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Decisione

9.2016.91

Richiesta di revoca di curatela generale

31 marzo 2017Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con decisione del 20

giugno 2013 (ris. n. 177B/2013) l’Autorità regionale di protezione __________

(in seguito, Autorità di protezione) ha istituito in favore di PI 1 una

curatela generale ex art. 398 CC. Dal gennaio 2015 è stata nominata quale

curatrice generale la qui reclamante RE 1, dell’Ufficio dell'aiuto e della protezione

(UAP).

B. Per il tramite del

suo avvocato, con istanza del 27 marzo 2015 PI 1 si è rivolto all’Autorità di

protezione postulando la revoca della misura di protezione. Con scritti del 4,

12, 28 maggio e 9, 15, 24 giugno 2015 egli ha reiterato le sue richieste,

contestando fermamente la sussistenza dei presupposti legali per l’istituzione

di una curatela generale.

C. Con risoluzione n.

931/2015 del 18 settembre 2015 l’Autorità di protezione ha conferito mandato al

Servizio psico-sociale di __________ di effettuare una valutazione peritale su PI

1. Ai periti è stato richiesto, in particolare, di esprimersi sull’esistenza di

disabilità mentali, turbe psichiche o disturbi caratteriali dell’interessato e,

nell’affermativa, di determinare se tali disturbi gli consentono o meno di

provvedere ai propri interessi dal punto di vista personale o gestionale.

D. Il reclamo di PI 1

contro il conferimento di mandato peritale è stato giudicato inammissibile (decisione

del 13 ottobre 2015, inc. CDP 9.2015.170). Analoga sorte ha avuto l’istanza di

ricusazione presentata nei confronti dell’Autorità di protezione

contestualmente al reclamo (decisione 12 ottobre 2015, inc. CDP 9.2015.169).

E. A seguito delle

difficoltà riscontrate nella gestione del caso, con scritto del 14 ottobre 2015

la direzione dell’UAP ha chiesto all’Autorità di protezione di essere esonerata

dall’incarico.

F. Con lettera del 22

aprile 2016 il Servizio psico-sociale ha informato l’Autorità di protezione di

aver dato seguito al mandato peritale conferito, convocando a più riprese

l’interessato, sia telefonicamente che per scritto. PI 1 si è tuttavia sempre

sottratto a tali incontri, manifestando esplicitamente

l’intenzione di non volersi sottoporre ad alcuna perizia.

G. Con decisione del 26

aprile 2016 (ris. n. 458/2016) l’Autorità di protezione ha respinto la

richiesta di revoca della curatela.

Preso atto della

mancanza di una nuova valutazione peritale, l’Autorità di prime cure ha ritenuto

impossibile accertare che la turba psichica che aveva fondato il provvedimento

di protezione fosse venuta meno. In assenza di indizi quanto ad un decadimento

dello stato di salute dell’interessato, l’Autorità di protezione ha ritenuto

sproporzionato ordinare un ricovero a scopo di perizia ai sensi dell’art. 449

CC. L’Autorità di protezione ha infine considerato che l’interessato non è

tuttora in grado di provvedere ai propri interessi o lo è solo in parte, e ha

concluso per il mantenimento della misura di protezione, quale correttivo dei debiti

da lui creati e come monitoraggio, consiglio e rappresentanza verso l’esterno.

H. PI 1 non ha impugnato

la decisione a lui sfavorevole.

Con reclamo 25

maggio 2016 è invece insorta la sua curatrice. RE 1 sostiene che non siano più

dati i presupposti per una curatela generale e postula che la misura di

protezione venga adeguata ai sensi degli art. 394 e 395 CC.

I. PI 1 non ha presentato

osservazioni al reclamo.

L’Autorità di protezione,

nelle sue osservazioni datate 5 luglio 2016, ritiene di non avere elementi per

rivalutare la misura di protezione, non avendo l’interessato prodotto

certificati medici ed essendosi rifiutato di sottoporsi alla perizia. Egli

inoltre ha sempre chiesto soltanto la revoca del provvedimento, e non una sua

modifica. L’Autorità di prime cure ha pertanto concluso per il rigetto del reclamo.

