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Decisione

9.2017.103

Condizioni per riconoscere l’esistenza di una litispendenza; richiesta di istituire una curatela generale; diritto di rappresentanza del coniuge; principi di proporzionalità e sussidiarietà

15 marzo 2018Italiano28 min

Source ti.ch

Fatti

A. PI 1, cittadino

italiano, è nato il 1923 a __________. Sposatosi nel novembre 2012 a __________

con PI 2 (1947), risulta domiciliato in Svizzera dal 1° agosto 2016, in

provenienza da __________. Da un precedente matrimonio ha avuto tre figli,

__________ (1956), la qui reclamante RE 1 (1962) e __________ (1968).

B. Con istanza del 6

febbraio 2017 i coniugi PI 1 e PI 2 si sono rivolti, tramite la loro

patrocinatrice, all’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito:

Autorità di protezione). Nel loro memoriale, essi riferiscono che dalla seconda

metà del 2016 PI 1 soffre di deficit di memoria importanti, che non gli

permettono più di gestire in maniera adeguata il proprio patrimonio. In favore

del medesimo essi postulano l’adozione di provvedimenti di protezione, in

particolare l’istituzione di una curatela di sostegno (art. 393 CC) e di una

curatela di rappresentanza con amministrazione dei beni (art. 394 cpv. 1 e 3 e

art. 395 cpv. 1 e 2 CC).

C. Con scritto del 28

marzo 2017 l’istanza di cui sopra è stata oggetto di integrazione. A seguito

del peggioramento delle condizioni di salute dell’interessato, all’Autorità di

protezione è stato richiesto di pronunciare anche una privazione dell’esercizio

dei diritti civili e di intervenire già in via cautelare.

Nello scritto in

questione, la patrocinatrice dei coniugi PI 1 PI 2 ha informato l’Autorità di

protezione di aver ricevuto in data 17 marzo 2017 la notifica di un “ricorso

per amministrazione di sostegno” (doc. 3 reclamo) in favore di PI 1,

depositato presso il Tribunale ordinario di __________ il 1° febbraio 2017

dalla figlia RE 1, e che il 27 marzo seguente aveva già avuto luogo un’udienza

dinnanzi al Giudice Tutelare, cui PI 1 non ha presenziato.

D. Con scritto pure del

28 marzo 2017, anche la patrocinatrice di RE 1 si è rivolta all’Autorità

di protezione, informandola dell’avvio del procedimento in Italia, di quanto

avvenuto nel corso dell’udienza di comparizione delle parti tenutasi il 27

marzo 2017 e segnalando l’esistenza di un conflitto di competenze. In particolare,

ha riferito che PI 2, costituitasi in giudizio a __________ con atto del 24

marzo precedente (doc. 4 reclamo; doc. U duplica), ha contestato

la competenza della giurisdizione italiana e che il Giudice Tutelare si è riservato

una decisione in merito, rifiutando tuttavia di nominare un amministratore di

sostegno provvisorio (doc. B osservazioni).

E. L’Autorità di

protezione, in occasione dell’udienza svoltasi il 30 marzo 2017, si è

considerata competente a decidere sull’istanza dei coniugi __________, visto il

domicilio dell’interessato a __________(Svizzera). L’Autorità di prime cure ha

preso atto delle difficoltà di PI 1 e ha ritenuto che il medesimo dovesse

essere debitamente rappresentato nell’amministrazione dei suoi beni, mobili ed

immobili, in Svizzera e all’estero; ha inoltre ritenuto giustificata una sua

privazione dei diritti civili rispetto all’amministrazione della sostanza e

delle rendite da essa prodotte, che dovranno essere gestite dal curatore. Gli

istanti si sono rimessi all’Autorità di protezione per la designazione del

curatore. Con scritto del 6 aprile 2017, la patrocinatrice dell’interessato e

della moglie ha aderito alla proposta dell’Autorità di protezione di nominare

quale curatore l’avv. __________.

F. Con decisione del 13

aprile 2017 (ris. n. 128) l’Autorità di protezione ha formalmente istituito in

favore di PI 1 una curatela di rappresentanza con gestione amministrativa ai

sensi degli art. 394-395 CC, riguardante la rappresentanza dell’interessato

nell’amministrazione dei beni mobili e immobili in Svizzera e all’estero,

incluse le partecipazioni alle società e persone giuridiche di ogni sorta,

nonché la gestione con la massima diligenza di tale patrimonio e delle rendite

da esso eventualmente generate. PI 1 è stato privato dell’esercizio dei diritti

civili con riferimento ai beni e alle rendite sottoposti all’amministrazione

del curatore (394 cpv. 2 CC). Alla decisione è stata conferita immediata esecutività.

