9.2016.91
Richiesta di revoca di curatela generale
31 marzo 2017Italiano19 min
Source ti.ch
Incarto n.
9.2016.91
Lugano
31 marzo 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello
Franco
Lardelli
giudice
unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito
dalla
vicecancelliera
Dell'Oro
sedente
per statuire nella causa che oppone
RE
1
all’
Autorità
regionale di protezione __________,
per
quanto riguarda la richiesta di revoca della curatela generale istituita in
favore di PI 1
giudicando
sul reclamo del 25 maggio 2016 presentato da RE 1 contro la decisione emanata
il 26 aprile 2016 (ris. n. 458/2016) dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
Fatti
A. Con decisione del 20
giugno 2013 (ris. n. 177B/2013) l’Autorità regionale di protezione __________
(in seguito, Autorità di protezione) ha istituito in favore di PI 1 una
curatela generale ex art. 398 CC. Dal gennaio 2015 è stata nominata quale
curatrice generale la qui reclamante RE 1, dell’Ufficio dell'aiuto e della protezione
(UAP).
B. Per il tramite del
suo avvocato, con istanza del 27 marzo 2015 PI 1 si è rivolto all’Autorità di
protezione postulando la revoca della misura di protezione. Con scritti del 4,
12, 28 maggio e 9, 15, 24 giugno 2015 egli ha reiterato le sue richieste,
contestando fermamente la sussistenza dei presupposti legali per l’istituzione
di una curatela generale.
C. Con risoluzione n.
931/2015 del 18 settembre 2015 l’Autorità di protezione ha conferito mandato al
Servizio psico-sociale di __________ di effettuare una valutazione peritale su PI
1. Ai periti è stato richiesto, in particolare, di esprimersi sull’esistenza di
disabilità mentali, turbe psichiche o disturbi caratteriali dell’interessato e,
nell’affermativa, di determinare se tali disturbi gli consentono o meno di
provvedere ai propri interessi dal punto di vista personale o gestionale.
D. Il reclamo di PI 1
contro il conferimento di mandato peritale è stato giudicato inammissibile (decisione
del 13 ottobre 2015, inc. CDP 9.2015.170). Analoga sorte ha avuto l’istanza di
ricusazione presentata nei confronti dell’Autorità di protezione
contestualmente al reclamo (decisione 12 ottobre 2015, inc. CDP 9.2015.169).
E. A seguito delle
difficoltà riscontrate nella gestione del caso, con scritto del 14 ottobre 2015
la direzione dell’UAP ha chiesto all’Autorità di protezione di essere esonerata
dall’incarico.
F. Con lettera del 22
aprile 2016 il Servizio psico-sociale ha informato l’Autorità di protezione di
aver dato seguito al mandato peritale conferito, convocando a più riprese
l’interessato, sia telefonicamente che per scritto. PI 1 si è tuttavia sempre
sottratto a tali incontri, manifestando esplicitamente
l’intenzione di non volersi sottoporre ad alcuna perizia.
G. Con decisione del 26
aprile 2016 (ris. n. 458/2016) l’Autorità di protezione ha respinto la
richiesta di revoca della curatela.
Preso atto della
mancanza di una nuova valutazione peritale, l’Autorità di prime cure ha ritenuto
impossibile accertare che la turba psichica che aveva fondato il provvedimento
di protezione fosse venuta meno. In assenza di indizi quanto ad un decadimento
dello stato di salute dell’interessato, l’Autorità di protezione ha ritenuto
sproporzionato ordinare un ricovero a scopo di perizia ai sensi dell’art. 449
CC. L’Autorità di protezione ha infine considerato che l’interessato non è
tuttora in grado di provvedere ai propri interessi o lo è solo in parte, e ha
concluso per il mantenimento della misura di protezione, quale correttivo dei debiti
da lui creati e come monitoraggio, consiglio e rappresentanza verso l’esterno.
H. PI 1 non ha impugnato
la decisione a lui sfavorevole.
