9.2016.89
Dimissioni dalle funzioni di curatore; avvio di un procedimento disciplinare a carico di un ex curatore
25 agosto 2016Italiano9 min
Source ti.ch
Incarto n.
9.2016.89
Lugano
25 agosto 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello
Franco
Lardelli
giudice
unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito
dalla
vicecancelliera
Perucconi-Bernasconi
sedente
per statuire nella causa che oppone
RE
1
all’
Autorità
regionale di protezione __________,
per
quanto riguarda l’apertura di un procedimento disciplinare nei suoi confronti
giudicando
sul reclamo del 22 maggio 2016 presentato da RE 1 contro la decisione emessa
il 18 maggio 2016 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
Fatti
A. Con decisione 13
marzo 2013 l’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità
di protezione) ha istituito a favore di PI 1 una curatela di sostegno con
amministrazione dei beni ai sensi degli art. 393 e 395 CC. Quale curatrice è
stata nominata la signora RE 1. Nella decisione di nomina l’Autorità di protezione
ha conferito a quest’ultima, tra i vari compiti, quello di presentare
l’inventario entro 60 giorni dalla notifica della decisione.
B. Tramite decisione 18
maggio 2016 l’Autorità di protezione, costatato che la curatrice non aveva presentato
né l’inventario iniziale né alcun rendiconto, l’ha “sollevata dal mandato” con
effetto immediato (dispositivo n. 1), avviando un procedimento disciplinare nei
suoi confronti (dispositivo n. 2) e assegnandole un termine di 15 giorni per
presentare eventuali osservazioni (dispositivo n. 3).
C. RE 1 ha presentato le
sue osservazioni il 22 maggio 2016, trasmettendole anche a questa Camera,
precisando che le stesse “valgono quale reclamo avverso la decisione di revoca
di curatela e la promozione di un procedimento disciplinare”. Nel reclamo la
curatrice ha sostenuto di non opporsi alla revoca del mandato, ma, “avendo a
cuore la situazione”, di ritenere che PI 1 presenti “fragilità personali tali
che non gli permettono di avere una gestione autonoma delle sue finanze”. Essa
ha quindi concluso che “è auspicabile che continui a beneficiare del sostegno
necessario per affari quotidiani e personali”.
D. Tramite osservazioni del
25 maggio 2016 al reclamo, l’Autorità di protezione si è rimessa al giudizio di
questa Camera, precisando che nel frattempo il giorno precedente la reclamante
aveva consegnato l’inventario iniziale e i rendiconti con i rapporti morali
(tutti recanti la data del 15 marzo 2016), che sarebbero stati esaminati al più
presto. Ha pure specificato che l’interessato è stato sentito, mentre il 7
giugno 2016 gli sarebbe stato presentato il “nuovo candidato curatore”. L’Autorità
di prima istanza ha inoltre trasmesso in allegato la copia di uno scritto,
datato anch’esso 25 maggio 2016, a RE 1, con il quale, in riferimento alla “sua
richiesta di essere sollevata dal mandato con tempi necessari al passaggio
delle consegne”, l’ha autorizzata “ad effettuare i pagamenti delle fatture
pendenti” e a consegnare “tutta la documentazione e il rendiconto finale pro
rata al 31 maggio 2016”.
E. Con decisione 15
giugno 2016, l’Autorità di protezione ha “mantenuto una curatela di sostegno ex
art. 393 CC con amministrazione dei beni ex art. 395 CC”, nominando __________,
quale curatore.
F. Il 29 luglio 2016,
l’Autorità di protezione ha trasmesso a questa Camera l’approvazione, avvenuta
il 28 luglio 2016, dell’inventario e dei rendiconti e rapporti morali degli
anni 2013, 2014 e 2015 presentati da RE 1.
Considerato
Considerandi
1.
Le decisioni delle autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni
e minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale
di appello, che decide nella composizione di un giudice unico [art. 450 CC in
relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge
sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e
dell’adulto (LPMA); art. 48 lett. f n. 7 LOG]. Riguardo alla procedura
applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre
riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in
particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di
competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del
Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut,
pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale
civile (CPC; v. art. 450f CC).
2.
Ai sensi dell’art.
423.
cpv. 1 CC, l’Autorità di protezione degli adulti dimette il curatore se non
è più idoneo ai compiti conferitigli o sussiste un altro motivo grave.
In virtù dell’art. 424 CC salvo
che l’Autorità di protezione degli adulti disponga altrimenti, il curatore
compie gli atti e negozi indifferibili finché non subentri il suo successore.
3.
