9.2017.103
Condizioni per riconoscere l’esistenza di una litispendenza; richiesta di istituire una curatela generale; diritto di rappresentanza del coniuge; principi di proporzionalità e sussidiarietà
15 marzo 2018Italiano28 min
Source ti.ch
Incarto n.
9.2017.103
Lugano
15 marzo 2018
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello
Franco
Lardelli
giudice
unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito
dalla
vicecancelliera
Dell'Oro
sedente
per statuire nella causa che oppone
RE
1
patr.
da: PR 1
all’
Autorità
regionale di protezione __________,
e
a
PI
1 e PI 2,
entrambi
patr. da: PR 2,
per
quanto riguarda l’istituzione di una curatela di rappresentanza con gestione
amministrativa ai sensi degli art. 394-395 CC in favore di PI 1
giudicando
sul reclamo del 15 maggio 2017 presentato da RE 1 contro la decisione emanata
il 13 aprile 2017 (ris. n. 128) dall'Autorità regionale di protezione
__________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
Fatti
A. PI 1, cittadino
italiano, è nato il 1923 a __________. Sposatosi nel novembre 2012 a __________
con PI 2 (1947), risulta domiciliato in Svizzera dal 1° agosto 2016, in
provenienza da __________. Da un precedente matrimonio ha avuto tre figli,
__________ (1956), la qui reclamante RE 1 (1962) e __________ (1968).
B. Con istanza del 6
febbraio 2017 i coniugi PI 1 e PI 2 si sono rivolti, tramite la loro
patrocinatrice, all’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito:
Autorità di protezione). Nel loro memoriale, essi riferiscono che dalla seconda
metà del 2016 PI 1 soffre di deficit di memoria importanti, che non gli
permettono più di gestire in maniera adeguata il proprio patrimonio. In favore
del medesimo essi postulano l’adozione di provvedimenti di protezione, in
particolare l’istituzione di una curatela di sostegno (art. 393 CC) e di una
curatela di rappresentanza con amministrazione dei beni (art. 394 cpv. 1 e 3 e
art. 395 cpv. 1 e 2 CC).
C. Con scritto del 28
marzo 2017 l’istanza di cui sopra è stata oggetto di integrazione. A seguito
del peggioramento delle condizioni di salute dell’interessato, all’Autorità di
protezione è stato richiesto di pronunciare anche una privazione dell’esercizio
dei diritti civili e di intervenire già in via cautelare.
Nello scritto in
questione, la patrocinatrice dei coniugi PI 1 PI 2 ha informato l’Autorità di
protezione di aver ricevuto in data 17 marzo 2017 la notifica di un “ricorso
per amministrazione di sostegno” (doc. 3 reclamo) in favore di PI 1,
depositato presso il Tribunale ordinario di __________ il 1° febbraio 2017
dalla figlia RE 1, e che il 27 marzo seguente aveva già avuto luogo un’udienza
dinnanzi al Giudice Tutelare, cui PI 1 non ha presenziato.
D. Con scritto pure del
28 marzo 2017, anche la patrocinatrice di RE 1 si è rivolta all’Autorità
di protezione, informandola dell’avvio del procedimento in Italia, di quanto
avvenuto nel corso dell’udienza di comparizione delle parti tenutasi il 27
marzo 2017 e segnalando l’esistenza di un conflitto di competenze. In particolare,
ha riferito che PI 2, costituitasi in giudizio a __________ con atto del 24
marzo precedente (doc. 4 reclamo; doc. U duplica), ha contestato
la competenza della giurisdizione italiana e che il Giudice Tutelare si è riservato
una decisione in merito, rifiutando tuttavia di nominare un amministratore di
sostegno provvisorio (doc. B osservazioni).
E. L’Autorità di
protezione, in occasione dell’udienza svoltasi il 30 marzo 2017, si è
considerata competente a decidere sull’istanza dei coniugi __________, visto il
domicilio dell’interessato a __________(Svizzera). L’Autorità di prime cure ha
preso atto delle difficoltà di PI 1 e ha ritenuto che il medesimo dovesse
essere debitamente rappresentato nell’amministrazione dei suoi beni, mobili ed
immobili, in Svizzera e all’estero; ha inoltre ritenuto giustificata una sua
privazione dei diritti civili rispetto all’amministrazione della sostanza e
delle rendite da essa prodotte, che dovranno essere gestite dal curatore. Gli
istanti si sono rimessi all’Autorità di protezione per la designazione del
curatore. Con scritto del 6 aprile 2017, la patrocinatrice dell’interessato e
della moglie ha aderito alla proposta dell’Autorità di protezione di nominare
quale curatore l’avv. __________.
