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Decisione

9.2016.65

Privazione provvisoria del diritto di determinare il luogo di dimora

27 giugno 2016Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

A. PI

1 è nata il 2012 ed è figlia di RE 2 (1973) e RE 1 (1968), genitori coniugati.

La famiglia vive a __________ assieme alla madre di RE 2, __________, invalida,

allettata e completamente dipendente da terzi. Ella beneficia di cure

quotidiane prestate dall’__________ (assistenza e cure a domicilio del __________)

e dell’aiuto di __________, figlio maggiorenne di RE 1, che sta svolgendo un

apprendistato di assistente di cure presso l’__________.

B. Fino

al fallimento recente dell’azienda, il padre ha esercitato in proprio

un’attività di carpentiere. Attualmente, ha inoltrato una domanda di rendita AI

e sta eseguendo una riqualifica professionale. La madre RE 2, a beneficio di

una rendita d’invalidità parziale, soffre di dipendenza dall’alcool che genera

disturbi psichici, comportamentali e che l’ha condotta a diversi tentativi di

suicidio con farmaci ed alcool. Dal 2010 la madre è stata ricoverata sei volte

di cui quattro in via coatta. Dal mese di ottobre 2012, RE 2 è seguita dalla

dr.ssa __________ del Servizio psico-sociale di __________ (in seguito SPS).

C. In

ragione della delicata situazione famigliare, il nucleo è seguito dal mese di

agosto 2015 da __________, assistente sociale del comune di __________, da __________,

direttore dell’__________, da __________, assistente sociale __________ cosi

come dalla dr.ssa __________. Inizialmente, ritenuto RE 1 collaborativo con la

rete, un intervento da parte dell’Autorità di protezione, comunque informata

della situazione, è stato considerato inutile (e-mail di __________ del 17

settembre 2015). In seguito, preso atto del rapporto sociale del 15 dicembre

2015 dell’assistente sociale __________, e giudicando che la situazione non sarebbe

migliorata nonostante gli interventi messi in atto, l’Autorità di protezione ha

considerato necessario un suo intervento.

D. Sentito

il padre il 12 gennaio 2016, l’Autorità di protezione ha, con decisione del 21

gennaio 2016, conferito mandato di presa a carico di PI 1 al Servizio

medico-psicologico di __________ (SMP) e fatto obbligo alla madre RE 2 di

recarsi al Centro __________ per l’inizio di una cura (risoluzione n. 111/2016

del 21 gennaio 2016).

I

genitori hanno portato PI 1 un’unica volta all’SMP e RE 2 non si è recata

presso il Centro __________.

Dopo

un’audizione dei genitori avvenuta il 10 marzo 2016 e durante la quale hanno

minimizzato i loro problemi, con decisione dello stesso giorno l’Autorità di

protezione ha dato mandato all’Ufficio dell’aiuto e della protezione di __________

(UAP) di avviare una valutazione sul bisogno di affidamento a terzi di PI 1.

Contestualmente è stato fatto ordine a RE 2, con la comminatoria di cui

all’art. 292 CP, di mettersi in contatto con il Centro __________ per avviare

una presa a carico e di contattare l’SMP per PI 1.

E. Preso

atto dei rapporti giornalieri della docente della scuola dell’infanzia di PI 1

e della comunicazione del Centro __________, con decisione del 21 aprile 2016

l’Autorità di protezione ha quindi decretato, in via cautelare e con decisione

immediatamente esecutiva, la limitazione del diritto di decidere il luogo di

dimora di RE 1 di RE 2 nei confronti della figlia PI 1 e il suo collocamento

presso l’Istituto __________ (risoluzione n. 455/2016 del 21 aprile 2016).

F. Avverso

la predetta decisione sono insorti RE 1 e RE 2 con reclamo 2 maggio 2016

domandando l’annullamento della decisione. Essi ritengono la misura adottata

sproporzionata e non indispensabile a questo stadio della procedura; l’Autorità

di protezione non ha poi indicato a quale pericolo la loro figlia dovrebbe

essere sottratta. A loro modo di vedere l’Autorità avrebbe dovuto attendere la

valutazione dell’Ufficio dell’aiuto e della protezione prima di decidere.

L’impressione è che la misura sia stata adottata non per la tutela della minore

ma per aiutare la madre a farsi curare.

