Lexipedia

Decisione

9.2016.52

Condizioni per l'istituzione di una misura di protezione

6 giugno 2016Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

A. RE 1 è

nato il 1956 ed è sposato con __________ (1973). La coppia ha diversi figli,

alcuni comuni altri no, quattro sono ancora minorenni e vivono con i genitori: __________

(1999), __________ (2000), __________ (2005) e __________ (2015).

Il nucleo

famigliare ha vissuto per diverso tempo a __________, abitazione che hanno però

dovuto liberare per la metà dicembre 2015 a seguito della decisione di sfratto

del 20 novembre 2015 del Pretore del Distretto di __________.

B. Con

scritto 2 dicembre 2015 il signor RE 1 ha contattato l’Autorità regionale di protezione

__________ (in seguito Autorità di protezione) chiedendo il permesso di potersi

trasferire nella casa paterna di __________, vuota dopo il ricovero in casa

anziani della madre (1928), in favore della quale, con decisine ris. n. 228/478

del 19 novembre 2015, era stata istituita una curatela di rappresentanza e

gestione ai sensi dei disposti 394 e 395 CC. Egli ha indicato il suo impegno a

pagare un affitto e a occuparsi della manutenzione dello stabile e del giardino

e di apportare le necessarie migliorie. RE 1 ha infine aggiunto di aver già

parlato con la curatrice della madre, signora __________, che avrebbe dato il

suo consenso.

C. Con e-mail dell’11 dicembre 2016 l’Autorità di protezione ha quindi

chiesto a RE 1: un documento attestante l’obbligo di lasciare l’appartamento di

__________, le garanzie che intendeva prestare per il pagamento dell’affitto e

un estratto aggiornato dell’Ufficio esecuzioni e fallimenti di __________. Il

medesimo giorno il signor RE 1 ha trasmesso il documento di sfratto mentre, per

la garanzia di pagamento, ha indicato che non appena trasferito il domicilio a __________

avrebbe richiesto l’istituzione di una curatela in suo favore invitando

l’autorità a voler da subito avviare una procedura in tal senso.

D. Il 28

gennaio 2016 il signor RE 1 e la moglie sono stati sentiti dall’Autorità di

protezione alla presenza anche della curatrice della madre signora __________.

Dall’incontro e dai documenti è emerso che RE 1 ha debiti per fr. 58'225.– fra

esecuzioni e attestati di carenza beni e che l’Ufficio esecuzioni e fallimenti

gli trattiene fr. 1'300.– al mese per uno stipendio netto mensile che riceve di

fr. 5'200.– circa. Egli ha inoltre indicato di avere un debito col datore di

lavoro di fr. 5'000.–. Si è quindi discusso della necessità di pagare un

affitto per la casa abitata a __________, la madre __________ dovendo a sua

volta pagare una retta per la casa anziani. Si è poi stabilita un’indennità di

favore di fr. 1'000.– al mese ritenuto che tutti i costi ordinari e le spese

accessorie sono a suo carico mentre la madre, quale proprietaria, continua ad

assumersi le spese straordinarie. Il signor RE 1 ha poi confermato di essere

d’accordo ad avere un curatore che abbia conoscenze specifiche e gli possa dare

una mano per sistemare le pendenze debitorie.

E. Il 24

febbraio 2016 il signor RE 1 è quindi stato sentito dal delegato comunale che

gli ha presentato CUR 1, candidato alla funzione di curatore; egli ha

nuovamente accettato i termini della misura e ha dato il suo accordo alla

nomina di CUR 1.

Con ris. ud.

06/8 del 28 gennaio 2016 e decisione n. 42/2016 intimata l’11 marzo 2016 in

favore di RE 1 è quindi stata istituita una curatela ex art. 394 e 395 CC. A

curatore è stato nominato CUR 1, con il compito di amministrare i beni e

redditi del patrimonio dell’interessato con limitazione dei diritti civili nel

senso che RE 1 non potrà avere accesso alle rendite e alla sostanza gestita dal

curatore.