F. Con decisione del 13
aprile 2017 (ris. n. 128) l’Autorità di protezione ha formalmente istituito in
favore di PI 1 una curatela di rappresentanza con gestione amministrativa ai
sensi degli art. 394-395 CC, riguardante la rappresentanza dell’interessato
nell’amministrazione dei beni mobili e immobili in Svizzera e all’estero,
incluse le partecipazioni alle società e persone giuridiche di ogni sorta,
nonché la gestione con la massima diligenza di tale patrimonio e delle rendite
da esso eventualmente generate. PI 1 è stato privato dell’esercizio dei diritti
civili con riferimento ai beni e alle rendite sottoposti all’amministrazione
del curatore (394 cpv. 2 CC). Alla decisione è stata conferita immediata esecutività.
G. Con decisione datata
10 aprile 2017 (doc. 5 reclamo; doc. V duplica), trasmessa a
mezzo fax il 26 aprile 2017 alla patrocinatrice __________ di RE 1, il Giudice
Tutelare del Tribunale di __________, ha sciolto positivamente la riserva sulla
sua competenza, in ragione della nazionalità dell’interessato e considerando
che l’autorità svizzera era stata adita successivamente. Contestualmente a tale
decisione ha quindi disposto una rogatoria consolare per l’esame di PI 1,
incaricando la cancelleria del Tribunale di trasmettere il fascicolo
all’Autorità consolare territorialmente competente (ovvero il Consolato Italiano
a Lugano) per i provvedimenti di competenza. Successivamente, il Giudice
Tutelare __________ ha ribadito la propria competenza (decisione del 18 maggio
2017, notificata il 15 giugno seguente, doc. 11 replica).
H. Con reclamo datato 15
maggio 2017 RE 1 è insorta contro la decisione dell’Autorità di protezione. In
via principale, la reclamante ne postula l’annullamento, contestando la
competenza decisionale dell’autorità elvetica in quanto la medesima procedura –
tuttora pendente – era stata introdotta precedentemente in Italia. In via subordinata,
visto il degrado cognitivo dell’interessato, chiede che la decisione sia
modificata nel senso di estendere il provvedimento ad una curatela generale,
con un curatore da designarsi al di fuori della cerchia famigliare.
L’insorgente non ha postulato la restituzione dell’effetto sospensivo al
gravame.
I. Pur ribadendo la
propria competenza a statuire, in considerazione del domicilio di PI 1, nelle
sue osservazioni 18 maggio 2017 l’Autorità di protezione non solleva obiezioni
quanto alla remissione della competenza al Tribunale __________ adito in
precedenza, purché l’interessato non rimanga sprovvisto della rappresentanza di
cui necessita. L’Autorita di protezione si oppone invece, nel merito, alla
richiesta di estendere il provvedimento ad una curatela generale, ritenuta
sproporzionata alla luce dell’assistenza dispensata dalla moglie dell’interessato
(cura della persona, della salute e di ogni altra necessità, ad eccezione
dell’amministrazione del patrimonio).
L. Con osservazioni 6
giugno 2017 PI 1 e PI 2 postulano che il reclamo sia dichiarato irricevibile,
l’eccezione di incompetenza territoriale essendo stata sollevata tardivamente.
Inoltre, a mente dei resistenti non sussisterebbe alcun interesse attuale e
concreto al reclamo, in quanto la controparte ha riconosciuto la figura del
curatore nominato nella decisione impugnata e sta collaborando con lui. Nel merito,
contestano la richiesta di istituire una curatela generale per PI 1, la misura
non essendo proporzionata ed adeguata alla sua situazione personale.
M. In sede di replica e
duplica, RE 1, PI 1 e PI 2 si sono riconfermati nelle considerazioni e
conclusioni già espresse nei precedenti reciproci memoriali. Delle argomentazioni
rispettive si dirà più precisamente – per quanto necessario all’evasione del
procedimento – nei considerandi in diritto. Con scritto 12 luglio 2017
l’Autorità di protezione ha rinunciato a presentare una duplica.
Considerato
Considerandi
I. In ordine
1.
In considerazione
dell’esistenza di un elemento di estraneità nella vertenza – ovvero, la
nazionalità italiana dell’interessato – e di un procedimento analogo avviato in
Italia dalla figlia di quest’ultimo, occorre preliminarmente chinarsi sia sulla
questione della competenza territoriale delle autorità di protezione elvetiche
che su quella di un’eventuale litispendenza. Entrambe sono da verificarsi
d’ufficio, anche in assenza di eventuali contestazioni delle parti (sentenza
CDP dell’11 agosto 2017, inc. 9.2017.66, consid. 2; cfr. in particolare, sulla
litispendenza, DTF 127 III 118 consid. 3d e riferimenti dottrinali citati). La
censura dei resistenti, secondo cui RE 1 avrebbe contestato tardivamente tali
aspetti, non può quindi essere condivisa.
