inaugurazione della Camera di protezione,
Lugano aprile 2014, pag. 5).
4.2
L’Autorità
di protezione ha pure precisato di ritenere inopportuno e inattuabile anche dal
profilo deontologico di affidare la mediazione alla psicoterapeuta __________.
La reclamante sostiene che “il problema deontologico evocato dall’ARP”
non risulta comprensibile. A torto.
Va
ricordato che il mediatore deve essere un terzo imparziale e indipendente rispetto
alle parti e non deve avere interessi in comune con una di loro (Epiney-Colombo, op. cit., loc. cit.).
Tra
le regole deontologiche previste dalla Federazione Svizzera delle Associazioni
di Mediazione (SDM-FSM), è indicata del resto l’esigenza d’indipendenza, di
trasparenza e di rinuncia, da parte del mediatore, a qualsiasi rappresentanza (cfr.
: “la mediation suppose l’indépendence de la médiatrice/du médiateur. Ce
dernier aborde ouvertement la question d’éventuels conflits d’intérêts, ainsi
que des circostances que pourraient porter atteinte à son indépendance et à sa
neutralité. La transparence constitue un autre présupposé de la médiation. La
médiatrice ou le médiateur informe les participants qu’elle ou il n’acceptera
aucun autre mandat, pas plus, qu’après la fin de la médiation, elle ou il
n’apparaîtra comme représentant de l’une ou l’autre partie”). Principi
analoghi sono indicati anche dal Consiglio d’Europa nelle raccomandazioni sulla
mediazione famigliare [R (1998)1 del 21 gennaio 1998], che insistono
sull’“imparzialità” del mediatore nei suoi rapporti con le parti, nel senso che
“nessuna relazione professionale o personale deve essistere o essere
esistita tra il mediatore e le parti” (cfr. R (1998)1 del 21 gennaio 1998,
Principi della mediazione familiare, III. Procedimento di mediazione, motivazione
n. 38 pag. 19).
4.3
Alla
luce di quanto sopra indicato, a mente di questo giudice appare giustificato
separare nettamente i ruoli della psicoterapeuta – alla quale comunque, come detto sopra (consid. 4.1.),
non è preclusa, se sia ritenuta opportuna,
la presa a carico dei genitori – e quello
del mediatore, incaricato dall’Autorità nell’ambito di una mediazione obbligatoria.
È infatti giustificato garantire ai genitori che la mediazione avvenga in un
contesto neutrale in cui il mediatore non abbia già una conoscenza della
situazione (che nel caso in esame apparirebbe pure parziale, derivando dalla
presa a carico di due ragazzini di 11 e 9 anni). Per altro, essendo la
mediazione stata ordinata all’indirizzo esclusivo dei genitori, l’affidamento
del mandato alla psicoterapeuta dei ragazzi potrebbe comportare un
coinvolgimento inadeguato dei medesimi, rispettivamente potrebbe venir meno la
loro fiducia nei confronti della terapeuta. Nemmeno ci si può esimere
dall’osservare che la suddetta specialista è stata scelta dalla madre (cfr.
replica 27 dicembre 2016, pag. 2), seppur con l’accordo del padre. La garanzia
che un mediatore deve offrire, di essere equidistante dalle parti, non risulta
quindi assicurata. Al proposito si osserva che il mediatore, in quanto “terzo
riflessivo”, non deve assumere il ruolo di arbitro, né di giudice, ma neppure
di educatore, consigliere coniugale, terapeuta o consigliere giuridico (cfr. Faget, Médiations: les atéliers
silencieux de la démocratie, Touluse 2010, pag. 125). Del resto, la
psicoterapeuta __________ si è anche già espressa sui rapporti tra i genitori e
tra i genitori e i figli nell’articolato rapporto da lei indirizzato il 13
novembre 2016 all’Autorità di protezione, (rapporto che parrebbe essere stato
richiesto dall’Autorità medesima: cfr. doc. 2 allegato al reclamo). Questa circostanza
osta chiaramente al principio dell’imparzialità del mediatore – che vuole che
il medesimo non abbia a partire da visioni che si è già formato trattando il
caso nell’ambito di altre funzioni professionali – ma può porre problemi anche
dal profilo della confidenzialità, protetta per mediatore (cfr. Epiney-Colombo, La mediazione nel Codice
di procedura civile federale, in RtiD I-2011, pag. 796) nella misura in cui la
psicoterapeuta __________ fosse in seguito chiamata a deporre sul rapporto citato.
5.
La reclamante solleva infine la problematica dei costi. Essa teme uno
sperpero di denaro a motivo dei diversi mandati che sono stati decisi e
attribuiti a più specialisti. La questione non è di rilievo, ritenuto che il
bene dei minori è comunque prioritario agli aspetti finanziari sollevati dalla
madre. Al proposito si rammenta comunque che qualora fosse dimostrato che le
parti non dispongono dei mezzi necessari e la mediazione sia raccomandata dal
giudice, l’art. 218 CPC prevede la gratuità della mediazione.
6.
Alla luce di quanto
precede, il reclamo di RE 1 non merita accoglimento. L’evasione del gravame
rende priva di oggetto l’istanza di restituzione dell’effetto sospensivo.
7.
Gli oneri giudiziari seguono il principio della
soccombenza e quindi sono posti a carico della reclamante, che verserà al
resistente, PI 1, che ne ha fatto richiesta, congrue ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1.Il
reclamo è respinto.
2.L’istanza
di restituzione dell’effetto sospensivo presentata da RE 1 è priva d’oggetto.
3. Gli
oneri del reclamo consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 200.-
b) spese fr.
150.-
fr.
350.-
sono posti a carico di RE
1, che verserà alla controparte PI 1 fr. 900.- a titolo di ripetibili.
4. Notificazione:
-
-
Comunicazione:
-
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause
di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;
quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.
Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo
stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.