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Decisione

9.2016.220

Rapporto morale e mercede curatore educativo

16 maggio 2017Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

A. PI 1, 2001, è figlio di RE 1 PI 2. Il matrimonio contratto dai genitori

è stato sciolto per divorzio il 2008 dal Pretore del Distretto di __________.

Il figlio è stato affidato per cura e educazione alla madre la quale esercita

in modo esclusivo l’autorità parentale; al padre è stato riservato il più ampio

diritto di visita con un regime minimo a valere nell’ipotesi di mancata intesa

fra i genitori. In caso di difficoltà, su istanza di parte, sarebbe stato

nominato un curatore educativo con il compito di organizzare e risolvere i

problemi pratici connessi all’esercizio del diritto di visita.

B. Con

risoluzione n. 976 del 26.10.2010 l’allora competente Commissione tutoria

reginale __________ ha istituito in favore di PI 1 una curatela educativa ai

sensi dell’art. 308 CC; a curatore è stato nominato il signor __________ col

compito di consigliare e aiutare i genitori nella cura del minore,

rappresentare il minore per salvaguardarne il diritto al mantenimento o diritti

di altra natura, vegliare sulle relazioni personali e organizzare un calendario

delle visite padre-figlio.

Mediante

decisione del 10.06.2013 ris. n. 2185 l’Autorità regionale di protezione __________

(in seguito Autorità di protezione, nel frattempo subentrata alla Commissione

tutoria) ha, preso atto delle dimissioni di __________, nominato in sua

sostituzione CURA 1 al quale è stato affidato il compito di organizzare e

vegliare sulle relazioni personali padre-figlio, mediare la comunicazione fra i

genitori e riferire all’Autorità di protezione.

C. Viste

le reiterate richieste di CURA 1 di essere sostituito e sentito il parere dei

genitori, con decisione dell’8 febbraio 2016, ris. n. 336/2016, l’Autorità di

protezione ha revocato la misura istituita in favore di PI 1 e ha invitato il

curatore a presentare il rapporto finale al 31 marzo 2016 al fine dargli

scarico dal mandato.

Con scritto

del 5 aprile 2016 la madre, per il tramite della propria legale, ha precisato

di contestare eventuali onorari che il curatore avrebbe emesso così come lo

scarico di responsabilità in relazione al suo operato da lei in più occasioni

contestato senza che le sue obiezioni siano state né considerate né evase.

Dopo aver

ricevuto dall’Autorità di protezione il rapporto morale 2016, la madre, con

scritto del 28 aprile 2016 e sempre per il tramite della legale, lo ha

interamente contestato così come ha contestato la richiesta di mercede. Ella si

chiede come sia possibile approvare il rapporto finale senza aver potuto vedere

quelli precedenti che non ha firmato siccome contraria all’operato del

curatore. Informa, infine, che avrebbe trasmesso il conteggio dei costi legali

sostenuti a seguito delle negligenze del curatore, segnalate all’Autorità di

protezione che non ha tuttavia mai dato riscontro alle sue richieste di intervento.

D. Il 17

giugno 2016 la signora RE 1, sempre per il tramite della patrocinatrice, ha

quindi trasmesso all’Autorità di protezione una richiesta di risarcimento per

11 ore lavoro a CHF 280.– l’una oltre a CHF 2'059.– di spese.

Il 17/24

agosto 2016 l’Autorità di protezione ha poi inviato alla signora RE 1 i

rapporti morali 2013, 2014 e 2015 e le richieste di mercede e rimborso spese

del curatore CURA 1 per quegli anni. Con scritto del 6 settembre 2016 la madre

e per essa il suo legale, ha preso posizione contestando sia i rapporti morali

sia le richieste di mercede, ritenute sproporzionate.

In proposito

il curatore ha precisato, con osservazioni del 23 ottobre 2016, che già dal

2013 i contatti con l’avvocatessa della signora RE 1 erano difficilissimi,

dovendosi costantemente difendere da accuse diffamanti e ingiustificate; già

nel febbraio del 2014 ha dato le dimissioni, la sua richiesta è stata accolta

solo nel 2016. Precisa poi che la signora RE 1 non ha mai accettato, per sua

volontà e scelta, di leggere i rapporti morali, lo avesse fatto e ne avesse

preso visione prima ora non starebbe a disquisire sul passato.