Con reclamo 25
maggio 2016 è invece insorta la sua curatrice. RE 1 sostiene che non siano più
dati i presupposti per una curatela generale e postula che la misura di
protezione venga adeguata ai sensi degli art. 394 e 395 CC.
I. PI 1 non ha presentato
osservazioni al reclamo.
L’Autorità di protezione,
nelle sue osservazioni datate 5 luglio 2016, ritiene di non avere elementi per
rivalutare la misura di protezione, non avendo l’interessato prodotto
certificati medici ed essendosi rifiutato di sottoporsi alla perizia. Egli
inoltre ha sempre chiesto soltanto la revoca del provvedimento, e non una sua
modifica. L’Autorità di prime cure ha pertanto concluso per il rigetto del reclamo.
L. La reclamante non ha
replicato, ponendo dunque fine allo scambio di memorie scritte.
Considerato
Considerandi
1.
Le decisioni delle
Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e minorenni sono
impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di
appello, che decide nella composizione di un giudice unico [art. 450 CC in
relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione
e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto (LPMA); art.
48.
lett. f n. 7 LOG]. Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già
regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla
Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le
azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa
(art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012
concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria,
alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).
2.
Nella decisione
impugnata, l’Autorità di protezione ha ritenuto che PI 1, rifiutando di
sottoporsi a un nuovo esame psichiatrico, ha reso impossibile “verificare effettivamente
se i presupposti della curatela fossero venuti meno” (pag. 2). L’Autorità di
protezione ha dunque dovuto fondare la sua analisi “sull’unico referto
esistente, ovvero quello del 2012 del dr. med. __________”, che constatava
una paranoia grave e permanente, compromettente in maniera forte la capacità di
giudizio, e l’assenza di coscienza in merito alla malattia (decisione
impugnata, pag. 2). Senza successivi accertamenti peritali, “non è possibile
affermare che le cause della misura siano venute meno” (decisione
impugnata, pag. 2).
L’Autorità di
protezione ha tuttavia considerato che nel caso concreto ordinare un ricovero
coattivo a scopo di perizia “sarebbe sproporzionato, non essendovi indizi di
un decadimento delle sue condizioni di salute diverso da quello naturalmente in
atto per via dell’età e della sua malattia” (decisione impugnata, pag. 2).
Nella risoluzione
impugnata viene in seguito considerato che PI 1 non è in grado di provvedere ai
propri interessi, “o lo è solo in parte, come emerge dagli scritti 21 luglio
2015.
e 25 febbraio 2016 (pag. 3) dell’UAP” (pag. 3). Di conseguenza, la misura
di protezione viene mantenuta, “in quanto perlomeno correttiva dei debiti da
lui creati e di monitoraggio, consiglio e rappresentanza verso l’esterno”,
e la richiesta di revoca dell’interessato respinta (decisione impugnata, pag.
3).
3.
Nel suo reclamo, la
curatrice RE 1 contesta la decisione dell’Autorità di protezione. Osserva che, sin
dall’inizio, PI 1 ha rifiutato la collaborazione con la curatrice e gli
interventi di quest’ultima, ritenendo la curatela generale ingiusta e lesiva
della sua dignità. Il mandato, di conseguenza, è stato svolto solo in misura
limitata, con riferimento ad aspetti amministrativi e di gestione del
patrimonio (segnatamente “il tamponamento di nuove situazioni debitorie”;
reclamo, pag. 1-2). Rileva che PI 1 possiede “altre risorse e conoscenze”
per far fronte alle problematiche per le quali rifiuta l’intervento della
curatrice (reclamo, pag. 2) e “ha comunque dimostrato di essere autonomo
nella gestione di determinati affari quotidiani” (reclamo, pag. 3).
Secondo la reclamante,
alla luce di quanto sopra, la forma più severa e limitante delle misure di
protezione non è più giustificata. Un adeguamento della medesima ai sensi degli
art. 394-395 CC permetterebbe di sopperire ai bisogni attuali dell’interessato,
ripristinando i suoi diritti civili, ma anche di assolvere in maniera adeguata
e completa il mandato (reclamo, pag. 3).
