9.2017.15
Istituzione curatela generale; diritti di essere sentito
11 aprile 2017Italiano14 min
Source ti.ch
Incarto n.
9.2017.15
Lugano
11 aprile 2017
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello
Franco
Lardelli
giudice
unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito
dalla
vicecancelliera
Mecca
sedente
per statuire nella causa che oppone
RE
1
patr.
da: PR 1
all’
Autorità
regionale di protezione __________,
per
quanto riguarda l’istituzione in suo favore di una curatela generale
giudicando
sul reclamo del 19 gennaio 2017 presentato da RE 1 contro la decisione emessa
il 21 dicembre 2016 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
Fatti
A. La
signora RE 1, nata il 1986 e domiciliata a __________, è affetta da importanti
problemi psichiatrici, per i quali è già da tempo seguita dal Servizio
psico-sociale di __________. L’Autorità regionale di protezione __________ (di
seguito Autorità di protezione) è stata chiamata ad intervenire in favore della
signora RE 1 sulla base della segnalazione 17 febbraio 2015 da parte dell’Ufficio
comunale opere sociali di __________.
B. Sentita davanti
all’Autorità di protezione in data 23 marzo 2015, la signora RE 1 è stata
informata sulla portata di una curatela amministrativa e sul relativo compito
del curatore, opponendosi quest’ultima, in linea di principio, alla misura ma
riservandosi un termine per accettarla, rispettivamente per indicare l’eventuale
nominativo di un curatore di sua fiducia.
C. In occasione
dell’incontro 7 ottobre 2015, durante il quale sono state sentite anche
l’assistente sociale e l’infermiera psichiatrica responsabili del Servizio psicosociale
di __________, è emersa la necessità di istituire una misura di protezione in
favore della signora RE 1. Quest’ultima si è dichiarata d’accordo con l’istituzione
di una curatela amministrativa e di rappresentanza.
D. Sulla base dei
rapporti 18 gennaio 2016 e 21 aprile 2016 del Servizio psico-sociale, __________,
e della segnalazione 7 aprile 2016 da parte delle sorelle dell’interessata, con
risoluzione no. 220 del 24 maggio 2016 l’Autorità di protezione ha ordinato un
ricovero a scopo di assistenza della signora RE 1 ai sensi dell’art. 426 CC presso
la Clinica __________, e conferito al Servizio psico-sociale di __________ un
mandato per una perizia psichiatrica sull’interessata.
Ritenuto che i medici
responsabili della Clinica __________ con scritto 26 giugno 2016 avevano confermato
la stabilità psichica della signora RE 1 e dimesso la medesima in data 28
giugno 2016, l’Autorità di protezione il 26 luglio 2016 ha revocato il ricovero
a scopo di assistenza.
E. A causa di un
ulteriore scompenso psicotico nel mese di settembre 2016 la signora RE 1 è
stata nuovamente ricoverata presso la Clinica __________.
F. Con scritto 28
novembre 2016 le sorelle di RE 1 si sono nuovamente rivolte all’Autorità di
protezione chiedendo l’istituzione di una curatela generale, in quanto
l’interessata non era, a loro dire, in grado di gestirsi a livello amministrativo
e personale, continuando persino a mettere in pericolo la propria incolumità fisica.
G. Con decisione 21
dicembre 2016 l’Autorità di protezione ha istituito in favore della signora RE
1 una curatela generale ai sensi dell’art. 398 CC, privando l’interessata dell’esercizio
dei diritti civili. Quale curatrice è stata nominata la signora __________
dell’Ufficio dell’aiuto e della protezione (UAP), __________. La decisione è stata
dichiarata immediatamente esecutiva e a un eventuale reclamo è stato tolto
l’effetto sospensivo.
H. Contro quest’ultima
decisione è insorta la signora RE 1 mediante reclamo 19 gennaio 2017,
contestando l’istituzione della curatela generale, in quanto sarebbe avvenuta
in violazione del principio di proporzionalità (la misura sarebbe troppo
incisiva rispetto al reale bisogno dell’interessata), nonché in violazione del
diritto di essere sentita (l’interessata non sarebbe stata sentita
personalmente dall’Autorità di protezione). La reclamante ha chiesto
l’annullamento della decisione impugnata e una nuova pronuncia dell’Autorità di
protezione dopo la sua personale audizione in sede di udienza.
