9.2016.33
Privazione del diritto di decidere il luogo di dimora del figlio
27 giugno 2016Italiano17 min
Source ti.ch
Incarto n.
9.2016.33
Lugano
27 giugno 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice supplente della Camera di
protezione del Tribunale d’appello
Alessia Paglia
giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito dalla
segretaria
Scheurich
sedente per statuire nella causa che oppone
RE 1
RE 2
tutti patr. da: PR 1
all’
Autorità regionale di protezione __________,
per quanto riguarda la limitazione del diritto di determinare il
luogo di dimora del figlio
giudicando sul reclamo dell’11 marzo 2016 presentato da RE 1 e RE 2
contro la decisione emessa il 25 febbraio 2016 dall'Autorità regionale di
protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
Fatti
A. PI 1 è nato il 2015 dalla relazione tra RE 2 (1979) e RE 1 (1980).
RE
2 è già madre di due figlie, __________ nata l’ 2008 e __________ nata il 2011.
La madre è privata della custodia parentale su entrambe le figlie. La figlia __________
è stata affidata ai nonni materni mentre la sorella, __________, è affidata
alla famiglia __________ dal mese di luglio 2011 dopo avere trascorso i primi
mesi di vita presso la Casa __________. La madre esercita con le figlie un
diritto di visita sorvegliato di 3 ore ogni quindici giorni, presso il Punto
d’incontro di __________. Inoltre, in favore di entrambe le figlie è attiva una
misura di curatela educativa, assegnata a __________.
RE
1 è pure padre di una figlia, __________, nata il 2000 e collocata presso
l’Istituto __________. Le loro relazioni personali sono concretizzate in un
diritto di visita un fine settimana ogni quindici giorni.
B. L’Autorità
regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione) ha
iniziato ad occuparsi del caso di PI 1 su segnalazione della Polizia comunale
di __________ intervenuta la notte del 1° gennaio 2015 in un litigio insorto
tra RE 2 – allora incinta – e RE 1, entrambi sotto l’influsso dell’alcool.
In
seguito a detta segnalazione, l’Autorità di protezione ha incaricato il Centro __________
di eseguire controlli etilometrici a sorpresa su RE 2 (decisione 15 gennaio
2015). Inoltre, tramite decisione 17 marzo 2015, ritenuto il progetto dei
genitori di occuparsi del nascituro, l’Autorità di protezione ha dato mandato
alla dr. med. __________, di procedere ad una valutazione delle capacità
genitoriali di RE 2 e RE 1.
C. Dopo
valutazione del rapporto pervenuto il 20 maggio 2015 da parte del Centro __________
e del rapporto intermedio dello Studio __________ del 26 maggio 2015, l’Autorità
di protezione, con decisione 27 maggio 2015, ha decretato, in via cautelare, la
privazione della custodia parentale di RE 2 e RE 1 sul nascituro e affidato
all’Ufficio dell’aiuto e della protezione (in seguito UAP) il mandato di
collocarlo. Sempre in via cautelare, sono state predisposte le relazioni
personali tra il bambino e i genitori. Alla decisione è stato conferito effetto
immediatamente esecutivo.
Contro tale decisione, RE 2 e RE 1 hanno
interposto reclamo il 1° giugno 2015, domandando, previa restituzione
dell’effetto sospensivo al gravame, che la decisione di privazione della
custodia parentale e di collocamento sia annullata. Con sentenza 16 giugno
2015, questa Camera ha respinto la richiesta di restituzione dell’effetto
sospensivo e, con sentenza 1° settembre 2015, ha poi confermato la decisione
impugnata (sentenze CDP del 16 giugno e del 1° settembre, inc. 9.2015.108).
D. Frattanto,
l’Autorità di protezione, con decisione supercautelare del 17 giugno 2015, ha
disposto il collocamento del piccolo PI 1 presso la Culla __________,
regolamentato il diritto di visita a favore dei genitori, istituito una
curatela educativa giusta l’art. 308 cpv. 2 CC in favore del bambino e nominato
CURA 1 quale curatrice. La decisione supercautelare è stata confermata con
decisione cautelare 2 luglio 2015 (ris. n. 666/2015). Entrambe le decisioni
sono regolarmente cresciute in giudicato.
