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Decisione

9.2016.50

Reclamo irricevibile contro decisione conferimento perizia capacità genitoriali e designazione ufficio controllo e informazione

12 aprile 2016Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

9.2016.50

Lugano

12 aprile 2016

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente della Camera di protezione del

Tribunale d'appello

Franco

Lardelli

giudice

unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 e 9 LOG

assistito

dalla

segretaria

Scheurich

sedente

per statuire nella causa che oppone

RE

1

all’

Autorità

regionale di protezione __________,

per

quanto riguarda l’assegnazione di mandati di controllo e informazione e per

una valutazione delle capacità genitoriali

giudicando

sul reclamo del 7 aprile 2016 presentato da RE 1 contro la decisione emessa l’11

marzo 2016 dall'Autorità regionale di protezione __________;

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto e

Considerandi

che PI 2 (2000) e PI

1.

(2001) sono figli di RE 1 e PI 3;

che con decisione

12.

agosto 2011 la Commissione tutoria regionale __________ (in seguito Commissione

tutoria) ha istituito una curatela educativa a favore di PI 1 e PI 2, nominando

quale curatrice la signora CURA 1;

che mediante

decisione 11 marzo 2016 l’Autorità regionale di protezione __________ (in

seguito Autorità di protezione), nel frattempo subentrata alla Commissione

tutoria, ha: designato in via cautelare l’Ufficio dell’aiuto e della protezione,

settore famiglie e minorenni, __________, quale Ufficio di controllo e di

informazione ai sensi dell’art. 307 cpv. 3 CC (dispositivo n. 1); conferito

mandato al Servizio medico-psicologico, __________, di procedere a una valutazione

peritale sulle capacità genitoriali di RE 1 e PI 3 (dispositivo n. 2);

che con reclamo

datato “03.2016”, ma spedito mediante invio postale raccomandato il 7 aprile

2016, la signora RE 1 si è aggravata avverso la predetta decisione;

che il gravame non

è stato intimato per osservazioni;

che le decisioni

delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e minorenni sono

impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di

appello, che decide nella composizione di un giudice unico [art. 450 CC in

relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge

sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e

dell’adulto (LPMA); art. 48 lett. f n. 7 LOG];

che riguardo alla

procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC

occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa,

in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile

di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del

Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut,

pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale

civile (CPC; v. art. 450f CC);

che la reclamante

impugna in primo luogo il dispositivo n. 1 della decisione 11 marzo 2016 con il

quale l’Autorità di protezione ha designato in via cautelare l’Ufficio

dell’aiuto e della protezione, settore famiglie e minorenni, __________, quale

Ufficio di controllo e di informazione ai sensi dell’art. 307 cpv. 3 CC;

che le decisioni in

materia di provvedimenti cautelari possono essere impugnate con reclamo entro

dieci giorni dalla loro comunicazione (art. 445 cpv. 3 CC);

che la decisione in

questione è stata intimata mediante invio postale raccomandato recapitato il 14

marzo 2016;

che il termine di

reclamo avverso la predetta decisione cautelare scadeva di conseguenza il 24

marzo 2016;

che il reclamo su

questo punto, presentato in data 7 aprile 2016 (cfr. timbro postale sulla busta

di spedizione), è di conseguenza palesemente irricevibile in quanto

intempestivo;

che la reclamante

impugna pure il dispositivo n. 2 della decisione 11 marzo 2016 con il quale

l’Autorità di protezione ha conferito mandato al Servizio medico-psicologico, __________,

di procedere a una valutazione peritale sulle capacità genitoriali di RE 1 e PI

3;

che per costante

giurisprudenza le decisioni con cui un'autorità dispone l'assunzione di prove –

tra le quali vanno annoverate le perizie socio-ambientali, sulle capacità

genitoriali e sulle modalità delle parti di relazionarsi – sono decisioni incidentali,

poiché non mettono fine alla procedura (DTF 5P.350/2004 del 10 maggio 2005,

cons. 2.1; Copma,

Guide pratique Protection de l’adulte, pag. 63 n. 1.158); questo genere di

risoluzione è impugnabile unicamente nella misura in cui arreca

all'interessato un pregiudizio irreparabile, ossia uno svantaggio che nemmeno

una decisione finale a lui favorevole eliminerebbe interamente (RtiD I-2005

pag. 783; DTF 133 III 426 consid. 1.3.1, 133 III 629 consid. 2.3.1,5A_498/2012); detta prassi mantiene la propria validità anche con l’entrata in vigore

delle nuove norme sul diritto di protezione (cfr. art. 319 litt. a CPC su

rinvio dell’art. 450f CC e FF 2006 6391, pag. 6471; FF 2006 6593, pag. 6748) e

della nuova Legge sulla procedura amministrativa (art. 66 cpv. 2 LPAmm);

che la decisione

impugnata è palesemente destinata a permettere l’assunzione di una prova

mediante il mandato affidato al SMP (valutazione delle capacità genitoriali) e

che, di conseguenza, trattasi di decisione incidentale impugnabile solo alle

limitate condizioni sopra espresse;

che, diversamente

da quanto indicato nella decisione impugnata, il termine di ricorso avverso le

decisioni incidentali non è di 10 giorni, bensì di 30 giorni, dovendosi

applicare l’art. 68 cpv. 2 LPAmm in relazione con l’art. 66 cpv. 2 LPAmm

(CommFamm Protection de l’adulte, Steck,

n. 17 ad art. 450 CC);

che il termine di

reclamo avverso la predetta decisione incidentale scade di conseguenza il 13

aprile 2016;

che il reclamo su

questo punto, presentato in data 7 aprile 2016 (cfr. timbro postale sulla busta

di spedizione), è di conseguenza tempestivo;

che la reclamante

non spende tuttavia neppure una parola per motivare il suo gravame, ossia per

sostenere l’esistenza di un danno non altrimenti riparabile;

che, palesemente

non motivato, il reclamo si avvera d’acchito irricevibile anche su questo

punto;

che considerate le

circostanze, si rinuncia al prelievo di tasse e spese.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Il

reclamo è irricevibile.

2. Non

si prelevano tasse e spese di giustizia.

3. Notificazione:

-

Comunicazione:

-

-

Il

presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause

di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;

quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.

Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo

stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.