G. Con decisione datata

10 aprile 2017 (doc. 5 reclamo; doc. V duplica), trasmessa a

mezzo fax il 26 aprile 2017 alla patrocinatrice __________ di RE 1, il Giudice

Tutelare del Tribunale di __________, ha sciolto positivamente la riserva sulla

sua competenza, in ragione della nazionalità dell’interessato e considerando

che l’autorità svizzera era stata adita successivamente. Contestualmente a tale

decisione ha quindi disposto una rogatoria consolare per l’esame di PI 1,

incaricando la cancelleria del Tribunale di trasmettere il fascicolo

all’Autorità consolare territorialmente competente (ovvero il Consolato Italiano

a Lugano) per i provvedimenti di competenza. Successivamente, il Giudice

Tutelare __________ ha ribadito la propria competenza (decisione del 18 maggio

2017, notificata il 15 giugno seguente, doc. 11 replica).

H. Con reclamo datato 15

maggio 2017 RE 1 è insorta contro la decisione dell’Autorità di protezione. In

via principale, la reclamante ne postula l’annullamento, contestando la

competenza decisionale dell’autorità elvetica in quanto la medesima procedura –

tuttora pendente – era stata introdotta precedentemente in Italia. In via subordinata,

visto il degrado cognitivo dell’interessato, chiede che la decisione sia

modificata nel senso di estendere il provvedimento ad una curatela generale,

con un curatore da designarsi al di fuori della cerchia famigliare.

L’insorgente non ha postulato la restituzione dell’effetto sospensivo al

gravame.

I. Pur ribadendo la

propria competenza a statuire, in considerazione del domicilio di PI 1, nelle

sue osservazioni 18 maggio 2017 l’Autorità di protezione non solleva obiezioni

quanto alla remissione della competenza al Tribunale __________ adito in

precedenza, purché l’interessato non rimanga sprovvisto della rappresentanza di

cui necessita. L’Autorita di protezione si oppone invece, nel merito, alla

richiesta di estendere il provvedimento ad una curatela generale, ritenuta

sproporzionata alla luce dell’assistenza dispensata dalla moglie dell’interessato

(cura della persona, della salute e di ogni altra necessità, ad eccezione

dell’amministrazione del patrimonio).

L. Con osservazioni 6

giugno 2017 PI 1 e PI 2 postulano che il reclamo sia dichiarato irricevibile,

l’eccezione di incompetenza territoriale essendo stata sollevata tardivamente.

Inoltre, a mente dei resistenti non sussisterebbe alcun interesse attuale e

concreto al reclamo, in quanto la controparte ha riconosciuto la figura del

curatore nominato nella decisione impugnata e sta collaborando con lui. Nel merito,

contestano la richiesta di istituire una curatela generale per PI 1, la misura

non essendo proporzionata ed adeguata alla sua situazione personale.

M. In sede di replica e

duplica, RE 1, PI 1 e PI 2 si sono riconfermati nelle considerazioni e

conclusioni già espresse nei precedenti reciproci memoriali. Delle argomentazioni

rispettive si dirà più precisamente – per quanto necessario all’evasione del

procedimento – nei considerandi in diritto. Con scritto 12 luglio 2017

l’Autorità di protezione ha rinunciato a presentare una duplica.

Considerato

Considerandi

I. In ordine

1.

In considerazione

dell’esistenza di un elemento di estraneità nella vertenza – ovvero, la

nazionalità italiana dell’interessato – e di un procedimento analogo avviato in

Italia dalla figlia di quest’ultimo, occorre preliminarmente chinarsi sia sulla

questione della competenza territoriale delle autorità di protezione elvetiche

che su quella di un’eventuale litispendenza. Entrambe sono da verificarsi

d’ufficio, anche in assenza di eventuali contestazioni delle parti (sentenza

CDP dell’11 agosto 2017, inc. 9.2017.66, consid. 2; cfr. in particolare, sulla

litispendenza, DTF 127 III 118 consid. 3d e riferimenti dottrinali citati). La

censura dei resistenti, secondo cui RE 1 avrebbe contestato tardivamente tali

aspetti, non può quindi essere condivisa.

1.1

Ai sensi dell’art. 85

cpv. 2 LDIP, in materia di protezione degli adulti, la competenza dei tribunali

o delle autorità svizzeri, il diritto applicabile, il riconoscimento e

l'esecuzione di decisioni o provvedimenti stranieri sono regolati dalla Convenzione

dell'Aia del 13 gennaio 2000 sulla protezione internazionale degli adulti (RS

0.211.232

, entrata in vigore per la Svizzera il 1° luglio 2009).

