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Decisione

9.2016.29

Reclamo contro il rigetto dell'istanza di revoca di una curatela di rappresentanza con amministrazione dei beni

24 giugno 2016Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

A. L’Autorità regionale

di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione) ha iniziato ad

occuparsi di RE 1 in seguito ad una segnalazione dei medici dell’Ospedale __________,

dopo un ricovero durante l’estate 2013 e a uno scritto da parte del fratello

dell’11 novembre 2013, attestante la preoccupante situazione di salute del

congiunto – dovuta al consumo inadeguato e smisurato di bevande alcoliche e al

manifestarsi di crisi epilettiche nei momenti di astinenza – cosi come il

rischio che esso mettesse di conseguenza in pericolo la sua importante sostanza.

Esperite le debite verifiche, l’Autorità di protezione, con decisione del 16

dicembre 2013, in via cautelare inaudita parte, ha ordinato il blocco immediato

dei conti bancari dell’interessato aperti presso la Banca __________, autorizzato

RE 1 a prelevare i fondi necessari al suo sostentamento e al pagamento di sue

fatture debitamente documentate e chiesto all’istituto bancario in questione di

trasmettere gli estratti conto dei sei mesi precedenti di tutte le relazioni

bancarie intestate all’interessato (risoluzione n. 879). A RE 1 è stato fissato

un termine per presentare osservazioni.

B. Con decisione del 23

dicembre 2013, l’Autorità di protezione ha istituito una curatela di

rappresentanza con amministrazione dei beni ai sensi dell’art. 394 CC in

relazione con 395 CC in favore di RE 1, con gli obbiettivi di “rappresentare

il signor RE 1 nell’ambito di tutte le sue questioni amministrative, in

particolare rappresentare i suoi interessi presso le autorità, i servizi

amministrativi, gli istituti bancari, le borse, postfinance, la cassa malattia,

le assicurazioni personali e sociali, e all’occorrenza, altri enti e servizi e

persone private; rappresentare il signor RE 1 per qualsiasi versamento o

prelevamento relativo alle società da lui amministrate e/o gestite;

rappresentare il signor RE 1 presso dottori, enti, servizi medici o altri

servizi specialistici che si occupano della sua salute; gestire con la massima

diligenza tutte le entrate dell’interessato, i suoi redditi e la sua sostanza

ed effettuare tutti i pagamenti correnti (art. 408 ss CC)” (risoluzione n.

899 del 23 dicembre 2013). Pertanto RE 1 è stato privato dell’esercizio dei

diritti civili per quanto attiene “all’amministrazione e l’uso dei suoi

redditi, della sua sostanza mobiliare e immobiliare, delle sue entrate e delle

sue uscite” e per quanto riguarda “il prelevamento e il versamento di

somme a nome delle società da lui amministrate e/o gestite”. Quale curatore

è stato nominato __________. Il 5 febbraio 2014, a completamento della

decisione menzionata, l’Autorità di protezione ha autorizzato il curatore a

estinguere la firma di RE 1 sui conti intestati alle società da lui amministrate.

C. Durante l’anno 2014

la situazione di salute del curatelato non sembra migliorare. Dopo diverse richieste

da parte dell’Autorità di protezione, si è recato all’Ospedale __________ per compiere

vari controlli. Dal resoconto dell’11 luglio 2014 del nosocomio, risulta che “i

risultati paraclinici depongono per un paziente con le stimmate sì di un

etilismo cronico, che non è ancora evoluto verso una cirrosi epatica. Il

consumo etilico in casi simili è da interrompere definitivamente in modo da

evitare un’evoluzione infausta verso danni d’organo maggiori”. Con decisione

del 2 dicembre 2014 è stato predisposto il ricovero coatto a scopo di cure a

motivo del decadimento delle condizioni generali su abuso etilico di RE 1 presso

l’Ospedale __________ (ris. n. 889 del 2 dicembre 2014), in seguito mutato in

ricovero a scopo di cure presso l’Ospedale __________ (ris. n. 15 del 13

gennaio 2015) da cui è stato dimesso il 23 febbraio 2015 (revoca collocamento,

ris. 109 del 17 febbraio 2015).