E. Con

decisione dell’8 novembre 2016 ris. n. 2788/2016 l’Autorità di protezione ha

dichiarato irricevibile l’istanza di risarcimento presentata dalla signora RE 1

il 28 aprile 2016. Trattandosi di una domanda di risarcimento danni di natura

civile torna applicabile l’art. 454 CC e, visto il rinvio dell’art. 50 LPMA, la

Legge sulla Responsabilità. Per il resto, qualora avesse ravvisato un carente

controllo da parte dell’Autorità di protezione della misura e del curatore, la

signora avrebbe potuto in ogni momento adire con un reclamo per denegata

giustizia la Camera di protezione, cosa che invece non ha fatto.

F. Mediante

decisione 8 novembre 2016 ris. n. 2789 l’Autorità di protezione ha poi

approvato i rapporti morali per le gestioni 2013 (periodo dal 17.06.2013 al

31.12.2013), 2014, 2015 e 2016 finale (periodo dal 01.01.2016 al 31.03.2016)

presentati dal signor CURA 1 (dispositivo n. 1) e ha riconosciuto al curatore

per le predette gestioni un’indennità totale di fr. 3'375.15 oltre ad eventuali

contributi sociali versati dal Comune di __________, mercede anticipata

dall’Autorità di protezione e posta a carico dei genitori del curatelato,

signora RE 1 e signor PI 2 (dispositivo n. 2) e stabilendo per la decisione una

tassa di fr. 100.– pure a carico dei genitori (dispositivo n. 3).

G. CURA 1

ha contestato la decisione 8 novembre 2016 ris. n. 2789 dell’Autorità di

protezione mediante reclamo 3/9 gennaio 2017 dichiarato irricevibile con

sentenza del 27 gennaio 2017 da questa Camera siccome intempestivo.

Avverso la predetta decisione è insorta anche la signora RE 1 con

reclamo del 9 dicembre 2016 col quale ha chiesto la non approvazione dei

rendiconti, il non riconoscimento di indennità al curatore CURA 1 e la messa a

carico della tassa di giustizia di CHF 100.– a CURA 1. Ella richiama le sue

osservazioni 6 settembre 2016 e ribadisce di contestare le spese esposte dal

curatore che non possono esserle caricate siccome non ha intrattenuto con lui

alcun tipo di contatto né ha avuto benefici dal suo intervento così come il

figlio che ha continuato a vedere il padre secondo il calendario stabilito

dalla Pretura. Dalle sue dimissioni date sin dalla prima metà del 2014 egli non

ha più svolto alcun tipo di sforzo nell’interesse del minore o ai sensi

dell’incarico conferitogli. La reclamante ritiene poi i rapporti morali, che ha

ricevuto solo dopo sua sollecitazione, incompleti, ricostruiti e redatti in

modo superficiale. Per quel che è della mercede la reclamante contesta una

serie di voci già indicate nelle sue osservazioni 6 settembre 2016 ma non tutte

accolte con la decisione impugnata; censura, inoltre, il fatto che l’Autorità

di protezione non ha stabilito e comunicato ad inizio mandato a quanto

ammontava la remunerazione e il tempo presumibilmente necessario al curatore

per svolgere il mandato e nemmeno ha controllato il suo operato sia in termini

di atti compiuti sia in termini di spese.

H. Con

osservazioni 16 gennaio 2017 l’Autorità di protezione si è riconfermata, nel

suo complesso, nella decisione impugnata con la quale ritiene di aver operato

un’importante e sufficiente riduzione della mercede del curatore previa debita

verifica delle singole poste.

Il curatore,

dal canto suo, con osservazioni 10/25 gennaio 2017 contesta le allegazioni

della reclamante. Egli sostiene di aver svolto correttamente il suo lavoro

ostacolato dalla madre e anche dalla sua legale che hanno mosso nei suoi confronti

accuse ingiustificate già alla fine del 2013 in occasione della presentazione

del calendario per il 2014 e dalle quale ha dovuto costantemente difendersi.

Per quel che è del monte ore egli contesta le decurtazioni chieste dalla

reclamante.

