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Decisione

9.2016.61

Nullità di una misura di protezione adottata dall’Autorità di protezione in via di circolazione e non in seduta plenaria

17 agosto 2016Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

7. L’autorità

giudiziaria di reclamo competente è la Camera di protezione del Tribunale

d’appello [art. 2 cpv. 2 Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di

protezione del minore e dell’adulto (LPMA)], che giudica, nella composizione a

giudice unico, i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di

protezione in materia di provvedimenti cautelari (art. 48 lett. f n. 9 LOG).

Riguardo

alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC

occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura

amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il

diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr.

Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la

modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancor più sussidiaria, alle disposizioni

del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

8. In

concreto si tratta di un provvedimento cautelare mediante il quale l’Autorità

di protezione ha limitato, in maniera importante, il diritto della madre di

determinare il luogo di soggiorno dei figli e le relazioni personali con loro.

Prima di verificare l’adeguatezza di tale provvedimento non ci si può esimere

dal verificare se lo stesso sia, dal profilo formale, legittimo oppure no. Si

ricorda, infatti, che nel suo apprezzamento l'Autorità non è vincolata, in

virtù del principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di

filiazione, né alle dichiarazioni delle parti né alle prove da loro fornite

(DTF 122 III 408, cons. 3d) e applica d’ufficio il diritto (art. 446 CC).

Ora, giusta

l’art. 10 della LPMA, l’Autorità di protezione delibera a numero completo

riservate le misure cautelari urgenti (art. 445 cpv. 2 CC e art. 13 lett. c

LPMA). L’art. 8 cpv. 1 ROPMA precisa poi che la deliberazione avviene, di

regola, in seduta plenaria, posto che il presidente può decidere della

deliberazione in via di circolazione, eccetto per l’adozione, la revoca o

modifica di misure di protezione (cpv. 2).

Considerandi

9.

Nel

caso che ci occupa l’Autorità di protezione ha adottato in via di circolazione

sia la decisione supercautelare 13 aprile 2016, ris.

875/2016, sia la decisione cautelare 15 aprile 2016 ris. 887/2016 qui

impugnata. Sebbene provvisorie, le decisioni in oggetto comportano l’adozione

di misure a protezione, anche incisive, e un’importante limitazione, sempre a

titolo di protezione, delle relazioni personali. Il senso dell’art. 8 cpv. 2

ROPMA è proprio quello di escludere che simili provvedimenti, che hanno

un’incidenza diretta nella sfera personale e famigliare, siano adottati al di

fuori di una seduta plenaria. Unica eccezione sono le misure cautelari urgenti

(le cosiddette supercautelari), per le quali non è prevista la via di

circolazione ma che possono, tuttavia, essere adottate dal solo presidente

(art. 13 lett. c LPMA).

Ne discende

che solo la decisione supercautelare del 13 aprile 2016 merita tutela, è stata

sottoscritta dal presidente ragion per cui la si può, in definitiva,

considerare “presidenziale”. La decisione impugnata deve, invece, essere

parzialmente annullata e meglio i punti 1 e 2 del dispositivo poiché adottati

in modalità non conforme ai disposti legali; restano invece invariati gli altri

punti (designazione coordinatore progetto, elaborazione convenzione di affido e

conferimento di un mandato di valutazione) che potevano, invece, essere decisi

in via di circolazione e che non sono stati oggetto di contestazione, ritenuto

poi che sono ad ogni modo necessari, il collocamento dei minori rimane al

momento in essere in forza della decisione supercautelare.

L’Autorità di protezione dovrà poi, senza indugio, nuovamente pronunciarsi sulla

questione (collocamento e relazioni personali), tenuto conto dell’attuale

situazione dei minori.

10.

Gli oneri giudiziari seguirebbero il principio della soccombenza, ma viste

le circostanze si rinuncia all’addebito di tasse e spese processuali, che non

potrebbero per altro essere caricate all’Autorità di protezione (art. 47 cpv. 6

LPAmm).

In considerazione dell’esito della procedura si giustifica tuttavia di

porre a carico di quest'ultima l'obbligo di versare alla reclamante

un'indennità per ripetibili, ciò che rende priva d’oggetto la sua domanda di

ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e al gratuito patrocinio

(cfr. STF 2C_182/2012 del 18 luglio 2012, consid. 6.3; STF 5A_389/2009 del 7

agosto 2009, consid. 7; consid. 6; sentenze CDP del 18 agosto 2014, inc.

9.2014

, consid. 11, del 13 maggio 2015, inc. n. 9.2014.133).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Il

reclamo è parzialmente accolto.

Di

conseguenza, la decisione del 15 aprile 2016 (ris. n. 887/2016 in via di

circolazione) dell’Autorità regionale di protezione __________ è così

riformata:

1. annullato.

2. annullato.

invariati

gli altri punti.

Gli atti sono rinviati all’Autorità di prima istanza affinché

proceda ai sensi del considerando 9.

2. Non

si prelevano né spese né tasse di giustizia. L’Autorità regionale di protezione

__________ rifonderà a RE 1 fr. 600.– a titolo di ripetibili.

3. La

domanda di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito

patrocinio di RE 1 è priva d’oggetto.

4. Notificazione:

-

-

Comunicazione:

-

Il giudice supplente La

segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso

in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro

le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art.

95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72

segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è

ammissibile solo se il valore

litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non

raggiunge tale importo, il ricorso

in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.