9.2016.61
Nullità di una misura di protezione adottata dall’Autorità di protezione in via di circolazione e non in seduta plenaria
17 agosto 2016Italiano10 min
Source ti.ch
Incarto n.
9.2016.61
Lugano
17 agosto 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice supplente della Camera di
protezione del Tribunale d’appello
Alessia Paglia
giudice unico ai sensi dell’art. 47 lett f. n. 9 LOG
assistito dalla
segretaria
Scheurich
sedente per statuire nella causa che oppone
RE 1
patr. da: PR 1
all’
Autorità regionale di protezione __________,
per quanto riguarda la privazione del diritto di decidere il luogo di
dimora dei figli
giudicando sul reclamo del 21 aprile 2016 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 15 aprile 2016 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto e
1. RE 1 è
madre di due figli, PI 1, nata il 2002 e PI 2 nato, il 2006. La situazione
personale e famigliare della signora e dei minori è da tempo seguita dalle
Autorità di protezione.
In
particolare, in favore della madre la Commissione tutoria regionale __________
ha istituito, il 25.6.2003, una curatela di amministrazione ex. art. 393.2 vCC
poi convertita, mediante ris. 31/2015 del 12.1.2015 dall’Autorità regionale di
protezione __________, in una curatela di amministrazione e sostegno in
applicazione dell’art. 393 CC.
Per quel che
è dei minori, in loro favore è stata istituita una curatela educativa (ris.
2.9.2004/21.1.2005 e 4330 dell’11.5.2007 della CTR__________); nella veste di
curatrice è attualmente in funzione CURA 1. Con decisione del 22 novembre 2011
(ris. 3801) è infine stato ordinato il collocamento in semi-internato di PI 1
presso il Centro educativo __________.
2. Nel
corso del 2015 è stata effettuata una valutazione dello stato psico-affettivo
di PI 1 e PI 2 da parte del Servizio medico psicologico di __________ che ha concluso,
nei rapporti 9 settembre /11 novembre 2015, in un esternato educativo per il
ragazzo e nel proseguimento dell’internato e del percorso psicologico per PI 1.
Madre e figlia hanno invece chiesto, il 22 settembre 2015, la trasformazione
del collocamento in semi internato di PI 1 in esternato.
3. Il 13 aprile 2016 l’Autorità regionale di protezione __________ (in
seguito Autorità di protezione) ha ricevuto una segnalazione dalla Polizia
cantonale secondo la quale PI 2 aveva rivelato di essere vittima di
maltrattamenti fisici oltre che di trascuratezza da parte della mamma. In
considerazione di ciò e alla luce dei rapporti del Servizio medico psicologico
di __________, di quello del 30 novembre 2015 dell’Istituto scolastico comunale
di __________, zona Centro e del rapporto 14 febbraio 2016 della curatrice
educativa, l’Autorità di protezione, con decisione supercautelare 13 aprile
2016 (ris. 875/2016 – in via di circolazione), ha privato la signora RE 1 del
diritto di decidere il luogo di dimora di PI 1 e PI 2 e decretato il
collocamento con effetto immediato di PI 2 presso Casa __________.
4. Il 15
aprile 2016 è stata sentita la signora RE 1. Con decisione di medesima data
ris. n. 887/2016, adottata in via di circolazione, l’Autorità di protezione ha
deciso, in via cautelare, di: privare provvisoriamente la signora RE 1 del
diritto di decidere il luogo di dimora dei figli PI 1 e PI 2; confermare il
collocamento a Casa __________ dei minori; prevedere delle relazioni personali
tra madre e figli da esercitare in forma sorvegliata e presso Casa __________
con una frequenza di almeno due volte la settimana; fissare tre contatti
telefonici a settimana e dare un mandato al Servizio medico-psicologico di __________
per una valutazione delle capacità genitoriali della signora RE 1.
5. Avverso
la predetta decisione è insorta la madre con reclamo 21 aprile 2016 chiedendo,
in via principale, l’annullamento della decisione e, in via subordinata, per PI
2 il collocamento e delle relazioni personali da esercitare tre volte alla
settimana a Casa __________ in forma libera e, per PI 1, il mantenimento delle
misure in essere e un diritto di visita libero. Ella ha inoltre chiesto di
essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio. A
mente della reclamante vi sono indizi per ritenere che il racconto del figlio è
fantasioso, tant’è che non sono mai stati riscontrati segni di violenza di
alcun genere, maltrattamenti peraltro contestati dalla madre. Al più, la
reclamante ha ammesso di essere intervenuta a scopo educativo, ma senza
eccedere nella violenza. In assenza di riscontri oggettivi la misura appare
quindi sproporzionata. Ancora di più lo è il provvedimento in favore della
figlia PI 1 per la quale non vi sono indizi per ritenere che la madre l’abbia
percossa.
6. Mediante
osservazioni 30 aprile 2016 la curatrice signora CURA 1 si è limitata a
confermare i rapporti da lei redatti e già agli atti mentre, con allegato 30 maggio
2016, l’Autorità di protezione ha chiesto l’integrale reiezione del gravame. A
mente dell’Autorità il provvedimento si rileva giustificato in attesa di
procedere ad ulteriori accertamenti e per evitare pressione e condizionamento
della madre sui figli. Anche l’esercizio sorvegliato dei diritti di visita
appare giustificato in questa fase delicata ritenuto che l’accertamento dei
fatti relativi alle dichiarazioni di PI 2 spetta all’Autorità penale mentre
l’Autorità di protezione è tenuta ad approfondire il disagio famigliare e
istituire le misure più adeguate.
