9.2016.223
Condizioni per l’accollo all’ente pubblico, invece che all'interessato, della remunerazione e delle spese dovute al curatore; lacuna legale; indigenza ai sensi del diritto di protezione; patrimonio mi
13 settembre 2018Italiano28 min
Source ti.ch
Incarto n.
9.2016.223
Lugano
13 settembre 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello
Franco
Lardelli
giudice
unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito
dalla
vicecancelliera
Dell’Oro
sedente
per statuire nella causa che oppone
RE
1
all’
Autorità
regionale di protezione __________,
per quanto riguarda l’accollo della mercede e delle spese dovute al
curatore per il 2014
giudicando sul reclamo del 17 dicembre 2016 presentato da RE 1 contro
la decisione emanata il 24 novembre 2016 dall'Autorità regionale di
protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
Fatti
A. Con decisione del 27 luglio 2012 (ris. no. 344), l’allora Commissione
tutoria regionale __________, ha istituito in favore di RE 1 (1955) una
curatela volontaria ai sensi dell’art. 394 vCC. Quale curatore è stato
designato __________, con il compito di amministrare la rendita e la sostanza
della curatelata, rappresentarla in ogni suo bisogno amministrativo, presentare
alla Commissione tutoria i rendiconti finanziari e morali annui e chiedere – se
necessario – i consensi previsti dagli art. 421 e 422 vCC.
B. In
considerazione della totale mancanza di collaborazione da parte dell’interessata,
il curatore designato ha chiesto di essere sostituito. Con decisione del 5
dicembre 2012 (ris. no. 475) la Commissione tutoria regionale l’ha esonerato
dall’incarico e ha nominato __________ al suo posto.
C. Con
decisione del 7 marzo 2013 (ris. no. 68) l’Autorità regionale di protezione __________
(in seguito: Autorità di protezione), nel frattempo subentrata alla Commissione
tutoria regionale, ha approvato l’inventario iniziale presentato dal curatore
ai sensi dell’art. 405 CC, che al 14 dicembre 2012 attestava un saldo passivo
di fr. 15'667.58.
D. Con decisione del 14 marzo 2014 (ris. no. 90) l’Autorità di protezione
ha revocato la misura precedentemente in essere e l’ha convertita in una
curatela di rappresentanza con amministrazione dei beni ai sensi dell’art. 394
CC in relazione con l’art. 395 CC. Quale curatore è stato confermato __________,
con il compito di rappresentare l’interessata nel disbrigo degli affari
amministrativi e amministrare con diligenza il reddito e il patrimonio
dell’interessata, presentare all’Autorità di protezione i rendiconti finanziari
e morali annui, e chiedere – se del caso – l’adeguamento della misura di protezione
e i consensi di cui all’art. 416 CC.
E. Con scritto del 17 marzo 2016, RE 1 ha postulato la revoca della curatela.
Dopo aver rinnovato a più riprese tale richiesta, il 26 settembre 2016 RE 1 ha
presentato a questa Camera un reclamo per denegata/ritardata giustizia.
F. Con
decisioni del 24 novembre 2016, l’Autorità di protezione ha approvato i rendiconti
finanziari e i rapporti morali per gli anni 2012 (ris. no. 245), 2013 (ris. no.
246), 2014 (ris. no. 247) e 2015 (ris. no. 248). Per quanto attiene al 2012, l’Autorità di protezione ha deciso di
rinviare l’approvazione della domanda di indennità e di rimborso spese al
rendiconto successivo. La mercede e le spese riconosciute al curatore per il
2013 (2012 incluso) e il 2015 sono state poste a carico del Comune di domicilio
dell’interessata, __________. Per il 2014, invece, esse sono state poste a
carico dell’interessata stessa.
G. Con
pronuncia del giorno successivo, questa Camera ha accolto il reclamo per
denegata/ritardata giustizia interposto da RE 1 con riferimento alla richiesta
di revoca della curatela (inc. CDP n. 9.2016.176), assegnando
all'Autorità di protezione un termine di dieci giorni per prendere posizione su
tale domanda. Convocata il 1° dicembre 2016 dall’Autorità di
protezione, RE 1 ha ribadito la sua richiesta di revoca della misura di
protezione in essere e ha contestato l’accollo della mercede e delle spese del
curatore riferite all’anno 2014.
H. Con
reclamo datato 17 dicembre 2016 RE 1 è insorta contro l’approvazione del
rendiconto finanziario e del rapporto morale 2014 (ris.
no. 247). L’interessata contesta la decisione di accollarle la mercede e le
spese del curatore relative al 2014,
anno che finanziariamente definisce peggiore di quelli successivi. Ribadisce
inoltre la richiesta di togliere la misura di protezione nei suoi confronti.