I. Con osservazioni
del 10 febbraio 2017 l’Autorità di protezione ha postulato la conferma della
decisione impugnata, sostenendo che sarebbero adempiute le condizioni di cui
all’art. 390 CC, ovvero che sarebbe rispettato il principio di sussidiarietà e
che la misura sarebbe necessaria e idonea, mentre il diritto di essere sentito
non sarebbe stato in alcun modo violato.
L. Non è stato
presentato un allegato di replica.
Considerato
Considerandi
1.
Le
decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e minorenni
sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale
d'appello, che decide nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC in
relazione agli art. 314 cpv. 1 CC e 440 cpv. 3 CC, art. 2 cpv. 2 della Legge
sull'organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e
dell'adulto LPMA, art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura
applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CPC, occorre
riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in
particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di
competenza dell'autorità amministrativa (art. 99 LPAmm) e, in via ancor più
sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art.
450f CC).
2.
Il
diritto di essere sentito è una garanzia costituzionale di natura formale, la
cui violazione comporta, di principio, l'annullamento della decisione
impugnata, indipendentemente dalle possibilità di successo nel merito (DTF 137
I 195 consid. 2.2; STF del 29 novembre 2013, inc.5A_699/3013, consid. 2.2). Il
diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.) implica varie facoltà,
segnatamente quella di esprimersi sugli elementi essenziali prima che una
decisione sia presa (DTF 133 I 270 consid. 3.1; STF del 3 dicembre 2013, inc.
5A_540/2013, consid. 3.1.1), ma non garantisce di per sé stesso il diritto di
esprimersi oralmente (DTF 125 I 209 consid. 9b; STF del 3 dicembre 2013, inc.
5A_540/2013, consid. 3.1.1).
2.1
In materia di
protezione dell'adulto, il diritto di essere sentito va oltre le prerogative
che derivano dalla norma costituzionale suddetta. L'art. 447 cpv. 1 CC garantisce
infatti alla persona interessata – non al curatore o al rappresentante legale,
né ad altre persone coinvolte (Auer/Marti,
Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, Basilea 2012, ad art. 447 CC n. 13) – il
diritto di essere sentito personalmente e oralmente dall'autorità di protezione
che decide la misura. Eccezioni a questo principio sono ammissibili se
l'audizione appare sproporzionata a motivo delle circostanze (Messaggio
concernente la modifica del CC, protezione degli adulti, diritto delle persone
e diritto della filiazione del 28 giugno 2006, FF 2006 pag. 6466; Auer/Marti, Basler Kommentar,
Erwachsenenschutz, ad art. 447 CC n. 26 e seg.; Sentenza CDP del 28 gennaio 2014,
inc. 9.2013.286, consid. 4).
2.2
L’audizione, quale
componente del diritto di essere sentito, persegue due scopi principali: da un
lato concede alla persona interessata di partecipare all’istruttoria, e
dall’altro lato serve quale mezzo di delucidazione della fattispecie (Auer/Marti, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz,
ad art. 447 CC n. 4); è in altri termini un mezzo importante per l'Autorità per
chiarire i fatti e farsi un'opinione personale sullo stato mentale della
persona interessata e sulla necessità di ordinare o mantenere una misura di
protezione. Nell’ambito dell’istituzione di una misura di protezione, dato il
carattere personale dell’oggetto della procedura, un’audizione della persona
interessata appare indispensabile. È proprio mediante l’audizione personale che
l’Autorità di protezione potrà avere una visione globale anche sul recente
passato e sulle prospettive future della persona interessata, elementi che
servono a meglio determinare la necessità e la proporzionalità di una misura.
Qualora l’audizione serva alla delucidazione dei fatti, l’Autorità di
protezione non potrà prescinderne. Il rifiuto della persona interessata a
essere sentita, rispettivamente la sua mera passività, non svincolano affatto
l’Autorità di protezione dal suo obbligo di sentirla. Considerato che la
persona interessata è obbligata a collaborare all’accertamento dei fatti (art.
