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Decisione

9.2016.72

Autorizzazione esclusiva al rilascio di documenti d'identità della figlia

15 luglio 2016Italiano25 min

Source ti.ch

Fatti

A. PI 1 (2010) è nata

dall’unione coniugale di RE 1 e PI 2.

Con sentenza del 2013 il Pretore della giurisdizione

di __________ ha sciolto il matrimonio per divorzio, affidato la custodia di PI

1 alla madre, mantenuto l’autorità parentale congiunta e regolamentato

l’estensione minima del diritto di visita

(- ogni quindici giorni dal venerdì sera alle ore 18.00

alla domenica sera, ritenuto che ci potranno essere delle eccezioni se la

figlia avrà degli impegni il weekend;

-

quattro settimane di vacanza all’anno, di cui una da esercitare durante le vacanze

di Natale e una seconda alternativamente a Carnevale o a Pasqua;

cfr.

convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio).

B. Dal gennaio 2014 l’Autorità regionale di protezione __________

(in seguito Autorità di protezione) si occupa dell’organizzazione e della

gestione dei diritti di visita padre e figlia.

C. Mediante decisione del 18 marzo 2015 l’Autorità di

protezione ha istituito una curatela educativa a norma dell’art. 308 CC a

favore di PI 1, nominando quale curatore il signor CURA 1 e facendo obbligo ai

signori PI 2 e RE 1 di collaborare con il curatore educativo.

D. Il curatore educativo, CURA 1, ha comunicato

all’Autorità di protezione che, nonostante le disposizioni adottate, durante il

mese di luglio 2015 vi erano stati problemi per l’esercizio dei diritti di visita

del papà, con conseguente necessità dell’Autorità di regolamentare in via

supercautelare con decisione 6 agosto 2015 le relazioni personali tra padre e

figlia.

E. Sentite le parti all’udienza dell’11 agosto 2015, mediante

decisione del 19 agosto 2015 l’Autorità di protezione ha: regolamentato i diritti

di visita (dispositivi n. 1 e 2); stabilito che, nell’ambito del suo mandato,

il curatore educativo potrà predisporre eventuali modifiche dei diritti di

visita o recuperi ai quali i genitori di PI 1 dovranno attenersi (dispositivo

n. 3); fatto obbligo al signor PI 2 e alla signora RE 1 di seguire una

medicazione (recte, mediazione) familiare predisposta da parte della

signora __________ (dispositivo n. 4); informato le parti che la decisione è

immediatamente esecutiva (dispositivo n. 6); fatto obbligo ai genitori di

rispettare quanto stabilito, con la comminatoria delle conseguenze penali

previste dall’art. 292 CP per mancato ottemperamento della decisione

(dispositivo n. 7).

Il

reclamo inoltrato da RE 1 avverso tale decisione è stato dichiarato

irricevibile da questa Camera (cfr. decisione CDP del 16 novembre 2015,

inc. 9.2015.163).

F. Con decisione del 21 ottobre 2015 l’Autorità di

protezione ha impartito a RE 1 l’ordine di consegnare il documento d’identità

di PI 1 al curatore educativo, secondo le modalità che egli avrebbe indicato

(con la comminatoria dell’art. 292 CP).

G. Mediante

decisione del 17 dicembre 2015 l’Autorità di protezione ha nuovamente invitato RE

1 a consegnare i documenti d’identità della figlia (entro il 18 dicembre 2015),

comunicando che in caso contrario si sarebbe richiesta l’esecuzione forzata per

il tramite della Polizia.

H. Il

18 dicembre 2015 l’Autorità di protezione ha ordinato l’esecuzione forzata. La

Polizia comunale si è recata il 21 e il 22 dicembre 2015 al domicilio di RE 1,

che si è nuovamente rifiutata di ottemperare all’ordine dell’Autorità di

protezione.