4.
L’art. 390 CC elenca
i presupposti per l’istituzione di una curatela. In particolare, l’autorità di
protezione degli adulti istituisce una curatela se una persona maggiorenne non
è in grado di provvedere ai propri interessi, o lo è solo in parte, a causa di
una disabilità mentale, di una turba psichica o di un analogo stato di
debolezza inerente alla sua persona (art. 390 cpv. 1 n. 1 CC).
Una curatela
generale è istituita se una persona ha un particolare bisogno d’aiuto,
segnatamente a causa di durevole incapacità di discernimento (art. 398 cpv. 1
CC). La curatela generale comprende tutto quanto concerne la cura della persona
e degli interessi patrimoniali e le relazioni giuridiche (cpv. 2);
l’interessato è privato per legge dell’esercizio dei diritti civili (cpv. 3).
4.1
Cause della curatela,
ai sensi dell’art. 390 CC, possono dunque essere tre alternativi stati di
debolezza, ovvero una disabilità mentale, una turba psichica o un analogo stato
di debolezza; l’elenco è esaustivo (Meier,
Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, Berna 2013, ad art.
390.
CC n. 25; Meier, Les nouvelles
curatelles; systématique, conditions et effets, in: Guillod/Bohnet, Le nouveau droit de la protection de
l’adulte, Neuchâtel 2012, n. 26-27, pag. 106-107).
4.2
L’esistenza
di uno stato di debolezza non è ancora sufficiente per giustificare l’adozione
di una misura: occorre inoltre
che l’interessato non sia in grado di provvedere ai propri affari né di
designare rappresentanti che possano farlo (Messaggio, pag. 6432). Lo stato di
debolezza (causa della curatela) deve dunque avere come conseguenza un bisogno
di protezione e di assistenza dell’interessato (presupposto “sociale” della
curatela) (Schmid, Erwachsenenschutz
Kommentar, ad art. 390 CC n. 1; Henkel, Basler
Kommentar Erwachsenenschutz, ad art. 390 CC n. 17; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la
protection de l’adulte, n. 405, pag. 193; COPMA, Droit de la protection de
l’adulte, Guide pratique, n. 5.10 pag. 138). L’incapacità è una nozione relativa,
da interpretare in funzione del genere di affari che l’interessato è chiamato a
gestire; la loro importanza non è determinante in sé per l’istituzione di una
curatela, ma avrà un ruolo nella scelta del tipo di curatela e nel determinare
le sfere di compiti affidate al curatore (Meier,
Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, ad art. 390 CC n.
20).
4.3
In
generale, le condizioni previste all’art. 390 CC devono essere adempiute per
l’istituzione di qualsiasi tipo di curatela; secondo la dottrina, è ad ogni
modo innegabile che il tipo di curatela che si intende adottare influenzerà “a
ritroso” l’esame delle condizioni (l’autorità potendosi mostrare meno esigente
nel verificare l’adempimento delle condizioni nel caso in cui scelga una curatela
d’accompagnamento, rispetto ad esempio ad una curatela generale, cfr. Meier, Les nouvelles curatelles;
systématique, conditions et effets, n. 23, pag. 105; v. anche Meier/Lukic, Introduction au nouveau
droit de la protection de l’adulte, n. 403, pag. 192).
Conformemente
al principio della sussidiarietà, le misure ufficiali vanno ordinate soltanto
se l’assistenza alla persona bisognosa d’aiuto non può essere adeguatamente
garantita altrimenti (art. 389 cpv. 1 n. 1 CC; Messaggio, pag. 6432; COPMA, Droit
de la protection de l’adulte, Guide pratique, n. 5.11 pag. 138). Ogni misura
ufficiale deve inoltre essere necessaria e idonea (art. 389 cpv. 2 CC), in
ossequio del principio della proporzionalità (art. 5 cpv. 2 Cost.; COPMA, Droit
de la protection de l’adulte, Guide pratique, n. 5.11 pag. 138).
