9.2016.65
Privazione provvisoria del diritto di determinare il luogo di dimora
27 giugno 2016Italiano15 min
Source ti.ch
Incarto n.
9.2016.65
Lugano
27 giugno 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice supplente della Camera di
protezione del Tribunale d’appello
Alessia Paglia
giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 9 LOG
assistito dalla
segretaria
Scheurich
sedente per statuire nella causa che oppone
RE 1
RE 2
tutti patr. da: PR 1
all’
Autorità regionale di protezione __________,
per quanto riguarda la limitazione del diritto di determinare il
luogo di dimora e l’affidamento della figlia
giudicando sul reclamo del 2 maggio 2016 presentato da RE 1 e RE 2
contro la decisione emessa il 21 aprile 2016 dall'Autorità regionale di
protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
Fatti
A. PI
1 è nata il 2012 ed è figlia di RE 2 (1973) e RE 1 (1968), genitori coniugati.
La famiglia vive a __________ assieme alla madre di RE 2, __________, invalida,
allettata e completamente dipendente da terzi. Ella beneficia di cure
quotidiane prestate dall’__________ (assistenza e cure a domicilio del __________)
e dell’aiuto di __________, figlio maggiorenne di RE 1, che sta svolgendo un
apprendistato di assistente di cure presso l’__________.
B. Fino
al fallimento recente dell’azienda, il padre ha esercitato in proprio
un’attività di carpentiere. Attualmente, ha inoltrato una domanda di rendita AI
e sta eseguendo una riqualifica professionale. La madre RE 2, a beneficio di
una rendita d’invalidità parziale, soffre di dipendenza dall’alcool che genera
disturbi psichici, comportamentali e che l’ha condotta a diversi tentativi di
suicidio con farmaci ed alcool. Dal 2010 la madre è stata ricoverata sei volte
di cui quattro in via coatta. Dal mese di ottobre 2012, RE 2 è seguita dalla
dr.ssa __________ del Servizio psico-sociale di __________ (in seguito SPS).
C. In
ragione della delicata situazione famigliare, il nucleo è seguito dal mese di
agosto 2015 da __________, assistente sociale del comune di __________, da __________,
direttore dell’__________, da __________, assistente sociale __________ cosi
come dalla dr.ssa __________. Inizialmente, ritenuto RE 1 collaborativo con la
rete, un intervento da parte dell’Autorità di protezione, comunque informata
della situazione, è stato considerato inutile (e-mail di __________ del 17
settembre 2015). In seguito, preso atto del rapporto sociale del 15 dicembre
2015 dell’assistente sociale __________, e giudicando che la situazione non sarebbe
migliorata nonostante gli interventi messi in atto, l’Autorità di protezione ha
considerato necessario un suo intervento.
D. Sentito
il padre il 12 gennaio 2016, l’Autorità di protezione ha, con decisione del 21
gennaio 2016, conferito mandato di presa a carico di PI 1 al Servizio
medico-psicologico di __________ (SMP) e fatto obbligo alla madre RE 2 di
recarsi al Centro __________ per l’inizio di una cura (risoluzione n. 111/2016
del 21 gennaio 2016).
I
genitori hanno portato PI 1 un’unica volta all’SMP e RE 2 non si è recata
presso il Centro __________.
Dopo
un’audizione dei genitori avvenuta il 10 marzo 2016 e durante la quale hanno
minimizzato i loro problemi, con decisione dello stesso giorno l’Autorità di
protezione ha dato mandato all’Ufficio dell’aiuto e della protezione di __________
(UAP) di avviare una valutazione sul bisogno di affidamento a terzi di PI 1.
Contestualmente è stato fatto ordine a RE 2, con la comminatoria di cui
all’art. 292 CP, di mettersi in contatto con il Centro __________ per avviare
una presa a carico e di contattare l’SMP per PI 1.
E. Preso
atto dei rapporti giornalieri della docente della scuola dell’infanzia di PI 1
e della comunicazione del Centro __________, con decisione del 21 aprile 2016
l’Autorità di protezione ha quindi decretato, in via cautelare e con decisione
immediatamente esecutiva, la limitazione del diritto di decidere il luogo di
dimora di RE 1 di RE 2 nei confronti della figlia PI 1 e il suo collocamento
presso l’Istituto __________ (risoluzione n. 455/2016 del 21 aprile 2016).
