9.2017.145
Modifica delle relazioni personali mediante lettera alle parti; reclamo irricevibile in quanto lo scritto dell'Autorità di protezione non costituisce una formale decisione impugnabile
5 luglio 2017Italiano4 min
Source ti.ch
Incarto n.
9.2017.145
Lugano
5 luglio 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello
Franco
Lardelli
giudice
unico ai sensi dell’art. 48b lett. a) n. 1 LOG
assistito
dalla
segretaria
Scheurich
sedente
per statuire nella causa che oppone
RE
1
all’
Autorità
regionale di protezione __________,
per
quanto riguarda la modifica delle relazioni personali mediante scritto non
costitutivo di decisione formale
giudicando
sul “ricorso” del 1° luglio 2017 presentato da RE 1 contro lo scritto 26
giugno 2017 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto e
che PI 1 (2016) è
figlia di RE 1 e RE 2;
che con decisione 2
gennaio 2017 l’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità
di protezione) ha privato con effetto immediato i genitori del diritto di
determinare il luogo di dimora della figlia PI 1 (dispositivo n. 1) e ha, tra
l’altro, collocato quest’ultima presso Casa __________ (dispositivo n. 2),
autorizzando la madre ad essere accolta presso la medesima struttura (dispositivo
n. 2.2), senza autorizzare la madre a dormire con la figlia (2.2.1);
che con la medesima
decisione l’Autorità di protezione ha segnatamente regolamentato le relazioni
personali padre-figlia (dispositivo 2.3);
che mediante
decisioni 21 febbraio e 28 febbraio 2017 l’Autorità di protezione ha modificato
Fatti
i diritti di visita della figlia con il padre, rispettivamente le relazioni personali
della figlia con la madre;
che, mediante
scritto del 26 giugno 2017, firmato dal presidente e dalla membro permanente
dell’Autorità di protezione, è stata comunicata ai genitori di PI 1
un’ulteriore modifica delle relazioni personali della minore con il padre e con
la madre;
che quest’ultimo
scritto si conclude con l’avvertimento ai genitori che qualora desiderassero
“l’emanazione di una formale decisione impugnabile in merito a quanto precede”
sono pregati “di farne cortese richiesta entro 5 giorni dalla ricezione della
presente”;
che
lo scritto in oggetto non è stato intimato per osservazioni;
che ai sensi
dell'art. 48b lett. a) n. 2 LOG, oltre ai casi previsti dall'art. 48 LOG, la Camera di protezione decide la non entrata nel merito nelle impugnazioni manifestamente
inammissibili;
che, come indicato
in coda allo scritto medesimo, non siamo in presenza di una decisione formale
impugnabile;
Considerandi
che, quindi, un
reclamo avverso tale scritto risulta d’acchito inammissibile;
che, a titolo
abbondanziale, va evidenziato che la formulazione del menzionato scritto del 26
giugno 2017 lascia intravvedere che una decisione formale non è stata adottata
per il mancato coinvolgimento del delegato comunale, che lo scritto per altro non
menziona;
che, giova pertanto
ricordare che a norma dell’art. 10 cpv. 1 LPMA l’Autorità di protezione
delibera a numero completo, riservate le misure cautelari urgenti (art. 445
cpv. 2 CC e art. 13 lett. c LPMA); in caso di assenza di un membro si completa
con un supplente;
che, nel caso in
esame, non siamo palesemente in presenza di una misura cautelare urgente, per
cui la deliberazione a numero completo da parte dell’Autorità di protezione
risulta inderogabile, non essendo ammissibile neppure un consenso implicito
degli amministrati (mediante mancata reazione all’assegnazione di un termine
per chiedere la formalizzazione della decisione), pena l’accertamento di un
diniego di giustizia formale per la composizione non valida dell’autorità che
ha deliberato (DTF 142 I 172, consid. 3.2);
che il “ricorso”
del 1° luglio 2017 viene trasmesso all’Autorità di protezione per le decisioni
che le incombono nel rispetto della procedura;
che, viste le
circostanze, si rinuncia al prelievo di tasse e spese per la presente
procedura.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il
reclamo è inammissibile.
2. Lo
scritto del 1° luglio 2017 di RE 1 è trasmesso all’Autorità regionale di
protezione __________, ai sensi dei considerandi.
3. Non
si prelevano né spese né tasse di giustizia.
4. Notificazione:
-
Comunicazione:
-
-
Il
presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause
di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;
quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.
Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo
stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.