F. Avverso

la predetta decisione è insorto RE 1 con reclamo 4 aprile 2016 siccome ritiene

l’intervento del curatore incisivo nella conduzione dell’economia familiare;

egli intende designare l’avv. __________ per provvedere agli affari che occorre

sbrigare, in particolare per il risanamento della sua situazione finanziaria.

G. All’accoglimento

del gravame si oppone l’Autorità di protezione che, con osservazioni 28 aprile

2016, dopo aver ripercorso l’iter che ha portato all’istituzione della misura,

ribadisce la necessità ed il bisogno di gestire le entrate del nucleo

famigliare in modo oculato e parsimonioso ritenuto che i coniugi non sono in

grado di utilizzare le entrate per i beni primari della famiglia. Il reclamante

non ha poi portato prova né di aver interpellato l’avv. __________ né che

questi abbia accettato di seguirlo sicché la necessità del curatore.

Considerato

Considerandi

1.

Le

decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e

minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale

di appello, che decide nella composizione di un giudice unico [art. 450 CC in

relazione agli 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 Legge

sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e

dell’adulto (LPMA); art. 48 lett. f n. 9 LOG]. Riguardo alla procedura

applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre

riferirsi, in via sussidiaria, alle Legge sulla procedura amministrativa, in

particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di

competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del

Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut,

pag. 8) e, in via ancor più sussidiaria, alle disposizioni del diritto

processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

2.

Con la decisione impugnata, l’Autorità di protezione ha istituito una curatela di rappresentanza con amministrazione dei

beni e dei redditi a favore RE 1, a seguito della sua richiesta in tal senso e

dopo aver verificato un suo stato di debolezza. I compiti affidati al curatore

sono quelli di amministrare i beni e i redditi del patrimonio dell’interessato

e di salvaguardare convenientemente i suoi interessi morali e materiali. I

diritti civili dell’interessato sono stati limitati nel senso che lo stesso non

potrà avere accesso alle rendite e alla sostanza gestita dal curatore.

RE 1 si

aggrava contro la decisione. Egli ritiene l’intervento del curatore incisivo

nella conduzione dell’economia familiare e indica di voler designare un legale

per provvedere agli affari che occorre sbrigare, in particolare per il

risanamento della sua situazione finanziaria.

3.

Le condizioni materiali per l’istituzione di una curatela sono indicate

all’art. 390 cpv. 1 CC. In particolare l’Autorità di protezione istituisce

una curatela se una persona maggiorenne: non è in grado di provvedere ai propri

interessi, o lo è solo in parte, a causa di una disabilità mentale, di una turba

psichica o di un analogo stato di debolezza inerente alla sua persona (n. 1); a

causa di un’incapacità di discernimento temporanea o di assenza, non è in grado

di agire lei stessa e non ha designato un rappresentante per provvedere ad

affari che occorre sbrigare (n. 2).

La legge

menziona tre cause alternative, ovvero una disabilità mentale, una turba

psichica o un analogo stato di debolezza; l’elenco è esaustivo (CommFam,

Protection de l’adulte, Meier, art.

ad art. 390 CC n. 25).

Secondo la

dottrina l’ampia nozione di "analogo stato di debolezza”, va

interpretata restrittivamente (CommFam, Protection de l’adulte, op. cit., ad

art. 390 CC n. 17; Meier/Lukic,

Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte, Ginevra 2011, n.

386, pag. 184). Secondo gli esempi citati dal Messaggio del Consiglio federale,

tale nozione consente di proteggere, ad esempio, le persone anziane affette da

deficienze analoghe a quelle delle persone afflitte da una disabilità mentale o

da una turba psichica; compresi sono anche i casi estremi di inesperienza o di

cattiva gestione, nonché rari casi di disabilità fisiche, per esempio i casi di

paralisi grave o quelli di persone nel contempo cieche e sorde (Messaggio

concernente la modifica del CC, protezione degli adulti, diritto delle persone

e diritto della filiazione del 28 giugno 2006, FF 2006 pag. 6391 e segg.; vedi

in particolare pag. 6432; v. anche BSK Erwachsenenschutz, Henkel, Basilea 2012, ad art. 390 CC n.

