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Decisione

9.2016.222

Ordine al curatore di produrre un certificato medico aggiornato relativo al suo stato psico-fisico e un estratto del suo casellario giudiziale: un'indagine completa sui vari aspetti della persona del

20 novembre 2017Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

A. PI 1 (1957) presenta

sin dall’infanzia un grave ritardo psicomotorio per il quale dipende

completamente dall'assistenza di terze persone per ogni atto della vita

quotidiana. Dopo la morte dei genitori PI 1 vive con il fratello RE 1, che

provvede alla sua assistenza con l'ausilio di personale infermieristico. Su

istanza 9 dicembre 2004 di RE 1, l’allora Commissione tutoria regionale __________

ha istituito il 23 maggio 2005 in favore di PI 1 una tutela, designandole come

tutore il fratello. Nel 2011 sono emerse difficoltà per ottenere dal tutore i

rendiconti finanziari degli anni 2009 a 2011. Il tutore ha presentato il 16

giugno 2011 i rendiconti finanziari 2009 e 2010.

B. L'Autorità regionale

di protezione __________ (in seguito: ARP __________) ha emanato il 10 ottobre

2013, risoluzione n. 495, una decisione con la quale ha annullato i rendiconti

2007 e 2008, già approvati dalla CTR __________, ha approvato i rendiconti

2007, 2008, 2009 e 2010, da lei interamente rifatti stralciando i crediti vantati

dal tutore, e ha fatto ordine a quest'ultimo di presentare entro il 10 novembre

2013 i rendiconti finanziari e i rapporti morali 2011 e 2012 con la relativa

documentazione, con la comminatoria dell'azione penale. Ne è seguito un nutrito

scambio di corrispondenza e un’attività riassunta nella decisione 9.2016.123

(consid. B) di questa Camera.

C. La decisione 21

dicembre 2015, risoluzione n. 651, con la quale l'Autorità regionale di

protezione __________ (in seguito ARP __________) ha esonerato il curatore

dalle sue mansioni e ha designato una nuova curatrice, è stata annullata da

questa Camera con decisione 22 luglio 2016, incarto n. 9.2016.19. Durante la

procedura di reclamo l’ARP __________ ha emanato il 24 maggio 2016 una risoluzione

n. 219 con la quale ha confermato la decisione 21 dicembre 2015, ha fatto

ordine a RE 1 di prendere contatto con la nuova curatrice designata, ha dato a

quest’ultima istruzioni per la gestione del caso e ha ripartito le spese della

procedura. In esito al reclamo interposto il 30 giugno 2016 da RE 1, questa

Camera ha annullato con decisione 9 gennaio 2017 incarto n. 9.2016.123 i dispositivi

1, 2, 3, 4 e 5 della decisione 24 maggio 2016 n. 219 e ha rinviato gli atti

all’ARP __________ per il proseguimento dell’istruttoria.

D. Nel corso della

procedura di reclamo 9.2016.123, l’ARP __________ ha eseguito il 10 ottobre

2016 una visita al domicilio del curatore e della curatelata (verbale allegato

alla lettera 26 ottobre 2016 dell’ARP __________), alla presenza dell’avv. __________,

all’epoca legale del curatore. Dopo l’incontro l’ARP __________ ha assegnato al

curatore due termini per presentare la documentazione atta a valutare la sua

idoneità alla funzione. L’ultimo termine è scaduto infruttuoso il 31 ottobre

2016. L’ARP __________ ha emanato l’11 novembre 2016 una decisione (risoluzione

n. 550) con la quale ha fatto ordine al curatore di presentare un estratto del

casellario giudiziale e un certificato medico aggiornato entro il 25 novembre

2016 (dispositivo n. 1), la documentazione contabile completa 2011-2015

relativa a PI 1 (dispositivo n. 2), con la comminatoria penale dell’art. 292

CPS (dispositivo n. 3) e la comminatoria della dimissione da curatore ai sensi

dell’art. 423 cpv. 1 CC (dispositivo n. 4), non ha prelevato spese e ha tolto a

un eventuale reclamo l’effetto sospensivo.

E. RE 1 è insorto con un

reclamo 14 dicembre 2016 contro la citata decisione. L’ARP __________ non ha

presentato osservazioni al reclamo.

Considerato

Considerandi

1.

Le decisioni delle

Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e minorenni sono

impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale d'appello,

nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC in relazione agli art. 314

cpv. 1 CC e 440 cpv. 3 CC, art. 2 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione e la

procedura in materia di protezione del minore e dell'adulto LPMA, art. 48 lett.

f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato

dagli art. 450 segg. CPC, occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge

sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni

connesse con il diritto civile di competenza dell'autorità amministrativa (art.

99.

LPAmm) e in via ancor più sussidiaria, alle disposizioni del diritto

processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

2.

