9.2017.140
Obbligo dell'Autorità di protezione di deliberare in seduta plenaria nel caso di adozione, revoca o modifica di misure di protezione
12 settembre 2017Italiano11 min
Source ti.ch
Incarto n.
9.2017.140
Lugano
12 settembre 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello
Franco
Lardelli
giudice
unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito
dalla
vicecancelliera
Perucconi-Bernasconi
sedente
per statuire nella causa che oppone
RE
1
all’
Autorità
regionale di protezione __________,
per
quanto riguarda l’istituzione di una curatela educativa e l’attribuzione di
un mandato di mediazione
giudicando
sul reclamo del 16 giugno 2017 presentato da RE 1 contro la decisione emessa
il 22 maggio 2017 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
Fatti
A. PI 1 è nata il 2001
dalla relazione fra PI 2 e RE 1. I genitori si sono separati nel gennaio del
2002 e PI 1 è stata affidata alle cure della madre, allora detentrice
dell'autorità parentale.
Nel 2003 PI 2 si è
coniugata con __________. Dal loro matrimonio è nato, il 2004, il figlio __________.
I coniugi si sono separati nel 2005.
Già nell’autunno
del 2003 la madre era stata privata a titolo provvisorio della custodia su PI 1
a seguito di maltrattamenti perpetrati dal marito sulla minore. Entrambi i
coniugi erano stati penalmente condannati: il marito per lesioni e violazione
del dovere di assistenza ed educazione nei confronti di PI 1, mentre la moglie
per violazione del dovere di assistenza ed educazione.
Nel 2004 la Commissione
tutoria regionale __________ ha riaffidato la custodia parentale di PI 1 alla
madre, con il sostegno di una rete di operatori e di una curatrice educativa.
B. In data 8 luglio 2005
PI 1 è rimasta gravemente ferita in un incidente stradale avvenuto all’estero,
le cui conseguenze hanno comportato cure permanenti. Dal dicembre 2005, quando
ha potuto essere dimessa dall’ospedale, la minore è stata dapprima affidata al
padre ed in seguito ad entrambi i genitori congiuntamente, trascorrendo circa
metà del tempo con ciascuno di loro.
C. Con istanza 14
settembre 2016 PI 2 e PI 1 hanno chiesto all’Autorità regionale di protezione __________
(in seguito Autorità di protezione) di decidere in via supercautelare la
sospensione temporanea dei diritti di visita tra la figlia PI 1 e il padre RE 1
“per poi procedere ai necessari approfondimenti”. Esse hanno infatti segnalato
una situazione di disagio della minore in relazione con il padre, che le riserverebbe
un “trattamento inadeguato”, “tendendo a voler far vivere alla
ragazza una vita assolutamente normale ciò che evidentemente le è in buona
parte impedito dalle sue condizioni, specialmente di natura fisica”.
D. Tramite decisione 15
settembre 2016 l’Autorità di protezione ha respinto l’istanza supercautelare,
assegnando ad entrambi i genitori un termine per presentare eventuali osservazioni
e convocando le parti per un’udienza, avvenuta alla sola presenza della madre,
il padre non essendo comparso. Nel contempo ha sentito PI 1 e interpellato i
suoi insegnanti e l’ergoterapista che la segue. La minore è pure stata presa a
carico dal Servizio medico-psicologico.
E. Con segnalazione del
21 dicembre 2016, il Servizio medico-psicologico ha chiesto all’Autorità di
protezione di “valutare sia l’opportunità di una (…) entrata in materia che
la necessità di introdurre una mediazione tra i genitori, nell’interesse della
ragazza”.
L’Autorità di protezione
ha quindi indetto un’udienza, avvenuta il 26 gennaio 2017, alla quale hanno
partecipato entrambi i genitori e le operatrici del Servizio
medico-psicologico. Constatato l’accordo delle parti, l’Autorità di protezione ha
informato che avrebbe istituito una curatela educativa a favore di PI 1 e
ordinato una mediazione.