13; Schmid, Erwachsenenschutz

Kommentar, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 390 CC n. 6; CommFam, op. cit., ad

art. 390 CC n. 17). L’istituzione di una misura è esclusa nei casi di semplice

disagio finanziario, nella misura in cui spetta all’assistenza sociale

intervenire; se tuttavia l'interessato omette di fare i passi necessari per

ottenere prestazioni assistenziali a causa di una deficienza caratteriale,

l’adozione di una misura protettiva può entrare in considerazione (Schmid, op. cit., ad art. 390 CC n. 8;

BSK Erwachsenenschutz, op. cit., ad art. 390 CC n. 18; Meier/Lukic, op. cit., n. 404, pag. 192-193).

L’esistenza

di uno stato di debolezza non è ancora sufficiente per giustificare l’adozione

di una misura: occorre inoltre che l’interessato non sia in grado di provvedere

ai propri affari né di designare rappresentanti che possano farlo (Messaggio,

pag. 6432). Lo stato di debolezza (causa della curatela) deve dunque avere come

conseguenza un bisogno di protezione e di assistenza dell’interessato

(presupposto “sociale” della curatela) (Schmid,

op. cit., ad art. 390 CC n. 1; BSK Erwachsenenschutz, ad art. 390 CC n. 17; Meier/Lukic, op. cit., n. 405, pag. 193;

COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, n. 5.10 pag. 138).

L’incapacità è una nozione relativa, da interpretare in funzione del genere di

affari che l’interessato è chiamato a gestire; la loro importanza non è

determinante in sé per l’istituzione di una curatela, ma avrà un ruolo nella

scelta del tipo di curatela e nel determinare le sfere di compiti affidate al

curatore (CommFam, Protection de l’adulte, op. cit., ad art. 390 CC n. 20).

3.1

In

generale, le condizioni previste all’art. 390 CC devono essere adempiute per

l’istituzione di qualsiasi tipo di curatela; secondo la dottrina, è ad ogni

modo innegabile che il tipo di curatela che si intende adottare influenzerà “a

ritroso” l’esame delle condizioni (l’autorità potendosi mostrare meno esigente

nel verificare l’adempimento delle condizioni nel caso in cui scelga una

curatela d’accompagnamento, rispetto ad esempio ad una curatela generale, cfr. Meier, Les nouvelles curatelles, op.

cit., n. 23, pag. 105; v. anche Meier/Lukic,

op. cit., n. 403, pag. 192; cfr. sentenza CDP dell’11 marzo 2014, inc.

9.2013

).

3.2

Conformemente al principio della sussidiarietà, le misure ufficiali

vanno ordinate soltanto se l’assistenza alla persona bisognosa d’aiuto non può

essere adeguatamente garantita altrimenti (art. 389 cpv. 1 n. 1 CC; Messaggio,

pag. 6432; COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, n. 5.11

pag. 138). Ogni misura ufficiale deve inoltre essere necessaria e idonea (art.

389.

cpv. 2 CC), in ossequio del principio della proporzionalità (art. 5 cpv. 2

Cost.; COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, n. 5.11 pag.

138).

3.3

L’art. 446 CC definisce i principi procedurali applicabili nell’ambito

della protezione degli adulti. Ai sensi della norma, l’autorità di protezione

esamina d’ufficio i fatti (cpv. 1). Essa raccoglie le informazioni occorrenti e

assume le prove necessarie; può incaricare degli accertamenti una persona o un

servizio idonei e, se necessario, ordina che uno specialista effettui una

perizia (cpv. 2). L’autorità di protezione non è vincolata dalle conclusioni

delle persone che partecipano al procedimento (cpv. 3) e applica d’ufficio il

diritto (cpv. 4).

La norma

sancisce il principio inquisitorio illimitato, secondo il quale l’autorità è

perfettamente libera nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle

prove: secondo consolidata giurisprudenza, in base a tale principio l’autorità

può assumere e ricercare delle prove – secondo il suo apprezzamento – anche

secondo delle modalità inabituali e procurarsi d’ufficio dei rapporti allestiti

da terzi (v. DTF 128 III 413 consid. 3.2.1; v. anche STF del 13 gennaio 2014,

inc.5A_843/2013, consid. 4.1 e 4.2, e Messaggio, pag. 6465-6466).

