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Decisione

9.2016.99

Ordine di consegnare i rendiconti e i rapporti morali con la relativa documentazione. Comminatoria penale

22 novembre 2016Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con decisione 8

giugno 2005 della Commissione tutoria regionale __________, allora competente,

a favore di PI 1 è stata istituita una tutela volontaria, trasferita in seguito

alla Commissione regionale __________.

B. L’incarto è stato poi

trasmesso alla Commissione tutoria regionale di __________ (in seguito

Commissione tutoria) che con decisione 5 maggio 2012 ha assunto la misura e

nominato RE 1 in sostituzione del precedente tutore.

C. Con scritto 22 agosto

2014 l’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di

protezione), subentrata nella competenza alla Commissione tutoria regionale __________,

ha informato il curatore di aver riscontrato che non aveva ancora presentato i

rendiconti per gli anni 2012 e 2013 e gli ha assegnato un termine scadente il

15 settembre 2014 per provvedervi.

D. Il 3 febbraio 2016

l’Autorità di protezione ha sollecitato la consegna del rendiconto per il 2014.

Con risposta 28

febbraio 2016 RE 1 ha osservato di aver avuto problemi di salute e di essere in

procinto di presentare i rendiconti per gli anni 2014 e 2015, chiedendo di

avere “ancora un po’ di tempo”.

In data 29 febbraio 2016

l’Autorità di protezione ha precisato che da un controllo, oltre al rendiconto

per il 2014, risultavano ancora mancare quelli per gli anni 2012 e 2013. Di

conseguenza a RE 1 è stato assegnato un termine di 30 giorni per presentare i

rendiconti 2012, 2013, 2014, precisando che nel caso in cui non fossero stati trasmessi

entro tale data, sarebbe stata emanata una decisione di non approvazione, con

revoca immediata del mandato e messa a carico di tutte le spese al curatore,

oltre all’apertura di un procedimento di contravvenzione.

Con scritto 6 marzo 2016 RE

1 ha sostenuto di aver già consegnato i rendiconti 2012 e 2013 con tutti gli

originali, che quindi non gli sarebbe più stato possibile ripresentare. Ha poi

precisato di essere in procinto di presentare i rendiconti per gli anni 2014 e

2015, entro la fine del mese. Egli si è pure dimesso dal mandato.

Tramite invio raccomandato

del 30 marzo 2016, RE 1 ha trasmesso i rendiconti per gli anni 2014 e 2015.

E. Con decisione 3

maggio 2016, l’Autorità di protezione ha confermato la curatela generale

istituita a favore di PI 1, ha precisato che RE 1 sarebbe stato scaricato dal

proprio mandato dopo l’approvazione dei rendiconti 2012, 2013, 2014, 2015 e dal

1° gennaio 2016 al 21 maggio 2016. L’Autorità di protezione ha pure fatto ordine

a RE 1, “con la comminatoria penale, di consegnare entro 30 giorni i rendiconti

per gli anni 2012 e 2013, allegando tutte le relative pezze giustificative anche

per gli anni 2014 e 2015”. Quest’ordine è stato impartito sotto

comminatoria delle conseguenze previste dall’art. 292 CP in caso disobbedienza.

Con effetto al 1° giugno 2016 è stata nominata una nuova curatrice.

F. Contro quest’ultima

decisione è insorto RE 1 con reclamo del 1° giugno 2016. Egli chiede

l’annullamento dei dispositivi 2, 3 e 4, sostenendo di aver già consegnato i

rendiconti per il 2012 e il 2013, con i giustificativi in originale, che l’Autorità

di protezione avrebbe perso. Anche per il 2014 e 2015 egli avrebbe presentato i

rendiconti, con le copie dei documenti, mentre sarebbero a disposizione gli originali.

Contesta l’applicazione della comminatoria dell’art. 292, che non sarebbe a suo

dire giustificata. Chiede pertanto che vengano approvati i rendiconti e i rapporti

morali per gli anni 2012, 2013, 2014 e 2015 e che gli sia dato scarico per

l’attività quale curatore di PI 1.

G. Con osservazioni del

7 luglio 2016, l’Autorità di protezione ha ripercorso i fatti, chiedendo la

reiezione del reclamo in quanto il suo operato non sarebbe censurabile. L’Autorità

di prime cure precisa di non aver mai ricevuto rendiconti e giustificativi per

gli anni 2012 e 2013, ma di aver sollecitato più volte il reclamante. Egli

avrebbe inoltre presentato i giustificativi il 9 giugno 2016.

