9.2016.59
Trasferimento del figlio minore all'estero per vacanze
23 agosto 2016Italiano12 min
Source ti.ch
Incarto n.
9.2016.59
Lugano
23 agosto 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello
Franco
Lardelli
giudice
unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito
dalla
vicecancelliera
Mecca
sedente
per statuire nella causa che oppone
RE
1
patr.
da: PR 1
all’
Autorità
regionale di protezione __________,
e
a
CO
2
patr.
da: PR 2
per
quanto riguarda le vacanze della figlia assieme alla madre nella __________;
giudicando
sul reclamo del 18 aprile 2016 presentato da RE 1 contro la decisione emessa
il 17 marzo 2016 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
Fatti
che PI 1, nata il 2011, è figlia di CO 2 e di RE 1;
che
l’autorità parentale su PI 1 viene esercitata congiuntamente dai genitori,
mentre PI 1 è affidata alle cure della madre e il padre esercita i diritti alle
relazioni personali;
che
PI 1 abita a __________ insieme a sua madre e al signor __________ (con il
quale quest’ultima si è coniugata in data 2015);
che
in data 15 febbraio e 4 marzo 2016 la madre ha comunicato all’Autorità regionale
di protezione __________ di volersi recare assieme alla figlia PI 1, per una
vacanza, nella __________ dal 18 marzo al 28 aprile 2016;
che
con risposta 8 marzo 2016 alla predetta comunicazione l’Autorità di protezione
ha richiamato il proprio scritto del 2 aprile 2015, indicando di riservarsi “di
entrare nel merito di un’eventuale richiesta di limitazione di soggiorno
all’estero solo in caso di istanza motivata del padre”;
che
con istanza 9 marzo 2016 il padre si è opposto al previsto viaggio della figlia
nella __________, contestando sia la durata del soggiorno, sia il luogo dello
stesso siccome costituirebbe una fonte di pericolo per la minore in ragione della
presenza del nonno materno incarcerato per abusi sessuali ai danni di una minorenne;
che
con osservazioni 15 marzo 2016 la madre ha contestato le critiche del padre in
quanto sarebbero infondate e strumentali;
che
con decisione 17 marzo 2016 l’Autorità di protezione ha respinto l’istanza 9
marzo 2016 con la quale il padre si opponeva al trasferimento di madre e figlia
nella __________; ad un eventuale reclamo è stato denegato l’effetto sospensivo;
che
il biasimato viaggio di madre e figlia è stato rinviato (per motivi di rinnovo
del permesso di soggiorno svizzero della madre) e l’8 aprile 2016 è avvenuta la
partenza nella __________ da dove sono rientrate in Svizzera il 5 maggio 2016;
che
contro la suddetta decisione è insorto il padre con reclamo 18 aprile 2016 con
il quale ha chiesto l’annullamento della decisione impugnata rimproverando all’Autorità
di protezione un “accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente
rilevanti”, rilevando che il clima in cui sarebbe andata a risiedere PI 1
durante un soggiorno presso la famiglia materna nella __________ sarebbe stato
“inadatto e quantomai pericoloso” per la minore, ciò in relazione soprattutto
all’arresto del nonno materno “(in carcerazione preventiva sino al febbraio
2016) per aver violentato la figliastra di undici anni”;
che
con osservazioni 9 maggio 2016 l’Autorità di protezione ha chiesto la reiezione
del gravame del padre prendendo posizione sui timori espressi dal padre
relativi all’opportunità di un soggiorno della minore nella __________;
che
con osservazioni 11 maggio 2016 la madre ha postulato in via preliminare lo
stralcio dai ruoli del reclamo in quanto sarebbe divenuto privo d’oggetto alla
luce del viaggio già eseguito e concluso, chiedendo in via subordinata di
confermare la decisione impugnata.
Considerato
Considerandi
che le decisioni
delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e minorenni sono
impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di
appello, che decide nella composizione di un giudice unico [art. 450 CC in
relazione agli 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 Legge
sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e
dell’adulto (LPMA); art. 48 lett. f n. 7 LOG];
che, riguardo alla
procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC,
occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in
particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di
competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio
di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8)
e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale
civile (CPC; v. art. 450f CC);
che il padre non aveva
chiesto la restituzione dell’effetto sospensivo tolto mediante la decisione
impugnata e il reclamo del signor RE 1 risale al 18 aprile 2016, ovvero ad una
data posteriore alla partenza in data 8 aprile 2016 di madre e figlia nella __________;
che considerato che il
contestato viaggio si è nel frattempo concluso con il rientro in Svizzera di
madre e figlia, per quanto concerne la reiezione dell’istanza 9 marzo 2016 di RE
1.
