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Decisione

9.2017.140

Obbligo dell'Autorità di protezione di deliberare in seduta plenaria nel caso di adozione, revoca o modifica di misure di protezione

12 settembre 2017Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

A. PI 1 è nata il 2001

dalla relazione fra PI 2 e RE 1. I genitori si sono separati nel gennaio del

2002 e PI 1 è stata affidata alle cure della madre, allora detentrice

dell'autorità parentale.

Nel 2003 PI 2 si è

coniugata con __________. Dal loro matrimonio è nato, il 2004, il figlio __________.

I coniugi si sono separati nel 2005.

Già nell’autunno

del 2003 la madre era stata privata a titolo provvisorio della custodia su PI 1

a seguito di maltrattamenti perpetrati dal marito sulla minore. Entrambi i

coniugi erano stati penalmente condannati: il marito per lesioni e violazione

del dovere di assistenza ed educazione nei confronti di PI 1, mentre la moglie

per violazione del dovere di assistenza ed educazione.

Nel 2004 la Commissione

tutoria regionale __________ ha riaffidato la custodia parentale di PI 1 alla

madre, con il sostegno di una rete di operatori e di una curatrice educativa.

B. In data 8 luglio 2005

PI 1 è rimasta gravemente ferita in un incidente stradale avvenuto all’estero,

le cui conseguenze hanno comportato cure permanenti. Dal dicembre 2005, quando

ha potuto essere dimessa dall’ospedale, la minore è stata dapprima affidata al

padre ed in seguito ad entrambi i genitori congiuntamente, trascorrendo circa

metà del tempo con ciascuno di loro.

C. Con istanza 14

settembre 2016 PI 2 e PI 1 hanno chiesto all’Autorità regionale di protezione __________

(in seguito Autorità di protezione) di decidere in via supercautelare la

sospensione temporanea dei diritti di visita tra la figlia PI 1 e il padre RE 1

“per poi procedere ai necessari approfondimenti”. Esse hanno infatti segnalato

una situazione di disagio della minore in relazione con il padre, che le riserverebbe

un “trattamento inadeguato”, “tendendo a voler far vivere alla

ragazza una vita assolutamente normale ciò che evidentemente le è in buona

parte impedito dalle sue condizioni, specialmente di natura fisica”.

D. Tramite decisione 15

settembre 2016 l’Autorità di protezione ha respinto l’istanza supercautelare,

assegnando ad entrambi i genitori un termine per presentare eventuali osservazioni

e convocando le parti per un’udienza, avvenuta alla sola presenza della madre,

il padre non essendo comparso. Nel contempo ha sentito PI 1 e interpellato i

suoi insegnanti e l’ergoterapista che la segue. La minore è pure stata presa a

carico dal Servizio medico-psicologico.

E. Con segnalazione del

21 dicembre 2016, il Servizio medico-psicologico ha chiesto all’Autorità di

protezione di “valutare sia l’opportunità di una (…) entrata in materia che

la necessità di introdurre una mediazione tra i genitori, nell’interesse della

ragazza”.

L’Autorità di protezione

ha quindi indetto un’udienza, avvenuta il 26 gennaio 2017, alla quale hanno

partecipato entrambi i genitori e le operatrici del Servizio

medico-psicologico. Constatato l’accordo delle parti, l’Autorità di protezione ha

informato che avrebbe istituito una curatela educativa a favore di PI 1 e

ordinato una mediazione.

F. Con decisione 22

maggio 2017 l’Autorità di protezione ha quindi istituito una curatela educativa

a favore della minore (consid. 1), nominando la signora __________ con il

compito di “a) garantire il passaggio tra i genitori delle informazioni

importanti relative alla figlia, lavorando sulle reciproche incomprensioni; b)

sostenere PI 1 nelle relazioni con entrambi i genitori; c) segnalare all’ARP

eventuali ulteriori difficoltà; d) presentare il rapporto morale entro la fine

di febbraio ogni anno.” (consid. 2). L’Autorità di protezione ha posto a carico

dei genitori in ragione di ½ ciascuno la mercede della curatrice, precisando

che se essi dimostrassero di non essere in grado di pagare l’importo, esso

verrà anticipato dal Comune di domicilio (consid. 3). Infine l’autorità di

protezione ha ingiunto una mediazione tra i genitori, da svolgersi

presso lo psicologo __________, che dovrà fornire un rapporto all’ARP “sull’andamento

della mediazione”. I costi sono stati posti a carico dei genitori in misura

di ½ ciascuno (consid. 4).

