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Decisione

9.2016.59

Trasferimento del figlio minore all'estero per vacanze

23 agosto 2016Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

che PI 1, nata il 2011, è figlia di CO 2 e di RE 1;

che

l’autorità parentale su PI 1 viene esercitata congiuntamente dai genitori,

mentre PI 1 è affidata alle cure della madre e il padre esercita i diritti alle

relazioni personali;

che

PI 1 abita a __________ insieme a sua madre e al signor __________ (con il

quale quest’ultima si è coniugata in data 2015);

che

in data 15 febbraio e 4 marzo 2016 la madre ha comunicato all’Autorità regionale

di protezione __________ di volersi recare assieme alla figlia PI 1, per una

vacanza, nella __________ dal 18 marzo al 28 aprile 2016;

che

con risposta 8 marzo 2016 alla predetta comunicazione l’Autorità di protezione

ha richiamato il proprio scritto del 2 aprile 2015, indicando di riservarsi “di

entrare nel merito di un’eventuale richiesta di limitazione di soggiorno

all’estero solo in caso di istanza motivata del padre”;

che

con istanza 9 marzo 2016 il padre si è opposto al previsto viaggio della figlia

nella __________, contestando sia la durata del soggiorno, sia il luogo dello

stesso siccome costituirebbe una fonte di pericolo per la minore in ragione della

presenza del nonno materno incarcerato per abusi sessuali ai danni di una minorenne;

che

con osservazioni 15 marzo 2016 la madre ha contestato le critiche del padre in

quanto sarebbero infondate e strumentali;

che

con decisione 17 marzo 2016 l’Autorità di protezione ha respinto l’istanza 9

marzo 2016 con la quale il padre si opponeva al trasferimento di madre e figlia

nella __________; ad un eventuale reclamo è stato denegato l’effetto sospensivo;

che

il biasimato viaggio di madre e figlia è stato rinviato (per motivi di rinnovo

del permesso di soggiorno svizzero della madre) e l’8 aprile 2016 è avvenuta la

partenza nella __________ da dove sono rientrate in Svizzera il 5 maggio 2016;

che

contro la suddetta decisione è insorto il padre con reclamo 18 aprile 2016 con

il quale ha chiesto l’annullamento della decisione impugnata rimproverando all’Autorità

di protezione un “accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente

rilevanti”, rilevando che il clima in cui sarebbe andata a risiedere PI 1

durante un soggiorno presso la famiglia materna nella __________ sarebbe stato

“inadatto e quantomai pericoloso” per la minore, ciò in relazione soprattutto

all’arresto del nonno materno “(in carcerazione preventiva sino al febbraio

2016) per aver violentato la figliastra di undici anni”;

che

con osservazioni 9 maggio 2016 l’Autorità di protezione ha chiesto la reiezione

del gravame del padre prendendo posizione sui timori espressi dal padre

relativi all’opportunità di un soggiorno della minore nella __________;

che

con osservazioni 11 maggio 2016 la madre ha postulato in via preliminare lo

stralcio dai ruoli del reclamo in quanto sarebbe divenuto privo d’oggetto alla

luce del viaggio già eseguito e concluso, chiedendo in via subordinata di

confermare la decisione impugnata.

Considerato

Considerandi

che le decisioni

delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e minorenni sono

impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di

appello, che decide nella composizione di un giudice unico [art. 450 CC in

relazione agli 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 Legge

sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e

dell’adulto (LPMA); art. 48 lett. f n. 7 LOG];

che, riguardo alla

procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC,

occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in

particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di

competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio

di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8)

e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale

civile (CPC; v. art. 450f CC);

che il padre non aveva

chiesto la restituzione dell’effetto sospensivo tolto mediante la decisione

impugnata e il reclamo del signor RE 1 risale al 18 aprile 2016, ovvero ad una

data posteriore alla partenza in data 8 aprile 2016 di madre e figlia nella __________;

che considerato che il

contestato viaggio si è nel frattempo concluso con il rientro in Svizzera di

madre e figlia, per quanto concerne la reiezione dell’istanza 9 marzo 2016 di RE

1.