di cui al dispositivo n. 1 della decisione impugnata, non sussiste per il
gravame in esame un interesse attuale e concreto;
che, in relazione al
predetto dispositivo della decisione impugnata, il reclamo risulta di
conseguenza privo d’oggetto e la causa va stralciata dai ruoli (cfr. art. 242
CPC, applicabile per analogia in virtù dell'art. 450f CC);
che, ciononostante, questa
Camera non può comunque esimersi da una riflessione sulle modalità con le quali
l’Autorità di prima sede ha trattato l’istanza di RE 1, sia in considerazione
della motivazione errata della decisione impugnata sia alla luce
dell’insufficiente accertamento dei fatti;
che va qui ricordato che il
signor RE 1 e la signora CO 2 detengono l’autorità parentale congiunta sulla
figlia PI 1, mentre la minore è affidata alle cure della madre;
che giusta l’art. 301 CC:
i genitori, in considerazione del bene del figlio, ne dirigono le cure e
l’educazione e, riservata la sua capacità, prendono le decisioni necessarie
(cpv. 1); il genitore che ha la cura del figlio può decidere autonomamente se:
1.
si tratta di affari quotidiani o urgenti; 2. il dispendio richiesto per raggiungere
l’altro genitore non risulta ragionevole (cpv. 1bis);
che per giudicare se si
tratti di una questione di ordine quotidiano o urgente, che può essere decisa
autonomamente dal genitore che ha la cura del figlio, si applica un criterio
oggettivo (Cantieni/Wyss in Rosch/Fontoulakis/Heck, Handbuch Kindes
und Erwachsenenschutz, Berna 2016, pag. 312-313; Meier/Stettler, Droit de filiation, 5ª ed., 2014, n. 1021
pag. 667; Messaggio del Consiglio federale concernente una modifica del Codice
civile, Autorità parentale, in FF 2011 pag. 8053);
che non si è in presenza
di affari quotidiani o urgenti quando la decisione è atta a incidere
profondamente sulla vita del minore (Cantieni/Wyss
in Rosch/Fontoulakis/Heck, op.
cit, loc. cit.; FF pag. 8053 nota 39; sentenza CDP del 18 marzo 2016, inc.
9.2015
);
che questa Camera ha già
avuto modo di confermare in passato il diniego di una vacanza in un Paese
estero, sia perché non vi era alcun dettaglio sugli spostamenti sia perché il
Paese non era considerato sicuro da parte del DFAE (sentenza CDP del 5 giugno
2013, inc. 9.2013.144; sentenza CDP del 18 marzo 2016, inc. 9.2015.178);
che i genitori detentori
dell’autorità parentale congiunta prendono assieme le decisioni che esulano
dagli affari quotidiani o urgenti e, in caso di disaccordo tra i due genitori,
decide l’Autorità di protezione, a meno che il Pretore sia già competente per
altre questioni relative alle relazioni personali (Meier/Stettler, Droit de filiation, 5ª ed., 2014, n. 1026
pag. 670);
che, RE 1 ha sostenuto
nella sua istanza del 9 marzo 2016 di essere stato informato da CO 2 che, nella
__________, meta del viaggio di vacanza, il nonno di PI 1 aveva pendente un procedimento
penale “per abusi sessuali ai danni di una minorenne”;
che, se il nonno materno
si era realmente reso colpevole del reato indicato, PI 1 risultava esposta ad
un pericolo accresciuto per la sua incolumità psicofisica;
che ritenuto il disaccordo
del padre, per i motivi anzidetti, in merito alla partenza e al soggiorno di PI
1.
nella __________, era a giusto titolo che la madre si è rivolta all’Autorità
di protezione, quindi competente a decidere;
che, innanzitutto, l’Autorità di protezione
ha erroneamente basato la sua motivazione sui requisiti previsti dall’art. 301a
CC che regola la modifica del luogo di dimora del figlio, ritenendo in modo infondato
che la madre non necessitasse del consenso del padre, rispettivamente
dell’Autorità di protezione, siccome le condizioni della citata disposizione
legale non ricorrerebbero in caso di un trasferimento temporaneo all’estero per
un breve periodo (cfr. scritto del 2 aprile 2015 richiamato anche nello scritto
8.