G. Contro la suddetta

decisione è insorto RE 1 il 16 giugno 2017, indicando il suo accordo relativamente

all’istituzione della curatela educativa, ma precisando i seguenti punti: “1.

I costi in ragione del 50% ciascuno ai genitori solamente se viene richiesta la

partecipazione della curatrice; 2. Nessun costo fisso se la curatrice non viene

interpellata; 3. Nessun coinvolgimento della curatrice su quel che riguarda i

beni di PI 1”. Il reclamante ha invece contestato “il percorso di mediazione”,

in quanto già tentato nel passato con un esito “di perdita di tempo di

energie e di risorse”.

H. L’Autorità di protezione,

con risposta 6 luglio 2017, ha comunicato di non avere osservazioni da

formulare e di rimettersi al giudizio della Camera di protezione.

PI 2 non ha

presentato osservazioni.

Considerato

Considerandi

1.

Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni

e minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale

d'appello, che decide nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC in

relazione agli art. 314 cpv. 1 CC e 440 cpv. 3 CC, art. 2 cpv. 2 della Legge

sull'organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e

dell'adulto LPMA, art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura

applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CPC, occorre

riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in

particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di

competenza dell'autorità amministrativa (art. 99 LPAmm) e in via ancor più

sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art.

450f CC).

2.

Ai sensi dell’art. 10 cpv. 1 LPMA l’Autorità di protezione delibera a

numero completo, riservate le misure urgenti. L’art. 8 ROPMA precisa poi, al

primo capoverso, che l’Autorità di protezione delibera, di regola, in seduta

plenaria. Giusta l’art. 8 cpv. 2 ROPMA, il presidente può decidere la

deliberazione in via di circolazione eccetto per l’adozione, la revoca o la

modifica di misure a protezione.

Se l'Autorità statuisce senza essere

validamente composta, commette un diniego di giustizia formale. Il diritto

costituzionale a una composizione corretta dell'autorità amministrativa

chiamata a decidere è di natura formale, una violazione comporta quindi

l'annullamento della decisione avversata, indipendentemente dalle possibilità

di successo del reclamo nel merito ed è inoltre esclusa una sanatoria di tale

vizio da parte dell'Autorità di ricorso (cfr. DTF 142 I 172, cons. 3.2).

3.

Sebbene

la ricevibilità del reclamo sia dubbia, in quanto risulta

scarsamente motivato e poco comprensibile per quanto riguarda l’istituzione

della curatela educativa (che nemmeno appare contestata),

nella procedura che ci occupa questo giudice ha potuto rilevare, d’ufficio,

l’incompleta composizione dell’Autorità di protezione al momento dell’adozione

della decisione impugnata, ciò che ne comporta l’annullamento senza necessità

di entrare nel merito della contestazione.

Concretamente

l’Autorità di protezione ha adottato una misura di protezione istituendo a

favore di PI 1 una curatela educativa. Si tratta di una decisione che deve

essere adottata a numero completo, con i tre membri che partecipano al processo

decisionale. Una deliberazione in via di circolazione è inammissibile.

Dagli atti

emerge invece che la decisione (sebbene ciò non figuri in quella intimata alle

parti) è stata emanata in via di circolazione. Non figura infatti agli atti un

verbale di seduta plenaria dell’Autorità, mentre sulla “bozza” della

decisione risultano alcune eloquenti indicazioni scritte a mano: da parte della

sostituta presidente “ok 12.05.2017”, da parte del membro permanente una

sigla illeggibile affiancata dalla data 12.05.2017, mentre per quanto concerne

il delegato comunale “mail 15.05/ sollecito 22.05”. Allegato alla “bozza”

si trova poi uno scritto inviato via e–mail dal suddetto delegato il 22.05, che tuttavia non riguarda la

decisione in questione ma fa riferimento ad un rendiconto 2015 relativo ad un’altra

procedura riguardante una persona del tutto estranea a quella che ci occupa. Ne

consegue che, a prescindere dall’inammissibilità dell’adozione di una misura di

protezione in via di circolazione, dagli atti nemmeno appare possibile

dimostrare che il delegato abbia visionato l’incarto e che abbia dato la

propria approvazione alla decisione impugnata.