448.
cpv. 1 CC), l’Autorità di protezione non può rinunciare alla sua audizione,
nemmeno se l’interessato si oppone; se del caso deve provvedere ad un’ulteriore
convocazione fino ad impartire l’obbligo di presenziarsi all’audizione sotto la
comminatoria penale ai sensi dell’art. 292 CP (Auer/Marti, Basler Kommentar,
Erwachsenenschutz, ad art. 447 CC n. 10, 11, 28 e 29; Rosch/Büchler/Jakob, Das
neue Erwachsenenschutzrecht, Basilea 2011, ad art. 447 CC n. 7; Sentenza CDP
del 28 gennaio 2014, inc. 9.2013.286, consid. 4).
2.3
Una violazione del
diritto d'essere sentito commessa da
un'autorità inferiore può, in determinate situazioni, essere sanata
dall'autorità di ricorso o reputarsi sanata qualora l'interessato possa far
valere le sue argomentazioni davanti a un'autorità munita di pieno potere
cognitivo in fatto e in diritto (DTF 129 I 135, cons. 2.2.3, 126 V 132, cons.
2b con rinvii). Sennonché, le “determinate situazioni” evocate devono
rimanere casi particolari, altrimenti l'eccezione diverrebbe la regola. La
sanatoria è esclusa, di conseguenza, nell'ipotesi di violazioni particolarmente
gravi (DTF 127 V 437, cons. 3d/aa; SJ 125/2003 I pag. 317). Inoltre essa va
applicata con cautela, poiché sottrae all'interessato il doppio grado di giurisdizione
e ciò può configurare a sua volta – dandosene gli estremi – una violazione del
diritto d'essere sentito (DTF 5P.45/2007 del 5 aprile 2007, cons. 5.2). Si
ragionasse diversamente, del resto, un'autorità inferiore potrebbe sempre
limitare il diritto di esprimersi delle parti, rinviando queste ultime a far valere
le loro argomentazioni davanti alla giurisdizione di ricorso (Bovay, Procédure
administrative, Berna 2000, pag. 242; sentenza ICCA del 6 giugno 2007, inc.
11.2005
, cons. 2).
3.
Nel caso concreto, la signora RE 1 è stata sentita
dall’Autorità di protezione in due occasioni, segnatamente in data 23 marzo
2015.
e il 7 ottobre 2015.
Durante la prima udienza, in data 23 marzo 2015, è
stata principalmente esposta la situazione personale dell’interessata oltre ad
esserle stato spiegato “cosa comporterebbe una misura di curatela
amminstrativa e il compito del curatore” (cfr. verbale d’udienza).
In occasione della seconda
udienza, in data 7 ottobre 2015, sono dapprima state sentite le operatrici
responsabili del Servizio psico-sociale di __________ in merito al loro parere
relativo al bisogno di protezione dell’interessata, avendo l’assistente sociale
ritenuto che fosse necessaria una curatela generale, mentre l’infermiera
curante ha invece concluso che una curatela di rappresentanza risulterebbe inizialmente
più idonea quale misura. La signora RE 1 a sua volta si è dichiarata d’accordo
con la curatela di rappresentanza.
All’udienza fissata per il
4.
aprile 2016 la signora RE 1 non si è presentata. Da allora l’Autorità di
protezione non ha provveduto a nessuna nuova o ulteriore convocazione
dell’interessata.
4.
La decisione
impugnata si basa sostanzialmente sulla perizia psichiatrica 7 luglio 2016 del Servizio
psico-sociale di __________, nonché sugli altri rapporti del Servizio
psico-sociale di __________ (11 settembre 2015; 28 ottobre 2015; 19 gennaio
2016; 21 aprile 2016; 30 novembre 2016). Per quanto attiene alla presa di
posizione personale dell’interessata stessa, l’Autorità di protezione si è
limitata ad annotare che né l’interessata né la sua patrocinatrice avrebbero
preso posizione in merito alla perizia psichiatrica 7 luglio 2016 a loro
intimata, decidendo infine di “soprassedere all’audizione della stessa
perché sarebbe di scarsa utilità” (ultimo considerando della decisione
impugnata).
Dal tenore della decisione
impugnata, ma anche dei restanti documenti agli atti, si evince che la signora RE
1.
non è per nulla stata sentita personalmente in merito alla concreta procedura
d’istituzione della curatela generale nei suoi confronti. Delle due udienze
precedenti del 23 marzo 2015 e 7 ottobre 2015 non si è comunque tenuto conto nei
considerandi della decisione impugnata, e nemmeno ciò sarebbe servito, dato che
da allora è passato comunque troppo tempo (più di due anni) e vi è stato nel
frattempo anche un cambiamento di circostanze rilevanti.
