9.2016.50
Reclamo irricevibile contro decisione conferimento perizia capacità genitoriali e designazione ufficio controllo e informazione
12 aprile 2016Italiano6 min
Source ti.ch
Incarto n.
Fatti
9.2016.50
Lugano
12 aprile 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello
Franco
Lardelli
giudice
unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 e 9 LOG
assistito
dalla
segretaria
Scheurich
sedente
per statuire nella causa che oppone
RE
1
all’
Autorità
regionale di protezione __________,
per
quanto riguarda l’assegnazione di mandati di controllo e informazione e per
una valutazione delle capacità genitoriali
giudicando
sul reclamo del 7 aprile 2016 presentato da RE 1 contro la decisione emessa l’11
marzo 2016 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto e
Considerandi
che PI 2 (2000) e PI
1.
(2001) sono figli di RE 1 e PI 3;
che con decisione
12.
agosto 2011 la Commissione tutoria regionale __________ (in seguito Commissione
tutoria) ha istituito una curatela educativa a favore di PI 1 e PI 2, nominando
quale curatrice la signora CURA 1;
che mediante
decisione 11 marzo 2016 l’Autorità regionale di protezione __________ (in
seguito Autorità di protezione), nel frattempo subentrata alla Commissione
tutoria, ha: designato in via cautelare l’Ufficio dell’aiuto e della protezione,
settore famiglie e minorenni, __________, quale Ufficio di controllo e di
informazione ai sensi dell’art. 307 cpv. 3 CC (dispositivo n. 1); conferito
mandato al Servizio medico-psicologico, __________, di procedere a una valutazione
peritale sulle capacità genitoriali di RE 1 e PI 3 (dispositivo n. 2);
che con reclamo
datato “03.2016”, ma spedito mediante invio postale raccomandato il 7 aprile
2016, la signora RE 1 si è aggravata avverso la predetta decisione;
che il gravame non
è stato intimato per osservazioni;
che le decisioni
delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e minorenni sono
impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di
appello, che decide nella composizione di un giudice unico [art. 450 CC in
relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge
sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e
dell’adulto (LPMA); art. 48 lett. f n. 7 LOG];
che riguardo alla
procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC
occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa,
in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile
di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del
Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut,
pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale
civile (CPC; v. art. 450f CC);
che la reclamante
impugna in primo luogo il dispositivo n. 1 della decisione 11 marzo 2016 con il
quale l’Autorità di protezione ha designato in via cautelare l’Ufficio
dell’aiuto e della protezione, settore famiglie e minorenni, __________, quale
Ufficio di controllo e di informazione ai sensi dell’art. 307 cpv. 3 CC;
che le decisioni in
materia di provvedimenti cautelari possono essere impugnate con reclamo entro
dieci giorni dalla loro comunicazione (art. 445 cpv. 3 CC);
che la decisione in
questione è stata intimata mediante invio postale raccomandato recapitato il 14
marzo 2016;
che il termine di
reclamo avverso la predetta decisione cautelare scadeva di conseguenza il 24
marzo 2016;
che il reclamo su
questo punto, presentato in data 7 aprile 2016 (cfr. timbro postale sulla busta
di spedizione), è di conseguenza palesemente irricevibile in quanto
intempestivo;
che la reclamante
impugna pure il dispositivo n. 2 della decisione 11 marzo 2016 con il quale
l’Autorità di protezione ha conferito mandato al Servizio medico-psicologico, __________,
di procedere a una valutazione peritale sulle capacità genitoriali di RE 1 e PI
3;
che per costante
giurisprudenza le decisioni con cui un'autorità dispone l'assunzione di prove –
tra le quali vanno annoverate le perizie socio-ambientali, sulle capacità
genitoriali e sulle modalità delle parti di relazionarsi – sono decisioni incidentali,
poiché non mettono fine alla procedura (DTF 5P.350/2004 del 10 maggio 2005,
cons. 2.1; Copma,
Guide pratique Protection de l’adulte, pag. 63 n. 1.158); questo genere di
risoluzione è impugnabile unicamente nella misura in cui arreca
all'interessato un pregiudizio irreparabile, ossia uno svantaggio che nemmeno
una decisione finale a lui favorevole eliminerebbe interamente (RtiD I-2005
pag. 783; DTF 133 III 426 consid. 1.3.1, 133 III 629 consid. 2.3.1,5A_498/2012); detta prassi mantiene la propria validità anche con l’entrata in vigore
delle nuove norme sul diritto di protezione (cfr. art. 319 litt. a CPC su
rinvio dell’art. 450f CC e FF 2006 6391, pag. 6471; FF 2006 6593, pag. 6748) e
della nuova Legge sulla procedura amministrativa (art. 66 cpv. 2 LPAmm);
che la decisione
impugnata è palesemente destinata a permettere l’assunzione di una prova
mediante il mandato affidato al SMP (valutazione delle capacità genitoriali) e
che, di conseguenza, trattasi di decisione incidentale impugnabile solo alle
limitate condizioni sopra espresse;
che, diversamente
da quanto indicato nella decisione impugnata, il termine di ricorso avverso le
decisioni incidentali non è di 10 giorni, bensì di 30 giorni, dovendosi
applicare l’art. 68 cpv. 2 LPAmm in relazione con l’art. 66 cpv. 2 LPAmm
(CommFamm Protection de l’adulte, Steck,
n. 17 ad art. 450 CC);
che il termine di
reclamo avverso la predetta decisione incidentale scade di conseguenza il 13
aprile 2016;
che il reclamo su
questo punto, presentato in data 7 aprile 2016 (cfr. timbro postale sulla busta
di spedizione), è di conseguenza tempestivo;
che la reclamante
non spende tuttavia neppure una parola per motivare il suo gravame, ossia per
sostenere l’esistenza di un danno non altrimenti riparabile;
che, palesemente
non motivato, il reclamo si avvera d’acchito irricevibile anche su questo
punto;
che considerate le
circostanze, si rinuncia al prelievo di tasse e spese.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il
reclamo è irricevibile.
2. Non
si prelevano tasse e spese di giustizia.
3. Notificazione:
-
Comunicazione:
-
-
Il
presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause
di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;
quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.
Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo
stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.