4.

Dagli atti emerge che la situazione finanziaria di RE 1, che ha a suo

carico ancora ben quattro figli minorenni, è disastrosa. Il suo stipendio è

parzialmente pignorato e ha debiti per ca. fr. 60'000.–. Questa situazione non

la si raggiunge dall’oggi al domani, di certo le difficoltà gestionali sono

presenti da diverso tempo. Appare anche chiaro che il problema non è una

mancanza di reddito: dal certificato di salario per l’anno 2015 risulta che RE

1.

percepisce un salario annuale di fr. 100'000.–, mentre dalla notifica di

tassazione 2 settembre 2015 per l’anno 2014 risulta invece un reddito

imponibile di fr. 104'000.–. Da notare che la tassazione è stata fatta

d’ufficio, ciò che non fa che confermare il disordine finanziario e

amministrativo della famiglia. Non si tratta quindi di fare solo un po’ di

ordine, come preteso dalla moglie (verbale 28.1.2016, pag. 2) che, a non averne

dubbio, ha una visione poco realistica delle loro difficoltà. Anche quanto

avvenuto dopo il loro trasferimento nella casa paterna dimostra la problematica

famigliare; malgrado l’affitto di favore di fr. 1'000.– mensili i RE 1 non

hanno mai proceduto al pagamento della pigione, completamente scoperta, e

nemmeno alle spese accessorie convenute (mail 3.3.2016 di __________ all’ARP).

La priorità non è quindi da loro data alla copertura delle spese basilari. La

famiglia ha da poco subito uno sfratto, se i mancati pagamenti continuano ne

rischia anche un secondo anche se l’abitazione è della madre: contrariamente a

quanto preteso dalla moglie l’affitto è dovuto, il fatto che la casa sia della

mamma di RE 1 non li esenta dal corrispondere una pigione, indispensabile alla

madre per coprire le sue necessità (verbale 28.1.2016, pag. 1).

In tutta

evidenza si tratta di un caso grave di cattiva gestione ovvero di uno stato di

debolezza.

Sul fatto

poi che egli sia in grado o abbia la volontà di chiedere sostegno a terzi

sorgono molti dubbi: difatti, se sentiva simile necessità, lo avrebbe fatto

alle prime avvisaglie debitorie ma così non è stato. Solo ora, a misura

istituita, indica che intende rivolgersi ad un legale, senza tuttavia provare

quanto detto e nemmeno portare conferma di un’accettazione di mandato. Ancora

una vana dichiarazione di intenti.

Ne discende

che i presupposti per istituire una misura di protezione sono dati, peraltro

nemmeno il reclamante pretende il contrario, nel suo reclamo si limita a dire

che l’intervento del curatore è incisivo nella conduzione

dell’economia familiare, ciò che è sicuramente vero ma che è pure del tutto

proporzionale alla fattispecie. Il reclamo è quindi respinto e la decisione

impugnata confermata.

A titolo

abbondanziale e a riprova di quanto sopra, l’ammonimento ricevuto da RE 1 dal

suo datore di lavoro (lettera del 29 aprile 2016 della __________) dal quale

emergono, fra l’altro, le reclamazioni dei collaboratori contattati per

ottenere del contante in prestito nonché la mancanza di concentrazione e

presenza sul posto di lavoro di RE 1. Il suo stato di bisogno è quindi fuori

dubbio.

5.

Tasse e spese di giustizia seguono la

soccombenza. Data la particolarità della fattispecie nonché la situazione del

reclamante si prescinde, a titolo eccezionale, al prelievo degli oneri

processuali.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Il

reclamo è respinto e la decisione impugnata confermata.

2. Non

si prelevano tasse e spese di giustizia.

3. Notificazione:

-

Comunicazione:

-

-

Il giudice supplente La

segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso

in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro

le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art.

95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72

segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è

ammissibile solo se il valore

litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non

raggiunge tale importo, il ricorso

in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.