In via

cautelare i reclamanti hanno postulato la restituzione dell’effetto sospensivo

al reclamo, richiesta respinta dal presidente della Camera di protezione con

decisione del 31 maggio 2016.

G. Con

osservazioni del 10 maggio 2016 l’Autorità di protezione ha chiesto la

reiezione del gravame; essa ritiene che i signori RE 1 RE 2 non hanno saputo

far fronte alle difficoltà, nemmeno quando aiutati dai servizi, ciò che ha

avuto pesanti ripercussioni sulla figlia che vive ogni giorno in un contesto di

pericolo senza nessuno che la protegge.

H. Con

replica del 6 giugno 2016 i reclamanti sottolineano che il padre ha dimostrato

ampia collaborazione, non hanno nulla in contrario ad una valutazione, da fare

prima di adottare ogni provvedimento, considerato che non corrisponde al vero

che PI 1 viva in un contesto di pericolo. Con duplica 10 giugno 2016 l’Autorità

di protezione ha ribadito la richiesta di reiezione del reclamo.

I. Nel

frattempo l’Autorità di protezione ha, con decisione cautelare del 28 aprile

2016, regolato l’esercizio delle relazioni personali (risoluzione n. 489/2016

del 28 aprile 2016) e, con decisione del 12 maggio 2016, conferito incarico al

dr. med. __________, con possibilità di delega, di procedere a una valutazione

delle capacità genitoriali di RE 1 e RE 2 (risoluzione n. 526/2016 del 12

maggio 2016).

Considerato

Considerandi

1.

L’autorità giudiziaria di reclamo competente è la Camera di protezione

del Tribunale d’appello [art. 2 cpv. 2 Legge sull’organizzazione e la procedura

in materia di protezione del minore e dell’adulto (LPAM)], che giudica, nella

composizione a giudice unico, i reclami contro le decisioni delle Autorità

regionali di protezione in materia di provvedimenti cautelari (art. 48 lett. f

n. 9 LOG).

Riguardo alla procedura applicabile, per

quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria,

alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme

concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza

dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di

Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e,

in via ancor più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile

(CPC; v. art. 450f CC).

2.

In

concreto si tratta di un provvedimento cautelare, la limitazione del diritto di

determinare il luogo di soggiorno è provvisoria e sarà rivalutata una volta

esperiti i necessari accertamenti.

2.1

Giusta

l’art. 445 CC – applicabile per analogia anche ai minorenni secondo l’art. 314

cpv. 1 CC – l’Autorità di protezione può prendere d’ufficio tutti i provvedimenti

necessari per la durata del procedimento. Presupposti per l’emanazione di una

decisione cautelare sono: la prognosi favorevole del procedimento principale

(il cosiddetto fumus boni iuris), l’urgenza della misura e la sua

proporzionalità (cfr. art. 389 cpv. 2 CC: la misura deve essere necessaria e

idonea; BSK Erw.Schutz, Auer/Marti,

ad art. 445 CC n. 6 e segg; sentenza CDP del 21 maggio 2014, inc. 9.2013.218,

consid. 5.2).

2.2

L'art. 310 cpv. 1 CC prevede che quando il figlio non possa essere altrimenti

sottratto al pericolo, l'autorità tutoria deve toglierlo alla custodia dei

genitori, o dei terzi presso cui si trova, e ricoverarlo convenientemente.

Il diritto

di custodia comprende il diritto di determinare il luogo di dimora e le

modalità relative alla cura del figlio e appartiene ai genitori (eventualmente

al tutore del minore), essendo una componente dell’autorità parentale (DTF 128

III 9 consid. 4a; BSK ZGB I, Breitschmid,

ad art. 310 CC n. 1; CR CC I, Meier,

ad art. 310 CC n. 1). Come già detto, dall’entrata in vigore della revisione

del diritto sull’autorità parentale, il 1° luglio 2014, tale nozione è stata

sostituita dal termine, più preciso, di “diritto di determinare il luogo di

dimora del figlio” (cfr. titolo marginale dell’art. 310 CC e Meier/Stettler, op. cit., n. 1291 pag.

847).

Nell'accezione

di “pericolo” rientra tutto quanto è suscettibile di pregiudicare lo

sviluppo fisico, intellettuale e morale del figlio sotto l'autorità parentale

dei genitori (BSK ZGB I, Breitschmid,

ad art. 310 CC n. 3; Hegnauer,

Grundriss des Kindesrechts, n. 27.36 pag. 214; Meier/Stettler,

op. cit., n. 1298 pag. 850; STF del 1° luglio 2002, inc.5C.117/2002, consid.