1.1
Ai sensi dell’art. 85
cpv. 2 LDIP, in materia di protezione degli adulti, la competenza dei tribunali
o delle autorità svizzeri, il diritto applicabile, il riconoscimento e
l'esecuzione di decisioni o provvedimenti stranieri sono regolati dalla Convenzione
dell'Aia del 13 gennaio 2000 sulla protezione internazionale degli adulti (RS
0.211.232
, entrata in vigore per la Svizzera il 1° luglio 2009).
Il diritto internazionale
privato svizzero rinvia dunque a tale accordo internazionale, obbligando le
autorità e i tribunali svizzeri ad applicare tali norme a prescindere dal fatto
che gli altri Stati in gioco siano o meno parti contraenti alla Convenzione (Prager, CHK – Handkommentar zum
Schweizer Privatrecht, Internationales Privatrecht, 3a ed. 2016, ad art. 85
LDIP n. 98; Kren Kostkiewicz,
IPRG/LugÜ Kommentar, 2015, ad art. 85 LDIP n. 15).
Occorre dunque esaminare
la questione della competenza facendo riferimento alle norme della Convenzione
anche nel caso concreto, sebbene l’Italia non l’abbia ratificata (ma soltanto
sottoscritta, cfr. https:
//www.hcch.net/fr/ instruments/conventions/status-table/ ?cid=71,
consultato il 15 marzo 2018).
1.2
Giusta l’art. 5 cpv. 1
della Convenzione dell'Aia sulla protezione internazionale degli adulti, le
autorità – sia giudiziarie che amministrative – dello Stato contraente di
residenza abituale dell'adulto sono competenti ad adottare misure tendenti alla
protezione della sua persona o dei suoi beni.
Dal 1° agosto 2016
PI 1 vive stabilmente a __________(Svizzera), ove ha trasferito il suo
domicilio (doc. 1 istanza). In data 18 novembre 2016 è stato iscritto
nell’Anagrafe dei cittadini italiani residenti all’estero (doc. BB
duplica). In base alle norme di conflitto applicabili, la competenza delle
autorità svizzere per adottare delle misure di protezione in suo favore è
dunque data.
Quanto al diritto
applicabile, l’art. 13 cpv. 1 della Convenzione prevede che le autorità degli
Stati contraenti, nell’esercizio della competenza attribuita dalle norme della
Convenzione, applicano la propria legge, ovvero – nella fattispecie – il diritto
svizzero.
Pur senza effettuare la
disamina appena esposta (e peraltro neppure citare gli art. 442 cpv. 1 in
initio CC e 1 ROPMA con riferimento alla competenza locale), è a ragione
che l’Autorità di protezione si è considerata competente per adottare delle
misure di protezione in favore di PI 1 ed ha applicato il diritto interno.
2.
Al momento in cui è
stata informata dell’esistenza di un procedimento analogo in Italia –
circostanza addotta il 28 marzo 2017 sia dalla patrocinatrice dei coniugi
__________, sia dalla legale italiana della qui reclamante – l’Autorità di
protezione avrebbe tuttavia dovuto porsi il problema della litispendenza delle
due cause.
2.1
Ai sensi dell’art. 9
LDIP, se un'azione concernente lo stesso oggetto è già pendente all'estero tra
le stesse parti, il tribunale svizzero sospende il procedimento laddove sia
presumibile che il tribunale estero prenda, entro congruo termine, una
decisione riconoscibile in Svizzera (cpv. 1). Determinante per la litispendenza
in Svizzera è il momento del primo atto procedurale necessario all'introduzione
dell'azione; a tal fine, basta l'apertura della procedura di conciliazione
(cpv. 2). Il tribunale svizzero stralcia la causa dal ruolo appena gli sia
presentata una decisione straniera riconoscibile in Svizzera (cpv. 3). La norma
è finalizzata a coordinare, in ambito internazionale, le diverse competenze
coesistenti fra tribunali svizzeri e esteri, evitando l’emanazione di pronunce
contraddittorie (DTF 127 III 118 consid. 3d; STF 5A_223/2016 del 28 luglio 2016,
consid. 5.1.1.1-5.1.1.2; Dutoit,
Droit international privé suisse, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre
1987, 5a ed., 2016, ad art. 9 LDIP n. 1). Se è data litispendenza, il giudice
svizzero sospende il procedimento: l’eventuale stralcio della causa dal ruolo interverrà
soltanto in un secondo tempo, se la decisione straniera presentata avrà forza
di cosa giudicata (DTF 127 III 118 consid. 3d; 126 III 327 consid. 1c; STF
5A_223/2016 del 28 luglio 2016, consid. 5.1.1.1).
