9.2016.222
Ordine al curatore di produrre un certificato medico aggiornato relativo al suo stato psico-fisico e un estratto del suo casellario giudiziale: un'indagine completa sui vari aspetti della persona del
20 novembre 2017Italiano13 min
Source ti.ch
Incarto n.
9.2016.222
Lugano
20 novembre 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La giudice supplente della Camera di protezione del
Tribunale d’appello
Emanuela
Epiney-Colombo
giudice
unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito
dalla
segretaria
Scheurich
sedente
per statuire nella procedura che oppone
RE
1
all’
Autorità
regionale di protezione __________,
per
quanto riguarda l’ordine di presentare documenti contabili e medici
nell’ambito della curatela generale relativa a RE 1
giudicando
sul reclamo del 14 dicembre 2016 presentato da RE 1 contro la decisione emessa
l’11 novembre 2016 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
Fatti
A. PI 1 (1957) presenta
sin dall’infanzia un grave ritardo psicomotorio per il quale dipende
completamente dall'assistenza di terze persone per ogni atto della vita
quotidiana. Dopo la morte dei genitori PI 1 vive con il fratello RE 1, che
provvede alla sua assistenza con l'ausilio di personale infermieristico. Su
istanza 9 dicembre 2004 di RE 1, l’allora Commissione tutoria regionale __________
ha istituito il 23 maggio 2005 in favore di PI 1 una tutela, designandole come
tutore il fratello. Nel 2011 sono emerse difficoltà per ottenere dal tutore i
rendiconti finanziari degli anni 2009 a 2011. Il tutore ha presentato il 16
giugno 2011 i rendiconti finanziari 2009 e 2010.
B. L'Autorità regionale
di protezione __________ (in seguito: ARP __________) ha emanato il 10 ottobre
2013, risoluzione n. 495, una decisione con la quale ha annullato i rendiconti
2007 e 2008, già approvati dalla CTR __________, ha approvato i rendiconti
2007, 2008, 2009 e 2010, da lei interamente rifatti stralciando i crediti vantati
dal tutore, e ha fatto ordine a quest'ultimo di presentare entro il 10 novembre
2013 i rendiconti finanziari e i rapporti morali 2011 e 2012 con la relativa
documentazione, con la comminatoria dell'azione penale. Ne è seguito un nutrito
scambio di corrispondenza e un’attività riassunta nella decisione 9.2016.123
(consid. B) di questa Camera.
C. La decisione 21
dicembre 2015, risoluzione n. 651, con la quale l'Autorità regionale di
protezione __________ (in seguito ARP __________) ha esonerato il curatore
dalle sue mansioni e ha designato una nuova curatrice, è stata annullata da
questa Camera con decisione 22 luglio 2016, incarto n. 9.2016.19. Durante la
procedura di reclamo l’ARP __________ ha emanato il 24 maggio 2016 una risoluzione
n. 219 con la quale ha confermato la decisione 21 dicembre 2015, ha fatto
ordine a RE 1 di prendere contatto con la nuova curatrice designata, ha dato a
quest’ultima istruzioni per la gestione del caso e ha ripartito le spese della
procedura. In esito al reclamo interposto il 30 giugno 2016 da RE 1, questa
Camera ha annullato con decisione 9 gennaio 2017 incarto n. 9.2016.123 i dispositivi
1, 2, 3, 4 e 5 della decisione 24 maggio 2016 n. 219 e ha rinviato gli atti
all’ARP __________ per il proseguimento dell’istruttoria.