Il diritto internazionale

privato svizzero rinvia dunque a tale accordo internazionale, obbligando le

autorità e i tribunali svizzeri ad applicare tali norme a prescindere dal fatto

che gli altri Stati in gioco siano o meno parti contraenti alla Convenzione (Prager, CHK – Handkommentar zum

Schweizer Privatrecht, Internationales Privatrecht, 3a ed. 2016, ad art. 85

LDIP n. 98; Kren Kostkiewicz,

IPRG/LugÜ Kommentar, 2015, ad art. 85 LDIP n. 15).

Occorre dunque esaminare

la questione della competenza facendo riferimento alle norme della Convenzione

anche nel caso concreto, sebbene l’Italia non l’abbia ratificata (ma soltanto

sottoscritta, cfr. https:

//www.hcch.net/fr/ instruments/conventions/status-table/ ?cid=71,

consultato il 15 marzo 2018).

1.2

Giusta l’art. 5 cpv. 1

della Convenzione dell'Aia sulla protezione internazionale degli adulti, le

autorità – sia giudiziarie che amministrative – dello Stato contraente di

residenza abituale dell'adulto sono competenti ad adottare misure tendenti alla

protezione della sua persona o dei suoi beni.

Dal 1° agosto 2016

PI 1 vive stabilmente a __________(Svizzera), ove ha trasferito il suo

domicilio (doc. 1 istanza). In data 18 novembre 2016 è stato iscritto

nell’Anagrafe dei cittadini italiani residenti all’estero (doc. BB

duplica). In base alle norme di conflitto applicabili, la competenza delle

autorità svizzere per adottare delle misure di protezione in suo favore è

dunque data.

Quanto al diritto

applicabile, l’art. 13 cpv. 1 della Convenzione prevede che le autorità degli

Stati contraenti, nell’esercizio della competenza attribuita dalle norme della

Convenzione, applicano la propria legge, ovvero – nella fattispecie – il diritto

svizzero.

Pur senza effettuare la

disamina appena esposta (e peraltro neppure citare gli art. 442 cpv. 1 in

initio CC e 1 ROPMA con riferimento alla competenza locale), è a ragione

che l’Autorità di protezione si è considerata competente per adottare delle

misure di protezione in favore di PI 1 ed ha applicato il diritto interno.

2.

Al momento in cui è

stata informata dell’esistenza di un procedimento analogo in Italia –

circostanza addotta il 28 marzo 2017 sia dalla patrocinatrice dei coniugi

__________, sia dalla legale italiana della qui reclamante – l’Autorità di

protezione avrebbe tuttavia dovuto porsi il problema della litispendenza delle

due cause.

2.1

Ai sensi dell’art. 9

LDIP, se un'azione concernente lo stesso oggetto è già pendente all'estero tra

le stesse parti, il tribunale svizzero sospende il procedimento laddove sia

presumibile che il tribunale estero prenda, entro congruo termine, una

decisione riconoscibile in Svizzera (cpv. 1). Determinante per la litispendenza

in Svizzera è il momento del primo atto procedurale necessario all'introduzione

dell'azione; a tal fine, basta l'apertura della procedura di conciliazione

(cpv. 2). Il tribunale svizzero stralcia la causa dal ruolo appena gli sia

presentata una decisione straniera riconoscibile in Svizzera (cpv. 3). La norma

è finalizzata a coordinare, in ambito internazionale, le diverse competenze

coesistenti fra tribunali svizzeri e esteri, evitando l’emanazione di pronunce

contraddittorie (DTF 127 III 118 consid. 3d; STF 5A_223/2016 del 28 luglio 2016,

consid. 5.1.1.1-5.1.1.2; Dutoit,

Droit international privé suisse, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre

1987, 5a ed., 2016, ad art. 9 LDIP n. 1). Se è data litispendenza, il giudice

svizzero sospende il procedimento: l’eventuale stralcio della causa dal ruolo interverrà

soltanto in un secondo tempo, se la decisione straniera presentata avrà forza

di cosa giudicata (DTF 127 III 118 consid. 3d; 126 III 327 consid. 1c; STF

5A_223/2016 del 28 luglio 2016, consid. 5.1.1.1).

2.2

La litispendenza presuppone

dunque la realizzazione di determinate condizioni. La sospensione del

procedimento può essere ordinata soltanto se esso ha luogo tra le stesse parti,

se l’oggetto della controversia è identico e se è prevedibile che il tribunale

straniero emani entro un congruo termine una decisione che può essere riconosciuta

in Svizzera (STF 5A_223/2016 del 28 luglio 2016, consid. 5.1.1.1; STF

5A_223/2016 del 28 luglio 2016, consid. 3.1).