I. Con

decisione del 5 aprile 2016 (ris. n. 103, misure opportune: rilascio dei documenti

d’identità e regolamentazione delle relazioni personali-compleanno-vacanze

estive) l’Autorità di protezione ha ordinato che:

1. CO 2 ha la facoltà di rappresentare in via esclusiva la figlia,

per

quanto attiene alla procedura di rilascio dei documenti di legittimazione,

in par-

ticolare il passaporto __________;

2.

CO 2 potrà incontrare la figlia domenica 10 aprile 2016 per conse-

gnarle il regalo di compleanno;

3.

CO 2 trascorrerà con la figlia le vacanze estive dal 27 luglio 2016

al 12 agosto 2016 (compresi);

4.

Le parti sono informate che questa decisione è immediatamente esecutiva;

5.

Ai genitori è fatto obbligo di rispettare quanto stabilito, con la comminatoria

del

292 CP;

6.

Non si prelevano tasse né spese;

7.

Termini di reclamo (30 giorni);

Un eventuale reclamo non ha effetto sospensivo;

L. Mediante

reclamo del 6 maggio 2016 RE 1 ha impugnato la predetta decisione, formulando

richieste di modifica di cui si dirà nel seguito.

M. Mediante scritto del 13 maggio 2016 il curatore CURA 1

ha trasmesso le note personali del 2015 e 2016, osservando una scarsa

collaborazione dei genitori.

Con

osservazioni del 31 maggio 2016 CO 2 ha chiesto la conferma della decisione

impugnata da RE 1.

Con

osservazioni del 2 giungo 2016 l’Autorità di protezione ha contestato le critiche

della reclamante, riconfermando integralmente le conclusioni della decisione

impugnata.

Mediante

replica del 22 giugno 2016 RE 1 ha riconfermato il proprio reclamo.

L’Autorità

di protezione ha rinunciato a presentare un allegato di duplica (cfr. scritto

del 28 giugno 2016), mentre CO 2 con duplica 14/15 luglio 2016 ha ribadito la

propria opposizione al reclamo.

N. Nel frattempo

mediante decisione 24 giugno 2016 (inc. CDP 9.2016.119) il presidente

di questa Camera ha dichiarato irricevibile il reclamo per ritardata e denegata

giustizia presentato da RE 1 in sede di replica (cfr. replica del 22 giugno

2016 consid. II ad. 27).

Considerato

Considerandi

1.

Le decisioni delle

Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e minorenni sono

impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di

appello, che decide nella composizione di un giudice unico [art. 450 CC in

relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 Legge

sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e

dell’adulto (LPMA); art. 48 lett. f n. 7 LOG]. Riguardo alla procedura

applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre

riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in

particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di

competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del

Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut,

pag. 8) e, in via ancor più sussidiaria, alle disposizioni del diritto

processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

2.

Con la decisione

impugnata l’Autorità di protezione ha: conferito a CO 2 la facoltà di

rappresentare in via esclusiva la figlia nella procedura di rilascio del documento

di legittimazione (disp. 1), disposto che il padre potrà incontrare la figlia

il giorno del suo compleanno (disp. 2); previsto che CO 2 potrà trascorrere con

la figlia le vacanze estive dal 27 luglio 2016 al 12 agosto 2016 (disp. 3). La

decisione è stata dichiarata immediatamente esecutiva, con la comminatoria del

292.

CP. Dopo aver ripercorso la fattispecie, l’Autorità di protezione ha

rilevato che il rilascio dei documenti di legittimazione è nell’interesse della

minore e necessario anche per evitarle inconvenienti a livello legale durante

il soggiorno e negli spostamenti. Considerata la situazione (nonostante le decisioni

prese e l’esecuzione messa in atto per il tramite della Polizia, RE 1 si ostina

a non voler consegnare i documenti di PI 1 al padre) e le “tempistiche” che impongono

di intervenire con particolare urgenza per permettere a CO 2 di esercitare il

suo diritto di visita (vacanza estiva imminente), il padre è stato legittimato da

parte dell’Autorità di prime cure a rappresentare in via esclusiva la figlia

nelle pratiche di rilascio del passaporto.