I. Mediante

replica del 15 febbraio 2017 la reclamante eccepisce la tardività delle

osservazioni del curatore. Ribadisce che i calendari presentati dal curatore

indicavano le date sbagliate e censura una serie di affermazioni diffamatorie

esposte dal curatore nei confronti della signora RE 1 e nei confronti

dell’Autorità di protezione che non fanno altro che dimostrare l’inadeguatezza

della persona per svolgere il mandato di curatore. Rimprovera, infine,

l’Autorità di protezione che con i suoi mancati interventi, le mancate

decisioni, il pagamento anticipato della mercede, la mancata notifica di atti,

il diniego delle udienze richieste, le udienze gestite inadeguatamente, la

mancata decisione in merito alle dimissioni, la tardiva decisione sull’istanza

del padre hanno permesso al curatore di agire indisturbato compiendo una serie

di gravi errori e di fatturare prestazioni inesistenti o sproporzionate.

L. L’Autorità

di protezione ha scritto il 27 febbraio 2017 di rinunciare a presentare una

duplica riconfermandosi nella decisione impugnata.

Con duplica

del 5 marzo 2017 il curatore, dal canto suo, ha ribadito la bontà del suo

operato e le difficoltà riscontrate per i continui interventi diffamanti della

reclamante e della sua legale.

Considerato

Considerandi

1.

Le decisioni

delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e minorenni sono

impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di

appello, che decide nella composizione di un giudice unico [art. 450 CC in

relazione agli 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 Legge

sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e

dell’adulto (LPMA); art. 48 lett. f n. 7 LOG]. Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non

già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi,

in via sussidiaria, alla Legge sulla

procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni

connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art.

99.

LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012

concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria,

alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

2.

La

reclamante eccepisce la tardività delle osservazioni 10/25 febbraio 2017

presentate dal curatore in relazione al suo reclamo. L’assegnazione 23 dicembre

2016.

del termine di 20 giorni inviata da questa Camera è stata notificata al

signor CURA 1 il 5 gennaio 2017 (cfr. avviso di ricevimento); il termine per la

presentazione delle osservazioni scadeva quindi il 25 gennaio 2017, giorno in

cui le stesse sono state consegnate brevi manu presso la cancelleria risultando

quindi tempestive.

3.

L’insorgente nel suo gravame allude al fatto che i

rapporti morali e le richieste di mercede per gli anni 2013-2016, invece di

essere presentati annualmente, siano stati ricostruiti e trasmessi dal curatore

solo dopo attivazione nel 2016 dell’Autorità di protezione, a sua volta

sollecitata dalle richieste della reclamante stessa che ha preteso anche i

rapporti antecedenti a quello finale e che l’Autorità aveva omesso di

intimargli.

Giusta l’art. 411 CC ogniqualvolta sia

necessario, ma almeno ogni due anni, il curatore rimette all’autorità di

protezione un rapporto sulla situazione dell’interessato e sull’esercizio della

curatela. Ai sensi dell’art. 24 ROPMA ogni anno, entro la fine del mese di

febbraio, il curatore deve presentare all’autorità regionale di protezione il

rapporto morale e/o il rendiconto finanziario.

In concreto

i contestati rapporti morali si trovano nel carteggio dell’Autorità di

protezione; quello finale del 2016 arreca il timbro di entrata del 4 aprile

2016, quello per il 2015 del 3 febbraio 2016, quello per il 2014 del 17 marzo

2015.

mentre quello relativo al 2013 non porta il timbro.

In

definitiva emerge che il curatore ha presentato nei primi mesi di ogni anno e

come previsto dalla normativa in vigore i rapporti relativi alla gestione di

quello precedete. Difficilmente si può credere – e nemmeno vi sono indizi che

lo fanno pensare – che il curatore abbia ricostruito i rapporti e, addirittura,

che l’Autorità abbia apposto timbri di entrata falsi. Peraltro, è la reclamante

stessa ad ammettere di essere stata sollecitata dal curatore ben prima della

fine del suo mandato per la firma dei rendiconti annuali, ciò che lei si è

rifiutata di fare [scritto del 6 settembre 2016 dell’avv. PR 1 all’Autorità di

protezione, pag. 4: “il curatore non ha più tentato di prendere contatto con la

stessa (ndr. la madre) se non alla fine di ogni anno per la firma del rapporto

morale.”].

L’allusione

della reclamante non può quindi essere seriamente considerata.

4.