E. La
valutazione peritale sulle capacità genitoriali è terminata il 21 ottobre 2015.
Tenuto conto degli elementi e rapporti agli atti e dell’esito della predetta
perizia, che conclude che né RE 2 né RE 1 hanno le risorse per occuparsi del
figlio, l’Autorità di protezione, con decisione 25 febbraio 2016 ris. n.
243/2016 ha confermato la limitazione del diritto di RE 2 e RE 1 di decidere il
luogo di dimora di PI 1 (dispositivo n. 1) e dato mandato all’UAP di trovare
una famiglia affidataria per il bambino (dispositivo n. 2). La decisione è
stata dichiarata immediatamente esecutiva (dispositivo n. 4).
F. Avverso
la predetta decisione RE 2 e RE 1 hanno interposto reclamo l’11 marzo 2016
postulando l’annullamento della decisione e il rifacimento o, subordinatamente,
il completamento della perizia sulle capacità genitoriali. Essi hanno inoltre
chiesto di essere ammessi al beneficio del gratuito patrocinio.
A
mente dei reclamanti la signora RE 2 non può essere penalizzata per non aver
potuto trascorrere con il figlio del tempo in ambiente protetto come chiesto
dal rapporto intermedio sulle capacità genitoriali. Inoltre, proprio il fatto
di non aver eseguito quanto richiesto dalla responsabile della perizia rende il
rapporto definitivo incompleto e quindi inaccettabile quale giustificativo
delle misure adottate. I test eseguiti dimostrano poi che la signora ha tenuto
un comportamento ineccepibile in corso di gravidanza. Per quel che è del signor
RE 1, i reclamanti osservano che la perizia fa solo piccoli accenni e risulta
quindi inattendibile.
In
via cautelare, gli insorgenti hanno postulato la restituzione dell’effetto
sospensivo al reclamo.
G.
Con osservazioni del 21 marzo 2016 l’Autorità di protezione si è opposta alla
richiesta di restituzione dell’effetto sospensivo, a suo dire immotivata. Nel
merito l’Autorità si oppone all’accoglimento del gravame: ritiene non le si
possa rimproverare di non aver trovato una collocazione madre e figli e che, ad
ogni modo, sono stati fissati ampi diritti di visita madre-figlio, diritti di
visita giornalieri oltre a passeggiate pomeridiane. Ribadisce inoltre che i test
svolti a __________ durante la gravidanza hanno dato risultati poco attendibili
e che la perizia ha esposto che l’incapacità dei genitori non è solo legata al
consumo di alcol.
H. Mediante decisione 20 aprile 2016 il presidente della Camera di protezione
ha respinto la richiesta di restituzione dell’effetto sospensivo.
I. Con
replica 26 aprile 2016 i reclamanti si sono riconfermati nelle loro richieste.
Ritengono ingiusto che l’Autorità di protezione consideri inattendibili i
risultati dei test effettuati a __________ e osservano che il test del capello
è stato effettuato parecchi mesi dopo la nascita di PI 1, momento in cui la
signora potrebbe aver consumato alcol, e questo per la delusione del
comportamento delle autorità preposte.
L’Autorità
di protezione ha rinunciato alla presentazione della duplica.
Considerato
Considerandi
1.
Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti
maggiorenni e minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di
protezione del Tribunale di appello, che decide nella composizione di un
giudice unico [art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC;
art. 2 cpv. 2 Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione
del minore e dell’adulto (LPMA); art. 48 lett. f n. 7 LOG]. Riguardo alla
procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC
occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura
amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il
diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr.
Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la
modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancor più sussidiaria, alle disposizioni
del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).
2.
Giusta l'art. 307 cpv. 1 CC, se il bene del figlio è minacciato e i genitori
non vi rimediano o non sono in grado di rimediarvi, l'autorità di protezione
ordina le misure opportune per la protezione del figlio.
L'art.
310.
cpv. 1 CC (privazione del diritto di determinare il luogo di dimora)
prevede che quando il figlio non possa essere altrimenti sottratto al pericolo,
l'autorità di protezione deve toglierlo alla custodia dei genitori, o dei terzi
presso cui si trova, e ricoverarlo convenientemente.