Quanto

all’organizzazione delle vacanze estive, il curatore ha segnalato di aver

ricevuto, nonostante vari solleciti, unicamente i desideri di CO 2. A mente

dell’Autorità non vi sarebbero elementi che impediscano di attuare quanto richiesto

dal padre, pertanto egli è stato autorizzato a trascorrere le vacanze estive

dal 27 luglio al 12 agosto 2016 con la figlia.

In sede di osservazioni

l’Autorità di protezione ha inoltre precisato che è da oltre due anni che essa cerca

di trovare una soluzione al problema (documento di legittimazione), ma a causa

della mancata collaborazione della reclamante non si è giunti ad una soluzione

attuabile. Le condizioni poste dalla reclamante per il rilascio del documento sarebbero

peraltro arbitrarie e non connesse alla questione.

3.

Nel reclamo in

oggetto RE 1 contesta interamente la decisione. In relazione alla procedura di

rilascio del passaporto, lamenta la violazione del diritto di essere sentita,

non essendo stata consultata dall’Autorità di protezione prima di aver autorizzato

CO 2 a rappresentare in via esclusiva la figlia. A mente della reclamante per

una simile procedura sarebbe peraltro necessaria la firma di entrambi i genitori.

Afferma di opporsi al rilascio del passaporto fintanto che “non siano prese

adeguate misure per garantire l’esercizio dei diritti di visita nelle migliori

condizioni per PI 1”, sostenendo che in passato CO 2 avrebbe indicato di voler

partire con la figlia in __________.

La reclamante

lamenta la violazione del diritto di essere sentita anche in relazione alla

concessione delle vacanze. Al riguardo sostiene che il periodo concesso è in

ogni caso troppo lungo per una bambina di 5 anni, postulando che venga ridotto

ad una settimana, al massimo due. La piccola non sarebbe infatti abituata a

trascorrere periodi così lunghi lontano dalla mamma.

RE 1 postula che i dispositivi

ni.1-3 della decisione dell’Autorità di protezione vengano modificati come

segue:

1.1

Viene revocata l’autorizzazione a CO 2 di

rappresentare in via

esclusiva la figlia PI 1 nella

procedura per il rilascio del passaporto;

1.2

Se il passaporto fosse già stato richiesto è fatto ordine a CO 2 di

consegnarlo a RE 1, la quale in

cambio gli darà la carta

d’identità. In ogni caso ogni

viaggio all’estero dovrà essere autorizzato

dall’Autorità di protezione e

comunicato all’altro genitore;

1.3

In ogni caso finché non saranno risolti i problemi

gestionali riguardanti i diritti

di visita non sono autorizzati

viaggi all’estero;

1.4

Il periodo delle vacanze estive del padre è ridotto a

1.

settimana, al massimo

2;

2.

Viene nominato al più presto un nuovo curatore educativo che sostituisce

CURA 1;

3.

Viene fatto ordine all’Autorità di

protezione di assicurarsi che, tramite il curato-

re educativo, i diritti di

visita vengano regolamentati con maggior chiarezza e

che sul rispetto delle regole

sia garantita un’adeguata vigilanza. Il curatore

educativo dovrà sincerarsi

che la presa a carico della bambina, sia da parte

del padre che della madre

avviene in un ambito sano, pulito, equilibrato, con

delle regole igieniche e

educative rigorose;

4.

Vengono sicuramente adottate le seguenti regole base, oltre a quelle già de-

cise nella risoluzione del 19 agosto 2015 dell’Autorità di

protezione:

3.1

quando PI 1 è ammalata il diritto di visita si può rinviare sulla base di

un certificato medico che attesta la malattia;

3.2

la consegna di PI 1 dalla madre al padre e viceversa

vengono fatti al

Punto d’incontro a __________;

3.3

in caso di malattia della bambina le cure vengono decise dal medico di fami-

glia __________;

3.4

i genitori si tengono informati sui

programmi che intendono fare con la bambi-

na, in particolare durante le vacanze e i fine settimane;

5.