Quello che semmai emerge è che l’Autorità

di protezione ha disatteso quanto previsto al cpv. 3 dell’art. 24 del

Regolamento ovvero non ha proceduto all’approvazione annuale, entro la fine di

giugno, dei rapporti inoltrati ma ha approvato in blocco quelli per gli anni

2013-2016 nel novembre 2016. Trattandosi, tuttavia, di termini d’ordine e non imperativi,

l’approvazione non può essere annullata a motivo del mancato rispetto delle

scadenze; peraltro nemmeno la reclamante, che non ha fatto uso della

possibilità di inoltrare un reclamo per denegata giustizia, lo pretende.

Il fatto poi

che i rendiconti 2013-2015 siano stati intimati alla reclamante per visione

dall’Autorità di protezione solo nel 2016 e dopo sua esplicita richiesta non

può essere ritenuta una vera e propria omissione procedurale. Ai sensi dell’411 cpv. 2 CC, per quanto possibile, il curatore

coinvolge l’interessato nell’allestimento di rendiconto e rapporto e, su

richiesta, gliene fornisce copia. Il dovere di associare l’interessato

all’elaborazione dei rapporti è il riflesso di un rispetto della personalità e

permette di assicurare la trasparenza (CommFam Protection de l’adulte, Häfeli, n. 15 ad art. 411 CC).

La visione

dei rapporti è quindi una questione che riguarda principalmente il rapporto fra

curatore e interessato e l’eventuale suo mancato coinvolgimento non comporta

comunque l’annullamento della decisione di approvazione del rapporto morale

siccome non ha effetti giuridici verso terzi e nemmeno costituisce uno scarico

di responsabilità del curatore (COPMA – Guide pratique Protection de l’adulte,

N 7.28 e 7.29). Peraltro, la firma dell’interessato sul rapporto morale sta a

significare che ha preso atto del suo contenuto e non già che lo condivide

(sentenza CDP del 6 aprile 2017, inc. 9.2017.5).

Dagli atti e

per stessa ammissione della reclamante risulta che il curatore ha cercato di

coinvolgere la reclamante nella visione e sottoscrizione dei rendiconti ma

senza successo; a prescindere dalla legittimità o no dei motivi addotti dalla

signora RE 1 a giustificazione del suo rifiuto, quest’ultima non può reclamare

di non averne visto il contenuto e contestare all’Autorità di protezione la

mancata intimazione ciò che, di regola, viene fatta solo con la notifica della

decisione di approvazione.

5.

La

reclamante cotesta il contenuto dei rapporti morali che ritiene superficiali e

che avrebbero dovuto rendicontare all’Autorità l’adempimento del mandato

conferito e, quindi, quanto eseguito dal curatore ai fini di favorire la

relazione fra padre e figlio e i risultati raggiunti.

Ora, il rapporto morale permette all’autorità di protezione di controllare e

sorvegliare l’attività del curatore; permette anche di fare il punto della

misura e verificarne l’adeguatezza e la necessità (CommFam Protection de l’adulte,

Häfeli, n. 3 ad art. 411 CC; Droit

de la protection de l’adulte Guide pratique, COPMA, p. 211).

La legge non specifica quale debba essere il

contenuto del rapporto, essendo esso in funzione del mandato attribuito. A

motivo delle misure mirate previste dal nuovo diritto di protezione dell'adulto

e delle misure molto diversificate che possono essere predisposte a protezione

del minore a norma dell'art. 308 cpv. 2 CC, il curatore deve chiedersi quali

siano i punti sui quali l'autorità di protezione si attende di essere informata

e quali siano le questioni sulle quali l'informazione è dovuta alla medesima –

a motivo della natura e della specificità del mandato – perché essa possa

esercitare la vigilanza e il controllo che le compete (CommFam Protection de

l'adulte, Häfeli, ad art. 411 CC

n. 8-9).

Tramite

il rapporto morale l’Autorità esamina se il curatore svolga i suoi compiti in

modo adeguato, se ha ottenuto la fiducia dell’interessato, se vi è

un’evoluzione conforme al bene di quest’ultimo, se le cause della misura

persistono o se è necessaria una revoca od una modifica della stessa (cfr. BSK

ZGB I, Geiser, ad art. 423 vCC

no. 3).

