9.2017.121
Spese valutazioni peritali
12 settembre 2017Italiano16 min
Source ti.ch
Incarto n.
9.2017.121
Lugano
12 settembre 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello
Franco
Lardelli
giudice
unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito
dalla
vicecancelliera
Baggi
Fiala
sedente
per statuire nella causa che oppone
RE
1
patr.
da: PR 1
all’
Autorità
regionale di protezione __________,
per
quanto riguarda l’assunzione delle spese peritali;
giudicando
sul reclamo del 8 giugno 2017 presentato da RE 1 contro la decisione emessa
il 16 maggio 2017 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
Fatti
A. PI 1 (2013) è figlio
di PI 2 e di RE 1.
La convenzione
sottoscritta dai genitori di PI 1, il 2 febbraio 2014, relativa all’esercizio
dell’autorità parentale congiunta, l’obbligo di mantenimento, la cura e le
relazioni personali è stata ratificata dall’Autorità regionale di protezione __________
il 7 febbraio 2014. La convenzione prevedeva un fine settimana ogni due, dal
sabato alle 10.30 alla domenica alle 18.30 (fino al compimento dei tre anni
d’età di PI 1).
B. L’Autorità regionale
di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione) si occupa da anni del
nucleo famigliare e delle problematiche relative allo svolgimento dei diritti
di visita fra PI 1 ed il padre.
C. Dopo vicissitudini
che non occorre qui rievocare, con istanza del 30 marzo 2015 PI 2 ha chiesto in
via supercautelare e cautelare una modifica del diritto di visita
padre-figlio in un giorno alla settimana dalle 8.30 alle 17.30. Nel merito PI 2
ha postulato l’attribuzione esclusiva dell’autorità parentale, nonché un contributo
alimentare di 2'000.– mensili.
D. Mediante decisione supercautelare
8 aprile 2015 l’Autorità di protezione ha accolto l’istanza del 30 marzo 2015 e
convocato le parti a un’udienza.
E. Durante l’udienza di
discussione del 23 aprile 2015, le parti hanno trovato un accordo in merito
alle relazione personali padre-figlio (due giorni alla settimana, senza
pernottamento dalle 8.30 alle 17.30, e un giorno al weekend ogni 15 giorni).
F. Mediante decisione 10
luglio 2015 l’Autorità di protezione ha confermato l’accordo del 23 aprile
2015. Il reclamo inoltrato da PI 2 avverso tale decisione è stato dichiarato da
questa Camera privo d’oggetto e stralciato dai ruoli (cfr. decisione 9 dicembre
2015, inc. CDP 9.2016.121).
G. Nel frattempo,
mediante decisione supercautalare 16 settembre 2015 l’Autorità di
protezione ha disposto la seguente regolamentazione del diritto di visita
padre-figlio: tutti i sabati dalle 9.00 alle 18.00 con passaggio presso il
punto d’incontro.
H. Dopo aver sentito i
genitori di PI 1 (udienza di discussione del 22 settembre 2015) l’Autorità di
protezione ha fatto loro ordine di iniziare una mediazione presso lo psicologo __________.
I. L’Autorità di prime
cure ha nuovamente convocato le parti all’udienza di discussione del 14 gennaio
2016, durante la quale è stata discussa l’eventualità di procedere a una
valutazione delle relazioni personali. Le parti hanno concordato che i costi
della valutazione andavano posti a loro carico in ragione di un mezzo ciascuno.
L. Mediante decisione 28
gennaio 2016 l’Autorità di protezione ha concesso a RE 1 un diritto di visita
con il figlio PI 1 dalle 9.00 alle 18.00, con passaggio presso il punto
d’incontro di __________, in alternanza una settimana al sabato e la settimana
seguente il mercoledì (disp. 1). L’Autorità di prime cure ha nel contempo
dato mandato a __________ di effettuare una “perizia sulle relazioni personali
padre-figlio e madre-figlio”, disponendo che i relativi costi erano posti a
carico dei genitori in ragione di un mezzo ciascuno (disp. 2).