di cui al dispositivo n. 1 della decisione impugnata, non sussiste per il

gravame in esame un interesse attuale e concreto;

che, in relazione al

predetto dispositivo della decisione impugnata, il reclamo risulta di

conseguenza privo d’oggetto e la causa va stralciata dai ruoli (cfr. art. 242

CPC, applicabile per analogia in virtù dell'art. 450f CC);

che, ciononostante, questa

Camera non può comunque esimersi da una riflessione sulle modalità con le quali

l’Autorità di prima sede ha trattato l’istanza di RE 1, sia in considerazione

della motivazione errata della decisione impugnata sia alla luce

dell’insufficiente accertamento dei fatti;

che va qui ricordato che il

signor RE 1 e la signora CO 2 detengono l’autorità parentale congiunta sulla

figlia PI 1, mentre la minore è affidata alle cure della madre;

che giusta l’art. 301 CC:

i genitori, in considerazione del bene del figlio, ne dirigono le cure e

l’educazione e, riservata la sua capacità, prendono le decisioni necessarie

(cpv. 1); il genitore che ha la cura del figlio può decidere autonomamente se:

1.

si tratta di affari quotidiani o urgenti; 2. il dispendio richiesto per raggiungere

l’altro genitore non risulta ragionevole (cpv. 1bis);

che per giudicare se si

tratti di una questione di ordine quotidiano o urgente, che può essere decisa

autonomamente dal genitore che ha la cura del figlio, si applica un criterio

oggettivo (Cantieni/Wyss in Rosch/Fontoulakis/Heck, Handbuch Kindes

und Erwachsenenschutz, Berna 2016, pag. 312-313; Meier/Stettler, Droit de filiation, 5ª ed., 2014, n. 1021

pag. 667; Messaggio del Consiglio federale concernente una modifica del Codice

civile, Autorità parentale, in FF 2011 pag. 8053);

che non si è in presenza

di affari quotidiani o urgenti quando la decisione è atta a incidere

profondamente sulla vita del minore (Cantieni/Wyss

in Rosch/Fontoulakis/Heck, op.

cit, loc. cit.; FF pag. 8053 nota 39; sentenza CDP del 18 marzo 2016, inc.

9.2015

);

che questa Camera ha già

avuto modo di confermare in passato il diniego di una vacanza in un Paese

estero, sia perché non vi era alcun dettaglio sugli spostamenti sia perché il

Paese non era considerato sicuro da parte del DFAE (sentenza CDP del 5 giugno

2013, inc. 9.2013.144; sentenza CDP del 18 marzo 2016, inc. 9.2015.178);

che i genitori detentori

dell’autorità parentale congiunta prendono assieme le decisioni che esulano

dagli affari quotidiani o urgenti e, in caso di disaccordo tra i due genitori,

decide l’Autorità di protezione, a meno che il Pretore sia già competente per

altre questioni relative alle relazioni personali (Meier/Stettler, Droit de filiation, 5ª ed., 2014, n. 1026

pag. 670);

che, RE 1 ha sostenuto

nella sua istanza del 9 marzo 2016 di essere stato informato da CO 2 che, nella

__________, meta del viaggio di vacanza, il nonno di PI 1 aveva pendente un procedimento

penale “per abusi sessuali ai danni di una minorenne”;

che, se il nonno materno

si era realmente reso colpevole del reato indicato, PI 1 risultava esposta ad

un pericolo accresciuto per la sua incolumità psicofisica;

che ritenuto il disaccordo

del padre, per i motivi anzidetti, in merito alla partenza e al soggiorno di PI

1.

nella __________, era a giusto titolo che la madre si è rivolta all’Autorità

di protezione, quindi competente a decidere;

che, innanzitutto, l’Autorità di protezione

ha erroneamente basato la sua motivazione sui requisiti previsti dall’art. 301a

CC che regola la modifica del luogo di dimora del figlio, ritenendo in modo infondato

che la madre non necessitasse del consenso del padre, rispettivamente

dell’Autorità di protezione, siccome le condizioni della citata disposizione

legale non ricorrerebbero in caso di un trasferimento temporaneo all’estero per

un breve periodo (cfr. scritto del 2 aprile 2015 richiamato anche nello scritto

8.