I. Nelle proprie osservazioni del 19 gennaio 2017 l’Autorità di protezione
sostiene la correttezza della decisione adottata e postula la reiezione del
gravame, con conseguente conferma della decisione impugnata. In sede di
replica, datata 7 febbraio 2017, RE 1 si è riconfermata nelle sue richieste,
mentre con scritto del 17 febbraio 2017 l’Autorità di protezione ha rinunciato
a presentare una duplica.
Considerato
Considerandi
1.
Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni
e minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale
di appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC in relazione
agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge
sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e
dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura
applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre
riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in
particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di
competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio
di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8)
e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale
civile (CPC; v. art. 450f CC).
2.
Va anzitutto rilevato che la richiesta di revoca
della curatela contenuta nel reclamo è da ritenersi irricevibile in questa
sede, nella misura in cui la decisione impugnata – limitata all’approvazione
del rendiconto finanziario e del rapporto morale 2014 –
non statuisce in proposito. A tale riguardo, il reclamo è pertanto destinato a
un giudizio di inammissibilità.
3.
RE 1 contesta la decisione dell’Autorità di protezione di accollarle la
mercede e le spese dovute al curatore.
3.1
Nella decisione impugnata, l’Autorità di
protezione ha accertato che dal rendiconto finanziario presentato dal curatore
per la gestione 2014 emergono entrate per fr. 43'217.05 e uscite per 45'073.59,
per una perdita di fr. 1'856.54. Al 31 dicembre 2014, il patrimonio passivo ammontava
a fr. 9'124.35.
Dopo aver
approvato il rendiconto finanziario e il rapporto morale,
l’Autorità di protezione ha avallato anche il conteggio allestito il 5 febbraio
2015.
dal curatore, riconoscendogli una mercede di fr. 2'058.40 e le spese di
fr. 149.90, poste a carico dell’interessata e già prelevati dal curatore.
L’Autorità
di protezione afferma, nelle sue osservazioni, come l’importo complessivo di
fr. 2'208.30 sia stato prelevato dal curatore il 5 marzo 2015, momento in cui
la situazione finanziaria di RE 1 era stabile. Il conto dal quale è stato
prelevato l’importo in questione presentava un saldo di fr. 4'943.25. La
situazione della reclamante all’epoca viene descritta come favorevole, siccome
il curatore nel 2015 aveva potuto estinguere parte dei pregressi debiti
dell’interessata (figuranti nel rendiconto 2014), procedendo con dei versamenti
di complessivi fr. 6'554.90 all’Ufficio esecuzioni e fallimenti. Secondo
l’Autorità di protezione, l’accollo dei costi della curatela non le ha
cagionato alcun danno, e neppure l’ha esposta a delle difficoltà.
3.2
Nel suo
reclamo, RE 1 si oppone all’accollo di tali costi. Ella ritiene che non vi
siano motivi per un tale addebito, considerando che la mercede e le spese per
gli anni 2012, 2013 e 2015 siano state poste a carico del suo Comune di
domicilio e che nel 2014 “finanziariamente mi sono trovata ancora peggio
(debiti) in confronto degli anni successivi” (reclamo, pag. 1). Postula
pertanto la restituzione dell’importo di fr. 2'208.30, già prelevato dal
curatore (reclamo, pag. 2). Il curatore avrebbe dovuto destinare tali averi
all’estinzione degli altri debiti esistenti (per un importo di ca. fr. 7'000.–),
piuttosto che al pagamento delle proprie spettanze (replica, pag. 1).
3.3
Ai sensi
dell’art. 404 CC il curatore ha diritto a un compenso adeguato e al rimborso
delle spese necessarie, pagati con i beni dell'interessato; in caso di curatore
professionale i relativi importi sono corrisposti al datore di lavoro (cpv. 1).
L’Autorità di protezione degli adulti stabilisce l'importo del compenso; a tal
fine, tiene conto in particolare dell'estensione e della complessità dei
compiti conferiti al curatore (cpv. 2). Ai Cantoni è demandato il compito di
emanare le disposizioni d’esecuzione e di disciplinare il compenso e il
rimborso delle spese per i casi in cui gli stessi non possano essere pagati con
i beni dell’interessato (cpv. 3).