Nella sua decisione

dell’11 novembre 2016, risoluzione n. 550, l'Autorità regionale di protezione __________

ha richiamato le difficoltà nell'ottenere da RE 1 i rendiconti 2011, 2012, 2013

e 2014 e dopo aver elencato i vari termini assegnati per la presentazione della

documentazione necessaria alla valutazione dell’idoneità come curatore, ha

fatto ordine a RE 1 di presentare entro il 25 novembre 2016 un suo certificato

medico aggiornato e l’estratto del casellario giudiziale (dispositivo n. 1), la

documentazione contabile completa 2011-2015 relativa a PI 1 (dispositivo n. 2),

con la comminatoria penale dell’art. 292 CPS (dispositivo n. 3) e la

comminatoria della dimissione da curatore ai sensi dell’art. 423 cpv. 1 CC

(dispositivo n. 4). Infine ha rinunciato a prelevare spese, disponendo che un

eventuale reclamo non avrebbe avuto effetto sospensivo.

3.

Nel suo reclamo del

14.

dicembre 2016 il reclamante ha premesso di aver chiesto al suo precedente

legale di trovare un accordo con l’ARP __________ sulla presentazione dei

rendiconti entro il 30 giugno 2017, sulla sua retribuzione come curatore e su

un appuntamento presso la sede dell’ARP __________, senza che ciò sia stato

possibile. Aggiunge poi, riallacciandosi alla decisione 22 luglio 2016 della Camera

di protezione, che l’ARP __________ avrebbe dovuto procedere all’audizione del

curatore e a una visita a PI 1, ciò che non è avvenuto. Rileva inoltre di aver

chiesto invano quale fosse la base legale per fargli obbligo di produrre l’estratto

UE e l’estratto del casellario giudiziale. Il reclamante ritiene che la visita

a domicilio avvenuta il 10 ottobre 2016 non sia stata regolare, vista l’assenza

della curatelata. Chiede quindi che la visita sia invalidata e che sia annullata

la decisione 11 novembre 2016, in quanto frutto di una modalità irregolare. Da

ultimo chiede di conferire al reclamo effetto sospensivo.

4.

La decisione

impugnata verte sull’ordine fatto al curatore di presentare, oltre alla

contabilità completa 2011-2015 per la curatela della sorella, un certificato

medico aggiornato relativo allo stato psico-fisico del curatore e un estratto

del casellario giudiziale a lui relativo.

5.

Il reclamante si

duole di aver chiesto invano all’ARP __________ di indicare quale fosse la base

legale per ordinare la produzione dei documenti richiesti il 10 ottobre e l’11

novembre 2016. Inoltre accenna, senza trarne conseguenze giuridiche, alla

presunta discrepanza tra il verbale manoscritto della visita a domicilio del 10

ottobre 2016 e la trascrizione agli atti (e trasmessa al curatore).

Quest’ultima censura non ha trovato riscontro negli atti. Il verbale

manoscritto 10 ottobre 2016 versato agli atti corrisponde infatti alla

trascrizione. Contrariamente a quanto sostiene il reclamante, poi, la sorella

era presente, anche se non è stata interpellata (cfr. verbale 10 ottobre 2016).

Né ha trovato riscontro la censura di irregolarità della visita a domicilio.

Nel corso di un’istruttoria l’ARP può procedere a visite e a sopralluoghi e

quella eseguita il 10 ottobre 2016 è stata debitamente preannunciata e si è

svolta nel rispetto dei diritti procedurali delle parti. Il legale del curatore

era del resto presente e non ha sollevato contestazioni sulle modalità in cui

si è svolta la visita.

6.

La designazione

del curatore è di competenza dell'autorità di protezione, in applicazione degli

art. 400 e segg. CC. Secondo l'art. 400 CC l'autorità di protezione degli

adulti nomina quale curatore una persona fisica che sia idonea, dal profilo

personale e delle competenze, ad adempiere i compiti previsti, disponga del tempo

necessario e svolga personalmente i suoi compiti, con possibilità in circostanze

particolari di nominare più curatori (cpv. 1); la persona nominata deve investirsi

della curatela, salvo che motivi gravi vi si oppongano (cpv. 2).

6.1

In virtù

dell'art. 423 CC l'autorità di protezione degli adulti dimette il curatore se

non è più idoneo ai compiti conferitigli o se sussiste un altro motivo grave.

L'art. 423 CC permette la dimissione del curatore indipendentemente dalla sua

volontà. È determinante la messa in pericolo degli interessi della persona da

proteggere e non invece il fatto che ci sia stato un danno. In particolare

vanno prese in considerazione le motivazioni legate alla fiducia verso

l'amministrazione e la funzione pubblica, come ad esempio il dovere di fedeltà

e di lealtà nelle relazioni di servizio di diritto pubblico (insolvenza, abuso

delle sue attribuzioni o commissione di un'azione che dimostra che l'interessato

è indegno della fiducia in lui riposta). Questi motivi valgono

indipendentemente dalla questione relativa all'attitudine del mandatario di

esercitare il mandato in questione.

6.2

La

procedura è regolata dagli art. 443 s. CC, che comprende anche i provvedimenti

cautelari (art. 445 CC), come la sospensione provvisoria del mandato. I

mandatari devono partecipare alla procedura, in particolare nel rispetto del

diritto di essere informati e del diritto di essere sentito (art. 29 Cost., 447

ss CC; CommFam, Protection de l'adulte, Rosch, art. 423 CC, N. 5).