L. La reclamante non ha

replicato, ponendo dunque fine allo scambio di memorie scritte.

Considerato

Considerandi

1.

Le decisioni delle

Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e minorenni sono

impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di

appello, che decide nella composizione di un giudice unico [art. 450 CC in

relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione

e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto (LPMA); art.

48.

lett. f n. 7 LOG]. Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già

regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla

Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le

azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa

(art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012

concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria,

alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

2.

Nella decisione

impugnata, l’Autorità di protezione ha ritenuto che PI 1, rifiutando di

sottoporsi a un nuovo esame psichiatrico, ha reso impossibile “verificare effettivamente

se i presupposti della curatela fossero venuti meno” (pag. 2). L’Autorità di

protezione ha dunque dovuto fondare la sua analisi “sull’unico referto

esistente, ovvero quello del 2012 del dr. med. __________”, che constatava

una paranoia grave e permanente, compromettente in maniera forte la capacità di

giudizio, e l’assenza di coscienza in merito alla malattia (decisione

impugnata, pag. 2). Senza successivi accertamenti peritali, “non è possibile

affermare che le cause della misura siano venute meno” (decisione

impugnata, pag. 2).

L’Autorità di

protezione ha tuttavia considerato che nel caso concreto ordinare un ricovero

coattivo a scopo di perizia “sarebbe sproporzionato, non essendovi indizi di

un decadimento delle sue condizioni di salute diverso da quello naturalmente in

atto per via dell’età e della sua malattia” (decisione impugnata, pag. 2).

Nella risoluzione

impugnata viene in seguito considerato che PI 1 non è in grado di provvedere ai

propri interessi, “o lo è solo in parte, come emerge dagli scritti 21 luglio

2015.

e 25 febbraio 2016 (pag. 3) dell’UAP” (pag. 3). Di conseguenza, la misura

di protezione viene mantenuta, “in quanto perlomeno correttiva dei debiti da

lui creati e di monitoraggio, consiglio e rappresentanza verso l’esterno”,

e la richiesta di revoca dell’interessato respinta (decisione impugnata, pag.

3).

3.

Nel suo reclamo, la

curatrice RE 1 contesta la decisione dell’Autorità di protezione. Osserva che, sin

dall’inizio, PI 1 ha rifiutato la collaborazione con la curatrice e gli

interventi di quest’ultima, ritenendo la curatela generale ingiusta e lesiva

della sua dignità. Il mandato, di conseguenza, è stato svolto solo in misura

limitata, con riferimento ad aspetti amministrativi e di gestione del

patrimonio (segnatamente “il tamponamento di nuove situazioni debitorie”;

reclamo, pag. 1-2). Rileva che PI 1 possiede “altre risorse e conoscenze”

per far fronte alle problematiche per le quali rifiuta l’intervento della

curatrice (reclamo, pag. 2) e “ha comunque dimostrato di essere autonomo

nella gestione di determinati affari quotidiani” (reclamo, pag. 3).

Secondo la reclamante,

alla luce di quanto sopra, la forma più severa e limitante delle misure di

protezione non è più giustificata. Un adeguamento della medesima ai sensi degli

art. 394-395 CC permetterebbe di sopperire ai bisogni attuali dell’interessato,

ripristinando i suoi diritti civili, ma anche di assolvere in maniera adeguata

e completa il mandato (reclamo, pag. 3).

4.

L’art. 390 CC elenca

i presupposti per l’istituzione di una curatela. In particolare, l’autorità di

protezione degli adulti istituisce una curatela se una persona maggiorenne non

è in grado di provvedere ai propri interessi, o lo è solo in parte, a causa di

una disabilità mentale, di una turba psichica o di un analogo stato di

debolezza inerente alla sua persona (art. 390 cpv. 1 n. 1 CC).