Se un procedimento

con il medesimo oggetto è in essere tra le medesime parti, l’autorità deve

dunque valutare se può essere escluso, con una verosimiglianza confinante con

la certezza, che la giurisdizione estera emani, in un termine adeguato, una

decisione suscettibile di riconoscimento in Svizzera. Se sussiste un dubbio

legittimo in proposito, la causa deve essere sospesa; se invece non vi è alcuna

chance che la giurisdizione estera emani entro congruo termine una simile

decisione, non vi è litispendenza e la Corte deve entrare nel merito della causa

(DTF 127 III 118 consid. 3e; DTF 118 II 188 consid. 3a).

Tali condizioni sono

cumulative: non vi è litispendenza se già solo una di queste condizioni viene a

mancare (STF 5C.247/2004 del 10 febbraio 2005, consid. 5.1; Kren Kostkiewicz, IPRG/LugÜ Kommentar,

ad art. 9 LDIP n. 4).

2.3

Per

quanto attiene alla prognosi delle tempistiche di evasione del procedimento

estero, da effettuarsi dal tribunale svizzero, non vi sono delle regole precise

che definiscano la nozione di “conguo termine” (Volken,

Zürcher Kommentar zum IPRG, 2a ed. 2004, ad art. 9 LDIP n. 79). Il giudice

svizzero deve normalmente partire dal principio che la causa pendente

all’estero verrà decisa in tempo utile: il contrario è però immaginabile,

quando è notorio che in un determinato Stato le procedure giudiziarie subiscono

delle lungaggini (Volken, Zürcher

Kommentar zum IPRG, ad art. 9 LDIP n. 80). La

durata del procedimento dipende peraltro dalla sua complessità e soprattutto

dal comportamento delle parti (Volken,

Zürcher Kommentar zum IPRG, ad art. 9 LDIP n. 79), ed è particolarmente incerta

nelle prime fasi del medesimo (Buhr/Gabriel/Schramm,

Handkommentar zum Schweizer Privatrecht,

Internationales Privatrecht, 3a ed. 2016, ad art. 9 LDIP n. 18). Secondo la

dottrina, può essere d’aiuto riferirsi ai criteri dell’art. 6 par. 1 della

Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle

libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101, entrata in vigore per la Svizzera il 28

novembre 1974), ovvero alla nozione di “termine ragionevole” (Berti/Droese, Internationales

Privatrecht, Basler Kommentar, 3a ed. 2013, ad art. 9 LDIP n. 23; Buhr/Gabriel/Schramm, Handkommentar zum

Schweizer Privatrecht, Internationales Privatrecht, ad art. 9 LDIP n. 18). Il

Tribunale federale ha considerato adeguata, per una causa ereditaria, una

durata da 1 a 5 anni fino alla sentenza di secondo grado (STF 5C.289/2006 del 7

giugno 2007, consid. 4.4); inadeguata, invece, la durata di una procedimento di

divorzio pendente all’estero da 4/5 anni, senza che si sia giunti ad una

decisione di prima istanza (STF 5C.247/2004 del 10 febbraio 2005, consid. 5.1-5.2; Buhr/Gabriel/Schramm, Handkommentar zum

Schweizer Privatrecht, Internationales Privatrecht, ad art. 9 LDIP n. 18).

2.4

Nel

caso specifico, le tempistiche di evasione del procedimento avviato in Italia

appaiono incerte.

Il ricorso per amministrazione di sostegno presentato

con atto del 1° febbraio 2016 da RE 1 presso il Giudice Tutelare del Tribunale

di __________ (doc. 3 reclamo) è stato inizialmente trattato con una

certa celerità. Secondo le tavole processuali, circa un mese dopo la richiesta

il Giudice tutelare ha fissato una prima udienza (decreto di fissazione udienza

del 7 marzo 2017, allegato all’e-mail del 28 marzo 2017 della legale italiana

della reclamante), tenutasi il 27 marzo seguente, nella quale sono state

rigettate seduta stante le richieste di nomina di un amministratore provvisorio

(doc. B osservazioni). Successivamente, con decisione datata 10 aprile

2017, il Giudice tutelare ha sciolto la riserva della competenza ed ha disposto

una rogatoria consolare per l’esame di PI 1, da effettuarsi da parte del Consolato

Italiano di Lugano. Da quel momento, invece, la procedura è in stallo.

Le

dichiarazioni di PI 2 (doc. W duplica) e del legale costituitosi in

giudizio in __________ in rappresentanza di quest’ultima (doc. X

duplica) danno atto che al 20 luglio 2017 né il Giudice Tutelare, né l’Autorità

consolare avevano compiuto alcun ulteriore passo processuale. Nessuno sviluppo

è stato portato nel frattempo alla conoscenza di questo Giudice.