marzo 2016);

che per contro la fattispecie concreta (ossia

la decisione sulla partenza nella __________ di madre e figlia allo scopo di

vacanze), in situazione di potenziale pericolo per l’incolumità della minore, ricade

invece sotto l’applicazione dell’art. 301 CC, poiché si tratta di una decisione

esulante dagli affari quotidiani o urgenti nell’ambito in cui vi è un

disaccordo tra i genitori detentori dell’autorità parentale congiunta e richiede

pertanto l’intervento dell’Autorità di protezione;

che, di conseguenza,

l’Autorità di protezione ha basato la sua decisione su una base legale errata;

che di fronte ai timori

espressi con istanza 9 marzo 2016 dal signor RE 1 per la sicurezza psicofisica di

PI 1 durante il suo soggiorno presso il nucleo famigliare materno nella __________

(segnatamente alla luce della figura del nonno materno e dei presunti reati

penali che avrebbe commesso), la motivazione adottata dall’Autorità di protezione

nella decisione impugnata, ossia “che in concreto in istanza non

emerge una situazione di reale pericolo della minore per un trasferimento

temporaneo della madre e della figlia a __________, le quali trascorreranno un

periodo di vacanza presso la famiglia della madre, presso la quale la minore ha

già soggiornato in passato”, risulta sbrigativa;

che in presenza di allegazioni

come quelle esposte dal padre nella sua istanza 9 marzo 2016 alla partenza

della madre e figlia, l’Autorità di protezione avrebbe almeno dovuto procedere

ad una verifica più accurata delle circostanze, effettuare i necessari accertamenti

e valutare il rischio al quale PI 1 avrebbe potuto essere esposta presso la

famiglia materna nella __________, richiedendo segnatamente, sia all’uno che

all’altro genitore, ulteriori elementi o documenti – ad esempio un attestato di

non pendenza di procedimenti penali nei confronti del nonno materno – a

sostegno delle loro posizioni e tesi;

che agendo nei modi sopra

descritti, l’Autorità di protezione sarebbe stata in grado di meglio valutare i

rischi di un’eventuale partenza e di emanare una decisione meno imprudente e

più dettagliata – basata sugli ulteriori accertamenti sopramenzionati – concedendo

se del caso un’autorizzazione alla partenza della madre subordinata a delle

condizioni di protezione a favore della minore;

che l’Autorità di

protezione va di conseguenza richiamata ad agire in futuro con maggiore

prudenza;

che alla luce di quanto

precede, ritenuto che il reclamo del signor RE 1 – se non fosse diventato privo

d’oggetto – avrebbe meritato l’accoglimento davanti alla scrivente Camera con

conseguente annullamento della decisione impugnata, l’addebito di tasse e spese

di giustizia di fr. 100.– (dispositivo n. 2 della decisione impugnata) deve

essere annullato;

che la signora CO 2 ha postulato

di essere messa a beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito

patrocinio. Ai sensi dell’art. 117 CPC, applicabile su rinvio

dell’art. 13 LAG, ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei

mezzi necessari (lett. a), la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo

(lett. b). L’indigenza della reclamante, in quanto non documentata, non è

comprovata (la decisione di ammissione all’assistenza giudiziaria del 16

aprile/21 maggio 2015 prodotta quale doc. 8 a sostegno della domanda, non è

sufficiente a questo scopo siccome concessa nell’ambito di una procedura

precedente separata e nel frattempo conclusasi); la domanda va pertanto

respinta;

che, dato le circostanze e

richiamato l’art. 47 cpv. 6 LPAmm, si prescinde dal prelevare tasse e spese di

giustizia e non si assegnano ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1.Il

reclamo è parzialmente accolto.

Di conseguenza:

1.1. In

relazione al dispositivo n. 1 della risoluzione n. 681/2016 del 17 marzo 2016

dell’Autorità regionale di protezione __________, il reclamo è dichiarato privo

di oggetto e la procedura stralciata dai ruoli, ma con il richiamo rivolto

all’Autorità di protezione ai sensi dei considerandi.

1.2. Il

dispositivo n. 2 della risoluzione n. 681/2016 del 17 marzo 2016 dell’Autorità

regionale di protezione __________ è annullato.

2. L’istanza

di ammissione all’assistenza giudiziaria di CO 2 è respinta.

3. Non si prelevano né

tasse né spese di giustizia. Non si assegnano ripetibili.

4. Notificazione:

-

-

-

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95

a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg.

LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;

quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.

Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo

stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.