Sussidiarmente la Camera di protezione annulla i punti 1 e 3 della

decisione e

rinvia l’incarto all’ARP per decidere ai sensi di quanto sopra

4.

Nel suo

apprezzamento l'Autorità non è vincolata, in virtù del principio inquisitorio

illimitato che governa il diritto di filiazione, né alle dichiarazioni delle

parti né alle prove da loro fornite (DTF 122 III 408, cons. 3d).

Il citato principio vale

anche per la regolamentazione delle relazioni personali (sentenze del Tribunale

federale 5A_69/2011 del 27 febbraio 2012 consid. 2.3;5C.58/2004 del 14 giugno 2004 cons. 2.1.2).

Esso impone all’autorità

di chiarire i fatti e prendere in considerazione d’ufficio tutti gli elementi

che possono essere importanti per rendere una decisione conforme al bene del

minore. L’autorità può istruire la fattispecie secondo il proprio

apprezzamento, amministrando finanche le prove in modo inabituale, di propria

iniziativa, sollecitare rapporti, anche se tale modo di procedere non è previsto

dal diritto di procedura cantonale (DTF 128 III 411, cons. 3.2.1, pag. 413).

Questo principio non

dispensa tuttavia le parti dal collaborare attivamente alla procedura e di

esporre le proprie tesi (sentenza del Tribunale federale

5A_69/2011 del 27 febbraio 2012, cons. 2.3).

5.

Va in primo luogo

contestualizzato il reclamo in esame. Benché sia rivolto contro la decisione

del 5 aprile 2016 e postuli l’annullamento della stessa, va rilevato che la

reclamante chiede anche l’approvazione da parte di questa Camera di altre

misure che esulano dalla decisione impugnata.

6.

Le richieste

formulate in sede di reclamo ai punti 2 (richiesta nomina nuovo curatore), 3

(regolamentazione e sorveglianza durante i diritti di visita paterni) e 4

(compresi i punti 3.1-3.4; richiesta di adozione di “regole base” da rispettare

durante i diritti di visita) vanno dichiarate irricevibili, senza che sia

necessario entrare nel merito delle singole pretese. Le stesse non sono infatti

oggetto della decisione avversata. La risoluzione impugnata non verte su tali

richieste e neppure vengono menzionate dall’Autorità. Tali richieste potranno

essere, se del caso, riformulate in prima sede.

7.

Il diritto di essere

sentito è parte integrante del diritto ad un processo equo a norma dell’art. 6

n. 1 CEDU e dell’art. 29 cpv. 2 Cost. Fed. Tale diritto implica varie facoltà:

non solo quella di esprimersi prima che una decisione sia presa, ma anche

quella di fornire prove sui fatti rilevanti per il giudizio, di partecipare

alla loro assunzione, di prenderne conoscenza e di determinarsi in proposito (DTF 126 I 15, cons.

2a/aa con rinvii; DTF 5P.164/2001 del 16 luglio 2001, cons. 3a). Il diritto di

essere sentiti, comprendente quello di partecipare all’assunzione delle prove,

implica anche quello di pronunciarsi sul loro risultato, quando esso influirà

sulla decisione che verrà presa (DTF 126 I 15, cons. 2a/aa). Il diritto di

essere sentito è una garanzia costituzionale di natura formale, la cui

violazione comporta, di principio, l'annullamento della decisione impugnata,

indipendentemente dalle possibilità di successo nel merito (DTF 121 I 230,

cons. 2a).

È possibile sanare una violazione del diritto di essere sentito qualora

non sia particolarmente grave e l'interessato abbia la facoltà di esprimersi

dinnanzi ad un'autorità giudiziaria con pieno potere d'esame (Steinauer/Fountoulakis, Droits des

personnes physiques et de la protection de l’adulte, Stämpfli, 2014, n. 1117

pag. 498; BSK Erw.Schutz – Auer/Marti,

ad art. 447 CC no. 37); ciò che potrebbe essere il caso nella fattispecie,

ritenuto che la scrivente autorità è munita di pieno potere d'esame in fatto e

in diritto (art. 450a cpv. 1 CC).