2.5

Ai

sensi dell’art. 15 della Convenzione dell’Aia del 18 marzo 1970 sull'assunzione

all'estero delle prove in materia civile o commerciale (RS 0.274.132, entrata

in vigore per la Svizzera il 1° gennaio 1995 e per l’Italia il 21 agosto

1982), un agente diplomatico o consolare di uno Stato contraente può procedere,

in materia civile o commerciale, e senza fare uso di misure coercitive, sul

territorio di un altro Stato contraente e nella circoscrizione in cui esercita

le proprie funzioni, ad ogni atto istruttorio riguardante unicamente i

cittadini di uno Stato che egli rappresenta e concernente un procedimento

iniziato avanti un tribunale del detto Stato. Ogni Stato contraente ha la

facoltà di dichiarare che tale atto può avvenire soltanto previa autorizzazione

accordata su domanda fatta, da tale agente od a suo nome, all'autorità

competente designata dallo Stato dichiarante.

La

Svizzera ha esercitato questa facoltà, dichiarando che l'assunzione di prove

secondo tale norma è subordinata all'autorizzazione preliminare del

Dipartimento federale di giustizia e polizia; la domanda di autorizzazione

dev'essere indirizzata all'autorità centrale del Cantone in cui ha luogo l'atto

istruttorio (cfr. Riserve e dichiarazioni, n. 5).

In Svizzera, l’assunzione di prove da parte di

agenti diplomatici o consolari è dunque subordinata all’ottenimento di una

formale autorizzazione da parte delle autorità competenti. Per il Ticino –

Cantone ove deve svolgersi l’atto istruttorio in questione – l’Autorità

centrale per l'assistenza giudiziaria in materia civile o commerciale designata

è il Tribunale di appello (cfr. www.rhf.admin.ch/rhf/it/home/zivil

/behoerden/zentral.html, consultato

il 15 marzo 2018). L’Autorità federale in seno al Dipartimento federale di

giustizia e polizia è l’Ufficio federale di giustizia a Berna (cfr. Riserve e

dichiarazioni, Lista delle autorità svizzere).

2.6

Interpellati

da questo giudice, con scritti del 26 febbraio 2018 (doc. 19 CDP) e del

1° marzo 2018 (doc. 21 CDP), sia il Servizio Rogatorie internazionali

del Tribunale d’appello che l’Ufficio federale di Giustizia hanno confermato di

non aver ricevuto alcuna richiesta di assunzione di prove da parte delle

autorità italiane nei confronti di PI 1.

Dal

mese di aprile 2017, ovvero quasi un anno, l’istruttoria del procedimento italiano

è totalmente ferma. Le autorità italiane non si sono attivate nemmeno per

ottenere la preliminare (ed indispensabile) autorizzazione a procedere con

l’assunzione del suddetto mezzo di prova. Ciò, sebbene l’interessato non goda

di alcuna protezione cautelare (sovente di importanza decisiva nell’ambito

della protezione degli adulti, v. Schmid,

Erwachsenenschutz Kommentar, 2010, ad art. 445 CC n. 1; Steck, Das neue Erwachsenenschutzrecht, 2011, ad art. 445 CC

n. 2), il Giudice Tutelare avendo rigettato la richiesta di nomina di un

amministratore di sostegno provvisorio (cfr. verbale di udienza 27 marzo 2017, doc.

B osservazioni).

A

quanto sopra occorre aggiungere che la rogatoria consolare, scelta dal tribunale

italiano, è una modalità di assunzione probatoria che non prevede l’utilizzo di

misure coercitive (v. anche il promemoria dell’Ufficio federale di Giustizia

del 24 maggio 2013, Condizioni per l'assunzione delle prove da parte di

commissari o da parte di agenti diplomatici o consolari, reperibile su: https://www.rhf.admin.ch/

dam/data/rhf/zivilrecht/wegleitungen/mb-beweiserhebung-commissioners-i.pdf, consultato il 15 marzo 2018). Essendo esperibile

soltanto con la collaborazione dell’interessato, nel caso di un eventuale

rifiuto del medesimo – che appare verosimile, avendo la moglie contestato da

subito la competenza delle autorità estere – i tempi necessari per ottenere la

dovuta assistenza da parte dei tribunali svizzeri ordinari farebbero slittare

ulteriormente l’evasione della vertenza da parte del Giudice Tutelare.

Alla

luce di queste considerazioni, occorre considerare che nella fattispecie in

esame la prognosi di cui all’art. 9 LDIP è negativa e non vi è da attendersi

che la giurisdizione estera emani dei provvedimenti in tempi congrui. In

assenza di uno dei presupposti della litispendenza, la vertenza in Svizzera non

deve dunque essere sospesa, a prescindere dall’adempimento o meno delle altre

condizioni.