La
revoca della custodia è una misura nettamente più incisiva di quelle previste
agli articoli 307 e 308 CC e deve essere pronunciata solo se è rispettato il
principio di proporzionalità. L'autorità di protezione revoca la custodia
“quando il figlio non possa essere altrimenti sottratto al pericolo” (art. 310
cpv. 1 CC). Questa è l'espressione del principio di proporzionalità (CR CC I, Meier, art. 310 n. 2). Le misure che
permettono la conservazione della vita nel nucleo famigliare (“communauté
familiale”) devono di conseguenza rimanere prioritarie (CR CC I, Meier, art. 310 n. 14).
Nell'accezione
di “pericolo” rientra tutto quanto è suscettibile di pregiudicare lo sviluppo
fisico, intellettuale e morale del figlio sotto l'autorità parentale dei
genitori (BSK ZGB I, Breitschmid,
ad art. 310 CC n. 3; Hegnauer,
Grundriss des Kindesrechts, 5ª ed. 1999, n. 27.36 pag. 214; Meier/Stettler, Droit de filiation, 5ª
ed. 2014, n. 1298 pag. 850; STF del 1° luglio 2002, inc.5C.117/2002, consid.
3.
). Le cause della messa in pericolo sono ininfluenti (circostanze oggettive,
colpa del minore, dei genitori o dell’entourage familiare): la misura
non è una sanzione nei confronti dei genitori ma persegue quale unico scopo la
tutela del bene del minore (BSK ZGB I, Breitschmid,
ad art. 310 CC n. 3, Meier/Stettler,
Droit de filiation, n. 1296 pag. 850; STF del 21 giugno 2012, inc.5A_335/2012,
consid. 3.1; STF del 1° luglio 2002, inc.5C.117/2002, consid. 3.1; STF del 12
marzo 2012, inc.5A_701/2011, consid. 4.2.1).
Considerata la gravità della misura, ma anche
il rischio che una revoca inappropriata farebbe correre al minore, la decisione
di revoca della custodia deve in principio essere preceduta da un rapporto o
una perizia di un professionista (osservazione in ambulatorio, affidamento in
prova di breve durata, esame effettuato da un gruppo interdisciplinare
specializzato in protezione dei minori) (CR CC I
, Meier, art. 310 n. 16).
3.
Nel suo apprezzamento, l'autorità non è vincolata, in virtù del
principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione, né alle
dichiarazioni delle parti né alle prove da loro fornite (DTF 122 III 408, cons.
3d).
Esso
impone all’autorità di chiarire i fatti e prendere in considerazione d’ufficio
tutti gli elementi che possono essere importanti per rendere una decisione
conforme al bene del minore. L’autorità può istruire la fattispecie secondo il
proprio apprezzamento, amministrando finanche le prove in modo inabituale, di
propria iniziativa, sollecitare rapporti, anche se tale maniera di procedere
non è prevista dal diritto di procedura cantonale (DTF 128 III 411, cons.
3.2
, pag. 413).
Questo
principio non dispensa tuttavia le parti dal collaborare attivamente alla
procedura ed esporre le proprie tesi (sentenza del Tribunale federale 5A_69/2011 del 27 febbraio 2012, cons.
2.
).
L’autorità
giudicante è munita di pieno potere d’esame in fatto e in diritto (art. 450a
cpv. 1 CC). Il reclamo ai sensi dell’art. 450 segg. CC è un mezzo d’impugnazione completo, con cui
il ricorrente può censurare ogni violazione del diritto, l’accertamento
inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti o l’inadeguatezza della
decisione (Messaggio FF 2006 pag. 6472). Tale reclamo ha carattere devolutivo
(CommFam Protection de l’adulte, Steck,
art. 450 n. 7).
4.
Nel
caso in esame, oggetto della decisione avversata è la
limitazione del diritto di determinare il luogo di dimora dei reclamanti sul
figlio PI 1. In sostanza, l’Autorità di protezione ha aderito alle conclusioni
della perizia del 21 ottobre 2015 della dr.ssa __________ e ha ritenuto i
genitori non idonei ad occuparsi del figlio. L’esito peritale è contestato dai
reclamanti che ritengono la valutazione incompleta siccome la signora RE 2 non ha potuto trascorrere con il figlio del tempo in ambiente protetto
come chiesto dal rapporto intermedio sulle capacità genitoriali dalla stessa
responsabile della perizia, ciò che rende il rapporto definitivo lacunoso e
quindi inaccettabile quale giustificativo delle misure adottate.