In
linea di principio, e come già nel diritto previgente, tutti i costi delle
misure ufficiali di protezione – adottate nell'interesse e a beneficio delle
persone bisognose di aiuto (cfr. art. 388 cpv. 1 CC) –
devono essere posti a carico delle medesime (Messaggio
concernente la modifica del CC, protezione degli adulti, diritto delle persone
e diritto della filiazione del 28 giugno 2006, FF 2006 pag. 6391, pag. 6440). Tuttavia,
se i costi della misura di protezione non possono essere prelevati sui beni
dell’interessato in ragione della sua indigenza, la collettività pubblica deve
farsene carico (Reusser, in: BSK
Erwachsenenschutz, 2012, ad art. 404 CC n. 31; Fountoulakis, in: Handkommentar zum
Schweizer Privatrecht, 3. ed. 2016, ad art. 404 CC n. 6; Fassbind, in: OFK – ZGB
Kommentar, 3. ed. 2016, ad art. 404 CC n. 3). Per la disciplina di tali casi, l’art. 404 cpv. 3 CC prevede una delega
legislativa nei confronti dei Cantoni. A prescindere dall’assenza di definizione
di un minimo intangibile del patrimonio del curatelato nella legislazione
cantonale, è pacifico che l’onere delle spese della curatela non può privare il
curatelato dei pochi mezzi che ha (Reusser,
BSK Erwachsenenschutz, ad art. 404 CC n. 45).
3.4
L’art.
19.
LPMA prevede che i costi di gestione (compenso, spese, tasse) della misura
di protezione sono a carico della persona interessata o di chi è tenuto al suo
sostentamento (cpv. 1); se la persona interessata o chi altrimenti è
tenuto al suo sostentamento non vi fa fronte, tali costi sono anticipati dall’Autorità
regionale di protezione (cpv. 2). Gli anticipi effettuati dall’Autorità
regionale di protezione nel corso degli ultimi 10 anni possono essere
recuperati, presso l’interessato, tenuto conto del suo fabbisogno (cpv. 3 lett.
a).
La legge cantonale prevede
dunque che i costi delle misure ufficiali di protezione – come ancorato
all’art. 404 cpv. 1 CC – siano di principio a carico
dell’interessato. Se l'interessato non dispone dei mezzi sufficienti, ai sensi
dell’art. 19 cpv. 2 e 3 LPMA l'obbligo retributivo passerà a carico dell'ente
pubblico, con diritto di regresso (v. anche STF 5A_422/2014 del 9 aprile 2015
consid. 8.1).
Secondo l’art. 49 LPMA, i curatori
hanno diritto a un compenso commisurato al lavoro svolto e alla situazione
patrimoniale del pupillo; il compito di concretizzare quanto previsto all’art.
404.
CC è demandato al Consiglio di Stato.
Mediante questa norma il Parlamento
cantonale ha dunque a sua volta delegato all’Esecutivo il compito di
regolamentare i casi in cui gli importi dovuti al curatore a
titolo di remunerazione e di rimborso spese non possano essere pagati con i
beni dell’interessato.
3.5
Il
Consiglio di Stato, nell’emanare il Regolamento della legge
sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e
dell’adulto, ha precisato che le spese della misura di protezione, quando anticipate
dall’Autorità regionale di protezione e non recuperate dall’interessato o da
chi è tenuto al suo sostentamento, sono a carico del Comune di domicilio della
persona interessata (art. 3 cpv. 3 ROPMA). All’art. 16 cpv. 1 ROPMA ha ribadito
che i curatori hanno diritto per le loro prestazioni ad un compenso fissato
dall’Autorità di nomina nonché al rimborso delle spese. All’assunzione del mandato,
l’Autorità di protezione definisce con il curatore la remunerazione oraria e il
tempo presumibilmente necessario per l’esecuzione del mandato (cpv. 2); la domanda
di indennità ed il conteggio delle spese vanno presentati per approvazione all’Autorità
competente con il rendiconto annuale (cpv. 3); il curatore può chiedere il rimborso
delle spese o un anticipo sull’indennità già nel corso dell’anno (cpv. 4). Agli
art. 17 e 18 ROPMA ha infine disciplinato le modalità di calcolo della remunerazione
del curatore.
Al di là di
tali disposti, il regolamento in questione non indica alcun parametro per
definire in quali casi, ai sensi degli art. 404 cpv. 3 CC e 49 LPMA,
l’interessato non possa fare fronte alle spese della curatela in quanto
indigente.