Una curatela

generale è istituita se una persona ha un particolare bisogno d’aiuto,

segnatamente a causa di durevole incapacità di discernimento (art. 398 cpv. 1

CC). La curatela generale comprende tutto quanto concerne la cura della persona

e degli interessi patrimoniali e le relazioni giuridiche (cpv. 2);

l’interessato è privato per legge dell’esercizio dei diritti civili (cpv. 3).

4.1

Cause della curatela,

ai sensi dell’art. 390 CC, possono dunque essere tre alternativi stati di

debolezza, ovvero una disabilità mentale, una turba psichica o un analogo stato

di debolezza; l’elenco è esaustivo (Meier,

Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, Berna 2013, ad art.

390.

CC n. 25; Meier, Les nouvelles

curatelles; systématique, conditions et effets, in: Guillod/Bohnet, Le nouveau droit de la protection de

l’adulte, Neuchâtel 2012, n. 26-27, pag. 106-107).

4.2

L’esistenza

di uno stato di debolezza non è ancora sufficiente per giustificare l’adozione

di una misura: occorre inoltre

che l’interessato non sia in grado di provvedere ai propri affari né di

designare rappresentanti che possano farlo (Messaggio, pag. 6432). Lo stato di

debolezza (causa della curatela) deve dunque avere come conseguenza un bisogno

di protezione e di assistenza dell’interessato (presupposto “sociale” della

curatela) (Schmid, Erwachsenenschutz

Kommentar, ad art. 390 CC n. 1; Henkel, Basler

Kommentar Erwachsenenschutz, ad art. 390 CC n. 17; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la

protection de l’adulte, n. 405, pag. 193; COPMA, Droit de la protection de

l’adulte, Guide pratique, n. 5.10 pag. 138). L’incapacità è una nozione relativa,

da interpretare in funzione del genere di affari che l’interessato è chiamato a

gestire; la loro importanza non è determinante in sé per l’istituzione di una

curatela, ma avrà un ruolo nella scelta del tipo di curatela e nel determinare

le sfere di compiti affidate al curatore (Meier,

Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, ad art. 390 CC n.

20).

4.3

In

generale, le condizioni previste all’art. 390 CC devono essere adempiute per

l’istituzione di qualsiasi tipo di curatela; secondo la dottrina, è ad ogni

modo innegabile che il tipo di curatela che si intende adottare influenzerà “a

ritroso” l’esame delle condizioni (l’autorità potendosi mostrare meno esigente

nel verificare l’adempimento delle condizioni nel caso in cui scelga una curatela

d’accompagnamento, rispetto ad esempio ad una curatela generale, cfr. Meier, Les nouvelles curatelles;

systématique, conditions et effets, n. 23, pag. 105; v. anche Meier/Lukic, Introduction au nouveau

droit de la protection de l’adulte, n. 403, pag. 192).

Conformemente

al principio della sussidiarietà, le misure ufficiali vanno ordinate soltanto

se l’assistenza alla persona bisognosa d’aiuto non può essere adeguatamente

garantita altrimenti (art. 389 cpv. 1 n. 1 CC; Messaggio, pag. 6432; COPMA, Droit

de la protection de l’adulte, Guide pratique, n. 5.11 pag. 138). Ogni misura

ufficiale deve inoltre essere necessaria e idonea (art. 389 cpv. 2 CC), in

ossequio del principio della proporzionalità (art. 5 cpv. 2 Cost.; COPMA, Droit

de la protection de l’adulte, Guide pratique, n. 5.11 pag. 138).

4.4

Ai

sensi dell’art. 399 cpv. 2 CC, appena non vi sia più motivo di mantenerla,

l’autorità di protezione degli adulti revoca la curatela su domanda

dell’interessato, di una persona a lui vicina o d’ufficio. L’art. 414 CC

prevede che il curatore informa senza indugio l’autorità di protezione degli

adulti sulle circostanze che richiedono una modifica della misura o consentono

la revoca della curatela.