D. Tramite

istanza del 3 settembre 2014, nonostante la situazione di salute testé descritta,

RE 1 ha domandato la revoca della curatela istituita a suo favore. Con risoluzione

n. 787 del 20 ottobre 2014, l’Autorità di protezione ha respinto l’istanza.

Inoltre con scritto del 13 ottobre 2014, il curatore __________ ha comunicato

all’Autorità di protezione la sua intenzione di dimissionare della carica di

curatore. Tramite decisione n. 225 del 13 aprile 2015, l’Autorità di protezione

– mantenendo immutata la misura di protezione istituita il 23 dicembre 2013 in

favore di RE 1 – ne ha sostituito il curatore, nominando a questa carica la

signora __________ con entrata in funzione a far tempo dal 1° maggio 2015.

E. Con istanza del 5

novembre 2015 e riferendosi ad un certificato stilato il 12 giugno 2015 dal

medico curante, dr. med. __________, RE 1 ha di nuovo domandato la revoca della

curatela di rappresentanza con amministrazione dei beni a motivo che il suo

stato di salute sarebbe migliorato e che detta misura di protezione sarebbe

pertanto superflua. Con decisione del 2 febbraio 2016, l’Autorità di protezione,

tenuto conto di diversi rapporti della curatrice che fanno stato di aumento del

consumo di bevande etiliche e di conseguenti alterazioni dello stato

psico-fisico del curatelato, così come di un rapporto del servizio di

assistenza di cure a domicilio del __________, ha considerato l’istanza

superata dagli eventi e l’ha di conseguenza respinta e ha posto la tassa di fr.

200.– della decisione a carico dell’istante.

F. Con reclamo inoltrato

il 1° marzo 2016 a questa Camera, RE 1 ha domandato, a titolo principale, l’annullamento

della decisione menzionata e la conseguente revoca immediata della curatrice, e

a titolo sussidiario, l’accoglimento del reclamo e la retrocessione

dell’incarto all’Autorità di protezione con l’ordine “di esperire una

Perizia medica pluridisciplinare” sul proprio “stato psico/fisico”. Nelle

sue osservazioni del 15 marzo 2016, l’Autorità di protezione ha contestato le argomentazioni

del reclamante, ritenendo, da un lato, che la situazione del curatelato non

sarebbe sostanzialmente cambiata dall’istituzione della misura di protezione, e

dall’altro lato, contestando di avere agito in assenza di una perizia. Con

replica del 4 aprile 2016, RE 1 ha riproposto le sue motivazioni. L’Autorità di

protezione nella propria duplica del 12 aprile 2016, a fronte della grave

malattia che ha colpito RE 1 oltre all’onerosa situazione di salute testé indicata,

si è detta “costretta a riconfermare le proprie argomentazioni”. Emerge,

infatti, dal carteggio dell’Autorità di protezione che, oltre alla grave

situazione di salute poco fa descritta in cui versa, RE 1 sarebbe attualmente

in cura per combattere un tumore.

Considerato

Considerandi

1.

Le

decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e minorenni

sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di

appello, che decide nella composizione di un giudice unico [art. 450 CC in

relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge

sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e

dell’adulto (LPMA); art. 48 lett. f n. 7 LOG]. Riguardo alla procedura

applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre

riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in

particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di

competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del

Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut,

pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto

processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

2.