3.6
Come
rammenta la giurisprudenza federale (DTF 130 V 472 consid. 7, DTF130 III 241
consid. 3.3, DTF 127 V 442 consid. 2b; v. anche sentenza CDP del 7
giugno 2017, inc. 9.2017.80, consid. 3), si è in presenza di una lacuna propria – che dev'essere colmata dal giudice secondo la regole poste dall'art. 1 cpv. 2 e 3 CC – quando il
legislatore ha omesso di disciplinare una questione che avrebbe dovuto regolamentare
e quando nessuna soluzione può essere dedotta dal testo legale o dall'interpretazione della legge. Per converso, il giudice
non può supplire al silenzio della legge quando la lacuna
è stata voluta dal legislatore (silenzio qualificato) e corrisponde ad una
norma negativa oppure quando l'omissione consiste nella mancanza di una regola
desiderabile (lacuna impropria), perché in tal
caso si sostituirebbe al legislatore; egli può tuttavia farlo se costituisce abuso
di diritto o addirittura viola la Costituzione invocare il senso considerato
determinante della normativa. Un silenzio qualificato è anche dato quando
volutamente una certa soluzione non è estesa ad altre fattispecie.
3.7
Come
evidenziato sopra, nonostante la menzionata delega legislativa, la normativa
cantonale è silente in merito alle condizioni che devono essere adempiute affinché
l’ente pubblico anticipi i costi della misura di protezione ai sensi dell’art.
19.
cpv. 2 LPMA. Viste le prassi diversificate attualmente in essere – che
possono dar luogo a situazioni poco eque tra i curatelati a dipendenza dell’Autorità
di protezione o del Comune coinvolti – spetta dunque a questo giudice supplire
a tale lacuna e porre fine alle disparità osservate.
Con sentenza dell’11 aprile 2017 (inc. CDP n. 9.2017.2), questo giudice
aveva già accolto un reclamo interposto da un curatore contro la decisione che
accollava la sua mercede e le spese al curatelato, rilevando – e lamentando –
l’assenza di una regolamentazione ticinese in materia. Date le particolarità
del caso allora in esame (ove i costi della curatela erano stati messi a carico
dell’ente pubblico nonostante la sostanza netta del curatelato ammontasse a ca.
fr. 12'000.–), occorre oggi precisare i criteri evocati in tale pronuncia. E’
dunque necessario determinare quali siano i casi in cui – ai sensi dell’art.
404.
cpv. 3 CC – il compenso e il rimborso delle spese del curatore non possano
essere pagati con i beni dell’interessato e in cui il beneficiario della misura
di protezione debba essere considerato indigente.
4.
A tal
fine, appare senz’altro utile esaminare gli altri ambiti del diritto in cui è
stato sviluppato il criterio d’indigenza, ovvero le norme di esecuzione e fallimento,
quelle relative all’assistenza giudiziaria e quelle sviluppate in materia di
aiuto sociale (cfr. De Luigi, La rémunération du curateur: quelles solutions en cas d’indigence de
la personne concernée? Etude de droit suisse et de droit cantonal comparé in: Urscheler/Topaz,
Les difficultés économiques en droit, Ginevra 2015, pag. 160 e seg.).
Occorre inoltre prendere in considerazione le soluzioni adottate nelle
altre legislazioni cantonali che hanno disciplinato la questione (vedi, oltre
alle puntuali normative, la presa di posizione del gruppo di lavoro della
COPMA, Transfert des montants de la rémunération et du remboursement des frais
par la collectivité publique en cas de changement de domicile (Art. 404 al. 3
CC), in RMA 2017 IV pag. 327 e seg.).
4.1
Il
metodo del minimo esistenziale previsto dalla LEF
Giusta l’art. 93 della legge federale dell’11 aprile 1889 sulla esecuzione
e sul fallimento (LEF), ogni provento del lavoro può essere pignorato in quanto
a giudizio dell’Ufficiale non sia assolutamente necessario al sostentamento del
debitore e della sua famiglia. Per stabilire l’eccedenza pignorabile, le Autorità
di esecuzione devono determinare il reddito globale netto dell’escusso, deducendo
dal totale dei suoi redditi lordi i contributi sociali e le spese di
acquisizione del reddito. Sono poi detratte le spese indispensabili al
sostentamento del debitore e della sua famiglia, fondandosi in linea di massima
sulla Tabella per il calcolo del minimo esecutivo giusta l’art. 93 LEF allegata
alla circolare CEF n. 35/2009 (pubblicata sul Foglio ufficiale cantonale
n. 68/2009 del 28 agosto 2009). Seguendo la logica di tale approccio, il
curatelato dovrebbe essere considerato indigente qualora i costi della curatela
intaccassero il reddito minimo assolutamente necessario al sostentamento suo e
della sua famiglia; i costi della curatela potrebbero invece essergli
addebitati anche se tale modo di procedere intaccasse in maniera significativa
o completamente la sua sostanza, mobile o immobile (art. 95 LEF).