2.2
La litispendenza presuppone
dunque la realizzazione di determinate condizioni. La sospensione del
procedimento può essere ordinata soltanto se esso ha luogo tra le stesse parti,
se l’oggetto della controversia è identico e se è prevedibile che il tribunale
straniero emani entro un congruo termine una decisione che può essere riconosciuta
in Svizzera (STF 5A_223/2016 del 28 luglio 2016, consid. 5.1.1.1; STF
5A_223/2016 del 28 luglio 2016, consid. 3.1).
Se un procedimento
con il medesimo oggetto è in essere tra le medesime parti, l’autorità deve
dunque valutare se può essere escluso, con una verosimiglianza confinante con
la certezza, che la giurisdizione estera emani, in un termine adeguato, una
decisione suscettibile di riconoscimento in Svizzera. Se sussiste un dubbio
legittimo in proposito, la causa deve essere sospesa; se invece non vi è alcuna
chance che la giurisdizione estera emani entro congruo termine una simile
decisione, non vi è litispendenza e la Corte deve entrare nel merito della causa
(DTF 127 III 118 consid. 3e; DTF 118 II 188 consid. 3a).
Tali condizioni sono
cumulative: non vi è litispendenza se già solo una di queste condizioni viene a
mancare (STF 5C.247/2004 del 10 febbraio 2005, consid. 5.1; Kren Kostkiewicz, IPRG/LugÜ Kommentar,
ad art. 9 LDIP n. 4).
2.3
Per
quanto attiene alla prognosi delle tempistiche di evasione del procedimento
estero, da effettuarsi dal tribunale svizzero, non vi sono delle regole precise
che definiscano la nozione di “conguo termine” (Volken,
Zürcher Kommentar zum IPRG, 2a ed. 2004, ad art. 9 LDIP n. 79). Il giudice
svizzero deve normalmente partire dal principio che la causa pendente
all’estero verrà decisa in tempo utile: il contrario è però immaginabile,
quando è notorio che in un determinato Stato le procedure giudiziarie subiscono
delle lungaggini (Volken, Zürcher
Kommentar zum IPRG, ad art. 9 LDIP n. 80). La
durata del procedimento dipende peraltro dalla sua complessità e soprattutto
dal comportamento delle parti (Volken,
Zürcher Kommentar zum IPRG, ad art. 9 LDIP n. 79), ed è particolarmente incerta
nelle prime fasi del medesimo (Buhr/Gabriel/Schramm,
Handkommentar zum Schweizer Privatrecht,
Internationales Privatrecht, 3a ed. 2016, ad art. 9 LDIP n. 18). Secondo la
dottrina, può essere d’aiuto riferirsi ai criteri dell’art. 6 par. 1 della
Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle
libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101, entrata in vigore per la Svizzera il 28
novembre 1974), ovvero alla nozione di “termine ragionevole” (Berti/Droese, Internationales
Privatrecht, Basler Kommentar, 3a ed. 2013, ad art. 9 LDIP n. 23; Buhr/Gabriel/Schramm, Handkommentar zum
Schweizer Privatrecht, Internationales Privatrecht, ad art. 9 LDIP n. 18). Il
Tribunale federale ha considerato adeguata, per una causa ereditaria, una
durata da 1 a 5 anni fino alla sentenza di secondo grado (STF 5C.289/2006 del 7
giugno 2007, consid. 4.4); inadeguata, invece, la durata di una procedimento di
divorzio pendente all’estero da 4/5 anni, senza che si sia giunti ad una
decisione di prima istanza (STF 5C.247/2004 del 10 febbraio 2005, consid. 5.1-5.2; Buhr/Gabriel/Schramm, Handkommentar zum
Schweizer Privatrecht, Internationales Privatrecht, ad art. 9 LDIP n. 18).
2.4
Nel
caso specifico, le tempistiche di evasione del procedimento avviato in Italia
appaiono incerte.
Il ricorso per amministrazione di sostegno presentato
con atto del 1° febbraio 2016 da RE 1 presso il Giudice Tutelare del Tribunale
di __________ (doc. 3 reclamo) è stato inizialmente trattato con una
certa celerità. Secondo le tavole processuali, circa un mese dopo la richiesta
il Giudice tutelare ha fissato una prima udienza (decreto di fissazione udienza
del 7 marzo 2017, allegato all’e-mail del 28 marzo 2017 della legale italiana
della reclamante), tenutasi il 27 marzo seguente, nella quale sono state
rigettate seduta stante le richieste di nomina di un amministratore provvisorio
(doc. B osservazioni). Successivamente, con decisione datata 10 aprile
2017, il Giudice tutelare ha sciolto la riserva della competenza ed ha disposto
una rogatoria consolare per l’esame di PI 1, da effettuarsi da parte del Consolato
Italiano di Lugano. Da quel momento, invece, la procedura è in stallo.