4.5

L’art.

446.

CC definisce i principi procedurali applicabili nell’ambito della protezione

degli adulti. Ai sensi della norma, l’autorità di protezione esamina d’ufficio

i fatti (cpv. 1). Essa raccoglie le informazioni occorrenti e assume le prove

necessarie; può incaricare degli accertamenti una persona o un servizio idonei

e, se necessario, ordina che uno specialista effettui una perizia (cpv. 2).

L’autorità di protezione non è vincolata dalle conclusioni delle persone che

partecipano al procedimento (cpv. 3) e applica d’ufficio il diritto (cpv. 4).

La norma

sancisce il principio inquisitorio illimitato, secondo il quale l’autorità è

perfettamente libera nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle

prove: secondo consolidata giurisprudenza, in base a tale principio l’autorità

può assumere e ricercare delle prove – secondo il suo apprezzamento – anche

secondo delle modalità inabituali e procurarsi d’ufficio dei rapporti allestiti

da terzi (v. DTF 128 III 413 consid. 3.2.1; v. anche STF del 13 gennaio 2014,

inc.5A_843/2013, consid. 4.1 e 4.2, e Messaggio, pag. 6465-6466).

5.

Come rettamente

considerato dall’Autorità di protezione, la richiesta di PI 1 di revocare la

curatela generale istituita in suo favore implica la verifica della sussistenza

dei due presupposti cumulativi di cui all’art. 390 cpv. 1 n. 1 CC, ovvero

l’esistenza di una disabilità mentale, di una turba psichica o di un analogo

stato di debolezza inerente alla persona, oltre all’incapacità di provvedere ai

propri interessi derivante da tale stato di debolezza.

5.1

Quanto all’esistenza

di una causa di curatela ai sensi dell’art. 390 cpv. 1 n. 1 CC, va rilevato che

nel 2012 il dr. __________ aveva diagnosticato all’interessato una turba

psichica grave; gli accertamenti specialistici ordinati dall’Autorità di protezione

per verificare se la situazione fosse mutata non hanno potuto essere svolti a

causa dell’opposizione dell’interessato medesimo.

Nella perizia svolta nel

2012.

dal dr. __________ si evidenziava in maniera molto chiara l’esistenza di

una turba psichica cronica (pag. 33), ovvero di un “delirio paranoico

maniaco dei querulomani” (pag. 34). Nelle classificazioni internazionali

tale disturbo può essere identificato come “sindrome delirante persistente”

(ICD-10 F22.0 e DSM IV-TR 297.1), e meglio di “tipo misto”; con tratti

del “tipo di persecuzione” (come la “paranoia querula”) e del “tipo

di grandezza” (risposte ai quesiti peritali n. 1.1, 1.2 e 4.1; pag. 33-36).

La perizia sottolineava come PI 1 fosse “gravemente e cronicamente malato”

(pag. 36) e che il trattamento di tale disturbo fosse “quasi impossibile, e

in ogni caso insoddisfacente” (perizia, pag. 38).

Nonostante PI 1 abbia

sostenuto, nei suoi memoriali scritti, l’insussistenza di entrambi i

presupposti per l’istituzione della misura, allo stesso tempo egli si è sottratto

ad ogni tentativo di accertare tali circostanze, in particolare l’assenza di

una turba psichica.

Gli argomenti del

richiedente sono dunque rimasti allo stadio di puro parlato, non avendo PI 1

neppure tentato di rendere verosimili le sue affermazioni producendo ad esempio

dei certificati medici o un referto specialistico di parte. PI 1 si è opposto,

nonostante le numerose convocazioni e in spregio al suo dovere di collaborare

all’accertamento dei fatti (cfr. art. 448 cpv. 1 CC), agli approfondimenti

specialistici predisposti dall’Autorità di protezione che avrebbero potuto attestare i suoi (asseriti) miglioramenti

e suffragare le sue tesi.