In
proposito si osserva che se non è stata trovata una struttura disponibile ad
accogliere madre e figlio non è per colpa o inattività dell’Autorità di
protezione che, come emerge dagli atti, ha fatto tutti i possibili passi,
l’esito negativo non le può essere imputato. A ben vedere, all’impossibilità di
un ricovero congiunto in ambiente protetto ha contribuito la stessa signora RE
2.
il cui comportamento passato ha fatto venir meno le condizioni per
riformulare un progetto presso Casa __________ (lettera del 18 maggio 2015 di
Casa __________ all’Autorità di protezione), unico istituto in Ticino abilitato
e competente per simili prese in carico.
Ciò
detto, le conclusioni del rapporto intermedio del 19 maggio 2015 indicano che
“non è possibile affermare che esistano le premesse sufficienti a consentire
alla signora di occuparsi del nuovo nascituro senza che vengano poste le
condizioni di un’osservazione delle dinamiche madre-figlio in ambiente
protetto” (rapporto del 19 maggio 2015, pag. 5). Ora, come sia possibile trarre
da questa conclusione che per completare la valutazione sulle capacità
genitoriali di RE 1 e RE 2 fosse imprescindibile passare da una convivenza
protetta madre e figlio è incomprensibile. A mente di chi scrive vuol
semplicemente dire che la signora non poteva occuparsi sola del figlio senza la
presenza di personale qualificato che controllasse costantemente le dinamiche
madre e figlio. Ovvio, si fosse concretizzato il progetto di collocamento di PI
1.
con la madre potevano essere raccolti ulteriori elementi utili per la
valutazione; questo non significa, tuttavia, che il perito non poteva, sulla
base delle altre informazioni e accertamenti, operare una valutazione compiuta
in merito alle capacità dei genitori di PI 1, come appunto avvenuto.
Non
si vede pertanto motivo per ritenere incompleta la perizia, anche per quel che
riguarda il signor RE 1, sul quale effettivamente sono state spese meno parole,
comunque eloquenti. Egli risulta, data la sua storia, una persona che continua
a “vivere una condizione d’infantile opposizione alla realtà in cui è inserito,
non adempie ai suoi obblighi di cittadino e padre, è pesantemente indebitato,
guida sotto l’influsso di stupefacenti e per questo gli viene sospesa la
patente, lavora saltuariamente” (perizia del 21 ottobre 20165, pag. 10 in
fine). Non ha fatto nulla per impedire la trascuratezza della prima figlia, con
la quale ha vissuto fino all’età di sei anni, e che è cresciuta in condizioni
di degrado, negligenza e assenza di cure primarie e stimolazione (perizia 21
ottobre 2015, pag. 9), fino al suo collocamento per incuria e malnutrizione
(pag. 10). Non ha mai assunto il ruolo di padre, pretendere che lo faccia ora
con un altro figlio è illusorio anche perché ha serie difficoltà a capire il
disagio della compagna e minimizza le problematiche di cui è affetta.
Ne
consegue che le risultanze peritali non possono essere seriamente messe in
discussione per i motivi, inconsistenti, addotti dai reclamanti.
5.
Gli
insorgenti sostengono poi, a sostegno delle capacità della madre, che la
signora RE 2 durante la gravidanza ha tenuto un comportamento ineccepibile.
Ora,
i dubbi, sollevati dall’Autorità di protezione, sul fatto che la signora RE 2
abbia fatto uso di alcool anche in gravidanza ci sono; non solo per una
questione di attendibilità dei controlli di __________ ma già per il solo fatto
che l’intervento dell’Autorità di protezione è stato originato da una
segnalazione della polizia intervenuta a domicilio dei reclamanti visibilmente
sotto l’influsso di alcolici (segnalazione 1 gennaio 2015 della Polizia
comunale di __________ all’Autorità di protezione). Il fatto è peraltro ammesso
dalla stessa signora RE 2 sebbene ha precisato che “non aveva bevuto così tanto
come indicato dalla Polizia (verbale Autorità di protezione del 15 gennaio
2015). RE 1 ha poi identificato nel gennaio 2015 il momento in cui la compagna
avrebbe smesso di bere (verbale Autorità di protezione del 12 marzo 2015),
ragione per la quale i dubbi sull’attendibilità sulla pretesa astinenza fra
novembre 2014 e gennaio 2015 sono legittimi.