marzo 2016);
che per contro la fattispecie concreta (ossia
la decisione sulla partenza nella __________ di madre e figlia allo scopo di
vacanze), in situazione di potenziale pericolo per l’incolumità della minore, ricade
invece sotto l’applicazione dell’art. 301 CC, poiché si tratta di una decisione
esulante dagli affari quotidiani o urgenti nell’ambito in cui vi è un
disaccordo tra i genitori detentori dell’autorità parentale congiunta e richiede
pertanto l’intervento dell’Autorità di protezione;
che, di conseguenza,
l’Autorità di protezione ha basato la sua decisione su una base legale errata;
che di fronte ai timori
espressi con istanza 9 marzo 2016 dal signor RE 1 per la sicurezza psicofisica di
PI 1 durante il suo soggiorno presso il nucleo famigliare materno nella __________
(segnatamente alla luce della figura del nonno materno e dei presunti reati
penali che avrebbe commesso), la motivazione adottata dall’Autorità di protezione
nella decisione impugnata, ossia “che in concreto in istanza non
emerge una situazione di reale pericolo della minore per un trasferimento
temporaneo della madre e della figlia a __________, le quali trascorreranno un
periodo di vacanza presso la famiglia della madre, presso la quale la minore ha
già soggiornato in passato”, risulta sbrigativa;
che in presenza di allegazioni
come quelle esposte dal padre nella sua istanza 9 marzo 2016 alla partenza
della madre e figlia, l’Autorità di protezione avrebbe almeno dovuto procedere
ad una verifica più accurata delle circostanze, effettuare i necessari accertamenti
e valutare il rischio al quale PI 1 avrebbe potuto essere esposta presso la
famiglia materna nella __________, richiedendo segnatamente, sia all’uno che
all’altro genitore, ulteriori elementi o documenti – ad esempio un attestato di
non pendenza di procedimenti penali nei confronti del nonno materno – a
sostegno delle loro posizioni e tesi;
che agendo nei modi sopra
descritti, l’Autorità di protezione sarebbe stata in grado di meglio valutare i
rischi di un’eventuale partenza e di emanare una decisione meno imprudente e
più dettagliata – basata sugli ulteriori accertamenti sopramenzionati – concedendo
se del caso un’autorizzazione alla partenza della madre subordinata a delle
condizioni di protezione a favore della minore;
che l’Autorità di
protezione va di conseguenza richiamata ad agire in futuro con maggiore
prudenza;
che alla luce di quanto
precede, ritenuto che il reclamo del signor RE 1 – se non fosse diventato privo
d’oggetto – avrebbe meritato l’accoglimento davanti alla scrivente Camera con
conseguente annullamento della decisione impugnata, l’addebito di tasse e spese
di giustizia di fr. 100.– (dispositivo n. 2 della decisione impugnata) deve
essere annullato;
che la signora CO 2 ha postulato
di essere messa a beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito
patrocinio. Ai sensi dell’art. 117 CPC, applicabile su rinvio
dell’art. 13 LAG, ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei
mezzi necessari (lett. a), la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo
(lett. b). L’indigenza della reclamante, in quanto non documentata, non è
comprovata (la decisione di ammissione all’assistenza giudiziaria del 16
aprile/21 maggio 2015 prodotta quale doc. 8 a sostegno della domanda, non è
sufficiente a questo scopo siccome concessa nell’ambito di una procedura
precedente separata e nel frattempo conclusasi); la domanda va pertanto
respinta;
che, dato le circostanze e
richiamato l’art. 47 cpv. 6 LPAmm, si prescinde dal prelevare tasse e spese di
giustizia e non si assegnano ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1.Il
reclamo è parzialmente accolto.
Di conseguenza:
1.1. In
relazione al dispositivo n. 1 della risoluzione n. 681/2016 del 17 marzo 2016
dell’Autorità regionale di protezione __________, il reclamo è dichiarato privo
di oggetto e la procedura stralciata dai ruoli, ma con il richiamo rivolto
all’Autorità di protezione ai sensi dei considerandi.
1.2. Il
dispositivo n. 2 della risoluzione n. 681/2016 del 17 marzo 2016 dell’Autorità
regionale di protezione __________ è annullato.
2. L’istanza
di ammissione all’assistenza giudiziaria di CO 2 è respinta.
3. Non si prelevano né
tasse né spese di giustizia. Non si assegnano ripetibili.
4. Notificazione:
-
-
-
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95
a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg.
LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;
quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.
Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo
stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.