Tale comportamento

processuale, apparentemente paradossale, non smentisce la diagnosi esperita nel

2012.

dal precedente perito, bensì – al contrario – sembra confermarla. L’azione

dello Stato (che sia l’Autorità di protezione, la curatrice o in passato l’Autorità

penale) è sempre interpretata da PI 1 come una lesione della sua dignità e del

suo diritto di vivere “secondo le sue costumanze”, anche laddove tale

intervento è mosso – come in concreto – dall’intento di porre rimedio ad una

situazione che l’interessato considera ingiusta e va esattamente nel senso da

lui auspicato (ossia la possibile revoca della misura di protezione).

Le ultime missive agli

atti dirette all’Autorità di protezione, inviate dall’interessato senza il

tramite del suo patrocinatore, contengono peraltro ancora chiari accenni a

vicende che il dr. __________ aveva ricondotto al suo disturbo paranoico (ad

esempio, la vicenda denominata “__________”, i suoi trascorsi presso Banca __________,

le angherie asseritamente subite dai Magistrati penali, etc; cfr. scritti 6 e

25.

agosto 2015, denuncia penale 14 settembre 2015, e-mail 24 settembre 2015, scritti

5.

e 8 ottobre 2015).

Sulla scorta degli atti,

in particolare a fronte di una perizia che nel 2012 attestava una paranoia

grave, cronica, quasi impossibile da trattare, e visto il comportamento

processuale odierno dell’interessato, non si può quindi rimproverare

all’Autorità di protezione di aver soprasseduto ad un ricovero a scopo di

perizia ai sensi dell’art. 449 CC e di aver considerato che lo stato di debolezza già accertato quale causa di curatela non

fosse nel frattempo venuto meno.

5.2

Per quanto attiene al bisogno di protezione e di assistenza dell’interessato (presupposto

“sociale” della curatela ai sensi dell’art. 390

cpv. 1 n. 1 CC), occorre invece rilevare che la decisione impugnata è lacunosa.

L’affermazione secondo cui

l’interessato non è in grado di provvedere ai propri interessi è del tutto

apodittica: l’Autorità di prime cure lo sostiene senza menzionare alcun

riscontro probatorio. In seguito, facendo genericamente riferimento agli

scritti ricevuti dall’UAP, sostiene invece che – almeno in parte – PI 1 sarebbe

in grado di occuparsene. Delle due, l’una: o l’interessato non è in grado di

provvedere ai propri interessi, come sembra indicare inizialmente l’Autorità di

prime cure – ma in tal caso occorre indicare quali accertamenti giustificano una

simile conclusione – oppure, se viene riscontrata una certa capacità di

gestirsi, è necessario esaminare in che misura e in che ambiti essa è data, e

modificare di conseguenza il provvedimento di protezione, che attualmente è il

più incisivo previsto dalla legge e prevede un accresciuto bisogno di aiuto

(cfr. art. 398 cpv. 1 CC, “particolare”). In tal senso, contrariamente a quanto

indicato dall’Autorità di protezione nelle sue osservazioni del 5 luglio 2016,

poco importa che l’interessato abbia chiesto unicamente la revoca del

provvedimento e non un adeguamento del medesimo, le conclusioni delle parti non

essendo vincolanti per l’Autorità di prime cure (cfr. art. 446

cpv. 3 CC).

Il mandato peritale

conferito dall’Autorità di protezione prevedeva esplicitamente dei quesiti in merito

alla capacità di PI 1 di provvedere ai propri interessi (cfr. in particolare

domande 1.2 e 1.3, ris. n. 931/2015 del 18 settembre 2015). Il fatto che la

perizia non abbia potuto essere effettuata non è tuttavia di rilievo in

relazione a questo presupposto, che non è di natura prettamente medica (cfr. Henkel, Basler Kommentar

Erwachsenenschutz, ad art. 398 CC n. 16; Rosch,

Das neue Erwachsenenschutzrecht, Basilea 2011, ad. art. 398 CC n. 3) e può dunque

essere oggetto di altre indagini da parte dell’Autorità di prime cure.