4.2
Il
metodo applicato nell’assistenza giudiziaria
Ai sensi
dell’art. 29 cpv. 3 Cost., chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla
gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di
successo; ha inoltre diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un
legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti. Secondo l’art. 117 CPC
(applicabile in tema di protezione giusta il rinvio dell’art. 13 LAG), ha
diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari
(lett. a) qualora la sua domanda non appaia priva di probabilità di successo
(lett. b). Le due condizioni sono cumulative. Il beneficiario avrà diritto al
gratuito patrocinio se nell’esporre la sua situazione di reddito e di sostanza
ai sensi dell'art. 119 cpv. 2 CPC rende verosimile la sua impossibilità a sostenere
il procedimento giudiziario (spese legali e di procedura) senza intaccare il
suo fabbisogno minimo e quello della famiglia (DTF 135 I 221 consid. 5.1; 128 I
225.
consid. 2.5.1; DTF 5A_565/2011
del 14 febbraio 2012, consid. 3.3; Trezzini,
in: Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile
svizzero, 2017, 2a ed., Vol. I, ad art. 117 CPC n. 14; Rüegg, in: BSK ZPO, 2010, ad art. 117 n.
7). Tale situazione deve essere valutata non solo in
considerazione del minimo esistenziale del diritto esecutivo, ma tenendo conto
di tutte le circostanze personali del richiedente, considerando che nel suo
fabbisogno minimo rientra quanto necessario per condurre una vita modesta ma
dignitosa (DTF 135 I 221 consid. 5.1, 124 I 1 consid. 2a). Al riguardo la
dottrina propone di fissare un supplemento dell’ordine del 20% in aggiunta al
minimo esistenziale di base (Rüegg,
in: BSK ZPO, ad art. 117 n. 12). Può essere dato il
requisito dell’indigenza anche laddove il reddito sia di poco superiore a quanto
necessario per garantire il minimo esistenziale (DTF 124 I 1 consid. 2a; Rüegg, in: BSK ZPO, ad art.
117.
n. 12). A colui che richiede l’assistenza giudiziaria deve essere garantita
una riserva di soccorso, nella misura in cui l’ente pubblico non può esigere
che egli utilizzi tutti i suoi risparmi per sostenere il procedimento giudiziario
(v. STF 5A_886/2017 del 20 marzo 2018, consid. 5.2, pubblicata in RSPC 4/2018
pag. 281).
Tale metodo,
trasposto in ambito di protezione del minore e dell’adulto, comporterebbe
l’accollo delle spese della misura di protezione all’ente pubblico qualora il
pagamento di esse da parte dell’interessato dovesse intaccare il minimo esistenziale
allargato appena definito.
4.3
Il
metodo sviluppato in materia di aiuto sociale
Chi è nel
bisogno e non è in grado di provvedere a sé stesso ha diritto, ai sensi
dell’art. 12 Cost., d'essere aiutato e assistito e di ricevere i mezzi
indispensabili per un'esistenza dignitosa.
Le direttive
della Conferenza svizzera dell’azione sociale (COSAS; “Concetti e indicazioni
per il calcolo dell’aiuto sociale”, ultima versione approvata il 20 maggio 2016) sono raccomandazioni destinate alle Autorità
preposte all’intervento sociale dei Cantoni, dei Comuni, della Confederazione e
delle istituzioni sociali private. Esse si prefiggono di attuare il precetto
costituzionale summenzionato, assicurando a chi è nel bisogno e non è in grado
di provvedere a sé stesso il diritto di essere aiutato e assistito e di
ricevere i mezzi indispensabili per un’esistenza dignitosa. Tali norme
acquistano un carattere vincolante solo con la legislazione e la giurisprudenza
(per il Ticino, v. Direttive riguardanti gli importi delle
prestazioni assistenziali per il 2018, del 16 marzo 2018, RL 871.115). Riesaminate
e indicizzate ogni anno, esse definiscono un minimo esistenziale sociale che
non tiene conto solo dell’esistenza e della sopravvivenza di chi ha bisogno, ma
anche della sua partecipazione alla vita sociale e professionale, promuovendo
la responsabilità personale e l’autodeterminazione dell’interessato.
