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Decisione

9.2016.89

Dimissioni dalle funzioni di curatore; avvio di un procedimento disciplinare a carico di un ex curatore

25 agosto 2016Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con decisione 13

marzo 2013 l’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità

di protezione) ha istituito a favore di PI 1 una curatela di sostegno con

amministrazione dei beni ai sensi degli art. 393 e 395 CC. Quale curatrice è

stata nominata la signora RE 1. Nella decisione di nomina l’Autorità di protezione

ha conferito a quest’ultima, tra i vari compiti, quello di presentare

l’inventario entro 60 giorni dalla notifica della decisione.

B. Tramite decisione 18

maggio 2016 l’Autorità di protezione, costatato che la curatrice non aveva presentato

né l’inventario iniziale né alcun rendiconto, l’ha “sollevata dal mandato” con

effetto immediato (dispositivo n. 1), avviando un procedimento disciplinare nei

suoi confronti (dispositivo n. 2) e assegnandole un termine di 15 giorni per

presentare eventuali osservazioni (dispositivo n. 3).

C. RE 1 ha presentato le

sue osservazioni il 22 maggio 2016, trasmettendole anche a questa Camera,

precisando che le stesse “valgono quale reclamo avverso la decisione di revoca

di curatela e la promozione di un procedimento disciplinare”. Nel reclamo la

curatrice ha sostenuto di non opporsi alla revoca del mandato, ma, “avendo a

cuore la situazione”, di ritenere che PI 1 presenti “fragilità personali tali

che non gli permettono di avere una gestione autonoma delle sue finanze”. Essa

ha quindi concluso che “è auspicabile che continui a beneficiare del sostegno

necessario per affari quotidiani e personali”.

D. Tramite osservazioni del

25 maggio 2016 al reclamo, l’Autorità di protezione si è rimessa al giudizio di

questa Camera, precisando che nel frattempo il giorno precedente la reclamante

aveva consegnato l’inventario iniziale e i rendiconti con i rapporti morali

(tutti recanti la data del 15 marzo 2016), che sarebbero stati esaminati al più

presto. Ha pure specificato che l’interessato è stato sentito, mentre il 7

giugno 2016 gli sarebbe stato presentato il “nuovo candidato curatore”. L’Autorità

di prima istanza ha inoltre trasmesso in allegato la copia di uno scritto,

datato anch’esso 25 maggio 2016, a RE 1, con il quale, in riferimento alla “sua

richiesta di essere sollevata dal mandato con tempi necessari al passaggio

delle consegne”, l’ha autorizzata “ad effettuare i pagamenti delle fatture

pendenti” e a consegnare “tutta la documentazione e il rendiconto finale pro

rata al 31 maggio 2016”.

E. Con decisione 15

giugno 2016, l’Autorità di protezione ha “mantenuto una curatela di sostegno ex

art. 393 CC con amministrazione dei beni ex art. 395 CC”, nominando __________,

quale curatore.

F. Il 29 luglio 2016,

l’Autorità di protezione ha trasmesso a questa Camera l’approvazione, avvenuta

il 28 luglio 2016, dell’inventario e dei rendiconti e rapporti morali degli

anni 2013, 2014 e 2015 presentati da RE 1.

Considerato

Considerandi

1.

Le decisioni delle autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni

e minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale

di appello, che decide nella composizione di un giudice unico [art. 450 CC in

relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge

sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e

dell’adulto (LPMA); art. 48 lett. f n. 7 LOG]. Riguardo alla procedura

applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre

riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in

particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di

competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del

Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut,

pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale

civile (CPC; v. art. 450f CC).

2.

Ai sensi dell’art.

423.

cpv. 1 CC, l’Autorità di protezione degli adulti dimette il curatore se non

è più idoneo ai compiti conferitigli o sussiste un altro motivo grave.

In virtù dell’art. 424 CC salvo

che l’Autorità di protezione degli adulti disponga altrimenti, il curatore

compie gli atti e negozi indifferibili finché non subentri il suo successore.

3.

Nel caso in esame,

la reclamante non contesta la revoca del suo mandato, bensì la tempistica,

nell’ottica della protezione del curatelato, essendo la dimissione avvenuta

“con effetto immediato”. Su tale aspetto l’Autorità di protezione,

nell’autorizzarle ancora l’esecuzione dei pagamenti dopo la revoca del mandato,

avvenuta con effetto immediato, ha implicitamente ammesso il bisogno di sostegno

dell’interessato, riducendo peraltro gli effetti pratici della decisione

adottata. Tale modo di procedere va censurato: la ormai ex curatrice avrebbe

dovuto agire (o ha agito) sulla base di una semplice comunicazione che non può

essere considerata una nuova attribuzione del mandato, ciò che risulta in

palese contrasto con l’esigenza di proteggere gli interessi di PI 1. In altre

parole, se il mandato è stato revocato con effetto immediato e addirittura con

l’apertura di un procedimento disciplinare a carico della curatrice, è lecito

chiedersi in che modo gli interessi del curatelato potevano essere protetti

nell’ambito di un ulteriore conferimento di un incarico di gestione dei suoi

beni alla medesima persona (peraltro senza una base legale in tal senso

nell’ambito del diritto della protezione). La contestazione della reclamante

appare quindi senza dubbio pertinente, sebbene sia oramai superata. Il “vuoto”

creato dalla revoca del mandato alla curatrice con effetto immediato è stato in

seguito, come detto, colmato dall’Autorità di protezione che le ha assegnato il

compito di eseguire i pagamenti del curatelato, mentre dal 15 giugno 2016 l’Autorità

ha nominato un nuovo curatore, confermando la curatela.