Nella

decisione qui avversata l’Autorità di protezione ha respinto la richiesta di revoca

della curatela di rappresentanza con amministrazione dei beni posta a favore di

RE 1. Dopo avere elencato sommariamente la situazione di salute del curatelato

prima della presentazione dell’istanza il 5 novembre 2015, l’Autorità di protezione

cita e descrive i diversi rapporti a lei pervenuti in sede istruttoria tra

l’istanza e la decisione. Riporta vari scritti della curatrice del mese di

novembre 2015 che fanno stato di incontri con il curatelato in cui esso è comunemente

sotto l’influsso di grave abuso etilico, fatica a riconoscerla e riporta ferite

che potrebbero essere riconducibili a cadute causata da detto abuso. Emerge una

testimonianza simile dal rapporto del 14 dicembre 2015 di __________. Risulta

da due scritti di gennaio 2016 della curatrice un livello di igiene e di cura

propria e della casa molto basso da parte del curatelato. L’Autorità di protezione

ne deduce pertanto che la situazione descritta nel certificato medico del 12

giugno 2015 sia superata dagli eventi esposti e che non si giustifichi fondarsi

su detto certificato per porre fine alla misura.

2.1

Nel

proprio reclamo, RE 1 ritiene di non necessitare più del sostegno di un curatore,

in quanto la misura, istituita due anni fa, sarebbe superata poiché è “innegabile

che passi ampiamente positivi siano stati effettuati” (reclamo pag. 7) e

che l’Autorità di protezione avrebbe fondato la sua decisione su fatti

apprezzati in maniera errata ed arbitraria. A sostegno della propria tesi, il

reclamante adduce un certificato medico redatto dal medico curante dr. med. __________

ove è indicato “le condizioni di salute del signor RE 1 sono da considerare

stabili negli ultimi 3 mesi; lo stato di salute attuale è sufficientemente

buono per espletare le abituali funzioni della vita quotidiana con buon grado

di indipendenza” (certificato del 12 giugno 2015), completato da un

ulteriore certificato medico del 22 ottobre 2015 che precisa “al momento

attuale posso senz’altro ritenere che la necessità di una curatela non sia più

indispensabile”. Il curatelato ritiene che l’Autorità di protezione abbia

dato più importanza a valutazioni esperite dalla curatrice, che non dispone di

conoscenze in ambito medico che a due certificati medici, allestiti in periodi

diversi – tuttavia sempre dallo stesso medico – che sostengono che la misura sarebbe

superata (reclamo n. 3 pag. 8; n. bb pag. 5).

2.2

Il

reclamante contesta inoltre puntualmente i fatti elencati nella decisione impugnata.

Sostiene in particolare che il bisogno di assistenza accresciuta in casa non

giustifichi di per sé il mantenimento della misura di protezione, che lo

scritto di __________ indichi un quadro di salute generale peggiorato a causa

della sindrome influenzale che lo aveva puntualmente colpito nei giorni in cui

lei ha compiuto la visita domiciliare, e che le difficoltà nel riconoscere la

curatrice durante la visita in ospedale fossero riconducibili alla cura

farmacologica in atto durante la degenza presso il nosocomio. Prosegue che al

contrario di quanto indicato dalla curatrice, la fisioterapista lo avrebbe

sempre trovato “sobrio e in ottime condizioni di intendere e di volere”.

Infine, il reclamante contesta l’affermazione dell’Autorità di protezione

secondo la quale avrebbe versato ingenti somme di denaro a terzi, sostenendo

che avrebbe fatto un prestito ad un’amica di fr. 130'000.– e che si stia

muovendo per recuperare l’importo a lui dovuto.

2.3

Tramite

osservazioni, l’Autorità di protezione ripropone la propria posizione, allegando

inoltre un rapporto datato 11 febbraio 2016 relativo ad un intervento effettuato

dal Servizio ambulatorio del __________ all’inizio di gennaio 2016 presso

l’abitazione di RE 1. Emergono da tale rapporto delle condizioni d’igiene personale

e dell’abitazione in uno stato di degrado importante. L’Autorità di protezione

ribadisce inoltre di essere stata confrontata “con certificati medici dello

stesso dottore che solo nel momento in cui la situazione personale del signor RE

1.

è precipitata oltre alla soglia dell’umana dignità ed era evidente che non restavano

altre vie da percorrere per aiutarlo, ha finalmente espresso il parere

favorevole a un ricovero stazionario in struttura opportuna”.

3.