4.4
Ai
sensi dell’art. 399 cpv. 2 CC, appena non vi sia più motivo di mantenerla,
l’autorità di protezione degli adulti revoca la curatela su domanda
dell’interessato, di una persona a lui vicina o d’ufficio. L’art. 414 CC
prevede che il curatore informa senza indugio l’autorità di protezione degli
adulti sulle circostanze che richiedono una modifica della misura o consentono
la revoca della curatela.
4.5
L’art.
446.
CC definisce i principi procedurali applicabili nell’ambito della protezione
degli adulti. Ai sensi della norma, l’autorità di protezione esamina d’ufficio
i fatti (cpv. 1). Essa raccoglie le informazioni occorrenti e assume le prove
necessarie; può incaricare degli accertamenti una persona o un servizio idonei
e, se necessario, ordina che uno specialista effettui una perizia (cpv. 2).
L’autorità di protezione non è vincolata dalle conclusioni delle persone che
partecipano al procedimento (cpv. 3) e applica d’ufficio il diritto (cpv. 4).
La norma
sancisce il principio inquisitorio illimitato, secondo il quale l’autorità è
perfettamente libera nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle
prove: secondo consolidata giurisprudenza, in base a tale principio l’autorità
può assumere e ricercare delle prove – secondo il suo apprezzamento – anche
secondo delle modalità inabituali e procurarsi d’ufficio dei rapporti allestiti
da terzi (v. DTF 128 III 413 consid. 3.2.1; v. anche STF del 13 gennaio 2014,
inc.5A_843/2013, consid. 4.1 e 4.2, e Messaggio, pag. 6465-6466).
5.
Come rettamente
considerato dall’Autorità di protezione, la richiesta di PI 1 di revocare la
curatela generale istituita in suo favore implica la verifica della sussistenza
dei due presupposti cumulativi di cui all’art. 390 cpv. 1 n. 1 CC, ovvero
l’esistenza di una disabilità mentale, di una turba psichica o di un analogo
stato di debolezza inerente alla persona, oltre all’incapacità di provvedere ai
propri interessi derivante da tale stato di debolezza.
5.1
Quanto all’esistenza
di una causa di curatela ai sensi dell’art. 390 cpv. 1 n. 1 CC, va rilevato che
nel 2012 il dr. __________ aveva diagnosticato all’interessato una turba
psichica grave; gli accertamenti specialistici ordinati dall’Autorità di protezione
per verificare se la situazione fosse mutata non hanno potuto essere svolti a
causa dell’opposizione dell’interessato medesimo.
Nella perizia svolta nel
2012.
dal dr. __________ si evidenziava in maniera molto chiara l’esistenza di
una turba psichica cronica (pag. 33), ovvero di un “delirio paranoico
maniaco dei querulomani” (pag. 34). Nelle classificazioni internazionali
tale disturbo può essere identificato come “sindrome delirante persistente”
(ICD-10 F22.0 e DSM IV-TR 297.1), e meglio di “tipo misto”; con tratti
del “tipo di persecuzione” (come la “paranoia querula”) e del “tipo
di grandezza” (risposte ai quesiti peritali n. 1.1, 1.2 e 4.1; pag. 33-36).
La perizia sottolineava come PI 1 fosse “gravemente e cronicamente malato”
(pag. 36) e che il trattamento di tale disturbo fosse “quasi impossibile, e
in ogni caso insoddisfacente” (perizia, pag. 38).
Nonostante PI 1 abbia
sostenuto, nei suoi memoriali scritti, l’insussistenza di entrambi i
presupposti per l’istituzione della misura, allo stesso tempo egli si è sottratto
ad ogni tentativo di accertare tali circostanze, in particolare l’assenza di
una turba psichica.