Le
dichiarazioni di PI 2 (doc. W duplica) e del legale costituitosi in
giudizio in __________ in rappresentanza di quest’ultima (doc. X
duplica) danno atto che al 20 luglio 2017 né il Giudice Tutelare, né l’Autorità
consolare avevano compiuto alcun ulteriore passo processuale. Nessuno sviluppo
è stato portato nel frattempo alla conoscenza di questo Giudice.
2.5
Ai
sensi dell’art. 15 della Convenzione dell’Aia del 18 marzo 1970 sull'assunzione
all'estero delle prove in materia civile o commerciale (RS 0.274.132, entrata
in vigore per la Svizzera il 1° gennaio 1995 e per l’Italia il 21 agosto
1982), un agente diplomatico o consolare di uno Stato contraente può procedere,
in materia civile o commerciale, e senza fare uso di misure coercitive, sul
territorio di un altro Stato contraente e nella circoscrizione in cui esercita
le proprie funzioni, ad ogni atto istruttorio riguardante unicamente i
cittadini di uno Stato che egli rappresenta e concernente un procedimento
iniziato avanti un tribunale del detto Stato. Ogni Stato contraente ha la
facoltà di dichiarare che tale atto può avvenire soltanto previa autorizzazione
accordata su domanda fatta, da tale agente od a suo nome, all'autorità
competente designata dallo Stato dichiarante.
La
Svizzera ha esercitato questa facoltà, dichiarando che l'assunzione di prove
secondo tale norma è subordinata all'autorizzazione preliminare del
Dipartimento federale di giustizia e polizia; la domanda di autorizzazione
dev'essere indirizzata all'autorità centrale del Cantone in cui ha luogo l'atto
istruttorio (cfr. Riserve e dichiarazioni, n. 5).
In Svizzera, l’assunzione di prove da parte di
agenti diplomatici o consolari è dunque subordinata all’ottenimento di una
formale autorizzazione da parte delle autorità competenti. Per il Ticino –
Cantone ove deve svolgersi l’atto istruttorio in questione – l’Autorità
centrale per l'assistenza giudiziaria in materia civile o commerciale designata
è il Tribunale di appello (cfr. www.rhf.admin.ch/rhf/it/home/zivil
/behoerden/zentral.html, consultato
il 15 marzo 2018). L’Autorità federale in seno al Dipartimento federale di
giustizia e polizia è l’Ufficio federale di giustizia a Berna (cfr. Riserve e
dichiarazioni, Lista delle autorità svizzere).
2.6
Interpellati
da questo giudice, con scritti del 26 febbraio 2018 (doc. 19 CDP) e del
1° marzo 2018 (doc. 21 CDP), sia il Servizio Rogatorie internazionali
del Tribunale d’appello che l’Ufficio federale di Giustizia hanno confermato di
non aver ricevuto alcuna richiesta di assunzione di prove da parte delle
autorità italiane nei confronti di PI 1.
Dal
mese di aprile 2017, ovvero quasi un anno, l’istruttoria del procedimento italiano
è totalmente ferma. Le autorità italiane non si sono attivate nemmeno per
ottenere la preliminare (ed indispensabile) autorizzazione a procedere con
l’assunzione del suddetto mezzo di prova. Ciò, sebbene l’interessato non goda
di alcuna protezione cautelare (sovente di importanza decisiva nell’ambito
della protezione degli adulti, v. Schmid,
Erwachsenenschutz Kommentar, 2010, ad art. 445 CC n. 1; Steck, Das neue Erwachsenenschutzrecht, 2011, ad art. 445 CC
n. 2), il Giudice Tutelare avendo rigettato la richiesta di nomina di un
amministratore di sostegno provvisorio (cfr. verbale di udienza 27 marzo 2017, doc.
B osservazioni).
A
quanto sopra occorre aggiungere che la rogatoria consolare, scelta dal tribunale
italiano, è una modalità di assunzione probatoria che non prevede l’utilizzo di
misure coercitive (v. anche il promemoria dell’Ufficio federale di Giustizia
del 24 maggio 2013, Condizioni per l'assunzione delle prove da parte di
commissari o da parte di agenti diplomatici o consolari, reperibile su: https://www.rhf.admin.ch/
dam/data/rhf/zivilrecht/wegleitungen/mb-beweiserhebung-commissioners-i.pdf, consultato il 15 marzo 2018). Essendo esperibile
soltanto con la collaborazione dell’interessato, nel caso di un eventuale
rifiuto del medesimo – che appare verosimile, avendo la moglie contestato da
subito la competenza delle autorità estere – i tempi necessari per ottenere la
dovuta assistenza da parte dei tribunali svizzeri ordinari farebbero slittare
ulteriormente l’evasione della vertenza da parte del Giudice Tutelare.