F. Avverso
la predetta decisione sono insorti RE 1 e RE 2 con reclamo 2 maggio 2016
domandando l’annullamento della decisione. Essi ritengono la misura adottata
sproporzionata e non indispensabile a questo stadio della procedura; l’Autorità
di protezione non ha poi indicato a quale pericolo la loro figlia dovrebbe
essere sottratta. A loro modo di vedere l’Autorità avrebbe dovuto attendere la
valutazione dell’Ufficio dell’aiuto e della protezione prima di decidere.
L’impressione è che la misura sia stata adottata non per la tutela della minore
ma per aiutare la madre a farsi curare.
In via
cautelare i reclamanti hanno postulato la restituzione dell’effetto sospensivo
al reclamo, richiesta respinta dal presidente della Camera di protezione con
decisione del 31 maggio 2016.
G. Con
osservazioni del 10 maggio 2016 l’Autorità di protezione ha chiesto la
reiezione del gravame; essa ritiene che i signori RE 1 RE 2 non hanno saputo
far fronte alle difficoltà, nemmeno quando aiutati dai servizi, ciò che ha
avuto pesanti ripercussioni sulla figlia che vive ogni giorno in un contesto di
pericolo senza nessuno che la protegge.
H. Con
replica del 6 giugno 2016 i reclamanti sottolineano che il padre ha dimostrato
ampia collaborazione, non hanno nulla in contrario ad una valutazione, da fare
prima di adottare ogni provvedimento, considerato che non corrisponde al vero
che PI 1 viva in un contesto di pericolo. Con duplica 10 giugno 2016 l’Autorità
di protezione ha ribadito la richiesta di reiezione del reclamo.
I. Nel
frattempo l’Autorità di protezione ha, con decisione cautelare del 28 aprile
2016, regolato l’esercizio delle relazioni personali (risoluzione n. 489/2016
del 28 aprile 2016) e, con decisione del 12 maggio 2016, conferito incarico al
dr. med. __________, con possibilità di delega, di procedere a una valutazione
delle capacità genitoriali di RE 1 e RE 2 (risoluzione n. 526/2016 del 12
maggio 2016).
Considerato
Considerandi
1.
L’autorità giudiziaria di reclamo competente è la Camera di protezione
del Tribunale d’appello [art. 2 cpv. 2 Legge sull’organizzazione e la procedura
in materia di protezione del minore e dell’adulto (LPAM)], che giudica, nella
composizione a giudice unico, i reclami contro le decisioni delle Autorità
regionali di protezione in materia di provvedimenti cautelari (art. 48 lett. f
n. 9 LOG).
Riguardo alla procedura applicabile, per
quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria,
alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme
concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza
dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di
Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e,
in via ancor più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile
(CPC; v. art. 450f CC).
2.
In
concreto si tratta di un provvedimento cautelare, la limitazione del diritto di
determinare il luogo di soggiorno è provvisoria e sarà rivalutata una volta
esperiti i necessari accertamenti.
2.1
Giusta
l’art. 445 CC – applicabile per analogia anche ai minorenni secondo l’art. 314
cpv. 1 CC – l’Autorità di protezione può prendere d’ufficio tutti i provvedimenti
necessari per la durata del procedimento. Presupposti per l’emanazione di una
decisione cautelare sono: la prognosi favorevole del procedimento principale
(il cosiddetto fumus boni iuris), l’urgenza della misura e la sua
proporzionalità (cfr. art. 389 cpv. 2 CC: la misura deve essere necessaria e
idonea; BSK Erw.Schutz, Auer/Marti,
ad art. 445 CC n. 6 e segg; sentenza CDP del 21 maggio 2014, inc. 9.2013.218,
consid. 5.2).
2.2
L'art. 310 cpv. 1 CC prevede che quando il figlio non possa essere altrimenti
sottratto al pericolo, l'autorità tutoria deve toglierlo alla custodia dei
genitori, o dei terzi presso cui si trova, e ricoverarlo convenientemente.
Il diritto
di custodia comprende il diritto di determinare il luogo di dimora e le
modalità relative alla cura del figlio e appartiene ai genitori (eventualmente
al tutore del minore), essendo una componente dell’autorità parentale (DTF 128
III 9 consid. 4a; BSK ZGB I, Breitschmid,
ad art. 310 CC n. 1; CR CC I, Meier,
ad art. 310 CC n. 1). Come già detto, dall’entrata in vigore della revisione
del diritto sull’autorità parentale, il 1° luglio 2014, tale nozione è stata
sostituita dal termine, più preciso, di “diritto di determinare il luogo di
dimora del figlio” (cfr. titolo marginale dell’art. 310 CC e Meier/Stettler, op. cit., n. 1291 pag.
847).