F. Con decisione 22
maggio 2017 l’Autorità di protezione ha quindi istituito una curatela educativa
a favore della minore (consid. 1), nominando la signora __________ con il
compito di “a) garantire il passaggio tra i genitori delle informazioni
importanti relative alla figlia, lavorando sulle reciproche incomprensioni; b)
sostenere PI 1 nelle relazioni con entrambi i genitori; c) segnalare all’ARP
eventuali ulteriori difficoltà; d) presentare il rapporto morale entro la fine
di febbraio ogni anno.” (consid. 2). L’Autorità di protezione ha posto a carico
dei genitori in ragione di ½ ciascuno la mercede della curatrice, precisando
che se essi dimostrassero di non essere in grado di pagare l’importo, esso
verrà anticipato dal Comune di domicilio (consid. 3). Infine l’autorità di
protezione ha ingiunto una mediazione tra i genitori, da svolgersi
presso lo psicologo __________, che dovrà fornire un rapporto all’ARP “sull’andamento
della mediazione”. I costi sono stati posti a carico dei genitori in misura
di ½ ciascuno (consid. 4).
G. Contro la suddetta
decisione è insorto RE 1 il 16 giugno 2017, indicando il suo accordo relativamente
all’istituzione della curatela educativa, ma precisando i seguenti punti: “1.
I costi in ragione del 50% ciascuno ai genitori solamente se viene richiesta la
partecipazione della curatrice; 2. Nessun costo fisso se la curatrice non viene
interpellata; 3. Nessun coinvolgimento della curatrice su quel che riguarda i
beni di PI 1”. Il reclamante ha invece contestato “il percorso di mediazione”,
in quanto già tentato nel passato con un esito “di perdita di tempo di
energie e di risorse”.
H. L’Autorità di protezione,
con risposta 6 luglio 2017, ha comunicato di non avere osservazioni da
formulare e di rimettersi al giudizio della Camera di protezione.
PI 2 non ha
presentato osservazioni.
Considerato
Considerandi
1.
Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni
e minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale
d'appello, che decide nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC in
relazione agli art. 314 cpv. 1 CC e 440 cpv. 3 CC, art. 2 cpv. 2 della Legge
sull'organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e
dell'adulto LPMA, art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura
applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CPC, occorre
riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in
particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di
competenza dell'autorità amministrativa (art. 99 LPAmm) e in via ancor più
sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art.
450f CC).
2.
Ai sensi dell’art. 10 cpv. 1 LPMA l’Autorità di protezione delibera a
numero completo, riservate le misure urgenti. L’art. 8 ROPMA precisa poi, al
primo capoverso, che l’Autorità di protezione delibera, di regola, in seduta
plenaria. Giusta l’art. 8 cpv. 2 ROPMA, il presidente può decidere la
deliberazione in via di circolazione eccetto per l’adozione, la revoca o la
modifica di misure a protezione.
Se l'Autorità statuisce senza essere
validamente composta, commette un diniego di giustizia formale. Il diritto
costituzionale a una composizione corretta dell'autorità amministrativa
chiamata a decidere è di natura formale, una violazione comporta quindi
l'annullamento della decisione avversata, indipendentemente dalle possibilità
di successo del reclamo nel merito ed è inoltre esclusa una sanatoria di tale
vizio da parte dell'Autorità di ricorso (cfr. DTF 142 I 172, cons. 3.2).
3.
Sebbene
la ricevibilità del reclamo sia dubbia, in quanto risulta
scarsamente motivato e poco comprensibile per quanto riguarda l’istituzione
della curatela educativa (che nemmeno appare contestata),
nella procedura che ci occupa questo giudice ha potuto rilevare, d’ufficio,
l’incompleta composizione dell’Autorità di protezione al momento dell’adozione
della decisione impugnata, ciò che ne comporta l’annullamento senza necessità
di entrare nel merito della contestazione.
Concretamente
l’Autorità di protezione ha adottato una misura di protezione istituendo a
favore di PI 1 una curatela educativa. Si tratta di una decisione che deve
essere adottata a numero completo, con i tre membri che partecipano al processo
decisionale. Una deliberazione in via di circolazione è inammissibile.