Alla
luce di queste considerazioni, occorre considerare che nella fattispecie in
esame la prognosi di cui all’art. 9 LDIP è negativa e non vi è da attendersi
che la giurisdizione estera emani dei provvedimenti in tempi congrui. In
assenza di uno dei presupposti della litispendenza, la vertenza in Svizzera non
deve dunque essere sospesa, a prescindere dall’adempimento o meno delle altre
condizioni.
Seppur
con una motivazione fondata su elementi emersi successivamente (ciò che è
ammissibile, non vigendo in questa sede alcun divieto di nova, cfr. art. 99
cpv. 2 LPAmm; Steck, Basler Kommentar,
Erwachsenenschutz, ad art. 450a CC, n. 7), la decisione dell’Autorità di
protezione di entrare nel merito della vertenza non può essere qui censurata.
II. Nel merito
3.
La reclamante
contesta anche nel merito la decisione emanata dall’Autorità di protezione,
ritenendo che il degrado cognitivo di PI 1 sia tale da comportare l’istituzione
di una curatela generale. La richiesta è stata formulata unicamente in sede di
reclamo, nonostante si basi su certificati medici presenti agli atti del
procedimento di prime cure, il cui accesso non era precluso alla reclamante.
L’ammissibilità di tale modo di procedere alla luce del principio del doppio grado
di giudizio (e non, come eccepito dai resistenti, dal profilo della
legittimazione attiva), può comunque rimanere indecisa. Come si vedrà, infatti,
la richiesta è ad ogni modo destinata all’insuccesso.
3.1
Nella decisione
impugnata, l’Autorità di protezione ha fatto riferimento a quanto emerso in
occasione dell’udienza del 30 marzo 2017 e ha constatato la necessità di un
provvedimento di protezione, affinché PI 1 “possa essere debitamente rappresentato
nell’amministrazione dei beni che possiede in Svizzera e all’estero (Italia),
sia mobili che immobili, incluse le sue partecipazioni in società e persone
giuridiche in genere” (pag. 1). L’autorità di prime cure ha altresì
ritenuto la necessità “di un’inibizione dell’esercizio dei diritti civili
del curatelando” in relazione alla sostanza e alle rendite prodotte, “a
sua massima protezione” (pag. 1). Considerando realizzati i requisiti degli
art. 394-395 CC, l’Autorità di protezione ha istituito in favore di PI 1 una
curatela di rappresentanza con gestione amministrativa ai sensi dei suddetti
disposti (decisione impugnata, pag. 1-2). Alla decisione è stata conferita
immediata esecutività, vista “l’urgenza di provvedere a determinati
adempimenti”, in particolare la necessità di rispettare i termini per l’inoltro
di un’istanza di voluntary disclosure al fisco italiano (pag. 2).
3.2
Nel suo reclamo, RE 1
ritiene che i certificati medici agli atti attestino una condizione
degenerativa permanente del padre, che comporta una durevole incapacità di
discernimento (pag. 5). A mente della reclamante, tale incapacità comporta
l’adozione di una misura più incisiva, “che possa disporre e salvaguardare
gli interessi sia in ambito della cura della salute e della persona in genere,
che in ambito patrimoniale e delle relazioni giuridiche” (reclamo, pag. 5).
Vista la sussistenza di possibili conflitti di interesse, la funzione del
curatore generale dovrà essere ricoperta da un professionista estraneo alla
famiglia, eventualmente l’attuale curatore (reclamo, pag. 5).
In sede di replica,
RE 1 asserisce che il degrado cognitivo del padre era già in atto prima del
matrimonio con PI 2 – “sprovvista di mezzi ed indebitata” – escludendo
che il medesimo “possa essere avvenuto in maniera consapevole” (pag. 2).
La figlia lamenta una serie di inadempienze dell’attuale moglie di PI 1, che
non è “all’altezza di prendersi cura e di rappresentare il marito” e lo
costringe a vivere “recluso, privato della propria libertà e dei propri
affetti” (replica, pag. 3 e 8). Postula dunque la riforma della decisione
annullata, nel senso di istituire in favore di PI 1 una curatela generale ai
sensi dell’art. 398 CC.
3.3
Nelle sue
osservazioni, l’Autorità di protezione ha espresso serie riserve riguardo
all’istituzione di una curatela generale. Seppur dall’istruttoria sia emerso “che
l’interessato versa in condizioni di salute che impongono assistenza su ampia
scala”, l’autorità di prime cure ha sottolineato che la moglie vi provvede
già e che non vi sono motivi “di ritenere che la medesima non possa occuparsi
della cura della persona, della salute e di ogni altra necessità del marito”,
conformemente ai poteri di rappresentanza riconosciuti ex lege al coniuge
dal nostro ordinamento giuridico (osservazioni, pag. 2). Il provvedimento
deciso è stato pensato su misura delle esigenze di PI 1 ed una curatela
generale risulterebbe sproporzionata (osservazioni, pag. 2). L’Autorità di
protezione postula dunque, nel merito, la reiezione del reclamo; ha in seguito
rinunciato a presentare una duplica.