Nell'accezione
di “pericolo” rientra tutto quanto è suscettibile di pregiudicare lo
sviluppo fisico, intellettuale e morale del figlio sotto l'autorità parentale
dei genitori (BSK ZGB I, Breitschmid,
ad art. 310 CC n. 3; Hegnauer,
Grundriss des Kindesrechts, n. 27.36 pag. 214; Meier/Stettler,
op. cit., n. 1298 pag. 850; STF del 1° luglio 2002, inc.5C.117/2002, consid.
3.
): le cause della messa in pericolo sono ininfluenti (circostanze oggettive,
colpa del minore, dei genitori o dell’entourage familiare) (BSK ZGB I, Breitschmid, ad art. 310 CC n. 3, Meier/Stettler, op. cit., n. 1296 pag.
850; STF del 21 giugno 2012, inc.5A_335/2012, consid. 3.1; STF del 1° luglio
2002, inc.5C.117/2002, consid. 3.1; STF del 12 marzo 2012, inc.5A_701/2011,
consid. 4.2.1).
La misura di
privazione del diritto di determinare il luogo di dimora consiste dunque nel
togliere ai genitori il diritto di determinare il luogo di residenza e le
modalità di cura del figlio, e nel collocare in modo adeguato il minorenne
presso terzi o in un istituto (Meier/Stettler,
op. cit., n. 1291-1292 pag. 847).
Tale
collocamento deve essere “conveniente”: esso deve dunque corrispondente
all’età, alla personalità e ai bisogni del minore (Hegnauer, Grundriss des Kindesrechts, n. 27.41 pag. 215; BSK
ZGB I, Breitschmid, ad art. 310 CC
n. 9; Sentenza CDP del 30 luglio 2014, inc. 9.2014.76, consid. 5).
3.
La
situazione di PI 1 è tutt’altro che rosea e questo da diverso tempo. Il 14
agosto 2015 la dr.ssa __________ del Servizio psico-sociale ha inoltrato una
formale segnalazione in merito alla madre RE 2 per informare che la signora
soffre di sindrome da dipendenza da alcool con conseguenti disturbi quali
plurimi tentativi di suicidio, cadute, stati di sonnolenza nonché da disturbo
della personalità misto e disturbo depressivo ricorrente. Dal 2010 la signora
ha subito 6 ricoveri e la sua presa a carico era ed è caratterizzato dalla
banalizzazione del consumo etilico e dalla scarsa adesione al piano di cure con
appuntamenti saltati e rifiuto di aggancio con il Centro __________. Rispetto
al marito dal rapporto emerge la collaborazione precaria (pag. 2 ultimo
capoverso). La dr.ssa __________ aveva peraltro già anticipato telefonicamente
di un intervento della polizia a fine luglio 2015 per una lite famigliare con
la signora trovata con una etilometria del 3 per mille e che il 10 agosto 2015
era stata chiamata l’ambulanza, la signora è stata trovata a terra per
impregnazione etilica (colloquio telefonico fra la dr.ssa __________ e
l’Autorità di protezione del 12 agosto 2015). Nel corso di ottobre 2015 la
signora è nuovamente stata ricoverata presso la Clinica __________; una volta
dimessa è stata vista dalla dr.ssa __________ solo il 10 dicembre 2015, dopo la
dimissione ha infatti saltato tutti gli appuntamenti e ha finanche indicato di
ritenere superflue le cure di __________ (rapporto del 15 dicembre 2015 della
signora __________ all’Autorità di protezione pag. 1). Dal menzionato rapporto
emerge poi che dalla direzione scolastica sono stati segnalati disagi evidenti
di PI 1 (pag. 2).
Per questo l’Autorità di protezione, come misura protettiva, ha dato un
mandato di presa a carico della minore al Servizio medico-psicologico
di __________ e, nel contempo, ha fatto ordine alla signora RE 2 di recarsi al
Centro __________ per una presa a carico (decisione del 21 gennaio 2016, ris.
111/2016). Il 4 febbraio la signora non aveva ancora contattato il Centro __________
(scritto del 4 febbraio 2016 all’Autorità di protezione). Il 18 febbraio la
dr.ssa __________ del Servizio medico-psicologico ha informato l’Autorità di
protezione di aver visto una sola volta la bambina ma che sono emersi elementi
che suggeriscono la necessità di una valutazione approfondita e una eventuale
presa in carico; la madre ha minimizzato i problemi della figlia e ha espresso
il suo disaccordo per la presa a carico (e-mail del 18 febbraio 2016
all’Autorità di protezione). Il 29 febbraio 2016 PI 1 aveva un appuntamento ma
nessuno si è presentato e nemmeno 29 febbraio 2016.