M. Nel frattempo, il 19
agosto 2016 __________ ha presentato la propria valutazione peritale.
L’Autorità di
protezione ha informato le parti che la valutazione non era “sufficientemente
esaustiva” in quanto non si esprimeva “sulle modalità di un possibile
ampiamento delle relazioni personali padre-figlio” e non consentiva “di discutere
e prendere posizione sulle domande di causa”. L’Autorità ha comunque assegnato
alle parti un termine per presentare eventuali osservazioni.
N. Mediante scritto del
24 agosto 2016 l’Autorità di protezione ha invitato __________ a completare la
valutazione peritale, chiedendo al perito di rispondere a una serie di
dettagliati e puntuali quesiti peritali.
O. __________ ha
trasmesso il proprio complemento di perizia il 5 settembre 2016.
P. In sede d’audizione,
il 15 settembre 2015, le parti si sono accordate su alcuni aspetti della
fissazione del diritto di visita, sulla scelta di un curatore educativo e sulla
presa a carico da parte di un terapeuta, nonché hanno discusso sulle risultanze
della perizia.
Q. Con decisione del 28
ottobre 2016 l’Autorità di protezione ha concesso a RE 1 un ampliamento dei
diritti di visita padre-figlio (oltre a quello già previsto) dal sabato mattina
alle 9.00 fino alla domenica sera alle 18.00 ogni due settimane, a condizione
che il padre si sottoponesse ad una presa a carico psicologica individuale
(disp. 1). In favore di PI 1 è stata istituita una curatela educativa ed è
stato designato il signor __________ quale curatore (disp. 2).
R. Il 10 novembre 2016 __________
ha trasmesso all’Autorità di protezione la fattura relativa alla valutazione
peritale per un importo complessivo di fr. 5'895.– (49,25 ore a
fr. 140.–/h: totale fr. 6'895 con uno sconto di 1'000.– =
fr. 5'895.–).
S. Con decisione 16
maggio 2017 l’Autorità di protezione ha approvato la nota d’onorario di __________,
ponendola a carico di PI 2 e RE 1 in ragione di metà ciascuno (disp. 1).
T. Mediante reclamo
dell’8 giugno 2017 RE 1 ha chiesto l’annullamento della predetta decisione,
postulando il rinvio dell’incarto all’Autorità di prime cure per nuova decisione,
previa verifica e adattamento della nota d’onorario sulla base delle risultanze
degli accertamenti. Il reclamante ha in particolare postulato che le eventuali
prestazioni causate dalla mancata/insufficiente istruzione dei periti siano
dedotte dal costo posto a carico dei genitori.
U. Con osservazioni del
6 luglio 2017 l’Autorità di protezione ha contestato le critiche del
reclamante, puntualizzando che il complemento di perizia è stato chiesto in
quanto i periti avevano dimenticato di puntualizzare alcuni punti, e non per l’insufficiente
o mancata istruzione da parte dell’Autorità di prime cure.
Mediante osservazioni del
7 luglio 2017 PI 2 ha chiesto la conferma della decisione impugnata.
Con replica dell’11 luglio
2017 RE 1 ha evidenziato che i periti avrebbero dovuto sin dall’inizio redigere
una perizia che potesse rispondere ai quesiti necessari per il caso specifico e
che i costi causati dal “doppio lavoro”, non devono andare a scapito delle
parti.
Considerato
Considerandi
1.
Le decisioni delle
Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e minorenni sono
impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di
appello, che decide nella composizione di un giudice unico [art. 450 CC in
relazione agli 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 Legge
sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e
dell’adulto (LPMA); art. 48 lett. f n. 7 LOG]. Riguardo alla procedura
applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC, occorre riferirsi,
in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare
alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza
dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di
Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e,
in via ancor più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile
(CPC; v. art. 450f CC).