Gli argomenti del
richiedente sono dunque rimasti allo stadio di puro parlato, non avendo PI 1
neppure tentato di rendere verosimili le sue affermazioni producendo ad esempio
dei certificati medici o un referto specialistico di parte. PI 1 si è opposto,
nonostante le numerose convocazioni e in spregio al suo dovere di collaborare
all’accertamento dei fatti (cfr. art. 448 cpv. 1 CC), agli approfondimenti
specialistici predisposti dall’Autorità di protezione che avrebbero potuto attestare i suoi (asseriti) miglioramenti
e suffragare le sue tesi.
Tale comportamento
processuale, apparentemente paradossale, non smentisce la diagnosi esperita nel
2012.
dal precedente perito, bensì – al contrario – sembra confermarla. L’azione
dello Stato (che sia l’Autorità di protezione, la curatrice o in passato l’Autorità
penale) è sempre interpretata da PI 1 come una lesione della sua dignità e del
suo diritto di vivere “secondo le sue costumanze”, anche laddove tale
intervento è mosso – come in concreto – dall’intento di porre rimedio ad una
situazione che l’interessato considera ingiusta e va esattamente nel senso da
lui auspicato (ossia la possibile revoca della misura di protezione).
Le ultime missive agli
atti dirette all’Autorità di protezione, inviate dall’interessato senza il
tramite del suo patrocinatore, contengono peraltro ancora chiari accenni a
vicende che il dr. __________ aveva ricondotto al suo disturbo paranoico (ad
esempio, la vicenda denominata “__________”, i suoi trascorsi presso Banca __________,
le angherie asseritamente subite dai Magistrati penali, etc; cfr. scritti 6 e
25.
agosto 2015, denuncia penale 14 settembre 2015, e-mail 24 settembre 2015, scritti
5.
e 8 ottobre 2015).
Sulla scorta degli atti,
in particolare a fronte di una perizia che nel 2012 attestava una paranoia
grave, cronica, quasi impossibile da trattare, e visto il comportamento
processuale odierno dell’interessato, non si può quindi rimproverare
all’Autorità di protezione di aver soprasseduto ad un ricovero a scopo di
perizia ai sensi dell’art. 449 CC e di aver considerato che lo stato di debolezza già accertato quale causa di curatela non
fosse nel frattempo venuto meno.
5.2
Per quanto attiene al bisogno di protezione e di assistenza dell’interessato (presupposto
“sociale” della curatela ai sensi dell’art. 390
cpv. 1 n. 1 CC), occorre invece rilevare che la decisione impugnata è lacunosa.
L’affermazione secondo cui
l’interessato non è in grado di provvedere ai propri interessi è del tutto
apodittica: l’Autorità di prime cure lo sostiene senza menzionare alcun
riscontro probatorio. In seguito, facendo genericamente riferimento agli
scritti ricevuti dall’UAP, sostiene invece che – almeno in parte – PI 1 sarebbe
in grado di occuparsene. Delle due, l’una: o l’interessato non è in grado di
provvedere ai propri interessi, come sembra indicare inizialmente l’Autorità di
prime cure – ma in tal caso occorre indicare quali accertamenti giustificano una
simile conclusione – oppure, se viene riscontrata una certa capacità di
gestirsi, è necessario esaminare in che misura e in che ambiti essa è data, e
modificare di conseguenza il provvedimento di protezione, che attualmente è il
più incisivo previsto dalla legge e prevede un accresciuto bisogno di aiuto
(cfr. art. 398 cpv. 1 CC, “particolare”). In tal senso, contrariamente a quanto
indicato dall’Autorità di protezione nelle sue osservazioni del 5 luglio 2016,
poco importa che l’interessato abbia chiesto unicamente la revoca del
provvedimento e non un adeguamento del medesimo, le conclusioni delle parti non
essendo vincolanti per l’Autorità di prime cure (cfr. art. 446
cpv. 3 CC).
Il mandato peritale
conferito dall’Autorità di protezione prevedeva esplicitamente dei quesiti in merito
alla capacità di PI 1 di provvedere ai propri interessi (cfr. in particolare
domande 1.2 e 1.3, ris. n. 931/2015 del 18 settembre 2015). Il fatto che la
perizia non abbia potuto essere effettuata non è tuttavia di rilievo in
relazione a questo presupposto, che non è di natura prettamente medica (cfr. Henkel, Basler Kommentar
Erwachsenenschutz, ad art. 398 CC n. 16; Rosch,
Das neue Erwachsenenschutzrecht, Basilea 2011, ad. art. 398 CC n. 3) e può dunque
essere oggetto di altre indagini da parte dell’Autorità di prime cure.
