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Decisione

9.2017.145

Modifica delle relazioni personali mediante lettera alle parti; reclamo irricevibile in quanto lo scritto dell'Autorità di protezione non costituisce una formale decisione impugnabile

5 luglio 2017Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

i diritti di visita della figlia con il padre, rispettivamente le relazioni personali

della figlia con la madre;

che, mediante

scritto del 26 giugno 2017, firmato dal presidente e dalla membro permanente

dell’Autorità di protezione, è stata comunicata ai genitori di PI 1

un’ulteriore modifica delle relazioni personali della minore con il padre e con

la madre;

che quest’ultimo

scritto si conclude con l’avvertimento ai genitori che qualora desiderassero

“l’emanazione di una formale decisione impugnabile in merito a quanto precede”

sono pregati “di farne cortese richiesta entro 5 giorni dalla ricezione della

presente”;

che

lo scritto in oggetto non è stato intimato per osservazioni;

che ai sensi

dell'art. 48b lett. a) n. 2 LOG, oltre ai casi previsti dall'art. 48 LOG, la Camera di protezione decide la non entrata nel merito nelle impugnazioni manifestamente

inammissibili;

che, come indicato

in coda allo scritto medesimo, non siamo in presenza di una decisione formale

impugnabile;

Considerandi

che, quindi, un

reclamo avverso tale scritto risulta d’acchito inammissibile;

che, a titolo

abbondanziale, va evidenziato che la formulazione del menzionato scritto del 26

giugno 2017 lascia intravvedere che una decisione formale non è stata adottata

per il mancato coinvolgimento del delegato comunale, che lo scritto per altro non

menziona;

che, giova pertanto

ricordare che a norma dell’art. 10 cpv. 1 LPMA l’Autorità di protezione

delibera a numero completo, riservate le misure cautelari urgenti (art. 445

cpv. 2 CC e art. 13 lett. c LPMA); in caso di assenza di un membro si completa

con un supplente;

che, nel caso in

esame, non siamo palesemente in presenza di una misura cautelare urgente, per

cui la deliberazione a numero completo da parte dell’Autorità di protezione

risulta inderogabile, non essendo ammissibile neppure un consenso implicito

degli amministrati (mediante mancata reazione all’assegnazione di un termine

per chiedere la formalizzazione della decisione), pena l’accertamento di un

diniego di giustizia formale per la composizione non valida dell’autorità che

ha deliberato (DTF 142 I 172, consid. 3.2);

che il “ricorso”

del 1° luglio 2017 viene trasmesso all’Autorità di protezione per le decisioni

che le incombono nel rispetto della procedura;

che, viste le

circostanze, si rinuncia al prelievo di tasse e spese per la presente

procedura.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Il

reclamo è inammissibile.

2. Lo

scritto del 1° luglio 2017 di RE 1 è trasmesso all’Autorità regionale di

protezione __________, ai sensi dei considerandi.

3. Non

si prelevano né spese né tasse di giustizia.

4. Notificazione:

-

Comunicazione:

-

-

Il

presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause

di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;

quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.

Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo

stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.