Nel caso in esame,
la reclamante non contesta la revoca del suo mandato, bensì la tempistica,
nell’ottica della protezione del curatelato, essendo la dimissione avvenuta
“con effetto immediato”. Su tale aspetto l’Autorità di protezione,
nell’autorizzarle ancora l’esecuzione dei pagamenti dopo la revoca del mandato,
avvenuta con effetto immediato, ha implicitamente ammesso il bisogno di sostegno
dell’interessato, riducendo peraltro gli effetti pratici della decisione
adottata. Tale modo di procedere va censurato: la ormai ex curatrice avrebbe
dovuto agire (o ha agito) sulla base di una semplice comunicazione che non può
essere considerata una nuova attribuzione del mandato, ciò che risulta in
palese contrasto con l’esigenza di proteggere gli interessi di PI 1. In altre
parole, se il mandato è stato revocato con effetto immediato e addirittura con
l’apertura di un procedimento disciplinare a carico della curatrice, è lecito
chiedersi in che modo gli interessi del curatelato potevano essere protetti
nell’ambito di un ulteriore conferimento di un incarico di gestione dei suoi
beni alla medesima persona (peraltro senza una base legale in tal senso
nell’ambito del diritto della protezione). La contestazione della reclamante
appare quindi senza dubbio pertinente, sebbene sia oramai superata. Il “vuoto”
creato dalla revoca del mandato alla curatrice con effetto immediato è stato in
seguito, come detto, colmato dall’Autorità di protezione che le ha assegnato il
compito di eseguire i pagamenti del curatelato, mentre dal 15 giugno 2016 l’Autorità
ha nominato un nuovo curatore, confermando la curatela.
Come indicato, tuttavia,
l’agire dell’Autorità di protezione non può non essere censurato, ciò che
induce questo giudice a trasmettere l’incarto all’Ispettorato, perché provveda
alle necessarie verifiche.
4.
In virtù dell’art.
51.
cpv. 1 LPMA l’Autorità di protezione esercita la competenza disciplinare nei
confronti dei curatori. Al suo secondo capoverso il medesimo disposto prevede
che per le sanzioni e il procedimento si applicano per analogia le disposizioni
della legge sull’ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15
marzo 1995 e della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile
1966.
Ai sensi dell’art. 32
della legge sull’ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti (LORD)
le trasgressioni ai doveri di servizio sono punite con le seguenti sanzioni
disciplinari: ammonimento; multa sino a fr. 3'000.–; riduzione dello stipendio
fino ad un massimo del 10% durante un anno al massimo; sospensione dell’impiego
con privazione totale o parziale dello stipendio fino a 8 mesi”.
5.
RE 1 chiede a questo
Giudice di annullare l’avvio del procedimento disciplinare nei suoi confronti.
La LORD regola i rapporti
d’impiego con i dipendenti e si applica ai funzionari, agli impiegati, agli
agenti del Corpo di polizia e agli operai al servizio dello Stato, delle sue
aziende e dei suoi istituti, ai direttori e ai vicedirettori delle scuole cantonali
e ai docenti delle scuole cantonali e comunali. Non appare invece applicabile
agli ex dipendenti che non vengono menzionati dalle disposizioni menzionate.
Le sanzioni disciplinari fissate
dalla LORD hanno infatti senso finché si protrae il rapporto di lavoro, non
invece se la persona soggetta al procedimento disciplinare non è già più alle
dipendenze dello Stato. Ciò è conforme ai principi sviluppati da consolidata
giurisprudenza secondo i quali le sanzioni disciplinari possono essere inflitte
fintanto che la persona da sanzionare detiene la funzione per la quale è
sottoposta a speciale vigilanza; quando tale funzione cessa, viene infatti meno
un sufficiente interesse pubblico a dare luogo ad un procedimento disciplinare,
il cui scopo primario è quello di richiamare ai propri doveri l’interessato
(scopo correttivo) (RDAT II-1995 n. 12 pag. 34 consid. 4.1).
Analogo ragionamento va
applicato alla procedura che ci occupa. La curatrice è stata sollevata dal suo
mandato con effetto immediato apparentemente per gravi motivi (cfr. dec. impugnata,
pag. 2, “la situazione è oggettivamente grave…”). Ragion per cui un procedimento
disciplinare appare addirittura ridondante, soprattutto se si considera che –
viste le motivazioni addotte dall’Autorità di protezione – già la revoca del
mandato appare essere stata decisa con scopo sanzionatorio. Peraltro, qualora
ne sussistessero gli estremi, quest’ultima Autorità avrebbe eventualmente la
possibilità di avviare un’azione civile, ai sensi degli art. 454 e ss. CC o
un’azione penale.
6.
Per le ragioni sopra
esposte il reclamo va accolto, nella misura in cui non sia superato dagli
eventi. I dispositivi 2 e 3 della decisione impugnata vanno annullati. Di
conseguenza va modificato anche il dispositivo 5 relativo alle tasse e spese di
fr. 200.– accollate alla reclamante, che vengono ridotte a fr. 100.–.
All’Autorità di
protezione, benché soccombente, non vengono addebitate tasse e spese
procedurali (art. 47 cpv. 1 LPamm).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il
reclamo, per quanto non divenuto privo d’oggetto, è accolto.
Di
conseguenza, la decisione del 18 maggio 2016 dell’Autorità regionale di protezione
__________ è così riformata:
1. Invariato.
2. Annullato
3. Annullato.
4. Invariato.
5. Tasse e spese in fr. 100.– sono poste a carico di RE 1.
6. Invariato.
7. Invariato.
2. L’incarto
è trasmesso all’Ispettorato, affinché proceda alle verifiche ai sensi del
considerando 3 della presente decisione.
3. Non
si prelevano tasse e spese di giustizia.
4. Notificazione:
-
-
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95
a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg.
LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;
quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.
Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso
termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale
per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.