Già dall’esame
dell’incarto emerge infatti che PI 1 è in grado di far fronte alle sue
necessità quotidiane e gestisce la sua rendita AVS (ca. fr. 1'700.–) per
l’acquisto di cibo, medicamenti non rimborsati dalla Cassa malati, vestiti e di
ricariche per la carta prepagata del cellulare (cfr. nota colloquio telefonico
del 28 gennaio 2016). La curatrice, che riceve la rendita vitalizia semestrale
di cui PI 1 beneficia (ca. fr. 25/30'000.–, già decurtata di alcuni importi a
beneficio della moglie e di altri creditori), paga invece Cassa malati, imposte,
tasse di circolazione, assicurazione RC privata e Swisscom (cfr. nota colloquio
telefonico del 28 gennaio 2016). PI 1 ha sempre rifiutato il versamento da
parte della curatrice di un forfait mensile supplementare, esigendo invece il
versamento dell’intera rendita vitalizia di sua spettanza (cfr. lettera 25
febbraio 2016 dell’UAP). La curatrice ha osservato la tendenza, da parte di PI
1, a contrarre nuovi debiti (reclamo, pag. 2), ragion per cui un certo
controllo in tale ambito va senz’altro mantenuto.
PI 1 dispone di alcune
figure di fiducia, quali __________: quest’ultimo si è spesso rivolto
all’Autorità di protezione o alla curatrice facendosi portavoce di PI 1, lo
assiste in alcune incombenze pratiche e talvolta gli anticipa piccole somme di
denaro. __________ riferisce che da quando PI 1 è privo di licenza di condurre
vi sono alcuni volontari che lo portano a fare la spesa 2/3 volte alla settimana;
riferisce pure che la carta prepagata del telefonino è stata inizialmente
acquistata da una conoscente (e-mail 25 gennaio 2016).
Dall’incarto emerge
inoltre che, in occasione di una visita a domicilio per discutere
dell’eventuale revoca della misura, l’UAP ha constatato “il perfetto stato
dell’abitazione del sig. PI 1” (rapporto UAP del 14 ottobre 2015, pag. 2).
Non vi sono altri indizi agli atti che permettono di concludere che PI 1 non
sia in grado di occuparsi in maniera appropriata della propria cura personale.
Alla luce di quanto sopra,
una curatela generale – misura che, come visto, comprende tutto quanto concerne
la cura della persona e degli interessi patrimoniali e le relazioni giuridiche,
oltre alla completa privazione dei diritti civili – non appare proporzionata ai
bisogni e alla situazione di PI 1 e deve essere convertita in un provvedimento
meno incisivo.
Onde aggiornare le
informazioni agli atti quanto al bisogno di protezione attuale di PI 1 e per
non privare l’interessato di un doppio grado di giudizio, l’incarto deve dunque
essere ritornato all’Autorità di protezione affinché modifichi la misura in
essere, definendo puntualmente le sfere di intervento che sono oggi necessarie
al benessere di PI 1. In questo senso, il reclamo merita dunque parziale accoglimento.
6.
Viste le circostanze
e richiamato l’art. 47 cpv. 6 LPAmm, si prescinde dal prelevare tasse e spese
di giustizia e non si assegnano ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1.Il
reclamo è parzialmente accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione impugnata (ris. n. 458/2016 del 26 aprile 2016) è
annullata e l’incarto è retrocesso all’Autorità di protezione __________,
affinché statuisca ai sensi dei considerandi.
2. Non
si prelevano né tasse né spese di giustizia. Non si assegnano ripetibili.
3. Notificazione:
-
-
-
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause
di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;
quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.
Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo
stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.