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Decisione

9.2016.33

Privazione del diritto di decidere il luogo di dimora del figlio

27 giugno 2016Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

A. PI 1 è nato il 2015 dalla relazione tra RE 2 (1979) e RE 1 (1980).

RE

2 è già madre di due figlie, __________ nata l’ 2008 e __________ nata il 2011.

La madre è privata della custodia parentale su entrambe le figlie. La figlia __________

è stata affidata ai nonni materni mentre la sorella, __________, è affidata

alla famiglia __________ dal mese di luglio 2011 dopo avere trascorso i primi

mesi di vita presso la Casa __________. La madre esercita con le figlie un

diritto di visita sorvegliato di 3 ore ogni quindici giorni, presso il Punto

d’incontro di __________. Inoltre, in favore di entrambe le figlie è attiva una

misura di curatela educativa, assegnata a __________.

RE

1 è pure padre di una figlia, __________, nata il 2000 e collocata presso

l’Istituto __________. Le loro relazioni personali sono concretizzate in un

diritto di visita un fine settimana ogni quindici giorni.

B. L’Autorità

regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione) ha

iniziato ad occuparsi del caso di PI 1 su segnalazione della Polizia comunale

di __________ intervenuta la notte del 1° gennaio 2015 in un litigio insorto

tra RE 2 – allora incinta – e RE 1, entrambi sotto l’influsso dell’alcool.

In

seguito a detta segnalazione, l’Autorità di protezione ha incaricato il Centro __________

di eseguire controlli etilometrici a sorpresa su RE 2 (decisione 15 gennaio

2015). Inoltre, tramite decisione 17 marzo 2015, ritenuto il progetto dei

genitori di occuparsi del nascituro, l’Autorità di protezione ha dato mandato

alla dr. med. __________, di procedere ad una valutazione delle capacità

genitoriali di RE 2 e RE 1.

C. Dopo

valutazione del rapporto pervenuto il 20 maggio 2015 da parte del Centro __________

e del rapporto intermedio dello Studio __________ del 26 maggio 2015, l’Autorità

di protezione, con decisione 27 maggio 2015, ha decretato, in via cautelare, la

privazione della custodia parentale di RE 2 e RE 1 sul nascituro e affidato

all’Ufficio dell’aiuto e della protezione (in seguito UAP) il mandato di

collocarlo. Sempre in via cautelare, sono state predisposte le relazioni

personali tra il bambino e i genitori. Alla decisione è stato conferito effetto

immediatamente esecutivo.

Contro tale decisione, RE 2 e RE 1 hanno

interposto reclamo il 1° giugno 2015, domandando, previa restituzione

dell’effetto sospensivo al gravame, che la decisione di privazione della

custodia parentale e di collocamento sia annullata. Con sentenza 16 giugno

2015, questa Camera ha respinto la richiesta di restituzione dell’effetto

sospensivo e, con sentenza 1° settembre 2015, ha poi confermato la decisione

impugnata (sentenze CDP del 16 giugno e del 1° settembre, inc. 9.2015.108).

D. Frattanto,

l’Autorità di protezione, con decisione supercautelare del 17 giugno 2015, ha

disposto il collocamento del piccolo PI 1 presso la Culla __________,

regolamentato il diritto di visita a favore dei genitori, istituito una

curatela educativa giusta l’art. 308 cpv. 2 CC in favore del bambino e nominato

CURA 1 quale curatrice. La decisione supercautelare è stata confermata con

decisione cautelare 2 luglio 2015 (ris. n. 666/2015). Entrambe le decisioni

sono regolarmente cresciute in giudicato.

E. La

valutazione peritale sulle capacità genitoriali è terminata il 21 ottobre 2015.

Tenuto conto degli elementi e rapporti agli atti e dell’esito della predetta

perizia, che conclude che né RE 2 né RE 1 hanno le risorse per occuparsi del

figlio, l’Autorità di protezione, con decisione 25 febbraio 2016 ris. n.