8.

Quanto al rilascio

del documento d’identità per PI 1 si rileva quanto segue.

8.1

L’Autorità di

protezione ha autorizzato CO 2 a rappresentare in via esclusiva la figlia nella

procedura di rilascio del passaporto __________. Come risulta dagli atti e

ribadito dalla stessa Autorità nella decisione impugnata e in sede di osservazioni,

sono oltre due anni che il diritto di visita del padre viene ostacolato da RE 1,

che si rifiuta di consegnare i documenti di legittimazione della figlia. Senza

che sia necessario ripercorrere la fattispecie dal 2014 ad oggi, dagli atti

emerge il sistematico rifiuto (malgrado l’intervento del curatore educativo) di

RE 1 di consegnare i documenti di legittimazione della figlia al padre durante

i diritti di visita. Anche in sede di gravame la reclamante ribadisce tale posizione

(cfr. punto 24).

Dagli atti emerge appunto

che l’Autorità di protezione non è, suo malgrado, mai riuscita ad ottenere che

la madre consegni i documenti di legittimazione della figlia a CO 2. La

questione era già stata discussa in sede di udienza il 3 giugno 2015 e il 30 settembre

2015.

Non avendo ottenuto il consenso da parte della madre (cfr. email dell’8

ottobre 2015), l’Autorità ha informato le parti che avrebbe preso una decisione

in merito. Con decisione del 21 ottobre 2015 ha ordinato a RE 1 di consegnare

il documento d’identità secondo le indicazioni che le sarebbero state fornite

dal curatore educativo. All’incontro fissato per il 16 dicembre 2015 RE 1 si è

rifiutata di consegnare il documento, confermando di non voler dar seguito alla

decisione del 21 ottobre 2015. L’Autorità è pertanto stata costretta, vista

l’imminenza delle vacanze natalizie, ad emettere una decisione di esecuzione

forzata (18 dicembre 2015). Neppure con l’intervento della Polizia RE 1 ha

consegnato i documenti. Questo fatto è evidentemente sufficiente a dimostrare

il fatto che la reclamante non intende in alcun modo collaborare in tal senso.

Ora, come a giusto titolo

evidenziato dall’Autorità di prime cure, è nell’interesse del bene della minore

stessa che il padre disponga dei suoi documenti durante l’esercizio dei diritti

di visita con la figlia (in particolare quando sono state organizzate e

autorizzate vacanze all’estero).

Diversamente da quanto

cerca di far credere la reclamante, se due genitori che detengono l’autorità

parentale congiunta non riescono ad accordarsi in merito a interessi essenziali

del figlio (“non quotidiani”), l’Autorità di protezione deve intervenire quando

il disaccordo tra gli stessi mette a rischio il bene del figlio. L’Autorità di

protezione può ammonire i genitori, impartire loro istruzioni (art. 307 cpv. 3

CC) o assegnare il potere decisionale ad uno dei genitori (art. 307 cpv. 1 CC)

o prendere la decisione al posto dei genitori (in analogia all’art. 392 CC)

(cfr. Raccomandazioni della COPMA del 13 giugno 2014: “Applicazione

dell’autorità parentale congiunta come regola”, consid. 5.2). In simili

circostanze, considerata la situazione, è pertanto a giusta ragione che

l’Autorità di protezione ha autorizzato CO 2 a richiedere il passaporto per la

figlia, in modo che possa esercitare il diritto di visita (nell’interesse della

medesima).