3.

): le cause della messa in pericolo sono ininfluenti (circostanze oggettive,

colpa del minore, dei genitori o dell’entourage familiare) (BSK ZGB I, Breitschmid, ad art. 310 CC n. 3, Meier/Stettler, op. cit., n. 1296 pag.

850; STF del 21 giugno 2012, inc.5A_335/2012, consid. 3.1; STF del 1° luglio

2002, inc.5C.117/2002, consid. 3.1; STF del 12 marzo 2012, inc.5A_701/2011,

consid. 4.2.1).

La misura di

privazione del diritto di determinare il luogo di dimora consiste dunque nel

togliere ai genitori il diritto di determinare il luogo di residenza e le

modalità di cura del figlio, e nel collocare in modo adeguato il minorenne

presso terzi o in un istituto (Meier/Stettler,

op. cit., n. 1291-1292 pag. 847).

Tale

collocamento deve essere “conveniente”: esso deve dunque corrispondente

all’età, alla personalità e ai bisogni del minore (Hegnauer, Grundriss des Kindesrechts, n. 27.41 pag. 215; BSK

ZGB I, Breitschmid, ad art. 310 CC

n. 9; Sentenza CDP del 30 luglio 2014, inc. 9.2014.76, consid. 5).

3.

La

situazione di PI 1 è tutt’altro che rosea e questo da diverso tempo. Il 14

agosto 2015 la dr.ssa __________ del Servizio psico-sociale ha inoltrato una

formale segnalazione in merito alla madre RE 2 per informare che la signora

soffre di sindrome da dipendenza da alcool con conseguenti disturbi quali

plurimi tentativi di suicidio, cadute, stati di sonnolenza nonché da disturbo

della personalità misto e disturbo depressivo ricorrente. Dal 2010 la signora

ha subito 6 ricoveri e la sua presa a carico era ed è caratterizzato dalla

banalizzazione del consumo etilico e dalla scarsa adesione al piano di cure con

appuntamenti saltati e rifiuto di aggancio con il Centro __________. Rispetto

al marito dal rapporto emerge la collaborazione precaria (pag. 2 ultimo

capoverso). La dr.ssa __________ aveva peraltro già anticipato telefonicamente

di un intervento della polizia a fine luglio 2015 per una lite famigliare con

la signora trovata con una etilometria del 3 per mille e che il 10 agosto 2015

era stata chiamata l’ambulanza, la signora è stata trovata a terra per

impregnazione etilica (colloquio telefonico fra la dr.ssa __________ e

l’Autorità di protezione del 12 agosto 2015). Nel corso di ottobre 2015 la

signora è nuovamente stata ricoverata presso la Clinica __________; una volta

dimessa è stata vista dalla dr.ssa __________ solo il 10 dicembre 2015, dopo la

dimissione ha infatti saltato tutti gli appuntamenti e ha finanche indicato di

ritenere superflue le cure di __________ (rapporto del 15 dicembre 2015 della

signora __________ all’Autorità di protezione pag. 1). Dal menzionato rapporto

emerge poi che dalla direzione scolastica sono stati segnalati disagi evidenti

di PI 1 (pag. 2).

Per questo l’Autorità di protezione, come misura protettiva, ha dato un

mandato di presa a carico della minore al Servizio medico-psicologico

di __________ e, nel contempo, ha fatto ordine alla signora RE 2 di recarsi al

Centro __________ per una presa a carico (decisione del 21 gennaio 2016, ris.

111/2016). Il 4 febbraio la signora non aveva ancora contattato il Centro __________

(scritto del 4 febbraio 2016 all’Autorità di protezione). Il 18 febbraio la

dr.ssa __________ del Servizio medico-psicologico ha informato l’Autorità di

protezione di aver visto una sola volta la bambina ma che sono emersi elementi

che suggeriscono la necessità di una valutazione approfondita e una eventuale

presa in carico; la madre ha minimizzato i problemi della figlia e ha espresso

il suo disaccordo per la presa a carico (e-mail del 18 febbraio 2016

all’Autorità di protezione). Il 29 febbraio 2016 PI 1 aveva un appuntamento ma

nessuno si è presentato e nemmeno 29 febbraio 2016.

