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Decisione

9.2016.98

Legittimazione al reclamo, qualità di parte, diritto a ottenere informazioni

20 marzo 2017Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

A. RE 2, studente, si è rivolto il 25 aprile 2015 all’Autorità regionale di

protezione __________ (in seguito: ARP __________) per segnalare di aver avuto

una relazione con la minorenne CO 3 (1997) e di essere intenzionato a

sottoporsi a un test di paternità alla nascita del figlio di costei. Il 2015 CO

3 ha dato alla luce PI 2. __________, madre di CO 3, si è dichiarata disposta

ad assumere il ruolo di tutrice del piccolo fino alla maggiore età della madre

in occasione di un’udienza, nel corso della quale è stata interpellata

telefonicamente anche CO 3 (verbale ARP __________ del 30 aprile 2015). Con risoluzione

n. 17288 del 30 aprile 2015 l’ARP __________ ha istituito una tutela in favore

di PI 2 e ha designato come sua tutrice la nonna __________. L’atto di nascita

del bambino menziona solo il rapporto di filiazione materno.

B. RE 2 si

è rivolto nuovamente all’ARP __________ il 20 maggio 2015, chiedendone

l’intervento per sottoporsi al test del DNA in vista di accertare la sua eventuale

paternità su PI 2. La madre del bambino è stata sentita il 27 maggio 2015

dall’ARP __________ e si è opposta all’allestimento di una perizia DNA, ritenendola

una sfiducia nei suoi confronti. L’ARP __________ ha revocato la tutela in

favore di PI 2 con risoluzione n. 17446 del 16 giugno 2015, dopo il raggiungimento

della maggiore età di CO 3. La madre di PI 2 è quindi divenuta la titolare

esclusiva dell’autorità parentale sul figlio. Nel corso dell’istruttoria sul procedimento

avviato il 20 maggio 2015 l’ARP __________ ha fatto allestire il 19 giugno 2015

un rapporto dall’Ufficio dell’aiuto e della protezione e il 23 giugno 2015 ha

comunicato a RE 2 di non ritenersi più competente, in seguito al trasferimento

all’estero di CO 3 e del figlio.

C. Il 15

ottobre 2015 RE 2, rappresentato da un legale, si è rivolto all’ARP __________

per chiedere un intervento in favore di PI 2 in vista dell’accertamento della

paternità, segnalando che madre e figlio erano rientrati a __________ il 1°

settembre 2015. L’ARP __________ ha risposto il 27 ottobre 2015 di considerare

lo scritto 15 ottobre 2015 come una segnalazione, in quanto RE 2 era da

considerare un terzo, non avendo alcun rapporto di paternità con PI 2. Ne è

seguito un nutrito scambio di corrispondenza tra i legali di RE 2 e di CO 3,

che ha spostato la propria residenza a __________ dal 1° dicembre 2015. RE 2 ha

rinnovato il 16 dicembre 2015 la richiesta di intervento in favore di PI 2, con

la designazione di un curatore per l’accertamento della paternità. Il 25

gennaio 2016 RE 2 ha contestato l’effettiva residenza all’estero di CO 3 e del

figlio. L’ARP __________ ha fatto eseguire un’indagine presso il Controllo

abitanti di __________, che ha reso il 4 febbraio 2016 un rapporto informativo

dal quale risultava la residenza all’estero di CO 3 e del figlio. Con lettera 5

febbraio 2016 RE 2, tramite la propria legale, ha ribadito la richiesta di

designare senza indugio al minore PI 2 un curatore per l’accertamento della

paternità. Il 17 febbraio 2016 l’ARP __________ ha comunicato alla legale di RE

2 che esperiva nuovi accertamenti e procedeva con le proprie incombenze. Il 3

marzo 2016 RE 2 ha rinnovato la richiesta di nominare al minore PI 2 un

curatore per l’accertamento della paternità. Il 4 marzo 2016 l’ARP __________ ha

comunicato a RE 2, con copia a un municipale del Comune di __________, che non

poteva dargli informazioni precise sul procedimento in corso in quanto egli non

era parte al procedimento. Il 10 marzo 2016 il legale di CO 3 ha ribadito

l’eccezione di incompetenza dell’ARP __________. Il 31 marzo 2016 l’ARP __________

ha sentito in udienza il legale di CO 3, assente giustificata in quanto

residente all’estero, che ha rinnovato l’eccezione di incompetenza territoriale

dell’autorità. Il 7 aprile 2016 la legale di RE 2 si è nuovamente rivolta

all’ARP __________ per sollecitare la nomina di un curatore incaricato di

accertare la paternità e di dare il consenso a un test DNA privato ai sensi

dell’art. 34 LEGU, invocando il diritto di essere informato ai sensi dell’art.

