9.2016.52
Condizioni per l'istituzione di una misura di protezione
6 giugno 2016Italiano14 min
Source ti.ch
Incarto n.
9.2016.52
Lugano
6 giugno 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice supplente della Camera di
protezione del Tribunale d’appello
Alessia Paglia
giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito dalla
segretaria
Scheurich
sedente per statuire nella causa che oppone
RE 1
all’
Autorità regionale di protezione __________,
per quanto riguarda l’istituzione di una curatela di rappresentanza e
amministrazione
giudicando sul reclamo del 7 aprile 2016 presentato da RE 1 contro la
decisione 28 gennaio/11 marzo 2016 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
Fatti
A. RE 1 è
nato il 1956 ed è sposato con __________ (1973). La coppia ha diversi figli,
alcuni comuni altri no, quattro sono ancora minorenni e vivono con i genitori: __________
(1999), __________ (2000), __________ (2005) e __________ (2015).
Il nucleo
famigliare ha vissuto per diverso tempo a __________, abitazione che hanno però
dovuto liberare per la metà dicembre 2015 a seguito della decisione di sfratto
del 20 novembre 2015 del Pretore del Distretto di __________.
B. Con
scritto 2 dicembre 2015 il signor RE 1 ha contattato l’Autorità regionale di protezione
__________ (in seguito Autorità di protezione) chiedendo il permesso di potersi
trasferire nella casa paterna di __________, vuota dopo il ricovero in casa
anziani della madre (1928), in favore della quale, con decisine ris. n. 228/478
del 19 novembre 2015, era stata istituita una curatela di rappresentanza e
gestione ai sensi dei disposti 394 e 395 CC. Egli ha indicato il suo impegno a
pagare un affitto e a occuparsi della manutenzione dello stabile e del giardino
e di apportare le necessarie migliorie. RE 1 ha infine aggiunto di aver già
parlato con la curatrice della madre, signora __________, che avrebbe dato il
suo consenso.
C. Con e-mail dell’11 dicembre 2016 l’Autorità di protezione ha quindi
chiesto a RE 1: un documento attestante l’obbligo di lasciare l’appartamento di
__________, le garanzie che intendeva prestare per il pagamento dell’affitto e
un estratto aggiornato dell’Ufficio esecuzioni e fallimenti di __________. Il
medesimo giorno il signor RE 1 ha trasmesso il documento di sfratto mentre, per
la garanzia di pagamento, ha indicato che non appena trasferito il domicilio a __________
avrebbe richiesto l’istituzione di una curatela in suo favore invitando
l’autorità a voler da subito avviare una procedura in tal senso.
D. Il 28
gennaio 2016 il signor RE 1 e la moglie sono stati sentiti dall’Autorità di
protezione alla presenza anche della curatrice della madre signora __________.
Dall’incontro e dai documenti è emerso che RE 1 ha debiti per fr. 58'225.– fra
esecuzioni e attestati di carenza beni e che l’Ufficio esecuzioni e fallimenti
gli trattiene fr. 1'300.– al mese per uno stipendio netto mensile che riceve di
fr. 5'200.– circa. Egli ha inoltre indicato di avere un debito col datore di
lavoro di fr. 5'000.–. Si è quindi discusso della necessità di pagare un
affitto per la casa abitata a __________, la madre __________ dovendo a sua
volta pagare una retta per la casa anziani. Si è poi stabilita un’indennità di
favore di fr. 1'000.– al mese ritenuto che tutti i costi ordinari e le spese
accessorie sono a suo carico mentre la madre, quale proprietaria, continua ad
assumersi le spese straordinarie. Il signor RE 1 ha poi confermato di essere
d’accordo ad avere un curatore che abbia conoscenze specifiche e gli possa dare
una mano per sistemare le pendenze debitorie.
E. Il 24
febbraio 2016 il signor RE 1 è quindi stato sentito dal delegato comunale che
gli ha presentato CUR 1, candidato alla funzione di curatore; egli ha
nuovamente accettato i termini della misura e ha dato il suo accordo alla
nomina di CUR 1.
Con ris. ud.