Ad
ogni modo, a prescindere da quanto successo in gravidanza, che ha in
particolare imposto dei provvedimenti cautelari alla nascita di PI 1, si sta
ora valutando il provvedimento nel merito e per questo va tenuto conto di tutti
gli elementi e le istruttorie esperite, quindi pure di ciò che è avvenuto dopo
il parto. Ne discende che, contrariamente a quanto sostenuto dai reclamanti, il
risultato dell’esame del capello effettuato in dicembre 2015 e dal quale
risulta un eccessivo consumo di alcol nei tre mesi precedenti non può essere
minimizzato e prova che il problema dell’abuso di alcool non è risolto. Facile
e pretestuoso addossare le colpe di ciò all’Autorità e agli enti e servizi
coinvolti: l’allontanamento del figlio ha sicuramente creato sofferenza nella
signora RE 2, ma la risposta al disagio non deve necessariamente e sempre
essere l’alcool, a comprova che la signora non è – ancora – in grado di
affrontare diversamente le situazioni di stress. A dimostrazione che, come
emerge dal referto peritale, il problema dell’uso di sostanze che alterano la
coscienza è rilevante ma non è che uno degli aspetti considerati negativamente
in relazione alla sua inadeguatezza, si tratta di un sintomo di uno squilibrio
di fondo oramai costitutivo della sua persona (perizia del 21 ottobre 2015,
pag. 26).
Le
ultime segnalazioni giunte in merito alla signora RE 2 non fanno che confermare
le sue difficoltà: dopo aver dormito del WC dell’autosilo __________ si è
presentata all’Ufficio dell’aiuto e della protezione alterata da abuso di
alcool, con atteggiamenti aggressivi sfociati in violenza fisica nei confronti
dell’operatore che ha concluso nella necessità di un suo ricovero (e-mail del 9
maggio 2016 di __________ all’Autorità di protezione e al dr. __________).
6.
In
definitiva non vi è motivo per discostarsi dalle risultanze peritali che
concludono nell’incapacità genitoriale dei reclamanti e nella necessità di
procedere con un collocamento famigliare per il piccolo PI 1. I presupposti di
cui all’art. 310 CC e la proporzionalità della misura non possono pertanto che
essere confermati. Il reclamo è quindi respinto e la decisione impugnata
confermata.
7.
Per
quanto concerne le spese giudiziarie, i reclamanti hanno chiesto di essere
ammessi al beneficio del gratuito patrocinio, senza tuttavia documentare la
propria situazione finanziaria e rinviando al certificato municipale presente
nell’incarto dell’Autorità di protezione. Certificato che è tuttavia relativo
alla sola signora RE 2 ed è sprovvisto di di documentazione a sostegno della
situazione palesata; la situazione finanziaria del signor RE 1 non risulta, per
contro, da nessuna parte.
Ai
sensi dell'art. 117 CPC, applicabile su rinvio dell'art. 13 LAG, ha diritto al
gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari (lett. a), la
cui domanda non appaia priva di probabilità di successo. Non essendo stato,
come detto, sufficientemente documentato in questa sede lo stato di indigenza
dei reclamanti, l’istanza deve essere respinta.
8.
Quanto
agli oneri processuali, in considerazione della particolarità della
fattispecie, si prescinde a titolo eccezionale al loro prelievo.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il
reclamo è respinto e la decisione impugnata confermata.
2. La
domanda di ammissione al beneficio dell’assistenze giudiziaria e del gratuito
patrocinio è respinta.
3. Non
si prelevano oneri processuali.
4. Notificazione:
-
Comunicazione:
-
-
Il giudice supplente La
segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso
in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro
le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art.
95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72
segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è
ammissibile solo se il valore
litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non
raggiunge tale importo, il ricorso
in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.