Nel

caso che ci occupa il curatore, come usualmente richiesto dalle Autorità di protezione, ha

consegnato il formulario denominato Rapporto morale

(http://www4.ti.ch/poteri/giudiziario/giustizia-civile/documentazione-e-formazione/).

Si tratta di un formulario standard che, a ben vedere, arrischia di uniformare

le informazioni fornite invece che indurre i curatori a riflettere sulle

specificità del proprio mandato. Ad ogni modo, gli argomenti proposti nel

formulario sono tanti, i curatori dovrebbero ben capire su quali punti

l’Autorità vuole e deve essere informata. Non è invece necessario che i

curatori dettaglino ogni singolo intervento. Il rapporto morale non va confuso

con il rapporto giornaliero di attività.

In concreto

il curatore, nel primo rapporto del 2013, ha riassunto i suoi compiti –

organizzare e vegliare sulle relazioni personali padre-figlio, mediare la

comunicazione fra i genitori e riferire all’Autorità di protezione – ma ha

anche subito specificato le difficoltà nei contatti con la madre poi divenuti

inesistenti. Di ciò ne è stata informata l’Autorità anche con i successivi

rapporti morali dove viene indicata l’impossibilità di raggiungere gli

obbiettivi specifici della curatela e la necessità o di sostituire il curatore

o di revocare la misura.

In sostanza

il curatore con i rapporti morali, seppur succinti, ha ben rendicontato

l’Autorità di protezione sull’adempimento del mandato conferito ovvero

l’impossibilità di eseguire i compiti attribuitigli.

La non

approvazione di un rapporto non deve poi essere confusa con la censura

dell’operato di un curatore. Nella misura in cui l’esposto risulta esaustivo lo

stesso merita approvazione anche nell’ipotesi in cui emerga che il curatore non

svolga i suoi compiti in modo adeguato; in tal caso l’Autorità adotterà i

necessari provvedimenti a protezione dell’interessato. Va da sé che

l’approvazione del rapporto morale non dà scarico al curatore (o al tutore), il

quale non è sollevato dalle proprie responsabilità (BSK ZGB I, 4a ed. 2010, Geiser, ad. art. 423 vCC n. 6;

CommFam protection de l'adulte, Biderbost,

n. 9 ad art. 415 CC).

In

definitiva l’approvazione dei rendiconti merita conferma. Da censurare è semmai

il ritardo con il quale l’Autorità è intervenuta in una situazione in cui era

palese che il curatore non sarebbe riuscito, per sua stessa ammissione e a

prescindere dai motivi e responsabilità, a portare a termine i compiti così

come conferiti.

6.

La

reclamante contesta la remunerazione riconosciuta al curatore, in particolare

eccepisce il fatto che, a inizio mandato, l’Autorità non ha stabilito a quanto

ammontava la remunerazione e il tempo presumibilmente necessario per

l’adempimento dei compiti come invece previsto all’art. 16 cpv. 2 ROPMA. A

torto. In effetti dagli atti risulta un verbale del 5 giugno 2013 dell’Autorità

di protezione relativo ad un incontro con CURA 1, PI 2 e RE 1. Scopo dello

stesso era la presentazione ai genitori del curatore che ha confermato di

accettare il mandato e la mercede oraria di fr. 40.– l’ora con un impegno di 40

ore e l’obbligo di informare l’Autorità di protezione in caso di superamento del

monte ore. La censura cade quindi nel vuoto.

7.

Ai sensi degli artt. 49 LPMA e 16 ROPMA i curatori hanno diritto a un

compenso commisurato al lavoro svolto e alla situazione patrimoniale del

pupillo e al rimborso spese.

La reclamante contesta preliminarmente già il solo fatto di dovere una

merce al curatore siccome non avrebbe svolto il lavoro richiesto. Ora, se è ben

vero che egli non ha potuto svolgere compiutamente il compito conferito, egli è

rimasto diverso tempo in carica e ha comunque svolto differenti attività che

hanno in particolare coinvolto il padre e il figlio, non la madre con la quale

egli non intratteneva nessun contatto e al consenso della quale egli non doveva

certo sottoporre gli atti che intendeva compiere come, per esempio, quello di

discutere con i docenti del figlio; i curatori ricevono si dei compiti ma sono

autonomi nella scelta della modalità di gestione del mandato. Malgrado i limiti

operativi il curatore ha quindi svolto delle attività che possono anche non

essere piaciute alla madre, ma questo non basta per mettere in discussione il

principio della remunerazione.