06/8 del 28 gennaio 2016 e decisione n. 42/2016 intimata l’11 marzo 2016 in
favore di RE 1 è quindi stata istituita una curatela ex art. 394 e 395 CC. A
curatore è stato nominato CUR 1, con il compito di amministrare i beni e
redditi del patrimonio dell’interessato con limitazione dei diritti civili nel
senso che RE 1 non potrà avere accesso alle rendite e alla sostanza gestita dal
curatore.
F. Avverso
la predetta decisione è insorto RE 1 con reclamo 4 aprile 2016 siccome ritiene
l’intervento del curatore incisivo nella conduzione dell’economia familiare;
egli intende designare l’avv. __________ per provvedere agli affari che occorre
sbrigare, in particolare per il risanamento della sua situazione finanziaria.
G. All’accoglimento
del gravame si oppone l’Autorità di protezione che, con osservazioni 28 aprile
2016, dopo aver ripercorso l’iter che ha portato all’istituzione della misura,
ribadisce la necessità ed il bisogno di gestire le entrate del nucleo
famigliare in modo oculato e parsimonioso ritenuto che i coniugi non sono in
grado di utilizzare le entrate per i beni primari della famiglia. Il reclamante
non ha poi portato prova né di aver interpellato l’avv. __________ né che
questi abbia accettato di seguirlo sicché la necessità del curatore.
Considerato
Considerandi
1.
Le
decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e
minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale
di appello, che decide nella composizione di un giudice unico [art. 450 CC in
relazione agli 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 Legge
sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e
dell’adulto (LPMA); art. 48 lett. f n. 9 LOG]. Riguardo alla procedura
applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre
riferirsi, in via sussidiaria, alle Legge sulla procedura amministrativa, in
particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di
competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del
Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut,
pag. 8) e, in via ancor più sussidiaria, alle disposizioni del diritto
processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).
2.
Con la decisione impugnata, l’Autorità di protezione ha istituito una curatela di rappresentanza con amministrazione dei
beni e dei redditi a favore RE 1, a seguito della sua richiesta in tal senso e
dopo aver verificato un suo stato di debolezza. I compiti affidati al curatore
sono quelli di amministrare i beni e i redditi del patrimonio dell’interessato
e di salvaguardare convenientemente i suoi interessi morali e materiali. I
diritti civili dell’interessato sono stati limitati nel senso che lo stesso non
potrà avere accesso alle rendite e alla sostanza gestita dal curatore.
RE 1 si
aggrava contro la decisione. Egli ritiene l’intervento del curatore incisivo
nella conduzione dell’economia familiare e indica di voler designare un legale
per provvedere agli affari che occorre sbrigare, in particolare per il
risanamento della sua situazione finanziaria.
3.
Le condizioni materiali per l’istituzione di una curatela sono indicate
all’art. 390 cpv. 1 CC. In particolare l’Autorità di protezione istituisce
una curatela se una persona maggiorenne: non è in grado di provvedere ai propri
interessi, o lo è solo in parte, a causa di una disabilità mentale, di una turba
psichica o di un analogo stato di debolezza inerente alla sua persona (n. 1); a
causa di un’incapacità di discernimento temporanea o di assenza, non è in grado
di agire lei stessa e non ha designato un rappresentante per provvedere ad
affari che occorre sbrigare (n. 2).
La legge
menziona tre cause alternative, ovvero una disabilità mentale, una turba
psichica o un analogo stato di debolezza; l’elenco è esaustivo (CommFam,
Protection de l’adulte, Meier, art.
ad art. 390 CC n. 25).
Secondo la
dottrina l’ampia nozione di "analogo stato di debolezza”, va
interpretata restrittivamente (CommFam, Protection de l’adulte, op. cit., ad
art. 390 CC n. 17; Meier/Lukic,
Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte, Ginevra 2011, n.
386, pag. 184). Secondo gli esempi citati dal Messaggio del Consiglio federale,
tale nozione consente di proteggere, ad esempio, le persone anziane affette da
deficienze analoghe a quelle delle persone afflitte da una disabilità mentale o
da una turba psichica; compresi sono anche i casi estremi di inesperienza o di
cattiva gestione, nonché rari casi di disabilità fisiche, per esempio i casi di
paralisi grave o quelli di persone nel contempo cieche e sorde (Messaggio
concernente la modifica del CC, protezione degli adulti, diritto delle persone
e diritto della filiazione del 28 giugno 2006, FF 2006 pag. 6391 e segg.; vedi
in particolare pag. 6432; v. anche BSK Erwachsenenschutz, Henkel, Basilea 2012, ad art. 390 CC n.