243/2016 ha confermato la limitazione del diritto di RE 2 e RE 1 di decidere il

luogo di dimora di PI 1 (dispositivo n. 1) e dato mandato all’UAP di trovare

una famiglia affidataria per il bambino (dispositivo n. 2). La decisione è

stata dichiarata immediatamente esecutiva (dispositivo n. 4).

F. Avverso

la predetta decisione RE 2 e RE 1 hanno interposto reclamo l’11 marzo 2016

postulando l’annullamento della decisione e il rifacimento o, subordinatamente,

il completamento della perizia sulle capacità genitoriali. Essi hanno inoltre

chiesto di essere ammessi al beneficio del gratuito patrocinio.

A

mente dei reclamanti la signora RE 2 non può essere penalizzata per non aver

potuto trascorrere con il figlio del tempo in ambiente protetto come chiesto

dal rapporto intermedio sulle capacità genitoriali. Inoltre, proprio il fatto

di non aver eseguito quanto richiesto dalla responsabile della perizia rende il

rapporto definitivo incompleto e quindi inaccettabile quale giustificativo

delle misure adottate. I test eseguiti dimostrano poi che la signora ha tenuto

un comportamento ineccepibile in corso di gravidanza. Per quel che è del signor

RE 1, i reclamanti osservano che la perizia fa solo piccoli accenni e risulta

quindi inattendibile.

In

via cautelare, gli insorgenti hanno postulato la restituzione dell’effetto

sospensivo al reclamo.

G.

Con osservazioni del 21 marzo 2016 l’Autorità di protezione si è opposta alla

richiesta di restituzione dell’effetto sospensivo, a suo dire immotivata. Nel

merito l’Autorità si oppone all’accoglimento del gravame: ritiene non le si

possa rimproverare di non aver trovato una collocazione madre e figli e che, ad

ogni modo, sono stati fissati ampi diritti di visita madre-figlio, diritti di

visita giornalieri oltre a passeggiate pomeridiane. Ribadisce inoltre che i test

svolti a __________ durante la gravidanza hanno dato risultati poco attendibili

e che la perizia ha esposto che l’incapacità dei genitori non è solo legata al

consumo di alcol.

H. Mediante decisione 20 aprile 2016 il presidente della Camera di protezione

ha respinto la richiesta di restituzione dell’effetto sospensivo.

I. Con

replica 26 aprile 2016 i reclamanti si sono riconfermati nelle loro richieste.

Ritengono ingiusto che l’Autorità di protezione consideri inattendibili i

risultati dei test effettuati a __________ e osservano che il test del capello

è stato effettuato parecchi mesi dopo la nascita di PI 1, momento in cui la

signora potrebbe aver consumato alcol, e questo per la delusione del

comportamento delle autorità preposte.

L’Autorità

di protezione ha rinunciato alla presentazione della duplica.

Considerato

Considerandi

1.

Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti

maggiorenni e minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di

protezione del Tribunale di appello, che decide nella composizione di un

giudice unico [art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC;

art. 2 cpv. 2 Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione

del minore e dell’adulto (LPMA); art. 48 lett. f n. 7 LOG]. Riguardo alla

procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC

occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura

amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il

diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr.

Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la

modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancor più sussidiaria, alle disposizioni

del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

2.

Giusta l'art. 307 cpv. 1 CC, se il bene del figlio è minacciato e i genitori

non vi rimediano o non sono in grado di rimediarvi, l'autorità di protezione

ordina le misure opportune per la protezione del figlio.

L'art.

310.

cpv. 1 CC (privazione del diritto di determinare il luogo di dimora)

prevede che quando il figlio non possa essere altrimenti sottratto al pericolo,

l'autorità di protezione deve toglierlo alla custodia dei genitori, o dei terzi

presso cui si trova, e ricoverarlo convenientemente.

La

revoca della custodia è una misura nettamente più incisiva di quelle previste

agli articoli 307 e 308 CC e deve essere pronunciata solo se è rispettato il

principio di proporzionalità. L'autorità di protezione revoca la custodia

“quando il figlio non possa essere altrimenti sottratto al pericolo” (art. 310

cpv. 1 CC). Questa è l'espressione del principio di proporzionalità (CR CC I, Meier, art. 310 n. 2). Le misure che

permettono la conservazione della vita nel nucleo famigliare (“communauté

familiale”) devono di conseguenza rimanere prioritarie (CR CC I, Meier, art. 310 n. 14).