Alfine di
stabilire il minimo esistenziale sociale, ai sensi di tali direttive è necessario
un computo dettagliato delle spese dell’interessato, che devono essere messe in
relazione con il suo reddito e la sua sostanza. Le spese, definite “bisogni
primari”, comprendono un forfait stabilito per il mantenimento, le spese
dell’alloggio e le spese di base per la salute. Per quanto attiene agli attivi,
occorre tener conto di tutti i redditi disponibili, così come della sostanza
(costituita da averi bancari e postali, azioni, obbligazioni, crediti e beni
immobiliari). Sui redditi provenienti da un’attività lavorativa è accordata una
franchigia (“quota non computata”) compresa fra i 400 ed i 700 franchi,
mentre per la sostanza la franchigia (“quota patrimoniale esente”) ammonta a
fr. 4'000.– per una persona sola, fr. 8'000.– per coppia e fr.
2'000.– per ogni figlio minorenne (tetto massimo di fr. 10'000.– per famiglia).
Questa franchigia, chiamata anche “riserva” è stabilita per permettere all’interessato
di fare fronte ad emergenze quali uno sfratto, un ritardo degli introiti o un
evento straordinario (ad es. malattia, intervento dentario o necessità di fare
fronte ad altre prestazioni non assicurate, perdita d’impiego).
In
applicazione di questo metodo, una persona sarà considerata indigente se il
minimo esistenziale sociale, dopo averlo messo in relazione con i suoi averi e
tenendo conto delle franchigie menzionate, non è garantito. La trasposizione di
questo approccio in ambito di diritto della protezione comporterebbe la
copertura dei costi della curatela da parte dell’ente pubblico nel caso il
pagamento dei medesimi intaccasse il minimo esistenziale sociale del curatelato.
4.4
Altre
legislazioni cantonali
Nelle loro
leggi di applicazione al Codice civile o in regolamentazioni d’esecuzione
specifiche al diritto di protezione, la maggior parte delle legislazioni cantonali
(16) ha previsto dei valori soglia per definire il limite dell’indigenza: da un
patrimonio minimo di fr. 5'000.– (VD) /8'000.– (BE), ad un massimo di 25'000.–
(BL, NW, OW, SH, ZH). Nella misura in cui gli averi della persona interessata
siano inferiori a tali cifre, la remunerazione del curatore viene presa a
carico dell’ente pubblico (che si tratti del Cantone, del Comune di domicilio
ai sensi del diritto civile oppure del domicilio d’assistenza).
Nella gran
parte dei Cantoni i valori soglia sono determinati sulla base del patrimonio,
mentre il reddito conseguito è preso in considerazione soltanto in un caso (GE:
reddito determinante per l’ottenimento di prestazioni sociali inferiore a fr.
45'000.– e sostanza netta inferiore a fr. 15'000.–). La determinazione del patrimonio
avviene solitamente senza prendere in considerazione il valore dei beni immobiliari
(JU: beni mobili direttamente disponibili, dedotti i debiti a corto termine;
GE: i beni immobiliari sono tuttavia presi in considerazione nel calcolo del
reddito determinante, con rinvio alle norme riguardanti l’assistenza sociale).
Alcuni Cantoni
differenziano i valori soglia a dipendenza del fatto che la persona interessata
sia coniugata o meno (LU: indigenza sotto i fr. 12'000.– di sostanza se persona
sola/ 18'000.– se coniugato; SZ: fr. 15'000.–, rispettivamente 25'000.–; ZH:
25'000.–, rispettivamente fr. 40'000.–) oppure se si tratti di una misura riguardante
un adulto o un minore (ZG: fr. 20'000.– maggiorenni/fr. 30'000.– minorenni; ZH:
per i minorenni, solo se il patrimonio rilevante; LU: il valore soglia di fr.
12'000.– valido per gli adulti è stato raddoppiato per via giurisprudenziale
per quel che concerne i minori, cfr. sentenza 14 maggio 2014 del
Kantonsgericht, 2. Abteilung, in: FamPra 2015, pag. 257).
Altri Cantoni
(5) hanno disciplinato la questione rinviando integralmente, per la
determinazione dell’indigenza, alle norme applicabili all’assistenza
giudiziaria (SO; VS), a quelle riguardanti l’aiuto sociale (GR), oppure
instaurando un sistema misto (BS: situazione patrimoniale determinante per
l’assistenza sociale moltiplicata per un coefficiente di 1.5; NE: indigenza ai
sensi dell’assistenza giudiziaria e applicazione di un soglia di fr. 10'000.–
per la sostanza netta).
Nei restanti
cantoni (4: AI, AR, FR, TG), oltre al Ticino, la questione non è stata oggetto
di regolamentazione.
5.
