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Decisione

9.2017.121

Spese valutazioni peritali

12 settembre 2017Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

A. PI 1 (2013) è figlio

di PI 2 e di RE 1.

La convenzione

sottoscritta dai genitori di PI 1, il 2 febbraio 2014, relativa all’esercizio

dell’autorità parentale congiunta, l’obbligo di mantenimento, la cura e le

relazioni personali è stata ratificata dall’Autorità regionale di protezione __________

il 7 febbraio 2014. La convenzione prevedeva un fine settimana ogni due, dal

sabato alle 10.30 alla domenica alle 18.30 (fino al compimento dei tre anni

d’età di PI 1).

B. L’Autorità regionale

di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione) si occupa da anni del

nucleo famigliare e delle problematiche relative allo svolgimento dei diritti

di visita fra PI 1 ed il padre.

C. Dopo vicissitudini

che non occorre qui rievocare, con istanza del 30 marzo 2015 PI 2 ha chiesto in

via supercautelare e cautelare una modifica del diritto di visita

padre-figlio in un giorno alla settimana dalle 8.30 alle 17.30. Nel merito PI 2

ha postulato l’attribuzione esclusiva dell’autorità parentale, nonché un contributo

alimentare di 2'000.– mensili.

D. Mediante decisione supercautelare

8 aprile 2015 l’Autorità di protezione ha accolto l’istanza del 30 marzo 2015 e

convocato le parti a un’udienza.

E. Durante l’udienza di

discussione del 23 aprile 2015, le parti hanno trovato un accordo in merito

alle relazione personali padre-figlio (due giorni alla settimana, senza

pernottamento dalle 8.30 alle 17.30, e un giorno al weekend ogni 15 giorni).

F. Mediante decisione 10

luglio 2015 l’Autorità di protezione ha confermato l’accordo del 23 aprile

2015. Il reclamo inoltrato da PI 2 avverso tale decisione è stato dichiarato da

questa Camera privo d’oggetto e stralciato dai ruoli (cfr. decisione 9 dicembre

2015, inc. CDP 9.2016.121).

G. Nel frattempo,

mediante decisione supercautalare 16 settembre 2015 l’Autorità di

protezione ha disposto la seguente regolamentazione del diritto di visita

padre-figlio: tutti i sabati dalle 9.00 alle 18.00 con passaggio presso il

punto d’incontro.

H. Dopo aver sentito i

genitori di PI 1 (udienza di discussione del 22 settembre 2015) l’Autorità di

protezione ha fatto loro ordine di iniziare una mediazione presso lo psicologo __________.

I. L’Autorità di prime

cure ha nuovamente convocato le parti all’udienza di discussione del 14 gennaio

2016, durante la quale è stata discussa l’eventualità di procedere a una

valutazione delle relazioni personali. Le parti hanno concordato che i costi

della valutazione andavano posti a loro carico in ragione di un mezzo ciascuno.

L. Mediante decisione 28

gennaio 2016 l’Autorità di protezione ha concesso a RE 1 un diritto di visita

con il figlio PI 1 dalle 9.00 alle 18.00, con passaggio presso il punto

d’incontro di __________, in alternanza una settimana al sabato e la settimana

seguente il mercoledì (disp. 1). L’Autorità di prime cure ha nel contempo

dato mandato a __________ di effettuare una “perizia sulle relazioni personali

padre-figlio e madre-figlio”, disponendo che i relativi costi erano posti a

carico dei genitori in ragione di un mezzo ciascuno (disp. 2).

M. Nel frattempo, il 19

agosto 2016 __________ ha presentato la propria valutazione peritale.

L’Autorità di

protezione ha informato le parti che la valutazione non era “sufficientemente

esaustiva” in quanto non si esprimeva “sulle modalità di un possibile

ampiamento delle relazioni personali padre-figlio” e non consentiva “di discutere

e prendere posizione sulle domande di causa”. L’Autorità ha comunque assegnato

alle parti un termine per presentare eventuali osservazioni.

N. Mediante scritto del

24 agosto 2016 l’Autorità di protezione ha invitato __________ a completare la

valutazione peritale, chiedendo al perito di rispondere a una serie di

dettagliati e puntuali quesiti peritali.

O. __________ ha

trasmesso il proprio complemento di perizia il 5 settembre 2016.

P. In sede d’audizione,

il 15 settembre 2015, le parti si sono accordate su alcuni aspetti della

fissazione del diritto di visita, sulla scelta di un curatore educativo e sulla

presa a carico da parte di un terapeuta, nonché hanno discusso sulle risultanze

della perizia.