Nell'accezione

di “pericolo” rientra tutto quanto è suscettibile di pregiudicare lo sviluppo

fisico, intellettuale e morale del figlio sotto l'autorità parentale dei

genitori (BSK ZGB I, Breitschmid,

ad art. 310 CC n. 3; Hegnauer,

Grundriss des Kindesrechts, 5ª ed. 1999, n. 27.36 pag. 214; Meier/Stettler, Droit de filiation, 5ª

ed. 2014, n. 1298 pag. 850; STF del 1° luglio 2002, inc.5C.117/2002, consid.

3.

). Le cause della messa in pericolo sono ininfluenti (circostanze oggettive,

colpa del minore, dei genitori o dell’entourage familiare): la misura

non è una sanzione nei confronti dei genitori ma persegue quale unico scopo la

tutela del bene del minore (BSK ZGB I, Breitschmid,

ad art. 310 CC n. 3, Meier/Stettler,

Droit de filiation, n. 1296 pag. 850; STF del 21 giugno 2012, inc.5A_335/2012,

consid. 3.1; STF del 1° luglio 2002, inc.5C.117/2002, consid. 3.1; STF del 12

marzo 2012, inc.5A_701/2011, consid. 4.2.1).

Considerata la gravità della misura, ma anche

il rischio che una revoca inappropriata farebbe correre al minore, la decisione

di revoca della custodia deve in principio essere preceduta da un rapporto o

una perizia di un professionista (osservazione in ambulatorio, affidamento in

prova di breve durata, esame effettuato da un gruppo interdisciplinare

specializzato in protezione dei minori) (CR CC I

, Meier, art. 310 n. 16).

3.

Nel suo apprezzamento, l'autorità non è vincolata, in virtù del

principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione, né alle

dichiarazioni delle parti né alle prove da loro fornite (DTF 122 III 408, cons.

3d).

Esso

impone all’autorità di chiarire i fatti e prendere in considerazione d’ufficio

tutti gli elementi che possono essere importanti per rendere una decisione

conforme al bene del minore. L’autorità può istruire la fattispecie secondo il

proprio apprezzamento, amministrando finanche le prove in modo inabituale, di

propria iniziativa, sollecitare rapporti, anche se tale maniera di procedere

non è prevista dal diritto di procedura cantonale (DTF 128 III 411, cons.

3.2

, pag. 413).

Questo

principio non dispensa tuttavia le parti dal collaborare attivamente alla

procedura ed esporre le proprie tesi (sentenza del Tribunale federale 5A_69/2011 del 27 febbraio 2012, cons.

2.

).

L’autorità

giudicante è munita di pieno potere d’esame in fatto e in diritto (art. 450a

cpv. 1 CC). Il reclamo ai sensi dell’art. 450 segg. CC è un mezzo d’impugnazione completo, con cui

il ricorrente può censurare ogni violazione del diritto, l’accertamento

inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti o l’inadeguatezza della

decisione (Messaggio FF 2006 pag. 6472). Tale reclamo ha carattere devolutivo

(CommFam Protection de l’adulte, Steck,

art. 450 n. 7).

4.

Nel

caso in esame, oggetto della decisione avversata è la

limitazione del diritto di determinare il luogo di dimora dei reclamanti sul

figlio PI 1. In sostanza, l’Autorità di protezione ha aderito alle conclusioni

della perizia del 21 ottobre 2015 della dr.ssa __________ e ha ritenuto i

genitori non idonei ad occuparsi del figlio. L’esito peritale è contestato dai

reclamanti che ritengono la valutazione incompleta siccome la signora RE 2 non ha potuto trascorrere con il figlio del tempo in ambiente protetto

come chiesto dal rapporto intermedio sulle capacità genitoriali dalla stessa

responsabile della perizia, ciò che rende il rapporto definitivo lacunoso e

quindi inaccettabile quale giustificativo delle misure adottate.