D. Nel corso della
procedura di reclamo 9.2016.123, l’ARP __________ ha eseguito il 10 ottobre
2016 una visita al domicilio del curatore e della curatelata (verbale allegato
alla lettera 26 ottobre 2016 dell’ARP __________), alla presenza dell’avv. __________,
all’epoca legale del curatore. Dopo l’incontro l’ARP __________ ha assegnato al
curatore due termini per presentare la documentazione atta a valutare la sua
idoneità alla funzione. L’ultimo termine è scaduto infruttuoso il 31 ottobre
2016. L’ARP __________ ha emanato l’11 novembre 2016 una decisione (risoluzione
n. 550) con la quale ha fatto ordine al curatore di presentare un estratto del
casellario giudiziale e un certificato medico aggiornato entro il 25 novembre
2016 (dispositivo n. 1), la documentazione contabile completa 2011-2015
relativa a PI 1 (dispositivo n. 2), con la comminatoria penale dell’art. 292
CPS (dispositivo n. 3) e la comminatoria della dimissione da curatore ai sensi
dell’art. 423 cpv. 1 CC (dispositivo n. 4), non ha prelevato spese e ha tolto a
un eventuale reclamo l’effetto sospensivo.
E. RE 1 è insorto con un
reclamo 14 dicembre 2016 contro la citata decisione. L’ARP __________ non ha
presentato osservazioni al reclamo.
Considerato
Considerandi
1.
Le decisioni delle
Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e minorenni sono
impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale d'appello,
nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC in relazione agli art. 314
cpv. 1 CC e 440 cpv. 3 CC, art. 2 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione e la
procedura in materia di protezione del minore e dell'adulto LPMA, art. 48 lett.
f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato
dagli art. 450 segg. CPC, occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge
sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni
connesse con il diritto civile di competenza dell'autorità amministrativa (art.
99.
LPAmm) e in via ancor più sussidiaria, alle disposizioni del diritto
processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).
2.
Nella sua decisione
dell’11 novembre 2016, risoluzione n. 550, l'Autorità regionale di protezione __________
ha richiamato le difficoltà nell'ottenere da RE 1 i rendiconti 2011, 2012, 2013
e 2014 e dopo aver elencato i vari termini assegnati per la presentazione della
documentazione necessaria alla valutazione dell’idoneità come curatore, ha
fatto ordine a RE 1 di presentare entro il 25 novembre 2016 un suo certificato
medico aggiornato e l’estratto del casellario giudiziale (dispositivo n. 1), la
documentazione contabile completa 2011-2015 relativa a PI 1 (dispositivo n. 2),
con la comminatoria penale dell’art. 292 CPS (dispositivo n. 3) e la
comminatoria della dimissione da curatore ai sensi dell’art. 423 cpv. 1 CC
(dispositivo n. 4). Infine ha rinunciato a prelevare spese, disponendo che un
eventuale reclamo non avrebbe avuto effetto sospensivo.
3.
Nel suo reclamo del
14.
dicembre 2016 il reclamante ha premesso di aver chiesto al suo precedente
legale di trovare un accordo con l’ARP __________ sulla presentazione dei
rendiconti entro il 30 giugno 2017, sulla sua retribuzione come curatore e su
un appuntamento presso la sede dell’ARP __________, senza che ciò sia stato
possibile. Aggiunge poi, riallacciandosi alla decisione 22 luglio 2016 della Camera
di protezione, che l’ARP __________ avrebbe dovuto procedere all’audizione del
curatore e a una visita a PI 1, ciò che non è avvenuto. Rileva inoltre di aver
chiesto invano quale fosse la base legale per fargli obbligo di produrre l’estratto
UE e l’estratto del casellario giudiziale. Il reclamante ritiene che la visita
a domicilio avvenuta il 10 ottobre 2016 non sia stata regolare, vista l’assenza
della curatelata. Chiede quindi che la visita sia invalidata e che sia annullata
la decisione 11 novembre 2016, in quanto frutto di una modalità irregolare. Da
ultimo chiede di conferire al reclamo effetto sospensivo.
4.
La decisione
impugnata verte sull’ordine fatto al curatore di presentare, oltre alla
contabilità completa 2011-2015 per la curatela della sorella, un certificato
medico aggiornato relativo allo stato psico-fisico del curatore e un estratto
del casellario giudiziale a lui relativo.
5.