Seppur

con una motivazione fondata su elementi emersi successivamente (ciò che è

ammissibile, non vigendo in questa sede alcun divieto di nova, cfr. art. 99

cpv. 2 LPAmm; Steck, Basler Kommentar,

Erwachsenenschutz, ad art. 450a CC, n. 7), la decisione dell’Autorità di

protezione di entrare nel merito della vertenza non può essere qui censurata.

II. Nel merito

3.

La reclamante

contesta anche nel merito la decisione emanata dall’Autorità di protezione,

ritenendo che il degrado cognitivo di PI 1 sia tale da comportare l’istituzione

di una curatela generale. La richiesta è stata formulata unicamente in sede di

reclamo, nonostante si basi su certificati medici presenti agli atti del

procedimento di prime cure, il cui accesso non era precluso alla reclamante.

L’ammissibilità di tale modo di procedere alla luce del principio del doppio grado

di giudizio (e non, come eccepito dai resistenti, dal profilo della

legittimazione attiva), può comunque rimanere indecisa. Come si vedrà, infatti,

la richiesta è ad ogni modo destinata all’insuccesso.

3.1

Nella decisione

impugnata, l’Autorità di protezione ha fatto riferimento a quanto emerso in

occasione dell’udienza del 30 marzo 2017 e ha constatato la necessità di un

provvedimento di protezione, affinché PI 1 “possa essere debitamente rappresentato

nell’amministrazione dei beni che possiede in Svizzera e all’estero (Italia),

sia mobili che immobili, incluse le sue partecipazioni in società e persone

giuridiche in genere” (pag. 1). L’autorità di prime cure ha altresì

ritenuto la necessità “di un’inibizione dell’esercizio dei diritti civili

del curatelando” in relazione alla sostanza e alle rendite prodotte, “a

sua massima protezione” (pag. 1). Considerando realizzati i requisiti degli

art. 394-395 CC, l’Autorità di protezione ha istituito in favore di PI 1 una

curatela di rappresentanza con gestione amministrativa ai sensi dei suddetti

disposti (decisione impugnata, pag. 1-2). Alla decisione è stata conferita

immediata esecutività, vista “l’urgenza di provvedere a determinati

adempimenti”, in particolare la necessità di rispettare i termini per l’inoltro

di un’istanza di voluntary disclosure al fisco italiano (pag. 2).

3.2

Nel suo reclamo, RE 1

ritiene che i certificati medici agli atti attestino una condizione

degenerativa permanente del padre, che comporta una durevole incapacità di

discernimento (pag. 5). A mente della reclamante, tale incapacità comporta

l’adozione di una misura più incisiva, “che possa disporre e salvaguardare

gli interessi sia in ambito della cura della salute e della persona in genere,

che in ambito patrimoniale e delle relazioni giuridiche” (reclamo, pag. 5).

Vista la sussistenza di possibili conflitti di interesse, la funzione del

curatore generale dovrà essere ricoperta da un professionista estraneo alla

famiglia, eventualmente l’attuale curatore (reclamo, pag. 5).

In sede di replica,

RE 1 asserisce che il degrado cognitivo del padre era già in atto prima del

matrimonio con PI 2 – “sprovvista di mezzi ed indebitata” – escludendo

che il medesimo “possa essere avvenuto in maniera consapevole” (pag. 2).

La figlia lamenta una serie di inadempienze dell’attuale moglie di PI 1, che

non è “all’altezza di prendersi cura e di rappresentare il marito” e lo

costringe a vivere “recluso, privato della propria libertà e dei propri

affetti” (replica, pag. 3 e 8). Postula dunque la riforma della decisione

annullata, nel senso di istituire in favore di PI 1 una curatela generale ai

sensi dell’art. 398 CC.

3.3

Nelle sue

osservazioni, l’Autorità di protezione ha espresso serie riserve riguardo

all’istituzione di una curatela generale. Seppur dall’istruttoria sia emerso “che

l’interessato versa in condizioni di salute che impongono assistenza su ampia

scala”, l’autorità di prime cure ha sottolineato che la moglie vi provvede

già e che non vi sono motivi “di ritenere che la medesima non possa occuparsi

della cura della persona, della salute e di ogni altra necessità del marito”,

conformemente ai poteri di rappresentanza riconosciuti ex lege al coniuge

dal nostro ordinamento giuridico (osservazioni, pag. 2). Il provvedimento

deciso è stato pensato su misura delle esigenze di PI 1 ed una curatela

generale risulterebbe sproporzionata (osservazioni, pag. 2). L’Autorità di

protezione postula dunque, nel merito, la reiezione del reclamo; ha in seguito

rinunciato a presentare una duplica.