Sentiti in
udienza il 10 marzo 2016 dall’Autorità di protezione, i genitori sono stati
informati della necessità di dar seguito alle decisioni e di collaborare; gli è
quindi stato dato un appuntamento al Servizio medico-psicologico per il 18
marzo 2016 (verbale del 10 marzo 2016); è inoltre stato chiarito che sarebbe
stata avviata una valutazione del bisogno di affidamento a terzi, ciò che è
stato fatto con decisione 10 marzo 2016, ris. 294/2016, con la quale è anche stato
fatto obbligo alla signora RE 2 di contattare il Centro __________.
PI 1 è
infine stata portata presso il Servizio medico – psicologico il 24 marzo 2016,
con lei era presente il padre che, pur presentandosi adeguato e critico
rispetto alla moglie, non sembra completamente consapevole delle problematiche
famigliari e della bambina (e-mail del 4 aprile 2016 della dr.ssa __________
all’Autorità di protezione). Per quel che è della madre, la signora si è
presentata solo il 4 aprile 2016 per due precedenti appuntamenti mancati per
malattia (scritto del Centro __________ del 5 aprile 2016); non si è poi
presentata a quello successivo, come indicato dal Centro __________, che ha
concluso nella necessità di considerare un suo ricovero presso il Centro
residenziale di __________ (scritto del 15 aprile 2016 di __________). Nel
contempo, pure il Servizio psico-sociale ha avvisato l’Autorità di protezione
che dopo l’appuntamento di gennaio la signora RE 2 ne ha saltati tre, di cui
per uno solo ha avvisato (lettera del Servizio psico – sociale del 13 aprile
2016.
alla signora RE 2, inviata in copia all’Autorità di protezione).
4.
Ora,
alla luce di quanto sopra esposto non appare sproporzionato il provvedimento di
seguito adottato dall’Autorità di protezione e qui contestato. I reclamanti
sono stati sentiti in più occasioni dall’Autorità di protezione che ha loro
indicato i passi da seguire; visto il mancato seguito volontario sono stati
adottati dei provvedimenti, meno incisivi rispetto alla tolta del diritto di
decidere il luogo di dimora della figlia PI 1, ma ancora una volta non seguiti
dai genitori. Se è pur vero che la mancata collaborazione tocca in primis la
madre, pure lei bisognosa di cure e di una presa a carico specializzata,
nemmeno il padre ha prestato il necessario sostegno e aiuto. Non fosse stato
così, avesse avuto il padre un maggior peso e un’influenza maggiore
sull’andamento della famiglia, figlia e madre avrebbero potuto da subito
beneficiare del necessario sostegno. Ma così non è stato. Gli interventi
ambulatoriali non hanno dato l’esito sperato.
PI 1 è stata vista dal Servizio medico-psicologico e, come emerso dalle
indicazioni dal medesimo fornite, ha bisogno di una presa a carico siccome
manifesta disagi che, verosimile, sono le conseguenze del vissuto casalingo
della minore e che devono necessariamente essere approfonditi per poter mirare
al meglio la sua protezione. Questo non sorprende, viste le patologie di cui
soffre la madre, psicologicamente assente, spesso impregnata di alcool e
sonnolente, affezioni tali da mettere in pericolo il benessere psicologico
della figlia, per la cui protezione, allo stadio attuale, vista la limitata
possibilità e capacità del padre di sopperire alle mancanze della moglie e in
assenza di ulteriori approfondimenti, appare giustificato un collocamento.
5.
In
definitiva, ritenuta la precaria situazione familiare al momento
dell’emanazione della decisione impugnata, è indubbiamente giustificato che
l’Autorità di protezione abbia adottato la contestata misura cautelare per
l’immediata salvaguardia del benessere di PI 1; spetta comunque all’Autorità di
protezione confermare i provvedimenti cautelari o revocarli mediante una
decisione di merito, non appena sarà conclusa la relativa istruttoria.
In esito a
quanto sopra il reclamo è respinto e la decisione impugnata confermata. Date le
circostanze non si prelevano, a titolo eccezionale, spese processuali.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il
reclamo è respinto.
2. Non
si prelevano spese processuali.
3. Notificazione:
-
Comunicazione:
-
Il giudice supplente La
segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso
in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro
le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art.
95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72
segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è
ammissibile solo se il valore
litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non
raggiunge tale importo, il ricorso
in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso
dall'art. 115 LTF.