Già dall’esame

dell’incarto emerge infatti che PI 1 è in grado di far fronte alle sue

necessità quotidiane e gestisce la sua rendita AVS (ca. fr. 1'700.–) per

l’acquisto di cibo, medicamenti non rimborsati dalla Cassa malati, vestiti e di

ricariche per la carta prepagata del cellulare (cfr. nota colloquio telefonico

del 28 gennaio 2016). La curatrice, che riceve la rendita vitalizia semestrale

di cui PI 1 beneficia (ca. fr. 25/30'000.–, già decurtata di alcuni importi a

beneficio della moglie e di altri creditori), paga invece Cassa malati, imposte,

tasse di circolazione, assicurazione RC privata e Swisscom (cfr. nota colloquio

telefonico del 28 gennaio 2016). PI 1 ha sempre rifiutato il versamento da

parte della curatrice di un forfait mensile supplementare, esigendo invece il

versamento dell’intera rendita vitalizia di sua spettanza (cfr. lettera 25

febbraio 2016 dell’UAP). La curatrice ha osservato la tendenza, da parte di PI

1, a contrarre nuovi debiti (reclamo, pag. 2), ragion per cui un certo

controllo in tale ambito va senz’altro mantenuto.

PI 1 dispone di alcune

figure di fiducia, quali __________: quest’ultimo si è spesso rivolto

all’Autorità di protezione o alla curatrice facendosi portavoce di PI 1, lo

assiste in alcune incombenze pratiche e talvolta gli anticipa piccole somme di

denaro. __________ riferisce che da quando PI 1 è privo di licenza di condurre

vi sono alcuni volontari che lo portano a fare la spesa 2/3 volte alla settimana;

riferisce pure che la carta prepagata del telefonino è stata inizialmente

acquistata da una conoscente (e-mail 25 gennaio 2016).

Dall’incarto emerge

inoltre che, in occasione di una visita a domicilio per discutere

dell’eventuale revoca della misura, l’UAP ha constatato “il perfetto stato

dell’abitazione del sig. PI 1” (rapporto UAP del 14 ottobre 2015, pag. 2).

Non vi sono altri indizi agli atti che permettono di concludere che PI 1 non

sia in grado di occuparsi in maniera appropriata della propria cura personale.

Alla luce di quanto sopra,

una curatela generale – misura che, come visto, comprende tutto quanto concerne

la cura della persona e degli interessi patrimoniali e le relazioni giuridiche,

oltre alla completa privazione dei diritti civili – non appare proporzionata ai

bisogni e alla situazione di PI 1 e deve essere convertita in un provvedimento

meno incisivo.

Onde aggiornare le

informazioni agli atti quanto al bisogno di protezione attuale di PI 1 e per

non privare l’interessato di un doppio grado di giudizio, l’incarto deve dunque

essere ritornato all’Autorità di protezione affinché modifichi la misura in

essere, definendo puntualmente le sfere di intervento che sono oggi necessarie

al benessere di PI 1. In questo senso, il reclamo merita dunque parziale accoglimento.

6.

Viste le circostanze

e richiamato l’art. 47 cpv. 6 LPAmm, si prescinde dal prelevare tasse e spese

di giustizia e non si assegnano ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1.Il

reclamo è parzialmente accolto.

§ Di

conseguenza, la decisione impugnata (ris. n. 458/2016 del 26 aprile 2016) è

annullata e l’incarto è retrocesso all’Autorità di protezione __________,

affinché statuisca ai sensi dei considerandi.

2. Non

si prelevano né tasse né spese di giustizia. Non si assegnano ripetibili.

3. Notificazione:

-

-

-

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause

di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;

quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.

Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo

stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.