L’autorità

di protezione degli adulti istituisce una curatela se una persona maggiorenne

non è in grado di provvedere ai propri interessi, o lo è solo in parte, a causa

di una disabilità mentale, di una turba psichica o di un analogo stato di

debolezza inerente alla sua persona (art. 390 cpv. 1 n. 1 CC). Cause della curatela,

ai sensi della norma menzionata, possono essere tre alternativi stati di debolezza,

ovvero una disabilità mentale, una turba psichica o un analogo stato di

debolezza; l’elenco è esaustivo (CommFam Protection de l’adulte, Meier, art. 390 CC n. 25). L'ampia

nozione di "analogo stato di debolezza” deve essere interpretata

restrittivamente (CommFam Protection de l’adulte, Meier, art. 390 CC n. 17; Meier/Lukic

Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte, Ginevra 2011, n.

386, pag. 184). Secondo gli esempi citati dal Messaggio del Consiglio federale,

tale nozione consente di proteggere, ad esempio, le persone anziane affette da

deficienze analoghe a quelle delle persone afflitte da una disabilità mentale o

da una turba psichica; compresi sono anche i casi estremi di inesperienza o di

cattiva gestione, nonché rari casi di disabilità fisiche, per esempio i casi di

paralisi grave o quelli di persone nel contempo cieche e sorde (Messaggio concernente

la modifica del CC, protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto

della filiazione del 28 giugno 2006, FF 2006 pag. 6391 e segg.; cfr. in particolare

pag. 6432). Come emerge chiaramente dal testo legale italiano e tedesco, lo

stato di debolezza deve risiedere nella persona interessata (“inerente alla

sua persona"; “in der Person liegenden Schwächezustands”) e non

essere ancorato a circostanze esterne, tra cui rientrano origine sociale, disagio

estremo, difficoltà lavorative, solitudine, ecc. (Schmid, Erwachsenenschutz Kommentar, ad

art. 390 CC n. 8; CommFam Protection de l’adulte, Meier, art. 390 CC n. 16). In effetti,

obiettivo della misura è la protezione di persone in uno stato di debolezza,

non la lotta contro comportamenti socialmente o moralmente inadeguati (COPMA,

Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, Zurigo/San Gallo 2012, n.

5.

, pag. 136; CommFam Protection de l’adulte, Meier,

art. 390 CC n. 17a).

3.1

L’istituzione

di una misura è esclusa nei casi di semplice disagio finanziario, nel caso in

cui spetta all’assistenza sociale intervenire; se tuttavia l'interessato omette

di fare i passi necessari per ottenere prestazioni assistenziali a causa di una

deficienza caratteriale, l’adozione di una misura protettiva può entrare in

considerazione (Meier/Lukic,

Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte, n. 404, pag.

192-193). L’esistenza di uno stato di debolezza non è ancora sufficiente per

giustificare l’adozione di una misura: occorre inoltre che l’interessato non

sia in grado di provvedere ai propri affari né di designare rappresentanti che

possano farlo (Messaggio, pag. 6432). Lo stato di debolezza (causa della

curatela) deve dunque avere come conseguenza un bisogno di protezione e di

assistenza dell’interessato (presupposto “sociale” della curatela) (COPMA,

Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, n. 5.10 pag. 138).

L’incapacità è una nozione relativa, da interpretare in funzione del genere di

affari che l’interessato è chiamato a gestire; la loro importanza non è

determinante in sé per l’istituzione di una curatela, ma avrà un ruolo nella

scelta del tipo di curatela e nel determinare le sfere di compiti affidate al

curatore (CommFam Protection de l’adulte, Meier,

art. 390 CC n. 20). In generale, le condizioni previste all’art. 390 CC devono

essere adempiute per l’istituzione di qualsiasi tipo di curatela.