Questo non esclude che,

come peraltro assicurato dall’Autorità di protezione stessa, la madre venga

sempre informata degli spostamenti durante le vacanze che la figlia trascorrerà

all’estero con il padre. Qualora l’Autorità di protezione lo ritenesse

necessario, potrà in ogni momento farsi consegnare (depositare) il passaporto __________

di PI 1 che CO 2 è stato autorizzato a richiedere.

8.2

Nel caso che ci

occupa, RE 1 è stata più volte sentita e sollecitata (addirittura per il

tramite della Polizia) al fine di ottenere un accordo in merito ai documenti di

legittimazione di PI 1. In simili circostanze, lamentare che l’Autorità di

protezione avrebbe dovuto coinvolgerla prima di prendere la decisione risulta finanche

provocatorio. In ogni caso, un’eventuale carenza sarebbe da ritenersi sanata

dal fatto che la reclamante ha avuto la facoltà di esprimersi dinanzi alla

scrivente autorità giudiziaria (munita di pieno potere d’esame in fatto e in

diritto).

9.

La contestazione relativa

alla concessione di un diritto di visita paterno il giorno del compleanno di PI

1.

(disp. 2) – essendo tale diritto sopraggiunto pochi giorni dopo la

notificazione della decisione contestata – si rivela d’acchito irricevibile in

quanto superata.

10.

Nella decisione

impugnata (disp. 3: vacanze estive) viene anche disposto che CO 2

trascorrerà con la figlia PI 1 le vacanze estive dal 27 luglio 2016 al 12 agosto

2016.

(compresi).

10.1

Giusta l'art. 273 cpv. 1 CC i genitori che non sono

detentori dell'autorità parentale o della custodia nonché il figlio minorenne

hanno reciprocamente il diritto di conservare le relazioni personali indicate

dalle circostanze. Presupposto per l'esercizio di tale diritto è l'esistenza

giuridica di un legame di filiazione (BSK ZGB I, Schwenzer

ad art. 273 CC n. 7). Il diritto alle relazioni personali con entrambi i

genitori è essenziale non solo di per sé, ma anche per il ruolo decisivo che

può svolgere nel processo di identificazione. Nella fissazione del diritto di

visita non importa tanto trovare un equilibrio tra gli interessi dei genitori,

quanto disciplinare le relazioni tra genitori e figlio nell'interesse di

quest'ultimo. Determinante è sempre il bene del figlio, da valutare secondo le

circostanze, mentre gli interessi dei genitori passano in secondo piano (sentenza CDP del 2 maggio 2013, inc. 9.2013.46 consid.

3; DTF 127 III 295 consid. 4a, 123 III 451, cons. 3b e 3c). Tra le circostanze da tenere in considerazione per

fissare la durata e la frequenza degli incontri si annoverano ad esempio l'età

del figlio, lo stato di salute di quest'ultimo e del genitore titolare del

diritto alle relazioni personali, la distanza dai rispettivi domicili, le

esigenze del figlio (frequentazione della scuola, di corsi ecc.), i desideri

espressi dal figlio capace di discernimento e così via (Hegnauer in: RDT 1998 pag. 174 e Berner Kommentar, ad art.

273.

CC note 65 segg.).

Per il bene del figlio le

relazioni personali di un minorenne con il genitore privo di custodia parentale

vanno commisurate – come si è appena detto – anche allo sviluppo psicofisico del figlio stesso e all'evolversi delle

sue esigenze.

Il

diritto di visita va organizzato in base a criteri oggettivi e in modo

durevole, ciò che presuppone un'analisi attuale e in prospettiva futura della

situazione. Si deve altresì tener conto delle difficoltà organizzative di

entrambi i genitori, evitando soluzioni troppo complicate (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5ª ed., Ginevra-Losanna 2014, n. 766).