2.
Nella decisione
impugnata, del 16 maggio 2017 (denominata tassazione nota d’onorario),
l’Autorità di protezione ha approvato la nota d’onorario del 10 novembre 2016
presentata da __________ in relazione alla valutazione peritale (19 agosto 2016)
e al complemento (5 settembre) e posto a carico i costi della stessa a PI 2 e RE
1, in ragione di un mezzo ciascuno. L’Autorità di prime cure non si è espressa
sull’ammontare della nota onorario, limitandosi ad indicare che le spese
peritali, sono spese di procedura e seguono il principio della soccombenza.
3.
RE 1 con il proprio
gravame non contesta la decisione dell’Autorità di prime cure di mettere a
carico dei genitori le spese della perizia, ma lamenta una mancata verifica della
nota d’onorario da parte della stessa. Il reclamante postula pertanto la
trasmissione dell’incarto all’Autorità di prime cure per nuova decisione,
previa verifica e adattamento della nota d’onorario sulla base delle risultanze
degli accertamenti. In concreto vi sarebbe stata un’insufficiente istruzione ai
periti, che ha comportato la necessità di richiedere un complemento di perizia,
con un conseguente aumento dei costi a carico delle parti.
4.
Ai sensi dell’art.
19.
cpv. 1 LPMA, i costi di gestione della misura di
protezione (compenso, spese, tasse) sono a carico
della persona interessata o di chi è tenuto al suo sostentamento. Tali costi
fanno parte degli oneri di mantenimento del figlio, cui i genitori devono
provvedere nella misura in cui non si possa ragionevolmente pretendere che il
figlio vi provveda da sé medesimo con il provento del suo lavoro o con altri
mezzi (cfr. art. 276 cpv. 1 in fine e 3 CC; v. anche Breitschmid, BSK ZGB I, 4ª ed., ad art. 276 CC n. 22 e cit.).
Ciò
non è invece il caso per i costi relativi al procedimento di protezione,
che non rientrano negli oneri di mantenimento a carico dei genitori ma seguono
l’esito del procedimento e dunque il principio della soccombenza (Breitschmid, BSK ZGB I, ad art. 276 CC
n. 22). Giusta l’art. 29 cpv. 2 LPMA
infatti, le Autorità regionali di protezione possono condannare la parte
soccombente al pagamento delle spese o chiedere anticipi sulle stesse; sono applicabili per analogia
il Codice di diritto processuale civile (CPC) e la Legge sulla tariffa giudiziaria.
Secondo
la giurisprudenza e la dottrina, qualora la procedura si concluda con
l'emanazione di misure protettrici, tali costi devono essere addebitati al
figlio, che viene dunque considerato soccombente (v. sentenze CDP: 29 dicembre
2014, consid. 2.3, inc. 9.2013.277; 31 gennaio 2013, inc. 9.2013.64, consid. 3;
17.
gennaio 2013, inc. 9.2013.15, consid. 3, confermata con STF 10 ottobre 2013,
inc.5A_96/2013; Breitschmid, BSK
ZGB I, ad art. 276 CC n. 22). In tal caso, i genitori devono sì farsene carico,
ma non in forza dei loro doveri di mantenimento, bensì in virtù dei loro doveri
generali di assistenza nei confronti del figlio (sentenza CDP 31 gennaio 2013,
inc. 9.2013.64, consid. 3). Questo dovere generale dei genitori è indissolubilmente
legato al rapporto di filiazione, non si modifica con la privazione
dell’autorità parentale e prevale sul dovere di assistenza dello Stato
sgorgante dal diritto all’assistenza giudiziaria (DTF 119 Ia 134, consid. 4).