451 cpv. 2 CC. CO 3 ha preso posizione su tale richiesta il 15 aprile 2016,

rilevando l’incompetenza territoriale dell’ARP __________.

D. Con

risoluzione n. 917/2016 del 21 aprile 2016 l’ARP __________ ha accertato la

propria incompetenza territoriale in seguito al trasferimento di domicilio di CO

3 e del minore PI 2, partiti per la __________ il 1° dicembre 2015, e ha di

conseguenza stralciato dai ruoli il procedimento, senza prelevare tasse e

spese. Con successiva risoluzione n. 1004/2016 del 21 aprile 2016 l’ARP __________

ha informato RE 2 di non aver adottato alcuna misura di protezione in favore di

PI 2, per incompetenza territoriale.

E. RE 2 ha

presentato il 30 maggio 2016 un reclamo contro le risoluzioni n. 1004/2016 e

917/2016. Egli rileva di essere legittimato a ricorrere in quanto è parte nel

procedimento ai sensi dell’art. 451 CC e ha inoltre partecipato di fatto al

procedimento in prima istanza. Nella sua qualità di padre ipotetico che richiede

l’intervento dell’ARP per l’accertamento mediante perizia DNA della sua paternità,

prosegue il reclamante, egli è parte in senso stretto e in ogni caso ha partecipato

attivamente alla procedura in prima sede. Nel merito il reclamante lamenta di

non essere stato informato degli accertamenti eseguiti sul domicilio del

bambino e della madre e chiede l’annullamento della risoluzione n. 917/2016 per

violazione del suo diritto di essere sentito e della risoluzione n. 1004/2016

per carenza di motivazione, con rinvio all’ARP dell’incarto per nuova

pronuncia, previa notifica al reclamante.

F. Nelle

sue osservazioni del 23 giugno 2016 CO 3 ha ribadito che l’ARP è territorialmente

incompetente. L’ARP __________ ha proposto nella sua risposta 1° luglio 2016 di

respingere il reclamo, rilevando che il reclamante ha segnalato il caso ma non

è stato parte al procedimento, di modo che è stato solo informato dell’esito

della procedura in quanto ritenuto avere un interesse ai sensi dell’art. 451

cpv. 2 CC. Con ordinanza 7 luglio 2016 il presidente della Camera di protezione

ha assegnato al reclamante un termine di 15 giorni per la presentazione della

replica limitatamente all’eccezione d’ordine sollevata dall’ARP __________ e da

CO 3. Con replica 29 luglio 2016 RE 2 ha ribadito di essere stato parte nel

procedimento e di essere parte in senso stretto, avendo ricevuto informazioni

giusta l’art. 451 cpv. 2 CC. Invoca inoltre l’art. 34 LEGU, applicabile a suo

dire per analogia, per sostenere che come padre ipotetico è parte in senso

stretto. Afferma poi di essere stato parte in quanto intervenuto attivamente

nel procedimento, avviato su sua segnalazione, e l’ARP gli ha assegnato termini

formali per presentare osservazioni. In sintesi sostiene di essere legittimato

a ricorrere e chiede di respingere l’eccezione d’ordine e di consentirgli

l’accesso agli atti, con l’assegnazione di un termine per la replica di merito.

Nella duplica 10 agosto 2016 l’ARP __________ ha confermato la propria risposta.

CO 3 ha presentato il 19 agosto 2016 la propria replica, rilevando che il

reclamante non è parte, né persona vicina a PI 2, e che l’interesse giusta

l’art. 451 cpv. 2 CC non equivale alla posizione processuale di una parte.

Considerato

Considerandi

1.

Le

decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e minorenni

sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale

d'appello, che decide nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC in

relazione agli art. 314 cpv. 1 CC e 440 cpv. 3 CC, art. 2 cpv. 2 della Legge

sull'organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e

dell'adulto LPMA, art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura

applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CPC, occorre

riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in

particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di

competenza dell'autorità amministrativa (art. 99 LPAmm) e in via ancor più

sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art.

450f CC).

2.

Giusta

l’art. 450 cpv. 2 CC sono legittimati a presentare reclamo contro le decisioni

dell’autorità di protezione le persone che partecipano al procedimento (cifra

1); le persone vicine all’interessato (cifra 2); le persone che hanno un

interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica della

decisione impugnata (cifra 3). In ogni caso, sono

considerate parti anche tutte le altre persone che hanno di fatto (tatsächlich)

partecipato al procedimento di prima istanza presso l’Autorità di protezione o

alle quali è stata almeno notificata una sua decisione (Schmid, Erwachsenenschutz Kommentar, Zurigo/San Gallo 2010, ad 450 n. 20-21; Steck, BSK Erwachsenenschutz, ad 450 n. 29-30; Steck, CommFam Protection de l’adulte, ad art.