Trattandosi

di una risoluzione emanata in circostanze non conformi a

quanto disposto dall’art. 10 cpv. 1 LPMA – poiché deliberata in via di circolazione

e senza la partecipazione del delegato comunale – la stessa va quindi annullata

senza entrare nel merito della contestazione di RE 1.

Gli atti

vanno pertanto ritornati all’Autorità di protezione affinché decida nuovamente

nel rispetto delle norme applicabili.

4.

A

titolo abbondanziale questo giudice rileva che dagli atti è emerso che le sedute

per la presentazione della candidata curatrice educativa ai genitori sono state

svolte dalla segretaria dell’Autorità di protezione, che ne ha firmato i

verbali “per l’ARP”. In virtù dell’art. 12 cpv 2 ROPMA “riservato il

caso d’urgenza, il curatore, prima della designazione, è presentato

all’interessato nel quadro di un incontro presente un delegato dell’autorità di

protezione che informa le parti dei reciproci diritti e doveri”. Sebbene

quindi l’incontro di presentazione della curatrice ai genitori abbia potuto

essere svolto dalla segretaria, agli atti non figura alcuna delega da parte

dell’Autorità di protezione, ciò che invece dovrebbe essere il caso. Inoltre,

alla fine dell’incontro con il padre, egli ha chiesto che l’Autorità di

protezione “aggiornasse un’udienza” poiché non era d’accordo

sull’assunzione del costo della mercede, ritenuto che solo la madre percepirebbe

tutta la rendita AI della figlia. Nessuna udienza è poi stata indetta e la

decisione qui impugnata ha confermato quanto discusso dal reclamante con la

segretaria dell'Autorità di prima istanza.

Infine, il fatto che la segretaria abbia sottoscritto i verbali di incontro con i

genitori indicando di agire “per l’ARP”, si presta a confusione: sembra

infatti che quest’ultima sia parte o abbia un potere di rappresentanza

dell’Autorità, ciò che non corrisponde al vero. Infatti, ai sensi

dell’art. 14 cpv. 2 LPMA il segretario dell’Autorità di protezione esegue le

istruzioni del presidente e svolge i compiti a lui delegati. Tale mansione è

tuttavia priva di autonomia decisionale o direttiva in seno all’Autorità di

protezione e dunque di qualsiasi potere di influenzare l’esito del procedimento

(cfr. Sutter-Somm/Hasenböhler/

Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung

(ZPO), Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, ad art. 47 CPC n. 1; Rüetschi, Berner Kommentar ZPO,

Berna 2012, ad art. 47 CPC n. 5).

Visto quanto appena

indicato, l’incarto viene trasmesso all’ispettorato della Camera di protezione,

affinché abbia a chiarire ruoli e compiti affidati ai segretari ed abbia a verificare

le necessarie deleghe.

5.

All’Autorità

di protezione, benché soccombente, non vengono addebitate tasse e spese

procedurali (art. 47 cpv. 2 LPamm) e nemmeno si giustifica la sua condanna al

pagamento di ripetibili, non richieste dal reclamante che non si è avvalso del

patrocinio di un legale.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Il

reclamo è accolto. La decisione è annullata e l’incarto retrocesso all’Autorità

di protezione affinché decida nuovamente ai sensi dei considerandi.

2. L’incarto

è trasmesso all’ispettorato della Camera di protezione ai sensi dei considerandi.

3. Non si prelevano

tasse e spese di giustizia, né si assegnano ripetibili.

4. Notificazione:

-

-

Comunicazione:

-

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95

a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg.

LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;

quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.

Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo

stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.