13; Schmid, Erwachsenenschutz
Kommentar, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 390 CC n. 6; CommFam, op. cit., ad
art. 390 CC n. 17). L’istituzione di una misura è esclusa nei casi di semplice
disagio finanziario, nella misura in cui spetta all’assistenza sociale
intervenire; se tuttavia l'interessato omette di fare i passi necessari per
ottenere prestazioni assistenziali a causa di una deficienza caratteriale,
l’adozione di una misura protettiva può entrare in considerazione (Schmid, op. cit., ad art. 390 CC n. 8;
BSK Erwachsenenschutz, op. cit., ad art. 390 CC n. 18; Meier/Lukic, op. cit., n. 404, pag. 192-193).
L’esistenza
di uno stato di debolezza non è ancora sufficiente per giustificare l’adozione
di una misura: occorre inoltre che l’interessato non sia in grado di provvedere
ai propri affari né di designare rappresentanti che possano farlo (Messaggio,
pag. 6432). Lo stato di debolezza (causa della curatela) deve dunque avere come
conseguenza un bisogno di protezione e di assistenza dell’interessato
(presupposto “sociale” della curatela) (Schmid,
op. cit., ad art. 390 CC n. 1; BSK Erwachsenenschutz, ad art. 390 CC n. 17; Meier/Lukic, op. cit., n. 405, pag. 193;
COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, n. 5.10 pag. 138).
L’incapacità è una nozione relativa, da interpretare in funzione del genere di
affari che l’interessato è chiamato a gestire; la loro importanza non è
determinante in sé per l’istituzione di una curatela, ma avrà un ruolo nella
scelta del tipo di curatela e nel determinare le sfere di compiti affidate al
curatore (CommFam, Protection de l’adulte, op. cit., ad art. 390 CC n. 20).
3.1
In
generale, le condizioni previste all’art. 390 CC devono essere adempiute per
l’istituzione di qualsiasi tipo di curatela; secondo la dottrina, è ad ogni
modo innegabile che il tipo di curatela che si intende adottare influenzerà “a
ritroso” l’esame delle condizioni (l’autorità potendosi mostrare meno esigente
nel verificare l’adempimento delle condizioni nel caso in cui scelga una
curatela d’accompagnamento, rispetto ad esempio ad una curatela generale, cfr. Meier, Les nouvelles curatelles, op.
cit., n. 23, pag. 105; v. anche Meier/Lukic,
op. cit., n. 403, pag. 192; cfr. sentenza CDP dell’11 marzo 2014, inc.
9.2013
).
3.2
Conformemente al principio della sussidiarietà, le misure ufficiali
vanno ordinate soltanto se l’assistenza alla persona bisognosa d’aiuto non può
essere adeguatamente garantita altrimenti (art. 389 cpv. 1 n. 1 CC; Messaggio,
pag. 6432; COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, n. 5.11
pag. 138). Ogni misura ufficiale deve inoltre essere necessaria e idonea (art.
389.
cpv. 2 CC), in ossequio del principio della proporzionalità (art. 5 cpv. 2
Cost.; COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, n. 5.11 pag.
138).
3.3
L’art. 446 CC definisce i principi procedurali applicabili nell’ambito
della protezione degli adulti. Ai sensi della norma, l’autorità di protezione
esamina d’ufficio i fatti (cpv. 1). Essa raccoglie le informazioni occorrenti e
assume le prove necessarie; può incaricare degli accertamenti una persona o un
servizio idonei e, se necessario, ordina che uno specialista effettui una
perizia (cpv. 2). L’autorità di protezione non è vincolata dalle conclusioni
delle persone che partecipano al procedimento (cpv. 3) e applica d’ufficio il
diritto (cpv. 4).