La
curatela rappresenta, come visto, una misura sociale che si prefigge di salvaguardare
il benessere della persona bisognosa di aiuto e di assicurarne la protezione
(art. 388 CC), pur limitando il suo diritto all’autodeterminazione, espressione
fondamentale della sua dignità: occorre dunque cercare costantemente
l’equilibrio tra bisogno di assistenza e salvaguardia della libertà (Messaggio
concernente la modifica del CC, protezione degli adulti, diritto delle persone
e diritto della filiazione del 28 giugno 2006, FF 2006 pag. 6391 e segg.; vedi
in particolare pag. 6431).
Alla luce di tali premesse, applicare nell’ambito del diritto di protezione
il criterio d’indigenza sviluppato nel diritto dell’esecuzione e del fallimento
condurrebbe a dei risultati troppo restrittivi. Invero, mettere a carico
dell’interessato i costi di una misura che limita il suo diritto
all’autodeterminazione per lasciarlo in una situazione economica limitata a
quella del minimo esistenziale LEF (che fa riferimento unicamente ai beni
necessari a coprire i bisogno essenziali della persona) appare in
contraddizione con gli scopi stessi della misura di protezione. Diversamente,
sia la definizione del criterio dell’indigenza sviluppata in relazione alle
norme sull’assistenza giudiziaria che quella in uso nella legislazione
sull’assistenza sociale, più ampie, appaiono maggiormente indicate al contesto
del diritto della protezione. Come visto, le legislazioni di cinque Cantoni vi
fanno esplicito rinvio per determinare l’incapacità di sopportare i costi della
curatela.
A
mente di questo giudice si giustifica dunque di fissare – come attuato dalla
maggior parte degli altri Cantoni – dei valori soglia al di sotto dei quali la
remunerazione del curatore dovrà essere presa a carico dell’ente pubblico. Tali
importi dovranno essere ispirati, da un lato, alle cifre stabilite nelle altre
legislazioni cantonali e, dall’altro lato, alle franchigie di patrimonio
previste dalle direttive della COSAS nell’ambito dell’intervento sociale.
Appare pertanto adeguato prevedere, per il Ticino, un minimo intangibile
(“riserva di soccorso”) dell’importo di fr. 5'000.– per persona sola, fr.
10'000.– per coppia (sposata o in unione domestica registrata, non in regime di
separazione dei beni; v. COPMA, Droit de la protection de l’adulte,
Guide Pratique, 2012, n. 7.13 pag. 200; Affolter, in: BSK Erwachsenenschutz,
2012, ad 405 CC n. 21-23) e fr. 2'500.–
per ogni figlio minorenne, limitata ad un massimo di fr. 12'500.– per nucleo
familiare. Qualora la situazione patrimoniale dell’interessato, attestata dal
rendiconto presentato dal curatore all’Autorità regionale di protezione (cfr.
art. 16 cpv. 3 ROPMA) dia atto di una sostanza netta inferiore a tali importi,
la sua remunerazione dovrà essere presa a carico dall’ente pubblico (ovvero, in
Ticino, dal Comune di domicilio). I costi della curatela potranno dunque essere
sopportati dall’interessato solo nella misura in cui non intaccano le soglie
definite sopra.
Tale
soluzione consente di tenere conto degli scopi perseguiti dal diritto di protezione,
permette al curatelato di conservare degli averi che gli permettono di far
fronte a una spesa imprevista e agevola il compito delle Autorità regionali di
protezione che applicano dei limiti chiari e si vedono offrire nel rendiconto
finanziario i dati per il calcolo della sostanza netta. Inoltre, tale metodo
permette di adottare un sistema unitario, applicabile a
tutto il Ticino nonostante l’assenza di una normativa cantonale ad hoc,
e pone fine alle disparità sinora riscontrate.
6.
Tornando
alla fattispecie in esame, dal rendiconto finanziario stilato dal curatore per
l’anno 2014 emerge che la sostanza netta di RE 1, al 31.12.2014, ammontava a
fr. -9'124.35. I passivi (fr. 16'161.10) superavano infatti ampiamente gli
attivi (fr. 7'036.75). La sostanza netta dell’anno precedente, già passiva (fr.
7'267.81), è stata ulteriormente gravata da una perdita d’esercizio di fr.
1'856.54 (uscite per fr. 45'073.24 contro entrate per fr. 43'217.05).