Il diritto di essere
sentito impone all’autorità di prendere effettivamente atto degli argomenti
della persona interessata, di esaminarli e di tenerne conto nella sua decisione
nella misura in cui incide sulla situazione giuridica dell’interessato (COPMA,
Droit de la protection de l’adulte – Guide pratique, pag. 79; DTF 124 I 241, c.
2): nel caso concreto l’Autorità di protezione non ha minimamente considerato
la posizione o gli argomenti dell’interessata in quanto quest’ultima non è
stata né convocata né sentita (personalmente o per scritto) in merito alla
procedura d’istituzione di una curatela generale nei suoi confronti.
Di conseguenza, l’Autorità
di protezione ha contravvenuto ad entrambi gli scopi previsti dall’audizione personale
della persona interessata dalla procedura (cfr. punto 2.2. di cui sopra): da un
lato, all’interessata non è stato permesso di partecipare all’assunzione delle
prove, ovvero di pronunciarsi in merito al referto peritale 7 luglio 2016 e alle
relative conclusioni tratte dai periti relativamente alla misura di protezione
proposta; dall’altro lato, mancando del tutto una presa di posizione e
un’argomentazione personale dell’interessata in merito all’istituzione della
curatela generale, l’Autorità di protezione ha omesso di accertare in maniera
completa la fattispecie.
Non vi sono del resto valide
ragioni per le quali un’audizione dell’interessata sarebbe risultata sproporzionata
o impossibile da espletare. Anzi, ritenuto che la perizia psichiatrica 7 luglio
2016.
risale a più di 5 mesi prima dell’emanazione della decisione impugnata 21
dicembre 2016, l’Autorità di protezione avrebbe indubbiamente avuto sia il
tempo che il modo di convocare e sentire personalmente l’interessata, a maggior
ragione visto il suo più recente ricovero presso la Clinica __________ dal 20
settembre al 19 novembre 2016.
5.
Accertata la
violazione del diritto di essere sentita dell’interessata, e non essendo dati i
presupposti per una relativa sanatoria da parte della scrivente autorità di reclamo,
la decisione impugnata deve essere annullata, e ciò indipendentemente dalle
possibilità di successo nel merito (DTF 121 I 230, cons. 2a). Gli atti di conseguenza
vengono retrocessi all’autorità inferiore affinché statuisca nuovamente rispettando
il diritto di essere sentito.
6.
Gli
oneri di giudizio seguirebbero il principio della soccombenza, ma viste le circostanze,
si rinuncia all’addebito di tasse e spese processuali, che non potrebbero per
altro essere caricate all’Autorità di protezione (art. 47 cpv. 6 LPAmm).
In
considerazione della violazione del diritto di essere sentito commessa dall'Autorità
di protezione (STF 4A_340/2015 del 21 dicembre 2015 consid. 4 e rif.), si
giustifica tuttavia di porre a carico di quest'ultima l'obbligo di versare alla
reclamante un'indennità per ripetibili, ciò che rende priva d’oggetto la sua
domanda di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e al gratuito
patrocinio (cfr. STF 2C_182/2012 del 18 luglio 2012, consid. 6.3; STF
5A_389/2009 del 7 agosto 2009, consid. 7; consid. 6; sentenze CDP del 18 agosto
2014, inc. 9.2014.103, consid. 11, del 13 maggio 2015, inc. n. 9.2014.133).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1.Il
reclamo è accolto.
1.1. Di conseguenza, la
decisione 21 dicembre 2016 dell’Autorità di protezione __________ è annullata.
1.2. L’incarto è retrocesso
all’Autorità di prime cure, affinché statuisca nuovamente sul caso rispettando
il diritto di essere sentito.
2.Non si prelevano né spese né tasse di giustizia.
L’Autorità
regionale di protezione __________ rifonderà a RE 1 fr. 500.– a titolo di
ripetibili.
3.La domanda di ammissione al beneficio
dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio di RE 1 è priva
d’oggetto.
4. Notificazione:
-
-
Comunicazione:
-
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95
a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg.
LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;
quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.
Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo
stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.