Per
contro, se la procedura a protezione del figlio si conclude senza che l'Autorità
di protezione abbia adottato misure concrete, le spese di procedura non possono
essere accollate al figlio – che non può essere considerato soccombente – né ai
genitori, salvo che questi o il figlio le abbiano provocate con un comportamento
reprensibile (sentenza CDP 31 gennaio 2013, inc. 9.2013.64, consid. 3).
5.
Giusta l’art. 184 CPC
il perito è tenuto a presentare tempestivamente la propria perizia (cpv. 1) ed
ha diritto d’essere remunerato (cpv. 3). La decisione del giudice sulla
remunerazione del perito è impugnabile mediante reclamo.
5.1
Il giudice deve
scegliere un perito dal costo adeguato e moderare il suo onorario, tramite
decisione suscettibile di reclamo (art. 184 cpv. 3 CPC). Concretamente il
giudice, prima di sottoporre alle parti il perito in pectore deve:
raccogliere anche un preventivo dei suoi costi, assicurandosi che lo stesso sia
adeguato al mandato peritale richiesto e sufficiente per coprire i costi peritali
(CPC Comm, Trezzini, art.
184.
p. 875).
Giusta l’art. 185 cpv. 1
CPC il giudice dà al perito le istruzioni necessarie e gli illustra, per scritto
o nel corso dell’udienza, i quesiti sottopostigli. Dà modo alle parti di
esprimersi sui quesiti sottoposti al perito e di proporre modifiche o aggiunte
(cpv. 2).
Le istruzioni al perito
sono assai importanti per il buon andamento dell’indagine peritale. Infatti,
un’istruzione esaustiva è fonte di prevedibilità e di minimizzazione degli
errori formali e risulta cruciale, segnatamente dal punto di vista della celerità
e dell’effettività della procedura (CPC Comm, Trezzini, art. 185 p. 877).
6.
Nel caso in esame,
non è contestato che il costo della perizia fatta da __________ sia un costo relativo
al procedimento di protezione (ai sensi dell’art. 29 cpv. 2 LPMA), che come
tale segue l’esito della procedura e dunque il principio di soccombenza.
Neppure è messo in discussione il fatto che le spese peritali debbano essere
poste a carico dei genitori in virtù dei loro doveri generali di assistenza nei
confronti del figlio. Il reclamante non critica neppure la suddivisione fra i
genitori disposta nella decisione impugnata.
Avversato è invece l’agire
dell’Autorità di protezione in relazione alla gestione della perizia, ossia la mancata
formulazione dei quesiti peritali, la mancata fissazione di un preventivo e
l’omessa verifica della nota d’onorario presentata prima che la stessa fosse
posta a carico delle parti.
6.1
Come rettamente rilevato
dal reclamante, l’Autorità di protezione ha nominato il perito in sede
d’udienza, senza pattuire un quadro remunerativo.
La circostanza, peraltro
contestata dall’Autorità di protezione, secondo cui in sede d’udienza era stato
“prospettato un costo complessivo di fr. 2'500.–”, non trova riscontro negli
atti. Emerge invece che non è stato né richiesto né allestito un preventivo.
L’Autorità di prime cure
si è limitata a dare mandato a __________ di effettuare una non meglio
precisata “perizia sulle relazioni personali padre-figlio e madre-figlio”. La
decisione del 29 gennaio 2016 non forniva in effetti alcuna indicazione sul
contenuto della perizia: non sono stati posti quesiti peritali precisi. Alla decisione
ha fatto semplicemente seguito uno scritto email (13 gennaio 2016) al
quale l’Autorità di prime cure ha allegato la precedente sentenza di questa Camera
(9 dicembre 2015, inc. CDP 9.2015.121) nella quale, tra altre indicazioni, si
ricordava in modo ampio all’Autorità di protezione la “possibilità di far
allestire una perizia sulle relazioni personali tra padre e figlio e altre
perizie” che riteneva opportune.