Come
rettamente osservato dalla reclamante, la scelta dell’Autorità di protezione di
metterle a carico i costi della curatela riferiti a quell’anno si rivela
difficilmente comprensibile, nella misura in cui tali costi sono stati messi a carico
dell’ente pubblico – con decisioni di pari data – sia per la gestione 2013 e
2015, finanziariamente migliore di quella del 2014. Sia nel 2013 che nel 2015
vi era infatti stato un utile d’esercizio (fr. 9'760.57, rispettivamente fr.
6'844.60), contrariamente al 2014 (come visto, fr. 1'856.54 di perdita
d’esercizio). Inoltre, il patrimonio passivo era in una situazione migliore nel
2013.
e nel 2015 (fr. -7'267.81, rispettivamente fr. -2'279.75) rispetto al 2014
(come visto, fr. -9'124.35).
Irrilevante
è l’argomento dell’Autorità di protezione secondo cui il 6 marzo 2015 – momento
in cui il curatore ha prelevato la sua mercede (fr. 2'058.40) e le spese (fr.
149.
) – la situazione finanziaria dell’interessata era “stabile” e il conto
da cui gli averi sono stati prelevati prevedeva un saldo attivo di quasi fr.
5'000.–. Anzitutto, l’attivo di un conto corrente bancario non dice nulla sulla
situazione finanziaria complessiva dell’interessata a quel momento, in
particolare sull’entità della sua sostanza netta (che non risulta accertata).
Inoltre, anche volendo prendere in considerazione l’evoluzione del patrimonio
al momento dell’approvazione del rendiconto successivo, l’unica “stabilità”
riscontrabile è quella delle cifre rosse. Le finanze di RE 1 risultavano ancora
in una situazione passiva, ben lontana dalle soglie di sostanza netta stabilite
in questa pronuncia, tant’è che i costi della curatela sono stati addossati al
Comune di domicilio anche per il 2015.
A
ben vedere, l’unico motivo che sembra spiegare tale accollo è il fatto che il curatore,
prima dell’approvazione del rendiconto 2014, aveva già proceduto a prelevare la
propria mercede e le spese riguardanti tale gestione direttamente dai conti
dell’interessata. Invece di confortare tale modo di procedere, l’Autorità di
protezione avrebbe dovuto censurarlo: il prelievo diretto da parte del curatore
dell’importo richiesto a titolo di remunerazione e spese (o di acconto) non è
consentito prima di una formale decisione in tal senso, cresciuta in giudicato
(art. 404 cpv. 2 CC; Reusser, BSK
Erwachsenenschutz, ad art. 404 CC n. 41; v. anche STF
5A_503/2016 del 23 dicembre 2016 consid. 2.3; STF 5D_215/2011 del 12 settembre
2012.
consid. 3.2; STF 5C.162/2002 del 28 gennaio 2003 consid. 2.3.3), di cui non vi è traccia agli atti.
7.
In
conclusione, le argomentazioni ricorsuali appaiono più che fondate e la decisione
impugnata deve dunque essere riformata, nel senso di mettere a carico del Comune
di __________, domicilio di RE 1, anche la mercede del
curatore di fr. 2'058.40 e le spese di fr. 149.90. Non è invece possibile, come
richiesto dalla reclamante, ordinare direttamente al curatore la restituzione
di tali importi; qualora non si giunga ad una soluzione concordata, RE 1 dovrà
rivolgersi alla giustizia civile ai sensi dell’art. 454 CC, postulando il
risarcimento del danno patito dall’indebito prelievo.
8.
Gli oneri processuali seguono di regola il principio della soccombenza.
In concreto, solo l’Autorità di protezione – la cui decisione è stata
oggetto di riforma – può essere ritenuta soccombente. Tuttavia, non
potendo essere addossate spese processuali agli enti pubblici e agli organismi
incaricati di compiti di diritto pubblico (art. 46 cpv. 6 LPAmm), in
concreto occorre prescindere dal prelievo di tali oneri. Non si assegnano
ripetibili, RE 1 avendo interposto reclamo senza l’ausilio di un patrocinatore.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1.Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo
è accolto.
§. Di conseguenza, il dispositivo n. 2 della
decisione del 24 novembre 2016 (ris. no. 247) dell’Autorità regionale di
protezione __________ deve essere riformato come segue:
La
domanda di indennità ed il rimborso delle spese sono approvati secondo il
conteggio allestito in data 5 febbraio 2015 ed al curatore è riconosciuta una
mercede di fr. 2'058.40 e le spese di fr. 149.90, poste a carico del Comune
di domicilio dell’interessata.
2. Non
si prelevano tasse e spese di giustizia. Non si assegnano ripetibili.
3. Notificazione:
-
Comunicazione:
-
-
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause
di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;
quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.
Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo
stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.