La norma
sancisce il principio inquisitorio illimitato, secondo il quale l’autorità è
perfettamente libera nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle
prove: secondo consolidata giurisprudenza, in base a tale principio l’autorità
può assumere e ricercare delle prove – secondo il suo apprezzamento – anche
secondo delle modalità inabituali e procurarsi d’ufficio dei rapporti allestiti
da terzi (v. DTF 128 III 413 consid. 3.2.1; v. anche STF del 13 gennaio 2014,
inc.5A_843/2013, consid. 4.1 e 4.2, e Messaggio, pag. 6465-6466).
4.
Dagli atti emerge che la situazione finanziaria di RE 1, che ha a suo
carico ancora ben quattro figli minorenni, è disastrosa. Il suo stipendio è
parzialmente pignorato e ha debiti per ca. fr. 60'000.–. Questa situazione non
la si raggiunge dall’oggi al domani, di certo le difficoltà gestionali sono
presenti da diverso tempo. Appare anche chiaro che il problema non è una
mancanza di reddito: dal certificato di salario per l’anno 2015 risulta che RE
1.
percepisce un salario annuale di fr. 100'000.–, mentre dalla notifica di
tassazione 2 settembre 2015 per l’anno 2014 risulta invece un reddito
imponibile di fr. 104'000.–. Da notare che la tassazione è stata fatta
d’ufficio, ciò che non fa che confermare il disordine finanziario e
amministrativo della famiglia. Non si tratta quindi di fare solo un po’ di
ordine, come preteso dalla moglie (verbale 28.1.2016, pag. 2) che, a non averne
dubbio, ha una visione poco realistica delle loro difficoltà. Anche quanto
avvenuto dopo il loro trasferimento nella casa paterna dimostra la problematica
famigliare; malgrado l’affitto di favore di fr. 1'000.– mensili i RE 1 non
hanno mai proceduto al pagamento della pigione, completamente scoperta, e
nemmeno alle spese accessorie convenute (mail 3.3.2016 di __________ all’ARP).
La priorità non è quindi da loro data alla copertura delle spese basilari. La
famiglia ha da poco subito uno sfratto, se i mancati pagamenti continuano ne
rischia anche un secondo anche se l’abitazione è della madre: contrariamente a
quanto preteso dalla moglie l’affitto è dovuto, il fatto che la casa sia della
mamma di RE 1 non li esenta dal corrispondere una pigione, indispensabile alla
madre per coprire le sue necessità (verbale 28.1.2016, pag. 1).
In tutta
evidenza si tratta di un caso grave di cattiva gestione ovvero di uno stato di
debolezza.
Sul fatto
poi che egli sia in grado o abbia la volontà di chiedere sostegno a terzi
sorgono molti dubbi: difatti, se sentiva simile necessità, lo avrebbe fatto
alle prime avvisaglie debitorie ma così non è stato. Solo ora, a misura
istituita, indica che intende rivolgersi ad un legale, senza tuttavia provare
quanto detto e nemmeno portare conferma di un’accettazione di mandato. Ancora
una vana dichiarazione di intenti.
Ne discende
che i presupposti per istituire una misura di protezione sono dati, peraltro
nemmeno il reclamante pretende il contrario, nel suo reclamo si limita a dire
che l’intervento del curatore è incisivo nella conduzione
dell’economia familiare, ciò che è sicuramente vero ma che è pure del tutto
proporzionale alla fattispecie. Il reclamo è quindi respinto e la decisione
impugnata confermata.
A titolo
abbondanziale e a riprova di quanto sopra, l’ammonimento ricevuto da RE 1 dal
suo datore di lavoro (lettera del 29 aprile 2016 della __________) dal quale
emergono, fra l’altro, le reclamazioni dei collaboratori contattati per
ottenere del contante in prestito nonché la mancanza di concentrazione e
presenza sul posto di lavoro di RE 1. Il suo stato di bisogno è quindi fuori
dubbio.
5.
Tasse e spese di giustizia seguono la
soccombenza. Data la particolarità della fattispecie nonché la situazione del
reclamante si prescinde, a titolo eccezionale, al prelievo degli oneri
processuali.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il
reclamo è respinto e la decisione impugnata confermata.
2. Non
si prelevano tasse e spese di giustizia.
3. Notificazione:
-
Comunicazione:
-
-
Il giudice supplente La
segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso
in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro
le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art.
95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72
segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è
ammissibile solo se il valore
litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non
raggiunge tale importo, il ricorso
in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.