Fatti
7. L’autorità
giudiziaria di reclamo competente è la Camera di protezione del Tribunale
d’appello [art. 2 cpv. 2 Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di
protezione del minore e dell’adulto (LPMA)], che giudica, nella composizione a
giudice unico, i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di
protezione in materia di provvedimenti cautelari (art. 48 lett. f n. 9 LOG).
Riguardo
alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC
occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura
amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il
diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr.
Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la
modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancor più sussidiaria, alle disposizioni
del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).
8. In
concreto si tratta di un provvedimento cautelare mediante il quale l’Autorità
di protezione ha limitato, in maniera importante, il diritto della madre di
determinare il luogo di soggiorno dei figli e le relazioni personali con loro.
Prima di verificare l’adeguatezza di tale provvedimento non ci si può esimere
dal verificare se lo stesso sia, dal profilo formale, legittimo oppure no. Si
ricorda, infatti, che nel suo apprezzamento l'Autorità non è vincolata, in
virtù del principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di
filiazione, né alle dichiarazioni delle parti né alle prove da loro fornite
(DTF 122 III 408, cons. 3d) e applica d’ufficio il diritto (art. 446 CC).
Ora, giusta
l’art. 10 della LPMA, l’Autorità di protezione delibera a numero completo
riservate le misure cautelari urgenti (art. 445 cpv. 2 CC e art. 13 lett. c
LPMA). L’art. 8 cpv. 1 ROPMA precisa poi che la deliberazione avviene, di
regola, in seduta plenaria, posto che il presidente può decidere della
deliberazione in via di circolazione, eccetto per l’adozione, la revoca o
modifica di misure di protezione (cpv. 2).
Considerandi
9.
Nel
caso che ci occupa l’Autorità di protezione ha adottato in via di circolazione
sia la decisione supercautelare 13 aprile 2016, ris.
875/2016, sia la decisione cautelare 15 aprile 2016 ris. 887/2016 qui
impugnata. Sebbene provvisorie, le decisioni in oggetto comportano l’adozione
di misure a protezione, anche incisive, e un’importante limitazione, sempre a
titolo di protezione, delle relazioni personali. Il senso dell’art. 8 cpv. 2
ROPMA è proprio quello di escludere che simili provvedimenti, che hanno
un’incidenza diretta nella sfera personale e famigliare, siano adottati al di
fuori di una seduta plenaria. Unica eccezione sono le misure cautelari urgenti
(le cosiddette supercautelari), per le quali non è prevista la via di
circolazione ma che possono, tuttavia, essere adottate dal solo presidente
(art. 13 lett. c LPMA).
Ne discende
che solo la decisione supercautelare del 13 aprile 2016 merita tutela, è stata
sottoscritta dal presidente ragion per cui la si può, in definitiva,
considerare “presidenziale”. La decisione impugnata deve, invece, essere
parzialmente annullata e meglio i punti 1 e 2 del dispositivo poiché adottati
in modalità non conforme ai disposti legali; restano invece invariati gli altri
punti (designazione coordinatore progetto, elaborazione convenzione di affido e
conferimento di un mandato di valutazione) che potevano, invece, essere decisi
in via di circolazione e che non sono stati oggetto di contestazione, ritenuto
poi che sono ad ogni modo necessari, il collocamento dei minori rimane al
momento in essere in forza della decisione supercautelare.
L’Autorità di protezione dovrà poi, senza indugio, nuovamente pronunciarsi sulla
questione (collocamento e relazioni personali), tenuto conto dell’attuale
situazione dei minori.
10.
Gli oneri giudiziari seguirebbero il principio della soccombenza, ma viste
le circostanze si rinuncia all’addebito di tasse e spese processuali, che non
potrebbero per altro essere caricate all’Autorità di protezione (art. 47 cpv. 6
LPAmm).
In considerazione dell’esito della procedura si giustifica tuttavia di
porre a carico di quest'ultima l'obbligo di versare alla reclamante
un'indennità per ripetibili, ciò che rende priva d’oggetto la sua domanda di
ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e al gratuito patrocinio
(cfr. STF 2C_182/2012 del 18 luglio 2012, consid. 6.3; STF 5A_389/2009 del 7
agosto 2009, consid. 7; consid. 6; sentenze CDP del 18 agosto 2014, inc.
9.2014
, consid. 11, del 13 maggio 2015, inc. n. 9.2014.133).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il
reclamo è parzialmente accolto.
Di
conseguenza, la decisione del 15 aprile 2016 (ris. n. 887/2016 in via di
circolazione) dell’Autorità regionale di protezione __________ è così
riformata:
1. annullato.
2. annullato.
invariati
gli altri punti.
Gli atti sono rinviati all’Autorità di prima istanza affinché
proceda ai sensi del considerando 9.
2. Non
si prelevano né spese né tasse di giustizia. L’Autorità regionale di protezione
__________ rifonderà a RE 1 fr. 600.– a titolo di ripetibili.
3. La
domanda di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito
patrocinio di RE 1 è priva d’oggetto.
4. Notificazione:
-
-
Comunicazione:
-
Il giudice supplente La
segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso
in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro
le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art.
95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72
segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è
ammissibile solo se il valore
litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non
raggiunge tale importo, il ricorso
in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.