3.4

Secondo i resistenti,

“lo stato del curatelato non si identifica con una situazione che impone una

curatela generale”, in quanto egli è costantemente seguito dal suo medico e

dalla moglie, che si occupa di “ogni aspetto riguardante la sua persona e la

sua salute”: è pertanto adeguato che la moglie disponga di un potere di

rappresentanza in relazione a questi aspetti (osservazioni, pag. 8). Affermano

che non vi è alcun conflitto di interessi nella cura del curatelato, la reclamante

essendosi disinteressata per anni alla vita quotidiana di quest’ultimo (osservazioni,

pag. 9).

In sede di duplica,

i resistenti censurano le critiche rivolte a PI 2 in relazione alle cure

fornite al marito e, più in generale, il discredito gettato su di essa e sul

suo tenore di vita (pag. 3 e seguenti). Ribadiscono che sino alla metà del 2016

PI 1 era perfettamente in grado di intendere e di volere, mentre la sua

situazione si è notevolmente aggravata dal marzo del 2017 (duplica, pag. 4).

Essi ritengono che una curatela generale, che è un’ultima ratio,

sarebbe sproporzionata ed immotivata nel caso concreto (duplica, pag. 10).

Chiedono pertanto che il reclamo sia respinto e la decisione di prime cure

confermata.

3.5

L’autorità adotta le

misure di protezione degli adulti che salvaguardano il benessere delle persone

bisognose di aiuto e ne assicurano la protezione, conservando e promuovendo –

per quanto possibile – l’autodeterminazione dell’interessato (art. 388 CC). Ai

sensi dell’art. 389 cpv. 1 CC, l’autorità di protezione degli adulti ordina una

misura se il sostegno fornito dalla famiglia, da altre persone vicine alla persona

bisognosa di aiuto o da servizi privati o pubblici è o appare a priori insufficiente

(n. 1); se la persona bisognosa di aiuto è incapace di discernimento, non aveva

adottato misure precauzionali personali, o non ne aveva adottate di

sufficienti, e le misure applicabili per legge sono insufficienti (n. 2).

Ai sensi dell’art. 374 CC,

il coniuge o partner registrato che vive in comunione domestica con una persona

che diviene incapace di discernimento o le presta di persona regolare

assistenza ha per legge un diritto di rappresentanza se non sussiste un mandato

precauzionale né una corrispondente curatela (cpv. 1). Il diritto di rappresentanza

comprende tutti gli atti giuridici abitualmente necessari al mantenimento,

l’amministrazione ordinaria del reddito e dei rimanenti beni e, se necessario,

il potere di aprire e sbrigare la corrispondenza (cpv. 2, n. 1-3). Per gli atti

giuridici inerenti all’amministrazione straordinaria dei beni il coniuge o il

partner registrato deve ottenere il consenso dell’autorità di protezione degli

adulti (cpv. 3).

L’obiettivo del diritto

legale di rappresentanza è quello di garantire che i bisogni fondamentali

personali e materiali di una persona incapace di discernimento possano essere

soddisfatti senza l’intervento dell’autorità di protezione degli adulti

(Messaggio concernente la modifica del

Codice civile svizzero [Protezione degli adulti, diritto delle persone e

diritto della filiazione] del 28 giugno 2006, FF 2006 6391 pag. 6423).

L’applicazione del

principio di sussidiarietà implica che l’autorità di protezione istituisca

delle misure soltanto se l’aiuto di cui necessita l’interessato non può essere

fornito dalla sua famiglia, dalle persone vicine o dai servizi pubblici o privati

competenti (Messaggio,

FF 2006 6391 pag. 6432; COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide

pratique, 2012, n. 5.11 pag. 138).

Se l’autorità di

protezione constata che l’assistenza fornita da questa cerchia di persone non è

sufficiente, deve ordinare una misura che rispetti il principio di

proporzionalità, ovvero che sia necessaria e idonea (art. 389 cpv. 2 CC; art. 5

cpv. 2 Cost.; DTF 140 III 49 consid. 4.3; COPMA, Droit de la protection de

l’adulte, Guide pratique, n. 5.11 pag. 138).

3.6

L’art. 390 CC elenca i

presupposti per l’istituzione di una curatela. In particolare, l’autorità di

protezione degli adulti istituisce una curatela se una persona maggiorenne non

è in grado di provvedere ai propri interessi, o lo è solo in parte, a causa di

una disabilità mentale, di una turba psichica o di un analogo stato di

debolezza inerente alla sua persona (art. 390 cpv. 1 n. 1 CC).