3.2

In

applicazione del principio della sussidiarietà, le misure ufficiali vanno

ordinate soltanto se l’assistenza alla persona bisognosa d’aiuto non può essere

adeguatamente garantita in altro modo (art. 389 cpv. 1 n. 1 CC). Ogni misura

ufficiale deve inoltre essere necessaria e idonea (art. 389 cpv. 2 CC), in

ossequio del principio della proporzionalità (art. 5 cpv. 2 Cost.; COPMA, Droit

de la protection de l’adulte, Guide pratique, n. 5.11 pag. 138). Detto

principio comprende in particolare tre elementi che devono essere presi in

considerazione in modo cumulativo: (1) il carattere adeguato della misura allo

scopo per cui è stata istituita; (2) la necessità o la complementarietà di una

misura; (3) la proporzionalità dello scopo della misura ovvero il fatto che lo

scopo della misura e la restrizione conseguente sulla persona devono essere insieme

ponderati (CommFam Protection de l’adulte, Häfeli,

art. 389 CC n. 12). Infine, l’autorità deve prendere in considerazione l’onere

che sopportano i congiunti e i terzi, e la loro protezione, anche se tale

aspetto non può giustificare, da solo, l’istituzione di una curatela (390 cpv.

2.

CC; Messaggio, pag. 6432 ; COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide

pratique, n. 5.12 pag. 138).

3.3

Ai sensi dell'art. 399

cpv. 2 CC l'Autorità di protezione degli adulti revoca la curatela su domanda

dell'interessato, di una persona a lui vicina o d'ufficio quando non vi sia più

motivo di mantenerla. Ciò può avvenire per ragioni di fatto (per esempio perché

lo stato di salute della persona è migliorato) o di diritto (segnatamente

quando l’autorità di protezione cambia opinione sulla necessità o l’opportunità

della curatela) (cfr. Steinauer/Fontoulakis,

Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, pag. 555 no.

1258).

3.4

Conformemente al

principio di proporzionalità che governa l’istituzione, la modifica ma anche la

revoca di ogni provvedimento di protezione, tale misura deve essere tolta,

quando non appare più necessaria (Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte, pag. 239

no. 525; CommFam Protection de l’adulte, Meier, art. 399 CC n. 2 e 15). In

particolar modo, deve essere revocata una misura quando decadono i motivi per i

quali è stata istituita, il curatelato è di nuovo in grado di provvedere ai

propri interessi (art. 390 cpv. 1 n. 1 CC) o lo stato d’incapacità è superato (art.

390.

cpv. 1 n. 2 CC), viene meno il consenso della persona sotto curatela

d’accompagnamento (art. 393 CC), la missione puntuale affidata al curatore ha

preso fine o il curatelato ha ancora bisogno di aiuto e di protezione che

possono essere forniti dai suoi congiunti (art. 389 cpv. 1 n. 1 e 2) (CommFam Protection de l’adulte, Meier,

art. 399 CC n. 16).

3.5

La

richiesta può essere formulata dall'interessato in ogni momento e non vi sono

periodi minimi di attesa tra due richieste di revoca o modifica. Quanto alla

forma della richiesta, una motivazione sommaria è sufficiente.

3.6

Al

contrario, sempre nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità

elencati, una misura deve essere completata o rinforzata quando il bisogno di

aiuto o le mansioni da svolgere aumentano (CommFam Protection de l’adulte, Meier, art. 399 CC n. 20). Spetta

all'autorità – tenuta ad un riesame regolare della misura – verificare se le

condizioni materiali della revoca o modifica sono date.

3.7

L’istituzione, la

modifica e la revoca di una misura di protezione soggiacciono al principio

inquisitorio e all’applicazione d’ufficio del diritto (art. 446 CC, vedi anche Meier, Nouveau droit de la protection de

l’adulte: Introduction générale et système des curatelles, in RNRF 2013 pag. 73

ss, n. 83 pag. 99). L’art. 446 CC che definisce i principi

procedurali applicabili nell’ambito della protezione degli adulti, prevede che l’autorità