H. Tramite ordinanza 11

luglio 2016 (recapitata il 12 luglio 2016 per invio postale raccomandato) la

Camera di protezione ha assegnato a RE 1 un termine di 15 giorni per la

presentazione di un’eventuale replica. Ritenuto che dal 1° marzo 2016 nelle

procedure in materia di protezione del minore e dell’adulto non vi sono più

ferie giudiziarie (art. 24 LPMA), la replica presentata in data 29 agosto 2016

è risultata tardiva, per cui questo giudice non l’ha intimata e non ne ha tenuto

conto.

I. In data 24 ottobre

2016 questa Camera ha proceduto all’audizione dell’avv. __________, già

presidente della Commissione tutoria, la lic. Iur. __________ (attuale

Presidente dell’Autorità di protezione) e __________ (segretaria già della

Commissione tutoria e ora dell’Autorità di protezione).

A seguito di tale

audizione alle parti è stato assegnato un termine di 20 giorni per presentare

un’eventuale memoria scritta conclusiva.

RE 1 ha quindi inoltrato

tale memoria in data 15 novembre 2016, precisando che a suo avviso le audizioni

non hanno consentito di concludere nulla di concreto riguardo alla consegna o

meno dei rendiconti 2012 e 2013 e le relative pezze giustificative e che

l’organizzazione dell’allora Commissione tutoria “non garantiva la prova

della consegna di documenti da parte dei curatori”. Secondo il reclamante, “l’organizzazione

dell’allora CTR__________ risulta pertanto oggettivamente lacunosa”. RE

1 conclude quindi chiedendo l’accoglimento del reclamo e l’annullamento

della decisione impugnata.

Considerato

Considerandi

1.

Le decisioni delle Autorità regionali di protezione sono impugnabili

mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, che decide

nella composizione di un giudice unico [art. 450 CC in relazione agli 314 cpv.

1.

e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 Legge sull’organizzazione e la procedura in

materia di protezione del minore e dell’adulto (LPMA); art. 48 lett. f n. 7

LOG]. Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli

art. 450 segg. CC, occorre riferirsi, in via sussidiaria, alle Legge sulla

procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse

con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99

LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012

concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancor più sussidiaria,

alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

2.

Giusta l’art. 410 CC

il curatore tiene la contabilità e la presenta per approvazione all’Autorità di

protezione degli adulti alle scadenze da essa fissate.

L’art. 24 ROPMA stabilisce che ogni anno, entro la

fine del mese di febbraio, il curatore deve presentare all’Autorità regionale

di protezione il rapporto morale e/o il rendiconto finanziario. Per

giustificati motivi l’Autorità può accordare una proroga.

L’autorità di protezione approva i rendiconti entro il

30.

giugno (art. 24 cpv. 3 ROPMA).

3.

Il

curatore adempie i suoi compiti con la stessa diligenza

cui è tenuto il mandatario secondo le disposizioni del Codice delle

obbligazioni (art. 413 cpv. 1 CC).

Per quanto

riguarda l’esame dei rapporti e dei conti periodici, ai sensi dell’art. 415 CC

l’Autorità di protezione degli adulti verifica la contabilità, approvandola o

rifiutandola; se necessario ne chiede la rettifica (cpv. 1). Essa esamina il

rapporto e, se necessario, chiede che sia completato (cpv. 2). Se del caso,

adotta misure adeguate per salvaguardare gli interessi dell’interessato (cpv.

3).

La normativa

vigente non si scosta da quanto previsto in passato dagli art. 423 cpv. 1 e 2 vCC

e 451–453 vCC. La contabilità dev'essere completa e veritiera. Il

controllo della contabilità del curatore concerne la sua esattezza formale,

nonché l’adeguatezza e la legalità dell’amministrazione; la sua approvazione

non ha di massima alcun effetto giuridico per i terzi [Messaggio concernente la

modifica del Codice civile svizzero (Protezione degli adulti, diritto delle

persone e diritto della filiazione) del 28 giugno 2006, FF 2006 6391, pag.

6444; Schmid, Erwachsenenschutz

Kommentar, Zurigo, San Gallo 2010, ad art. 415 CC n. 4 e 9; ad art. 425 CC n.