In

proposito si osserva che se non è stata trovata una struttura disponibile ad

accogliere madre e figlio non è per colpa o inattività dell’Autorità di

protezione che, come emerge dagli atti, ha fatto tutti i possibili passi,

l’esito negativo non le può essere imputato. A ben vedere, all’impossibilità di

un ricovero congiunto in ambiente protetto ha contribuito la stessa signora RE

2.

il cui comportamento passato ha fatto venir meno le condizioni per

riformulare un progetto presso Casa __________ (lettera del 18 maggio 2015 di

Casa __________ all’Autorità di protezione), unico istituto in Ticino abilitato

e competente per simili prese in carico.

Ciò

detto, le conclusioni del rapporto intermedio del 19 maggio 2015 indicano che

“non è possibile affermare che esistano le premesse sufficienti a consentire

alla signora di occuparsi del nuovo nascituro senza che vengano poste le

condizioni di un’osservazione delle dinamiche madre-figlio in ambiente

protetto” (rapporto del 19 maggio 2015, pag. 5). Ora, come sia possibile trarre

da questa conclusione che per completare la valutazione sulle capacità

genitoriali di RE 1 e RE 2 fosse imprescindibile passare da una convivenza

protetta madre e figlio è incomprensibile. A mente di chi scrive vuol

semplicemente dire che la signora non poteva occuparsi sola del figlio senza la

presenza di personale qualificato che controllasse costantemente le dinamiche

madre e figlio. Ovvio, si fosse concretizzato il progetto di collocamento di PI

1.

con la madre potevano essere raccolti ulteriori elementi utili per la

valutazione; questo non significa, tuttavia, che il perito non poteva, sulla

base delle altre informazioni e accertamenti, operare una valutazione compiuta

in merito alle capacità dei genitori di PI 1, come appunto avvenuto.

Non

si vede pertanto motivo per ritenere incompleta la perizia, anche per quel che

riguarda il signor RE 1, sul quale effettivamente sono state spese meno parole,

comunque eloquenti. Egli risulta, data la sua storia, una persona che continua

a “vivere una condizione d’infantile opposizione alla realtà in cui è inserito,

non adempie ai suoi obblighi di cittadino e padre, è pesantemente indebitato,

guida sotto l’influsso di stupefacenti e per questo gli viene sospesa la

patente, lavora saltuariamente” (perizia del 21 ottobre 20165, pag. 10 in

fine). Non ha fatto nulla per impedire la trascuratezza della prima figlia, con

la quale ha vissuto fino all’età di sei anni, e che è cresciuta in condizioni

di degrado, negligenza e assenza di cure primarie e stimolazione (perizia 21

ottobre 2015, pag. 9), fino al suo collocamento per incuria e malnutrizione

(pag. 10). Non ha mai assunto il ruolo di padre, pretendere che lo faccia ora

con un altro figlio è illusorio anche perché ha serie difficoltà a capire il

disagio della compagna e minimizza le problematiche di cui è affetta.

Ne

consegue che le risultanze peritali non possono essere seriamente messe in

discussione per i motivi, inconsistenti, addotti dai reclamanti.

5.

Gli

insorgenti sostengono poi, a sostegno delle capacità della madre, che la

signora RE 2 durante la gravidanza ha tenuto un comportamento ineccepibile.

Ora,

i dubbi, sollevati dall’Autorità di protezione, sul fatto che la signora RE 2

abbia fatto uso di alcool anche in gravidanza ci sono; non solo per una

questione di attendibilità dei controlli di __________ ma già per il solo fatto

che l’intervento dell’Autorità di protezione è stato originato da una

segnalazione della polizia intervenuta a domicilio dei reclamanti visibilmente

sotto l’influsso di alcolici (segnalazione 1 gennaio 2015 della Polizia

comunale di __________ all’Autorità di protezione). Il fatto è peraltro ammesso

dalla stessa signora RE 2 sebbene ha precisato che “non aveva bevuto così tanto

come indicato dalla Polizia (verbale Autorità di protezione del 15 gennaio

2015). RE 1 ha poi identificato nel gennaio 2015 il momento in cui la compagna

avrebbe smesso di bere (verbale Autorità di protezione del 12 marzo 2015),

ragione per la quale i dubbi sull’attendibilità sulla pretesa astinenza fra

novembre 2014 e gennaio 2015 sono legittimi.