di protezione esamina d’ufficio i fatti (cpv. 1). Essa raccoglie le informazioni

occorrenti e assume le prove necessarie; può incaricare degli accertamenti una

persona o un servizio idonei e, se necessario, ordina che uno specialista

effettui una perizia (cpv. 2). L’autorità di protezione non è vincolata dalle

conclusioni delle persone che partecipano al procedimento (cpv. 3) e applica

d’ufficio il diritto (cpv. 4). La norma sancisce il principio inquisitorio

illimitato, in virtù del quale l’autorità è perfettamente libera

nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove: secondo

consolidata giurisprudenza, in base a tale principio l’autorità può assumere e

ricercare delle prove – secondo il suo apprezzamento – anche con modalità

inabituali e procurarsi d’ufficio dei rapporti allestiti da terzi (v. DTF 128

III 413 consid. 3.2.1; v. anche STF del 13 gennaio 2014, inc.5A_843/2013,

consid. 4.1 e 4.2, e Messaggio, pag. 6465-6466).

4.

Nel caso

in esame, non risulta dagli atti che non siano più dati i motivi per la misura

di protezione a favore di RE 1. La richiesta di revoca della curatela si fonda

principalmente su due certificati medici stilati dal dr. med. __________ del

mese di giugno 2015 e di novembre 2015, dai quali risulterebbe che il

provvedimento di protezione non sarebbe più indispensabile. Nella valutazione

dell’istanza di RE 1, l’Autorità di protezione non ha tenuto conto unicamente

dei suddetti certificati ma, come le spetta in applicazione del principio inquisitorio

illimitato menzionato, di altre prove in particolare di resoconti della

curatrice, di __________, del rapporto d’intervento effettuato il 6 gennaio

2016.

dal Servizio Autoambulanze del __________. Così facendo, l’Autorità non ha

– come pretende il reclamante – messo “in discussione dei certificati medici

rilasciati da un medico abilitato alla professione su suolo Svizzero” bensì

compiuto diligentemente l’onere a lei affidato dall’art. 446 CC di raccogliere

le informazioni e d’assumere le prove necessarie agli accertamenti. Il

quadro della situazione di salute che emerge dall’insieme di elementi presi in

considerazione dall’Autorità di protezione non è infatti così univoco come il

curatelato intende lasciare credere. Innanzitutto, il consumo smisurato di

bevande alcoliche sembra immutato. Inoltre, il rapporto dell’Ospedale __________

consecutivo al ricovero del mese di gennaio 2016 descrive, a conferma di

precedenti rapporti del nosocomio, l’esistenza di una sindrome di dipendenza da

alcool, ricorrenti intossicazioni acute con crisi epilettiche ripetute, così

come cadute recidivanti su instabilità verosimilmente in un contesto di

intossicazione etilica acuta. Infine, non può essere tralasciata – non vigendo

alcuno divieto di nova – la grave malattia che ha colpito il curatelato

e che è venuta ad aggiungersi alla situazione critica in cui già versava.

Ora, in un tale

contesto, non si ravvisano gli estremi per scostarsi dalla decisione presa

dall’Autorità di protezione, gli argomenti adotti dal reclamante non permettendo

di suffragare a favore della revoca della curatela. Il quadro generale di salute

preoccupante che emerge dai diversi rapporti versati agli atti rientra indubbiamente

nelle cause che giustificano l’istituzione rispettivamente il mantenimento di

una misura di protezione.

5.

Nel caso concreto,

non risulta dunque che non siano più dati i motivi per mantenere la curatela di

rappresentanza con amministrazione dei beni a favore di RE 1, a maggior

ragione, ove appena si consideri la grave malattia che lo ha recentemente

colpito oltre al quadro psicho/fisico generale indebolito dall’eccessivo

consumo di sostanze etiliche.

6.

Il reclamo va

respinto e la decisione impugnata confermata. Tasse e spese di giustizia

seguono il principio della soccombenza e sono dunque poste a carico del

reclamante.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Il

reclamo è respinto.

2. Gli

oneri del reclamo consistenti in:

a) tassa di

giustizia fr. 350.–

b) spese fr.

50.–

fr.

400.–

sono posti a carico di RE

1.

3. Notificazione:

-

Comunicazione:

-

-

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause

di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;

quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.

Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo

stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.