9.2017.113
L'istante non chiede la modifica di una misura di protezione del figlio, bensì di una sentenza di divorzio; la competenza è quindi del giudice, non dell'autorità di protezione
13 ottobre 2017Italiano13 min
Source ti.ch
Incarto n.
9.2017.113
Lugano
13 ottobre 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello
Franco
Lardelli
giudice
unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito
dal
vicecancelliere
Piazza
sedente
per statuire nella causa che oppone
RE
1
all’
Autorità
regionale di protezione __________,
e a
CO 1
per
quanto riguarda la nuova regolamentazione delle relazioni personali tra il
padre RE 1 e i figli PI 1 e PI 2
giudicando
sul reclamo del 24 maggio 2017 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il
25 aprile 2017 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
Fatti
A. RE 1 e CO 1 si sono
sposati il 2001. Dalla loro relazione sono nati PI 1, il 2001, PI 2, il 2003, e
PI 3, il 2009.
B. I coniugi hanno
divorziato il 2016. Il Pretore della Giurisdizione di __________ ha attribuito
congiuntamente ai genitori l’autorità parentale sui figli, che sono stati
affidati alla custodia alternata del padre e della madre secondo le seguenti modalità:
settimana
“A”: con il padre dalla domenica alle 18 al mercoledì alle 17;
settimana
“B”: con il padre dal sabato alle 18 al mercoledì alle 11.
C. Alla fine di novembre
2016 i figli PI 1 e PI 2 hanno smesso di andare dal padre.
D. Con scritto del 16
dicembre 2016 il reclamante ha chiesto all’Autorità regionale di protezione __________
(in seguito: Autorità di protezione) l’adozione di un provvedimento cautelare,
affinché gli venissero attribuiti “l’autorità parentale esclusiva e il
diritto di visita esclusivo (con l’accordo di far visita regolarmente alla mamma)”.
Ha motivato la sua
richiesta con il pessimo andamento scolastico dei figli PI 1 e PI 2 e con l’eccessiva
permissività della madre nei loro confronti.
E. Durante l’udienza del
24 gennaio 2017 presso l’Autorità di protezione, il padre ha confermato la sua
istanza precisando che deve essere intesa quale richiesta di attribuzione
dell’autorità parentale esclusiva e della custodia sui figli. La madre ha
espresso il proprio disaccordo in merito alle richieste del reclamante.
F. Durante il colloquio
del 15 marzo 2017 con il membro con formazione pedagogica dell’Autorità di
protezione, i figli PI 1 e PI 2 hanno confermato – al contrario di PI 3 – la
loro intenzione di diminuire il tempo da trascorrere con il padre.
G. Con scritto del 6
aprile 2017, il reclamante ha dato la propria disponibilità a diminuire il
tempo da trascorrere con i figli PI 1 e PI 2 secondo le seguenti modalità:
un mercoledì dalle 12 alla
mattina del giovedì ogni 15 giorni;
un sabato dalle 10 alla
domenica alle 18 ogni 15 giorni.
La signora CO 1 non si è
espressa sulla suddetta nuova regolamentazione delle relazioni personali del
padre con i figli PI 1 e PI 2.
H. Con decisione del 25
aprile 2017 l’Autorità di protezione, “in parziale modifica della sentenza
3.10.2016 emanata dal Pretore della Giurisdizione di __________”, ha stabilito
il “nuovo assetto delle relazioni personali padre-figli”, così come
descritto al punto precedente (disp. n. 1).
Ha inoltre dato un mandato
di valutazione sociofamigliare e ambientale all’Ufficio dell’aiuto e della
protezione (disp. n. 2).
I. Contro il nuovo
assetto delle relazioni personali padre-figli stabilito dalla predetta
decisione è insorto RE 1 con reclamo del 24 maggio 2017, chiedendo “di prendere
in considerazione” le sue richieste del 16 dicembre 2016, essendo state a
suo dire “completamente disattese”.