13; Meier/Lukic, Introduction

au nouveau droit de la protection de l'adulte, Ginevra, Zurigo, Basilea 2011,

n. 608 pag. 272 e n. 654 pag. 293; Langenegger, Erwachsenenschutzrecht, Basilea 2015, ad art. 415 CC n. 1 e 4 e ad art. 421-425 CC n. 8]. L'approvazione del rendiconto

non dà scarico al curatore, il quale rimane responsabile del proprio operato (Schmid, Erwachsenenschutz Kommentar, ad

art. 415 CC n. 8; Meier/Lukic,

Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, n.

608.

pag. 272 e n. 654 pag. 293; Langenegger,

Erwachsenenschutzrecht, ad art. 421-425 CC n. 9).

Secondo l’art. 11 dell’Ordinanza sull'amministrazione

di beni nell'ambito di una curatela o di una tutela (OABCT) il curatore o il tutore deve documentare accuratamente

ed esaurientemente tutte le decisioni inerenti all'amministrazione dei beni.

4.

Nel caso concreto, RE 1 sostiene di aver presentato

i rendiconti 2012 e 2013, con i relativi giustificativi, che sarebbero stati, a

suo dire, persi dall’Autorità di protezione. Nel frattempo, invece, secondo

quanto osservato dall’Autorità di protezione il 7 luglio 2016, i rendiconti sono

stati consegnati dal curatore il 9 giugno 2016.

Il reclamante ritiene che l’Autorità di

protezione avrebbe accertato in modo inesatto e incompleto i fatti

giuridicamente rilevanti in relazione alla consegna dei rendiconti 2012 e 2013.

Egli riferisce di aver consegnato “a

suo tempo” tutti gli originali alla Commissione tutoria regionale __________,

la cui prassi – secondo quanto egli sostane – non prevedeva il rilascio di una

ricevuta, mentre la prova della consegna dei documenti era “costituita

unicamente dalla firma posta dai diversi curatori sul grosso libro contabile in

uso presso la già CTR __________”. Libro la cui esistenza è invece contestata

dall’Autorità, che nelle proprie osservazioni sostiene essere “un’invenzione”

del reclamante.

Dal

verbale delle audizioni dinnanzi a questo giudice dei Presidenti della Commissione

tutoria e dell’Autorità di protezione, avv. __________ e lic. jur. __________,

come pure della segretaria __________ -che ha lavorato in entrambe le autorità-

non è emersa l’esistenza di un “librone” sul quale venissero registrate

le presentazioni dei rendiconti e dei relativi giustificativi. Addirittura la

sua esistenza è stata negata sia dall’attuale Presidente che dalla segretaria

dell’Autorità di protezione (cfr. verbale audizione 24 ottobre 2016 lic. iur. __________,

pag. 2; verbale audizione 24 ottobre 2016 segretaria __________, pag. 2). La

segretaria __________ ha pure precisato di aver verificato le registrazioni in

un documento word che era stato creato per l’annotazione dell’avvenuta consegna

dei rendiconti da parte dei curatori e che in tale lista il reclamante non

risulta. Quest’ultima ha pure dichiarato di avere interpellato personalmente,

dopo l’arrivo del reclamo, la signora __________ – già segretaria responsabile

della sede dell’Autorità di protezione di __________, nel frattempo divenuta

nel dicembre 2015 delegata del Comune di __________ e in seguito deceduta – per

sapere se i rendiconti fossero stati consegnati a lei, ottenendone risposta

negativa (verbale audizione 24 ottobre 2016 segretaria __________, pag. 2 verso

il basso).

Ciò

che emerge con evidenza è che le argomentazioni di RE 1 non sono in alcun modo

dimostrate: al contrario, l’esistenza di un “libro contabile” il cui scopo

fosse quello di registrare la consegna di rendiconti e documenti allegati non è

confermata. Nemmeno risultano convincenti le allegazioni del reclamante, in particolare

in relazione alla consegna di tutta la documentazione che sarebbe avvenuta senza

che egli si preoccupasse di tenere una copia almeno dei rendiconti o di chiedere

una ricevuta. In definitiva, spetta comunque al reclamante dimostrare quanto sostiene.

Non fornendo egli alcuna prova di ciò che adduce, le sue argomentazioni appaiono

inconsistenti e vanno di conseguenza respinte.

5.

L’art.

292.

CP prevede che chiunque non ottemperi ad una decisione a lui intimata da

una autorità competente o da un funzionario competente sotto comminatoria della

pena prevista nel medesimo articolo, è punito con la multa.