Q. Con decisione del 28

ottobre 2016 l’Autorità di protezione ha concesso a RE 1 un ampliamento dei

diritti di visita padre-figlio (oltre a quello già previsto) dal sabato mattina

alle 9.00 fino alla domenica sera alle 18.00 ogni due settimane, a condizione

che il padre si sottoponesse ad una presa a carico psicologica individuale

(disp. 1). In favore di PI 1 è stata istituita una curatela educativa ed è

stato designato il signor __________ quale curatore (disp. 2).

R. Il 10 novembre 2016 __________

ha trasmesso all’Autorità di protezione la fattura relativa alla valutazione

peritale per un importo complessivo di fr. 5'895.– (49,25 ore a

fr. 140.–/h: totale fr. 6'895 con uno sconto di 1'000.– =

fr. 5'895.–).

S. Con decisione 16

maggio 2017 l’Autorità di protezione ha approvato la nota d’onorario di __________,

ponendola a carico di PI 2 e RE 1 in ragione di metà ciascuno (disp. 1).

T. Mediante reclamo

dell’8 giugno 2017 RE 1 ha chiesto l’annullamento della predetta decisione,

postulando il rinvio dell’incarto all’Autorità di prime cure per nuova decisione,

previa verifica e adattamento della nota d’onorario sulla base delle risultanze

degli accertamenti. Il reclamante ha in particolare postulato che le eventuali

prestazioni causate dalla mancata/insufficiente istruzione dei periti siano

dedotte dal costo posto a carico dei genitori.

U. Con osservazioni del

6 luglio 2017 l’Autorità di protezione ha contestato le critiche del

reclamante, puntualizzando che il complemento di perizia è stato chiesto in

quanto i periti avevano dimenticato di puntualizzare alcuni punti, e non per l’insufficiente

o mancata istruzione da parte dell’Autorità di prime cure.

Mediante osservazioni del

7 luglio 2017 PI 2 ha chiesto la conferma della decisione impugnata.

Con replica dell’11 luglio

2017 RE 1 ha evidenziato che i periti avrebbero dovuto sin dall’inizio redigere

una perizia che potesse rispondere ai quesiti necessari per il caso specifico e

che i costi causati dal “doppio lavoro”, non devono andare a scapito delle

parti.

Considerato

Considerandi

1.

Le decisioni delle

Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e minorenni sono

impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di

appello, che decide nella composizione di un giudice unico [art. 450 CC in

relazione agli 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 Legge

sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e

dell’adulto (LPMA); art. 48 lett. f n. 7 LOG]. Riguardo alla procedura

applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC, occorre riferirsi,

in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare

alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza

dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di

Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e,

in via ancor più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile

(CPC; v. art. 450f CC).

2.

Nella decisione

impugnata, del 16 maggio 2017 (denominata tassazione nota d’onorario),

l’Autorità di protezione ha approvato la nota d’onorario del 10 novembre 2016

presentata da __________ in relazione alla valutazione peritale (19 agosto 2016)

e al complemento (5 settembre) e posto a carico i costi della stessa a PI 2 e RE

1, in ragione di un mezzo ciascuno. L’Autorità di prime cure non si è espressa

sull’ammontare della nota onorario, limitandosi ad indicare che le spese

peritali, sono spese di procedura e seguono il principio della soccombenza.

3.

RE 1 con il proprio

gravame non contesta la decisione dell’Autorità di prime cure di mettere a

carico dei genitori le spese della perizia, ma lamenta una mancata verifica della

nota d’onorario da parte della stessa. Il reclamante postula pertanto la

trasmissione dell’incarto all’Autorità di prime cure per nuova decisione,

previa verifica e adattamento della nota d’onorario sulla base delle risultanze

degli accertamenti. In concreto vi sarebbe stata un’insufficiente istruzione ai

periti, che ha comportato la necessità di richiedere un complemento di perizia,

con un conseguente aumento dei costi a carico delle parti.

4.

Ai sensi dell’art.

19.

cpv. 1 LPMA, i costi di gestione della misura di

protezione (compenso, spese, tasse) sono a carico

della persona interessata o di chi è tenuto al suo sostentamento. Tali costi

fanno parte degli oneri di mantenimento del figlio, cui i genitori devono

provvedere nella misura in cui non si possa ragionevolmente pretendere che il

figlio vi provveda da sé medesimo con il provento del suo lavoro o con altri

mezzi (cfr. art. 276 cpv. 1 in fine e 3 CC; v. anche Breitschmid, BSK ZGB I, 4ª ed., ad art. 276 CC n. 22 e cit.).