7.

Nella decisione

9.2016.9

del 22 luglio 2016 questa Camera aveva annullato l’esonero del

curatore e la designazione di una nuova curatrice e aveva rinviato gli atti

all’ARP __________ affinché eseguisse un’istruttoria (considerandi 8.3 e 9)

sull’idoneità del reclamante come curatore della sorella e procedesse

all’audizione della curatelata e ad accertamenti socio-ambientali sul benessere

di quest’ultima. Nella successiva decisione 9.2016.123 del 9 gennaio 2017, la

Camera ha ribadito che oltre agli aspetti economici e contabili l’ARP __________

doveva chiarire la situazione socio-ambientale della curatelata. Come indicato

al considerando 6 di tale decisione, l’ARP __________ deve accertare concretamente

quali sono le cure di cui necessita PI 1, chi le fornisce, e quale è il ruolo

del fratello nella vita quotidiana della curatelata, per chiarire se l’invalida

è accudita in modo adeguato e consono al suo stato psico-fisico al domicilio attuale.

Deve inoltre appurare se l’attuale curatore è ancora in grado di occuparsi

della sorella e di garantirne il benessere psico-fisico. Una simile istruttoria

comprende evidentemente un’indagine socio-ambientale tramite servizi statali o

privati (Pro Infirmis o altri analoghi) e l’accertamento delle condizioni

personali del curatore, compreso il suo stato di salute. L’aspetto economico e

contabile, invece, presuppone la presentazione della documentazione completa

richiesta in innumerevoli occasioni dall’ARP __________ e finora mai presentata

dal reclamante.

8.

Nell’esame

dell’idoneità vanno considerate le condizioni personali del curatore e la sua

situazione finanziaria (Vogel, Basler Kommentar Erwachsenenschutz, n. 23 a 27 agli art. 421-424). La

risoluzione n. 550 dell’11 novembre 2016 menziona esplicitamente che i documenti

sono stati richiesti per valutare se il curatore è ancora idoneo alla carica.

8.1

L’ARP ha

chiesto ripetutamente al curatore la documentazione contabile, da ultimo per il

periodo 2011-2015, senza ottenere riscontro. Il curatore ha dapprima

giustificato la propria inadempienza con motivi di salute, ma rifiuta di

svincolare il proprio medico dal segreto professionale nei confronti dell’ARP

(verbale della visita a domicilio del 10 ottobre 2016), come ribadisce nel

reclamo. Non è quindi stato dissipato il dubbio, suscitato dal curatore

medesimo, che egli si trovi in uno stato psico-fisico incompatibile con la

garanzia del benessere della sorella, che dipende completamente da lui per ogni

atto della vita quotidiana. Non vi è pertanto dubbio che nel caso concreto sia

giustificata la richiesta di produrre un certificato medico aggiornato sullo

stato psico-fisico del curatore e sulla sua idoneità alla carica.

8.2

Tra

i motivi che possono condurre all’esonero di un curatore rientrano

l’insolvibilità e pertanto la produzione di un estratto UEF, per altro

consegnato tempestivamente in occasione della visita a domicilio del 10 ottobre

2016, è conforme alle disposizioni legali in materia di curatela. Anche la

richiesta di produrre un estratto del casellario giudiziale è

conforme alla legge. Nel Cantone Ticino tale documento è notoriamente richiesto

a chi vuole accedere a svariate professioni (come per esempio avvocati, notai,

fiduciari) e a chi si candida a un pubblico concorso. Il curatore svolge un

incarico di fiducia e responsabilità attribuitogli dall’ente pubblico e a

giusta ragione l’autorità di protezione può chiedergli, nell’interesse primario

della persona curatelata, di documentare la sua probità. A maggior ragione in

un caso dove la persona bisognosa di protezione è totalmente dipendente dal curatore

per ogni sua necessità.

9.

In

definitiva, dunque, un’indagine completa sui vari aspetti della persona del reclamante

è conforme alle norme legali sulla curatela, in particolare agli art. 400 e 423

CC. D’altra parte la risoluzione contestata non dipende dalla visita a domicilio

del 10 ottobre 2016, ma dalla totale opacità della situazione contabile dal

2011, dalle continue inadempienze del curatore, che da anni produce solo parte

della documentazione richiestagli dall’ARP e dalla mancanza di indicazioni affidabili

sul persistere dell’idoneità alla carica del curatore.

Il reclamo è

di conseguenza infondato e va respinto.

10.

Gli oneri giudiziari

seguirebbero il principio della soccombenza. Vista la particolare situazione,

si può prescindere dal prelievo di spese processuali.

Dispositivo

Per questi motivi

decide:

1. Il

reclamo 14 dicembre 2016 di RE 1 è respinto e la risoluzione n. 550 dell’11 novembre

2016 è confermata.

2. Non

si prelevano spese processuali.

3. Notificazione:

-

Comunicazione:

-

La

giudice supplente La

segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95

a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg.

LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è

ammissibile solo se il valore litigioso

ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge

tale importo, il ricorso in materia

civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116

LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso

dall'art. 115 LTF.