L. Con osservazioni del
13 giugno 2017 l’Autorità di protezione ha chiesto la reiezione del reclamo,
per quanto ricevibile.
Con osservazioni del 15
giugno 2017 la madre ha postulato che si tenga conto dell’opinione dei figli.
M. Con replica del 4
luglio 2017 il reclamante ha confermato le proprie richieste.
N. Con scritto dell’11
luglio 2017 l’Autorità di protezione ha manifestato di rinunciare a presentare
una duplica.
La madre non ha invece
comunicato alcunché.
Delle argomentazioni in
fatto e in diritto addotte dalle parti si dirà, se del caso, nei considerandi che
seguono.
Considerato
Considerandi
1.
Le decisioni delle
Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e minorenni sono
impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale d’appello,
che decide nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC in combinato
disposto con gli artt. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 LPMA; art. 48
lett. f n. 7 LOG).
Riguardo alla procedura
applicabile, per quanto non già regolato dall’art. 450 segg. CC, occorre
riferirsi, in via sussidiaria, alla LPAmm, in particolare alle norme
concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza
dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di
Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e,
in via ancor più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile
(CPC; v. art. 450f CC).
2.
Anche nel caso in
cui il reclamante non abbia eccepito l’incompetenza dell’Autorità di protezione
a pronunciarsi, a norma dell’art. 450 segg. CC il reclamo ha
effetto devolutivo, nel senso che la procedura e tutti i documenti ad essa
connessi passano all'istanza di reclamo (Rhinow/Koller/Kiss
et al., Prozessrecht, n. 684 segg.), che esamina d’ufficio la decisione di
prima istanza in fatto e in diritto, segnatamente la competenza a decidere
dell'Autorità di primo grado, sia materiale che territoriale (CommFam
Protection de l'adulte, Steck,
art. 444 CC n. 2 e 4; sentenze CDP n. 9.2017.150 del 28 luglio 2017, consid. 2
e n. 9.2014.165 del 25 marzo 2015, consid. 2).
3.
La competenza per
decidere la modifica di una sentenza di divorzio è retta, per quanto riguarda i
figli, dall’art. 134 CC. Secondo il cpv. 1, a istanza di un genitore, del
figlio o dell'Autorità di protezione dei minori, il giudice modifica
l'attribuzione dell'autorità parentale se fatti nuovi importanti lo esigono per
il bene del figlio. Secondo il cpv. 3, se i genitori hanno raggiunto un
accordo, l'Autorità di protezione dei minori è competente per un nuovo
disciplinamento dell'autorità parentale e della custodia nonché per
l'approvazione di un contratto di mantenimento. Negli altri casi decide il
giudice cui compete la modifica della sentenza di divorzio. Il cpv. 4 dispone
che se deve decidere sulla modifica dell’autorità parentale, della custodia o
del contributo di mantenimento di un figlio minorenne, il giudice modifica se
del caso anche le relazioni personali o la partecipazione alla cura del figlio;
negli altri casi l’Autorità di protezione dei minori decide circa la modifica
delle relazioni personali o della partecipazione alla cura del figlio.
Secondo l’art. 315b
cpv. 1 CC il giudice è competente a modificare le misure giudiziarie relative
all’attribuzione e alla protezione del figlio: durante la procedura di divorzio
(n. 1); nella procedura di modifica della sentenza di divorzio, secondo le
norme disciplinanti il divorzio (n. 2); nella procedura di modifica delle
misure a tutela dell’unione coniugale; le disposizione sul divorzio sono
applicabili per analogia (n. 3). A norma dell’art. 315b cpv. 2 CC, negli altri
casi è competente l’Autorità di protezione.
4.
Gli articoli 134 e
315b CC sono strettamente connessi e, per le modifiche delle decisioni adottate
dal giudice matrimoniale, devono essere letti in parallelo per definire la
ripartizione delle competenze materiali tra il giudice e l’Autorità di protezione
(CPra Matrimonial, Helle, art.