Ciò

non è invece il caso per i costi relativi al procedimento di protezione,

che non rientrano negli oneri di mantenimento a carico dei genitori ma seguono

l’esito del procedimento e dunque il principio della soccombenza (Breitschmid, BSK ZGB I, ad art. 276 CC

n. 22). Giusta l’art. 29 cpv. 2 LPMA

infatti, le Autorità regionali di protezione possono condannare la parte

soccombente al pagamento delle spese o chiedere anticipi sulle stesse; sono applicabili per analogia

il Codice di diritto processuale civile (CPC) e la Legge sulla tariffa giudiziaria.

Secondo

la giurisprudenza e la dottrina, qualora la procedura si concluda con

l'emanazione di misure protettrici, tali costi devono essere addebitati al

figlio, che viene dunque considerato soccombente (v. sentenze CDP: 29 dicembre

2014, consid. 2.3, inc. 9.2013.277; 31 gennaio 2013, inc. 9.2013.64, consid. 3;

17.

gennaio 2013, inc. 9.2013.15, consid. 3, confermata con STF 10 ottobre 2013,

inc.5A_96/2013; Breitschmid, BSK

ZGB I, ad art. 276 CC n. 22). In tal caso, i genitori devono sì farsene carico,

ma non in forza dei loro doveri di mantenimento, bensì in virtù dei loro doveri

generali di assistenza nei confronti del figlio (sentenza CDP 31 gennaio 2013,

inc. 9.2013.64, consid. 3). Questo dovere generale dei genitori è indissolubilmente

legato al rapporto di filiazione, non si modifica con la privazione

dell’autorità parentale e prevale sul dovere di assistenza dello Stato

sgorgante dal diritto all’assistenza giudiziaria (DTF 119 Ia 134, consid. 4).

Per

contro, se la procedura a protezione del figlio si conclude senza che l'Autorità

di protezione abbia adottato misure concrete, le spese di procedura non possono

essere accollate al figlio – che non può essere considerato soccombente – né ai

genitori, salvo che questi o il figlio le abbiano provocate con un comportamento

reprensibile (sentenza CDP 31 gennaio 2013, inc. 9.2013.64, consid. 3).

5.

Giusta l’art. 184 CPC

il perito è tenuto a presentare tempestivamente la propria perizia (cpv. 1) ed

ha diritto d’essere remunerato (cpv. 3). La decisione del giudice sulla

remunerazione del perito è impugnabile mediante reclamo.

5.1

Il giudice deve

scegliere un perito dal costo adeguato e moderare il suo onorario, tramite

decisione suscettibile di reclamo (art. 184 cpv. 3 CPC). Concretamente il

giudice, prima di sottoporre alle parti il perito in pectore deve:

raccogliere anche un preventivo dei suoi costi, assicurandosi che lo stesso sia

adeguato al mandato peritale richiesto e sufficiente per coprire i costi peritali

(CPC Comm, Trezzini, art.

184.

p. 875).

Giusta l’art. 185 cpv. 1

CPC il giudice dà al perito le istruzioni necessarie e gli illustra, per scritto

o nel corso dell’udienza, i quesiti sottopostigli. Dà modo alle parti di

esprimersi sui quesiti sottoposti al perito e di proporre modifiche o aggiunte

(cpv. 2).

Le istruzioni al perito

sono assai importanti per il buon andamento dell’indagine peritale. Infatti,

un’istruzione esaustiva è fonte di prevedibilità e di minimizzazione degli

errori formali e risulta cruciale, segnatamente dal punto di vista della celerità

e dell’effettività della procedura (CPC Comm, Trezzini, art. 185 p. 877).

6.

Nel caso in esame,

non è contestato che il costo della perizia fatta da __________ sia un costo relativo

al procedimento di protezione (ai sensi dell’art. 29 cpv. 2 LPMA), che come

tale segue l’esito della procedura e dunque il principio di soccombenza.

Neppure è messo in discussione il fatto che le spese peritali debbano essere

poste a carico dei genitori in virtù dei loro doveri generali di assistenza nei

confronti del figlio. Il reclamante non critica neppure la suddivisione fra i

genitori disposta nella decisione impugnata.

Avversato è invece l’agire

dell’Autorità di protezione in relazione alla gestione della perizia, ossia la mancata

formulazione dei quesiti peritali, la mancata fissazione di un preventivo e

l’omessa verifica della nota d’onorario presentata prima che la stessa fosse

posta a carico delle parti.

6.1

Come rettamente rilevato

dal reclamante, l’Autorità di protezione ha nominato il perito in sede

d’udienza, senza pattuire un quadro remunerativo.

La circostanza, peraltro

contestata dall’Autorità di protezione, secondo cui in sede d’udienza era stato

“prospettato un costo complessivo di fr. 2'500.–”, non trova riscontro negli

atti. Emerge invece che non è stato né richiesto né allestito un preventivo.