La disposizione tende ad assicurare, con la

comminatoria della sanzione penale, il rispetto di un ordine validamente

stabilito dall’autorità competente. L’art. 292 CP è uno dei mezzi di esecuzione

forzata. La comminatoria della sanzione, ossia della condanna penale, ha lo

scopo di indurre l’interessato a conformarsi a quanto ingiunto dalla decisione;

in questo senso l’art. 292 CP è quindi un mezzo generale dell’esecuzione

forzata. Decisioni prese sotto la comminatoria della pena prevista dall’art.

292.

CP possono essere prese in differenti ambiti del diritto (cfr. Corboz, Les infractions en droit Suisse,

II volume, III ed., p. 543 e 544, n. 2, 6 e 7). Dal punto di vista della proporzionalità,

questa via d’esecuzione deve essere preferita alla comminatoria diretta dell’intervento

della forza pubblica (cfr. Corboz, op.

cit. pag. 545, n. 9). Detta comminatoria non va tuttavia applicata in modo

sistematico e indiscriminato, ma solo ove sussistano indizi per presumere che

l’ordine dell’Autorità sarà ignorato (sentenza CDP del 16 ottobre 2013, inc.

9.2013.49

consid. 6.3, RDAT I-1998, p. 160, n. 4).

6.

Nel caso in esame, RE 1 contesta

l’applicazione della comminatoria dell’art. 292 CP all’ordine a lui impartito

di presentare la documentazione concernente i rendiconti per gli anni dal 2012

al 2014. Egli sostiene che non si sarebbe mai rifiutato di trasmettere i rendiconti

e ritiene che non vi siano elementi tali da far dubitare della sua buona

volontà e che l’applicazione della

comminatoria penale sarebbe subordinata alla “condizione che esistano indizi

nel comportamento del destinatario che consentirebbero di dubitare della sua

volontà o diponibilità ad adempiere”, condizione che nel suo caso farebbe

difetto. La comminatoria dell’art. 292 CP per i rendiconti 2012

e 2013 sarebbe pure arbitraria, visto che tutta la documentazione sarebbe stata

persa dall’Autorità. Mancherebbero

quindi valide ragioni per assortire l’ordine con la comminatoria della sanzione

penale.

Dagli

atti emerge tuttavia che nella sua veste di curatore RE 1 è stato sollecitato in

due occasioni (22 agosto 2014 e 29 febbraio 2016) a presentare i rendiconti

2012.

e 2013 nella situazione già descritta in precedenza.

Come

detto sopra, la circostanza secondo cui la documentazione relativa ai rendiconti

in questione sarebbe stata persa dall’Autorità non è dimostrata, ragion per cui

la critica di arbitrarietà nell’imporre la comminatoria dell’art. 292 CP cade

nel vuoto. Quanto alla tempistica, il reclamante era già stato sollecitato il

29.

febbraio 2016 per i rendiconti 2014, 2012 e 2013 (per il rendiconto 2014 si

trattava del secondo sollecito, essendo il primo datato 3 febbraio 2016). La

decisione impugnata è giunta dopo che il curatore/reclamante ha trasmesso i

rendiconti 2014 e 2015, sostenendo invece che quelli precedenti erano stati

persi dall’Autorità di protezione. In tale situazione, appare giustificato che

quest’ultima Autorità potesse dubitare seriamente della volontà del curatore di

presentare la documentazione richiesta, viste le argomentazioni da lui addotte.

Appare pertanto giustificato che l’Autorità di protezione gli abbia impartito

un relativo ordine munito con la comminatoria penale ex art. 292 CP, al fine di

ottenere quanto richiesto.

Anche

per tale aspetto quindi, le censure del reclamante appaiono sprovviste di buon

diritto e non possono essere accolte.

7.

Il

reclamante sostiene per finire di volere “in modo particolare e … categoricamente

escludere anche il minimo dubbio sulla correttezza del suo operato”. Tale

questione non è tuttavia oggetto della decisione impugnata, non essendo stato

posto in discussione il suo operato, bensì esclusivamente il ritardo e la sua

ritrosia nella consegna di rendiconti e rapporti morali.

8.

Alla

luce di quanto precede, risultando non dimostrate e infondate le censure del

reclamante, il reclamo va respinto e la decisione impugnata confermata.

9.

Gli

oneri processuali seguono la soccombenza e vanno pertanto posti a carico del reclamante.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Il

reclamo è respinto.

2. Gli

oneri del reclamo consistenti in:

a) tassa di

giustizia fr. 350.–

b) spese fr.

200.–

fr.

550.–

sono posti a carico di RE

1.

3. Notificazione:

-

Comunicazione:

-

-

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95

a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg.

LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;

quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.

Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo

stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.