Ad

ogni modo, a prescindere da quanto successo in gravidanza, che ha in

particolare imposto dei provvedimenti cautelari alla nascita di PI 1, si sta

ora valutando il provvedimento nel merito e per questo va tenuto conto di tutti

gli elementi e le istruttorie esperite, quindi pure di ciò che è avvenuto dopo

il parto. Ne discende che, contrariamente a quanto sostenuto dai reclamanti, il

risultato dell’esame del capello effettuato in dicembre 2015 e dal quale

risulta un eccessivo consumo di alcol nei tre mesi precedenti non può essere

minimizzato e prova che il problema dell’abuso di alcool non è risolto. Facile

e pretestuoso addossare le colpe di ciò all’Autorità e agli enti e servizi

coinvolti: l’allontanamento del figlio ha sicuramente creato sofferenza nella

signora RE 2, ma la risposta al disagio non deve necessariamente e sempre

essere l’alcool, a comprova che la signora non è – ancora – in grado di

affrontare diversamente le situazioni di stress. A dimostrazione che, come

emerge dal referto peritale, il problema dell’uso di sostanze che alterano la

coscienza è rilevante ma non è che uno degli aspetti considerati negativamente

in relazione alla sua inadeguatezza, si tratta di un sintomo di uno squilibrio

di fondo oramai costitutivo della sua persona (perizia del 21 ottobre 2015,

pag. 26).

Le

ultime segnalazioni giunte in merito alla signora RE 2 non fanno che confermare

le sue difficoltà: dopo aver dormito del WC dell’autosilo __________ si è

presentata all’Ufficio dell’aiuto e della protezione alterata da abuso di

alcool, con atteggiamenti aggressivi sfociati in violenza fisica nei confronti

dell’operatore che ha concluso nella necessità di un suo ricovero (e-mail del 9

maggio 2016 di __________ all’Autorità di protezione e al dr. __________).

6.

In

definitiva non vi è motivo per discostarsi dalle risultanze peritali che

concludono nell’incapacità genitoriale dei reclamanti e nella necessità di

procedere con un collocamento famigliare per il piccolo PI 1. I presupposti di

cui all’art. 310 CC e la proporzionalità della misura non possono pertanto che

essere confermati. Il reclamo è quindi respinto e la decisione impugnata

confermata.

7.

Per

quanto concerne le spese giudiziarie, i reclamanti hanno chiesto di essere

ammessi al beneficio del gratuito patrocinio, senza tuttavia documentare la

propria situazione finanziaria e rinviando al certificato municipale presente

nell’incarto dell’Autorità di protezione. Certificato che è tuttavia relativo

alla sola signora RE 2 ed è sprovvisto di di documentazione a sostegno della

situazione palesata; la situazione finanziaria del signor RE 1 non risulta, per

contro, da nessuna parte.

Ai

sensi dell'art. 117 CPC, applicabile su rinvio dell'art. 13 LAG, ha diritto al

gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari (lett. a), la

cui domanda non appaia priva di probabilità di successo. Non essendo stato,

come detto, sufficientemente documentato in questa sede lo stato di indigenza

dei reclamanti, l’istanza deve essere respinta.

8.

Quanto

agli oneri processuali, in considerazione della particolarità della

fattispecie, si prescinde a titolo eccezionale al loro prelievo.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Il

reclamo è respinto e la decisione impugnata confermata.

2. La

domanda di ammissione al beneficio dell’assistenze giudiziaria e del gratuito

patrocinio è respinta.

3. Non

si prelevano oneri processuali.

4. Notificazione:

-

Comunicazione:

-

-

Il giudice supplente La

segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso

in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro

le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art.

95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72

segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è

ammissibile solo se il valore

litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non

raggiunge tale importo, il ricorso

in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.