L’Autorità di prime cure

si è limitata a dare mandato a __________ di effettuare una non meglio

precisata “perizia sulle relazioni personali padre-figlio e madre-figlio”. La

decisione del 29 gennaio 2016 non forniva in effetti alcuna indicazione sul

contenuto della perizia: non sono stati posti quesiti peritali precisi. Alla decisione

ha fatto semplicemente seguito uno scritto email (13 gennaio 2016) al

quale l’Autorità di prime cure ha allegato la precedente sentenza di questa Camera

(9 dicembre 2015, inc. CDP 9.2015.121) nella quale, tra altre indicazioni, si

ricordava in modo ampio all’Autorità di protezione la “possibilità di far

allestire una perizia sulle relazioni personali tra padre e figlio e altre

perizie” che riteneva opportune.

La prima perizia trasmessa

il 19 agosto 2016, ha reso necessario un complemento di perizia. Preso atto del

rapporto peritale ricevuto, e dopo aver esplicitamente osservato che lo stesso

non si esprimeva su alcuni aspetti, l’Autorità di protezione ha invitato il

perito a completarlo sollecitamente, ponendo una serie di dettagliati quesiti

peritali (cfr. scritto del 24 agosto 2016). Mediante scritto 24 agosto 2016,

l’Autorità di protezione ha informato le parti che la perizia ricevuta non era “sufficientemente

esaustiva laddove non si esprimeva sulle modalità di un possibile ampiamento

delle relazioni personali padre-figlio” e non consentiva “di discutere e

prendere posizione sulle domande di causa”.

Ricevuta la nota

d’onorario complessiva (relativa genericamente a perizia e complemento di

perizia) – sprovvista dei necessari dettagli – sulla quale figura unicamente

una prestazione di 49.25 ore ad una tariffa di fr. 140.–/h per un totale

di fr. 6'895.– dal quale sono stati dedotti fr. 1000.– (sconto ARP),

per un totale di fr. 5'895.–, l’Autorità di prime cure si è limitata,

senza apparentemente alcuna verifica di sorta, ad approvarla e a metterla a

carico delle parti. Nella decisione impugnata l’Autorità di prime cure non ha

speso alcuna parola sulla nota d’onorario, limitandosi a “tassarla” e metterla

a carico della parti. Nella decisione neppure figura l’ammontare della nota

d’onorario approvata.

6.2

Ora, simile modo di

procedere non può in alcun modo essere tutelato. È palese infatti che – indipendentemente

da quanto sostenuto dall’Autorità di protezione in sede d’osservazioni – la

prima perizia è risultata inconcludente, e che è stato necessario formulare

dettagliati quesiti peritali al perito e richiedere un complemento peritale. È

pure evidente che l’importo richiesto dal perito non è stato in alcun modo

dettagliato e neppure verificato dall’Autorità di prime cure prima di metterlo

a carico della parti.

Il reclamo va di

conseguenza accolto e la decisione impugnata va annullata. L’incarto viene

ritornato all’Autorità di protezione perché provveda a fare le verificare e le

precisazioni che le competono e a pronunciarsi poi nuovamente sulla tassazione

della nota d’onorario in esame.

7.

Gli

oneri giudiziari seguirebbero il principio della soccombenza, ma viste le circostanze

particolari, si rinuncia all’addebito di tasse e spese processuali, che non

potrebbero per altro essere caricate all’Autorità di protezione (art. 47 cpv. 6

LPAmm).

Quanto alle ripetibili,

già in passato la giurisprudenza aveva sancito che le Autorità di protezione

risultate soccombenti possono essere tenute alla rifusione di ripetibili a

reclamanti vittoriosi ove abbiano partecipato alla lite quali uniche antagoniste

della parte che ha avuto successo, mentre ove esse abbiano partecipato alla

lite unitamente a privati cittadini, risultando sconfitte insieme con questi

ultimi, le ripetibili vanno addebitate di regola ai privati che si sono battuti

senza successo al loro fianco (RtiD II–2011 n. 14c pag. 692).

Non vi sono motivi per

scostarsi, oggi, da tali principi consolidati.

Considerato quindi che

nella fattispecie PI 2 ha fiancheggiato l’Autorità di protezione nella proposta

di respingere il reclamo, ella deve essere condannata a rifondere alla

reclamante un'equa indennità per ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Il

reclamo è accolto.

Di

conseguenza la decisione 18 maggio 2017 dell’Autorità di protezione __________

è annullata e l’incarto è ritornato alla stessa Autorità perché provveda ai

sensi dei considerandi.

2. Non

si prelevano tasse né spese di giustizia.

PI

2 rifonderà a RE 1 fr. 700.– a titolo di ripetibili.

3. Notificazione:

-

-

-

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause

di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;

quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.

Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo

stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.