La prima perizia trasmessa
il 19 agosto 2016, ha reso necessario un complemento di perizia. Preso atto del
rapporto peritale ricevuto, e dopo aver esplicitamente osservato che lo stesso
non si esprimeva su alcuni aspetti, l’Autorità di protezione ha invitato il
perito a completarlo sollecitamente, ponendo una serie di dettagliati quesiti
peritali (cfr. scritto del 24 agosto 2016). Mediante scritto 24 agosto 2016,
l’Autorità di protezione ha informato le parti che la perizia ricevuta non era “sufficientemente
esaustiva laddove non si esprimeva sulle modalità di un possibile ampiamento
delle relazioni personali padre-figlio” e non consentiva “di discutere e
prendere posizione sulle domande di causa”.
Ricevuta la nota
d’onorario complessiva (relativa genericamente a perizia e complemento di
perizia) – sprovvista dei necessari dettagli – sulla quale figura unicamente
una prestazione di 49.25 ore ad una tariffa di fr. 140.–/h per un totale
di fr. 6'895.– dal quale sono stati dedotti fr. 1000.– (sconto ARP),
per un totale di fr. 5'895.–, l’Autorità di prime cure si è limitata,
senza apparentemente alcuna verifica di sorta, ad approvarla e a metterla a
carico delle parti. Nella decisione impugnata l’Autorità di prime cure non ha
speso alcuna parola sulla nota d’onorario, limitandosi a “tassarla” e metterla
a carico della parti. Nella decisione neppure figura l’ammontare della nota
d’onorario approvata.
6.2
Ora, simile modo di
procedere non può in alcun modo essere tutelato. È palese infatti che – indipendentemente
da quanto sostenuto dall’Autorità di protezione in sede d’osservazioni – la
prima perizia è risultata inconcludente, e che è stato necessario formulare
dettagliati quesiti peritali al perito e richiedere un complemento peritale. È
pure evidente che l’importo richiesto dal perito non è stato in alcun modo
dettagliato e neppure verificato dall’Autorità di prime cure prima di metterlo
a carico della parti.
Il reclamo va di
conseguenza accolto e la decisione impugnata va annullata. L’incarto viene
ritornato all’Autorità di protezione perché provveda a fare le verificare e le
precisazioni che le competono e a pronunciarsi poi nuovamente sulla tassazione
della nota d’onorario in esame.
7.
Gli
oneri giudiziari seguirebbero il principio della soccombenza, ma viste le circostanze
particolari, si rinuncia all’addebito di tasse e spese processuali, che non
potrebbero per altro essere caricate all’Autorità di protezione (art. 47 cpv. 6
LPAmm).
Quanto alle ripetibili,
già in passato la giurisprudenza aveva sancito che le Autorità di protezione
risultate soccombenti possono essere tenute alla rifusione di ripetibili a
reclamanti vittoriosi ove abbiano partecipato alla lite quali uniche antagoniste
della parte che ha avuto successo, mentre ove esse abbiano partecipato alla
lite unitamente a privati cittadini, risultando sconfitte insieme con questi
ultimi, le ripetibili vanno addebitate di regola ai privati che si sono battuti
senza successo al loro fianco (RtiD II–2011 n. 14c pag. 692).
Non vi sono motivi per
scostarsi, oggi, da tali principi consolidati.
Considerato quindi che
nella fattispecie PI 2 ha fiancheggiato l’Autorità di protezione nella proposta
di respingere il reclamo, ella deve essere condannata a rifondere alla
reclamante un'equa indennità per ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il
reclamo è accolto.
Di
conseguenza la decisione 18 maggio 2017 dell’Autorità di protezione __________
è annullata e l’incarto è ritornato alla stessa Autorità perché provveda ai
sensi dei considerandi.
2. Non
si prelevano tasse né spese di giustizia.
PI
2 rifonderà a RE 1 fr. 700.– a titolo di ripetibili.
3. Notificazione:
-
-
-
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause
di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;
quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.
Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo
stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.