Il reclamante si
duole di aver chiesto invano all’ARP __________ di indicare quale fosse la base
legale per ordinare la produzione dei documenti richiesti il 10 ottobre e l’11
novembre 2016. Inoltre accenna, senza trarne conseguenze giuridiche, alla
presunta discrepanza tra il verbale manoscritto della visita a domicilio del 10
ottobre 2016 e la trascrizione agli atti (e trasmessa al curatore).
Quest’ultima censura non ha trovato riscontro negli atti. Il verbale
manoscritto 10 ottobre 2016 versato agli atti corrisponde infatti alla
trascrizione. Contrariamente a quanto sostiene il reclamante, poi, la sorella
era presente, anche se non è stata interpellata (cfr. verbale 10 ottobre 2016).
Né ha trovato riscontro la censura di irregolarità della visita a domicilio.
Nel corso di un’istruttoria l’ARP può procedere a visite e a sopralluoghi e
quella eseguita il 10 ottobre 2016 è stata debitamente preannunciata e si è
svolta nel rispetto dei diritti procedurali delle parti. Il legale del curatore
era del resto presente e non ha sollevato contestazioni sulle modalità in cui
si è svolta la visita.
6.
La designazione
del curatore è di competenza dell'autorità di protezione, in applicazione degli
art. 400 e segg. CC. Secondo l'art. 400 CC l'autorità di protezione degli
adulti nomina quale curatore una persona fisica che sia idonea, dal profilo
personale e delle competenze, ad adempiere i compiti previsti, disponga del tempo
necessario e svolga personalmente i suoi compiti, con possibilità in circostanze
particolari di nominare più curatori (cpv. 1); la persona nominata deve investirsi
della curatela, salvo che motivi gravi vi si oppongano (cpv. 2).
6.1
In virtù
dell'art. 423 CC l'autorità di protezione degli adulti dimette il curatore se
non è più idoneo ai compiti conferitigli o se sussiste un altro motivo grave.
L'art. 423 CC permette la dimissione del curatore indipendentemente dalla sua
volontà. È determinante la messa in pericolo degli interessi della persona da
proteggere e non invece il fatto che ci sia stato un danno. In particolare
vanno prese in considerazione le motivazioni legate alla fiducia verso
l'amministrazione e la funzione pubblica, come ad esempio il dovere di fedeltà
e di lealtà nelle relazioni di servizio di diritto pubblico (insolvenza, abuso
delle sue attribuzioni o commissione di un'azione che dimostra che l'interessato
è indegno della fiducia in lui riposta). Questi motivi valgono
indipendentemente dalla questione relativa all'attitudine del mandatario di
esercitare il mandato in questione.
6.2
La
procedura è regolata dagli art. 443 s. CC, che comprende anche i provvedimenti
cautelari (art. 445 CC), come la sospensione provvisoria del mandato. I
mandatari devono partecipare alla procedura, in particolare nel rispetto del
diritto di essere informati e del diritto di essere sentito (art. 29 Cost., 447
ss CC; CommFam, Protection de l'adulte, Rosch, art. 423 CC, N. 5).
7.
Nella decisione
9.2016.9
del 22 luglio 2016 questa Camera aveva annullato l’esonero del
curatore e la designazione di una nuova curatrice e aveva rinviato gli atti
all’ARP __________ affinché eseguisse un’istruttoria (considerandi 8.3 e 9)
sull’idoneità del reclamante come curatore della sorella e procedesse
all’audizione della curatelata e ad accertamenti socio-ambientali sul benessere
di quest’ultima. Nella successiva decisione 9.2016.123 del 9 gennaio 2017, la
Camera ha ribadito che oltre agli aspetti economici e contabili l’ARP __________
doveva chiarire la situazione socio-ambientale della curatelata. Come indicato
al considerando 6 di tale decisione, l’ARP __________ deve accertare concretamente
quali sono le cure di cui necessita PI 1, chi le fornisce, e quale è il ruolo
del fratello nella vita quotidiana della curatelata, per chiarire se l’invalida
è accudita in modo adeguato e consono al suo stato psico-fisico al domicilio attuale.