3.4
Secondo i resistenti,
“lo stato del curatelato non si identifica con una situazione che impone una
curatela generale”, in quanto egli è costantemente seguito dal suo medico e
dalla moglie, che si occupa di “ogni aspetto riguardante la sua persona e la
sua salute”: è pertanto adeguato che la moglie disponga di un potere di
rappresentanza in relazione a questi aspetti (osservazioni, pag. 8). Affermano
che non vi è alcun conflitto di interessi nella cura del curatelato, la reclamante
essendosi disinteressata per anni alla vita quotidiana di quest’ultimo (osservazioni,
pag. 9).
In sede di duplica,
i resistenti censurano le critiche rivolte a PI 2 in relazione alle cure
fornite al marito e, più in generale, il discredito gettato su di essa e sul
suo tenore di vita (pag. 3 e seguenti). Ribadiscono che sino alla metà del 2016
PI 1 era perfettamente in grado di intendere e di volere, mentre la sua
situazione si è notevolmente aggravata dal marzo del 2017 (duplica, pag. 4).
Essi ritengono che una curatela generale, che è un’ultima ratio,
sarebbe sproporzionata ed immotivata nel caso concreto (duplica, pag. 10).
Chiedono pertanto che il reclamo sia respinto e la decisione di prime cure
confermata.
3.5
L’autorità adotta le
misure di protezione degli adulti che salvaguardano il benessere delle persone
bisognose di aiuto e ne assicurano la protezione, conservando e promuovendo –
per quanto possibile – l’autodeterminazione dell’interessato (art. 388 CC). Ai
sensi dell’art. 389 cpv. 1 CC, l’autorità di protezione degli adulti ordina una
misura se il sostegno fornito dalla famiglia, da altre persone vicine alla persona
bisognosa di aiuto o da servizi privati o pubblici è o appare a priori insufficiente
(n. 1); se la persona bisognosa di aiuto è incapace di discernimento, non aveva
adottato misure precauzionali personali, o non ne aveva adottate di
sufficienti, e le misure applicabili per legge sono insufficienti (n. 2).
Ai sensi dell’art. 374 CC,
il coniuge o partner registrato che vive in comunione domestica con una persona
che diviene incapace di discernimento o le presta di persona regolare
assistenza ha per legge un diritto di rappresentanza se non sussiste un mandato
precauzionale né una corrispondente curatela (cpv. 1). Il diritto di rappresentanza
comprende tutti gli atti giuridici abitualmente necessari al mantenimento,
l’amministrazione ordinaria del reddito e dei rimanenti beni e, se necessario,
il potere di aprire e sbrigare la corrispondenza (cpv. 2, n. 1-3). Per gli atti
giuridici inerenti all’amministrazione straordinaria dei beni il coniuge o il
partner registrato deve ottenere il consenso dell’autorità di protezione degli
adulti (cpv. 3).
L’obiettivo del diritto
legale di rappresentanza è quello di garantire che i bisogni fondamentali
personali e materiali di una persona incapace di discernimento possano essere
soddisfatti senza l’intervento dell’autorità di protezione degli adulti
(Messaggio concernente la modifica del
Codice civile svizzero [Protezione degli adulti, diritto delle persone e
diritto della filiazione] del 28 giugno 2006, FF 2006 6391 pag. 6423).
L’applicazione del
principio di sussidiarietà implica che l’autorità di protezione istituisca
delle misure soltanto se l’aiuto di cui necessita l’interessato non può essere
fornito dalla sua famiglia, dalle persone vicine o dai servizi pubblici o privati
competenti (Messaggio,
FF 2006 6391 pag. 6432; COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide
pratique, 2012, n. 5.11 pag. 138).
Se l’autorità di
protezione constata che l’assistenza fornita da questa cerchia di persone non è
sufficiente, deve ordinare una misura che rispetti il principio di
proporzionalità, ovvero che sia necessaria e idonea (art. 389 cpv. 2 CC; art. 5
cpv. 2 Cost.; DTF 140 III 49 consid. 4.3; COPMA, Droit de la protection de
l’adulte, Guide pratique, n. 5.11 pag. 138).
3.6
L’art. 390 CC elenca i
presupposti per l’istituzione di una curatela. In particolare, l’autorità di
protezione degli adulti istituisce una curatela se una persona maggiorenne non
è in grado di provvedere ai propri interessi, o lo è solo in parte, a causa di
una disabilità mentale, di una turba psichica o di un analogo stato di
debolezza inerente alla sua persona (art. 390 cpv. 1 n. 1 CC).