Dagli atti
emerge invece che la decisione (sebbene ciò non figuri in quella intimata alle
parti) è stata emanata in via di circolazione. Non figura infatti agli atti un
verbale di seduta plenaria dell’Autorità, mentre sulla “bozza” della
decisione risultano alcune eloquenti indicazioni scritte a mano: da parte della
sostituta presidente “ok 12.05.2017”, da parte del membro permanente una
sigla illeggibile affiancata dalla data 12.05.2017, mentre per quanto concerne
il delegato comunale “mail 15.05/ sollecito 22.05”. Allegato alla “bozza”
si trova poi uno scritto inviato via e–mail dal suddetto delegato il 22.05, che tuttavia non riguarda la
decisione in questione ma fa riferimento ad un rendiconto 2015 relativo ad un’altra
procedura riguardante una persona del tutto estranea a quella che ci occupa. Ne
consegue che, a prescindere dall’inammissibilità dell’adozione di una misura di
protezione in via di circolazione, dagli atti nemmeno appare possibile
dimostrare che il delegato abbia visionato l’incarto e che abbia dato la
propria approvazione alla decisione impugnata.
Trattandosi
di una risoluzione emanata in circostanze non conformi a
quanto disposto dall’art. 10 cpv. 1 LPMA – poiché deliberata in via di circolazione
e senza la partecipazione del delegato comunale – la stessa va quindi annullata
senza entrare nel merito della contestazione di RE 1.
Gli atti
vanno pertanto ritornati all’Autorità di protezione affinché decida nuovamente
nel rispetto delle norme applicabili.
4.
A
titolo abbondanziale questo giudice rileva che dagli atti è emerso che le sedute
per la presentazione della candidata curatrice educativa ai genitori sono state
svolte dalla segretaria dell’Autorità di protezione, che ne ha firmato i
verbali “per l’ARP”. In virtù dell’art. 12 cpv 2 ROPMA “riservato il
caso d’urgenza, il curatore, prima della designazione, è presentato
all’interessato nel quadro di un incontro presente un delegato dell’autorità di
protezione che informa le parti dei reciproci diritti e doveri”. Sebbene
quindi l’incontro di presentazione della curatrice ai genitori abbia potuto
essere svolto dalla segretaria, agli atti non figura alcuna delega da parte
dell’Autorità di protezione, ciò che invece dovrebbe essere il caso. Inoltre,
alla fine dell’incontro con il padre, egli ha chiesto che l’Autorità di
protezione “aggiornasse un’udienza” poiché non era d’accordo
sull’assunzione del costo della mercede, ritenuto che solo la madre percepirebbe
tutta la rendita AI della figlia. Nessuna udienza è poi stata indetta e la
decisione qui impugnata ha confermato quanto discusso dal reclamante con la
segretaria dell'Autorità di prima istanza.
Infine, il fatto che la segretaria abbia sottoscritto i verbali di incontro con i
genitori indicando di agire “per l’ARP”, si presta a confusione: sembra
infatti che quest’ultima sia parte o abbia un potere di rappresentanza
dell’Autorità, ciò che non corrisponde al vero. Infatti, ai sensi
dell’art. 14 cpv. 2 LPMA il segretario dell’Autorità di protezione esegue le
istruzioni del presidente e svolge i compiti a lui delegati. Tale mansione è
tuttavia priva di autonomia decisionale o direttiva in seno all’Autorità di
protezione e dunque di qualsiasi potere di influenzare l’esito del procedimento
(cfr. Sutter-Somm/Hasenböhler/
Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung
(ZPO), Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, ad art. 47 CPC n. 1; Rüetschi, Berner Kommentar ZPO,
Berna 2012, ad art. 47 CPC n. 5).
Visto quanto appena
indicato, l’incarto viene trasmesso all’ispettorato della Camera di protezione,
affinché abbia a chiarire ruoli e compiti affidati ai segretari ed abbia a verificare
le necessarie deleghe.
5.
All’Autorità
di protezione, benché soccombente, non vengono addebitate tasse e spese
procedurali (art. 47 cpv. 2 LPamm) e nemmeno si giustifica la sua condanna al
pagamento di ripetibili, non richieste dal reclamante che non si è avvalso del
patrocinio di un legale.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il
reclamo è accolto. La decisione è annullata e l’incarto retrocesso all’Autorità
di protezione affinché decida nuovamente ai sensi dei considerandi.
2. L’incarto
è trasmesso all’ispettorato della Camera di protezione ai sensi dei considerandi.
3. Non si prelevano
tasse e spese di giustizia, né si assegnano ripetibili.
4. Notificazione:
-
-
Comunicazione:
-
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95
a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg.
LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;
quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.
Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo
stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.