Deve inoltre appurare se l’attuale curatore è ancora in grado di occuparsi
della sorella e di garantirne il benessere psico-fisico. Una simile istruttoria
comprende evidentemente un’indagine socio-ambientale tramite servizi statali o
privati (Pro Infirmis o altri analoghi) e l’accertamento delle condizioni
personali del curatore, compreso il suo stato di salute. L’aspetto economico e
contabile, invece, presuppone la presentazione della documentazione completa
richiesta in innumerevoli occasioni dall’ARP __________ e finora mai presentata
dal reclamante.
8.
Nell’esame
dell’idoneità vanno considerate le condizioni personali del curatore e la sua
situazione finanziaria (Vogel, Basler Kommentar Erwachsenenschutz, n. 23 a 27 agli art. 421-424). La
risoluzione n. 550 dell’11 novembre 2016 menziona esplicitamente che i documenti
sono stati richiesti per valutare se il curatore è ancora idoneo alla carica.
8.1
L’ARP ha
chiesto ripetutamente al curatore la documentazione contabile, da ultimo per il
periodo 2011-2015, senza ottenere riscontro. Il curatore ha dapprima
giustificato la propria inadempienza con motivi di salute, ma rifiuta di
svincolare il proprio medico dal segreto professionale nei confronti dell’ARP
(verbale della visita a domicilio del 10 ottobre 2016), come ribadisce nel
reclamo. Non è quindi stato dissipato il dubbio, suscitato dal curatore
medesimo, che egli si trovi in uno stato psico-fisico incompatibile con la
garanzia del benessere della sorella, che dipende completamente da lui per ogni
atto della vita quotidiana. Non vi è pertanto dubbio che nel caso concreto sia
giustificata la richiesta di produrre un certificato medico aggiornato sullo
stato psico-fisico del curatore e sulla sua idoneità alla carica.
8.2
Tra
i motivi che possono condurre all’esonero di un curatore rientrano
l’insolvibilità e pertanto la produzione di un estratto UEF, per altro
consegnato tempestivamente in occasione della visita a domicilio del 10 ottobre
2016, è conforme alle disposizioni legali in materia di curatela. Anche la
richiesta di produrre un estratto del casellario giudiziale è
conforme alla legge. Nel Cantone Ticino tale documento è notoriamente richiesto
a chi vuole accedere a svariate professioni (come per esempio avvocati, notai,
fiduciari) e a chi si candida a un pubblico concorso. Il curatore svolge un
incarico di fiducia e responsabilità attribuitogli dall’ente pubblico e a
giusta ragione l’autorità di protezione può chiedergli, nell’interesse primario
della persona curatelata, di documentare la sua probità. A maggior ragione in
un caso dove la persona bisognosa di protezione è totalmente dipendente dal curatore
per ogni sua necessità.
9.
In
definitiva, dunque, un’indagine completa sui vari aspetti della persona del reclamante
è conforme alle norme legali sulla curatela, in particolare agli art. 400 e 423
CC. D’altra parte la risoluzione contestata non dipende dalla visita a domicilio
del 10 ottobre 2016, ma dalla totale opacità della situazione contabile dal
2011, dalle continue inadempienze del curatore, che da anni produce solo parte
della documentazione richiestagli dall’ARP e dalla mancanza di indicazioni affidabili
sul persistere dell’idoneità alla carica del curatore.
Il reclamo è
di conseguenza infondato e va respinto.
10.
Gli oneri giudiziari
seguirebbero il principio della soccombenza. Vista la particolare situazione,
si può prescindere dal prelievo di spese processuali.
Dispositivo
Per questi motivi
decide:
1. Il
reclamo 14 dicembre 2016 di RE 1 è respinto e la risoluzione n. 550 dell’11 novembre
2016 è confermata.
2. Non
si prelevano spese processuali.
3. Notificazione:
-
Comunicazione:
-
La
giudice supplente La
segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95
a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg.
LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è
ammissibile solo se il valore litigioso
ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge
tale importo, il ricorso in materia
civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116
LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso
dall'art. 115 LTF.