8.

Con la decisione impugnata l’Autorità di protezione ha proceduto alla

tassazione della mercede richiesta dal curatore. In particolare, rispetto alle

pretese avanzate – fr. 4'151.35 di mercede, fr. 480.– di trasferte e fr. 313.70

di spese – l’Autorità ha proceduto ad una importante e dettagliata decurtazione

riconoscendo, alla fine, una mercede complessiva di fr. 2'681.35, fr. 480 di

spese di trasferta e fr. 213.80 di spese. In buona sostanza, considerato che a

inizio mandato era stata fissata una indennità di fr. 40.– all’ora, l’Autorità

ha depennato poco meno di 37 ore.

La

reclamante lamenta il fatto che sono state accolte solo una parte delle voci di

note da lei puntualmente contestate con osservazioni 6 settembre 2016; ella

riporta quindi nel reclamo le singole voci aggiungendo “contestato” per le

argomentazioni già espresse e che richiama integralmente.

Ora, in

ambito di reclamo ogni contestazione va debitamente motivata, l’allegato deve

contenere sia le conclusioni sia i motivi (art. 70 cpv. 1 LPAmm), un richiamo

ad altri scritti non è sufficiente. Nella misura in cui la reclamante si limita

a contestare le voci senza indicare i motivi e senza confrontarsi con le

argomentazioni addotte dall’Autorità di protezione in merito alle decurtazioni

operate le stesse non possono essere considerate.

Ci si limita non di meno ad osservare che il curatore è rimasto in

carica circa 33 mesi; tenuto conto della merce complessiva e del montante ore

approvati risulta che gli è stata riconosciuta un’attività mensile media di

all’incirca 2 ore, tempo che, anche considerando i limiti operativi, non

risulta sproporzionato.

9.

Infine, il fatto che al curatore siano state anticipate mensilmente

delle indennità è di per sé ammissibile. Il cpv. 4 dell’art. 17 ROPMA prevede

infatti che il curatore può chiedere il rimborso delle spese o un anticipo

sull’indennità già nel corso dell’anno. Questo non dispensa tuttavia il

curatore di inoltrare il conteggio complessivo a fine anno unitamente al

rapporto e, se del caso, finanche di restituire gli importi versati che

superano l’indennità per finire riconosciuta dall’Autorità di protezione.

10.

L’art. 276 cpv. 2

CC prevede che i costi delle misure prese a tutela del

figlio rientrano nell'obbligo di mantenimento dei genitori (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5ª ed.,

Losanna–Ginevra 2014, pag. 704 nota

2461; Wullschleger in:

FamKommentar Scheidung, Berna 2005, n. 4

delle osservazioni generali agli art. 276–293 CC); sono

quindi i genitori a dover provvedere al sostentamento dei figli, inclusi i

costi per le misure prese a loro protezione che devono, in

principio, essere suddivisi equamente fra di loro (art. 276 CC; Wullschleger in: FamKommentar Scheidung, Berna 2005, ad. osservazioni generali agli art. 276–293 CC n. 4; Meier/Stettler, Le droit de filiation, 5ª ed, pag. 704 n. 2461).

A norma

dell’art. 19 LPMA, i costi di gestione (mercede, spese, tasse) della misura

tutoria sono a carico della persona interessata o di chi è tenuto al suo

sostentamento (cpv. 1).

Alla luce di

ciò, la decisione dell’Autorità di protezione di porre a carico dei genitori in

ragione di metà ciascuno i costi per la mercede del curatore e le tasse e spese

di giustizia per l’emanazione della decisione impugnata non presta quindi

fianco a critiche.

11.

Visto

quanto sopra il reclamo è respinto e la decisione impugnata confermata. Tasse e

spese di giustizia seguono la soccombenza e sono poste a carico della signora RE

1.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Il

reclamo è respinto

2. Gli

oneri del reclamo consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 800.–

b) spese fr.

50.–

fr.

850.–

sono posti a

carico di RE 1.

3. Notificazione:

-

Comunicazione:

-

-

Il giudice supplente La

segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso

in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro

le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art.

95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72

segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è

ammissibile solo se il valore

litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non

raggiunge tale importo, il ricorso

in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.