135b CC n.1; CR CC I, Meier, art.
315/315a/ 315b CC n. 1).
Trattandosi di
modificare le misure giudiziarie relative al minore, l’Autorità di protezione dispone
di una competenza generale in caso di accordo tra i due genitori
indipendentemente dalla misura di cui trattasi: autorità parentale, custodia,
presa a carico, relazioni personali e mantenimento (CR CC I, Leuba/Bastons Buelletti, art. 134 CC n. 7
– 9; FammKomm Scheidung, Büchler/Wirz,
n. 34). Tenuto conto dell’applicazione della massima d’ufficio e della massima
inquisitoria, l’accordo dei genitori non dispensa tuttavia l’Autorità di
protezione dall’assicurare la conformità della soluzione proposta con il bene
del minore (CPra Matrimonial, Helle,
art. 134 CC n. 89). L’Autorità di protezione è pure competente quando il
litigio tra le parti è limitato ai diritti di visita (art. 134 cpv. 4 CC; art.
275.
cpv. 1 CC; CR CC I, Leuba/Bastons
Buelletti, art. 134 CC n. 11; FammKomm Scheidung, Büchler/Wirz, n. 29a e 35).
Quando la procedura
è contenziosa ed ha per oggetto la modifica dell’autorità parentale, la presa a
carico, rispettivamente la custodia o il contributo di mantenimento, il giudice
matrimoniale è competente (art. 134 cpv. 1 e 315b cpv. 1 CC; CR CC I, Leuba/Bastons Buelletti, art. 134 CC n.
7.
– 9; CPra Matrimonial, Helle, art.
134.
CC n. 91, art. 315b CC n. 29; Meier/Stettler,
Droit de filiation, 5a ed., n. 818).
Per attrazione di competenza,
il giudice è pure competente in materia di relazioni personali quando è
chiamato a modificare altri aspetti della cura del minore (autorità parentale o
custodia) (CPra Matrimonial, Helle,
art. 134 CC n. 92; Meier/Stettler,
Droit de filiation, 5a ed., n. 818).
5.
Con lo scritto del
16.
dicembre 2016 il reclamante – non patrocinato – ha chiesto all’Autorità di
protezione che gli attribuisse l’autorità parentale esclusiva sui figli e la
custodia degli stessi (così va infatti interpretata l’espressione “il
diritto di visita esclusivo”, per altro precisata in questo senso durante
l’udienza del 24 gennaio 2017). Il reclamante intendeva così chiedere la
modifica dell’assetto deciso dal giudice del divorzio, che ha attribuito
l’autorità parentale congiuntamente ai genitori e che ha affidato i figli alla
custodia alternata del padre e della madre. Lo scritto del 16 dicembre 2016 è
quindi una richiesta di modifica della sentenza di divorzio.
Durante l’udienza
del 24 gennaio 2017 presso l’Autorità di protezione, la madre ha espresso il
proprio disaccordo in merito alle richieste del reclamante. Per cui, non avendo
i genitori raggiunto un accordo, l’Autorità di protezione non era competente
per decidere della richiesta di modifica della sentenza di divorzio.