Una curatela
generale è istituita se una persona ha un particolare bisogno d’aiuto,
segnatamente a causa di durevole incapacità di discernimento (art. 398 cpv. 1
CC). La curatela generale comprende tutto quanto concerne la cura della persona
e degli interessi patrimoniali e le relazioni giuridiche (cpv. 2);
l’interessato è privato per legge dell’esercizio dei diritti civili (cpv. 3).
In generale, le condizioni
previste all’art. 390 CC devono essere adempiute per l’istituzione di qualsiasi
tipo di curatela; secondo la dottrina, è ad ogni modo innegabile che il tipo di
curatela che si intende adottare influenzerà “a ritroso” l’esame delle
condizioni (l’autorità potendosi mostrare meno esigente nel verificare
l’adempimento delle condizioni nel caso in cui scelga una curatela
d’accompagnamento, rispetto ad esempio ad una curatela generale, cfr. Meier, Les nouvelles curatelles;
systématique, conditions et effets, in: Guillod/Bohnet,
Le nouveau droit de la protection de l’adulte, 2012, n. 23, pag. 105; Meier/Lukic, Introduction au nouveau
droit de la protection de l’adulte, 2011, n. 403, pag. 192)
3.7
Nella fattispecie, il
bisogno di protezione di PI 1 in ambito patrimoniale è incontestato. La
curatela di rappresentanza con amministrazione della sostanza e dei relativi
redditi, combinata con la privazione dell’esercizio dei diritti civili
dell’interessato in relazione alla globalità degli stessi, risponde a tale
necessità, fornendo una protezione adeguata dei suoi interessi (e,
indirettamente, delle aspettative successorie della qui reclamante).
L’adempimento dei requisiti per l’istituzione di una curatela di rappresentanza
con amministrazione dei beni non è in discussione: la reclamante vorrebbe
nondimeno tutelare maggiormente il padre, con l’istituzione di una curatela generale.
Nonostante il
declino cognitivo di PI 1, attestato in maniera chiara dai certificati medici
prodotti (doc. 3 istanza; doc. 11 complemento all’istanza; doc.
6.
e doc. 7 reclamo), dagli atti non emerge un particolare bisogno di
protezione che imponga l’istituzione di provvedimenti ufficiali al di fuori
dell’ambito della gestione del suo cospicuo patrimonio e dei redditi da esso
generato. Come visto, sulla scorta dell’art. 374 CC, il coniuge che vive in
comunione domestica o che assicura personalmente un’assistenza regolare alla
persona divenuta incapace di discernimento beneficia di un diritto di
rappresentanza ex lege, a tutela dei bisogni quotidiani di quest’ultimo,
senza che occorra nominargli un curatore.
Che PI 2 non sia in grado
di assistere efficacemente il marito né di adottare, nell’interesse di quest’ultimo,
le necessarie decisioni che riguardano la sua salute sono allegazioni rimaste
allo stadio di puro parlato. Le generiche accuse, formulate nel memoriale di
reclamo e nella replica, di aver sposato PI 1 per interesse e di averlo isolato
dai suoi affetti, sono rimaste prive di riscontro. Dagli atti non emerge alcun
elemento che induca a pensare che PI 1 sia trascurato, che le cure assicurate
dalla moglie non siano sufficienti, che l’assistenza medica fornita non sia
adeguata o che vi sia un rischio che quest’ultima adotti delle decisioni a lui
pregiudizievoli.
La decisione dell’Autorità
di protezione appare dunque rispettosa della situazione concreta
dell’interessato. Nel caso in cui le circostanze di fatto dovessero mutare, e
se gli interessi di PI 1 non apparissero più salvaguardati in maniera ottimale
dall’assetto attuale, l’Autorità di protezione potrà – recte: dovrà –
senz’altro intervenire, istituendo una curatela più incisiva ed estendendo i
compiti del curatore (v. anche art. 376 cpv. 2 CC).
In questo senso, il
reclamo è pertanto votato all’insuccesso.
III. Oneri processuali
4.
Gli oneri
processuali seguono la soccombenza e devono dunque essere posti integralmente a
carico di RE 1, che verserà a PI 1 e PI 2 fr. 2'500.– a titolo di ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il
reclamo è respinto.
2. Gli
oneri del reclamo consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 350.–
b) spese fr.
150.–
fr.
500.–
sono posti a carico di RE
1, che verserà a PI 1 e PI 2 fr. 2'500.– a titolo di ripetibili.
3. Notificazione:
-
Comunicazione:
-
-
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95
a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg.
LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;
quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.
Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo
stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.