Come indicato, tuttavia,

l’agire dell’Autorità di protezione non può non essere censurato, ciò che

induce questo giudice a trasmettere l’incarto all’Ispettorato, perché provveda

alle necessarie verifiche.

4.

In virtù dell’art.

51.

cpv. 1 LPMA l’Autorità di protezione esercita la competenza disciplinare nei

confronti dei curatori. Al suo secondo capoverso il medesimo disposto prevede

che per le sanzioni e il procedimento si applicano per analogia le disposizioni

della legge sull’ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15

marzo 1995 e della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile

1966.

Ai sensi dell’art. 32

della legge sull’ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti (LORD)

le trasgressioni ai doveri di servizio sono punite con le seguenti sanzioni

disciplinari: ammonimento; multa sino a fr. 3'000.–; riduzione dello stipendio

fino ad un massimo del 10% durante un anno al massimo; sospensione dell’impiego

con privazione totale o parziale dello stipendio fino a 8 mesi”.

5.

RE 1 chiede a questo

Giudice di annullare l’avvio del procedimento disciplinare nei suoi confronti.

La LORD regola i rapporti

d’impiego con i dipendenti e si applica ai funzionari, agli impiegati, agli

agenti del Corpo di polizia e agli operai al servizio dello Stato, delle sue

aziende e dei suoi istituti, ai direttori e ai vicedirettori delle scuole cantonali

e ai docenti delle scuole cantonali e comunali. Non appare invece applicabile

agli ex dipendenti che non vengono menzionati dalle disposizioni menzionate.

Le sanzioni disciplinari fissate

dalla LORD hanno infatti senso finché si protrae il rapporto di lavoro, non

invece se la persona soggetta al procedimento disciplinare non è già più alle

dipendenze dello Stato. Ciò è conforme ai principi sviluppati da consolidata

giurisprudenza secondo i quali le sanzioni disciplinari possono essere inflitte

fintanto che la persona da sanzionare detiene la funzione per la quale è

sottoposta a speciale vigilanza; quando tale funzione cessa, viene infatti meno

un sufficiente interesse pubblico a dare luogo ad un procedimento disciplinare,

il cui scopo primario è quello di richiamare ai propri doveri l’interessato

(scopo correttivo) (RDAT II-1995 n. 12 pag. 34 consid. 4.1).

Analogo ragionamento va

applicato alla procedura che ci occupa. La curatrice è stata sollevata dal suo

mandato con effetto immediato apparentemente per gravi motivi (cfr. dec. impugnata,

pag. 2, “la situazione è oggettivamente grave…”). Ragion per cui un procedimento

disciplinare appare addirittura ridondante, soprattutto se si considera che –

viste le motivazioni addotte dall’Autorità di protezione – già la revoca del

mandato appare essere stata decisa con scopo sanzionatorio. Peraltro, qualora

ne sussistessero gli estremi, quest’ultima Autorità avrebbe eventualmente la

possibilità di avviare un’azione civile, ai sensi degli art. 454 e ss. CC o

un’azione penale.

6.

Per le ragioni sopra

esposte il reclamo va accolto, nella misura in cui non sia superato dagli

eventi. I dispositivi 2 e 3 della decisione impugnata vanno annullati. Di

conseguenza va modificato anche il dispositivo 5 relativo alle tasse e spese di

fr. 200.– accollate alla reclamante, che vengono ridotte a fr. 100.–.

All’Autorità di

protezione, benché soccombente, non vengono addebitate tasse e spese

procedurali (art. 47 cpv. 1 LPamm).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Il

reclamo, per quanto non divenuto privo d’oggetto, è accolto.

Di

conseguenza, la decisione del 18 maggio 2016 dell’Autorità regionale di protezione

__________ è così riformata:

1. Invariato.

2. Annullato

3. Annullato.

4. Invariato.

5. Tasse e spese in fr. 100.– sono poste a carico di RE 1.

6. Invariato.

7. Invariato.

2. L’incarto

è trasmesso all’Ispettorato, affinché proceda alle verifiche ai sensi del

considerando 3 della presente decisione.

3. Non

si prelevano tasse e spese di giustizia.

4. Notificazione:

-

-

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95

a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg.

LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;

quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.

Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso

termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale

per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.