Una curatela

generale è istituita se una persona ha un particolare bisogno d’aiuto,

segnatamente a causa di durevole incapacità di discernimento (art. 398 cpv. 1

CC). La curatela generale comprende tutto quanto concerne la cura della persona

e degli interessi patrimoniali e le relazioni giuridiche (cpv. 2);

l’interessato è privato per legge dell’esercizio dei diritti civili (cpv. 3).

In generale, le condizioni

previste all’art. 390 CC devono essere adempiute per l’istituzione di qualsiasi

tipo di curatela; secondo la dottrina, è ad ogni modo innegabile che il tipo di

curatela che si intende adottare influenzerà “a ritroso” l’esame delle

condizioni (l’autorità potendosi mostrare meno esigente nel verificare

l’adempimento delle condizioni nel caso in cui scelga una curatela

d’accompagnamento, rispetto ad esempio ad una curatela generale, cfr. Meier, Les nouvelles curatelles;

systématique, conditions et effets, in: Guillod/Bohnet,

Le nouveau droit de la protection de l’adulte, 2012, n. 23, pag. 105; Meier/Lukic, Introduction au nouveau

droit de la protection de l’adulte, 2011, n. 403, pag. 192)

3.7

Nella fattispecie, il

bisogno di protezione di PI 1 in ambito patrimoniale è incontestato. La

curatela di rappresentanza con amministrazione della sostanza e dei relativi

redditi, combinata con la privazione dell’esercizio dei diritti civili

dell’interessato in relazione alla globalità degli stessi, risponde a tale

necessità, fornendo una protezione adeguata dei suoi interessi (e,

indirettamente, delle aspettative successorie della qui reclamante).

L’adempimento dei requisiti per l’istituzione di una curatela di rappresentanza

con amministrazione dei beni non è in discussione: la reclamante vorrebbe

nondimeno tutelare maggiormente il padre, con l’istituzione di una curatela generale.

Nonostante il

declino cognitivo di PI 1, attestato in maniera chiara dai certificati medici

prodotti (doc. 3 istanza; doc. 11 complemento all’istanza; doc.

6.

e doc. 7 reclamo), dagli atti non emerge un particolare bisogno di

protezione che imponga l’istituzione di provvedimenti ufficiali al di fuori

dell’ambito della gestione del suo cospicuo patrimonio e dei redditi da esso

generato. Come visto, sulla scorta dell’art. 374 CC, il coniuge che vive in

comunione domestica o che assicura personalmente un’assistenza regolare alla

persona divenuta incapace di discernimento beneficia di un diritto di

rappresentanza ex lege, a tutela dei bisogni quotidiani di quest’ultimo,

senza che occorra nominargli un curatore.

Che PI 2 non sia in grado

di assistere efficacemente il marito né di adottare, nell’interesse di quest’ultimo,

le necessarie decisioni che riguardano la sua salute sono allegazioni rimaste

allo stadio di puro parlato. Le generiche accuse, formulate nel memoriale di

reclamo e nella replica, di aver sposato PI 1 per interesse e di averlo isolato

dai suoi affetti, sono rimaste prive di riscontro. Dagli atti non emerge alcun

elemento che induca a pensare che PI 1 sia trascurato, che le cure assicurate

dalla moglie non siano sufficienti, che l’assistenza medica fornita non sia

adeguata o che vi sia un rischio che quest’ultima adotti delle decisioni a lui

pregiudizievoli.

La decisione dell’Autorità

di protezione appare dunque rispettosa della situazione concreta

dell’interessato. Nel caso in cui le circostanze di fatto dovessero mutare, e

se gli interessi di PI 1 non apparissero più salvaguardati in maniera ottimale

dall’assetto attuale, l’Autorità di protezione potrà – recte: dovrà –

senz’altro intervenire, istituendo una curatela più incisiva ed estendendo i

compiti del curatore (v. anche art. 376 cpv. 2 CC).

In questo senso, il

reclamo è pertanto votato all’insuccesso.

III. Oneri processuali

4.

Gli oneri

processuali seguono la soccombenza e devono dunque essere posti integralmente a

carico di RE 1, che verserà a PI 1 e PI 2 fr. 2'500.– a titolo di ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Il

reclamo è respinto.

2. Gli

oneri del reclamo consistenti in:

a) tassa di

giustizia fr. 350.–

b) spese fr.

150.–

fr.

500.–

sono posti a carico di RE

1, che verserà a PI 1 e PI 2 fr. 2'500.– a titolo di ripetibili.

3. Notificazione:

-

Comunicazione:

-

-

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95

a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg.

LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;

quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.

Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo

stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.