Sentiti in

udienza il 10 marzo 2016 dall’Autorità di protezione, i genitori sono stati

informati della necessità di dar seguito alle decisioni e di collaborare; gli è

quindi stato dato un appuntamento al Servizio medico-psicologico per il 18

marzo 2016 (verbale del 10 marzo 2016); è inoltre stato chiarito che sarebbe

stata avviata una valutazione del bisogno di affidamento a terzi, ciò che è

stato fatto con decisione 10 marzo 2016, ris. 294/2016, con la quale è anche stato

fatto obbligo alla signora RE 2 di contattare il Centro __________.

PI 1 è

infine stata portata presso il Servizio medico – psicologico il 24 marzo 2016,

con lei era presente il padre che, pur presentandosi adeguato e critico

rispetto alla moglie, non sembra completamente consapevole delle problematiche

famigliari e della bambina (e-mail del 4 aprile 2016 della dr.ssa __________

all’Autorità di protezione). Per quel che è della madre, la signora si è

presentata solo il 4 aprile 2016 per due precedenti appuntamenti mancati per

malattia (scritto del Centro __________ del 5 aprile 2016); non si è poi

presentata a quello successivo, come indicato dal Centro __________, che ha

concluso nella necessità di considerare un suo ricovero presso il Centro

residenziale di __________ (scritto del 15 aprile 2016 di __________). Nel

contempo, pure il Servizio psico-sociale ha avvisato l’Autorità di protezione

che dopo l’appuntamento di gennaio la signora RE 2 ne ha saltati tre, di cui

per uno solo ha avvisato (lettera del Servizio psico – sociale del 13 aprile

2016.

alla signora RE 2, inviata in copia all’Autorità di protezione).

4.

Ora,

alla luce di quanto sopra esposto non appare sproporzionato il provvedimento di

seguito adottato dall’Autorità di protezione e qui contestato. I reclamanti

sono stati sentiti in più occasioni dall’Autorità di protezione che ha loro

indicato i passi da seguire; visto il mancato seguito volontario sono stati

adottati dei provvedimenti, meno incisivi rispetto alla tolta del diritto di

decidere il luogo di dimora della figlia PI 1, ma ancora una volta non seguiti

dai genitori. Se è pur vero che la mancata collaborazione tocca in primis la

madre, pure lei bisognosa di cure e di una presa a carico specializzata,

nemmeno il padre ha prestato il necessario sostegno e aiuto. Non fosse stato

così, avesse avuto il padre un maggior peso e un’influenza maggiore

sull’andamento della famiglia, figlia e madre avrebbero potuto da subito

beneficiare del necessario sostegno. Ma così non è stato. Gli interventi

ambulatoriali non hanno dato l’esito sperato.

PI 1 è stata vista dal Servizio medico-psicologico e, come emerso dalle

indicazioni dal medesimo fornite, ha bisogno di una presa a carico siccome

manifesta disagi che, verosimile, sono le conseguenze del vissuto casalingo

della minore e che devono necessariamente essere approfonditi per poter mirare

al meglio la sua protezione. Questo non sorprende, viste le patologie di cui

soffre la madre, psicologicamente assente, spesso impregnata di alcool e

sonnolente, affezioni tali da mettere in pericolo il benessere psicologico

della figlia, per la cui protezione, allo stadio attuale, vista la limitata

possibilità e capacità del padre di sopperire alle mancanze della moglie e in

assenza di ulteriori approfondimenti, appare giustificato un collocamento.

5.

In

definitiva, ritenuta la precaria situazione familiare al momento

dell’emanazione della decisione impugnata, è indubbiamente giustificato che

l’Autorità di protezione abbia adottato la contestata misura cautelare per

l’immediata salvaguardia del benessere di PI 1; spetta comunque all’Autorità di

protezione confermare i provvedimenti cautelari o revocarli mediante una

decisione di merito, non appena sarà conclusa la relativa istruttoria.

In esito a

quanto sopra il reclamo è respinto e la decisione impugnata confermata. Date le

circostanze non si prelevano, a titolo eccezionale, spese processuali.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Il

reclamo è respinto.

2. Non

si prelevano spese processuali.

3. Notificazione:

-

Comunicazione:

-

Il giudice supplente La

segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso

in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro

le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art.

95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72

segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è

ammissibile solo se il valore

litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non

raggiunge tale importo, il ricorso

in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso

dall'art. 115 LTF.