Nonostante ciò, l’Autorità
di protezione ha modificato la sentenza di divorzio (si vedano le espressioni “in
parziale modifica della convenzione stipulata dai genitori in data 31.8.2016,
omologata dalla Pretura della Giurisdizione di __________ con sentenza del
3.10
” e “in parziale modifica della sentenza 3.10.2016 emanata dal
Pretore della Giurisdizione di __________ (DM.2016.38), la convenzione
stipulata tra i coniugi il 2 maggio 2016 unitamente all’aggiunta del 31 agosto
2016, è modificata”, decisione impugnata, pag. 4), ma invero non si è
pronunciata esplicitamente né sull’autorità parentale né sulla custodia. Ha
però considerato che “appare ragionevole e opportuno stabilire il seguente
nuovo assetto delle relazioni personali padre-figli” (decisione
impugnata, pag. 4; si veda inoltre l’espressione “nuova regolamentazione
delle relazioni personali padre-figli (artt. 273, 274, 275 cpv. 1 CC)”,
decisione impugnata, pag. 1, evidenziature dello scrivente giudice). Ora, secondo
l’art. 273 cpv. 1 CC “i genitori che non sono detentori dell'autorità parentale
o della custodia nonché il figlio minorenne hanno reciprocamente il diritto di
conservare le relazioni personali indicate dalle circostanze”. Quindi, per
definizione, si può parlare di relazioni personali a norma degli artt. 273, 274
e 275 CC solo nel caso di genitori a cui non è affidata la custodia. Dal che se
ne deduce che l’Autorità di protezione ha, implicitamente, affidato i figli alla
custodia esclusiva della madre, regolamentando i diritti di visita del padre
con i figli. Cosa che, a norma dell’art. 134 cpv. 3 CC, esula dalle competenze
dell’Autorità di protezione.
La decisione impugnata non
può nemmeno essere considerata una misura di protezione ai sensi degli artt.
307.
– 312 CC, per la quale l’Autorità di protezione sarebbe stata competente secondo
l’art. 315b cpv. 2 CC. È vero che il bene del figlio guida le Autorità anche
nel prendere le decisioni basate sull’art. 134 CC; l’adozione di una misura di
protezione presuppone però una minaccia a questo bene, cosa che nel caso
concreto non è né allegata né resa perlomeno verosimile. Ammettere la
competenza dell’Autorità di protezione ogniqualvolta un genitore chiede la
modifica dell’attribuzione dell’autorità parentale o della custodia, significherebbe
per altro svuotare di significato l’art. 134 CC (CR CC I Meier, art. 315/315a/315b CC n. 28; Meier, Compétences matérielles du juge
matrimonial et des autorités de tutelle – Considérations théoriques et quelques
cas pratiques, RDT 2007 pagg. 109 – 130, n. 34 seg.).
6.
Visto quanto precede,
anche se per motivi diversi da quelli addotti da RE 1, il reclamo va accolto.
Di conseguenza, va accertata la nullità del dispositivo n. 1 della decisione
impugnata per difetto di competenza dell’Autorità di protezione. Il dispositivo
n. 2, che ha conferito un mandato di valutazione sociofamigliare e ambientale all’Ufficio
dell’aiuto e della protezione (UAP) di __________, non è per contro stato
oggetto di formale contestazione, quindi risulta cresciuto in giudicato.
L’incarto completo
viene trasmesso alla Pretura di __________ per le valutazioni e le decisioni di
sua competenza in relazione all’istanza del 16 dicembre 2016 del reclamante.
Spetterà al Pretore anche accertarsi se la valutazione sociofamigliare e
ambientale ordinata dall’Autorità di protezione all’UAP sia nel frattempo stata
eseguita e, nella negativa, determinarsi sulla sua attualità.
7.
All’Autorità di
protezione, benché soccombente, non possono essere addebitate tasse e spese
processuali. Analogamente non si giustifica di accollare oneri processuali a CO
1, che non ha tratto conclusioni avverso il reclamo, limitandosi a chiedere che
siano ascoltati i ragazzi. Nemmeno si giustifica di accordare ripetibili – per altro
non richieste – al reclamante, che non si è avvalso del patrocinio di un
legale.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il
reclamo è accolto, di conseguenza:
1.1. È
accertata la nullità del dispositivo n. 1 della decisione del 25 aprile 2017
dell’Autorità regionale di protezione __________;
1.2. L’istanza
del 16 dicembre 2016 di RE 1 e l’incarto completo vengono trasmessi per
competenza alla Pretura di __________.
2. Non
si prelevano tasse e spese di giustizia, né si assegnano ripetibili.
3. Notificazione:
-
-
-
Comunicazione:
-
-
Il
presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95
a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg.
LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;
quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.
Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo
stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.