450.

n. 22).

3.

Va rilevato che tra il reclamante e il minore per il quale ha chiesto

misure di protezione non vi è alcun vincolo di parentela. Il reclamante non ha

riconosciuto il bambino, pur dando atto di aver avuto rapporti sessuali con la

madre, e si è dichiarato disposto a farlo qualora una perizia del DNA

accertasse la sua paternità. La madre del bambino ha ammesso di aver avuto

rapporti sessuali con il reclamante e si è detta certa che questi è il padre

biologico del bambino. Qualora la relazione si sia svolta

nel cosiddetto periodo critico sarebbe quindi data la presunzione di paternità

posta dall’art. 262 cpv. 1 CC, senza necessità di allestire una perizia del DNA

se non nel caso in cui il convenuto si prevalesse dell’art. 262 cpv. 3 CC (sentenza

del Tribunale 5A_492/2016 del 5 agosto 2016, consid. 2). A

ogni modo, è indubbio che attualmente non vi è alcun rapporto giuridico tra il

reclamante e il minore.

4.

Il

giudizio odierno è limitato al quesito della legittimazione a presentare

reclamo di RE 2 (cfr. ordinanza 7 luglio 2016 del presidente della Camera di

protezione). L’ARP __________ ha emanato due distinte decisioni: nella

risoluzione n. 1004/2016 ha informato il reclamante che non aveva adottato

misure di protezione nei confronti di PI 2 e nella risoluzione n. 917/2016,

notificata unicamente alla madre del minore, ha accertato la propria

incompetenza territoriale e ha stralciato dai ruoli il procedimento. Al

reclamante è stata notificata la risoluzione n. 1004/2016, mentre la

risoluzione n. 917/2016 non gli è stata notificata, né egli ha avuto accesso

agli atti. In questa sede egli ha chiesto l’annullamento della risoluzione n.

1004/2016 per carenza di motivazione e della risoluzione n. 917/2016 per

violazione del suo diritto di essere sentito. L’atto datato 21 aprile 2016

contiene pertanto due distinti reclami, che hanno oggetti diversi e che vanno

trattati separatamente per quel che concerne la legittimazione al reclamo.

5.

Giusta

l’art. 451 cpv. 2 CC, chi rende verosimile un interesse può chiedere

all’autorità di protezione degli adulti se sussiste una misura di protezione

degli adulti e quali ne siano gli effetti. Con la risoluzione n. 1004/2016,

l’ARP __________ ha dato seguito alla richiesta formulata il 7 aprile 2016 dal

reclamante, che sosteneva di avere un interesse ai sensi dell’art. 451 cpv. 2

CC a ottenere informazioni sull’esito della sua segnalazione. Il testo di legge

si riferisce esplicitamente a misure di protezione degli adulti e alcuni autori

sostengono che la norma non è applicabile alle misure di protezione dei minori (Cottier/Hassler, CommFam Protection de

l’adulte, ad art. 451 N. 29). A ogni modo l’ARP __________ ha notificato al reclamante una decisione formale munita

dell’indicazione dei rimedi di diritto. A giusta ragione, in quanto le

decisioni sull’art. 451 cpv. 2 CC sono impugnabili con reclamo (Steck, CommFam Protection de l’adulte, ad

art. 450 N. 14; Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, ad art. 450 N. 19). È

pertanto palese che il reclamante era parte al procedimento relativo alla sua

richiesta 7 aprile 2016 di avere le informazioni previste dall’art. 451 cpv. 2

CC. Nella misura in cui il reclamo si riferisce alla risoluzione n. 1004/2016,

l’eccezione d’ordine è infondata e va ammessa la legittimazione a ricorrere di RE

2.

6.

La

situazione si presenta in modo diverso per il procedimento conclusosi con la

risoluzione n. 917/2016. Il reclamante si era rivolto il

20.

maggio 2015 all’ARP per ottenerne l’intervento al fine di sottoporsi a un test

del DNA inteso a accertare la sua eventuale paternità sul minore. La misura

richiesta era quindi una misura di protezione del minore e parte a quel

procedimento poteva essere solo il bambino, rappresentato dalla madre che è titolare

esclusiva dell’autorità parentale. I genitori possono essere parte

parallelamente ai loro figli (Steck,

CommFam Protection de l’adulte, ad art. 450 N. 21). Il reclamante non ha tuttavia

alcun vincolo giuridico di parentela con il bambino (consid. 3) e non è quindi

“genitore” ai sensi di legge. Né gli giova invocare, come padre ipotetico o

potenziale, l’art. 34 LEGU, che tratta il caso, ben diverso, dei genitori

giuridici e dei conflitti d’interesse con riferimento al consenso a un profilo

DNA eseguito fuori da una procedura giudiziaria (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5a ed.,

2014, N. 433 pag. 284). Nella procedura di prima istanza chiusa con la

risoluzione n. 917/2016, dunque, il reclamante non era parte.