Per principio, il diritto di visita abituale

di bambini in età scolastica comprende – nel Canton Ticino (che si avvicina

alla prassi applicata in Svizzera Romanda) – un fine settimana su due, una

settimana a Natale, una settimana alternativamente a Pasqua e a carnevale, una

settimana ogni biennio durante le vacanze di Ognissanti, e tre settimane

durante le vacanze estive (cfr. Meier/Stettler,

op. cit., n. 768; RtiD 2013-I p. 718 n. 7c). La giurisprudenza

mette comunque in guardia da ogni schematismo in quest’ambito. Quanto ai

bambini in età prescolastica (meno di tre anni) il diritto di visita può invece

essere più restrittivo (cfr. Meier/Stettler,

op. cit., n. 768).

L’istituzione di una curatela educativa risulta utile

per vigilare sull'esercizio del diritto di visita (art. 308 cpv. 2 CC), per

stabilirne i giorni e gli orari, per vegliare sull'evoluzione delle relazioni

personali fra padre e figlio e per proporre gli opportuni adattamenti (FamPra

2/2001 pag. 390; sentenza CDP 22 agosto 2014, inc. 9.2014.9 consid. 8).

10.2

In virtù dell’art. 274

cpv. 1 CC padre e madre devono astenersi, poi, da tutto ciò che alteri i

rapporti del figlio con l’altro genitore (o intralci il compito

dell’educatore). Infatti, il dovere di lealtà è posto a carico di entrambi i

genitori e violazioni gravi di questo dovere possono condurre l’autorità sia a

limitare che a sopprimere il diritto alle relazioni personali del genitore non

affidatario sia a modificare l’attribuzione dell’autorità parentale dell’altro

(Meier/Stettler, op. cit., 5ª ed.,

n. 774).

Il dovere di lealtà è

reciproco: anche il genitore che detiene la custodia dovrà evitare di

influenzare negativamente il figlio e incoraggiare un’attitudine positiva verso

l’altro genitore, non solo in relazione ai diritti di visita, ma in modo

generale (evitando giudizi di valore). Gravi e ripetute violazioni di questi

doveri potrebbero costituire un motivo di modifica dei diritti parentali, anche

nel caso in cui l’autorità parentale fosse divenuta la regola; il genitore

detentore della custodia non presenterebbe infatti più le garanzie minime

richieste in termini di capacità educativa (Meier/Stettler,

op. cit., n. 775).

10.3

Tra le condizioni

particolari che possono essere fissate per lo svolgimento degli incontri –

sulla base di un’applicazione combinata degli art. 273 cpv. 2 e 274 cpv. 2 CC

vi sono: il divieto di lasciare la Svizzera col figlio; il deposito del passaporto

al fine di evitare il rischio di sequestro; l’obbligo per i genitori di seguire

una mediazione familiare; una terapia (eventualmente tramite il gioco) durante

i diritti di visita (DTF 5P.263/2005 del 27 settembre 2005, cons. 2.2); la

presenza di un terzo durante gli stessi; una curatela di sorveglianza ai sensi

dell’art. 308 cpv. 2 CC; lo svolgimento degli incontri in un luogo neutro o in

un luogo protetto specifico (Meier/Stettler,

op. cit., n. 793).

10.4

Nel

caso in esame, la regolamentazione dei diritti di visita era già stata

esaminata e disciplinata dal Pretore in sede di divorzio (2013), in particolare

un fine settimana su due, quattro settimane di vacanza all’anno, di cui una

durante le vacanze di Natale e la seconda alternativamente a Carnevale o Pasqua

(cfr. convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio).

Dagli

atti risulta peraltro che, in merito appunto alla regolamentazione e vacanze

estive 2016, il curatore educativo “segnalava di aver ricevuto, nonostante vari

solleciti, unicamente le desiderata” di CO 2 (cfr. email del 15 febbraio di CO

2.

al curatore; richiesta del 1° febbraio all’Autorità di protezione).

L’Autorità di protezione ha pertanto indicato che, non essendoci elementi che

impediscano di attuare quanto richiesto dal padre, lo stesso è autorizzato a

trascorrere le proprie vacanze dal 27 luglio al 12 agosto 2016 con la figlia

(per un totale di 17 giorni).

Si

rileva peraltro che con scritto del 1° febbraio 2016 l’UAP chiedeva

all’Autorità di protezione di “procedere ad una rivalutazione dell’autorità

parentale, tramite perizia genitoriale”, nonché di intervenire con una misura

di protezione maggiore. L’UAP riferiva di essere molto preoccupato per il

benessere futuro della minore evidenziando che, da sempre, il curatore

designato è osteggiato dalla signora RE 1.

CO

2, oltre a confermare di aver più volte tentato di trovare un accordo sulle vacanze,

evidenzia che la figlia ha ora più di 6 anni e può quindi serenamente trascorrere

il periodo di vacanze indicato con il papà.

RE

1, da parte sua, che da sempre osteggia l’esercizio dei diritti di visita del

padre (ed in particolare le vacanze; cfr. incarto), oltre a lamentarsi di non

essere stata sentita, si limita ad indicare che un periodo di quasi tre

settimane consecutive di vacanza, per una bambina di 5 anni non sarebbe

opportuno. PI 1 non sarebbe abituata a stare così tanto tempo senza la mamma. RE

1.

chiede pertanto che la vacanza venga ridotta ad una, al massimo due settimane.

11.

In

concreto, pur riconoscendo che l’Autorità di protezione non ha coinvolto direttamente

RE 1 prima della fissazione delle vacanze estive, va rilevato che il curatore

educativo ha riferito di aver a più riprese sollecitato RE 1 al fine di

ottenere un accordo in merito. La reclamante, che si è sempre opposta

all’esercizio del diritto di visita del padre, non ha dato seguito alle

richieste del curatore e ha in questa sede, contestato in modo generico la decisione.

Nel proprio reclamo si è limitata a postulare in modo pure del tutto generico

che le vacanze vengano “ridotte ad una, al massimo due settimane”.

RE

1.

ha peraltro avuto facoltà di esprimersi dinanzi alla scrivente autorità (munita

di pieno potere d’esame in fatto e in diritto). Come a giusto titolo rilevato

dall’Autorità di prime cure, la decisione impugnata è stata presa

nell’interesse del bene della minore stessa.

Al

riguardo va precisato che PI 1 ha sei anni (e non 5 come indicato dalla madre),

che l’Autorità di protezione ha concesso 17 giorni di vacanza (e non tre settimane)

e che PI 1 ha già trascorso una vacanza con il padre (cfr. ad esempio il Natale

scorso, benché la vacanza sia stata pesantemente osteggiata dalla madre).

Mal si

comprende come la durata prevista per le vacanze (17 giorni) possa nuocere alla

bambina o essere ritenuta eccessiva. La madre ne richiede una riduzione minima

di soli due giorni.

Va

ricordato che il diritto alle relazioni personali con entrambi i genitori è

essenziale. E’ infatti nell’interesse del minore stesso che egli possa avere

adeguate relazioni personali anche con il genitore non affidatario.

In

simili circostanze, vista l’età di PI 1, il diritto di visita così come fissato

dall’Autorità di prime cure appare giustificato e resiste alla generica critica

della reclamante. Non si ravvisano pertanto gli estremi per scostarsi dalla

regolamentazione stabilita d’ufficio dall’Autorità di prime cure.

12.

In virtù di quanto

precede, il reclamo, nella misura in cui non è irricevibile, si avvera privo di

fondamento e va respinto. La decisione impugnata merita di conseguenza di

essere confermata.

Tasse e spese sono a

carico della reclamante – interamente soccombente – che rifonderà a CO 2 congrue

ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1.Il

reclamo, nella misura in cui non è irricevibile, è respinto.

2. Gli

oneri del reclamo consistenti in:

a) tassa di

giustizia fr. 450.–

b) spese fr.

50.–

fr.

500.–

sono posti a carico di RE

1, che rifonderà a CO 2 fr. 800.– a titolo di ripetibili.

3. Notificazione:

-

Comunicazione:

-

-

-

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause

di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;

quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.

Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo

stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.