7.

Il

reclamante afferma di aver partecipato attivamente alla procedura di prima

istanza, avviata su sua segnalazione e nel corso della quale gli sono stati assegnati

termini formali per presentare osservazioni. Da qui dunque la sua qualità di

parte in senso stretto. Come visto (consid. 5), il reclamante era parte nel

procedimento relativo alla sua richiesta di avere informazioni sulla misura di

protezione ai sensi dell’art. 451 cpv. 2 CC (procedura conclusa con la

risoluzione n. 1004/2016). Non era tuttavia parte nel procedimento relativo

alla misura di protezione del minore chiusa con la risoluzione n. 917/2016,

trattandosi di due procedimenti di diversa natura. Dagli atti risulta un

nutrito scambio di corrispondenza tra il reclamante e l’ARP, relativo alle

ripetute richieste di designare un curatore al bambino per l’accertamento della

paternità (cfr. lettere del 15 ottobre 2015, 16 dicembre 2015, 5 febbraio 2016,

3.

marzo 2016, 7 aprile 2016). L’ARP ha più volte comunicato al reclamante che

non lo considerava parte al procedimento e che non poteva dunque dargli accesso

agli atti e informazioni più precise sullo svolgimento degli accertamenti e

della procedura (cfr. le lettere 17 febbraio e 4 marzo 2016). Coerentemente con

tale posizione l’ARP non ha convocato il reclamante per le udienze né lo ha

informato dei risultati degli accertamenti sul domicilio di madre e bambino, né

infine gli ha notificato la risoluzione n. 917/2016 con la quale ha posto fine

al procedimento sulla misura di protezione. È vero che il reclamante è stato

attivo nel procedimento, ma solo nel senso che ha ripetutamente sollecitato

l’ARP ad adottare misure di protezione del minore, giungendo finanche a interventi

tramite esponenti politici (cfr. lettera ARP __________ marzo 2016). Non ha invece partecipato attivamente alla procedura in

qualità di parte, come ammette implicitamente lamentando di non aver avuto

accesso agli atti e di non essere stato informato degli accertamenti eseguiti

sul domicilio del bambino.

8.

Non

giova al reclamante neppure il fatto di aver chiesto all’ARP di adottare misure

di protezione in favore del minore. Chi segnala una

situazione di pericolo all'autorità di protezione, infatti, non ha la qualità

di parte al procedimento e non ha pertanto diritto di essere informato

sull'apertura di una procedura e sulle decisioni dell'autorità (Steck, FamKomm Erwachsenenschutz, Art.

443.

N. 12-13, Art. 450 N. 23).

9.

In

conclusione, quindi, RE 2 è legittimato a reclamare solo contro la risoluzione

n. 1004/2016. Il reclamo contro la decisione n. 1004/2016 sarà esaminato nel merito

a passaggio in giudicato della presente decisione. Il reclamo nei confronti

della risoluzione n. 917/2016 deve invece essere dichiarato irricevibile per carenza

di legittimazione.

10.

Le spese

processuali seguono la soccombenza. Il reclamante .soccombente per quel che

concerne la legittimazione al reclamo sulla risoluzione n. 917/2016 e sopporta

quindi la metà delle tasse e spese di giustizia. Le ripetibili sono compensate.

Le spese processuali relative al reclamo contro la risoluzione n. 1004/2016

saranno decise con il giudizio sul merito.

Dispositivo

Per questi motivi

decide:

1. Il reclamo 30 maggio 2016 di RE 2 contro la risoluzione n. 917/2016 è

irricevibile per carenza di legittimazione a ricorrere.

2. Il

reclamo 30 maggio 2016 di RE 2 contro la risoluzione n. 1004/2016 è ricevibile

e sarà esaminato a passaggio in giudicato della decisione odierna.

3. Le

spese processuali di fr. 500.– sono poste a carico di RE 2 nella misura di ½.

Le ripetibili sono compensate.

4. Notificazione:

-

-

Comunicazione:

-

La giudice supplente La

segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso

in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro

le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art.

95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72

segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è

ammissibile solo se il valore

litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non

raggiunge tale importo, il ricorso

in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso

dall'art. 115 LTF.